11720 FEDI (PD): IL DECRETO SULLE DETRAZIONI FAMILIARI PER I RESIDENTI ALL’ESTERO IN DIRITTURA D’ARRIVO

20150518 15:03:00 guglielmoz

RESIDENTI ALL’ESTERO IN DIRITTURA D’ARRIVO
Grazie alle continue pressioni e al costante monitoraggio dei deputati del PD eletti all’estero e della Federazione CONFSAL-UNSA, sta per essere emanato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che adotta le disposizioni di attuazione della legge “comunitaria” n. 161/2014

Roma, 18 maggio 2015
FEDI (PD): IL DECRETO SULLE DETRAZIONI FAMILIARI PER I RESIDENTI ALL’ESTERO IN DIRITTURA D’ARRIVO
Grazie alle continue pressioni e al costante monitoraggio dei deputati del PD eletti all’estero e della Federazione CONFSAL-UNSA, sta per essere emanato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che adotta le disposizioni di attuazione della legge “comunitaria” n. 161/2014 relative all’estensione delle norme fiscali italiane (dall’articolo 1 all’articolo 23 del testo Unico delle Imposte sui Redditi) ai contribuenti fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell’Unione o dello Spazio Economico Europeo i quali producono la maggior parte del loro reddito in Italia (come ad esempio i contrattisti del MAECI).
Ciò significa che l’imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia sarà determinata dalle disposizioni (inclusi i benefici e le agevolazioni fiscali in termini di deduzioni e detrazioni) contenute nei primi 23 articoli del TUIR ma a condizione che il reddito prodotto nel territorio italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto dai soggetti interessati residenti all’estero e che gli stessi non godano di agevolazioni analoghe nello Stato europeo di residenza.
In particolare i cittadini residenti negli Stati dell’Unione europea potranno finalmente godere in maniera definitiva e permanente delle ambite detrazioni per carichi di famiglia, che erano state introdotte a partire dal 2007 per tutti i cittadini residenti all’estero (anche in Paesi extracomunitari) e prorogate solo provvisoriamente di anno in anno. Come è noto tutti i familiari con reddito inferiore ad Euro 2.840,51 sono considerati a carico. Ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi. Sono considerati a carico: – il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; – i figli anche adottivi, gli affidati; – gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi con il contribuente.
Tuttavia il legislatore nella nuova normativa entrata in vigore nell’ottobre del 2014 demandava l’attuazione delle relative disposizioni ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Una bozza di tale decreto è stata predisposta dalla Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze ed inviata all’Agenzia delle Entrate per eventuali integrazioni ai fini dello svolgimento delle propria attività gestionale e di controllo. A questo punto il decreto è in corso di predisposizione e dovrebbe essere emanato a breve. Quasi certamente rimarranno fuori dall’estensione delle nuove disposizioni i cittadini residenti in Paesi extracomunitari i quali non potranno usufruire, almeno per quest’anno, delle detrazioni per carichi di famiglia sul reddito prodotto in Italia. Non è pensabile che una situazione siffatta possa permanere a lungo, sia per ragioni di natura costituzionale sia per ragioni di equità. Noi deputati eletti all’estero ci adopereremo quindi in tutti i modi e in tutte le sedi per eliminare la disparità di trattamento e per sollecitare l’estensione delle detrazioni per carichi familiari a tutti i cittadini italiani residenti all’estero che producono la maggior parte del loro reddito in Italia e non godano di simili agevolazioni nel loro Paese di residenza.
Segreteria On. Marco Fedi, Palazzo Valdina, Piazza Campo Marzio, 42 , 00186 Roma – Italia, Email:

 

Views: 40

AIUTACI AD INFORMARE I CITTADINI EMIGRATI E IMMIGRATI

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.