5074 INTERROGAZIONE DI NARDUCCI SULLA QUESTIONE DEL 2° PILASTRO in SVIZZERA

20080603 09:47:00 redazione-IT

1a QUESTIONE: Ritiro del 2° Pilastro dalla Svizzera per i lavoratori italiani che lasciano la Svizzera prima dell’età pensionabile.
Dal 1° Giugno 2007, per effetto degli Accordi Bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, i lavoratori stranieri che lasciano la Svizzera prima dell’età pensionabile non possono ricevere i fondi di previdenza complementare (2° Pilastro) che hanno accumulato nel corso della loro attività lavorativa in Svizzera. La cosa riguarda tanto i frontalieri quanto gli immigrati in Svizzera che fanno ritorno in Italia. Il pagamento anticipato del 2° Pilastro può avvenire solo nel caso in cui chi lascia la Svizzera e rientra nel proprio Paese non intraprende nessuna attività lavorativa.

INTERPELLANZA A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Per sapere – premesso che:

il 1o giugno 2007 sono entrate a regime le disposizioni dell’accordo bilaterale stipulato nel 2002 tra la Confederazione Elvetica e l’Unione europea in materia di libera circolazione delle persone e sicurezza sociale che disciplinano, tra l’altro, gli aspetti previdenziali fra gli Stati firmatari dell’accordo;

il sistema di sicurezza sociale svizzero, sotto il profilo dell’obbligatorietà, è basato sui cosiddetti due pilastri, ovvero una forma di previdenza generalizzata – il primo pilastro – finanziata secondo il principio della ripartizione degli oneri (i contributi versati dalle persone in età di svolgere un’attività lucrativa finanziano le rendite correnti della generazione più anziana) e una forma di previdenza professionale – il secondo pilastro o cassa pensione – regolato dalla Legge Previdenza Professionale (LPP) basato sul sistema contributivo ovvero della capitalizzazione dei contributi versati;

con riferimento all’applicazione dell’art. 10, cpv. 2, del regolamento CEE n° 1408/71, il cittadino che lascia definitivamente la Svizzera prima dell’età pensionabile e stabilisce la sua residenza in uno stato comunitario mantiene i suoi diritti alle prestazioni spettanti all’età di pensionamento, ma se intende ritirare in conto capitale i suoi averi del 2° Pilastro deve dimostrare di non essere iscritto alle assicurazioni obbligatorie per la vecchiaia, invalidità e superstiti nello Stato di nuova residenza;

per l’esercizio della facoltà sopra illustrata, l’INPS e il Fondo di Garanzia LPP svizzero hanno sottoscritto il 24 gennaio 2007 un Accordo tecnico-procedurale che fissa le regole per la verifica del diritto e la conseguente liquidazione degli averi di vecchiaia LPP versati dai lavoratori italiani in Svizzera a seguito dell’attività lavorativa svolta;

in base al suddetto accordo, l’INPS deve restituire entro 90 giorni dalla data di richiesta al Fondo di Garanzia LPP di Berna i moduli relativi ai lavoratori che intendono riscuotere in conto capitale l’ammontare del 2° Pilastro, moduli che certificano il requisito fondamentale, ovvero che l’interessato non ha coperture assicurative in Italia;

la prassi sperimentata in questo primo anno di applicazione dell’accordo procedurale si è rivelata inefficace, poiché la sede centrale dell’INPS – deputata alla trasmissione della certificazione sopra menzionata – non è in grado di rispettare il termine di 90 giorni fissato nell’accordo. La sede centrale dell’INPS, infatti, richiede i dati alle sedi periferiche, che di regola trasmettono a cadenza semestrale gli aggiornamenti delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti. Inoltre, i tempi di trasmissione dei dati aggiornati da parte di altri Enti Previdenziali ha cadenze ancora più lunghe;

i ritardi di certificazione da parte dell’INPS hanno provocato ritardi pesanti e un accumulo di posizioni in sospeso, con grave danno per molti cittadini italiani, in particolare lavoratori frontalieri che hanno cessato definitivamente l’attività lavorativa -:

cosa intende fare il Governo per semplificare la procedura di certificazione della non iscrizione ad alcuna forma di assicurazione previdenziale obbligatoria richiesta dal Fondo di Garanzia LPP di Berna al fine di procedere all’erogazione dell’avere di vecchiaia spettante ai nostri concittadini;

se il Governo intende ridefinire l’accordo procedurale, stabilendo che la richiesta di certificazione sia inviata dall’Ente svizzero direttamente alla sede provinciale INPS competente per il luogo di residenza del richiedente, oppure che l’INPS centrale invii direttamente la richiesta sopra menzionata alla sede provinciale INPS competente;

se l’INPS intende adibire alcuni funzionari addetti esclusivamente al disbrigo delle migliaia di posizioni accumulatesi nel frattempo, fatti che arreca grave danno ai nostri ex emigrati rientrati in Italia.

(27 maggio 2007)

Narducci Franco Braga Chiara

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CES

Confederazione Europea dei Sindacati

SINTESI
per i PARLAMENTARI ELETTI a COMO e a VARESE
delle PROBLEMATICHE ATTUALI dei LAVORATORI
FRONTALIERI in SVIZZERA

E’ noto che i lavoratori frontalieri che dalle Province di Varese,Como, Sondrio e Verbania si recano a lavorare in Svizzera registrano da alcuni anni una crescita molto forte, contribuendo in misura rilevante all’economia delle aree di frontiera. Il Consiglio Sindacale Interregionale Ticino-Lombardia-Piemonte aveva sottoposto, nella precedente legislatura, ai Comitati per gli Italiani
all’Estero di Camera e Senato alcune questioni riguardanti i frontalieri, che ora vogliamo riprendere e sottoporre ai Parlamentari dell’attuale legislatura.

1a QUESTIONE. Ritiro del 2° Pilastro dalla Svizzera per i lavoratori italiani che lasciano la Svizzera prima dell’età pensionabile.

Dal 1° Giugno 2007, per effetto degli Accordi Bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, i lavoratori stranieri che lasciano la Svizzera prima dell’età pensionabile non possono ricevere i fondi di previdenza complementare (2° Pilastro) che hanno accumulato nel corso della loro attività lavorativa in Svizzera. La cosa riguarda tanto i frontalieri quanto gli immigrati in Svizzera che fanno ritorno in Italia. Il pagamento anticipato del 2° Pilastro può avvenire solo nel caso in cui chi lascia la Svizzera e rientra nel proprio Paese non intraprende nessuna attività lavorativa.

Nel gennaio 2007 è stato firmato tra Inps e il Fondo di garanzia Svizzera un Accordo procedurale in base al quale l’Inps si impegnava a comunicare entro 90 giorni dalla domanda che il richiedente non risulta iscritto all’assicurazione obbligatoria in Italia.

Il termine di 90 giorni non è mai stato rispettato dall’Inps, al contrario il tempo di risposta dell’Istituto si aggira sui 10-12 mesi dalla domanda, e ciò sta creando notevoli disagi in un numero crescente di cittadini italiani. Dal canto suo l’Inps si giustifica sostenendo che i tempi lunghi sono dovuti non all’Inps stesso, ma agli altri Istituti previdenziali italiani che pure devono accertare la non iscrizione presso di loro del richiedente.

Una soluzione, che viene individuata dalle Organizzazioni Sindacali, è l’introduzione di una Norma che renda sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dai Comuni di residenza delle persone interessate.

2a QUESTIONE. Disoccupazione per i frontalieri italiani dopo il 1/06/2009

I lavoratori italiani frontalieri in Svizzera beneficiano, in caso di disoccupazione, delle

indennità previste dalla Legge 147/97, Legge che è finanziata dalla retrocessione, da

parte della Svizzera in favore dell’Inps, di una parte dei contributi per la disoccupazione, prelevati dalle buste-paga dei frontalieri. A partire dal 1 Giugno 2009 la Svizzera, per effetto degli Accordi Bilaterali tra Unione Europea e Svizzera, cesserà la retrocessione di tali contributi all’Inps. Pertanto vi è incertezza riguardo le indennità di disoccupazione ex Legge 147 successivamente a tale data.

L’argomento è stato oggetto di 2 Audizioni parlamentari, una con il Comitato per gli Italiani all’Estero del Senato, il 19 settembre 2007, e l’altra con il Comitato per gli Italiani all’Estero della Camera, il 30 ottobre 2007.

In sintesi, i percorsi condivisi dai due Comitati Parlamentari e dalle Organizzazioni sindacali sono stati :

1. La conoscenza dell’ammontare attuale del Fondo derivante dai contributi retrocessi, utilizzato per la Legge 147 e la sua sufficienza nel tempo. Si ha motivo di ritenere che la giacenza attuale del Fondo sia sufficiente al pagamento delle indennità ancora per diversi anni dopo la cessazione della retrocessione dalla Svizzera;

2. la richiesta di assicurazione da parte dell’Inps sull’impiego esclusivo che tale Fondo dovrà avere per le indennità di disoccupazione, anche dopo il 1° Giugno 2009 ; l’utilizzo del Fondo, fino al suo esaurimento, con finalità esclusiva per la Legge 147, è considerato una soluzione transitoria, in attesa di quella definitiva ;

3. come soluzione definitiva viene anzitutto individuata l’ipotesi di avere un

finanziamento stabile, in futuro, della Legge 147 da parte dello Stato.

Una seconda soluzione possibile consiste nell’impegno affermato dai 2 Comitati di Camera e Senato a promuovere l’apertura di un negoziato con le Istituzioni Svizzere (consentito dagli Accordi Bilaterali previa autorizzazione dell’U.E.) finalizzato a un Accordo per una nuova forma di retrocessione parziale all’Italia dei contributi per la disoccupazione ; che sarebbe giustificata dal fatto che i prelievi sulle buste-paga dei frontalieri continueranno ad operare anche dopo l’1/6/2009 senza però che i frontalieri possano mai ricevere indennità di disoccupazione da parte della Cassa Disoccupati Svizzera.

4. Vi è poi una terza possibile soluzione al problema. Gli Accordi Bilaterali prevedono che, dopo il Giugno 2009, “…i lavoratori disoccupati potranno mettersi a disposizione del mercato del lavoro nello Stato in cui hanno avuto l’ultimo rapporto di lavoro, qualora in tale Stato abbiano conservato rapporti personali e professionali”. I frontalieri italiani, quindi, potrebbero scegliere – se disoccupati – di mettersi a disposizione del mercato del lavoro svizzero, se sussistono le condizioni, e in tali casi percepire per almeno 3 mesi l’indennità di disoccupazione dallo Stato in cui hanno avuto l’ultimo rapporto di lavoro.

I due Comitati di Camera e Senato si erano impegnati a verificare in sede di Unione Europea :

1. eventuali Progetti in discussione di modifica del Regolamento CE n. 883/2004 relativamente agli articoli da 61 a 65, inerenti la disoccupazione dei frontalieri ;

2. la reale possibilità che potranno avere i frontalieri italiani di mettersi a disposizione, se disoccupati, del mercato del lavoro svizzero.

3a QUESTIONE. Tassazione da parte italiana del 2° Pilastro svizzero

ritirato in quota capitale.

Il 2° Pilastro ritirato dai frontalieri italiani (che, è bene ricordare, può essere ritirato parzialmente anche per acquisto o ristrutturazione dell’abitazione di residenza) è assoggettato ad una ritenuta fiscale da parte del Fisco svizzero.

I frontalieri hanno la possibilità di richiedere al Fisco svizzero il rimborso della tassa pagata, ma solo presentando una richiesta vistata dall’Agenzia delle Entrate della provincia di residenza, con cui l’interessato si impegna al successivo pagamento delle imposte al Fisco italiano.

La cosa è giustissima, ma il problema nasce perché il Fisco Svizzero applica aliquote che mediamente si aggirano tra un 5% e un 8% della somma ritirata, mentre il Fisco italiano applica le aliquote ordinarie che partono dal 23%, in quanto il capitale ritirato è considerato un normale reddito da lavoro.

Per la verità l’Agenzia delle Entrate della Lombardia ha sostenuto una tesi diversa ; nella risposta all’Interpello n. 904/359/2004 sostiene che, in base alla Legge 482/85, dell’ammontare del 2° Pilastro andrebbe tassata in Italia soltanto la parte costituita dagli interessi maturati sul capitale, escludendo i premi assicurativi versati, che sono già stati assoggettati a ritenuta fiscale. Non solo, ma l’aliquota fiscale da applicare dovrebbe essere il 12,50%, cioè la stessa che viene applicata per le rendite finanziarie.

Al momento, però, le modalità di tassazione del 2° Pilastro non sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate nazionale, né dal Ministero, e il risultato è che tutti i frontalieri che ritirano quanto hanno maturato risolvono l’incertezza semplicemente rinunciando a chiedere il rimborso fiscale alla Svizzera. Sul piano fiscale i lavoratori risolvono la questione personale, visto che non sono soggetti alla doppia imposizione, ma la soluzione però va a tutto vantaggio del Fisco svizzero, e a svantaggio del Fisco italiano.

Si richiede, quindi, un pronunciamento chiaro da parte delle Istituzioni competenti sull’argomento, in modo da dare certezze ai lavoratori frontalieri interessati.

Il PRESIDENTE
(Roberto Cattaneo)

 

 

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EmiNews 2008

DICHIARAZIONE REDDITI 2025 | DAI IL 5X1000 A FILEF

1 commento

  1. Salve mi chiamo Massimo ed è gia’ da tanto aspettando che mi diano il riscatto del 2 passaggio di,libero professionista aspettando da tempo che mi diano ciò’ che mi aspetta e se volete sapere cosa penso che si prendono gioco per poter acquistare interessi,e qua’ si parla non di poco a quanto hanno accumulato nelle loro case saluti Massimo

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