3834 IL TESTO DEL DECRETO-LEGGE sull'allontanamento dal territorio nazionale

20071105 18:33:00 redazione-IT

DECRETO-LEGGE 1 Novembre 2007 , n. 181
Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l’allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge:

DECRETO-LEGGE 1 Novembre 2007 , n. 181
Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l’allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell’articolo e’ sostituita dalla seguente:
"Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza";
b) al comma 4 le parole: "solo per gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "solo per gravi
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza";
c) al comma 5 le parole: "possono essere allontanati solo per
motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza
dello Stato," sono sostituite dalle seguenti: "possono essere
allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi
imperativi di pubblica sicurezza,";
d) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
"7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per
motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonche’ i
provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell’Unione di cui al
comma 5 sono adottati dal Ministro dell’interno con atto motivato,
salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e
tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in
inglese. Il provvedimento di allontanamento e’ notificato
all’interessato e riporta le modalita’ di impugnazione e la durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo’
essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il
provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per
lasciare il territorio nazionale, che non puo’ essere inferiore ad un
mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata
urgenza.";
e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale
per motivi di pubblica sicurezza e’ adottato con atto motivato dal
prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora
del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento
e’ notificato all’interessato e riporta le modalita’ di impugnazione
e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che
non puo’ essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di
allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio
nazionale, che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi
imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento
e’ immediatamente eseguito dal questore e si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il
cittadino dell’Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela
della dignita’ umana o dei diritti fondamentali della persona umana
ovvero l’incolumita’ pubblica, rendendo la sua permanenza sul
territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza.";
f) al comma 8 le parole: "e’ punito con l’arresto da tre mesi ad
un anno e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000" sono sostituite
dalle seguenti: "e’ punito con la reclusione fino a tre anni";
g) al comma 9 le parole: "nel provvedimento di cui al comma 7,"
sono sostituite dalle seguenti: "nei provvedimenti di cui ai commi 7
e 7-bis," e le parole: "quando il provvedimento e’ fondato su motivi
di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello
Stato," sono sostituite dalle seguenti: "quando il provvedimento e’
fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di
pubblica sicurezza,".
2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo
l’articolo 20 e’ inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Allontanamento del cittadino dell’Unione o di un suo
familiare sottoposto a procedimento penale.). – 1. Qualora il
destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3, 3-bis,
3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
2. Non si da’ luogo alla sentenza di cui all’articolo 13,
comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998,
nell’ipotesi dei reati di cui all’articolo 380 del codice di
procedura penale.
3. Per i reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura
penale, puo’ procedersi all’allontanamento solo nell’ipotesi in cui
il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura
cautelare detentiva.".
3. All’articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "che non puo’ essere inferiore ad
un mese." sono inserite le seguenti: "Unitamente al provvedimento di
allontanamento e’ consegnata all’interessato una attestazione di
obbligo di adempimento dell’allontanamento, secondo un modello
stabilito con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro degli
affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese
di cittadinanza dell’allontanato.";
b) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora il cittadino dell’Unione o il suo familiare
allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il
termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver
provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui al comma 2, e’
punito con l’arresto da un mese a sei mesi e con l’ammenda da 200 a
2.000 euro.".
4. All’articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "di cui all’articolo 20" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all’articolo 20, comma 7,";
b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "pubblica
sicurezza che mettano a repentaglio la";
c) al comma 4 le parole: "di cui all’articolo 21" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all’articolo 20, comma 7-bis, e
all’articolo 21";
d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 puo’ essere
presentata istanza di sospensione dell’esecutorieta’ del
provvedimento di allontanamento. Fino all’esito dell’istanza di
sospensione, l’efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa,
salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una
precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di
pubblica sicurezza.
8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la
sua cittadinanza, cui e’ stata negata la sospensione del
provvedimento di allontanamento e’ consentito, a domanda, l’ingresso
ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi
essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza
possa procurare gravi turbative o grave pericolo all’ordine pubblico
o alla pubblica sicurezza. L’autorizzazione e’ rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta dell’interessato.".

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 1° novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro dell’interno
Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

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EmiNews 2007

 

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