9681 GINO BUCCHINO (PD): LA STANGATA DI PRIMAVERA ANCHE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO

20120309 21:34:00 redazione-IT

Maledetta primavera anche per gli italiani all’estero. La stangata riguarderà a marzo tutti coloro i quali pagano l’Irpef in Italia anche se residenti all’estero e successivamente, a giugno, coloro i quali devono pagare la nuova ICI (detta IMU). Come è noto chi è tenuto a pagare l’Irpef in Italia, e quindi anche se non residente ha un domicilio fiscale nel territorio italiano, deve pagare le addizionali regionali e comunali.

Le addizionali Irpef sono imposte sul reddito che vanno versate a Regioni e Comuni da tutti i contribuenti (residenti e non), per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef.

Se il contribuente non deve pagare l’Irpef, anche se per effetto di detrazioni spettanti o crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero (che hanno subito la ritenuta a titolo definitivo), non deve versare alcuna addizionale. La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, e, attenzione, su queste imposte non si applicano detrazioni o deduzioni fiscali dunque l’aliquota si calcola sull’imponibile lordo.

Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l’aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza o, nel caso dei residenti all’estero, di domicilio fiscale.

Nelle buste paga e nelle pensioni di marzo sarà calcolato il conguaglio dell’aumento delle addizionali regionali Irpef 2001 (previsto in via retroattiva dal decreto salva-Italia) e l’acconto del 30% delle addizionali comunali Irpef che si calcola sull’addizionale dovuta sull’imponibile dell’anno precedente. Già 300 Comuni hanno dato già il via libera agli aumenti. Inoltre i comuni hanno tempo fino al 30 giugno, data successiva alle elezioni amministrative, per aumentare l’Irpef e dunque i contribuenti italiani potranno aspettarsi altre cattive notizie.

L’aliquota base dell’addizionale regionale, a partire dall’anno d’imposta 2011, è stata elevata dallo 0,9 all’1,23%, (la nuova aliquota deve essere applicata anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano). Le Regioni a statuto ordinario possono incrementarla al massimo dello 0,5%. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l’applicazione dell’aliquota massima del 2,03%.

L’aliquota dell’addizionale comunale può essere stabilita dai Comuni fino allo 0,8%. Ogni Comune può comunque prevedere, per i contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali, una soglia di esenzione.

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di pensioni, le addizionali regionale e comunale all’Irpef vengono determinate dai sostituti d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi.

Ovviamente tutti i pensionati residenti all’estero i quali hanno richiesto la detassazione alla fonte della propria pensione in virtù di una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, o che hanno redditi da pensione italiana al di sotto della cosiddetta “no-tax area”, e cioè per i pensionati con età inferiore ai 75 anni fino a 7.500 euro e per quelli con età superiore fino a 7.750 euro, non saranno tenuti a pagare addizionali.

Inoltre con il decreto legge n. 201/2011 è stata anticipata al 2012 l’introduzione dell’Imposta municipale propria (IMU), in origine prevista a partire dal 2014.

L’adozione dell’imposta dal 2012 viene considerata sperimentale fino al 2014, per poi passare a regime dal 2015.

L’Imposta municipale propria è dovuta, anche dagli italiani residenti all’estero, su tutti gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze. Va sottolineato che la base imponibile, costituita dal valore dell’immobile moltiplicato per la rendita catastale è stata ulteriormente rivalutata in base alle nuove norme.

L’aliquota ordinaria dell’Imposta municipale propria (IMU) – quella che dovranno pagare gli italiani residenti all’estero – è dello 0,76%, ma i Comuni, con apposita delibera del Consiglio comunale, possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali, così come possono ridurre fino allo 0,4% l’aliquota per gli immobili locati. L’aliquota che si applica per la casa di abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4%, percentuale che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali. Ricordo che purtroppo le nostre battaglie affinché la casa posseduta in Italia dai nostri emigrati sia equiparata all’abitazione principale non hanno finora ottenuto risultati. Avevamo auspicato una maggiore sensibilità di questo Governo nei confronti dei nostri connazionali anche perché i possessori della casa di abitazione principale oltre che a pagare un’aliquota più bassa (0,4% invece dello 0,76%) possono detrarre dall’imposta dovuta per questi immobili, fino a concorrenza dell’ammontare dovuto, l’importo annuo di 200 euro.

Non è facile quantificare quanto queste misure costeranno ai contribuenti, però è stato calcolato che per una seconda casa con una rendita catastale minima di 250 euro il valore minimo di imposta sarà di 384 euro, il massimo di 424 euro; con una rendita catastale di 650 euro, il minimo di imposta sarà di 998 euro, il massimo di 1.102 euro. Una bella stangata.

On. Gino Bucchino
Piazza Poli 13 – 00187 Roma

 

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