11978 PD – Parlamentari estero

20160401 23:42:00 guglielmoz

1 – FEDI (PD): Sulle agevolazioni fiscali extra-UE risposta positiva del MEF: ora attendiamo il decreto dell’Agenzia delle Entrate
2 – FEDI E PORTA (PD): CANONE RAI/PRONTO IL MODELLO PER L’ESENZIONE PER CHI NON POSSIEDE UN TELEVISORE MA HA UN CONTRATTO ELETTRICO
3 – ON. LA MARCA interviene in aula per il gruppo del partito democratico sull’accordo ITALIA-URUGUAY di autorizzazione all’attività lavorativa dei familiari del personale diplomatico e consolare

1 – FEDI (PD): Sulle agevolazioni fiscali extra-UE risposta positiva del MEF: ora attendiamo il decreto dell’Agenzia delle Entrate ROMA, 22 MARZO 2016
La nostra segnalazione diretta a Paolo Puglisi, Direttore del Dipartimento Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del MEF, ha sortito un primo effetto positivo.
Il MEF ha accolto la nostra tesi sulla volontà del legislatore di estendere i benefici fiscali, incluse le detrazioni per carichi di famiglia, ai soggetti residenti nei Paesi extracomunitari e che quindi il refuso, contenuto nella norma approvata in legge di stabilità, rappresenti più un problema di forma che di sostanza.
Sarà ora l’Agenzia delle Entrate, con apposito decreto attuativo, a dover confermare definitivamente la volontà del legislatore e l’orientamento positivo del MEF.
L’Agenzia delle Entrate, che ha già predisposto il decreto attuativo per i residenti UE e nello spazio economico europeo, deve semplicemente estenderlo ai soggetti extracomunitari, quanto meno sotto il profilo della documentazione da produrre. Rimane inteso che, laddove fosse assicurato lo scambio d’informazioni, potrebbe essere sufficiente la documentazione richiesta ai soggetti residenti in Europa.
On. Marco Fedi

2 – FEDI E PORTA (PD): CANONE RAI/PRONTO IL MODELLO PER L’ESENZIONE PER CHI NON POSSIEDE UN TELEVISORE MA HA UN CONTRATTO ELETTRICO
In attesa del decreto del MEF sul Canone RAI che deve indicare le modalità di attuazione della nuova normativa introdotta con la legge di stabilità per il 2016, l’Agenzia delle Entrate ha nel frattempo approvato un provvedimento che definisce le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone per autodichiarare di non essere in possesso di un apparecchio televisivo e quindi di non dover pagare il canone RAI in bolletta.
Come si ricorderà il governo aveva deciso di introdurre con la legge di stabilità 2016 una ulteriore presunzione di possesso di un apparecchio televisivo collegando tale presunzione alla titolarità di un contratto per l’energia elettrica.
La decisione del Governo è stata presa per ridurre il fenomeno dell’elusione di questo tributo da parte dei contribuenti italiani. Il canone televisivo infatti, tassa legata al possesso di apparecchi in grado di ricevere e trasmettere informazioni radio-televisive, è una delle imposte maggiormente evasa. Il decreto illustrativo e interpretativo è oramai pronto ma i ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico lo hanno inviato per i consueti pareri all’Autorità per l’Energia e al Consiglio di Stato.
Ora invece il provvedimento appena emanato dall’Agenzia delle Entrate è destinato a tutti coloro i quali vogliono chiedere l’esenzione e prevede la compilazione di un modello da parte di tutti coloro i quali non sono in possesso nelle loro abitazioni, comprese quelle di proprietà dei residenti all’estero, di un apparecchio televisivo (ricordiamo che Secondo quanto dispone l’Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, il canone tv dev’essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo – Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549 – e indipendentemente dalla residenza del detentore).
La scadenza per la presentazione del modello è il 30 aprile 2016 per la presentazione cartacea oppure il 10 maggio per la presentazione telematica. Il modello si compone di una parte dedicata ai dati anagrafici e di una dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, che ha ridotto il Canone RAI a 100 euro prevedendone però il pagamento con la bolletta elettrica.
Il modello è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it e della RAI www.canone.RAI.it.
La dichiarazione si può presentare con le seguenti modalità:
1) per posta, via raccomandata, inviando il modello cartaceo all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Fa fede la data di spedizione: la scadenza per questo tipo di consegna è il 30 aprile;
2) online tramite applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In questo caso, la scadenza è il 10 maggio; tramite intermediario entro il 30 aprile: il provvedimento delle Entrate dettaglia gli obblighi del professionista (copia al dichiarante, delega, ricevuta).
La presentazione della dichiarazione in ritardo comporta la non validità della stessa, e quindi l’obbligo di pagare il canone RAI, anche se non necessariamente per l’intero anno: un ritardo fino al 30 giugno, non ha effetto su tutto l’anno ma solo sul secondo semestre.
In pratica, quindi, si pagherà il canone da gennaio a giugno, ma non da luglio a dicembre. Ricordiamo che le rate arrivano comunque a partire dal mese di luglio (in cui saranno inserite le prime sei rate dell’anno, 60 euro). Dal 2017 quando la riforma sarà a regime, la dichiarazione sostitutiva va presentata dal primo luglio dell’anno precedente al 31 gennaio.
La presentazione in ritardo, ma entro il 30 giugno, comporta esenzione per il secondo semestre.
Si considera apparecchio televisivo, per cui bisogna pagare il canone RAI, una tv che riceve il digitale terrestre o il segnale satellitare. Quindi, ad esempio un pc o un altro monitor, anche se consente la visione di programmi via Internet, o un vecchio televisore analogico, non comportano il pagamento del canone, a meno che non riceva il segnale radiotelevisivo via digitale terrestre o satellitare. Att.ne: Il modello di cui stiamo parlando deve essere utilizzato esclusivamente da parte dei contribuenti titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, per presentare alternativamente all’Agenzia delle entrate:
– la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio TV, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica (quadro A);
– la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica (quadro A);
– la dichiarazione sostitutiva che il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (quadro B);
– la dichiarazione sostitutiva del venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata (quadri A e B in un’apposita sezione).
Tutti coloro i quali nella loro abitazione non hanno un contratto per l’energia elettrica e non possiedono un apparecchio televisivo possono tuttavia, come negli anni passati, presentare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione di non possesso del televisore all’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale I di Torino SAT Sportello Abbonamento TV Cas. Postale n. 22, 10121, da sempre deputata alla gestione del canone televisivo. Per presentare tale dichiarazione sarà necessario utilizzare il modello predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate nel proprio sito.
Si fa presente che in base agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.
Per i residenti all’estero i quali desiderino avere informazioni sul Canone di Abbonamento alla televisione è disponibile per tutti i paesi al di fuori dell’Italia la numerazione 0039 06-87408198 a pagamento alla tariffa applicata dal proprio operatore telefonico per le chiamate verso l’Italia.
Come già abbiamo sottolineato in altri comunicati siamo consapevoli delle ragioni e delle sollecitazioni dei nostri connazionali residenti all’estero i quali non capiscono i motivi per cui devono pagare una tassa per un servizio di cui non usufruiscono o usufruiscono solo in minima parte. Pertanto ribadiremo nel prosieguo della legislatura il nostro impegno per sollecitare e convincere il Governo ad eliminare o perlomeno ridurre ragionevolmente il Canone RAI e ci attiveremo per presentare proposte di legge ed altre iniziative legislative mirate a tal fine.
3 – ON. LA MARCA INTERVIENE IN AULA PER IL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO SULL’ACCORDO ITALIA-URUGUAY DI AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI FAMILIARI DEL PERSONALE DIPLOMATICO E CONSOLARE Roma, 30 marzo 2016

L’on. La Marca è intervenuta questo pomeriggio in Aula per annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico al provvedimento che dispone la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay relativamente allo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo.

Nel suo intervento, la deputata ha ricordato che “il provvedimento, nel suo impianto generale, ripete lo schema di analoghi provvedimenti già esaminati e approvati dal Parlamento, per cui si tratta di una semplice estensione alla fattispecie della Repubblica dell’Uruguay, con la quale per altro intercorrono rapporti di antica e rinnovata collaborazione, di un modello ormai consolidato e applicato in altre realtà. La possibilità di consentire la partecipazione dei familiari conviventi del personale diplomatico-consolare e amministrativo alla vita lavorativa nei Paesi di residenza trova ragione, oltre che in esigenze di carattere familiare, nella opportunità di utilizzare e valorizzare competenze specifiche che il mercato del lavoro locale ritenga di apprezzare. E’ anche un modo per favorire migliore conoscenza e una positiva integrazione dei nuclei familiari in questione nelle realtà di permanenza”.

“L’attività lavorativa dei familiari – ha sottolineato l’on. La Marca – è svolta in una dimensione sostanzialmente privatistica, che esclude forme di privilegio che possano derivare dalle tutele previste dalle Convenzioni di Vienna, il cui regime di tutela viene sospeso nei casi collegati ad attività lavorative e fortemente attenuato nei casi di rilievo per la giurisdizione penale. Da parte nostra, dunque, si tratta di un voto che esprimiamo con ragionata convinzione, tanto più che con il pronunciamento dell’Aula il provvedimento, in itinere dall’agosto 2014, può finalmente concludere il suo cammino”.

 

Visits: 5

AIUTACI AD INFORMARE I CITTADINI EMIGRATI E IMMIGRATI

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.