4404 VOTO ALL'ESTERO: IL TESTO DEL DECRETO LEGGE DEL 15 Febbraio 2008, n. 24

20080219 15:07:00 redazione-IT

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2008, n.24
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008. (GU n. 40 del )

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato e approvato, in due sedute successive – una tenuta il 14 e l’altra il 15 febbraio –, un decreto legge che modifica parzialmente la normativa relativa agli adempimenti elettorali e all’esercizio del diritto di voto all’estero.

Il decreto è composto da 8 articoli. L’articolo 4, in particolare, prevede che siano esonerati dal obbligo di raccogliere le firme a sostegno delle candidature i partiti politici che siano rappresentanti nel parlamento italiano o nel parlamento europeo da almeno due parlamentari.

Proprio questo articolo era stato oggetto delle contestazioni de La Destra, che era arrivata a chiedere al Presidente della Repubblica di non firmare il decreto, prima che si riunisse nuovamente il Consiglio dei Ministri per riesaminarlo.

La motivazione principale delle nuove norme risiedeva comunque nell’esigenza di riunificare le elezioni politiche con quelle amministrative (art.5). Secondo la legge vigente, infatti, le elezioni amministrative devono tenersi fra il 15 aprile e il 15 giugno. Inizialmente numerosi partiti, fra cui Forza Italia, avevano giudicato inaccettabile il decreto e il governo sembrava intenzionato a non vararlo. Lo stesso Capo dello stato era intervenuto con un comunicato, a seguito di una lettera inviata a Napolitano dal presidente emerito Francesco Cossiga per ribadire che un decreto del genere sarebbe stato firmato solo in presenza di un ampio consesso parlamentare che coinvolgesse anche i partiti «che fin’ora hanno rappresentato l’opposizione». L’accordo è stato in seguito raggiunto.

Uno degli scopi dichiarati del provvedimento era quello di consentire un risparmio di circa 400 milioni di euro.

Altri provvedimenti inseriti nel decreto riguardano: l’aumento del numero dei componenti dei seggi per lo scrutinio dei voti della circoscrizione estero e diminuzione del numero di elettori per seggio (art.1),il voto di particolari categorie di cittadini temporaneamente all’estero (art. 2),la riconferma del diritto degli osservatori OSCE a entrare nei seggi (art. 3), oltre che alla previsione di personale di supporto per le commissioni elettorali circondariali (art.6).

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[b]IL TESTO DEL DECRETO LEGGE DEL 15 Febbraio 2008

testo in vigore dal: 16-02-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, recante scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, recante convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la normativa vigente in materia elettorale;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell’anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche, nonche’ di garantire l’esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;

Ritenuta, inoltre, la necessita’ ed urgenza di adottare misure per la funzionalita’ del procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all’estero, nonche’ di consentire l’accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 15 febbraio 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, degli affari esteri, della giustizia, della difesa e dell’economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1. Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, le parole: «composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello». Sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L’ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»;

b) all’articolo 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari inviano» sono inserite le seguenti: «, con il sistema postale piu’ affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilita’,»; al medesimo comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «, il testo della presente legge»;

c) all’articolo 13, comma 1, le parole: «un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori»;

d) all’articolo 13, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio e’ composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell’insediamento dell’ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»;

e) all’articolo 14, comma 3, lettera d), numero 2), le parole: «appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed» sono soppresse. Conseguentemente, le tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.
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