5319 Il Consiglio dei ministri presenta i decreti sull'immigrazione

20080801 16:49:00 redazione-IT

I provvedimenti sul riconoscimento e la deroga dello status di rifugiato, ricongiungimento familiare e diritto dei cittadini di circolare liberamente in Europa. Maroni: ‘Ho chiesto di inviare il testo alla commissione Ue’

– Rifugiati, ecco le nuove regole adottate dal Consiglio dei ministri
– Circolazione in Ue, le misure contro chi abusa del diritto di soggiorno

ROMA – Il Consiglio dei ministri di oggi ha adottato 3 decreti legislativi di delega sull’immigrazione. Ma prima del via libera definito, il governo sentira’ in modo informale la commissione Europea. Lo dice in conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro dell’Interno Roberto Maroni, che spiega: "Si tratta dei provvedimenti sul riconoscimento e la deroga dello status di rifugiato, del ricongiungimento familiare e del diritto dei cittadini europei di circolare liberamente negli stati membri dell’Ue".

Il Consiglio dei ministri spiega, ha adottato dei testi che "recepiscono tutte le modifiche proposte dal parlamento, tranne quella sui limiti di reddito per chi richiede il ricongiungimento familiare, attenuandolo". Detto questo, il responsabile del Viminale sottolinea che il Consiglio poteva adottare in via definitiva i testi, ma "su mia richiesta, ha deciso di non procedere all’adozione definitiva perche’ ho chiesto di inviare il testo alla commissione Ue". Si tratta, sottolinea Maroni, di una "procedura anomala" ma la delega scade tra ottobre e novembre e si e’ scelto di inviarli "in via informale per una valutazione" e poi "abbiamo ancora due mesi per chiudere i testi". L’adozione definitiva, conclude, "ci sara’ a meta’ settembre".

"L’invio preliminare" della bozza dei decreti legislativi sulla libera circolazione dei cittadini comunitari all’interno dell’Unione e’ un sistema "opportuno" visto che "con la Commissione europea e con il commissario Barrot c’e’ un ottimo rapporto di collaborazione", dice Maroni, sottolineando che "con altri Consigli non c’e’ questo tipo di collaborazione". Maroni aggiunge inoltre che alla Commissione europea sara’ inviato anche un rapporto "su come si sono svolti i censimenti nei campi nomadi delle tre Regioni" in cui sono stati effettuati. Nel dossier sono allegate le relazioni dei prefetti, lettere della Croce rossa, del garante della privacy e una nota dell’Unicef. "A fine settembre- conclude il ministro- continueremo questa collaborazione aggiungendo i primi piani per la scolarizzazione dei bambini rilevati nei campi rom".

L’obiettivo del governo e’ di "arrivare a un testo condiviso", spiega ancora Maroni, sottolineando che anche la decisione di inviare i testi in via informale alla commissione europea è concordata con l’opposizione. "Ho sentito il ministro ombra Minniti, e lui ha assentito che l’iniziativa e’ assai utile".(DIRE)

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Rifugiati, ecco le nuove regole adottate dal Consiglio dei ministri

Il decreto mira a evitare che la domanda di asilo sia ”strumento per restare in Italia senza averne i requisiti, in particolare quando viene presentata per ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione”

ROMA – Sono 3 i decreti legislativi di delega sull’immigrazione adottati oggi dal Consiglio dei ministri. Il ministro Maroni ha annunciato però che prima del via libera definitivo, il governo senitrà in modo informale la commissione Europea per una valutazione.

Ecco cosa prevede quello sullo status di rifugiato, che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25/2008 per evitare che la domanda di asilo sia lo strumento per permanere in Italia senza averne i requisiti. In particolare, si modifica l’articolo 4 che disciplina le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, stabilendo che esse siano nominate con decreto del ministro dell’Interno anziché del presidente del Consiglio dei ministri, e stabilisce una procedura d’urgenza per la nomina del rappresentante degli enti locali, all’interno della medesima Commissione, al fine di assicurarne sempre la funzionalità. Come rilevato dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, si è eliminato il riferimento alla ratifica da parte della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, trattandosi, invece, soltanto di una comunicazione successiva alla medesima Conferenza, quando nei casi di urgenza non si procede alla consultazione preventiva, secondo la disciplina generale contenuta nel decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

Inoltre si prevede che il prefetto stabilisca un luogo di residenza ovvero un’area in cui il richiedente la protezione internazionale possa circolare, al fine di agevolare la definizione del relativo procedimento e per evitare la dispersione sul territorio nazionale ed europeo dei richiedenti. Si prevede inoltre che lo straniero, già destinatario di un decreto di espulsione, che presenta domanda di protezione internazionale sia trattenuto nei centri già definiti di permanenza temporanea e assistenza, la cui denominazione è stata mutata in Centri di identificazione ed espulsione. Si introduce inoltre una nuova ipotesi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza quando si rileva la palese insussistenza nella domanda dei presupposti previsti dalla normativa per il riconoscimento internazionale oppure quando si accerta che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. Inoltre, si reintroduce l’effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto della Commissione territoriale.

Come nel testo originario del decreto legislativo, si distinguono le ipotesi in cui la sospensione cautelare opera automaticamente da quelle in cui essa consegue soltanto ad apposita istanza da parte dell’interessato, da presentarsi contestualmente al ricorso giurisdizionale. L’effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale non è automatico ma deve essere espressamente richiesto oltre che nei casi già previsti dal testo originario del decreto (inammissibilità della domanda, allontanamento ingiustificato dal centro), anche nei confronti dei richiedenti trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione, compresi quelli che vengono trattenuti in tali centri per effetto delle modifiche apportate dal decreto correttivo adottato oggi e cioè coloro che hanno presentato domanda dopo essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, nonché nei confronti di coloro che hanno presentato domanda dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare ovvero dopo essere stati fermati per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ed, infine, nei confronti dei richiedenti destinatari di una decisione di rigetto per manifesta infondatezza. In conseguenza del ripristino della tutela cautelare sospensiva, viene abrogata l’autorizzazione prefettizia a rimanere nel territorio nazionale.

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Circolazione in Ue, le misure contro chi abusa del diritto di soggiorno

Adottato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

ROMA – Il provvedimento relativo al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri discusso e adottato oggi dal Cdm – che sarà però sottoposto alla valutazione dell’Ue – è “volto a ottimizzare il monitoraggio della presenza del cittadino dell’Unione e dei suoi familiari sul territorio e mira a rendere più efficaci le misure di allontanamento nei confronti di quei comunitari che abusano del diritto di soggiorno”. Si stabilisce quindi che le risorse economiche sufficienti per soggiornare per un periodo superiore a tre mesi debbono derivare da attività dimostrabili come lecite. Inoltre viene previsto che il cittadino dell’Unione possa volontariamente iscriversi al Servizio sanitario nazionale pagando un contributo da determinarsi da parte dei ministri competenti. Si stabilisce inoltre che la richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione deve avvenire entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale. Tale obbligo è stabilito per i motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica connessi al controllo delle presenze sul territorio. Analogo periodo di tempo è stabilito per la presentazione della richiesta della carta di soggiorno da parte del familiare extracomunitario del cittadino dell’Unione.

L’autocertificazione per attestare la disponibilità delle risorse economiche, viene limitata soltanto ai casi di soggiorno per studio ed è specificato che le risorse devono essere tali che l’interessato non divenga un onere a carico del sistema di assistenza pubblica. In applicazione del principio di parità di trattamento con il cittadino italiano, si precisa che sono estesi ai cittadini comunitari i rilievi dattiloscopici nei casi previsti dalla legge (art.2 , comma 7, del decreto-legge 195/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n.222/2002, che prevede per il rilascio della carta di identità elettronica i rilievi dattiloscopici del titolare del documento).

Si stabilisce poi che, in caso di condanna per i reati di cui all’art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, il termine di cinque anni per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente è sospeso dal passaggio in giudicato della sentenza e ricomincia a decorrere dopo l’esecuzione della pena. La disposizione è diretta a evitare che il cittadino comunitario possa profittare, per i reati più gravi, dei tempi del procedimento penale e dell’esecuzione della pena per acquisire i vantaggi connessi all’acquisto del diritto di soggiorno permanente.

Fra i motivi imperativi di pubblica sicurezza che consentono l’allontanamento immediato sono indicati la mancata richiesta dell’iscrizione anagrafica o la mancata richiesta della carta di soggiorno nei termini. E’ stato poi previsto l’ampliamento del novero dei reati sintomatici della sussistenza dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, facendo riferimento ai reati contro la moralità pubblica ed il buon costume.

Al fine di garantire l’effettività dell’allontanamento, si stabilisce che nel caso di ostacoli tecnici all’esecuzione dell’allontanamento il cittadino dell’Unione o il suo familiare, destinatari del provvedimento, possono essere trattenuti in un centro di identificazione ed espulsione per un periodo non superiore a 15 giorni. Vengono aumentate le sanzioni penali previste per la violazione del divieto di reingresso nel territorio nazionale. Infine è fissato un termine di novanta giorni, decorso il quale, in assenza della decisione giudiziale sull’istanza di sospensione cautelare del provvedimento di allontanamento (che accompagna il ricorso), esso è comunque eseguito. In adesione dei pareri delle I° Commissioni del Senato e della Camera dei deputati è stato previsto che alla decisone sull’istanza provvede, entro sessanta giorni, il tribunale in composizione monocratica e decorso inutilmente tale termine, provvede il presidente del Tribunale, nei successivi trenta giorni.

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