3991 Le FAQ sul decreto flussi 2007 dal sito del Ministero dell'Interno

20071128 18:10:00 redazione-IT

Le FAQ sul decreto flussi 2007

Le domande più frequenti in materia immigrazione – Frequently Asked Questions (FAQ) Aggiornate al 28-11-2007

da [url]http://www.interno.it[/url]

(1) SE NON SI HA UN COMPUTER A CASA, SI PUO’ COMPILARE LA DOMANDA DA UN INTERNET POINT E SCARICARE IL PROGRAMMA SUL PC CONDIVISO?
Teoricamente si! Ma la domanda dovrà essere spedita con intervento dell’utente il giorno e dall’ora stabilita per la categoria richiesta, dal computer da dove è stata compilata e sul quale risiede il programma.
Da un internet point quindi, ammesso che un datore di lavoro abbia scelto di utilizzare questo servizio, si dovrà avere accesso allo stesso computer sul quale è stata compilata e sul quale è stato scaricato il programma di compilazione ed invio. Da tale computer si dovrà cliccare per l’invio ed attendere il messaggio di ricevuta. Il tempo d’attesa dipenderà da una serie di fattori quali: la velocità della rete, il provider utilizzato ed il “traffico” sul sistema.
(2) SI PUO’ CONTINUARE E COMPLETARE LA PROCEDURA SOLO ONLINE, SENZA SCARICARE IL PROGRAMMA E LAVORARE OFFLINE?
No! È indispensabile scaricare il programma e compilare sul proprio computer la domanda. Essere collegato o meno in rete è ininfluente durante la compilazione del modulo.
(3) CON LA NUOVA PROCEDURA VALE COMUNQUE IL CRITERIO CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. NEL CASO LE DOMANDE VENGANO COMPILATE DA UN PATRONATO COME VERRA’ CERTIFICATO L’ORDINE?
Il sistema di compilazione della graduatoria sarà completamente automatico. Farà riferimento il momento in cui il sistema acquisisce la domanda, che potrebbe non coincidere con quello in cui si invia per i tempi di trasmissione legati alla rete internet ed ai singoli provider utilizzati dall’utente. La conferma della corretta ricezione (con ricevuta inviata all’e-mail del datore di lavoro richiedente) indicherà, in chiaro, un numero progressivo di ricezione della domanda e l’orario in cui la domanda è stata ricevuta. In base a questi parametri il sistema ha già generato la graduatoria. Tutte le spedizioni (domande), comprese quelle generate con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestite automaticamente dal programma, singolarmente e non “a pacchetto”; l’eventuale spedizione di più domande con un unico invio verrà gestita come serie di singole spedizioni, secondo l’ordine fatto dal datore di lavoro, con la generazione di ricevute per ogni singola domanda.
(4) A PARTIRE DA CHE ORA SI POTRA’ INVIARE LA DOMANDA?
PER ESEMPIO, IPOTIZZANDO CHE IL 1 DICEMBRE SIA LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO, LE DOMANDE DEL PRIMO SCAGLIONE SI POTRANNO INVIARE DOPO LA MEZZANOTTE DEL 15 DICEMBRE E DALLE PRIME ORE DEL 16 DICEMBRE? O ESISTE UN ORARIO PRECISO A PARTIRE DAL QUALE SI PUO’ INVIARE LA DOMANDA?
L’articolo 7 del decreto in pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, indica chiaramente gli “scaglioni” di spedizione per le singole categorie previste. Ad esempio, se venisse pubblicato in gazzetta il decreto alla data 30 novembre, sarà possibile inviare le domande del primo “gruppo” dalle ore 8.00 del 15 dicembre. Tentativi di spedizioni anticipate non saranno possibili perché solo da quel momento il sistema accetterà la domanda. Il sistema parte nel giorno ed all’orario previsto dal decreto e rimarrà in funzione, ininterrottamente, per sei mesi, a partire dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.
(5) CHI HA UN DECRETO DI ESPULSIONE PUO’ ESSERE RICHIESTO DA UN DATORE DI LAVORO NELL’AMBITO DEL DECRETO FLUSSI 2007?
Lo straniero extracomunitario richiesto deve essere in regola con le leggi italiane. Il destinatario di un decreto di espulsione non può fare rientro in Italia per i successivi 10 anni, salvo che l’interessato non abbia ottenuto la speciale autorizzazione all’ingresso da parte del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 13 comma 13 del testo unico immigrazione.
(6) L’ASSISTENZA DEI PATRONATI E DELLE ASSOCIAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E’ A TITOLO GRATUITO? QUALI SONO- SE CI SONO- I SERVIZI A PAGAMENTO?
Le procedure sono completamente gratuite. Le eventuali richieste di natura economica connesse al servizio prestato non dipendono dal Ministero dell’interno.
(7) PUO’ UNO STRANIERO CHE HA IL PERMESSO DI SOGGIORNO E IL REDDITO RICHIESTO ASSUMERE UN LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO? E SE HA CHIESTO IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E HA SOLO LA RICEVUTA PUO’ FARE LA RICHIESTA?
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, può assumere un cittadino extracomunitario alla pari di un cittadino italiano. In caso di rinnovo del permesso di soggiorno in corso, è possibile presentare la domanda.
(8) UN LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO CHE HA IN ATTIVO UNA PRATICA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PUO’ ESSERE RICHIESTO ANCHE DA UN DATORE DI LAVORO NELL’AMBITO DEL DECRETO FLUSSI 2007?
La procedura di ricongiungimento non è soggetta a limiti di quote e una volta giunto in Italia lo straniero può essere assunto. Nel caso del decreto flussi l’accoglimento della domanda dipende dalla disponibilità di quote.
(9) Il limite di 5 domande di assunzione per datore di lavoro si riferisce a ogni tipologia di contratto (ad esempio 5 Badanti e non domestici) oppure è un tetto massimo complessivo?
Il numero di 5 assunzioni per ogni datore di lavoro, costituisce il tetto massimo, ma prescinde dalla tipologia di lavoro (esempio una badante, un domestico, un giardiniere etc.)
(10) Abito in un paese di provincia dove non c’è nessun patronato: siamo diverse famiglie e vorremmo sapere se ci possiamo rivolgere allo studio di un consulente del lavoro o dobbiamo per forza rivolgerci ad un’associazione?
Un consulente del lavoro potrà assistere i propri clienti anche se non accreditato, utilizzando per la registrazione e la conseguente acquisizione dei moduli, l’e-mail del datore di lavoro.
(11) Quali tempi sono ipotizzati per la conclusione delle pratiche di assunzione del decreto flussi 2007?
La nuova procedura così come è strutturata, consentirà la definizione delle istanze nei tempi previsti dalla norma.
(12) Se non ho capito male, anche con la nuova procedura vale il criterio cronologico di invio per l’assegnazione dei 170mila posti del decreto flussi 2007. Come verrà certificato l’orario di trasmissione telematica dal server del ministero? Ci sarà una graduatoria unica nazionale o per provincia?
La certificazione dell’orario di accettazione al server del Ministero avverrà attraverso una ricevuta inviata all’e-mail del richiedente .Sulla base dei tempi variabili di trasmissione, dipendenti dalla rete internet, il sistema memorizzerà le domande comunque nell’ordine in cui sono state ricevute.
Ci sarà, come di consuetudine, una graduatoria provinciale.
(13) Nella procedura prevista quest’anno non ci sono documenti da allegare. Ma la documentazione reddituale e alloggiativa quando e come dovrà essere dimostrata? Nella domanda bisogna inserire il codice a barre della marca ammistrativa (da 14,62 euro). In caso di smarrimento della stessa, che cosa succede?
La procedura attuale non si differenzia da quella del decreto flussi 2006 per la quale sia la certificazione riguardante l’alloggio che il reddito veniva autocertificata. Qualora nel corso dell’iter procedurale si rendesse necessaria una verifica del reddito, potrà essere richiesta un’integrazione all’istanza. Per quel che riguarda il certificato di conformità alloggiativi dovrà essere presentata – al momento della convocazione per la firma del contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro – la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta dello stesso certificato presentata al Comune o alla ASL competente.
Per quanto riguarda la marca da bollo, in caso di smarrimento, basterà presentarne un’altra.
(14) Il decreto flussi prevede 65mila posti per il lavoro domestico. Nel mio caso devo fare richiesta per un lavoratore domestico proveniente da Paese con quota riservata. La domanda di assunzione deve essere inviata rispettando la prima o la seconda scadenza dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto flussi? Conviene presentarle due volte? Ma così si rischia di ingolfare il sistema…
Le istanze di assunzione relative a cittadini appartenenti a Paesi a cui sono state assegnate quote riservate dovranno essere presentate per qualunque tipologia di lavoro nel primo giorno utile per l’invio previsto dal decreto flussi. Non si dovrà, pertanto, presentare nuovamente l’istanza per lo stesso lavoratore nei giorni successivi.
(15) In caso di cessazione dell’attività del datore (o di decesso dell’anziano per cui si chiede una badante) è possibile un subentro di altro datore di lavoro? Se sì, la domanda di subentro va presentata sempre per via telematica o con richiesta cartacea inviata allo Sportello presso la Prefettura?
L’istanza di subentro non dovrà essere presentata telematicamente ma inoltrata secondo le modalità previste dal decreto flussi 2006, direttamente allo Sportello Unico di appartenenza.
(16) Qual è il reddito familiare minimo richiesto per l’assunzione di una badante? E per un lavoratore domestico?
La capacità economica è sussistente ogniqualvolta il richiedente possegga un reddito annuo, al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Il reddito minimo richiesto come necessario potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado anche non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di un’autocertificazione dei medesimi. Le norme relative alla verifica della congruità della capacità economica del datore di lavoro non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, il quale intende assumere uno straniero addetto alla sua assistenza.
(17) Si richiede di conoscere quando sarà disponibile il sito web relativo alle domande on line di richiesta di nulla osta al lavoro subordinato previste dal decreto flussi 2007.
Il sito web dedicato alla compilazione e seguente invio delle domande di assunzione per lavoro subordinato previste dal decreto flussi 2007 sarà disponibile per gli utenti dopo la pubblicazione del decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale. Solo da quel momento sarà possibile procedere alla registrazione sul sito per poter richiedere il modulo da compilare per poter presentare la richiesta di nulla osta al lavoro.
(18) Sono un Avvocato vorrei chiedere conferma sulla possibilità d’iscrivermi io stessa sul sito web del servizio di inoltro telematico delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato per assistere i miei clienti. E’ possibile?
No, la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro, pertanto l’iscrizione deve avvenire a nome di quest’ultimo che potrà richiedere fino a 5 lavoratori con un’unica registrazione. La possibilità di presentare domande per terzi viene riservata alle Associazioni di Categoria, Sindacati e Patronati che hanno siglato Protocolli di intesa con il Ministero dell’Interno e il Ministero della Solidarietà Sociale riguardanti i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione, per l’attività di informazione e assistenza riguardanti le istanze in materia di rilascio del nulla osta al lavoro.
(19) E’ possibile registrarsi nella pagina web del ministero dell’Interno in un internet point e poi una volta che uno ha la password scaricare il programma su un altro computer?
Non è possibile registrarsi su un computer e poi spedire da un altro, pertanto, se verrà utilizzato un PC di un Internet Point, il datore di lavoro dovrà inviare la domanda dallo stesso computer accertandosi di poter avere accesso all’internet point nel giorno e nell’ora stabiliti per l’invio.
(20) Dove posso verificare dall’estero l’ora ufficiale dell’Italia per inviare la mia domanda esattamente alle otto del mattino?
Non è possibile inviare le domande di nulla osta al lavoro dall’estero poiché la domanda può essere presentata da un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e con sede sociale in Italia.
(21)Per cortesia potete dirmi cosa succede se la richiesta di assunzione dello stesso lavoratore straniero (badante) viene inviata erroneamente due volte?
Se viene inviata una stessa domanda per due volte il sistema rifiuta il secondo invio
(22)E’ mio padre che ha bisogno di assumere una badante, però abita in una città diversa dalla mia e non ha né computer né internet. Posso farlo io al suo posto? E come devo registrare la domanda?
Può fare domanda per suo padre da qualunque città registrandosi con il nome del datore di lavoro, il sistema invierà la domanda allo Sportello Unico competente per il luogo dove avrà luogo la prestazione lavorativa.
(23) Sono stato incaricato da due anziane zie di richiedere per via telematica il nulla osta per l’assunzione delle rispettive badanti. E’ possibile farlo dal mio pc con un’unica operazione? Se no come posso fare per inserire due datori di lavoro?
E’ possibile presentare più domande dallo stesso personal computer, però bisogna effettuare una registrazione per ogni datore di lavoro utilizzando una e-mail per ognuno e scaricare i rispettivi moduli che potranno poi essere inviati dallo stesso PC.
(24) Una persona che ha già una badante può assumere una seconda badante oppure colf, alloggiandola sempre in casa propria?
Una persona può assumere più di un lavoratore domestico ed alloggiarlo in casa propria purché in possesso di un reddito adeguato per effettuare tali assunzioni. Per quel che concerne l’alloggio lo stesso deve essere conforme ai parametri previsti dalla legge regionale per il numero degli abitanti.
(25) Mia madre è attualmente invalida al 100%, può fungere come datore di lavoro o devo incaricarmi io dell’assunzione della sua badante?
Sua madre può assumere personalmente la badante e poiché invalida al 100% non ha l’obbligo di dimostrare il reddito.
(26) Ho alle mie dipendenze una colf che svolge la stessa attività anche per una mia vicina. In totale la colf raggiunge il minimo stipendiale richiesto dal decreto (circa 400 euro), ma come posso regolarizzarla, se i datori di lavoro sono due?
La procedura in atto non è una regolarizzazione. La domanda di nulla osta all’assunzione nell’ambito del decreto flussi può essere presentata da un solo datore di lavoro. Una volta che la lavoratrice avrà fatto ingresso in Italia ed avrà presentato domanda di permesso di soggiorno potrà essere assunta anche da più datori di lavoro.
(27) Una stessa persona quanti domestici può assumere?
Non c’è un limite numerico, il datore deve però possedere un reddito adeguato all’assunzione di più domestici.
(28) Da fine settembre ospito a casa mia con regolare visto turistico di 3 mesi un cittadino brasiliano. Avrei intenzione di assumerlo alle mie dipendenza come assistente-colf, è possibile farlo?
Uno straniero che ha fatto ingresso in Italia per turismo non può svolgere attività lavorativa e alla scadenza dei tre mesi deve lasciare il territorio nazionale, di conseguenza l’assunzione deve avvenire seguendo la procedura prevista dal decreto flussi 2007 e lo straniero dovrà rientrare in Italia con uno specifico visto per lavoro subordinato.
(29) cosa succede se per sbaglio una domanda di nullaosta -nell’ambito del decreto flussi 2007- viene inviata qualche secondo prima delle ore 8.00 del giorno prefissato
La domanda non viene accettata dal server. L’utente riceve un messaggio nella finestra di invio che gli comunica che la domanda è stata respinta perchè i termini non sono ancora aperti.
La domanda non viene cancellata e può essere reinviata dall’utente selezionando di nuovo il bottone invia all’orario corretto e stabilito dal decreto..
(30) Qual’è l’ora di riferimento? Quella fornita dal televideo RAI, dall’Istituto Galileo, dal CNR, ENEA, isituti di Fisica, ect?
Il sistema è sincronizzato con il time server dell’ I.E.N. Galileo Ferraris di Torino
(31) Il decreto flussi 2007 prevede uno stipendio minimo e una durata del contratto di lavoro obbligatorio per una badante?
Per assumere dall’estero un collaboratore domestico (come per l’assunzione di qualsiasi lavoratore subordinato) è necessario garantire un orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali. L’assunzione può avvenire sia a tempo determinato che indeterminato.
(32) Sto cercando di prepararmi alla domanda di nulla osta per la badante peruviana di mia madre. Vorrei sapere se posso fare domanda anche se il monte ore mensili presso di noi è inferiore alle 20 ore settimanali. La retribuzione è invece superiore al minimo che avevo visto indicato per il 2006.
Non è possibile un’assunzione cumulativa da parte di più datori di lavoro. Qualora più datori di lavoro intendano assumere dall’estero lo stesso lavoratore, ognuno sarà tenuto ad assicurare un orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.
E’ necessario, inoltre, assicurargli una retribuzione mensile lorda non inferiore all’importo dell’assegno sociale ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 335/95, che per il 2007 è di € 389,36. Devono, in ogni caso, essere rispettati i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo per il lavoro domestico, i quali variano a seconda che il lavoratore sia convivente o meno con il datore di lavoro e sulla base dei livelli nei quali lo stesso viene inquadrato.
(33) E’ possibile assumere un proprio familiare?
Per quanto riguarda la possibilità che si instauri un rapporto di lavoro domestico tra parenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del DPR 31.12.1971, n. 1403 (disciplina dell’obbligo assicurativo nel lavoro domestico) e le conseguenti circolari INPS (v. da ultimo il messaggio del 12.07.2007) l’esistenza di vincoli di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado tra le parti di un contratto di lavoro domestico non esclude il rapporto di lavoro ed il conseguente obbligo assicurativo, purchè il rapporto di lavoro sia provato. Non è invece ammesso, salvo alcune eccezioni, il rapporto di lavoro domestico tra coniugi. L’accertamento della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro è a carico dell’INPS

Tutte le FAQ sull’immigrazione
(1) A chi bisogna rivolgersi per trasferirsi in Italia per intraprendere un’attività di tipo imprenditoriale?
Ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 286/98 T.U. immigrazione, lo straniero che voglia trasferirsi in Italia per intraprendere un’attività di tipo imprenditoriale (lavoro autonomo), deve richiedere il visto d’ingresso per lavoro autonomo presso la Rappresentanza Diplomatica nel proprio Paese, che fornirà ogni altra informazione utile in ordine alla documentazione da produrre.
(2) E’ possibile far subentrare un datore di lavoro ad un altro nel caso in cui questi, dopo aver fatto richiesta di assunzione, nelle more del rilascio del nulla osta, non sia più interessato ad assumere?
Non è consentito il subentro di un datore di lavoro ad un altro nelle more del rilascio del nulla osta e comunque prima dell’ingresso dello straniero in Italia, pertanto, ove il datore di lavoro non sia più interessato all’assunzione, la procedura si arresta ed il nulla osta al lavoro eventualmente già rilasciato, e non ancora utilizzato, viene revocato. Tuttavia, la circolare del 07.07.2006 precisa che, nei soli casi di decesso del datore di lavoro o cessazione dell’azienda, è consentito il subentro nell’assunzione da parte di un familiare del defunto o da parte della nuova azienda che abbia rilevato quella cessata.
(3) Si può convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo?
Ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 286/98, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, previa presentazione della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento del lavoro autonomo, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per l’anno corrente.
(4) Si può convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato?
Ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 286/98, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per l’anno corrente.
(5) Qual è il termine ultimo per la presentazione delle domande relative al decreto flussi per i lavoratori stagionali, anno 2007?
Il termine ultimo per la presentazione delle domande relative al decreto flussi per i lavoratori stagionali, anno 2007, è il 31.12.2007.
(6) Cosa s’intende per ‘lavoratore stagionale’, vi è compresa l’attività di colf-badante?
Il decreto di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello Stato per l’anno 2007, chiarisce che per ‘lavoratori extracomunitari stagionali’ s’intendono i soli lavoratori extracomunitari del settore turistico-alberghiero e del settore agricolo, restano, pertanto, escluse colf e badanti che non possono essere assunte attraverso il detto decreto flussi.
(7) Cosa accade ai cittadini rumeni che, anteriormente al 01.01.2007, siano stati raggiunti da un provvedimento di espulsione?
Per effetto dell’entrata della Romania nell’Unione Europea dallo scorso 01.01.2007, si intendono cessati gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei rumeni, eccetto i provvedimenti che dipendano da ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanità pubblica. Pertanto, il cittadino espulso, perché colto senza permesso di soggiorno prima del 2007, potrà liberamente tornare in Italia, purché munito di un documento di riconoscimento in corso di validità.
(8) Ci sono uffici che possano assistere lo straniero nella corretta compilazione delle istanze per il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno?
I comuni e i patronati assicurano a titolo gratuito, e nell’ambito dei loro fini istituzionali un’attività di informazione, consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta predisposizione delle istanze per il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; inoltre, sul portale dell’Immigrazione, www.portaleimmigrazione.it, attraverso l’ area riservata ai Comuni e ai Patronati è possibile compilare telematicamente la richiesta, che successivamente, il cittadino straniero presenterà presso gli sportelli degli uffici postali abilitati all’accettazione di tali istanze.
(9) Lo straniero in possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno può far ritorno al proprio Paese?
La direttiva n°11050 del 05.08.2006 del Ministro dell’Interno, stabilisce che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ha facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro. Permangono, comunque, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.
(10) La direttiva del Ministro dell’Interno n° 749 del 20 febbraio 2007, in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato è applicabile anche ai lavoratori autonomi oppure occorre attendere una normativa specifica?
La direttiva s’ispira a principi che non riguardano specificamente il lavoro subordinato, pertanto non vi è motivo di escludere lo straniero, in attesa del rilascio del permesso per lavoro autonomo, dagli stessi diritti di cui gode lo straniero nelle more del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato.
(11) Chi bisogna contattare per avere indicazioni sullo stato di una pratica?
Per avere informazioni sullo stato di una pratica è possibile rivolgersi allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura dove è stata presentata l’istanza.
(12) Con riferimento al d.lgs. n°5 del 08.01.2007, concernente il ricongiungimento familiare, lo Sportello Unico per l’Immigrazione deve ancora richiedere i certificati di nascita, matrimonio, stato di famiglia dello straniero da ricongiungere con traduzione, legalizzazione e visto valido per ricongiungimento familiare?
Per quanto concerne i requisiti soggettivi, riguardanti i presupposti di parentela, coniugio, minore età, stato di salute, la nuova formulazione dell’art. 29 del T.U. 286/98, così come modificato dall’art. 2, co. 7, d.lgs. 5/2007, stabilisce che l’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove il familiare dal ricongiungere richiede il visto, provveda all’accertamento dell’autenticità della documentazione comprovante i requisiti soggettivi, per cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione non dovrà più richiedere i relativi certificati. Il d.lgs. suindicato, inoltre, abolisce la procedura di validazione, con la conseguenza che dal 15.02.2007 la rappresentanze diplomatiche si limiteranno a verificare, all’atto della richiesta del visto, l’autenticità degli atti di stato civile e dei documenti che attestino il rapporto di parentela degli stranieri da ricongiungere.
(13) Considerato che la circolare del Ministro dell’Interno del 14.02.2007 n°544 chiarisce che la nuova disciplina sul ricongiungimento familiare, introdotta dal d. lgs. n°5/2007, andrà applicata anche alle istanze già acquisite e per le quali non sia stato ancora avviato l’iter istruttorio, in che momento si considera avviato il predetto iter?
La procedura concernente le istanze già acquisite si considera avviata allorché lo Sportello Unico per l’Immigrazione abbia visionato la documentazione prodotta dal richiedente. Si precisa, inoltre, che per le istanze presentate anteriormente al 12.02.2007 e per le quali non sia stato presentato il certificato validato, il nullaosta verrà rilasciato con riserva, essendo stata eliminata la procedura di validazione presso le rappresentanze diplomatiche. Sarà cura delle medesime procedere o meno al rilascio del visto dopo aver effettuato le necessarie verifiche sugli atti di stato civile presentati.
(14) A chi spetta l’accertamento della condizione del genitore a carico che non disponga di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine o di provenienza per la richiesta di ricongiungimento familiare?
L’accertamento della condizione ‘a carico’, prevista per l’attuazione del ricongiungimento familiare nei confronti del genitore del richiedente, spetta alla rappresentanza diplomatica con sede nel paese dove il familiare da ricongiungere richiede il visto. Al riguardo si evidenzia che il Ministero degli Affari Esteri sta provvedendo all’individuazione di parametri obiettivi a cui potersi riferire nel valutare tali condizioni.
(15) Con riferimento al requisito dell’alloggio, necessario per ottenere il nulla osta per il ricongiungimento familiare, devono sussistere entrambe le condizioni della rispondenza dello stesso ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Ausl competente?
No. L’art.2 , co 3 lett. b, d.lgs. 5/2007, concernente la disciplina del ricongiungimento familiare, prevede che il requisito dell’alloggio sia sussistente qualora lo stesso soddisfi una delle due condizioni contemplate dalla norma. Pertanto, risulta sufficiente l’accertamento dell’idoneità igienico-sanitaria dell’alloggio compiuto dall’Ausl competente.
(16) Nell’ipotesi di ricongiungimento familiare con due o più figli infraquattordicenni qual è la disponibilità di reddito da dimostrare nell’eventualità che il ricongiungimento venga richiesto contestualmente anche con il coniuge?
Ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. b) del T.U. n. 286/1998, così come modificato dall’art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 5/2007, il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità di un reddito pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
(17) Il titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari può presentare istanza di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del T.U. n. 286/1998, come modificato dall’art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 5/2007?
No. Ai sensi dell’art. 29 bis T.U. immigrazione, introdotto dall’art. 2, comma 10, D. Lgs. n. 5/2007, l’istanza di ricongiungimento familiare può essere presentata esclusivamente dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento di cui all’art. 29, salvo l’accertamento dei requisiti oggettivi.
(18) Lo straniero, coniugato o convivente con cittadino italiano e titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari per chiedere il ricongiungimento deve essere necessariamente in possesso di un reddito proprio, seppur integrabile con quello di altro componente del proprio nucleo familiare?
Si , ai sensi del novellato art. 29, comma 3, lett. b),T.U. 286/98, lo straniero richiedente il ricongiungimento deve essere necessariamente provvisto di un reddito proprio, ancorché integrabile con quello del coniuge convivente.
Nell’ipotesi di convivenza in assenza del rapporto di coniugio, il requisito del reddito deve essere soddisfatto integralmente dallo straniero richiedente il ricongiungimento.
(19) Chi è competente a rilasciare la certificazione dell’idoneità alloggiativa per attuare il ricongiungimento familiare?
Il novellato art. 29, comma 3, del T.U. n. 286/1998, come introdotto dal D. Lgs. n. 5/2007, prevede che “lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero sia fornito dei requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio”.
Pertanto, l’idoneità dell’alloggio è certificata dall’Ufficio comunale che attesta la sua conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica oppure, in alternativa, dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio che attesta l’idoneità igienico sanitaria del medesimo alloggio.
(20) Quale procedura occorre seguire per ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana ?
L’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, di modifica dell’art. 4, comma 4 e dell’art. 5, comma 3 del T.U. sull’immigrazione, prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all’Autorità di frontiera, al momento dell’ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall’area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall’ingresso.
Pertanto, a seguito dell’abolizione del permesso di soggiorno per turismo, gli stranieri che intendano richiedere il riacquisto della cittadinanza italiana non potranno più richiedere l’iscrizione anagrafica in base a tale titolo.
Tuttavia, secondo quanto previsto dalla circolare n°32 del 13.06.2007 del Ministero dell’Interno-Direzione Centrale dei Servizi Demografici, la ricevuta della dichiarazione di presenza si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”.
La dichiarazione, infatti, è l’adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d’ingresso.
Ugualmente si ritiene, per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici Postali, che la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall’Ufficio Postale possa costituire idoneo documento al fine di ottenere l’iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza.
(21) Al raggiungimento della maggiore età il figlio ricongiunto può continuare a permanere nel nostro Paese?
Il figlio ricongiunto, che abbia raggiunto la maggiore età, può continuare a permanere nel nostro Paese convertendo, ove ne ricorrano i presupposti, il permesso di soggiorno per motivi familiari, in permesso di soggiorno per motivi di studio, ovvero di lavoro, ovvero ‘di attesa occupazione ’. Si precisa, altresì, che per la detta conversione non occorre che lo straniero faccia ritorno nel Paese d’origine.
(22) E’ possibile utilizzare un unico kit per presentare più domande di permesso di soggiorno?
No, ogni busta può contenere una sola domanda completa del modulo di richiesta e di tutti gli allegati necessari in fotocopia; non sono ammessi i documenti in originale.
Inoltre, la busta deve essere presentata all’Ufficio postale aperta, per permettere il riconoscimento dell’istante, potendo la domanda essere presentata esclusivamente dall’interessato.
(23) Quali sono le qualificazioni necessarie in Italia per svolgere le mansioni d’infermiere?
L’esercizio della professione d’infermiere in Italia è subordinato al possesso di una laurea in scienze infermieristiche e all’iscrizione all’ordine professionale degli infermieri, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (Ipasvi). Gl’interessati di origine straniera devono innanzitutto provvedere, dall’estero, ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di studio equivalente presso il Ministero della Salute; successivamente, anche se la categoria degli infermieri non rientra nelle quote annuali, devono essere richiesti da una struttura sanitaria italiana. A seguito di tale richiesta viene loro concesso un visto di entrata temporanea, necessario per prepararsi e per superare un esame che verte sull’accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche della professione, superando il quale è possibile iscriversi all’ordine professionale. L’iscrizione all’albo permetterà di svolgere l’attività lavorativa con decorrenza immediata ed assunzione in via definitiva sulla base di un permesso di soggiorno con durata indeterminata.
(24) I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, assunti da meno di un anno e pertanto privi di una certificazione di redditi già percepiti, possono presentare richiesta di ricongiungimento familiare?
Sì, così come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno n° 1368 del 22.03.2007, la sussistenza dell’importo reddituale minimo può essere accertata anche in via preventiva, tenendo conto delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso dell’anno, previa autocertificazione dallo stesso resa ai sensi della normativa vigente.
(25) Per l’ingresso in Italia per motivi di turismo, affari, visita e studio è necessario richiedere il permesso di soggiorno?
No, ai sensi dell’art. 4, comma 4 e art. 5, comma 3 del T.U. sull’immigrazione, come modificati dalla legge del 28 maggio 2007 n. 68, per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi.
Lo straniero, pertanto, entrerà in Italia munito del solo visto d’ingresso di cui all’art. 4, comma 2 del T.U. sull’immigrazione e entro otto giorni sarà tenuto a dichiarare la sua presenza all’autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova.
(26) E’possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di cure mediche e gravidanza in permesso di soggiorno per motivi familiari?
No, il T.U. sull’immigrazione non contempla la convertibilità del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di cure mediche e gravidanza in permesso di soggiorno per motivi familiari. Tuttavia, tale convertibilità è ammessa limitatamente al caso in cui la straniera sia coniugata con un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, purché il permesso di soggiorno per gravidanza non sia scaduto da più di un anno e il coniuge sia in possesso dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare.
(27) Per l’anno 2007 è possibile assumere un lavoratore extracomunitario in Italia per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato?
L’assunzione di lavoratori stranieri è consentita esclusivamente nell’ambito delle quote previste nel decreto flussi annuale. Al momento non è ancora possibile prevedere quale sarà la data di emanazione del decreto flussi per il 2007. Si precisa, pertanto, che occorre attendere l’emanazione di detto decreto per poter presentare la domanda di assunzione.
(28) Occorre ancora che i cittadini bulgari e rumeni siano muniti del permesso o della carta di soggiorno ai fini dell’assunzione in Italia?
Si fa presente che, per effetto dell’ingresso dei cittadini di Romania e Bulgaria nell’UE, a questi non si applicano più le disposizioni del T.U. sull’immigrazione, ma trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54.
Pertanto, per i cittadini bulgari e rumeni, in quanto cittadini comunitari, non occorre più il permesso o la carta di soggiorno ai fini dell’assunzione al lavoro in Italia, essendo sufficiente il possesso di un documento di identità, del codice fiscale e dell’iscrizione anagrafica. Non occorre, invece, il certificato di idoneità alloggiativa, non dovendosi stipulare alcun contratto di soggiorno.
Si precisa, infine, che resta necessaria la richiesta di nulla osta per le categorie non ricomprese nel regime transitorio previsto dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale del 28 dicembre 2006, n°2.
(29) I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza possono espletare attività lavorativa in Italia?
No. I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non possono espletare attività lavorativa in Italia.
(30) Lo straniero che procedura deve seguire per ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche?
Ai sensi dell’art. 36 del T.U. sull’immigrazione, lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia può ottenere uno specifico visto presso la Rappresentanza consolare italiana del Paese di provenienza. A tal fine, l’interessato deve presentare una dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta. Si precisa che il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche ha una durata pari a quella presunta per il trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
(31) Il titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi può chiederne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato?
Non è possibile richiedere la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Pertanto, venendo a mancare i presupposti che hanno giustificato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi, lo straniero che voglia continuare a permanere in Italia dovrà necessariamente rientrare nel Paese di provenienza e richiedere il visto d’ingresso per motivi di lavoro, qualora ne ricorrano i presupposti.
(32) Come procedere nel caso in cui, conclusa la procedura di rilascio di nulla osta e di rilascio del permesso di soggiorno, emerge un errore nell’anagrafica del codice fiscale?
Occorre che la sede provinciale dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi della circolare del 12 luglio 2006 diramata dalla Direzione Centrale Amministrazione, Ufficio Archivio Anagrafico, interessi quest’ultimo affinché venga disposta la correzione.
(33) I parenti di un minore straniero, iscritto sul permesso di soggiorno di uno dei genitori, possono assumerne la tutela qualora il genitore affidatario sia impossibilitato ad esercitarla?
Sì. I parenti del minore straniero, regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere l’affidamento del minore al Tribunale per i minorenni competente a cui presenteranno la relativa istanza; solo dopo il provvedimento di affidamento, al minore sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al raggiungimento della maggiore età, ex art. 31, co II, T.U. sull’Immigrazione.
(34) Nel caso di straniero coniugato con cittadino italiano, come si può richiedere il ricongiungimento familiare dei figli minori dello stesso straniero nati da un precedente matrimonio?
L’istanza di ricongiungimento familiare dei minori, figli del coniuge straniero, va presentata dal coniuge italiano presso la rappresentanza diplomatica italiana del paese di residenza dei minori, secondo quanto disposto dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, che rilascerà un visto d’ingresso per familiari al seguito.
Ottenuto il visto, il minore straniero sarà iscritto nel permesso di soggiorno del genitore se infraquattordicenne, mentre sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, se il minore ha un’età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.
(35) Può un cittadino extracomunitario che ha contratto matrimonio in Italia con un cittadino italiano, ma entrato clandestinamente nel territorio nazionale, chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari?
Una volta coniugato con un cittadino italiano, lo straniero può richiedere una carta di soggiorno per familiari cittadini della UE presentando la documentazione attestante il matrimonio o tramite Ufficio postale o direttamente in Questura.
(36) Dopo quanto tempo dall’ottenimento del permesso di soggiorno è possibile presentare richiesta di ricongiungimento familiare?
La normativa non prevede il decorso di un determinato periodo di tempo prima dell’inoltre della domanda, ma la disponibilità di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo.
(37) E’ necessario essere titolari di un contratto di locazione di un alloggio per poter presentare richiesta di ricongiungimento familiare?
L’art. 16, comma 4, lettera b del Regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina dell’immigrazione richiede la disponibilità di un alloggio, non la titolarità di un contratto di affitto. E’ necessario, però, che l’abitazione abbia i requisiti di idoneità previsti dall’art. 29 del T.U. sull’immigrazione.
(38) Nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, è possibile iniziare l’attività lavorativa?
Sì, è possibile iniziare l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato l’ingresso nel territorio nazionale, in conformità con quanto disposto con circolare n. 769 del 23/02/2007 del Ministero dell’Interno, purchè lo straniero abbia presentato domanda di permesso di soggiorno e sia in possesso della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale. Lo straniero in possesso della ricevuta attestante la richiesta di permesso di soggiorno, può anche cambiare attività lavorativa stipulando un altro contratto di lavoro.
(39) E’ possibile ottenere l’iscrizione anagrafica per il familiare di cittadino straniero giunto in Italia a seguito di ricongiungimento e in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari?
Sì. Nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, è possibile ottenere l’iscrizione anagrafica se il cittadino straniero esibisce all’Ufficio Anagrafe del Comune il visto di ingresso, fotocopia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico e la ricevuta delle Poste per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.
(40) E’ necessario richiedere il nulla osta allo svolgimento di lavoro subordinato allo Sportello Unico per l’immigrazione per assumere cittadini neocomunitari (rumeni e bulgari) se tali lavoratori, alla data del gennaio 2007, erano già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale?
No. Non c’è bisogno del nulla osta dello Sportello Unico, in questo caso è possibile assumere direttamente il lavoratore.
(41) Il cittadino straniero minorenne, regolarmente soggiornante in Italia in quanto titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari deve pagare il contributo al servizio sanitario nazionale al raggiungimento della maggiore età?
No. Gli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia e iscritti a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, al compimento della maggiore età conservano l’iscrizione, senza il pagamento del contributo.
(42) I cittadini stranieri provenienti da paesi che aderiscono all’Accordo di Schengen, che soggiornano in hotels o alberghi per motivi turistici per periodi non superiori a tre mesi, devono rendere la dichiarazione di presenza in Questura?
No. La compilazione della scheda di dichiarazione di generalità presso le strutture ricettive è sostitutiva della dichiarazione di presenza da rendere in Questura.
(43) Sono stata chiamata in Italia con un contratto di lavoro come badante: nel periodo di attesa del permesso di soggiorno la signora che dovevo accudire è deceduta. Ora sua figlia mi vuole assumere come colf; sono necessari per questo passaggio altri documenti oltre a quelli di cui sono in possesso? Quale è il periodo minimo di assunzione se esiste? Posso essere assunta sia a tempo determinato che indeterminato?
Per essere assunta come colf non sono necessari altri documenti oltre al permesso di soggiorno e al codice fiscale. Può essere assunta sia a tempo determinato che indeterminato.
(44) Sono venuto in Italia con un visto per lavoro subordinato (badante), ma dopo pochissimi giorni il mio datore di lavoro e morto. Già la domanda per il primo permesso di soggiorno è stata avviata dichiarando "il datore di lavoro é assente". Adesso ho trovato un altro lavoro come badante. Che devo fare?
Con la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno e il codice fiscale, oltre al documento di identità, Lei può essere assunto come badante da un altro datore di lavoro.In questi casi, comunque, non occorre attivare la nuova procedura prevista per il decreto flussi 2007.
(45) Sono un datore di lavoro che ha appena assunto un dipendente arrivato in Italia con la procedura dei flussi. Il datore di lavoro che aveva fatto domanda non lo ha voluto più e io non ho avuto problemi ad assumerlo. Adesso dei parenti mi hanno detto che il dipendente non riuscirà ad ottenere il permesso di soggiorno per questo motivo, volevo sapere se è vero.
Se il precedente datore di lavoro ha rinunciato al rapporto di lavoro dopo che lo straniero ha fatto ingresso in Italia ed ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno non ci sono problemi, lo straniero otterrà un soggiorno per attesa occupazione ed alla scadenza dello stesso potrà presentare istanza di rinnovo per lavoro subordinato.

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EmiNews 2007

 

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