1749 TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA: INIZIATIVA LEGISLATIVA DEI PARLAMENTARI PALLARO, MERLO E ANGELI

20060713 16:51:00 webmaster

INIZIATIVA LEGISLATIVA DEI PARLAMENTARI PALLARO, MERLO E ANGELI CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLE DONNE

IN MATERIA DI TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA

I tre parlamentari italo-argentini, eletti nella circoscrizione estero-America latina, hanno in questi giorni presentato una proposta di legge che va a modificare ed integrare la legge 91 del 1992 in materia di cittadinanza italiana.

“Il nostro obiettivo è di consentire alle donne italiane emigrate di trasmettere la cittadinanza ai propri figli nati prima del 1948”dichiara l’on. Ricardo Merlo.

Infatti come è noto per decenni era stato impedito alle donne italiane, sposate con cittadini non italiani, di trasmettere questo diritto ai loro figli. L’entrata in vigore della legge 91 del 1992 aveva solo in parte eliminato questa discriminazione, lasciando fuori dalla sanatoria i figli di madre italiana nati prima del 1948.

“Situazione anacronistica” -continua Ricardo Merlo- “che, oltre a essere in contrasto con i principi della nostra Costituzione, si scontra anche con le norme internazionali, quali la Convenzione, adottata nel 1979, dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’eliminazione di tutte di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, e ratificata dall’Italia nel 1985. Basta con la discriminazione nei confronti delle donne! ” ha così concluso l’on. Merlo.

PROPOSTA DI LEGGE

Modifica e integrazione dell’art.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 in materia di cittadinanza italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! – Esiste ancora oggi nell’ordinamento italiano una anacronistica disparità di trattamento tra cittadini, in contrasto palese con i dettami costituzionali che garantiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso (articolo 3 Cost.)
Tale discriminazione giuridica si riscontra, ancora oggi, nei confronti di quelle donne che emigrate all’estero nel secolo scorso, sono state private della cittadinanza per se stesse e per i propri figli, per effetto della legge sulla cittadinanza italiana 13 giugno 1912, n. 555, allora vigente.
Il principio fondamentale per l’attribuzione originaria della cittadinanza italiana per nascita, a cui era ispirato quel dettato legislativo, era quello dello jus sanguinis o diritto di sangue, non estendendo però il diritto di cittadinanza al figlio di madre italiana e di padre straniero, considerando quindi “…la donna come giuridicamente inferiore all’uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica”(Si veda B. Nascimbene, “Acquisto e perdita della cittadinanza. Una riforma auspicata: la nuova disciplina della cittadinanza” in Il Corriere Giuridico n. 5 , 1992).
Il figlio di madre italiana poteva considerarsi italiano solo se il padre era ignoto o apolide oppure se, in base alle leggi vigenti nello Stato di cui il padre era cittadino, non acquistava la cittadinanza di tale Stato.
In pratica tale disposizione normativa era impostata sul principio della prevalenza dell’unità della cittadinanza in seno alla famiglia e della supremazia della figura del padre-marito.
Ciò ha comportato per decenni una profonda disparità di trattamento tra uomo e donna ancora più evidente dopo l’introduzione nell’ordinamento italiano della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, che ha affermato il principio di uguaglianza tra uomo e donna, nell’ambito dei rapporti familiari.
Ma nonostante questa fondamentale innovazione del nostro Codice Civile, si è dovuto ancora attendere perché questo principio venisse esteso anche alla legislazione sulla cittadinanza.
Infatti, è solo del 28 gennaio 1983 la sentenza n. 30 della Corte Costituzionale che dichiara incostituzionale l’art. 1 della legge 555 del 1912, laddove non riconosce come cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, sancendo che anche i figli di madre italiana sono italiani.
Sentenza fondamentale e apripista della legge n. 123, varata nell’aprile dello stesso anno, che consentiva la trasmissione della cittadinanza italiana anche ai figli per via materna, introducendo il principio di uguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna nell’ordinamento italiano, con riguardo alla trasmissibilità di questo diritto ai figli.
Ma la sentenza n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale ha lasciato inalterate alcune situazioni discriminatorie consentendo in pratica l’ attribuzione della cittadinanza italiana solo ai figli di madre italiana e di padre straniero nati dopo il 1º gennaio 1948.(Si veda H. Guillen, “Lo Jus Sanguinis” e la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione” in Semplice, Anno III, n. 3 marzo 2006, Demografici Associati)
In base al parere n. 105 del 15 aprile 1983 del Consiglio di Stato la retroattività della incostituzionalità dell’art. 1 della legge 555 non può andare oltre il momento in cui si è verificato il contrasto tra la norma di legge (o di atto avente forza di legge) – anteriore all’entrata in vigore della Costituzione – dichiarata illegittima, e la norma od il principio della Costituzione.
In tempi più recenti, la legge n. 91 del 1992 ha recepito definitivamente il principio della parità di trattamento ammettendo l’attribuzione della cittadinanza italiana ai figli di padre o di madre italiana.
La legge, tuttavia, non avendo effetti retroattivi ha lasciato inalterata la situazione perpetrando il trattamento discriminatorio, per il periodo che va dal 1912 al 1948, sia tra le donne e gli uomini italiani emigrati, sia tra gli stessi fratelli figli della stessa madre italiana ma che sono nati prima e dopo il 1948 che, sic stantibus rebus, non godono dello stesso diritto di cittadinanza.
Nel 1996, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6297 del 10 luglio 1996, emessa dalla prima sezione civile ha ridato fiducia a tanti cittadini figli di donne italiane emigrate nel secolo scorso.
Infatti, modificando radicalmente l’orientamento espresso dalla stessa Suprema Corte in altre pronunce, la Cassazione ha deciso di accogliere il ricorso presentato da un cittadino argentino figlio di madre italiana contro il Ministero dell’Interno, che aveva rigettato la sua richiesta di attribuzione della cittadinanza per linea materna, appunto perché nato prima del 1948.
Tuttavia, la successiva circolare del Ministero dell’interno del 10 dicembre 1996, sostenendo che la decisione della suprema Corte si pone in contrasto con tutta la precedente giurisprudenza, ha ritenuto che la sopraccitata sentenza costituisce un caso isolato, che non può estendersi a tutti i casi analoghi, anche se consente di sperare in un esito positivo per ogni singolo ricorso.
Non vi è dubbio che malgrado i tentativi finora compiuti, non si è ancora giunti ad una definizione della materia che possa considerarsi soddisfacente sotto il profilo del dettame costituzionale ma anche sotto quello delle norme internazionali: norme internazionali come la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall’Assemblea generale nel 1979 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, con la quale gli Stati parte della convenzione si sono impegnati a:”… perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne. “
Ecco perché oggi, con questa proposta di legge, che modificando l’art. 1 della legge 91 del 1992, estende il diritto di cittadinanza anche ai figli di madre italiana nati anteriormente al 1º gennaio 1948, proponiamo un intervento legislativo volto a eliminare una volta per tutte la disparità di trattamento tra cittadini, tuttora presente nel nostro ordinamento, che ha finora mantenuto viva la discriminazione tra uomo e donna.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

All’articolo 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. “E’ cittadina la donna coniugata con cittadino straniero, anche se il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948”

2-ter.” E’ cittadino il figlio nato anteriormente al 1º gennaio 1948”.

Art. 2

Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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