{"id":50951,"date":"2024-12-03T14:32:20","date_gmt":"2024-12-03T14:32:20","guid":{"rendered":"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=50951"},"modified":"2024-12-03T14:47:43","modified_gmt":"2024-12-03T14:47:43","slug":"50951","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=50951","title":{"rendered":"La Sentenza della Corte costituzionale sul ricorso delle Regioni sulla L. Calderoli (Autonomia Differenziata)"},"content":{"rendered":"<div class=\"col-md-12\">Sentenza\u00a0<strong>192\/2024<\/strong>\u00a0(ECLI:IT:COST:2024:192)<\/div>\n<div class=\"col-md-12\">Giudizio: <strong>GIUDIZIO DI LEGITTIMIT\u00c0 COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE<\/strong><\/div>\n<div class=\"col-md-12\">Presidente: <strong>BARBERA<\/strong> &#8211; Redattore: <strong>PITRUZZELLA<\/strong><\/div>\n<div class=\"col-md-12\">Udienza Pubblica\u00a0del <strong>12\/11\/2024<\/strong>; \u00a0\u00a0 Decisione \u00a0del <strong>14\/11\/2024<\/strong><\/div>\n<div class=\"col-md-12\">Deposito\u00a0del <strong>03\/12\/2024<\/strong>; \u00a0\u00a0Pubblicazione in G. U.<\/div>\n<div class=\"col-md-12\">Norme impugnate: Legge 26\/06\/2024, n. 86 (Disposizioni per l\u2019attuazione dell\u2019autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione), e, in particolare, artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi da 1 a 8; 3, commi da 1 a 5, 7, 8 e 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 1 e 2; 7, commi da 1 a 5; 8, commi 1 e 2; 9, commi da 1 a 4; 10, comma 2; e 11, commi 1, 2 e 3; in via subordinata, artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8; 3, commi 1, 2 e 7; 4; nonch\u00e9, in ulteriore subordine, art. 116, terzo comma, della Costituzione, come novellato dall\u2019art. 2 della legge costituzionale 18\/10\/2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<\/div>\n<div id=\"nummassima\" class=\"col-md-12\">Massime:<\/div>\n<div class=\"col-md-12\">Atti decisi: <strong>ric. 28, 29, 30 e 31\/2024<\/strong><\/div>\n<div class=\"col-md-12\"><a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/documenti\/comunicatistampa\/CC_CS_20241202132725.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Comunicato stampa<\/a><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"body\">\n<form action=\"\/actionSchedaPronuncia.do\" method=\"post\" name=\"formSchedaPronuncia\">\n<section>\n<div class=\"container\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-md-12\">\n<h3 class=\"SC2\" style=\"text-align: center;\">SENTENZA N. 192<\/h3>\n<h3 class=\"SC2\" style=\"text-align: center;\">ANNO 2024<\/h3>\n<\/div>\n<div class=\"col-md-12\">\n<h3 id=\"MEA1\" style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/h3>\n<h3 id=\"MEA2\" style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/h3>\n<h3 id=\"MEA3\" style=\"text-align: center;\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p id=\"MEE\">composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u00d2, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u2019ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"col-md-12\">\n<p class=\"IA1\">ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p class=\"IA2\"><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p class=\"IT\">nei giudizi di legittimit\u00e0 costituzionale della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l\u2019attuazione dell\u2019autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione), e, in particolare, degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi da 1 a 8; 3, commi da 1 a 5, 7, 8 e 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 1 e 2; 7, commi da 1 a 5; 8, commi 1 e 2; 9, commi da 1 a 4; 10, comma 2; e 11, commi 1, 2 e 3; in via subordinata, degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8; 3, commi 1, 2 e 7; 4; nonch\u00e9, in ulteriore subordine, dell\u2019art. 116, terzo comma, della Costituzione, come novellato dall\u2019art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), promossi dalle Regioni Puglia e Toscana, con ricorsi notificati il 9 agosto e depositati in cancelleria in pari data, e dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Regione Campania, con ricorsi notificati il 26 agosto 2024 e depositati in cancelleria il 27 agosto 2024, iscritti rispettivamente ai numeri 28, 29, 30 e 31 del registro ricorsi 2024 e pubblicati nella <em>Gazzetta<\/em> <em>Ufficiale<\/em> della Repubblica numeri 37 e 38, prima serie speciale, dell\u2019anno 2024.<\/p>\n<p class=\"IT\"><em>Visti<\/em> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonch\u00e9 gli atti di intervento delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia;<\/p>\n<p class=\"IT\"><em>udito<\/em> nell\u2019udienza pubblica del 12 novembre 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;<\/p>\n<p class=\"IT\"><em>uditi<\/em> gli avvocati Massimo Luciani per la Regione Puglia, Andrea Pertici per la Regione Toscana, Francesco Marone per la Regione Campania, Omar Chessa, Andrea Deffenu e Antonio Saitta per la Regione autonoma Sardegna, Mario Bertolissi e Andrea Giovanardi per la Regione Veneto, Marcello Cecchetti per la Regione Piemonte, Leonardo Salvemini per la Regione Lombardia e gli avvocati dello Stato Giancarlo Caselli e Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri;<\/p>\n<p class=\"IT\"><em>deliberato<\/em> nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"col-md-12\">\n<p><a name=\"fatto\"><\/a><\/p>\n<p class=\"FR\"><em>Ritenuto in fatto<\/em><\/p>\n<p class=\"FT\">1.\u2013 Le Regioni Puglia, Toscana, Campania e la Regione autonoma Sardegna hanno impugnato, con ricorsi iscritti, rispettivamente, ai numeri 28, 29, 31 e 30 reg. ric. 2024, la legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l\u2019attuazione dell\u2019autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione), nella sua totalit\u00e0 e anche con riferimento a specifiche disposizioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">2.\u2013 La Regione Puglia premette ai motivi di ricorso due considerazioni generali. Con la prima, pone in dubbio la stessa possibilit\u00e0 di adottare una legge quadro attuativa dell\u2019art. 116, terzo comma, della Costituzione, e i benefici da essa ricavabili, rilevando che la legge n. 86 del 2024 non fissa limiti al conferimento di ulteriori forme di autonomia, lasciando il Presidente del Consiglio dei ministri arbitro della loro individuazione. Con la seconda considerazione, la Regione preannuncia di denunciare sia la lesione diretta delle proprie competenze sia la violazione di norme esterne al Titolo V della Parte II della Costituzione, con \u201cridondanza\u201d sulle attribuzioni regionali. Inoltre, precisa che il carattere di legge quadro non esclude l\u2019attualit\u00e0 dell\u2019interesse a ricorrere.<\/p>\n<p class=\"FT\">2.1.\u2013 Con il primo motivo, la Regione Puglia impugna l\u2019intera legge n. 86 del 2024, per violazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. Lo Stato non sarebbe legittimato ad approvare una legge quadro attuativa dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., perch\u00e9 tale disposizione non la prevede e, anzi, contiene \u00abindicazioni precise\u00bb quanto al procedimento di attribuzione delle ulteriori forme di autonomia. Il testo costituzionale, dunque, sarebbe \u00abautosufficiente\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tutti gli altri motivi di ricorso, riguardanti specifiche disposizioni della legge, sono proposti in via subordinata al primo.<\/p>\n<p class=\"FT\">2.2.\u2013 Con il secondo motivo, la Regione impugna gli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge n. 86 del 2024 per violazione degli artt. 3, 116, terzo comma, 117, terzo comma, e 119 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Poich\u00e9 gli artt. 1 e 2 non limiterebbero le competenze devolvibili, l\u2019intesa regolata dall\u2019art. 2 potrebbe avere ad oggetto \u00abtutte le funzioni di tutte le materie\u00bb menzionate dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Questo parametro sarebbe violato perch\u00e9 consente l\u2019attribuzione di \u00ab[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell\u2019articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere <em>l<\/em>), limitatamente all\u2019organizzazione della giustizia di pace, <em>n<\/em>) e <em>s<\/em>) [\u2026]\u00bb. Da un lato, l\u2019aggettivo \u00abconcernenti\u00bb individuerebbe \u00abun perimetro certamente minore di quello nel quale si situa un intero ambito materiale\u00bb, dall\u2019altro l\u2019aggettivo \u00abparticolari\u00bb impedirebbe la devoluzione di funzioni in tutte le materie menzionate nell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. Inoltre, l\u2019espressione \u00abcondizioni particolari di autonomia\u00bb imporrebbe un\u2019analisi dei dati socio-economici della singola regione e l\u2019illustrazione delle ragioni che rendono la maggiore autonomia adeguata al contesto sociale di riferimento.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 117, terzo comma, Cost. sarebbe violato perch\u00e9 l\u2019integrale devoluzione di tutte le funzioni in tutte le materie concorrenti comporterebbe \u00abla sostanziale scomparsa dall\u2019ordinamento giuridico della stessa potest\u00e0 legislativa concorrente dello Stato\u00bb, con conseguente \u00abframmentazione insanabile\u00bb dell\u2019ordinamento stesso.<\/p>\n<p class=\"FT\">Le censure sopra esposte sarebbero ammissibili \u00abin quanto assumono a paradigmi disposizioni costituzionali che regolano i rapporti tra Stato e autonomie\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">In via ulteriormente subordinata, qualora questa Corte ritenesse che l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., legittimi la devoluzione di tutte le funzioni in tutte le materie, la Regione Puglia contesta la stessa disposizione costituzionale, in riferimento ai principi supremi di cui agli artt. 2, 3, 5, 114, 117 e 120 Cost. La Regione invoca, in particolare, i principi di unit\u00e0 della Repubblica (art. 5 Cost.; viene citata la sentenza n. 118 del 2015 di questa Corte), di tutela dei diritti e attuazione dei doveri di solidariet\u00e0 sociale dei cittadini in condizioni di eguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.), di leale collaborazione (artt. 5, 114, 117 e 120 Cost.). Secondo la ricorrente, la devoluzione di tutte le funzioni pubbliche in tutte le materie di cui all\u2019art. 116, terzo comma, Cost., \u00abreseca il confronto dialettico per la protezione delle esigenze unitarie dell\u2019ordinamento in un ventaglio cos\u00ec elevato di ambiti che fatalmente si arriva alla violazione dell\u2019art. 5 Cost.\u00bb. La Regione impugna, cos\u00ec, l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., con lo stesso secondo motivo del ricorso, considerando la censura ammissibile in quanto l\u2019interesse \u00e8 sorto solo \u00abcon l\u2019illegittima interpretazione data [\u2026] dalla l. n. 86 del 2024\u00bb, oppure chiede a questa Corte di sollevare davanti a se stessa questione di legittimit\u00e0 costituzionale sulla medesima norma costituzionale, per violazione dei principi supremi sopra citati.<\/p>\n<p class=\"FT\">2.3.\u2013 Con il terzo motivo di ricorso, la Regione Puglia impugna gli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, 3 e 4 della legge n. 86 del 2024, che \u00abincidono nell\u2019<em>an <\/em>e nel <em>quomodo <\/em>della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale\u00bb. In particolare, tali norme sarebbero costituzionalmente illegittime perch\u00e9 consentirebbero di attribuire \u00abulteriori forme e condizioni particolari di autonomia\u00bb, ai sensi dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., \u00absenza che siano stati previamente determinati i LEP\u00bb in tutte le materie ivi contemplate, e perch\u00e9, \u00abin ogni caso, delineano un procedimento di determinazione e aggiornamento dei LEP violativo del principio di leale collaborazione\u00bb, come ricostruito dalla giurisprudenza di questa Corte. La Regione, pertanto, lamenta la violazione degli artt. 2, 3, 5, 81, 97, 116, 117, 119 e 120 Cost., e del principio di leale collaborazione.<\/p>\n<p class=\"FT\">In particolare, la Regione censura l\u2019art. 1, comma 2, l\u00e0 dove prevede che l\u2019attribuzione di ulteriori forme di autonomia richiede la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) nelle \u00abmaterie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale\u00bb, presupponendo che vi siano materie nelle quali non sarebbe possibile n\u00e9 doveroso determinare i LEP; invece, secondo la ricorrente, \u00ab[t]utte le materie [\u2026] sono \u201cLEP-condizionate\u201d\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">\u00c8 poi contestato l\u2019art. 3, comma 3, che indica le materie in cui vanno determinati i LEP; tale norma renderebbe possibile attuare l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. nelle nove materie escluse dall\u2019elenco senza previa determinazione dei LEP.<\/p>\n<p class=\"FT\">\u00c8, inoltre, impugnato anche l\u2019art. 4, comma 2, che prevede il trasferimento delle funzioni in materie diverse da quelle riferibili ai LEP.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tali norme violerebbero: l\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost., che investirebbe tutte le materie previste dall\u2019art. 117 Cost.; l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., che \u2013 interpretato alla luce dei principi solidaristico e di unit\u00e0 di cui agli artt. 2 e 5 Cost. \u2013 imporrebbe la determinazione dei LEP (in tutte le materie menzionate nello stesso art. 116 Cost.) prima della sua attuazione; l\u2019art. 119 Cost. che, nei commi terzo, quarto e quinto, previene gli squilibri economici e sociali, che sarebbero invece favoriti dalle norme sopra citate; l\u2019art. 120, secondo comma, Cost., in quanto l\u2019intervento sostitutivo a tutela dei LEP non sarebbe possibile nelle nove materie ritenute dalla legge non riferibili ai LEP; l\u2019art. 3 Cost, perch\u00e9 le norme in questione limiterebbero in modo irragionevole le materie in cui vanno determinati i LEP. Quest\u2019ultima violazione ridonderebbe su tutte le attribuzioni costituzionali della Regione Puglia perch\u00e9 esse risentirebbero \u00abdella mancata armonica considerazione dell\u2019intero quadro rilevante\u00bb in tema di determinazione dei LEP. Anche a voler ritenere che questi ultimi debbano essere determinati non in tutte le materie menzionate dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost. ma solo in quelle \u00abpotenzialmente oggetto di devoluzione\u00bb, la violazione dell\u2019art. 3 Cost. ridonderebbe sulle attribuzioni regionali, sia nelle materie che la legge ha escluso dalla determinazione dei LEP, sia nelle materie non escluse, data l\u2019arbitrariet\u00e0 della selezione delle materie stesse.<\/p>\n<p class=\"FT\">La necessit\u00e0 di fissare i LEP (almeno) in tutte le materie menzionate dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost., sarebbe confermata dalle sentenze di questa Corte n. 282 del 2002 e n. 220 del 2021 e dall\u2019art. 1, comma 791, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).<\/p>\n<p class=\"FT\">Ancora, le norme in questione violerebbero gli artt. 81 e 97 Cost. I LEP costituirebbero la soglia di spesa costituzionalmente necessaria e, quindi, condizionerebbero la destinazione delle risorse, \u00abmentre nel caso di specie tale destinazione \u00e8 assolutamente irrazionale\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Per dimostrare l\u2019irragionevolezza delle norme censurate, la Regione prende in esame tre delle nove materie escluse, argomentando che nelle materie \u00abprevidenza complementare e integrativa\u00bb, \u00abprofessioni\u00bb e \u00aborganizzazione della giustizia di pace\u00bb sarebbero ben determinabili i LEP.<\/p>\n<p class=\"FT\">Ancora, l\u2019art. 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, l\u00e0 dove stabilisce che \u00abil negoziato [\u2026], con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all\u2019articolo 3, \u00e8 svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia\u00bb, presupporrebbe che le nove materie escluse dalla determinazione dei LEP \u00abpossono essere devolute alle Regioni richiedenti non solo immediatamente [\u2026] ma persino \u201cin blocco\u201d\u00bb. Ci\u00f2 si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), 119, terzo, quarto e quinto comma, e 120 Cost., per le ragioni sopra esposte.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto al profilo procedurale, la Regione contesta l\u2019art. 3, commi 1, 2 e 7, della legge n. 86 del 2024, per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il comma 1 stabilisce che, \u00ab[a]i fini dell\u2019attuazione dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l\u2019individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi\u00f9 decreti legislativi, sulla base dei princ\u00ecpi e criteri direttivi di cui all\u2019articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197\u00bb. Il comma 2 dispone che \u00ab[i] decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata [\u2026]\u00bb. Il comma 7 statuisce che \u00ab[i] LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, [\u2026] con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell\u2019economia e delle finanze. [\u2026] Sugli schemi di decreto \u00e8 acquisito il parere della Conferenza unificata [\u2026]\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tali norme sarebbero costituzionalmente illegittime in quanto il principio di leale collaborazione imporrebbe, sia per i decreti legislativi di cui al comma 2 sia per i d.P.C.m. di cui al comma 7, l\u2019intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in luogo del mero parere della Conferenza unificata, come si ricaverebbe anche dall\u2019art. 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante \u00abDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u00e0 2016)\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">In subordine, secondo la ricorrente, l\u2019art. 3 avrebbe dovuto prevedere l\u2019intesa (e non il mero parere) in sede di Conferenza unificata.<\/p>\n<p class=\"FT\">Sarebbe costituzionalmente illegittimo anche l\u2019art. 3, comma 5, della legge n. 86 del 2024, che attiene alla fase di monitoraggio dell\u2019effettiva garanzia dell\u2019erogazione dei LEP nelle regioni che hanno sottoscritto le intese, e prevede che \u00ab[l]a Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della Regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticit\u00e0 riscontrate\u00bb. Tale norma, non attribuendo alcun ruolo alla Conferenza Stato-regioni, violerebbe il principio di leale collaborazione.<\/p>\n<p class=\"FT\">In subordine, l\u2019art. 3, comma 5, sarebbe costituzionalmente illegittimo perch\u00e9 \u00abconsente alla Conferenza unificata esclusivamente il potere di adottare mere raccomandazioni\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">2.4.\u2013 Con il quarto motivo di ricorso, la Regione Puglia impugna l\u2019art. 3, commi 1, 4 e 7, della legge n. 86 del 2024 per violazione degli artt. 23, 76 e 117 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il comma 1, come visto, prevede una delega legislativa per l\u2019individuazione dei LEP. Il comma 4 dispone che \u00ab[i] decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalit\u00e0 operative per monitorare l\u2019effettiva garanzia in ciascuna Regione dell\u2019erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell\u2019utilizzo delle risorse, nonch\u00e9 la congruit\u00e0 tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione [\u2026]\u00bb. Queste norme violerebbero l\u2019art. 76 Cost. per l\u2019\u00abomessa fissazione di princ\u00ecpi e criteri direttivi\u00bb, e tale vizio ridonderebbe in \u00abviolazione del riparto di competenze tra lo Stato e l\u2019odierna ricorrente in tutte le materie di cui all\u2019art. 117 Cost.\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">In particolare, l\u2019art. 3, comma 1, violerebbe l\u2019art. 76 Cost. perch\u00e9 rinvia ai \u00abprinc\u00ecpi e criteri direttivi di cui all\u2019articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197\u00bb, ma nelle norme richiamate non solo non si rinverrebbe \u00abalcun principio o criterio direttivo idoneo a vincolare l\u2019attivit\u00e0 governativa di individuazione dei LEP\u00bb, ma figurerebbero \u00abprevisioni che appaiono persino in distonia con la stessa previsione della delega legislativa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Dal canto suo, l\u2019art. 3, comma 7, gi\u00e0 citato, violerebbe il principio di legalit\u00e0 sostanziale ricavabile dall\u2019art. 23 Cost., in quanto conferirebbe \u00aball\u2019Esecutivo un potere discrezionale privo di qualsivoglia delimitazione per legge\u00bb, e anche l\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), che affida alla legge statale la determinazione dei LEP. La definizione dei LEP con fonte legislativa sarebbe \u00abpura apparenza\u00bb, dato che i LEP determinati con decreto legislativo potrebbero essere modificati con atto amministrativo.<\/p>\n<p class=\"FT\">2.5.\u2013 Con il quinto motivo di ricorso, la Regione Puglia impugna le norme di carattere finanziario, cio\u00e8 gli artt. 5, 8, comma 2, e 9, commi 1 e 3, della legge n. 86 del 2024, per violazione degli artt. 1, 3, 5, 28, 81, 97, 116, 117 e 119 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 5, comma 2, stabilisce che l\u2019intesa fra Stato e regione \u00abindividua le modalit\u00e0 di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o pi\u00f9 tributi erariali maturato nel territorio regionale\u00bb. L\u2019art. 8, comma 2, dispone che, in caso di \u00abscostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all\u2019andamento del gettito dei medesimi tributi\u00bb, il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, \u00abprevia intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 2, garantendo comunque l\u2019equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili\u00bb. L\u2019art. 9, comma 1, statuisce che \u00ab[d]all\u2019applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica\u00bb, mentre il comma 3 dispone che \u00ab[p]er le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione, \u00e8 garantita l\u2019invarianza finanziaria nonch\u00e9 il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all\u2019articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione [\u2026]\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Secondo la ricorrente, questi criteri non potrebbero essere \u00abtutti contestualmente rispettati\u00bb: dunque, tali norme sarebbero contraddittorie e irragionevoli, in violazione dell\u2019art. 3 Cost. Inoltre, esse determinerebbero \u00abnuovi oneri privi di adeguata copertura di bilancio <em>ex <\/em>art. 81 Cost.\u00bb: i lavori preparatori non illustrerebbero adeguatamente il fatto che dall\u2019applicazione della legge impugnata \u00absia possibile garantire il finanziamento delle funzioni da devolvere tramite la compartecipazione al gettito e, contemporaneamente evitare nuovi e maggiori oneri per lo Stato, cos\u00ec assicurando l\u2019invarianza finanziaria per le Regioni\u00bb. Anche gli artt. 116, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. sarebbero violati perch\u00e9 la concessione di ulteriori forme e condizioni di autonomia a una regione non potrebbe determinare una riduzione dell\u2019autonomia delle altre, \u00abnemmeno in termini di minore disponibilit\u00e0 di entrata o di spesa, circostanza che comporterebbe una compressione della competenza in materia di \u201ccoordinamento della finanza pubblica\u201d\u00bb. La stessa concessione non potrebbe \u00abdeterminare l\u2019erosione delle risorse che lo Stato impiega per le finalit\u00e0 indicate dall\u2019art. 119, commi 3, 5 e 6, Cost.\u00bb. La mancata garanzia dell\u2019invarianza finanziaria per le altre regioni comprimerebbe la capacit\u00e0 di finanziare integralmente le loro funzioni e, dunque, implicherebbe la violazione dell\u2019art. 119, quarto comma, Cost. Infine, la soluzione (unica e obbligata) della compartecipazione alle entrate erariali violerebbe gli artt. 3 e 116 Cost., perch\u00e9 discriminerebbe in modo irragionevole le regioni connotate da minore capacit\u00e0 fiscale per abitante, la cui possibilit\u00e0 di accedere a ulteriori forme di autonomia sarebbe pregiudicata \u00abdi fatto e di diritto\u00bb. L\u2019art. 116 Cost. non contemplerebbe alcuna distinzione tra regioni con maggiore o minore capacit\u00e0 fiscale per residente. Il privilegio dato alle regioni con maggiore capacit\u00e0 fiscale si porrebbe in contrasto anche con l\u2019art. 119, terzo comma, Cost., che imporrebbe invece \u00abmeccanismi correttivi\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">In particolare, il citato art. 9, comma 1, sarebbe costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u2019art. 81 Cost., perch\u00e9 \u00abnon e\u0300 possibile la devoluzione di ulteriori funzioni alle Regioni senza che nuovi o maggiori oneri si determinino\u00bb: la stessa legge impugnata lo ammetterebbe, prevedendo il finanziamento tramite la compartecipazione. I risparmi per lo Stato sarebbero solo parziali, dovendo esso mantenere comunque attivi gli uffici relativi alle altre regioni e sostenere i costi del monitoraggio. La clausola d\u2019invarianza finanziaria sarebbe, inoltre, inaffidabile perch\u00e9 la legge impugnata non avrebbe previsto che, anche nelle materie (ipoteticamente) estranee ai LEP, la devoluzione di nuove funzioni sia possibile \u00ab(almeno) solo dopo la definizione, anche in quegli ambiti materiali, di fabbisogni e costi standard, anche a protezione dei vincoli di bilancio\u00bb. La Regione cita a sostegno l\u2019intervento dell\u2019Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) presentato il 6 giugno 2023 alla I Commissione del Senato, la memoria della Banca d\u2019Italia del 19 giugno 2023, depositata davanti alla stessa Commissione, il dossier del Servizio bilancio della Camera dei deputati n. 203 del 2 maggio 2024 e la lettera del 10 ottobre 2023 inviata dall\u2019allora Governatore della Banca d\u2019Italia al Comitato per l\u2019individuazione dei LEP.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione Puglia osserva che l\u2019art. 9, comma 1, \u00abautorizza sin d\u2019ora lo Stato e le Regioni richiedenti ad agire nella stipula delle intese come se non si dovessero produrre nuovi o maggiori oneri\u00bb, \u00abesonerando le parti dall\u2019apprestare adeguate risorse finanziarie\u00bb: ci\u00f2 dimostrerebbe \u00abla piena sussistenza e l\u2019attualit\u00e0 dell\u2019interesse al ricorso\u00bb. La ricorrente sottolinea poi le \u00abdeficienze\u00bb della relazione tecnica allegata al disegno di legge da cui ha avuto origine la legge impugnata.<\/p>\n<p class=\"FT\">Infine, il citato art. 8, comma 2, prevedendo \u00able necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese\u00bb in caso di scostamento dovuto anche alla semplice \u00abvariazione [\u2026] dei fabbisogni\u00bb, oltre che \u00aball\u2019andamento del gettito dei medesimi tributi\u00bb, consentirebbe alla regione di \u00abspendere a piacimento [\u2026] sicura della successiva copertura\u00bb. Ci\u00f2 violerebbe: il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); il principio della \u00abfinanza sana e responsabile\u00bb (art. 81 Cost.); il principio della solidariet\u00e0 inter-regionale di cui all\u2019art. 119 Cost.; il principio di ragionevolezza di cui all\u2019art. 3 Cost.; il principio (desumibile dagli artt. 1 e 28 Cost.) secondo il quale il decisore pubblico dovrebbe essere sempre responsabile delle proprie scelte.<\/p>\n<p class=\"FT\">2.6.\u2013 Con il sesto motivo di ricorso, la Regione Puglia impugna gli artt. 4, comma 1, 9, comma 2, e 10.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 4, comma 1, dispone quanto segue: \u00abIl trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all\u2019articolo 3, pu\u00f2 essere effettuato, secondo le modalit\u00e0 e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si pu\u00f2 procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all\u2019entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull\u2019intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparit\u00e0 di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio [\u2026]\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 9, comma 2, dispone che, \u00ab[f]ermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard \u00e8 attuato nel rispetto dell\u2019articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 10, comma 1, stabilisce che lo Stato \u00abpromuove l\u2019esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell\u2019esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all\u2019articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili [\u2026]\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Secondo la ricorrente, tali norme, da un lato, riconoscerebbero che la determinazione dei LEP comporta nuovi oneri, dall\u2019altro imporrebbero il rispetto dell\u2019equilibrio di bilancio e, dunque, dello <em>status quo <\/em>relativo alle risorse; da un lato, contemplerebbero la semplice \u201cpromozione\u201d dei diritti, dall\u2019altro la loro necessaria \u201cgaranzia\u201d. Di qui la violazione: dell\u2019art. 2 Cost., che impone il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini; del principio di uguaglianza sostanziale di cui all\u2019art. 3, secondo comma, Cost.; del principio di ragionevolezza <em>ex <\/em>art. 3, primo comma, Cost., che sarebbe violato \u00abdall\u2019intima e insanabile contraddittoriet\u00e0 tra l\u2019art. 9, comma 2, e l\u2019art. 4, comma 1, della legge impugnata\u00bb; dell\u2019art. 81 Cost., in quanto i LEP necessariamente comporterebbero nuovi e maggiori oneri, \u00abdestinati a rimanere privi di copertura\u00bb; dell\u2019art. 119 Cost., in quanto le norme in questione contrasterebbero \u00abcon l\u2019obbligo di adeguato e integrale finanziamento delle funzioni pubbliche e delle misure perequative e di coesione\u00bb. Tali vizi ridonderebbero nella lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente, in quanto la revisione dei LEP in regime di invarianza finanziaria comporterebbe \u00abla creazione di nuovi e maggiori oneri anche per tutte le Regioni\u00bb. Tale circostanza, in mancanza di adeguata copertura, implicherebbe \u00abla lesione dell\u2019autonomia finanziaria delle Regioni non richiedenti l\u2019autonomia particolare, che ridonda in lesione della competenza regionale nella materia del \u201ccoordinamento della finanza pubblica\u201d <em>ex <\/em>art. 117, comma 3, Cost.\u00bb. Sarebbe violato anche l\u2019art. 119, quarto comma, Cost., \u00abin quanto l\u2019aggiornamento e la revisione dei LEP in regime di invarianza finanziaria comporta l\u2019impossibilit\u00e0 di un integrale finanziamento delle funzioni amministrative delle Regioni\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">2.7.\u2013 Con il settimo motivo di ricorso, la Regione Puglia impugna l\u2019art. 9, comma 4, in base al quale, \u00ab[a]l fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilit\u00e0 di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell\u2019articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure [\u2026]\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tale norma renderebbe \u00abmeramente facoltativa, per lo Stato, l\u2019imposizione di oneri di finanza pubblica alle Regioni ad autonomia particolare\u00bb. In particolare, tali regioni potrebbero sottrarsi ai meccanismi di cui all\u2019art. 1, comma 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Di qui la violazione: dell\u2019art. 3 Cost., per l\u2019\u00abevidente discriminazione tra le Regioni non richiedenti e quelle ad autonomia particolare\u00bb; dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., \u00abin quanto il modello di autonomia particolare ivi previsto non consente che la Regione che ottiene ulteriori forme di autonomia sia per qualsiasi ragione esonerata dal contribuire al conseguimento degli oneri di finanza pubblica\u00bb; dell\u2019art. 116, primo comma, Cost., in quanto le regioni ad autonomia particolare \u00abotterrebbero un trattamento addirittura migliore delle Regioni ad autonomia speciale che [\u2026] devono partecipare al conseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica\u00bb; della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica <em>ex <\/em>art. 117, terzo comma, Cost. delle regioni non richiedenti, che sarebbero \u00abtenute a farsi carico degli obiettivi di finanza pubblica anche in favore delle Regioni ad autonomia particolare\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">2.8.\u2013 Con l\u2019ottavo motivo di ricorso, la Regione Puglia impugna diverse disposizioni della legge n. 86 del 2024, concernenti \u00able modalit\u00e0 di coinvolgimento della Conferenza unificata nel complesso procedimento stabilito dalla legge\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 2, comma 4, stabilisce che \u00ab[l]o schema di intesa preliminare di cui al comma 3 \u00e8 immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l\u2019espressione del parere [\u2026]\u00bb. La ricorrente rileva che l\u2019art. 2 non prevede altri interventi della Conferenza unificata nel procedimento di approvazione dell\u2019intesa tra Stato e regione, neppure al comma 8 (\u00abIl disegno di legge di cui al comma 6, cui \u00e8 allegata l\u2019intesa, \u00e8 immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione\u00bb): ci\u00f2 significherebbe che la Conferenza unificata non sarebbe \u00abin alcun modo coinvolta nell\u2019ipotesi di modifica, in sede parlamentare, del disegno di legge governativo\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 7, comma 1, regola la durata massima dell\u2019intesa (dieci anni) e stabilisce la possibilit\u00e0 della sua modifica \u00ab[c]on le medesime modalit\u00e0 previste nell\u2019articolo 2\u00bb. Inoltre, dispone che \u00ab[l]\u2019intesa prevede inoltre i casi, i tempi e le modalit\u00e0 con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia\u00bb, e che \u00ablo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidariet\u00e0 sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell\u2019obbligo di garantire i LEP, dispone la cessazione integrale o parziale dell\u2019intesa, che \u00e8 deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere\u00bb. Il comma 2 prevede che, \u00ab[a]lla scadenza del termine di durata, l\u2019intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volont\u00e0 dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza\u00bb. Il comma 4 dispone che \u00ab[l]a Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell\u2019economia e delle finanze o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attivit\u00e0 oggetto dell\u2019intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonch\u00e9 il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalit\u00e0 operative\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 8, comma 1, stabilisce che \u00ab[l]a Commissione paritetica di cui all\u2019articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall\u2019esercizio delle funzioni e dall\u2019erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [\u2026]\u00bb, e \u00abfornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tali norme non contemplerebbero alcun ruolo della Conferenza unificata o, al massimo, un ruolo meramente consultivo. Secondo la ricorrente, invece, sarebbe doveroso prevedere forme di effettivo coinvolgimento anche degli enti locali delle altre regioni (anche non titolari di forme di autonomia particolare), perch\u00e9, nell\u2019attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., si tratterebbe \u00abdi redistribuire competenze e, soprattutto, risorse con effetti di carattere generale\u00bb. Dunque, le norme citate sarebbero costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di leale collaborazione, l\u00e0 dove non prevedono l\u2019intesa in sede di Conferenza unificata o, in subordine, in sede di Conferenza Stato-regioni. La Regione cita a sostegno la sentenza n. 251 del 2016 di questa Corte. Inoltre, sarebbero violate le \u00abgaranzie di adeguato finanziamento delle funzioni attribuite alle Regioni [\u2026] nonch\u00e9 di efficienza delle politiche di coesione, perequazione e solidariet\u00e0 territoriale <em>ex <\/em>art. 119 Cost.\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">La ricorrente segnala anche che l\u2019art. 5 della legge n. 86 del 2024 si occupa dei \u00abPrinc\u00ecpi relativi all\u2019attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento\u00bb, disponendo la costituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali ma non prevedendo \u00abalcun passaggio in Conferenza unificata\u00bb. Anche tale norma violerebbe il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., \u00abci\u00f2 che ridonda anche in violazione degli artt. 2 e 3 Cost.\u00bb, perch\u00e9 \u00abproprio l\u2019individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative necessari per l\u2019esercizio da parte della Regione delle ulteriori forme di autonomia necessita dell\u2019interlocuzione con tutto il comparto delle autonomie regionali\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Infine, la legge impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima perch\u00e9 per diverse materie vi sarebbe \u00abun\u2019inevitabile interconnessione tra singole Regioni, la cui regolazione in termini costituzionalmente corretti\u00bb sarebbe impedita dalla legge stessa l\u00e0 dove \u00abnon ha previsto la necessit\u00e0 di intese bilaterali (o plurilaterali) tra Regioni\u00bb. La ricorrente porta l\u2019esempio delle \u00abgrandi reti di trasporto e di navigazione\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">2.9.\u2013 Con il nono motivo di ricorso, la Regione Puglia impugna l\u2019art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 86 del 2024. Il comma 1 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, decorso il termine di cui al medesimo comma, \u00abavvia comunque il negoziato\u00bb con la regione richiedente e \u00abtiene conto del quadro finanziario della Regione\u00bb. In base al comma 2, \u00ab[a]l fine di tutelare l\u2019unit\u00e0 giuridica o economica, nonch\u00e9 di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri [\u2026] pu\u00f2 limitare l\u2019oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell\u2019atto di iniziativa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tali norme violerebbero l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., che non farebbe \u00abalcun riferimento ad attribuzioni di questo tipo\u00bb, e l\u2019art. 120 Cost., dal momento che detto parametro si riferirebbe esclusivamente \u00aball\u2019unit\u00e0 giuridica ed economica quali interessi perseguibili dal Governo\u00bb, non all\u2019\u00abindirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Inoltre, l\u2019art. 2, comma 1, l\u00e0 dove prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri \u00abtiene conto del quadro finanziario della Regione\u00bb, violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all\u2019art. 3 Cost., in quanto il \u00abquadro finanziario\u00bb sarebbe \u00abnozione troppo ampia e imprecisa\u00bb e, dunque, la norma impugnata sarebbe \u00abindeterminata e [\u2026] non comprensibile\u00bb (la ricorrente cita la sentenza n. 110 del 2023 di questa Corte). Ancora, dato che non sarebbero chiare le conseguenze di una valutazione negativa del \u00abquadro finanziario\u00bb, sarebbero violati gli artt. 23 e 97 Cost. (insieme all\u2019art. 3 Cost.), poich\u00e9 la legge conferirebbe irragionevolmente \u00abun\u2019attribuzione a un organo esecutivo senza delimitarne normativamente il perimetro in violazione del principio di legalit\u00e0\u00bb e incidendo negativamente sul buon andamento dell\u2019amministrazione.<\/p>\n<p class=\"FT\">Anche l\u2019art. 2, comma 2, violerebbe gli artt. 3, 23 e 97 Cost. l\u00e0 dove si riferisce all\u2019unit\u00e0 di \u00abindirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie\u00bb, perch\u00e9 tale concetto sarebbe un\u2019\u00abinvenzione\u00bb della legge impugnata, \u00abgravemente [\u2026] indeterminato\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">2.10.\u2013 Con il decimo motivo di ricorso, la Regione Puglia impugna l\u2019art. 7, commi 3 e 5. In base al comma 3, \u00ab[c]iascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l\u2019entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell\u2019intesa\u00bb. In base al comma 5, \u00ab[l]e disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l\u2019assegnazione delle funzioni amministrative nonch\u00e9 le ulteriori disposizioni contenute nelle intese\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il comma 3 lascerebbe \u00aballa mera contrattazione tra Governo e Regione interessata l\u2019individuazione delle leggi da indicare nell\u2019elenco\u00bb, sicch\u00e9 si consentirebbe alla singola intesa, \u00abad esempio, di determinare la cessazione dell\u2019efficacia di norme statali attuative di obblighi eurounitari o internazionali (in violazione dell\u2019art. 117, comma 1, Cost.) o di norme a contenuto costituzionalmente vincolato\u00bb. Inoltre, la norma impugnata non chiarirebbe \u00abse siamo di fronte a un fenomeno di abrogazione della legge statale (limitata, peraltro, a una porzione di territorio), oppure a una sua deroga o sospensione, con violazione del principio di ragionevolezza e di quello di determinatezza del dettato normativo\u00bb. Qualora si trattasse di abrogazione, \u00abdichiararla spetterebbe solo all\u2019interprete, in particolare al giudice\u00bb, chiamato a verificare, ad esempio, che la legge regionale disciplini la materia in misura sufficiente a determinare l\u2019abrogazione di quella statale. Di qui la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), del principio della soggezione del giudice alla sola legge (art. 101 Cost.), in quanto il comma 3 predeterminerebbe \u00abl\u2019esito dell\u2019attivit\u00e0 interpretativa del magistrato\u00bb, nonch\u00e9 degli artt. 5, 116, 117 e 120 Cost. Nelle materie richiamate dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost., infatti, sussisterebbero \u00abincomprimibili esigenze di disciplina unitaria\u00bb; il fatto che l\u2019intesa regoli \u00abla forza prescrittiva della legislazione statale\u00bb equivarrebbe a stabilire che \u00abl\u2019intesa possa interferire anche col rapporto tra legge statale e leggi delle altre Regioni che non hanno chiesto (o avuto accesso a) l\u2019autonomia particolare\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Secondo la Regione, il comma 5 presupporrebbe che le intese \u00abpossano addirittura incidere nell\u2019applicabilit\u00e0 delle norme statali <em>pro futuro<\/em>, anche in pregiudizio delle altre Regioni, limitando la forza prescrittiva di leggi che ancora devono essere approvate\u00bb. Ci\u00f2 contrasterebbe con l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., \u00abin quanto il modello di autonomia particolare previsto dalla Costituzione non consente questo tipo di interferenza nei rapporti con le altre Regioni\u00bb, e con l\u2019art. 117, terzo e quarto comma, Cost., \u00abin quanto le norme censurate comportano un\u2019interferenza irragionevole con l\u2019esercizio delle competenze delle altre Regioni, alterando il naturale meccanismo di integrazione tra fonti statali e regionali\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">2.11.\u2013 Con l\u2019undicesimo motivo di ricorso, la Regione Puglia impugna l\u2019art. 11, comma 1, della legge n. 86 del 2024, in base al quale \u00ab[g]li atti di iniziativa delle Regioni gi\u00e0 presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tale norma violerebbe, in primo luogo, gli artt. 3 e 116, terzo comma, Cost., \u00abper l\u2019evidente disparit\u00e0 di trattamento\u00bb fra le regioni che avevano gi\u00e0 stipulato degli accordi preliminari e le altre regioni ordinarie: le prime, infatti, sarebbero \u00abavvantaggiate sul piano procedurale e sostanziale\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Inoltre, le proposte di devoluzione di competenze oggetto dell\u2019art. 11 non potrebbero \u00abin alcun modo garantire l\u2019invarianza finanziaria\u00bb. Ci\u00f2 condurrebbe alla violazione dell\u2019art. 81 Cost., in quanto la legge impugnata non avrebbe \u00abprevisto risorse per finanziare la devoluzione nelle forme stabilite dalle intese preliminari gi\u00e0 stipulate\u00bb, e alla violazione dell\u2019art. 3 Cost., \u00abin quanto solo le tre Regioni che avevano avviato il procedimento nel 2018 possono ottenere condizioni migliori, anche finanziarie\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Infine, l\u2019art. 11 sarebbe affetto da \u00abillegittimit\u00e0 derivata\u00bb, per i motivi sopra esposti, l\u00e0 dove richiama le \u00abpertinenti disposizioni della presente legge\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">2.12.\u2013 Con il dodicesimo motivo di ricorso, la Regione Puglia impugna l\u2019art. 2, commi 5, 6 e 8. In base al comma 5, \u00ablo schema di intesa definitivo [\u2026] \u00e8 deliberato dal Consiglio dei ministri\u00bb. Il comma 6 dispone che, \u00ab[c]on lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri [\u2026] delibera un disegno di legge di approvazione dell\u2019intesa, che vi \u00e8 allegata\u00bb. In base al comma 8, \u00ab[i]l disegno di legge di cui al comma 6, cui \u00e8 allegata l\u2019intesa, \u00e8 immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tali norme violerebbero: l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., \u00abche semmai riserva alla Regione (e non certo al Governo) non solo l\u2019iniziativa per la stipula dell\u2019intesa, ma anche l\u2019iniziativa per l\u2019adozione della legge di conferimento dell\u2019art. 116, comma 3, Cost.\u00bb; gli artt. 71, primo comma, e 121, secondo comma, Cost., \u00abche annoverano i Consigli regionali tra i soggetti titolari di iniziativa legislativa, con previsione onnicomprensiva e generale che qui, invece, vede indebitamente delimitato il proprio campo di operativit\u00e0, riservando al Governo un oggetto che \u2013 oltretutto \u2013 e\u0300 di specifico interesse regionale\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">3.\u2013 La Regione Toscana sintetizza il contenuto della legge e il suo iter formativo, per poi articolare i singoli motivi di ricorso.<\/p>\n<p class=\"FT\">3.1.\u2013 Essa impugna, con il primo motivo di ricorso, l\u2019intera legge n. 86 del 2024 e, in subordine, gli artt. 2, commi 1, 2 e 4, e 4, nella parte in cui prevedono il conferimento delle \u00abulteriori forme e condizioni particolari di autonomia\u00bb, <em>ex <\/em>art. 116, terzo comma, Cost., senza prescrivere alcun collegamento con le caratteristiche specifiche della regione richiedente e, dunque, senza richiedere alcuna motivazione in merito. Secondo la ricorrente, l\u2019intera legge (o perlomeno gli artt. 2, commi 1, 2 e 4, e 4) consentirebbe il conferimento di ulteriori poteri in tutte le materie astrattamente individuate dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost., e dunque la creazione di autonomie regionali \u00abparadossalmente anche pi\u00f9 forti\u00bb delle regioni speciali (per questo l\u2019art. 11 della legge n. 86 del 2024 contemplerebbe l\u2019estensione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. anche a queste ultime). Ci\u00f2 implicherebbe la violazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. e anche del principio di unit\u00e0 della Repubblica (art. 5 Cost.) perch\u00e9, se tutte le regioni possono \u00abattrarre\u00bb tutte le materie indicate nell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. la stessa idea di regionalismo differenziato perderebbe senso e si realizzerebbe una nuova forma di Stato senza passare attraverso la revisione costituzionale, con conseguente violazione anche dell\u2019art. 138 Cost. La legge impugnata, dunque, avrebbe dovuto \u00abdisciplinare le modalit\u00e0 e la procedura\u00bb per l\u2019individuazione delle \u00abspecificit\u00e0 territoriali\u00bb necessarie per l\u2019attuazione dell\u2019autonomia differenziata, che invece \u00e8 rimessa all\u2019arbitrio della regione richiedente e del Governo.<\/p>\n<p class=\"FT\">La ricorrente precisa di avere \u00abcertamente interesse\u00bb all\u2019unit\u00e0 dello Stato, che sarebbe \u00abgaranzia indefettibile della sua autonomia, senza la quale le proprie competenze risulterebbero certamente lese\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Le norme in questione violerebbero anche l\u2019art. 117, terzo comma, Cost. e nuovamente l\u2019art. 138 Cost., perch\u00e9, in base ad esse, la potest\u00e0 legislativa concorrente potrebbe venir meno, mentre il sistema di riparto delle competenze potrebbe essere modificato solo tramite revisione costituzionale.<\/p>\n<p class=\"FT\">Inoltre, l\u2019intera legge impugnata violerebbe il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., in quanto \u00abnasce su iniziativa governativa, senza alcuna consultazione con le Regioni, neppure in sede di Conferenza\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">3.2.\u2013 Con il secondo motivo di ricorso la Regione Toscana impugna l\u2019art. 2, commi 5 e 8. L\u2019art. 2, comma 4, stabilisce che gli organi parlamentari competenti si esprimano con \u00abatti di indirizzo\u00bb sullo schema di intesa preliminare. L\u2019impugnato comma 5 dispone che \u00ab[i]l Presidente del Consiglio dei ministri [\u2026], valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata\u00bb. Il comma 8 stabilisce che \u00ab[i]l disegno di legge di cui al comma 6, cui \u00e8 allegata l\u2019intesa, \u00e8 immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Secondo la ricorrente, tali norme violerebbero l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. perch\u00e9 prevedono un \u00abruolo marginale\u00bb delle Camere, \u00aba tutto vantaggio del Governo\u00bb, mentre la norma costituzionale citata riconoscerebbe alle Camere un ruolo centrale. La legge impugnata avrebbe dovuto prevedere, in luogo di un semplice parere, \u00abatti necessari e vincolanti\u00bb. Inoltre, il comma 8 fa riferimento a una \u00abdeliberazione\u00bb delle Camere, che corrisponderebbe alla semplice approvazione finale dell\u2019intesa, nella forma di un \u00ab\u201cprendere o lasciare\u201d\u00bb, mentre l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. presupporrebbe un ordinario iter legislativo, con la possibilit\u00e0 di proporre emendamenti all\u2019intesa. Ci\u00f2 determinerebbe la violazione degli artt. 70 e 72 Cost. nonch\u00e9 del principio di unit\u00e0 (art. 5 Cost.), che solo l\u2019intervento del Parlamento potrebbe garantire. Tale principio assicurerebbe a ciascuna regione \u00abla salvaguardia del suo ruolo, delle sue competenze e funzioni\u00bb, sicch\u00e9 la sua violazione (e quella degli artt. 70 e 72 Cost.) ridonderebbe in lesione delle competenze regionali.<\/p>\n<p class=\"FT\">3.3.\u2013 Con il terzo motivo di ricorso la Regione Toscana impugna il citato art. 2, comma 8, \u00abnon prevedendo [esso] alcun coinvolgimento della Regione nella fase parlamentare\u00bb, per violazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione. Ci\u00f2 sarebbe conseguenza della norma impugnata, che ridurrebbe il Parlamento a \u00aborgano di \u201cratifica\u201d\u00bb, mentre, in base all\u2019art. 116, terzo comma, Cost. l\u2019interlocuzione dovrebbe avvenire soprattutto con le Camere. La regione potrebbe assistere alla mancata approvazione della legge alla cui base c\u2019\u00e8 l\u2019intesa, senza poter interloquire.<\/p>\n<p class=\"FT\">La ricorrente precisa che la questione sussisterebbe anche nel caso in cui si ritenesse che il Parlamento sia abilitato a modificare l\u2019intesa: in tal caso, \u00abnon potrebbero che essere previste forme di coinvolgimento della Regione\u00bb, che si dovrebbe esprimere sulle modifiche dell\u2019intesa.<\/p>\n<p class=\"FT\">3.4.\u2013 Con il quarto motivo di ricorso la Regione Toscana impugna l\u2019art. 2, commi 1 e 6, in quanto contemplerebbero un\u2019iniziativa legislativa del Governo, trasformando quella della regione in \u00absola iniziativa politica\u00bb. Di qui la violazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., che parlerebbe di \u00abiniziativa legislativa in senso proprio\u00bb, e dell\u2019art. 121, secondo comma, Cost., che attribuisce al Consiglio regionale il potere di \u00abfare proposte di legge alle Camere\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">3.5.\u2013 Con il quinto motivo di ricorso la Regione Toscana impugna l\u2019art. 3, comma 1, che, come visto, reca una delega legislativa al Governo per la determinazione dei LEP. Secondo la ricorrente, la norma impugnata violerebbe l\u2019art. 76 Cost. perch\u00e9 conterrebbe una delega \u00ab\u201cin bianco\u201d\u00bb, in quanto fissa i criteri direttivi tramite un rinvio ad altre disposizioni (art. 1, commi da 791 a 801-<em>bis<\/em>, della legge n. 197 del 2022), che per\u00f2 avrebbero \u00abun contenuto essenzialmente organizzativo e procedurale\u00bb. La ricorrente richiama il parere del Comitato per la legislazione del 23 aprile 2024. Poich\u00e9 la determinazione dei LEP avrebbe lo scopo di assicurare un \u00abcorretto trasferimento delle funzioni\u00bb, di interesse sia della regione richiedente \u00absia delle altre che comunque ne subiscono conseguenze\u00bb, la violazione dell\u2019art. 76 Cost. ridonderebbe in lesione delle competenze regionali.<\/p>\n<p class=\"FT\">Inoltre, l\u2019art. 3, comma 1, violerebbe anche l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. perch\u00e9 non consentirebbe una \u00abcorretta attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia\u00bb, e l\u2019art. 119, primo, secondo e quarto comma, Cost., \u00abnon consentendo un adeguato e armonico finanziamento delle funzioni trasferite\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">3.6.\u2013 Con il sesto motivo di ricorso la Regione Toscana impugna l\u2019art. 3, commi 2 e 7, perch\u00e9 prevedono che i decreti legislativi di determinazione dei LEP e i d.P.C.m. di aggiornamento degli stessi siano adottati previo parere della Conferenza unificata, mentre avrebbero dovuto contemplare l\u2019intesa con la stessa, come gi\u00e0 stabilito dall\u2019art. 1, comma 796, della legge n. 197 del 2022. Di qui la violazione del principio di leale collaborazione (\u00e8 richiamata la sentenza n. 251 del 2016 di questa Corte). Secondo la ricorrente, nel caso in esame ricorrerebbe un intreccio di competenze statali e regionali. Inoltre, la Regione rileva che l\u2019attribuzione di ulteriori competenze <em>ex <\/em>art. 116, terzo comma, Cost. rappresenterebbe un caso di \u00abchiamata in sussidiariet\u00e0 \u201crovesciata\u201d\u00bb, perch\u00e9 presupporrebbe l\u2019esistenza di \u00abrilevanti specificit\u00e0\u00bb della regione interessata; ci\u00f2 confermerebbe la necessit\u00e0 dell\u2019intesa. La determinazione dei LEP implicherebbe conseguenze anche sulle regioni diverse da quella richiedente: perci\u00f2, esse dovrebbero essere adeguatamente coinvolte.<\/p>\n<p class=\"FT\">3.7.\u2013 Con il settimo motivo di ricorso la Regione Toscana impugna l\u2019art. 3, comma 7, perch\u00e9 prevede l\u2019aggiornamento dei LEP con d.P.C.m. Ci\u00f2 violerebbe la riserva di legge fissata dall\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost. e il principio di legalit\u00e0 (artt. 23, 97 e 113 Cost.). Anche la giurisprudenza costituzionale escluderebbe la determinazione dei LEP con d.P.C.m.<\/p>\n<p class=\"FT\">Per le stesse ragioni la Regione impugna anche l\u2019art. 2, comma 1: poich\u00e9 questa norma non richiede l\u2019individuazione dei LEP in certe materie trasferite, la violazione della riserva di legge sarebbe ancora pi\u00f9 grave e avverrebbe \u00abimmediatamente\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Queste violazioni pregiudicherebbero la Regione Toscana: solo il Parlamento, infatti, potrebbe garantire che l\u2019attribuzione delle forme particolari di autonomia avvenga senza pregiudicare alcune regioni, \u00abcon un solido ancoraggio al rispetto dell\u2019unit\u00e0 nazionale\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">3.8.\u2013 Con l\u2019ottavo motivo di ricorso la Regione Toscana impugna gli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, in quanto contemplerebbero \u00abil trasferimento delle funzioni solo previa determinazione dei LEP senza che questi siano per\u00f2 garantiti\u00bb. L\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost. imporrebbe che i LEP siano non solo determinati ma anche finanziati e \u00abgarantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale\u00bb. La mancata garanzia, risultante dal tenore letterale delle disposizioni impugnate, sarebbe confermata dall\u2019assenza di un esame \u00abdei dati reali relativi al godimento dei diritti civili\u00bb. La previsione di cui all\u2019art. 4, comma 1 (secondo il quale \u00absi pu\u00f2 procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all\u2019entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull\u2019intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparit\u00e0 di trattamento tra Regioni\u00bb), non sarebbe risolutiva, perch\u00e9 per l\u2019effettiva garanzia dei LEP non sarebbe sufficiente la loro individuazione e neppure il loro finanziamento.<\/p>\n<p class=\"FT\">Le norme impugnate violerebbero anche l\u2019art. 119 Cost., \u00abla cui piena attuazione \u00e8 condizione necessaria per introdurre, nel sistema del regionalismo italiano, elementi di differenziazione e competizione\u00bb, e l\u2019art. 3 Cost., sotto il profilo sia dell\u2019uguaglianza sia della ragionevolezza, perch\u00e9 solo dopo la garanzia concreta di un livello essenziale delle prestazioni in tutta la Nazione sarebbe possibile differenziare i territori. La violazione dell\u2019art. 3 Cost. si tradurrebbe in una lesione delle competenze della ricorrente, perch\u00e9 il conferimento di ulteriori autonomie \u00abprima che siano determinati i LEP finisce per accrescere le gi\u00e0 esistenti disparit\u00e0\u00bb tra i territori.<\/p>\n<p class=\"FT\">3.9.\u2013 Con il nono motivo di ricorso la Regione Toscana impugna le norme di carattere finanziario (gi\u00e0 citate nel punto 2.5.), cio\u00e8 gli artt. 5, comma 2; 8, comma 2 e 9, comma 1.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 5, comma 2, violerebbe i principi di solidariet\u00e0 ed uguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost. La scelta di prevedere il finanziamento delle funzioni trasferite tramite la sola compartecipazione al gettito di tributi erariali, senza specifici correttivi, determinerebbe, infatti, un\u2019illegittima disparit\u00e0 di trattamento tra regioni, in ragione della diversa capacit\u00e0 fiscale <em>pro capite. <\/em>La ricorrente osserva che il criterio attualmente impiegato per quantificare il fabbisogno di spesa relativo alle singole funzioni sarebbe quello della spesa storica e che questa \u00e8 stata minore nelle regioni meno \u00ab\u201cabbienti\u201d\u00bb. Tale criterio impedirebbe a queste stesse regioni di ottenere maggiori risorse attraverso il riconoscimento di una maggiore aliquota di compartecipazione. Dunque, le regioni con ridotta capacit\u00e0 fiscale potrebbero non riuscire a coprire tutte le spese connesse alle nuove funzioni trasferite. La ricorrente sostiene, dunque, la necessit\u00e0 di un \u00abmeccanismo di perequazione interregionale che redistribuisca continuamente le risorse\u00bb e l\u2019eventuale extra-gettito maturato dalle regioni pi\u00f9 ricche.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 5, comma 2, violerebbe anche il principio di territorialit\u00e0 del tributo di cui all\u2019art. 119 Cost., perch\u00e9 escluderebbe la \u00abriserva di aliquota\u00bb dalle tecniche di finanziamento del regionalismo differenziato. Ancora, la norma impugnata violerebbe il principio della responsabilit\u00e0 politica (artt. 5 e 119 Cost.) perch\u00e9 non considererebbe l\u2019utilizzo di tributi propri (rispetto ai quali vige la responsabilit\u00e0 politica degli organi regionali di fronte ai cittadini) per finanziare le nuove funzioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">Lo stesso meccanismo di monitoraggio introdotto dall\u2019art. 8, comma 2, comproverebbe il \u00abvantaggio strutturale\u00bb delle regioni con maggiore capacit\u00e0 fiscale <em>pro capite<\/em>, determinando quindi la violazione dei principi di solidariet\u00e0 ed uguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Ancora, poich\u00e9 l\u2019art. 8, comma 2, prevede \u00able necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione [\u2026] nei limiti delle risorse disponibili\u00bb, sarebbe violato il principio di corrispondenza tra risorse e funzioni trasferite <em>ex <\/em>art. 119, quarto comma, Cost., nel caso in cui lo Stato non abbia le risorse per far fronte ad una riduzione del gettito dei tributi compartecipati. Il principio in questione potrebbe essere violato anche nel caso opposto di aumento del gettito dei tributi compartecipati, che potrebbe far affluire alla regione risorse eccedenti il fabbisogno finanziario.<\/p>\n<p class=\"FT\">Infine, sarebbe costituzionalmente illegittimo l\u2019art. 9, comma 1, che pone la clausola di invarianza finanziaria, per violazione dell\u2019art. 81 Cost. Il trasferimento delle nuove funzioni alle regioni richiedenti non potrebbe essere \u00ab\u201ca costo zero\u201d\u00bb. La garanzia dei LEP (art. 4), l\u2019istituzione del fondo perequativo (art. 10), gli interventi speciali (art. 10) e la garanzia dell\u2019invarianza finanziaria delle regioni non richiedenti (art. 9) presupporrebbero il reperimento di ingenti risorse, che per\u00f2 sarebbe solo \u00ab\u201cannunciato\u201d\u00bb dalla legge impugnata, che non individuerebbe alcuna copertura.<\/p>\n<p class=\"FT\">3.10.\u2013 Con il decimo motivo di ricorso la Regione Toscana impugna l\u2019art. 10 della legge n. 86 del 2024, riguardante le \u00abMisure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidariet\u00e0 sociale\u00bb. Il comma 1 stabilisce che, \u00abanche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell\u2019articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l\u2019esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell\u2019esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali [\u2026]\u00bb, attraverso diversi strumenti di seguito indicati. Il comma 2 dispone che, \u00ab[i]n attuazione dell\u2019articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l\u2019articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 [\u2026]\u00bb (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonch\u00e9 di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Il comma 5 del citato art. 15 stabilisce quanto segue: \u00ab\u00c8 istituito, dall\u2019anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell\u2019IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all\u2019articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Secondo la Regione, l\u2019art. 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024, rinviando al citato art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011, consentirebbe l\u2019ampliamento della potest\u00e0 legislativa delle regioni che stipulano le intese e delle correlate entrate a danno delle regioni con capacit\u00e0 fiscale ridotta, e ci\u00f2 in assenza del fondo perequativo, la cui istituzione \u00e8 prevista per il 2027. L\u2019attuazione del regionalismo differenziato determinerebbe, pertanto, una riduzione delle risorse disponibili per il finanziamento dei LEP nelle regioni non richiedenti, sicch\u00e9 la tardiva istituzione del fondo perequativo produrrebbe un\u2019ulteriore disparit\u00e0 di trattamento fra regioni, in violazione degli artt. 119, terzo comma, e 116, terzo comma, Cost., che al primo rinvia.<\/p>\n<p class=\"FT\">Lo stesso art. 10, comma 2, rinviando al citato art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011, consentirebbe di mantenere il criterio della \u00abspesa storica\u00bb per ulteriori quattro anni rispetto all\u2019istituzione del fondo perequativo (cio\u00e8, fino al 2031). Tale criterio, per\u00f2, perpetuerebbe le diseguaglianze nell\u2019erogazione delle prestazioni, ragion per cui il meccanismo perequativo previsto dalla norma impugnata sarebbe inidoneo a coprire le spese necessarie nelle regioni non richiedenti. Anche sotto questo profilo, gli artt. 119, terzo comma, e 116, terzo comma, Cost. sarebbero violati.<\/p>\n<p class=\"FT\">3.11.\u2013 Con l\u2019undicesimo motivo di ricorso la Regione Toscana impugna l\u2019art. 11 (gi\u00e0 citato nel punto 2.11.). Tale norma intenderebbe far salve le iniziative gi\u00e0 avviate da tre regioni nel 2018, considerandole \u00abatti di iniziativa\u00bb ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 11 violerebbe, in primo luogo, il principio di uguaglianza, consentendo ad alcune regioni una \u00ab\u201ccorsia preferenziale\u201d\u00bb. Poich\u00e9, una volta trasferite competenze ad alcune regioni, potrebbero non esserci risorse per conferirne ad altre, tale violazione si tradurrebbe in una lesione di competenza.<\/p>\n<p class=\"FT\">Sarebbe poi violato il principio di ragionevolezza, perch\u00e9 la norma smentirebbe lo scopo della legge: da un lato, questa mira ad assicurare uniformit\u00e0 ai procedimenti di attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., dall\u2019altro l\u2019art. 11 fa salvi i primi passaggi di un percorso avviato al di fuori della legge. Anche tale vizio si rifletterebbe in una lesione di competenza.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 11, infine, violerebbe l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. per le ragioni gi\u00e0 esposte nel punto 3.1., in quanto farebbe salve iniziative che non realizzano in modo corretto il regionalismo differenziato: tutte e tre le regioni, infatti, avrebbero \u00abrastrellato\u00bb molte materie, sulla base di un \u00ab<em>powers shopping\u00bb<\/em>, senza alcun collegamento con le proprie specificit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"FT\">3.12.\u2013 Con il dodicesimo motivo di ricorso, la Regione Toscana impugna l\u2019intera legge n. 86 del 2024 e, in subordine, gli artt. 4, 5, comma 2, 8, 9 e 10 per violazione dell\u2019art. 117, primo comma, Cost., in relazione al regolamento (UE) n. 241\/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e alla decisione di esecuzione n. 168\/2021 del Consiglio del 22 giugno 2021, relativa all\u2019approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell\u2019Italia. La legge impugnata metterebbe a rischio l\u2019uniformit\u00e0 delle condizioni di vita nel Paese e la coesione territoriale. Ci\u00f2 risulterebbe dalla legge nel suo complesso e, in particolare, dagli artt. 4 (perch\u00e9 fa riferimento a materie non riferibili ai LEP e per le altre prevede che siano determinati ma non garantiti), 5, comma 2 (per il meccanismo delle compartecipazioni), 8 (per il monitoraggio inadeguato), 9 (per la clausola di invarianza finanziaria) e 10 (per l\u2019assenza di reali misure perequative). In tal modo, emergerebbe un contrasto con il citato regolamento n. 241\/2021\/UE, che porrebbe la coesione economica, sociale e territoriale tra i sei pilastri fondanti. Sarebbe poi violato il Piano italiano e, dunque, la relativa decisione di esecuzione n. 168\/2021: la ricorrente cita il considerando n. 36 della decisione e la Riforma 1.14 \u2013 Riforma del quadro fiscale subnazionale, che \u00abconsiste nel completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con l\u2019obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi [\u2026]\u00bb. La legge impugnata si discosterebbe da questi obiettivi e, in tal modo, comprometterebbe la possibilit\u00e0 di accedere ai fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (\u00e8 citato l\u2019art. 24 del regolamento n. 241\/2021\/UE). Ci\u00f2 si ripercuoterebbe sulle attribuzioni dei soggetti attuatori, fra cui le regioni, che rischierebbero di perdere le risorse.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.\u2013 La Regione Campania, nel proprio ricorso, sintetizza il contenuto della legge e poi articola le seguenti censure.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.1.\u2013 Essa impugna, con il primo motivo di ricorso, l\u2019intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, gli artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1, 2 e 4, e 4 per violazione degli artt. 3, 5, 97, 116, terzo comma, 118, 119, 120, 138 e 139 Cost., in quanto tali norme non limiterebbero il possibile conferimento di funzioni, consentendo il trasferimento di intere materie e, l\u00e0 dove non vengano in gioco i LEP, anche di \u00abblocchi\u00bb di materie. Tutto ci\u00f2 senza imporre alcuna motivazione connessa con le peculiarit\u00e0 della regione richiedente.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 116, terzo comma, Cost. sarebbe violato perch\u00e9 fa riferimento a \u00ab[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia\u00bb, utilizzando la stessa formula del primo comma, in base al quale alcune regioni hanno avuto una maggiore autonomia in ragione della loro specialit\u00e0. La Regione, inoltre, richiama l\u2019interpretazione data da questa Corte all\u2019art. 103 Cost., che prevede \u00abin particolari materie\u00bb la giurisdizione esclusiva. La mancata previsione di un onere motivazionale potrebbe determinare l\u2019\u00abeffetto paradossale\u00bb di un conferimento pi\u00f9 ampio di autonomia ad una regione, rispetto ad un\u2019altra, solo per la consonanza politica con il Governo, \u00absenza alcun collegamento con le specificit\u00e0 del territorio\u00bb. Ci\u00f2 determinerebbe un contrasto anche con i principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con quello di sussidiariet\u00e0 (artt. 118 e 119 Cost.).<\/p>\n<p class=\"FT\">Inoltre, qualora a tutte le regioni ordinarie venissero riconosciute ulteriori prerogative in tutte le materie menzionate dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost. esse avrebbero un\u2019autonomia pi\u00f9 marcata delle regioni speciali. La forma di Stato muterebbe e sarebbe pregiudicata l\u2019unit\u00e0 della Repubblica (unitamente al principio di leale collaborazione), in violazione dell\u2019art. 5 Cost. Lo Stato avrebbe meno poteri di uno Stato federale e le regioni assumerebbero una posizione di sovranit\u00e0, in violazione degli artt. 5 e 114, primo e secondo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione lamenta anche la violazione del principio di leale collaborazione, per la previsione del conferimento di intere materie \u00absenza un reale coinvolgimento delle altre Regioni\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Infine, osserva che la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. ridonderebbe in lesione delle sue competenze.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.2.\u2013 Con il secondo motivo di ricorso, la Regione Campania impugna l\u2019intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, gli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, commi 1, 2 e 4, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 138 Cost. Tali norme, consentendo il trasferimento a tutte le regioni di tutte le materie concorrenti, aprirebbe la strada \u00aballa potenziale sparizione \u2013 o comunque al significativo ridimensionamento \u2013 della potest\u00e0 legislativa concorrente e, conseguentemente, a uno snaturamento del rapporto tra Stato e Regioni\u00bb. Ci\u00f2 non potrebbe essere giustificato con lo stesso art. 116, terzo comma, Cost. perch\u00e9 tale norma costituzionale \u00e8 stata introdotta dalla riforma del Titolo V, che ha valorizzato la potest\u00e0 concorrente. L\u2019alterazione del sistema di riparto di competenze previsto dalla Costituzione non potrebbe certo essere realizzato sulla base di una mera legge ordinaria, pena la violazione dell\u2019art. 138 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019interpretazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. operata dalla legge impugnata contrasterebbe con i principi di unit\u00e0, di leale collaborazione e solidaristico (artt. 2 e 5 Cost.), per le ragioni gi\u00e0 esposte nel primo motivo (punto 4.1.). Essendo la forma di Stato materia di revisione costituzionale, sarebbe violato anche l\u2019art. 138 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.3.\u2013 Con il terzo motivo di ricorso la Regione Campania impugna l\u2019intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, gli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 3, e 4, comma 2, per violazione del principio di ragionevolezza e degli artt. 116, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Secondo la ricorrente, quest\u2019ultima norma costituzionale impone alla legge statale di determinare i LEP in tutte le materie. Invece, le norme impugnate prevedono che i LEP debbano essere determinati \u00absoltanto per alcune materie puntualmente individuate e che solo per queste, dunque, valga il limite\u00bb della previa individuazione dei LEP per poter operare il conferimento delle ulteriori prerogative. Ci\u00f2 sarebbe \u00abvieppi\u00f9 illegittimo se si considera l\u2019esclusione di alcune delle materie menzionate\u00bb nell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. Per queste materie il trasferimento delle funzioni sarebbe possibile \u00abimmediatamente, non solo in assenza di garanzia degli stessi LEP (come sarebbe doveroso) ma, per di pi\u00f9, in assenza di determinazione e di finanziamento degli stessi\u00bb. L\u2019individuazione delle materie escluse, per\u00f2, sarebbe del tutto arbitraria e non giustificata dai lavori preparatori. La ricorrente rileva che, ad esempio, l\u2019esclusione della protezione civile \u00abpotrebbe comportare, in ipotesi, una risposta all\u2019emergenza deteriore all\u2019interno della Regione Campania a fronte dell\u2019eruzione del Vesuvio rispetto all\u2019esondazione del fiume Po o a un qualunque altro evento che si verifichi in Regioni nelle quali i livelli delle prestazioni sono pi\u00f9 elevati\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tali violazioni ridonderebbero \u00abin lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione Campania, che si vede privata della possibilit\u00e0 di operare in un quadro uniforme a livello statale nelle materie oggetto di competenza concorrente e residuale\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.4.\u2013 Con il quarto motivo di ricorso la Regione Campania impugna gli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 3, 4, commi 1 e 2, e 9, comma 2, per violazione degli artt. 2, 3, anche sotto il profilo della ragionevolezza, 5, 81, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), 119 e 120 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tali norme sarebbero costituzionalmente illegittime perch\u00e9 non subordinano \u00abl\u2019attivazione delle intese alla concreta garanzia dei LEP in tutte le Regioni, consentendosi viceversa che forme particolari [\u2026] di autonomia possano essere attribuite all\u2019esito della mera determinazione dei LEP\u00bb. Gli elementi competitivi fra le regioni potrebbero essere introdotti \u00absoltanto in un contesto di diritto e, soprattutto, di fatto nel quale i livelli essenziali di fruizione dei diritti civili e sociali siano gi\u00e0 garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale\u00bb. Nella legge impugnata mancherebbe del tutto \u00abun esame dei dati reali relativi al godimento dei diritti su tutto il territorio nazionale\u00bb. Le norme impugnate, \u00abnella parte in cui accentuano i divari sociali e territoriali esistenti nel Paese\u00bb, contrasterebbero con gli artt. 2 e 5 Cost., \u00abperch\u00e9 favoriscono la frammentazione dell\u2019ordinamento, impedendo un\u2019effettiva omogeneit\u00e0 nel godimento dei LEP\u00bb. Ancora, le norme in questione, \u00abnella parte in cui subordinano il finanziamento dei LEP al rispetto degli equilibri di bilancio\u00bb, violerebbero gli artt. 81 e 119 Cost., perch\u00e9 le garanzie minime non potrebbero essere finanziariamente condizionate. La Regione argomenta poi sulla ridondanza di tali vizi sulle sue attribuzioni, affermando di subire \u00abuna situazione di particolare svantaggio nei confronti delle altre Regioni in quanto gi\u00e0 fortemente penalizzata, sul piano del trasferimento di risorse per l\u2019erogazione dei servizi ai cittadini \u2013 ad esempio in materia sanitaria \u2013 e per i vincoli di spesa, anche per il personale sanitario, cristallizzatisi nel tempo per effetto del regime di commissariamento e ad oggi non recuperati\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.5.\u2013 Con il quinto motivo di ricorso la Regione Campania impugna l\u2019intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, gli artt. 3, comma 7, 5, comma 2, 8, comma 2, e 9, commi 1 e 2, per violazione degli artt. 3, 5, 81, 116, terzo comma, 117 e 119 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tali norme, prevedendo il finanziamento delle ulteriori forme di autonomia \u00abattraverso compartecipazioni al gettito di uno o pi\u00f9 tributi erariali maturato nel territorio regionale\u00bb (art. 5, comma 2), determinerebbero un impoverimento del \u00abquadro economico-finanziario statale\u00bb, con la conseguenza che, \u00abessendo l\u2019aggiornamento dei LEP ai sensi dell\u2019art. 3, comma 7, operato in coerenza e nei limiti delle risorse disponibili, i LEP stessi\u00bb sarebbero \u00abprogressivamente ridotti\u00bb. Le differenze tra i territori aumenterebbero, invece di diminuire come vorrebbero la Costituzione e la stessa legge impugnata, che all\u2019art. 1, comma 1, si propone il fine di \u00abrimuovere discriminazioni e disparit\u00e0 di accesso ai servizi essenziali sul territorio\u00bb: da ci\u00f2 deriverebbe la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per contraddittoriet\u00e0 intrinseca e irragionevolezza.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 3, comma 7, prevedendo un aggiornamento dei LEP nei limiti delle risorse disponibili, violerebbe l\u2019art. 3 Cost., perch\u00e9 l\u2019art. 1, comma 2, della legge impugnata stabilisce che i LEP \u00abindicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 9, comma 1 (ai sensi del quale \u00ab[d]all\u2019applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica\u00bb), sarebbe irrazionale, in violazione dell\u2019art. 3 Cost., \u00abperch\u00e9 in contrasto con le altre disposizioni della legge che, a vario titolo, prevedono che la stipula dell\u2019intesa preveda il trasferimento delle relative funzioni e, per ci\u00f2 solo, comporti il trasferimento delle risorse\u00bb. La clausola di invarianza finanziaria, essendo meramente formale, violerebbe anche l\u2019art. 81 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.6.\u2013 Con il sesto motivo di ricorso la Regione Campania impugna l\u2019intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, gli artt. 3, comma 7, 5, comma 2, 8, comma 2, e 9, comma 4, e 11, comma 3, per violazione degli artt. 1, 3, 81, 116, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Sarebbe costituzionalmente illegittimo condizionare l\u2019attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla maggiore o minore capacit\u00e0 contributiva riferibile alla singola regione (art. 5, comma 2), perch\u00e9 \u00abuna simile specificazione e\u0300 assente nel dettato costituzionale e, anzi, e\u0300 ad esso contraria\u00bb, dal momento che l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. richiama l\u2019art. 119 Cost., che prevede interventi perequativi nei commi terzo e quinto. L\u2019art. 5, comma 2, violerebbe anche l\u2019art. 3 Cost., determinando una disparit\u00e0 di trattamento fra regioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il combinato disposto degli artt. 3 e 116, terzo comma, Cost. sarebbe violato anche dall\u2019art. 8, comma 2, che prevede il meccanismo di monitoraggio e determinerebbe \u00abun vantaggio strutturale delle Regioni con maggiore capacit\u00e0 fiscale <em>pro capite<\/em>\u00bb. La stessa norma violerebbe il principio di sussidiariet\u00e0 e quello di corrispondenza tra funzioni e risorse (artt. 118 e 119, quarto comma, Cost.), l\u00e0 dove dispone che, in caso di variazione dei fabbisogni, siano introdotte \u00able necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione\u00bb ma solo \u00abgarantendo comunque l\u2019equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili\u00bb. Sempre l\u2019art. 8, comma 2, violerebbe gli artt. 81 e 120 Cost. perch\u00e9 non contemplerebbe l\u2019intervento sostitutivo statale, cio\u00e8, in assenza della proposta della Commissione paritetica relativa alla variazione delle aliquote, non consentirebbe \u00aballo Stato di disporre delle risorse eventualmente eccedenti il fabbisogno nel quadro dell\u2019equilibrio economico-finanziario complessivo della Repubblica\u00bb. Ci\u00f2 determinerebbe l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale anche dell\u2019art. 11, comma 3 (che fa salvo l\u2019esercizio del potere sostitutivo statale), per contraddittoriet\u00e0 intrinseca. Inoltre, l\u2019art. 8, comma 2, consentendo che la regione abbia risorse \u00abliber[e]\u00bb (mentre lo Stato dovrebbe reperire le risorse per fronteggiare le proprie spese), sarebbe irragionevole.<\/p>\n<p class=\"FT\">La mancanza di una <em>supremacy clause <\/em>non sarebbe colmata dall\u2019art. 9, comma 4 (che fa salva la possibilit\u00e0 di prevedere anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese il concorso agli obiettivi di finanza pubblica), perch\u00e9 tale norma delinea una mera possibilit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"FT\">Ancora l\u2019art. 5, comma 2, prevedendo il finanziamento delle nuove funzioni solo con le compartecipazioni e non con i tributi propri, romperebbe \u00abil vincolo della responsabilit\u00e0 politica violando cos\u00ec il principio rappresentativo di cui all\u2019art. 1 della Costituzione, nonch\u00e9 tutti gli altri parametri indicati nell\u2019epigrafe del presente motivo\u00bb. La stessa norma creerebbe una \u00ab\u201ccorsa\u201d\u00bb all\u2019accaparramento delle risorse, inevitabilmente limitate; in assenza di una compiuta disciplina del fondo perequativo, la norma aumenterebbe le disparit\u00e0 territoriali. Le risorse statali si ridurrebbero, con maggior difficolt\u00e0 nel finanziamento delle politiche di riequilibrio: il sistema delineato, dunque, sarebbe irragionevole.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.7.\u2013 Con il settimo motivo di ricorso la Regione Campania impugna l\u2019art. 10, comma 2, per violazione degli artt. 3, 116, terzo comma, e 119 Cost. La norma impugnata (citata nel punto 3.10.), rinviando all\u2019art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011, impedirebbe l\u2019operativit\u00e0 della perequazione. Dunque, le regioni con minore capacit\u00e0 fiscale non potrebbero accedere all\u2019autonomia differenziata e non potrebbero colmare il <em>gap <\/em>con le altre regioni. La legge impugnata sarebbe irragionevole perch\u00e9 introdurrebbe un ulteriore elemento di differenziazione tra i territori, senza aver prima attuato la perequazione. Il vizio si tradurrebbe in lesione di tutte le attribuzioni costituzionali della ricorrente.<\/p>\n<p class=\"FT\">Sarebbe poi violato l\u2019art. 119, quarto comma, Cost., \u00abin quanto l\u2019aggiornamento e la revisione dei LEP in regime di invarianza finanziaria comporta l\u2019impossibilit\u00e0 di un integrale finanziamento delle funzioni amministrative delle Regioni\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.8.\u2013 Con l\u2019ottavo motivo di ricorso la Regione Campania impugna l\u2019art. 3, comma 1, per violazione degli artt. 76, 116, terzo comma, e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost. La norma in questione delega il Governo ad individuare i LEP con decreti legislativi ma non detterebbe i principi e criteri direttivi. Le norme richiamate (commi da 791 a 801-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 1 della legge n. 197 del 2022) sarebbero inidonei ad indirizzare la funzione legislativa del Governo. Dunque, si tratterebbe di una \u00abdelega \u201cin bianco\u201d\u00bb. Data la centralit\u00e0 della determinazione dei LEP (e dei costi standard) nell\u2019attuazione del regionalismo differenziato, risulterebbero violati anche gli artt. 116, terzo comma, e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost., con ridondanza in lesione delle competenze regionali. La ridondanza sarebbe \u00abevidente\u00bb perch\u00e9 \u00abl\u2019assenza di principi\u0302 e criteri direttivi per la fissazione dei LEP abilita il Governo a fissarli \u201cliberamente\u201d in sede di approvazione di ciascuna intesa, senza alcuna garanzia in favore delle Regioni che rimangono escluse\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.9.\u2013 Con il nono motivo di ricorso la Regione Campania impugna l\u2019art. 3, commi 7 e 9, per violazione del principio di legalit\u00e0 (artt. 3, 23, 97 e 113 Cost.) e degli artt. 116, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost. L\u2019art. 3, comma 7, prevedendo che l\u2019aggiornamento dei LEP avvenga con d.P.C.m., violerebbe l\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost., che demanda alla legge la determinazione dei LEP, e l\u2019art. 3 Cost., per contraddittoriet\u00e0 rispetto al citato art. 3, comma 1, che reca una delega legislativa. Sarebbe violato anche il principio di legalit\u00e0 sostanziale, dato che il potere \u00e8 attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri \u00abslegato da qualunque criterio concreto di esercizio\u00bb. Sarebbe evidente la lesione delle competenze della ricorrente in quanto la legge sarebbe garanzia anche per le singole regioni; l\u2019aggiornamento dei LEP sarebbe rimesso all\u2019arbitrio del Presidente del Consiglio dei ministri e si tratterebbe di una competenza idonea a incidere su tutte le materie regionali.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.10.\u2013 Con il decimo motivo di ricorso la Regione Campania impugna l\u2019intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, gli artt. 1, comma 2, 3, comma 7, e 4, per violazione dell\u2019art. 117, primo comma, Cost., in relazione al regolamento n. 241\/2021\/UE, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (sono citati gli artt. 3 e 4), e alla decisione di esecuzione del Consiglio n. 168\/2021, relativa all\u2019approvazione della valutazione del PNRR dell\u2019Italia.<\/p>\n<p class=\"FT\">Le norme impugnate, regolando la determinazione dei LEP nei modi gi\u00e0 esposti, metterebbe a rischio la \u00abcoesione territoriale, in netto contrasto con uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, pi\u00f9 in generale, del Dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento UE 2021\/241\u00bb. La ricorrente cita il considerando n. 36 della decisione di esecuzione e la Riforma 1.14 \u2013 Riforma del quadro fiscale subnazionale, che \u00abconsiste nel completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con l\u2019obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi [\u2026]\u00bb. La legge impugnata si discosterebbe da questi obiettivi e, in tal modo, comprometterebbe la possibilit\u00e0 di accedere ai fondi previsti dal PNRR (\u00e8 citato l\u2019art. 24 del regolamento n. 241\/2021\/UE). Ci\u00f2 si ripercuoterebbe sulle attribuzioni dei soggetti attuatori, fra cui le regioni, che rischierebbero di perdere le risorse.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.11.\u2013 Con l\u2019undicesimo motivo di ricorso la Regione Campania impugna l\u2019art. 2, commi 1, 3, 5 e 8, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 97, 81, 114, 116, terzo comma, e 120 Cost., nonch\u00e9 degli artt. 5, 70 e 72 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 2, comma 8, prevede che il disegno di legge di conferimento delle ulteriori forme di autonomia sia trasmesso alle Camere unicamente per la \u00abdeliberazione\u00bb. Tale norma violerebbe l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., che \u00abnon si limita a prevedere una mera deliberazione che approvi l\u2019intesa, ma richiede l\u2019approvazione [\u2026] di una legge d\u2019iniziativa regionale [\u2026], che segua l\u2019ordinario procedimento legislativo in Commissione e, successivamente, in Aula, con le correlate garanzie\u00bb. I parlamentari, dunque, dovrebbero aver la possibilit\u00e0 di introdurre emendamenti. La norma impugnata assimilerebbe, in modo improprio, la legge <em>ex <\/em>art. 116, terzo comma, Cost. a quella di ratifica di un trattato internazionale. La previa conclusione di un\u2019intesa tra esecutivi non potrebbe \u00abavere l\u2019effetto di sottrarre alle Camere la possibilit\u00e0 di svolgere il fondamentale ruolo di sintesi, che tenga conto delle istanze anche delle altre Regioni, proprio in funzione della suddetta garanzia dell\u2019unit\u00e0 nazionale\u00bb: di qui il contrasto anche con gli artt. 5, 70 e 72 Cost. Tali vizi ridonderebbero in lesione delle competenze della ricorrente perch\u00e9 impedire \u00abal Parlamento di svolgere un\u2019adeguata istruttoria non assicura a ciascuna Regione la salvaguardia del suo ruolo, delle sue competenze e funzioni e del loro adeguato finanziamento\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Inoltre, poich\u00e9 le future leggi di conferimento produrranno conseguenze finanziarie, secondo la ricorrente, \u00abal Parlamento dovrebbe essere concesso di intervenire per assicurare l\u2019obiettivo della perequazione tra le varie Regioni\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.12.\u2013 Con il dodicesimo motivo di ricorso la Regione Campania impugna l\u2019art. 2, comma 8, per violazione dell\u2019art. 116, terzo comma, nonch\u00e9 degli artt. 5 e 120 Cost., in quanto \u00abnon prevede alcun coinvolgimento della Regione nella fase di approvazione parlamentare dell\u2019intesa\u00bb. Il Parlamento potrebbe \u00abradicalmente bocciare l\u2019intesa\u00bb e alla singola regione non sarebbe consentito di intervenire per evitare tale esito. Di qui la violazione del principio di leale collaborazione, che sussisterebbe anche qualora si considerino possibili modifiche in sede parlamentare: infatti, le regioni non sono coinvolte e, dunque, non possono interloquire per evitare modifiche particolarmente stringenti.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il motivo sarebbe ammissibile in quanto \u00abriferito alla capacit\u00e0 di attuare effettivamente\u00bb l\u2019art. 116, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.13.\u2013 Con il tredicesimo motivo di ricorso la Regione Campania impugna l\u2019art. 2, commi 1 e 6, l\u00e0 dove non configura l\u2019iniziativa delle regioni come iniziativa legislativa in senso stretto, prevedendo invece che il disegno di legge sia presentato dal Governo. Ci\u00f2 violerebbe gli artt. 116, terzo comma, e 121, secondo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.14.\u2013 Con il quattordicesimo motivo di ricorso la Regione Campania impugna gli artt. 2 e 3, commi 2 e 7, per violazione degli artt. 2, 3, 5 e 120, 81, 97 e 114 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 2 non richiederebbe \u00abun adeguato ed effettivo coinvolgimento\u00bb delle altre regioni, nel procedimento di stipula dell\u2019intesa, \u00abattraverso la necessit\u00e0 dell\u2019intesa o almeno del parere della Conferenza delle Regioni\u00bb; infatti, l\u2019art. 2, comma 4, prevede il \u00abmero parere\u00bb della Conferenza unificata e non l\u2019intesa. Di qui la violazione del principio di solidariet\u00e0 (art. 2 Cost.), del principio di leale collaborazione e dell\u2019art. 114 Cost., data l\u2019incidenza delle intese sull\u2019assetto anche delle altre regioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 3, comma 2, sarebbe costituzionalmente illegittimo perch\u00e9 prevede il parere, anzich\u00e9 l\u2019intesa, della Conferenza unificata sui decreti legislativi di determinazione dei LEP: ci\u00f2 in contrasto con il principio di leale collaborazione, dato che i LEP incidono sulle materie regionali, verificandosi dunque un \u00abinestricabile intreccio di competenze\u00bb. La ricorrente rileva che l\u2019intesa \u00e8 prevista dall\u2019art. 1, comma 796, della legge n. 197 del 2022 (che dovrebbe valere come <em>tertium comparationis <\/em>nel giudizio di ragionevolezza <em>ex<\/em> art. 3 Cost.). Per le stesse ragioni, sarebbe costituzionalmente illegittimo l\u2019art. 3, comma 7, che prevede l\u2019aggiornamento dei LEP con d.P.C.m. previo parere della Conferenza unificata.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tali vizi ridonderebbero in lesione delle attribuzioni della ricorrente, incidendo, ad esempio, sulla competenza legislativa in materia di coordinamento finanziario.<\/p>\n<p class=\"FT\">4.15.\u2013 Con il quindicesimo motivo di ricorso la Regione Campania impugna l\u2019art. 11 (gi\u00e0 citato nel punto 2.11.), che riguarda le iniziative gi\u00e0 presentate dalle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tale norma violerebbe l\u2019art. 3 Cost. per due motivi: da un lato perch\u00e9, \u00abfacendo salvi gli accordi gi\u00e0 raggiunti con talune Regioni, [\u2026] inserisce, da subito, un regime derogatorio nel contesto di un atto normativo che ambisce, invece, a dettare un quadro di principi\u0302 generali\u00bb; dall\u2019altro lato, per la \u00abintrinseca discriminazione\u00bb derivante dal fatto che le tre Regioni di cui sopra \u00abvedranno gli accordi raggiunti sinora fatti salvi ed esaminati solo &#8220;secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni&#8221; della legge impugnata, laddove le altre Regioni [\u2026] dovranno sottostare <em>in toto <\/em>alla disciplina prevista dalla medesima legge\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Inoltre, l\u2019art. 11 non \u00abindica a valere su quali risorse destinate sar\u00e0 finanziato il trasferimento, in guisa da violare altres\u00ec l\u2019art. 81\u00bb Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tali vizi ridonderebbero \u00abin una grave lesione\u00bb delle prerogative della Regione ricorrente: garantire un \u00abpercorso accelerato\u00bb ad alcune regioni pregiudicherebbe la posizione delle altre, considerato che \u2013 fermo il limite delle risorse disponibili \u2013 una volta trasferite competenze ad alcune regioni, potrebbero non esservi risorse sufficienti per trasferirne ad altre.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione Campania fa anche espressa riserva di chiedere la tutela cautelare ai sensi dell\u2019art. 35, comma 1, secondo periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), \u00above dovesse essere avviata l\u2019attuazione delle disposizioni di cui al gravato art. 11\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.\u2013 La Regione autonoma Sardegna impugna l\u2019intero testo della legge n. 86 del 2024 e, in subordine, gli artt. 1, comma 2; 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8; 3, commi 1, 3, 4, 7 e 9; 4, commi 1 e 5; 5, commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2; 9, comma 4; 10, comma 2 e 11, comma 2.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il ricorso, dopo aver sintetizzato il contenuto della legge n. 86 del 2024, premette allo svolgimento dei motivi tre considerazioni di ordine generale, attinenti, la prima, alla applicabilit\u00e0 della legge impugnata alle regioni speciali; la seconda, ai parametri invocabili; la terza, all\u2019interesse a ricorrere.<\/p>\n<p class=\"FT\">Sul primo punto, la Regione autonoma osserva che l\u2019art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024 dichiara la applicabilit\u00e0 della legge anche alle regioni speciali. L\u2019art. 116, terzo comma, Cost., nonostante il tenore testuale che evoca le \u00abaltre Regioni\u00bb \u2013 e dunque le regioni diverse da quelle nominate nel primo comma \u2013 potrebbe essere applicato, nelle materie diverse da quelle statutarie, anche alle regioni ad autonomia differenziata, in forza della clausola di maggior favore sancita dall\u2019art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), essendo questa diretta a recuperare a vantaggio delle regioni speciali gli spazi di autonomia conquistati dalle regioni ordinarie, tra i quali va contata anche la facolt\u00e0 di chiedere ulteriori forme di autonomia con il procedimento di cui all\u2019art. 116, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione autonoma rileva poi, da un lato, che l\u2019applicazione della legge n. 86 del 2024 alle regioni speciali comporta che la ricorrente, nell\u2019esercitare le proprie attribuzioni costituzionali derivanti dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost., si troverebbe assoggetta ai limiti di contenuto e di procedura derivanti dalla legge impugnata; dall\u2019altro lato, che le iniziative di altre regioni, conformate dalla legge in esame, potrebbero comunque andare a ledere la sfera di competenza garantita alla Regione autonoma Sardegna, la quale dunque deve poter contestare la legge medesima.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto ai parametri, la ricorrente ricorda la propria legittimazione ad invocare, oltre alle disposizioni dello statuto speciale, anche le disposizioni costituzionali che, combinate con l\u2019art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, le assicurano maggiori forme di autonomia, nonch\u00e9 le disposizioni diverse da quelle che presiedono al riparto di competenze tra Stato e regioni, previa, in questo caso, la chiara individuazione degli ambiti di competenza regionale incisi e la adeguata dimostrazione del vizio di ridondanza.<\/p>\n<p class=\"FT\">Per l\u2019interesse ad agire, la Regione autonoma osserva che la legge \u00e8 impugnabile a prescindere dalla sua concreta applicazione, stante il termine perentorio di introduzione del ricorso e il carattere astratto del giudizio, diretto alla delimitazione delle sfere di competenza. In ogni caso, la legge, pur modificabile e derogabile da fonti successive con forza equiparata, detterebbe vincoli di procedura e di contenuto che, in forza del principio di legalit\u00e0, limiterebbero l\u2019esercizio dei poteri politico-amministrativi dei soggetti istituzionali (Governo, Presidente del Consiglio dei ministri, ministri, commissione paritetica, Presidente della Giunta regionale) coinvolti sia nella fase di definizione delle intese, sia nelle fasi successive.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.1.\u2013 Con il primo motivo di ricorso la Regione autonoma Sardegna impugna l\u2019intera legge n. 86 del 2024 e in subordine gli artt. 1; 2; 4; 5, commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2 e 8, commi 1 e 2, per violazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 116, terzo comma, Cost., sarebbe una disposizione autoapplicativa che detta regole sulla produzione legislativa. La ricorrente rileva che non contiene rinvii ad una legge di attuazione, n\u00e9 per la sua applicazione presupporrebbe condizioni ulteriori, rimesse al legislatore.<\/p>\n<p class=\"FT\">In assenza di un rinvio costituzionale ad una legge di attuazione, il rapporto tra la legge rinforzata prevista dalla disposizione costituzionale e la legge n. 86 del 2024 andrebbe ricostruita alla luce del criterio di competenza, con la conseguenza che le leggi ordinarie che ambissero a disciplinare i contenuti di cui all\u2019art. 116, terzo comma, Cost. sarebbero \u00abirrimediabilmente viziate\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Oltre che viziata da incompetenza, la legge n. 86 del 2024 sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione del principio gerarchico, perch\u00e9 essa, dotata di forza di legge ordinaria, pretenderebbe di condizionare l\u2019esercizio della funzione legislativa conformata dalla norma costituzionale con la previsione degli aggravamenti procedimentali; le norme impugnate, quindi, \u00abintendono rappresentare fonti sulla produzione di una legge superiore (<em>id est<\/em>, la legge rinforzata <em>ex<\/em> art. 116, terzo comma, Cost.)\u00bb. I contenuti della legge rinforzata, infatti, non potrebbero ridursi alla elencazione delle materie da attribuire alla regione \u00abdifferenziata\u00bb, bens\u00ec dovrebbero estendersi anche a \u00abtutta la disciplina di accompagnamento\u00bb, e dunque anche alla disciplina di oggetti regolati dalla legge n. 86 del 2024, disciplina che avrebbe dovuto essere dettata da una legge costituzionale o almeno da una legge rinforzata.<\/p>\n<p class=\"FT\">La legge impugnata, dunque, da un lato avrebbe iniziato a disciplinare la materia riservata alla fonte rinforzata senza rispettare l\u2019iter prescritto, dall\u2019altro avrebbe inteso \u00abconformare e limitare una futura legge di rango superiore, in manifesta violazione dello stesso art. 116, comma 3, Cost., e, per l\u2019effetto, del principio gerarchico\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">In subordine, sono impugnate, sempre per violazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., specifiche disposizioni della legge, sotto il profilo della incompetenza o per contrasto con il criterio gerarchico.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 5, comma 1, \u00e8 censurato per incompetenza nella parte in cui individua la fonte \u2013 il d.P.C.m. \u2013 cui rimettere la determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l\u2019esercizio da parte della regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, trattandosi di scelta che dovrebbe essere effettuata caso per caso con la legge rinforzata approvativa della intesa. Lo stesso vizio colpirebbe la disposizione anche nella parte in cui disciplina la Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali e attribuisce a tale organo un potere di proposta.<\/p>\n<p class=\"FT\">Sempre viziato da incompetenza sarebbe anche l\u2019art. 5, comma 2, secondo cui l\u2019intesa individua le modalit\u00e0 di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso le compartecipazioni al gettito di tributi erariali maturati nel territorio regionale, trattandosi di contenuto riservato alla legge rinforzata.<\/p>\n<p class=\"FT\">Anche l\u2019art. 7, comma 1, nella parte in cui stabilisce in dieci anni la durata dell\u2019intesa, interferirebbe con la scelta riservata al legislatore rinforzato. La disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima anche nella parte in cui regola il potere dello Stato di disporre la cessazione integrale o parziale della intesa, deliberata con legge adottata a maggioranza assoluta: la disposizione porrebbe norme \u00abincidenti su scelte sicuramente riservate al procedimento legislativo rinforzato di cui all\u2019art. 116, terzo comma, della Costituzione\u00bb, e introdurrebbe con norma ordinaria una \u00abnuova tipologia di legge rinforzata\u00bb, capace di interrompere la vigenza di una legge rinforzata prevista da una norma costituzionale.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 7, comma 2, \u00e8 denunciato per incompetenza nella parte in cui disciplina il rinnovo automatico della intesa salvo diverso accordo, non potendo il legislatore ordinario regolare tale punto e in ogni caso non potendo esso prevedere l\u2019ultrattivit\u00e0 della intesa rispetto al termine di scadenza gi\u00e0 definito dalla legge rinforzata.<\/p>\n<p class=\"FT\">Violerebbero, altres\u00ec, la riserva dettata dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost. sia le norme relative al monitoraggio delle intese contenute nell\u2019art. 8, comma 1, dal momento che l\u2019attivit\u00e0 di monitoraggio \u00e8 un aspetto delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, riguardando gli oneri finanziari connessi con le funzioni attribuite alla regione \u00abdifferenziata\u00bb; sia le norme, dettate dall\u2019art. 8, comma 2, sulla regolazione dei disallineamenti tra fabbisogni di spesa e andamento del gettito dei tributi compartecipati, oggetto che ben potrebbe essere diversamente regolato dalle singole intese.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione autonoma Sardegna avrebbe interesse ad ottenere l\u2019annullamento delle succitate norme \u00abpoich\u00e9 esse, nella misura in cui definiscono unilateralmente e illegittimamente contenuti normativi riservati all\u2019accordo bilaterale tra Stato e Regione, sottraggono ambiti materiali a ci\u00f2 che la Sardegna dovrebbe poter concorrere a disciplinare\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Per contrasto con il criterio gerarchico sono impugnate le disposizioni che pretendono di conformare, nel contenuto e nelle procedure, le leggi rinforzate di cui all\u2019art. 116, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">\u00c8 censurato l\u2019art. 1, che indica le finalit\u00e0 della legge quale legge attuativa dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost.; l\u2019art. 2, che regola l\u2019esercizio del potere di iniziativa e le successive fasi fino alla presentazione del disegno di legge di approvazione della intesa; l\u2019art. 4, che disciplina le modalit\u00e0 di trasferimento delle funzioni oggetto delle intese e della successiva legge rinforzata; l\u2019art. 5, comma 1, che regola i contenuti necessari delle intese ai sensi dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost.; l\u2019art. 7, che contiene le regole sulla durata delle intese, sulla loro cessazione anticipata integrale e parziale, sul loro rinnovo, e sul contenuto dell\u2019allegato alla intesa relativo alle disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l\u2019entrata in vigore della intesa.<\/p>\n<p class=\"FT\">Anche tali vizi ridonderebbero sulle attribuzioni della ricorrente perch\u00e9 le norme impugnate limiterebbero la potest\u00e0 regionale nella parte in cui intendono predeterminare contenuti e procedure di formazione e approvazione delle intese; la Regione autonoma subirebbe questi limiti, non previsti dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.2.\u2013 Con il secondo motivo di ricorso la Regione autonoma Sardegna impugna l\u2019art. 2, commi 1 e 6, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui riserva al Governo il potere di iniziativa in relazione alla legge di approvazione della intesa <em>ex<\/em> art. 116, terzo comma, Cost., per violazione degli artt. 116, terzo comma, e 121, secondo comma, Cost., e dell\u2019art. 51 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).<\/p>\n<p class=\"FT\">Le disposizioni impugnate affidano alle regioni l\u2019iniziativa del negoziato, ma riservano al Governo la presentazione alle Camere del disegno di legge di approvazione dell\u2019intesa. Per contro, l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., interpretato letteralmente (con riferimento alle parole \u00ablegge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata\u00bb) e sistematicamente (perch\u00e9 la parola \u00abiniziativa\u00bb, nel testo costituzionale, in sette casi su dieci sarebbe riferita alla iniziativa legislativa), riserverebbe la presentazione del progetto di legge alla regione. Tale esito interpretativo sarebbe confermato anche dalla sentenza n. 118 del 2015 di questa Corte e dalla titolarit\u00e0 della iniziativa delle leggi statali in capo alla regione, riconosciuta dall\u2019art. 121, secondo comma, Cost., e per la Regione autonoma Sardegna dall\u2019art. 51 dello statuto speciale, disposizioni che risulterebbero corrispondentemente violate.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.3.\u2013 La Regione autonoma Sardegna impugna con il terzo motivo di ricorso l\u2019art. 2, commi 1 e 5, nella parte in cui riserva alla autonomia statutaria la disciplina delle modalit\u00e0 e delle forme della iniziativa di differenziazione e la disciplina dell\u2019approvazione dell\u2019intesa, anzich\u00e9 alla legge regionale ordinaria, per violazione dell\u2019art. 15 dello statuto speciale e dell\u2019art. 117, quarto comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione autonoma premette che il rinvio alla autonomia statutaria \u00e8 da intendersi come riferito agli statuti ordinari e, per le regioni speciali, alle leggi statutarie, e non allo statuto speciale, che sarebbe atto normativo sull\u2019autonomia e non di autonomia.<\/p>\n<p class=\"FT\">Anche nella ipotesi \u2013 negata dalla Regione autonoma nel precedente motivo \u2013 che l\u2019iniziativa di cui all\u2019art. 116, terzo comma, Cost., si riferisca ad un potere diverso dalla iniziativa legislativa, la disciplina delle competenze, modalit\u00e0 e forme degli atti di iniziativa e di intesa non sarebbe oggetto compreso nella competenza specializzata della legge statutaria, perch\u00e9 la definizione di tali aspetti, investendo rapporti esterni, non rientrerebbe nella \u00abforma di governo\u00bb o negli altri oggetti riservati alla legge statutaria dall\u2019art. 15 dello statuto speciale (sistema di elezione, ineleggibilit\u00e0 e incompatibilit\u00e0, iniziativa legislativa, <em>referendum<\/em>).<\/p>\n<p class=\"FT\">Secondo la Regione autonoma, trattandosi di contenuti ulteriori rispetto al contenuto riservato alla legge statutaria, la loro disciplina, per quanto contenuta nella fonte rinforzata, avrebbe forza di legge regionale ordinaria, espressione della competenza residuale di cui all\u2019art. 117, quarto comma, Cost., sicch\u00e9 non si giustificherebbe l\u2019obbligo dell\u2019aggravamento nelle forme della legge statutaria prescritto dalle norme impugnate.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione autonoma deduce la ridondanza del vizio sulle proprie competenze, rilevando che l\u2019oggetto in questione non rientra tra le competenze statutarie o della legge statutaria, sicch\u00e9 la sua disciplina non pu\u00f2 essere condizionata agli aggravamenti previsti per la legge rinforzata.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.4.\u2013 La Regione autonoma Sardegna con il quarto motivo di ricorso impugna l\u2019art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui, stabilendo che la disciplina delle modalit\u00e0 e delle forme della iniziativa di differenziazione \u00e8 rimessa all\u2019autonomia statutaria, contemplerebbe la possibilit\u00e0 che il legislatore statutario attribuisca all\u2019esecutivo la competenza ad adottare gli atti di iniziativa e di intesa, per violazione dell\u2019art. 27 dello statuto speciale.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019autonomia statutaria delle regioni speciali va esercitata con le leggi statutarie nel rispetto dei limiti di contenuto derivanti dallo statuto speciale. Il citato art. 27, riservando la potest\u00e0 legislativa al consiglio regionale, impedirebbe all\u2019esecutivo di esercitare funzioni legislative; a maggior ragione la disposizione in parola precluderebbe a quest\u2019ultimo di decidere quali debbano essere le future competenze legislative consiliari.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.5.\u2013 La Regione autonoma Sardegna impugna con il quinto motivo di ricorso l\u2019art. 2, commi 1 e 2, nella parte in cui prevede che, prima dell\u2019avvio del negoziato, il Governo informi dell\u2019atto di iniziativa la Conferenza Stato-regioni, anzich\u00e9 prevedere che il Governo acquisisca il parere della Conferenza unificata o, in subordine, il parere della Conferenza Stato-regioni, per violazione del principio di leale collaborazione <em>ex<\/em> artt. 5, 114 e 120 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Le disposizioni impugnate avrebbero accentuato ulteriormente il ruolo del Governo quale \u00abautentico <em>dominus<\/em> del procedimento di determinazione dei contenuti delle intese\u00bb e il carattere meramente bilaterale del procedimento di differenziazione, riducendo il ruolo delle altre regioni \u00abal ruolo di mere spettatrici del procedimento nelle fasi fondamentali di perimetrazione dell\u2019oggetto della negoziazione\u00bb. Nella legge impugnata, il parere della Conferenza unificata \u00e8 previsto sullo schema di intesa preliminare, ma solo il parere preventivo della stessa Conferenza, quale luogo di sintesi degli enti costitutivi della Repubblica, potrebbe dare al Governo indicazioni utili per le trattative con la regione interessata sulla base di una visione istituzionale e politica complessiva, non meramente bilaterale. Il riparto di competenze tra Stato e regioni interessa tutti gli enti costitutivi della Repubblica e dovrebbe rispondere ad un disegno complessivo ed organico. In subordine, sarebbe necessario il parere della Conferenza Stato-regioni. Il principio di leale collaborazione si imporrebbe anche nel procedimento legislativo in presenza di intrecci di materia (\u00e8 citata la sentenza n. 6 del 2023 di questa Corte) e la Regione sarebbe legittimata a fare valere tale vizio, in quanto essa partecipa alle Conferenze e il loro insufficiente coinvolgimento menoma le attribuzioni conferitele ai sensi dell\u2019art. 116, primo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.6.\u2013 La Regione autonoma Sardegna impugna con il sesto motivo di ricorso l\u2019art. 2, comma 2, secondo periodo, l\u00e0 dove non prevede la necessit\u00e0 dell\u2019intesa con la Conferenza unificata (o, in subordine, con la Conferenza Stato-regioni) in ordine alla decisione del Presidente del Consiglio dei ministri di circoscrivere la trattativa in ordine ad alcune delle materie individuate dalla regione nell\u2019atto di iniziativa, al fine di tutelare l\u2019unit\u00e0 giuridica o economica, nonch\u00e9 di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, per violazione del principio di leale collaborazione e del principio di unit\u00e0 della Repubblica, desunti dagli artt. 5, 114 e 120 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">La decisione sulla perimetrazione delle materie costituirebbe la decisione qualificante dell\u2019intero processo di differenziazione ed avrebbe un carattere fondamentale, attestato dal rilievo degli interessi cui \u00e8 funzionale. Essa non potrebbe essere assunta solipsisticamente dal Governo, ma richiederebbe il coinvolgimento dell\u2019intero sistema delle autonomie, anche perch\u00e9 investe la rideterminazione dell\u2019assetto complessivo dei rapporti autonomistici. La differenziazione, incidendo sulle dotazioni finanziarie complessive del sistema delle autonomie e sul loro riparto, nonch\u00e9 sulle modalit\u00e0 di organizzazione e di esercizio delle residue funzioni centrali, non potrebbe essere definita senza aver previamente acquisito l\u2019intesa con la Conferenza unificata, o in subordine con la Conferenza Stato-regioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il parere della Conferenza unificata previsto dalla legge sullo schema di intesa non sarebbe, pertanto, sufficiente, trattandosi di una forma debole di collaborazione e intervenendo a processo ormai concluso, mentre il Governo dovrebbe sviluppare in un momento precedente le necessarie interlocuzioni con le altre regioni, trovando con esse l\u2019intesa.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.7.\u2013 In subordine, la ricorrente impugna con il settimo motivo di ricorso il medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui non prevede il parere della Conferenza unificata, o in subordine il parere della Conferenza Stato-regioni, per ragioni corrispondenti a quelle svolte nel precedente motivo.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.8.\u2013 La Regione autonoma impugna con l\u2019ottavo motivo di ricorso l\u2019art. 2, comma 3, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui non prevede l\u2019intesa con la Conferenza unificata (o in subordine della Conferenza Stato-regioni) prima dell\u2019approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, dello schema di intesa preliminare negoziato tra lo Stato e la regione, per violazione del principio di leale collaborazione e del principio di unit\u00e0 della Repubblica, desunti dagli artt. 5, 114 e 120 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Nel disegno della legge n. 86 del 2024 il procedimento di differenziazione sarebbe costruito come un percorso bilaterale (\u00e8 prevista la partecipazione del Presidente della Giunta della regione \u00abdifferenzianda\u00bb alle sedute del Consiglio dei ministri in occasione dei passaggi fondamentali), mentre la partecipazione delle regioni non direttamente interessate sarebbe relegata ad un mero parere sullo schema di intesa preliminare, reso pi\u00f9 a vantaggio delle Camere che del Governo, visto che quest\u2019ultimo \u00e8 tenuto soltanto a valutare il predetto parere della Conferenza unificata, mentre deve motivare le proprie determinazione in relazione agli indirizzi parlamentari, come si desume dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell\u2019art. 2.<\/p>\n<p class=\"FT\">La censura \u00e8 prospettata come aggiuntiva rispetto a quella formulata nel quinto motivo, ritenendo necessario che la partecipazione del sistema delle autonomie locali si collochi sia a monte, in sede di delimitazione dell\u2019oggetto di trattativa, sia a valle, in relazione al testo preliminare dell\u2019intesa da portare in Consiglio dei ministri.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.9.\u2013 Nel nono motivo di ricorso, proposto in subordine al precedente, il medesimo art. 2, comma 3, \u00e8 impugnato per le stesse ragioni, nella parte in cui non prevede che la deliberazione del Consiglio di ministri sia preceduta dal parere della Conferenza unificata o, in via gradata, dal parere della Conferenza Stato-regioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.10.\u2013 La Regione autonoma Sardegna impugna con il decimo motivo di ricorso l\u2019art. 2, comma 8, secondo cui il disegno di legge cui \u00e8 allegata l\u2019intesa \u00e8 immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, per violazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione.<\/p>\n<p class=\"FT\">La disposizione dovrebbe essere interpretata in modo costituzionalmente orientato alla luce della riserva alle Camere della funzione legislativa (art. 70 Cost.), riconoscendo a queste il potere di emendare il disegno di legge governativo, e dunque di incidere sul contenuto delle intese. Tale possibilit\u00e0, tuttavia, determinerebbe una duplice violazione costituzionale, rilevante la prima nel caso in cui la Regione autonoma Sardegna sia interessata dal procedimento di differenziazione, la seconda nel caso in cui in cui questo riguardi altre regioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">Nella prima ipotesi, \u00e8 dedotta la violazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., nella parte in cui non \u00e8 prevista l\u2019acquisizione di una nuova intesa in caso di emendamento, perch\u00e9 l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. non consente al Parlamento una definizione unilaterale delle forme e condizioni particolari di autonomia. Tale lesione determina ridondanza sulle competenze regionali, in quanto il Parlamento potrebbe modificare unilateralmente l\u2019intesa raggiunta dalla Regione autonoma Sardegna.<\/p>\n<p class=\"FT\">Sotto altro profilo, la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione del principio di leale collaborazione, nella parte in cui non prevede la necessit\u00e0 di un\u2019intesa in sede di Conferenza unificata (o, in subordine, in sede di Conferenza Stato-regioni) sugli emendamenti parlamentari. Anche tale violazione ridonderebbe sulle competenze regionali, perch\u00e9 non sarebbe necessario ricercare una intesa con la Conferenza unificata (o con quella permanente), in cui sono rappresentate le istanze delle regioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.11.\u2013 La Regione impugna nell\u2019undicesimo motivo di ricorso gli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, commi 3 e 4, e 4, commi 1 e 2, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui consentono di trasferire \u00abuna o pi\u00f9 materie o ambiti di materie\u00bb e non soltanto \u00abulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, fornite di un adeguato titolo giustificativo\u00bb, tra quelle indicate nell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., per violazione degli artt. 2, 3 (sotto il profilo del principio di ragionevolezza), 5, 114, 116, primo e terzo comma, 119, sesto comma, 138 e 139 Cost., e per violazione dello statuto speciale, nell\u2019intero testo e con riferimento all\u2019art. 54.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 116, terzo comma, Cost., non potrebbe essere inteso come autorizzazione alla legge rinforzata ad attribuire in competenza piena a talune regioni tutte le materie di competenza concorrente e le tre materie statali menzionate dalla disposizione costituzionale. Il dato testuale, che menziona \u00abulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti\u00bb le predette materie, farebbe riferimento a trasferimenti puntuali e limitati di competenze, per loro natura bisognosi di giustificazione. Diversamente, l\u2019intera forma di Stato, incentrata sul binomio regioni speciali\/regioni ordinarie, ne sarebbe stravolta.<\/p>\n<p class=\"FT\">Sul piano sistematico, l\u2019interpretazione letterale restrittiva dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., sarebbe sostenuta anche dal principio di ragionevolezza e da quello solidaristico, mentre l\u2019interpretazione \u00abmassimalista\u00bb porterebbe al superamento della forma di Stato repubblicana attraverso l\u2019accentuazione degli storici divari economici e sociali esistenti tra i diversi territori.<\/p>\n<p class=\"FT\">Sarebbero quindi violati l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., che non ragiona di \u00abmaterie\u00bb o di \u00abambiti di materia\u00bb, ma di forme e condizioni di autonomia \u00abconcernenti le materie\u00bb; gli artt. 2, 5, 114 e 139 Cost., che costruiscono la forma repubblicana come quella propria di uno Stato che valorizza le autonomie territoriali nel rispetto del principio solidaristico; gli artt. 2 e 3 Cost., perch\u00e9 le norme impugnate determinano una forte competizione tra regioni nell\u2019acquisto di competenze (e delle relative risorse), in forme irragionevoli e contrastanti con il principio di solidariet\u00e0 e di eguaglianza sostanziale; l\u2019art. 119, sesto comma, Cost., perch\u00e9 le norme contestate non tengono conto delle condizioni di insularit\u00e0 della Sardegna ma anzi introducono un processo competitivo ulteriormente penalizzante; gli artt. 116, primo comma, e 138 Cost., nonch\u00e9 lo statuto speciale nella sua interezza e in riferimento all\u2019art. 54, perch\u00e9 si consente alle regioni ordinarie di ottenere maggiori competenze rispetto alle regioni speciali e alla Regione autonoma Sardegna, in lesione della riserva di legge costituzionale sulle \u00abforme e condizioni particolari di autonomia\u00bb delle regioni speciali.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione autonoma lamenta quindi la violazione diretta di attribuzioni proprie (con riferimento, ad esempio, all\u2019allegato contrasto con l\u2019art. 116, primo comma, Cost., o con l\u2019art. 54 dello statuto speciale), ma anche la violazione di parametri ridondante in lesione delle proprie competenze, sostenendo che essa sar\u00e0 costretta ad esercitarle in un contesto pi\u00f9 competitivo e meno solidaristico, e a sopperire con risorse proprie all\u2019impossibilit\u00e0 dello Stato di erogare servizi e svolgere funzioni con l\u2019attuale livello di efficienza, data la riduzione delle economie di scala.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.12.\u2013 La Regione autonoma Sardegna censura nel dodicesimo motivo di ricorso l\u2019art. 3, commi 1, 7 e 9, della legge n. 86 del 2024, che disciplina la delega in materia di determinazione dei LEP, lamentando la violazione degli artt. 23, 77, primo comma, 76, 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), 74, 75, 87, quinto comma, e 127 Cost. e del principio di leale collaborazione desunto dagli artt. 5, 114 e 120 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">La ricorrente sostiene preliminarmente che le disposizioni impugnate non conferiscono una delega per la fissazione dei LEP, che rimarrebbe affidata ai d.P.C.m. adottati con il procedimento di cui all\u2019art. 1, commi da 791 a 801-<em>bis<\/em>, della legge n. 197 del 2022, bens\u00ec regolano la definizione delle procedure e delle modalit\u00e0 operative per il monitoraggio circa l\u2019effettiva garanzia dei LEP in ciascuna regione in condizioni di appropriatezza di efficienza nell\u2019esercizio delle risorse, nonch\u00e9 di congruit\u00e0 tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tale esito interpretativo \u00e8 argomentato con la mancata abrogazione dell\u2019art. 1, commi da 791 a 801-<em>bis<\/em>, della legge n. 197 del 2022; con l\u2019assenza di principi e criteri direttivi nella disposizione di delega e nelle disposizioni della legge n. 197 del 2022 da questa richiamate; con la simmetrica previsione della determinazione dei fabbisogni standard sempre a mezzo di d.P.C.m., con la prevista modificabilit\u00e0 dei LEP a mezzo di d.P.C.m.<\/p>\n<p class=\"FT\">Posta tale premessa, \u00e8 censurato l\u2019art. 3, comma 1, che istituisce la delega, per violazione degli artt. 77, primo comma, e 76 Cost., e del principio di leale collaborazione, in quanto la legge sarebbe priva di principi e criteri direttivi contenutistici in ordine alla determinazione dei LEP e prevede il mero parere della Conferenza unificata, anzich\u00e9 l\u2019intesa, la quale invece \u00e8 richiesta dall\u2019art. 1, comma 796, della legge n. 197 del 2022 e che sarebbe costituzionalmente imposta secondo i principi ricavabili dalla sentenza n. 251 del 2016 di questa Corte.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il motivo deduce anche la violazione della riserva di legge implicita ricavata dall\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost., e del principio di legalit\u00e0, dedotto dall\u2019art. 23 Cost., giacch\u00e9 la determinazione e l\u2019aggiornamento dei LEP \u00e8 affidata ad atti secondari (i d.P.C.m.), senza che nessuna norma legislativa sostanziale orienti il loro contenuto.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tale violazione ridonderebbe sulle competenze regionali per tre profili. Anzitutto, inciderebbe sul contenuto fondamentale delle materie di cui all\u2019art. 116, terzo comma, Cost., che la Regione autonoma afferma essere di sua competenza. In secondo luogo, la mancata previsione di un atto con forza di legge per la determinazione dei LEP impedirebbe poi alla Regione di partecipare efficacemente al relativo procedimento e di avvalersi degli strumenti previsti dalla Costituzione a tutela degli interessi della comunit\u00e0 regionale, dei quali la Regione \u00e8 esponenziale, quali il giudizio <em>ex<\/em> art. 127 Cost., il controllo del Capo dello Stato in sede di emanazione (sono citati gli artt. 74 e 87, quinto comma, Cost.) e l\u2019assoggettabilit\u00e0 a <em>referendum<\/em> abrogativo (art. 75 Cost.): anche di tali disposizioni costituzionali la Regione deduce la violazione. Infine, essendo la determinazione dei LEP il presupposto della attribuzione di funzioni <em>ex<\/em> art. 116, terzo comma, Cost., la loro determinazione in forme diverse da quelle prescritte vizierebbe a cascata la misurazione di costi e dei fabbisogni standard ad essi associati e la definizione di funzioni e risorse da attribuire.<\/p>\n<p class=\"FT\">Per le stesse ragioni sono impugnati anche il comma 7 dell\u2019art. 3, secondo cui l\u2019aggiornamento dei LEP avviene mediante d.P.C.m., e il comma 9 del medesimo art. 3, che prevede l\u2019ultrattivit\u00e0 del citato art. 1, commi da 791 a 801-<em>bis<\/em>, e quindi la determinazione dei LEP a mezzo di d.P.C.m., nelle more della entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso art. 3.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.13.\u2013 La Regione autonoma Sardegna impugna con il tredicesimo motivo di ricorso l\u2019art. 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui affida all\u2019intesa di cui all\u2019art. 2 della stessa legge la determinazione dei criteri per l\u2019individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane strumentali e organizzative per l\u2019esercizio da parte della regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, anzich\u00e9 alla Commissione paritetica di cui all\u2019art. 56 dello statuto speciale, e nella parte in cui prevede che tali beni e risorse siano determinati con d.P.C.m., anzich\u00e9 con decreto legislativo.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 5, comma 1, detta una disciplina che sarebbe confliggente con l\u2019art. 56 dello statuto speciale, il quale riserva a decreti legislativi adottati su parere di una Commissione paritetica l\u2019adozione delle norme relative al passaggio degli uffici e del personale e delle norme di attuazione dello statuto. La norma statutaria istituisce una riserva a favore dei decreti legislativi di attuazione, che varrebbe anzitutto per le materie dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., che si sovrappongono a quelle statutarie di competenza piena, concorrente o anche integrativa (sovrapposizioni illustrate con diversi esempi), ma che varrebbe anche per le materie \u201cdifferenziabili\u201d che non si sovrappongono a quelle indicate nello statuto speciale; inoltre, l\u2019art. 11, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l\u2019adeguamento dell\u2019ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), avrebbe riconosciuto la competenza dei decreti legislativi di attuazione statutaria adottati su parere delle commissioni paritetiche anche in ordine al trasferimento di beni e risorse occorrenti per l\u2019esercizio delle funzioni amministrative nelle materie spettanti alle regioni speciali ai sensi dell\u2019art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.14.\u2013 La Regione autonoma nel quattordicesimo motivo di ricorso impugna gli artt. 3, comma 4, e 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, per violazione degli artt. 5, 119, primo comma e 120, secondo comma, Cost., in quanto le disposizioni censurate affidano ad una commissione paritetica, composta da rappresentanti dello Stato e della regione \u00abdifferenziata\u00bb e da un rappresentante dell\u2019Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), compiti di monitoraggio finanziario, che per il loro rilievo e per l\u2019incidenza sull\u2019intero sistema delle autonomie andrebbero riservati \u2013 in tesi \u2013 alla Conferenza unificata. Quest\u2019ultima, invece, \u00e8 coinvolta solo in quanto destinataria di una informativa sull\u2019esito del monitoraggio, ai sensi dell\u2019art. 8, comma 1, della medesima legge.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tali previsioni sono ritenute lesive della autonomia finanziaria delle regioni \u00abnon differenziate\u00bb e del canone di leale collaborazione, e dunque anche delle prerogative della Regione ricorrente.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.15.\u2013 La Regione autonoma Sardegna nel quindicesimo motivo di ricorso censura gli artt. 1, comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024. Tali disposizioni introducono la distinzione tra \u00abmaterie LEP\u00bb, individuate dallo stesso art. 3, e \u00abmaterie non LEP\u00bb, e consentono l\u2019immediata attribuzione delle seconde alle regioni \u00abdifferenziate\u00bb. \u00c8 denunciato il contrasto con il principio solidaristico (art. 2 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), con il principio di unit\u00e0 della Repubblica (art. 5 Cost) nonch\u00e9 con gli artt. 81, comma terzo, 116, comma terzo, 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), 119, commi terzo, quarto, quinto e sesto, e 120 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">La distinzione sarebbe anzitutto estranea all\u2019art. 116, terzo comma, Cost., con violazione di tale disposizione costituzionale.<\/p>\n<p class=\"FT\">Inoltre, l\u2019esercizio di ogni funzione, comprese quelle attinenti alle \u00abmaterie non LEP\u00bb, richiede risorse umane, strumentali e finanziarie, sicch\u00e9 queste, ove non previste <em>ex novo<\/em>, dovrebbero essere distratte dal loro impiego, producendo effetti onerosi con violazione dell\u2019art. 81, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Ancora, i livelli essenziali costituiscono non una materia, ma una competenza statale idonea ad investire tutte le materie (\u00e8 richiamata la sentenza n. 282 del 2002 di questa Corte), cos\u00ec che la restrizione dei LEP ai soli diritti che comportano impegno finanziario si porrebbe in contrasto con lo stesso art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost. L\u2019individuazione, nelle zone grigie, di aree coperte dai LEP sarebbe rimessa dall\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost., alla \u00abvalutazione arbitraria\u00bb del legislatore, e non alle intese.<\/p>\n<p class=\"FT\">La mancata determinazione dei LEP e l\u2019assenza di finanziamento dei LEP relativi a tutte le materie lederebbero anche il principio solidaristico (art. 2 Cost.) e quello di promozione dell\u2019autonomia nel rispetto dell\u2019unit\u00e0 repubblicana (art. 5 Cost.). Inoltre, violerebbero sia l\u2019obbligo di copertura finanziaria <em>ex<\/em> art. 81, terzo comma, Cost., sia l\u2019art. 119, commi terzo, quarto, quinto e sesto, Cost., perch\u00e9 sarebbero incompatibili con l\u2019obbligo di finanziare tutte le funzioni pubbliche attribuite alle regioni (art. 119, comma quarto, Cost.), con l\u2019obbligo di istituire il fondo perequativo (art. 119, terzo comma, Cost.), porrebbero ostacolo alla coesione e alla solidariet\u00e0 sociale, impedirebbero la rimozione degli squilibri economici e sociali e la promozione dell\u2019effettivo esercizio dei diritti della persona (art. 119, quinto comma, Cost.), e ignorerebbero la condizione di insularit\u00e0 della Sardegna (art. 119, sesto comma, Cost.).<\/p>\n<p class=\"FT\">Sarebbe violato anche il principio della priorit\u00e0 dell\u2019effettivo godimento dei LEP sulla autonomia, principio ricavato dall\u2019art. 120 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Per queste ragioni sarebbero costituzionalmente illegittime non solo la disposizione che introduce la distinzione tra \u00abmaterie LEP\u00bb e \u00abmaterie non-LEP\u00bb (art. 4, comma 2), ma anche le altre disposizioni che tale distinzione assumono, e segnatamente gli artt. 1, comma 2, e 3, comma 3, quest\u2019ultimo nella parte in cui non contempla, tra le materie per cui \u00e8 necessario determinare i LEP, anche l\u2019organizzazione della giustizia di pace, i rapporti internazionali e con l\u2019Unione europea delle regioni, il commercio con l\u2019estero, le professioni, la protezione civile, la previdenza complementare e integrativa, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le casse di risparmio, le casse rurali e le aziende di credito a carattere regionale, gli enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale.<\/p>\n<p class=\"FT\">Anche in questo motivo la Regione autonoma prospetta la ridondanza dei vizi dedotti sulle proprie attribuzioni, evidenziando che l\u2019alterazione dell\u2019attuale sistema di finanziamento renderebbe impossibile il rispetto dell\u2019art. 119 Cost. e degli altri parametri evocati.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.16.\u2013 La Regione autonoma Sardegna impugna nel sedicesimo motivo di ricorso l\u2019art. 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui consente il trasferimento di funzioni e risorse nelle materie \u00abnon LEP\u00bb secondo il criterio della spesa storica e senza previa determinazione dei LEP, sostenendo che tale modalit\u00e0 di finanziamento delle funzioni trasferite condiziona <em>in peius<\/em> la successiva determinazione dei LEP e viola gli artt. 81, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), e 119 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019esigenza di garantire i LEP (art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>, Cost.) e il principio dell\u2019equilibrio di bilancio (artt. 81, primo comma, e 119, primo comma, Cost.) richiederebbero che i trasferimenti per le funzioni attribuite alla regione \u00abdifferenziata\u00bb fossero effettuati solo dopo aver verificato la copertura dei LEP e il rispetto dell\u2019equilibrio di bilancio; ci\u00f2 significa che l\u2019attribuzione di funzioni, anche nelle materie \u00abnon LEP\u00bb, dovrebbe essere preceduta dalla determinazione dei LEP, mentre il criterio della spesa storica \u00abfotografa[\u2026]\u00bb la ripartizione attuale degli stanziamenti e l\u2019intesa la \u00abingessa[\u2026]\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il <em>vulnus<\/em> lamentato non sarebbe escluso dalla norma contenuta nell\u2019art. 4, comma 1, secondo cui, se nella determinazione dei LEP emerge l\u2019esigenza di ulteriori risorse finanziarie a loro copertura, queste debbono essere previamente stanziate. Infatti, la stessa norma impone il rispetto degli equilibri di bilancio e quindi potrebbe determinare una successiva determinazione dei LEP \u00ab\u201cal ribasso\u201d\u00bb rispetto a quanto sarebbe necessario per la garanzia dei livelli essenziali, in violazione dell\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost. Inoltre, il criterio della spesa storica, una volta che le funzioni sono state attribuite con l\u2019intesa, risulterebbe intangibile (salva diversa intesa), a differenza della determinazione dei LEP e dei relativi oneri finanziari, non essendo previsto un meccanismo di adeguamento e di correzione della spesa storica rispetto alla esigenza di finanziare i LEP. La previsione di cui all\u2019art. 8, comma 2, infatti, permetterebbe di ritoccare le aliquote, ma \u2013 nelle materie \u00abnon LEP\u00bb \u2013 solo per garantire le risorse in modo corrispondente alla spesa storica.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tale meccanismo consentirebbe poi alle regioni \u00abdifferenziate\u00bb di ricevere \u2013 in taluni casi \u2013 dotazioni finanziarie superiori a quanto necessario e anche di trattenere l\u2019eventuale <em>surplus <\/em>derivante dalla compartecipazione, sottraendolo alla spesa dello Stato, come rilevato sia dalla Banca d\u2019Italia nella sua memoria sia dal dossier dell\u2019Ufficio parlamentare di bilancio, e dunque sottraendo tali risorse anche a possibili utilizzi perequativi.<\/p>\n<p class=\"FT\">Questo sistema sarebbe dunque incompatibile con i principi dell\u2019art. 119 Cost. (\u00abdel quale \u00e8 data un\u2019attuazione parziale, prevedendo le compartecipazioni al gettito quale unica forma di finanziamento delle funzioni attribuite\u00bb), richiamati dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost., come condizione per l\u2019attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.<\/p>\n<p class=\"FT\">I vizi dedotti inciderebbero sulle competenze statutarie, in quanto l\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost., riconoscendo una potest\u00e0 esclusiva statale, sarebbe \u00abdel tutto idoneo a sovrintendere anche al riparto delle attribuzioni tra lo Stato e una Regione speciale\u00bb; gli artt. 81, 116, terzo comma, e 119 Cost. sarebbero parametri i cui principi incidono anche sui rapporti finanziari tra Stato e Regione autonoma Sardegna, e la contrazione del bilancio dello Stato comprimerebbe necessariamente le risorse a disposizione della Regione autonoma, almeno con riferimento a quelle attribuitele dallo Stato in funzione perequativa.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.17.\u2013 La Regione autonoma Sardegna impugna con il diciassettesimo motivo di ricorso gli artt. 5, comma 2, e 9 della legge n. 86 del 2024, per violazione del principio di ragionevolezza e degli artt. 81, primo e terzo comma, e 119, comma quarto, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019art. 5, comma 2, prevede che le modalit\u00e0 di finanziamento delle funzioni attribuite alla regione \u00abdifferenziata\u00bb siano individuate dall\u2019intesa tramite la compartecipazione a tributi erariali, e rinvia alla legge di contabilit\u00e0 pubblica e all\u2019art. 119, quarto comma, Cost., mentre l\u2019art. 9 sancisce una clausola di invariabilit\u00e0 finanziaria per la stessa legge n. 86 del 2024 e per ciascuna successiva intesa, disponendo che tale invarianza vale anche per le regioni \u00abnon differenziate\u00bb e aggiungendo che le intese non possono pregiudicare l\u2019entit\u00e0 e la proporzionalit\u00e0 delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">Ricordato che il cosiddetto \u201cresiduo fiscale\u201d non \u00e8 parametro normativo riconducibile all\u2019art. 119 Cost. (\u00e8 citata in questo senso la sentenza n. 69 del 2016 di questa Corte), la Regione autonoma Sardegna sostiene che \u2013 nonostante la declaratoria di invarianza finanziaria \u2013 la legge abbia effetti onerosi, come risulta dai documenti istituzionali prodotti (della Banca d\u2019Italia, dell\u2019Ufficio parlamentare di bilancio, della Associazione per lo sviluppo dell\u2019industria del Mezzogiorno &#8211; SVIMEZ). La scelta di finanziare le funzioni attribuite con le compartecipazioni presenterebbe criticit\u00e0, giacch\u00e9 le disposizioni impugnate da un lato non prevedono \u2013 anzi impediscono, stante la clausola di neutralit\u00e0 finanziaria \u2013 meccanismi di copertura delle spese statali che risultino scoperte per effetto della riduzione di gettito del tributo erariale in seguito alla compartecipazione e per l\u2019aumento dei costi derivanti dalla frammentazione dell\u2019offerta dei servizi pubblici e dalle diseconomie di scala (come rilevato dalla Banca d\u2019Italia nella memoria del 27 marzo 2024, presentata alla I Commissione della Camera dei deputati); dall\u2019altro, non terrebbero conto degli andamenti del ciclo economico, come pure rilevato dalla Banca d\u2019Italia.<\/p>\n<p class=\"FT\">Le disposizioni impugnate sarebbero dunque viziate da irragionevolezza, perch\u00e9 prometterebbero l\u2019impossibile, assicurando condizionalit\u00e0 tra loro non compatibili. \u00c8 dedotta anche la violazione dell\u2019art. 81, commi primo, sotto il profilo della mancata considerazione dell\u2019andamento del ciclo economico, e terzo, Cost., per il difetto di copertura, nonch\u00e9 dell\u2019art. 119, quarto comma, Cost., non essendo assicurato l\u2019integrale finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione ricorrente allega la ridondanza delle violazioni sulle competenze regionali, perch\u00e9 la differenziazione delle attribuzioni non finanziata da nuove risorse depaupera il complesso di risorse da destinare a quelle non differenziate, con conseguente riduzione anche delle disponibilit\u00e0 finanziare per la Regione autonoma Sardegna e con ulteriore violazione dell\u2019art. 119, quarto comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.18.\u2013 La Regione autonoma Sardegna, nel diciottesimo motivo di ricorso, impugna l\u2019art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024 per violazione dell\u2019art. 56 dello statuto speciale, nella parte in cui dispone che le modalit\u00e0 di finanziamento delle funzioni attribuite sono individuate con l\u2019intesa attraverso la compartecipazione a quote di gettito di tributi erariali maturato nel territorio, anzich\u00e9 prevedere che tale individuazione sia rimessa alla Commissione paritetica Stato-Regione, per motivi analoghi a quelli esposti nel tredicesimo motivo (punto 5.13.), cio\u00e8 per violazione della riserva di competenza a favore dell\u2019organo misto previsto dalla norma statutaria.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.19.\u2013 La Regione autonoma Sardegna impugna con il diciannovesimo motivo di ricorso il medesimo art. 5, comma 2, insieme con l\u2019art. 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, sostenendo che la possibilit\u00e0 di finanziare le funzioni attribuite solo con le compartecipazioni, senza possibilit\u00e0 di considerare le altre due forme di finanziamento delle funzioni regionali contemplate dall\u2019art. 119, secondo e terzo comma, Cost., e cio\u00e8 rispettivamente i tributi e le entrate proprie e le quote del fondo perequativo, discriminerebbe le regioni che non possono coprire le nuove funzioni con quote del gettito erariale e che dunque potrebbero finanziarle solo con trasferimenti a valere sul fondo perequativo.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tale discriminazione non sarebbe esclusa dall\u2019obbligo di stanziamento delle risorse a copertura dei LEP previsto dall\u2019art. 4, comma 1, della legge, perch\u00e9 per le materie non LEP il trasferimento di funzioni e di risorse avviene nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, e dunque per tali materie il finanziamento deve necessariamente passare per le quote di tributi erariali.<\/p>\n<p class=\"FT\">Inoltre, secondo la Regione autonoma Sardegna, il sistema fondato sulle compartecipazioni ai tributi erariali consentirebbe alle regioni \u00abdifferenziate\u00bb con dinamica positiva della base imponibile incisa dai tributi erariali di spendere l\u2019extragettito che eccede la copertura delle funzioni attribuite, mentre sottrarrebbe tale extragettito alle politiche redistributive nazionali e alla effettiva possibilit\u00e0 della Regione autonoma di vedersi attribuite tali risorse in chiave solidaristica, di eguaglianza sostanziale e di garanzia del pieno sviluppo della persona umana, in violazione degli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), e 119, secondo e terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.20.\u2013 La Regione autonoma Sardegna impugna con il ventesimo motivo di ricorso l\u2019art. 9, comma 4, nella parte in cui stabilisce che, ai fini di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilit\u00e0 di prevedere, anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese di cui all\u2019art. 2, forme di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, anzich\u00e9 disporre che agli stessi fini di coordinamento finanziario tale concorso \u00abresta fermo\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Nel prevedere la possibilit\u00e0 del concorso delle regioni \u00abdifferenziate\u00bb agli obiettivi di finanza pubblica, anzich\u00e9 l\u2019obbligo del loro concorso insieme con gli altri enti territoriali, la norma violerebbe il principio solidaristico (art. 2 Cost.); i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.); il principio di imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.); il principio di equilibrio del bilancio (art. 81, primo comma, Cost.); l\u2019art. 81, sesto comma, Cost., che rende cogenti le norme fondamentali e i criteri stabiliti con la legge rinforzata (poi approvata come legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante \u00abDisposizioni per l\u2019attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell\u2019articolo 81, sesto comma, della Costituzione\u00bb) al fine di assicurare l\u2019equilibrio di bilancio e la sostenibilit\u00e0 del debito delle pubbliche amministrazioni; l\u2019art. 9 della legge n. 243 del 2012, in quanto norma interposta rispetto all\u2019art. 81, sesto comma, Cost., che espressamente chiama le regioni a concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche; l\u2019art. 97, primo comma, Cost., che impegna tutte le amministrazioni pubbliche, e dunque anche quelle \u00abdifferenziate\u00bb, ad assicurare l\u2019equilibrio dei bilanci e la sostenibilit\u00e0 del debito pubblico; gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi europei in materia di bilancio, essendo configurato come eventuale il concorso agli obblighi di finanza pubblica anche in rifermento alle regole dell\u2019Unione europea; l\u2019art. 117, terzo comma, Cost., per violazione della potest\u00e0 concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica; l\u2019art. 119, primo e sesto comma, Cost., perch\u00e9 la norma esonera le regioni differenziate dal concorso diretto ad assicurare l\u2019osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea e non riconosce la peculiarit\u00e0 delle isole e non promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi dell\u2019insularit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"FT\">La ridondanza del vizio \u00e8 individuata nei maggiori oneri di concorso agli obiettivi di finanza pubblica che potrebbero gravare sulle altre regioni \u2013 tra cui la Regione autonoma Sardegna \u2013 per effetto dell\u2019esonero delle regioni \u00abdifferenziate\u00bb dall\u2019obbligo di concorrere ai medesimi obiettivi.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.21.\u2013 La Regione autonoma Sardegna impugna con il ventunesimo motivo l\u2019art. 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024, relativo alle misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidariet\u00e0 sociale, nella parte in cui dispone che, in attuazione dell\u2019art. 119, terzo comma, Cost., trova comunque applicazione l\u2019art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011, in conformit\u00e0 con le disposizioni di cui all\u2019art. 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), e nel quadro dell\u2019attuazione della <em>milestone<\/em> del PNNR relativa alla riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14), anzich\u00e9 disporre che trova comunque applicazione il fondo perequativo previsto dall\u2019art. 119, terzo comma, Cost., non ancora istituito.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione autonoma Sardegna, premesso che essa rientra tra le regioni con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante, sostiene che il fondo previsto dall\u2019art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011 e richiamato dalla disposizione censurata non coincide con il fondo perequativo previsto dall\u2019art. 119, terzo comma, Cost. (e mai realizzato), giacch\u00e9 sarebbe diretto a finanziare integralmente solo le funzioni nominate dalla stessa disposizione ed attribuito a tutte le regioni e non solo a quelle con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante; inoltre, esso sarebbe assoggettato al vincolo di destinazione sancito dal PNNR, a differenza del fondo di perequazione previsto dalla norma costituzionale. La Regione lamenta quindi una lesione delle proprie attribuzioni, perch\u00e9 essa \u2013 che pure dovrebbe avere accesso al fondo perequativo di cui all\u2019art. 119, terzo comma, Cost., in forza della clausola di cui all\u2019art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 \u2013 si troverebbe soggetta ad una condivisione del fondo con tutte le altre regioni (e non solo con le regioni con minore capacit\u00e0 per abitante) e ad un vincolo di destinazione, vedendosi cos\u00ec limitata nel proprio indirizzo politico.<\/p>\n<p class=\"FT\">5.22.\u2013 Con il ventiduesimo motivo di ricorso, la Regione autonoma Sardegna impugna l\u2019art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede l\u2019applicazione alle regioni speciali della legge stessa nella sua interezza o, in subordine, dei gruppi di articoli gi\u00e0 impugnati nei motivi precedenti, deducendo la violazione dell\u2019art. 54 dello statuto speciale e dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., e indirettamente degli artt. 15, 27, 51 e 56 dello statuto speciale nonch\u00e9 degli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 116, comma terzo, 117, commi secondo, lettera <em>m<\/em>), e quarto, 119, secondo comma, e 121, secondo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">La disposizione impugnata determina l\u2019applicazione dell\u2019intera legge alle regioni speciali, come risulta sia dal dato letterale, sia dai lavori preparatori.<\/p>\n<p class=\"FT\">La norma che determina l\u2019applicazione di una legge ordinaria \u2013 nella sua totalit\u00e0 o, in subordine, dei gruppi di disposizioni indicati nel primo motivo di ricorso e, in via gradata, nei motivi 2, 3, 4, 10, 13, 18 e 19 \u2013 sarebbe per\u00f2 costituzionalmente illegittima per violazione dell\u2019art. 54 dello statuto speciale, perch\u00e9 porrebbe inammissibilmente limiti e condizioni alle fonti della specialit\u00e0, modificabili solo con il procedimento di revisione costituzionale; dell\u2019art. 116, comma primo, Cost., che d\u00e0 allo statuto speciale la sua peculiare posizione nel sistema delle fonti; nonch\u00e9 degli artt. 2, 3, 15, 27, 51 e 56 dello statuto speciale e degli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 116, terzo comma, 117, commi secondo, lettera <em>m<\/em>), e quarto, 119, comma secondo, 121, comma secondo, Cost., per le ragioni gi\u00e0 illustrate nei precedenti motivi.<\/p>\n<p class=\"FT\">6.\u2013 Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, si \u00e8 costituito nei giudizi promossi dalle Regioni Puglia e Toscana con atti depositati il 18 settembre 2024, e nei giudizi promossi dalla Regione Campania e dalla Regione autonoma Sardegna con atti depositati il 4 ottobre 2024.<\/p>\n<p class=\"FT\">6.1.\u2013 Nel giudizio promosso dalla Regione Puglia, in via preliminare, il resistente eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 radicale del ricorso per difetto di motivazione sulla ridondanza, in quanto la ricorrente denuncerebbe l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della legge, ma non la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Il peggioramento delle prestazioni rese dalle ricorrenti e il rischio di diseguaglianze non riguarderebbero il corretto riparto delle competenze tra Stato e regioni. Il ricorso sarebbe inammissibile anche per difetto di interesse ad agire, in quanto la lesione non sarebbe immediata ma dipenderebbe dalle future leggi rinforzate.<\/p>\n<p class=\"FT\">Nel merito, il primo motivo di ricorso (preclusione di una legge quadro) sarebbe non fondato \u00abper difetto di lesivit\u00e0 della disciplina gravata rispetto al parametro costituzionale evocato\u00bb. La legge non altererebbe il procedimento delineato dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost., n\u00e9 determinerebbe di per s\u00e9 alcuna devoluzione di funzioni alle regioni interessate. Essa \u00abnon potrebbe mai produrre il risultato di ampliare il novero delle ulteriori forme e condizioni di autonomia entro cui l\u2019articolo 116 Cost. perimetra le iniziative regionali\u00bb. L\u2019Avvocatura ricorda che il Titolo V \u00e8 gi\u00e0 stato attuato con la legge n. 131 del 2003.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto al secondo motivo di ricorso (necessit\u00e0 di trasferimenti puntuali), il resistente rileva che l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. \u00abnon pone alcun limite oggettivo circa l\u2019ampiezza della richiesta della Regione\u00bb. Gli argomenti letterali utilizzati nel ricorso non avrebbero \u00abnulla [\u2026] a che vedere con il frazionamento delle materie evocato suggestivamente dal ricorso\u00bb. Comunque, in base all\u2019art. 2, comma 2, della legge, l\u2019atto di iniziativa regionale dovrebbe \u00abavere esplicitamente ad oggetto le singole funzioni di cui si chiede l\u2019attribuzione\u00bb. Inoltre, non sarebbe esatto che la legge sia caratterizzata \u00abdalla mancata considerazione delle \u201ccondizioni\u201d in cui versa il contesto territoriale di riferimento e dell\u2019utilit\u00e0 dell\u2019autonomia\u00bb richiesta.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto alla paventata eliminazione della potest\u00e0 concorrente (statale), l\u2019Avvocatura solleva dubbi sulla nozione \u201coggettiva\u201d di materia e sulla coincidenza tra materia e potest\u00e0 legislativa statale. Inoltre, ricorda che l\u2019art. 7 della legge impugnata prevede la reversibilit\u00e0 dell\u2019intesa.<\/p>\n<p class=\"FT\">In relazione al terzo motivo di ricorso (materie \u201cno-LEP\u201d), si osserva che, facendo seguito alla legge n. 197 del 2022, la legge impugnata, per la prima volta dalla riforma del Titolo V avrebbe \u00abavviato un processo organico di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per provvedere ad un\u2019attuazione ordinata e non episodica dell\u2019articolo 117, secondo comma, lett. m), Cost.\u00bb. Comunque, la subordinazione dell\u2019attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia in una determinata materia alla previa fissazione dei LEP nella medesima materia non costituirebbe \u00abun obbligo derivante dalle previsioni costituzionali rilevanti, ma una scelta del legislatore statale\u00bb. L\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost. attribuirebbe allo Stato il potere di fissare i LEP, comprimendo l\u2019autonomia regionale, non il dovere di fissarli. Inoltre, la Regione non sarebbe legittimata a far valere la competenza statale sui LEP.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto al quarto motivo di ricorso (delega \u201cin bianco\u201d), l\u2019Avvocatura richiama la giurisprudenza costituzionale sulla delega e osserva che l\u2019art. 3 della legge impugnata \u00abnon disattende questi principi, ove si consideri che il rinvio ai commi da 791 a 801-bis dell\u2019articolo 1 della Legge n. 197\/2022 compendia adeguatamente la fissazione dei principi e criteri direttivi per il legislatore delegato\u00bb; infatti, a parte le norme procedurali, il comma 791 conterrebbe anche criteri sostanziali. Anche la determinazione del fabbisogno standard di cui al comma 793 potrebbe rappresentare un criterio direttivo. L\u2019art. 3, comma 7, poi, non contemplerebbe \u00abuna delegificazione di ogni aspetto della materia, bens\u00ec un mero aggiornamento periodico\u00bb, come previsto in altri casi (si cita il codice del terzo settore per l\u2019aggiornamento dei settori di attivit\u00e0 di interesse generale).<\/p>\n<p class=\"FT\">In relazione al quinto motivo di ricorso (compartecipazioni), il resistente rileva che la legge impugnata \u00abprefigura [\u2026] modalit\u00e0 di attuazione dell\u2019autonomia differenziata che non richiedono l\u2019aumento del volume della spesa pubblica, ma anzi preludono alla possibilit\u00e0\u00bb di \u00abun efficientamento della gestione delle nuove funzioni trasferite alle Regioni\u00bb. L\u2019art. 116, terzo comma, Cost. potr\u00e0 essere attuato \u00abmediante regolazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo coinvolti (Stato centrale e Regioni \u201cordinarie\u201d) \u201ca somma zero\u201d, ossia trasferendo alle Regioni richiedenti le corrispondenti voci di spesa attualmente stanziate nel bilancio statale per le funzioni da trasferire\u00bb. Ci\u00f2 che \u00abverr\u00e0 attribuito alle Regioni mediante compartecipazione al gettito corrisponder\u00e0 non gi\u00e0 alla spesa storica [\u2026] ma in base alla valutazione dei costi e fabbisogni standard\u00bb. Si osserva anche che, per le materie \u201cno-LEP\u201d, il finanziamento delle funzioni devolute avr\u00e0 luogo secondo il criterio della spesa gi\u00e0 sostenuta dallo Stato nella regione richiedente, \u00abescludendosi quindi qualsiasi aggravio finanziario\u00bb. La copertura finanziaria non potrebbe essere individuata <em>a priori<\/em>, ma andr\u00e0 \u00abgarantita in occasione dei singoli negoziati, e delle conseguenti intese\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto al sesto motivo di ricorso (finanziamento LEP), secondo il resistente, a dispetto di quanto sostenuto nel ricorso, la legge impugnata prevede che, nel caso in cui dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni possa intervenire solo successivamente all\u2019entrata in vigore delle leggi di stanziamento delle risorse finanziarie. Il richiamo ai vincoli di bilancio non comporterebbe affatto l\u2019esclusione della necessit\u00e0 di maggiori finanziamenti.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il settimo motivo di ricorso sarebbe inammissibile per genericit\u00e0 e, comunque, non fondato per erroneit\u00e0 dell\u2019interpretazione dell\u2019art. 9, comma 4, della legge impugnata, che, lungi dal voler privilegiare le regioni \u201cdifferenziate\u201d, introdurrebbe una \u00abclausola di garanzia\u00bb, volta ad escludere esplicitamente che l\u2019attuazione dell\u2019autonomia differenziata possa esimere le regioni che l\u2019hanno richiesta dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto all\u2019ottavo motivo di ricorso (ruolo della Conferenza unificata), l\u2019Avvocatura osserva che l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. prevede l\u2019intesa con la regione interessata e il parere degli enti locali situati nella stessa regione: la logica sottostante a questa previsione, \u00abchiaramente ispirata alla considerazione e alla valorizzazione delle specificit\u00e0 regionali, non potrebbe dunque per sua stessa natura tollerare la previsione di alcuna intesa \u2013 sia essa in seno alla Conferenza Unificata o alla Conferenza Stato \u2013 Regioni\u00bb. Tale intesa \u00abfinirebbe per sostituire le valutazioni della Conferenza Unificata a quelle invece spettanti al Parlamento\u00bb. La sentenza di questa Corte n. 251 del 2016 non sarebbe pertinente perch\u00e9 \u00absi riferiva a fattispecie nelle quali erano in gioco interessi che coinvolgevano trasversalmente la generalit\u00e0 delle Regioni\u00bb. Quanto all\u2019art. 117, ottavo comma, Cost., esso si limiterebbe a prevedere la facolt\u00e0 (e non l\u2019obbligo) per le regioni di concludere intese con altre regioni<\/p>\n<p class=\"FT\">In relazione al nono motivo di ricorso (poteri del Presidente del Consiglio dei ministri), l\u2019Avvocatura osserva che il ruolo del Governo sarebbe condizionato da diversi compiti che la legge n. 86 del 2024 attribuisce alle Camere. Inoltre, non sarebbe indeterminato l\u2019art. 2, comma 1, della legge impugnata, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri \u00abtiene conto del quadro finanziario della Regione\u00bb ai fini dell\u2019avvio del negoziato. Le finalit\u00e0 indicate dagli artt. 1 e 2 rappresenterebbero \u00ablimiti \u201cconformativi\u201d\u00bb anche ai poteri presidenziali.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto al decimo motivo di ricorso (cessazione di efficacia di leggi statali), l\u2019art. 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024 sarebbe \u00abuna mera conseguenza [\u2026] della facolt\u00e0 per la Regione interessata di disciplinare in autonomia le forme particolari di autonomia di cui diviene destinataria\u00bb e rappresenterebbe applicazione del principio della certezza del diritto. Inoltre, poich\u00e9 l\u2019intesa Stato-regione viene approvata con la legge statale, sarebbe questa a regolare il fenomeno della cessazione di efficacia delle disposizioni statali previgenti. Il meccanismo ricorderebbe quello della delegificazione ma, nel caso dell\u2019art. 7, comma 3, le disposizioni abrogate sarebbero gi\u00e0 individuate dall\u2019intesa, approvata con legge.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019undicesimo motivo di ricorso (iniziative gi\u00e0 avviate) sarebbe non fondato perch\u00e9 l\u2019art. 11 della legge valorizzerebbe appropriatamente gli accordi gi\u00e0 intervenuti con le prime regioni richiedenti, \u00absia in un\u2019ottica di semplificazione procedimentale ed amministrativa, sia al fine di evitare discriminazioni irragionevoli e immotivate nei confronti di quelle Regioni che gi\u00e0 hanno impegnato risorse umane e strumentali necessarie alla presentazione al Governo degli atti di iniziativa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Infine, anche il dodicesimo motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo) sarebbe non fondato perch\u00e9 l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. \u00abnon specifica n\u00e9 aggettiva in alcun modo l\u2019iniziativa della Regione interessata all\u2019attribuzione delle forme e condizioni ulteriori di autonomia, limitandosi, ben diversamente, ad inserire la facolt\u00e0 regionale di proposta nell\u2019ambito di un procedimento complesso\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">6.2.\u2013 Anche nel giudizio promosso dalla Regione Toscana l\u2019Avvocatura eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 radicale del ricorso per difetto di motivazione sulla ridondanza e di interesse ad agire, in termini simili a quelli sopra esposti.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il primo motivo di ricorso (necessit\u00e0 di trasferimenti puntuali) sarebbe non fondato per le ragioni sopra esposte (secondo motivo del ricorso della Regione Puglia). Quanto alla censura relativa alla leale collaborazione, l\u2019Avvocatura rileva (punti da 5.1. a 5.4.) che il procedimento disciplinato dalla legge \u00abarricchisce la fase istruttoria dell\u2019intesa fra Governo e Regione a tutela degli interessi finanziari dello Stato e delle esigenze di solidariet\u00e0 inter-regionale\u00bb; inoltre, l\u2019art. 2, comma 4, prevede il parere della Conferenza unificata sullo schema di intesa preliminare.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il secondo motivo di ricorso (ruolo marginale delle Camere) sarebbe non fondato perch\u00e9 il Parlamento avrebbe, in realt\u00e0, un \u00abruolo centrale nella procedura\u00bb, dal momento che gli artt. 2 e 7 attribuirebbero ad esso diverse prerogative. La previsione di \u00abatti di indirizzo\u00bb sarebbe \u00abcoerente con l\u2019autonomia regolamentare parlamentare\u00bb e \u00abcon la natura bicamerale del nostro sistema parlamentare\u00bb. La centralit\u00e0 del Parlamento non sarebbe contraddetta dalla non emendabilit\u00e0 delle intese perch\u00e9 l\u2019esame parlamentare sarebbe \u00abpreceduto da una lunga, complessa ed articolata fase istruttoria che si sviluppa sia nella dialettica fra Governo e Regione interessata, sia in quella fra Governo, Conferenza e Parlamento\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il terzo motivo di ricorso sarebbe non fondato perch\u00e9 il coinvolgimento della regione nella fase parlamentare \u00abnon troverebbe [\u2026] riscontro nel testo dell\u2019articolo 116, comma 3, Cost., che si limita a prevedere la deliberazione del Parlamento sulla base dell\u2019intesa, senza condizionamenti e vincoli ulteriori circa i soggetti che partecipano al processo legislativo\u00bb (punto 4.8.).<\/p>\n<p class=\"FT\">Il quarto motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo) sarebbe non fondato perch\u00e9 sarebbe \u00abevidente che l\u2019iniziativa di che trattasi [<em>ex<\/em> art. 116, terzo comma] sia quella finalizzata all\u2019avvio delle trattative volte alla stipula dell\u2019intesa\u00bb. Sarebbe un \u00absalto logico\u00bb ritenere che l\u2019iniziativa legislativa relativa alla legge rinforzata \u00absia di esclusiva (o anche solo concorrente) spettanza del Consiglio della Regione interessata\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il quinto motivo di ricorso (delega \u201cin bianco\u201d) sarebbe non fondato per le ragioni sopra esposte, in relazione al quarto motivo del ricorso della Regione Puglia.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il sesto motivo di ricorso (parere della Conferenza unificata per la determinazione dei LEP) sarebbe non fondato perch\u00e9 l\u2019individuazione dei LEP spetta alla competenza esclusiva statale e il parere sarebbe \u00abstrumento idoneo a consentire l\u2019interlocuzione della Conferenza unificata\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto al settimo motivo di ricorso (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.), l\u2019Avvocatura rileva che, se fosse violata la riserva di legge, \u00abci\u00f2 comporterebbe l\u2019incostituzionalit\u00e0 di tutti i LEP gi\u00e0 individuati tramite lo stesso strumento\u00bb; inoltre, \u00abil ricorso ai D.P.C.M. e\u0300 evidentemente giustificato, nel caso di specie, dalla complessit\u00e0 tecnica della disciplina, la quale esige complesse valutazioni di carattere tanto finanziario, quanto organizzativo\u00bb. La norma impugnata, inoltre, contemplerebbe \u00abadeguate garanzie procedurali\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto ai motivi riguardanti i profili finanziari, essi sarebbero inammissibili per inattualit\u00e0 dell\u2019interesse a ricorrere, perch\u00e9 le censure \u00abpotranno \u2013 semmai \u2013 essere avanzate nei riguardi delle leggi ordinarie che recepiranno le singole intese e trasferiranno funzioni e risorse e dovranno, esse s\u00ec, rispondere al principio dell\u2019obbligo di copertura\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">In relazione all\u2019ottavo motivo di ricorso (mancata garanzia dei LEP), l\u2019Avvocatura ribadisce alcuni argomenti sopra esposti (con riferimento al terzo motivo della Regione Puglia) e rileva che la legge impugnata \u00abinterviene anche sul tema della garanzia dei LEP, prevedendo la definizione di apposite procedure di monitoraggio (articolo 3, commi 4-6, e articolo 7, comma 4), di un meccanismo di cessazione dell\u2019intesa da parte dello Stato a seguito della mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione dell\u2019obbligo di garantire i LEP\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il nono motivo di ricorso (finanziamento delle ulteriori funzioni) sarebbe non fondato perch\u00e9 non si porrebbe \u00abalcuno specifico problema di perequazione interregionale relativamente all\u2019autonomia differenziata, dato che tale perequazione non subirebbe alcuna alterazione a seguito dell\u2019attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost.\u00bb. La legge non sarebbe censurabile \u00abper non aver declinato nel senso della riserva di aliquota la modalit\u00e0 di finanziamento delle funzioni da trasferire in base all\u2019autonomia differenziata\u00bb, dato che la \u00abdefinizione tecnica delle modalit\u00e0 di attribuzione delle compartecipazioni alle Regioni rappresenta una scelta del tutto discrezionale del legislatore ordinario\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il decimo motivo di ricorso (fondo perequativo) sarebbe non fondato perch\u00e9 \u00abil tema della perequazione continua ad essere disciplinato sulla base di quanto previsto in base alla normativa vigente\u00bb; sarebbe \u00abarbitrario trasferire sulla legge in esame una presunta censura di illegittimit\u00e0 costituzionale che deriverebbe [\u2026] da quanto disposto dalla legge n. 42 del 2009 e dal relativo decreto legislativo di attuazione n. 68 del 2011\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019undicesimo motivo di ricorso (iniziative gi\u00e0 avviate) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 sopra esposte (in relazione all\u2019undicesimo motivo della Regione Puglia).<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto al dodicesimo motivo di ricorso (PNRR), secondo la resistente \u00abil rispetto dei principi di coesione e solidariet\u00e0 [\u2026] in nessun modo sono posti in discussione\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">6.3.\u2013 Nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Sardegna, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, in primo luogo, l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse ad agire, in quanto l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. si rivolgerebbe alle regioni ordinarie.<\/p>\n<p class=\"FT\">Inoltre, il ricorso sarebbe inammissibile perch\u00e9 ha ad oggetto (anche) l\u2019intera legge n. 86 del 2024, che avrebbe contenuto non omogeneo, e perch\u00e9, essendo la legge pienamente \u00abattuativa\u00bb dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., il ricorso si appunterebbe contro la riforma del Titolo V.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse anche perch\u00e9 non ci sarebbero dubbi sul riparto di competenze: le questioni promosse riguarderebbero la competenza esclusiva statale ad attuare l\u2019art. 116, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019Avvocatura eccepisce poi l\u2019inammissibilit\u00e0 radicale del ricorso per difetto di motivazione sulla ridondanza e di interesse ad agire, in termini simili a quelli sopra esposti (punto 6.1.).<\/p>\n<p class=\"FT\">Nel merito, quanto al primo motivo di ricorso (preclusione di una legge quadro), l\u2019Avvocatura ribadisce gli argomenti gi\u00e0 esposti (punto 6.1.) con riferimento al motivo n. 1 del ricorso della Regione Puglia. In aggiunta, osserva che la legge impugnata non invaderebbe la competenza della legge rinforzata, alla quale l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. assegnerebbe solo il compito di provvedere sull\u2019intesa raggiunta fra Stato e regione.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il secondo motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punti 6.1. e 6.2.) con riferimento ai motivi n. 12 del ricorso della Regione Puglia e n. 4 del ricorso della Regione Toscana.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il terzo e il quarto motivo (legge statutaria regionale e iniziativa dell\u2019esecutivo regionale) sarebbero non fondati perch\u00e9 l\u2019impugnato art. 2 si limiterebbe a disporre \u00abche, in ossequio a quanto previsto nei rispettivi statuti, saranno le Regioni a stabilire le modalit\u00e0 di attivazione del procedimento funzionale alla definizione e successiva approvazione dell\u2019intesa, oltre che l\u2019individuazione dell\u2019organo competente ad assumere l\u2019iniziativa medesima\u00bb. L\u2019Avvocatura nota che, in base all\u2019art. 15, primo comma, dello statuto sardo, la competenza della legge statutaria speciale sarebbe limitata all\u2019iniziativa legislativa popolare, restando escluse dall\u2019ambito di tale fonte le iniziative promananti da soggetti diversi. La legge n. 86 del 2024 non imporrebbe alcun ruolo al Presidente della Regione in relazione all\u2019iniziativa per la richiesta delle ulteriori forme di autonomia n\u00e9, di conseguenza, inciderebbe sulla distribuzione delle competenze fra gli organi della regione.<\/p>\n<p class=\"FT\">I motivi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono di ricorso (mancati raccordi con la Conferenza unificata e con la Conferenza Stato-regioni) sarebbero non fondati perch\u00e9 l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. contemplerebbe solo l\u2019intesa fra Stato e regione richiedente e il parere degli enti locali della regione stessa. Comunque, si rileva che l\u2019art. 2, comma 4, prevede il parere della Conferenza unificata sullo schema di intesa preliminare. Quanto al ruolo del Governo, la legge impugnata prevederebbe diversi condizionamenti ad opera di altri organi, principalmente delle Camere; le decisioni dell\u2019esecutivo nazionale non sarebbero, dunque, arbitrarie, considerate anche le finalit\u00e0 che la legge indica come limiti \u201cconformativi\u201d ai poteri dell\u2019esecutivo.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il decimo motivo di ricorso (approvazione parlamentare unilaterale) sarebbe, secondo l\u2019Avvocatura, contraddittorio rispetto a quello basato sull\u2019autosufficienza dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., perch\u00e9 presupporrebbe la mancata disciplina del caso in cui le Camere intendano modificare l\u2019intesa raggiunta. Il Parlamento, in effetti, manterrebbe \u00abogni pi\u00f9 ampia possibilit\u00e0 di valutare la legge approvativa dell\u2019intesa preliminare intercorsa tra Stato e Regione, atteso il ruolo fondamentale che gli e\u0300 comunque assegnato dalla disposizione costituzionale\u00bb, e sarebbe corretto che la legge n. 86 del 2024 \u00abnon prenda alcuna posizione al riguardo\u00bb, per rispetto del ruolo del Parlamento. Si osserva, peraltro, che la pretesa di una nuova intesa con la regione richiedente si porrebbe \u00abdel tutto al di fuori del quadro procedurale delineato dall\u2019articolo 116, terzo comma, Cost.\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019undicesimo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 6.1.), con riferimento al motivo 2 del ricorso della Regione Puglia. L\u2019Avvocatura aggiunge che la condizione di insularit\u00e0 della Sardegna, e la rimozione degli svantaggi a essa collegati, \u00abpotr\u00e0 essere oggetto di particolare e specifica attenzione secondo l\u2019impianto della Legge n. 86\/2024, a partire dalle sue finalit\u00e0 generali (articolo 1, comma 1) e dalla previsione di specifiche misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidariet\u00e0 sociale (articolo 10)\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il dodicesimo motivo di ricorso (delega in bianco e aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte sopra (punti 6.1. e 6.2.: motivo n. 4 del ricorso della Regione Puglia, motivi n. 5 e n. 7 del ricorso della Regione Toscana).<\/p>\n<p class=\"FT\">In relazione ai motivi tredicesimo, diciottesimo e ventiduesimo di ricorso (lesione del ruolo della Commissione paritetica prevista dall\u2019art. 56 dello statuto speciale e limiti alle fonti della specialit\u00e0), l\u2019Avvocatura rileva che le previsioni dell\u2019impugnato art. 5, \u00abnel combinato disposto con il menzionato articolo 11, comma 2, della medesima Legge, [\u2026] anzich\u00e9 comprimere le attribuzioni statutarie della Regione Sardegna, si limitano unicamente a definire una procedura \u201calternativa\u201d per il conferimento delle funzioni oggetto di devoluzione rilevante ai fini del raffronto fra diversi, possibili gradi di autonomia, e dunque nel pieno rispetto ed in attuazione dell\u2019articolo 116 Cost.\u00bb. Quanto all\u2019art. 11, comma 2, la clausola di \u201cmaggior favore\u201d conferirebbe \u00ab<em>ex se<\/em> legittimazione alle procedure previste dalla Legge ordinaria n. 86\/2024 sull\u2019autonomia differenziata, consentendone l\u2019operativit\u00e0 nelle more dell\u2019adeguamento degli Statuti speciali\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto al quattordicesimo motivo di ricorso (compiti di monitoraggio e ruolo della Conferenza unificata), l\u2019Avvocatura rileva, in relazione all\u2019art. 3, che la Conferenza unificata non e\u0300 solamente informata degli esiti del monitoraggio da parte della Commissione paritetica ma, sulla base di tale informazione, \u00abe\u0300 legittimata ad adottare, sentito il Presidente della Regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticit\u00e0 riscontrate (articolo 3, comma 5)\u00bb. Quanto all\u2019art. 8, si osserva che \u00abla fase procedurale attribuita alle Commissioni paritetiche e\u0300 seguita da un momento deliberativo centrale affidato al Ministro dell\u2019economia e delle finanze, che prevede anche il coinvolgimento della Conferenza Unificata nella forma dell\u2019intesa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il quindicesimo motivo (materie \u201cno-LEP\u201d) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 6.1., motivo n. 3 del ricorso della Regione Puglia). Inoltre, si osserva che la sentenza di questa Corte n. 282 del 2002, collegando la competenza statale sui LEP a \u00abtutte le materie\u00bb, intendeva estenderla anche alle materie regionali (concorrenti e residuali), non affermare la necessit\u00e0 di una determinazione dei LEP in tutte le materie di cui all\u2019art. 116, terzo comma, Cost. Ancora, la Regione non sarebbe legittimata a proporre il motivo in questione, trattandosi di una competenza esclusiva statale. Si eccepisce poi l\u2019inammissibilit\u00e0 della censura relativa alla mancata individuazione delle risorse da trasferire nelle materie \u201cno-LEP\u201d, dato che essa andrebbe rivolta nei confronti delle singole leggi rinforzate: l\u2019interesse a ricorrere, dunque, non sarebbe attuale.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto al sedicesimo motivo di ricorso (criterio della spesa storica nelle materie \u201cno-LEP\u201d), l\u2019Avvocatura osserva che la fase del negoziato ai fini della conclusione delle intese si basa sulla disponibilit\u00e0 di un quadro di funzioni relative alle materie \u201cLEP\u201d e \u201cno-LEP\u201d, a seguito del lavoro della Cabina di regia. Il coordinamento tra funzioni trasferite e non trasferite \u00abspetter\u00e0 alla medesima intesa; anche sulla base di tali intrecci tra funzioni, l\u2019impatto economico del trasferimento di funzioni potr\u00e0 essere valutato in termini concreti nell\u2019ambito dei negoziati tra Stato e singole Regioni richiedenti\u00bb. Inoltre, si osserva che \u00abil monitoraggio riguarder\u00e0 sia le funzioni \u201cLEP\u201d che quelle \u201cnon LEP\u201d\u00bb e che \u00able risorse occorrenti non potranno evolvere indipendentemente dalle esigenze di spesa, ma saranno periodicamente riviste per essere allineate ai fabbisogni o alle risorse a disposizione\u00bb, in base all\u2019art. 8 della legge impugnata. Anche per tale censura l\u2019Avvocatura eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 per difetto di interesse attuale.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il diciassettesimo e diciannovesimo motivo di ricorso (compartecipazioni) sarebbero non fondati perch\u00e9 il richiamo al concetto di \u201cresiduo fiscale\u201d sarebbe del tutto inconferente rispetto al contenuto della legge n. 86 del 2024. In nessun punto essa evoca il concetto di \u201cresiduo fiscale regionale\u201d n\u00e9, tanto meno, verrebbe indicato \u00abl\u2019obiettivo di ridurne l\u2019entit\u00e0 e quindi di intaccare la portata redistributiva e perequativa della finanza pubblica nazionale\u00bb. Non ci sarebbe \u00abalcun rischio che, per effetto dell\u2019attuazione della Legge n. 86\/2024, le Regioni con minore capacit\u00e0 fiscale, siano o meno richiedenti funzioni e firmatarie di intese ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, Cost., vedano compromessa la propria capacit\u00e0 di fare fronte ai fabbisogni di spesa connessi alle funzioni da esse svolte\u00bb. L\u2019Avvocatura richiama gli artt. 4 e 5, comma 2, della legge impugnata e ricorda che restano fermi i meccanismi perequativi. Il percorso dell\u2019autonomia differenziata non prescinderebbe dall\u2019attuazione del federalismo fiscale nel suo complesso. Inoltre, il gettito maturato dalla compartecipazione ad uno o pi\u00f9 tributi delle regioni ordinarie \u201cdifferenziate\u201d \u00abnon potrebbe incidere in alcun modo sulle quote di compartecipazione delle Regioni a statuto speciale\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019Avvocatura ribadisce poi argomenti gi\u00e0 esposti nel punto 6.1. (motivo n. 5 della Regione Puglia).<\/p>\n<p class=\"FT\">Il ventesimo motivo di ricorso (concorso agli obiettivi finanziari) sarebbe inammissibile e non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte nel punto 6.1. (motivo n. 7 del ricorso della Regione Puglia).<\/p>\n<p class=\"FT\">Infine, il ventunesimo motivo di ricorso (fondo perequativo) sarebbe non fondato perch\u00e9 l\u2019art. 10, comma 2, della legge impugnata, attraverso il richiamo all\u2019art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011, si limiterebbe a \u00abconfermare che il percorso di attuazione dell\u2019autonomia differenziata non pu\u00f2 pregiudicare la piena applicazione del federalismo fiscale c.d. \u201csimmetrico\u201d, per cui i due percorsi devono procedere in completa sintonia\u00bb. Il fondo perequativo di cui al citato art. 15 sarebbe \u00abdel tutto coerente con i principi di cui all\u2019articolo 119 Cost., in quanto non presenta specifici vincoli di destinazione\u00bb. Quanto al rilievo riguardante l\u2019applicazione del criterio della \u201cspesa storica\u201d, l\u2019Avvocatura precisa che la norma prevede una graduale convergenza verso l\u2019applicazione del criterio perequativo basato sui costi standard.<\/p>\n<p class=\"FT\">6.4.\u2013 Nel giudizio promosso dalla Regione Campania, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, innanzi tutto, l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso per mancanza \u00abdi legittimazione ed interesse\u00bb, stante la omessa individuazione delle \u00abspecifiche competenze ritenute lese\u00bb e delle \u00abragioni della lamentata lesione\u00bb. Inoltre, la violazione denunciata non sarebbe n\u00e9 attuale, n\u00e9 potenziale.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto al primo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali), esso sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punti 6.1. e 6.2.: motivo n. 2 del ricorso della Regione Puglia e n. 1 del ricorso della Regione Toscana). L\u2019Avvocatura sottolinea anche la \u00abpotenziale insussistenza dell\u2019interesse a ricorrere, attesa la stretta compenetrazione tra la legge in esame e i successivi procedimenti \u2013 sia politico-amministrativi, sia <em>stricto sensu <\/em>legislativi \u2013 ivi previsti\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il secondo motivo di ricorso (eliminazione della potest\u00e0 concorrente) sarebbe non fondato perch\u00e9 l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. prevede la possibilit\u00e0 di derogare alle norme costituzionali di competenza. La deroga, peraltro, sarebbe reversibile, in virt\u00f9 dell\u2019art. 7 della legge n. 86 del 2024.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il terzo motivo di ricorso (materie \u201cno-LEP\u201d) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (motivo n. 3 del ricorso della Regione Puglia e motivo n. 15 del ricorso della Regione autonoma Sardegna). Inoltre, l\u2019Avvocatura rileva che, per individuare le materie \u201cno-LEP\u201d, \u00abil legislatore ha tenuto conto delle motivazioni sostanziali emerse dalla relazione del [Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l\u2019individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni] CLEP\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il quarto motivo di ricorso (garanzia dei LEP) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (motivo n. 8 del ricorso della Regione Toscana). L\u2019Avvocatura aggiunge che \u00abla \u201cprevia identificazione\u201d dei LEP e\u0300 frutto, in ogni caso, del necessario bilanciamento tra esigenze essenziali di tutela dei diritti e quadro finanziario generale\u00bb. La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u2019articolo 119 della Costituzione), avrebbe disegnato un \u00abpercorso graduale di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni, con la fissazione di obiettivi intermedi, qualificati quali \u201cobiettivi di servizio\u201d\u00bb. Tale iter sarebbe stato seguito nel comparto comunale; l\u2019Avvocatura cita la disciplina della legge n. 178 del 2020, relativa al Fondo di solidariet\u00e0 comunale.<\/p>\n<p class=\"FT\">I motivi quinto, sesto e settimo di ricorso (compartecipazioni e fondo perequativo) sarebbero <em>in primis <\/em>inammissibili, in quanto le censure dovrebbero essere rivolte contro le future leggi di differenziazione: l\u2019interesse, dunque, non sarebbe attuale. Essi sarebbero anche non fondati perch\u00e9 la legge impugnata recherebbe \u00abuna molteplicit\u00e0 di disposizioni a custodia dei principi di coordinamento della finanza pubblica, al fine di evitare principalmente oneri a carico della finanza pubblica e di garantire equit\u00e0 tra i territori\u00bb. L\u2019Avvocatura ribadisce argomenti gi\u00e0 esposti nel punto 6.3. (motivi 17 e 19 del ricorso della Regione autonoma Sardegna). Quanto alla possibilit\u00e0 che la regione differenziata abbia pi\u00f9 risorse di quelle necessarie per svolgere le funzioni attribuite, l\u2019Avvocatura ricorda le procedure di monitoraggio di cui all\u2019art. 8 della legge impugnata: nel caso di eccedenza di gettito rispetto ai fabbisogni standard in conseguenza di un andamento positivo del ciclo economico, \u00abtale eccedenza rimarrebbe acquisita al bilancio dello Stato per finanziare il debito pubblico\u00bb. Quanto al fondo perequativo, l\u2019Avvocatura ribadisce argomenti gi\u00e0 esposti nel punto 6.3. (motivo 21 del ricorso della Regione autonoma Sardegna).<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019ottavo motivo di ricorso (delega \u201cin bianco\u201d) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte nel punto 6.1. (motivo n. 4 del ricorso della Regione Puglia).<\/p>\n<p class=\"FT\">Il nono motivo di ricorso (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte sopra (punti 6.1 e 6.2: motivo n. 4 del ricorso della Regione Puglia, motivo n. 7 del ricorso della Regione Toscana).<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto al decimo motivo di ricorso (PNRR), l\u2019Avvocatura rileva che la legge impugnata sarebbe \u00abin linea con gli obiettivi di coesione economico-sociale perseguiti dal PNRR\u00bb e richiama \u00absia il meccanismo di finanziamento dei LEP volto a garantire la fruizione uniforme ed omogenea degli stessi sull\u2019intero territorio nazionale\u00bb, sia l\u2019art. 10 della legge in esame.<\/p>\n<p class=\"FT\">L\u2019undicesimo motivo di ricorso (legge di mera approvazione) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte sopra (punto 6.2.: motivo n. 2 del ricorso della Regione Toscana).<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto al dodicesimo motivo di ricorso (mancato coinvolgimento della regione richiedente nella fase parlamentare), l\u2019Avvocatura osserva che il procedimento \u00e8 regolato in modo da tutelare gli interessi delle altre regioni e ricorda che l\u2019art. 2, comma 4, della legge impugnata richiede il parere della Conferenza unificata sullo schema di intesa preliminare.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il tredicesimo motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punti 6.1. e 6.2.: motivo n. 12 del ricorso della Regione Puglia e motivo n. 4 del ricorso della Regione Toscana).<\/p>\n<p class=\"FT\">Il quattordicesimo motivo di ricorso (ruolo marginale della Conferenza unificata) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 6.3.: motivi n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9 del ricorso della Regione autonoma Sardegna).<\/p>\n<p class=\"FT\">Il quindicesimo motivo di ricorso (iniziative pregresse) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 6.1.: motivo n. 11 del ricorso della Regione Puglia).<\/p>\n<p class=\"FT\">7.\u2013 La Regione Piemonte ha depositato in termini \u00abmemoria di costituzione a valere anche quale atto di intervento\u00bb nel giudizio promosso dalla Regione Puglia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto alla propria posizione in giudizio, premette la difesa regionale che il ricorso della Regione Puglia \u00e8 stato notificato a tutte le regioni e province autonome e che quindi il Piemonte assumerebbe la qualifica di parte controinteressata ai sensi dell\u2019art. 41, comma 2, dell\u2019Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u2019articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), che sarebbe applicabile stante il rinvio dell\u2019art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 alle norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.<\/p>\n<p class=\"FT\">Dal punto di vista sostanziale, la Regione Piemonte assume di essere parte controinteressata giacch\u00e9 l\u2019art. 11 della legge n. 86 del 2024 prevede che \u00ab[g]li atti di iniziativa delle Regioni gi\u00e0 presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, [siano] esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge\u00bb (comma 1). Tale norma si applicherebbe non solo alle tre regioni che hanno concluso gli Accordi preliminari nel 2018, ma \u00abanche nei confronti di tutte le Regioni che abbiano gi\u00e0 intrapreso atti di iniziativa ai sensi dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost.\u00bb; la Regione Piemonte cita i diversi atti, compiuti tra il 2018 e il gennaio 2020, con i quali sono state avviate trattative con il Governo. Da ci\u00f2 il Piemonte deduce la propria legittimazione processuale a costituirsi quale parte del giudizio, ai sensi dell\u2019art. 22, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<\/p>\n<p class=\"FT\">In subordine, la Regione rileva che, qualora questa Corte attribuisse alle notifiche effettuate dalla Regione Puglia natura meramente notiziale, \u00abil ricorso non risulterebbe notificato [\u2026] neppure a uno solo dei suddetti controinteressati\u00bb; di qui, la conseguenza della \u00abradicale inammissibilit\u00e0\u00bb dello stesso, ai sensi dell\u2019art. 41 cod. proc. amm.<\/p>\n<p class=\"FT\">Nell\u2019ipotesi in cui non venga considerata parte controinteressata, la Regione Piemonte chiede di intervenire in giudizio ai sensi degli artt. 31, comma 1, e 4, comma 3, delle Norme integrative. La Regione ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio in via principale si svolge fra soggetti titolari di potest\u00e0 legislativa e afferma di avere \u00abun interesse giuridicamente qualificato, immediato e concreto, non solo perch\u00e9 potenzialmente potrebbe stabilire di proporre una nuova iniziativa volta a conseguire forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., ma anche \u2013 e soprattutto \u2013 perch\u00e9 una tale iniziativa [\u2026] e\u0300 gi\u00e0 stata formalmente intrapresa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Nell\u2019ipotesi in cui questa Corte ritenga non applicabili ai giudizi in via principale gli artt. 31, comma 1, e 4, comma 3, delle Norme integrative, la Regione Piemonte chiede di intervenire ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 50, commi 2 e 3, cod. proc. amm., sulla base del citato rinvio operato dall\u2019art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953.<\/p>\n<p class=\"FT\">7.1.\u2013 Argomentando in relazione al primo motivo di ricorso (preclusione della legge quadro), la Regione Piemonte eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019intero ricorso per contraddittoriet\u00e0. Da un lato, il ricorso afferma l\u2019impossibilit\u00e0 di adottare una legge quadro, perch\u00e9 l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. dovrebbe ritenersi \u00abdel tutto autosufficiente\u00bb; dall\u2019altro lato, si contestano diversi \u00abprofili di incostituzionalit\u00e0 \u201cper assenza\u201d o \u201clacuna\u201d, ossia imperniati sulla mancanza di una determinata previsione che invece risulterebbe (in tesi) costituzionalmente necessaria, con la conseguenza, per\u00f2, che la disposizione costituzionale de qua non potrebbe dirsi certamente autoapplicativa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Nel merito, la prima questione sarebbe comunque non fondata, posto che nel nostro ordinamento non esisterebbero aree interdette al legislatore ordinario, esclusi i casi di riserve assolute di legge costituzionale. Inoltre, la circostanza secondo la quale l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. risulterebbe idoneo a essere applicato anche in assenza di una legge ordinaria di attuazione non escluderebbe in alcun modo che il legislatore possa regolare ulteriormente il relativo procedimento.<\/p>\n<p class=\"FT\">7.2.\u2013 Il secondo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali) sarebbe, in primo luogo, inammissibile per difetto di motivazione sulla ridondanza. La Regione Puglia farebbe valere non le proprie competenze, ma quelle dello Stato, e mirerebbe a difendere il principio unitario, rimanendo \u00aboscuro e indimostrato come e perch\u00e9 la violazione del principio unitario e del principio di ragionevolezza invocati nel ricorso possano tradursi in una lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione Puglia\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il motivo sarebbe anche non fondato, perch\u00e9, se l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. impedisce trasferimenti illimitati, \u00abnon si pu\u00f2 che considerare tale precetto immediatamente efficace, e pienamente in grado, da solo e di per s\u00e9, di rendere costituzionalmente illegittime quelle future ed eventuali \u201cleggi di differenziazione\u201d che in concreto dispongano nel senso accennato\u00bb. Inoltre, le norme impugnate non implicherebbero affatto \u00abl\u2019affermazione della possibilit\u00e0 di procedere a una devoluzione \u201cillimitata\u201d\u00bb: esse si limiterebbero a ribadire il contenuto della disposizione costituzionale.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto alla questione di legittimit\u00e0 costituzionale promossa dalla ricorrente in riferimento allo stesso art. 116, terzo comma, Cost., l\u00e0 dove fosse interpretato nel senso di una possibile devoluzione \u201ctotale\u201d di materie, la Regione Piemonte precisa che non intende \u00abin alcun modo sostenere che, per effetto dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., siano possibili devoluzioni \u201ctotali\u201d e \u201csenza limiti\u201d\u00bb: la disposizione costituzionale andrebbe interpretata sistematicamente, in collegamento con il principio di unit\u00e0 di cui all\u2019art. 5 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">7.3.\u2013 Con riferimento al terzo motivo di ricorso (materie \u201cno-LEP\u201d), la Regione Piemonte eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 di quelle promosse in relazione agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), e 120, secondo comma, Cost., poich\u00e9 la Regione intenderebbe tutelare non gi\u00e0 le proprie competenze costituzionalmente garantite, bens\u00ec l\u2019interesse unitario di cui invece \u00e8 portatore lo Stato. Parimenti inammissibile, per genericit\u00e0, sarebbe la questione promossa in relazione all\u2019art. 2, comma 1, della legge impugnata, poich\u00e9 il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente \u2013 secondo il quale il negoziato, nelle materie \u201cno-LEP\u201d, potrebbe svolgersi per \u201cblocchi\u201d di materie \u2013 non troverebbe \u00absostegno in alcuna plausibile argomentazione esplicativa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Nel merito, la difesa piemontese rileva che i LEP dovrebbero ritenersi \u00abconcettualmente distinti dal c.d. \u201cnucleo essenziale\u201d dei diritti fondamentali\u00bb: questo sarebbe indisponibile per il legislatore, sia statale che regionale, mentre i LEP potrebbero essere fissati dal primo a una soglia pi\u00f9 alta di quella del nucleo essenziale del relativo diritto, individuata tramite una scelta politica. Conseguentemente, sul piano delle risorse, quelle destinate a finanziare il nucleo essenziale dei diritti fondamentali sarebbero incomprimibili, mentre quelle volte a finanziare i LEP sarebbero per\u00f2 sempre rideterminabili, al rialzo come al ribasso. Dunque, la legge statale potrebbe individuare per i diritti una soglia di tutela diversa e ulteriore rispetto al nucleo essenziale, fissando i relativi LEP, ma potrebbe \u00abanche non farlo, o farlo solo per alcuni\u00bb. Inoltre, per la Regione apparirebbe <em>ictu oculi<\/em> l\u2019estraneit\u00e0 ai LEP di alcune materie elencate nell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., come, ad esempio, \u00abrapporti internazionali e con l\u2019Unione europea delle Regioni\u00bb, \u00abcommercio con l\u2019estero\u00bb, o \u00abcoordinamento della finanza pubblica\u00bb. Ancora, la questione relativa all\u2019art. 120 Cost. sarebbe non fondata, poich\u00e9 l\u2019utilizzo dei poteri sostitutivi straordinari del Governo non sarebbe imposto per la garanzia di livelli di tutela di diritti che, a loro volta, non risultino costituzionalmente necessari.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto, poi, alle questioni promosse per violazione del principio di leale collaborazione, il Piemonte ne deduce la non fondatezza perch\u00e9, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di \u00abforte incidenza\u00bb delle norme legislative statali sulle competenze regionali, la previsione di una intesa con le regioni non sarebbe costituzionalmente imposta, ben potendosi individuare altri e meno penetranti strumenti di collaborazione che risultino adeguati, di volta in volta, a garantire il ragionevole equilibrio di tutte le istanze coinvolte. Anche la richiesta di intestare in capo alla Conferenza un intervento collaborativo pi\u00f9 incisivo delle \u201craccomandazioni\u201d di monitoraggio sarebbe priva di fondamento, poich\u00e9 in tale sede non si esplicherebbe una funzione decisoria, espressione di discrezionalit\u00e0 amministrativa, ma \u00abuna funzione <em>lato sensu<\/em> meramente certatoria\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">7.4.\u2013 Quanto al quarto motivo di ricorso (delega \u201cin bianco\u201d), la Regione Piemonte osserva che la legge impugnata rinvia espressamente, quanto ai criteri direttivi della delega legislativa, all\u2019art. 1, commi da 791 a 801-<em>bis<\/em>, della legge n. 197 del 2022, ove si reperirebbero vari precetti aventi il ruolo di principi e criteri direttivi per l\u2019esercizio della delega. Sul piano procedimentale, la Regione Piemonte richiama i commi 792 e seguenti, che prevedono l\u2019istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di determinare i LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Sul piano sostanziale, il comma 791 conterrebbe norme in grado di svolgere adeguatamente il ruolo di principi e criteri direttivi.<\/p>\n<p class=\"FT\">Manifestamente infondata apparirebbe altres\u00ec la questione relativa all\u2019art. 3, comma 7 (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.), in riferimento all\u2019art. 23 Cost.: i d.P.C.m. sarebbero volti non gi\u00e0 a imporre prestazioni personali o patrimoniali, ma a definire (o, meglio, a ri-definire) le prestazioni pubbliche oggetto di diritti soggettivi degli individui. La norma costituzionale invocata, dunque, difetterebbe della necessaria pertinenza rispetto alla censura prospettata.<\/p>\n<p class=\"FT\">7.5.\u2013 In relazione al quinto motivo di ricorso, la Regione Piemonte osserva che le prescrizioni della legge impugnata, relative alle risorse finanziarie, sarebbero senz\u2019altro vincolanti per lo Stato e le regioni nella predisposizione dell\u2019intesa <em>ex <\/em>art. 116, terzo comma, Cost. Dunque, qualora un\u2019intesa determinasse maggiori oneri per la finanza pubblica, o non garantisse l\u2019invarianza finanziaria delle regioni \u201cnon differenziate\u201d, o facesse venir meno la disponibilit\u00e0 di risorse per il fondo perequativo o per gli interventi speciali di cui all\u2019art. 119, terzo, quinto e sesto comma, Cost., le regioni interessate potrebbero far valere in giudizio tali difformit\u00e0 rispetto ai precetti legislativi dei quali in questa sede si discute. L\u2019art. 9, comma 1 (clausola di invarianza finanziaria), avrebbe il consueto significato in relazione all\u2019applicazione della legge n. 86 del 2024, dalla quale non deriverebbe alcun onere, mentre con riguardo alle future intese la norma impugnata assumerebbe \u00abpieno e preciso carattere precettivo: nel senso di rendere senz\u2019altro illegittime quelle intese dalla cui attuazione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica\u00bb. Una \u201clegge di differenziazione\u201d che intervenisse, comunque, a valle di una intesa non annullata, potrebbe disporre tali oneri aggiuntivi, ovviamente assicurandone la relativa copertura. Viceversa, nel caso in cui la \u201clegge di differenziazione\u201d pregiudicasse l\u2019invarianza finanziaria delle altre regioni, tale legge sarebbe incostituzionale, per violazione dell\u2019art. 119 Cost. Secondo la Regione Piemonte, non si comprenderebbe la doglianza perch\u00e9, se la Puglia \u00abe\u0300 cos\u00ec certa della concreta impossibilit\u00e0 che siano soddisfatte tutte le condizioni\u00bb poste dalla legge, comprese quelle volte a ribadire i precetti dell\u2019art. 119 Cost., \u00absono proprio le censurate disposizioni della legge n. 86\/2024 che la garantiscono al massimo, determinando la illegittimit\u00e0 dell\u2019intesa il cui contenuto fosse contrario alle stesse\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Sarebbe non fondata anche la questione relativa all\u2019esclusione dei tributi propri dalle fonti di finanziamento delle funzioni oggetto di devoluzione. Secondo la Regione, l\u2019art. 119 Cost. include le compartecipazioni tra le fonti \u201cordinarie\u201d di finanziamento delle funzioni delle autonomie territoriali, senza indicare una qualche forma di preferenza per i tributi e le entrate proprie.<\/p>\n<p class=\"FT\">7.6.\u2013 Quanto al sesto motivo di ricorso (finanziamento LEP), esso sarebbe non fondato poich\u00e9 le norme impugnate sarebbero inequivoche nell\u2019escludere la realizzabilit\u00e0 di processi di differenziazione nel caso in cui la determinazione dei LEP conduca a ravvisare la necessit\u00e0 di nuove risorse, fintanto che tali risorse non vengano reperite. Ci\u00f2 risulta dall\u2019art. 4, comma 1, della legge impugnata, norma che il successivo art. 9, comma 2, tiene espressamente ferma.<\/p>\n<p class=\"FT\">7.7.\u2013 Il settimo motivo di ricorso (concorso agli obiettivi di finanza pubblica) sarebbe non fondato per interpretazione palesemente erronea della disposizione impugnata, che si limiterebbe, in realt\u00e0, a ribadire l\u2019esistente regime di concorso anche per le regioni \u201cdifferenziate\u201d.<\/p>\n<p class=\"FT\">7.8.\u2013 Quanto all\u2019ottavo motivo di ricorso (ruolo della Conferenza), esso sarebbe inammissibile per contraddittoriet\u00e0 rispetto al primo motivo: mentre con questo si afferma l\u2019autosufficienza dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., con l\u2019ottavo motivo di ricorso si affermerebbe la necessaria acquisizione di una intesa della Conferenza unificata, sostanzialmente, in ciascuno dei passaggi rilevanti del procedimento. Inoltre, il motivo in esame sarebbe anche intrinsecamente contraddittorio perch\u00e9 la ricorrente, da un lato, affermerebbe la necessit\u00e0 che le regioni estranee al processo di differenziazione, cos\u00ec come tutti gli enti locali della Repubblica, siano \u00absentiti\u00bb nell\u2019ambito del relativo procedimento e, dall\u2019altro lato, invocherebbe un\u2019intesa nella sede della Conferenza unificata. Di qui un\u2019ulteriore ragione di inammissibilit\u00e0 delle questioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">Nel merito, il motivo sarebbe non fondato perch\u00e9 l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. recherebbe una definizione esaustiva del procedimento (costituzionalmente) necessario per attuare il regionalismo differenziato: in tale procedimento non sarebbe riconosciuto alcun ruolo collaborativo alle altre regioni e agli enti locali. Del resto, anche nel vigente procedimento di adozione degli statuti speciali, sarebbero previste (solo) forme deboli di collaborazione, per di pi\u00f9 esclusivamente con le singole regioni o province autonome interessate. Dunque, le norme impugnate avrebbero previsto una interlocuzione collaborativa con la Conferenza unificata solo per valutazioni di opportunit\u00e0, non essendo in alcun modo vincolate in tal senso dalle norme costituzionali attualmente vigenti.<\/p>\n<p class=\"FT\">7.9.\u2013 Quanto al nono motivo di ricorso (poteri del Presidente del Consiglio dei ministri), secondo la Regione Piemonte, il fatto che la Costituzione non preveda un ruolo specifico del Presidente del Consiglio dei ministri non implicherebbe una preclusione a che tale ruolo possa essere riconosciuto dalla legge ordinaria. La legge n. 86 del 2024, a ben vedere, sarebbe attuativa dell\u2019art. 95, primo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto all\u2019asserita indeterminatezza delle disposizioni legislative in esame, la Regione rileva che \u00ablo svolgimento del negoziato, in vista della stipula di una eventuale intesa, non pu\u00f2 che essere affidato allo svolgimento della funzione di indirizzo politico del Governo, che ovviamente soffrirebbe una qualunque pre-determinazione normativa eccessivamente dettagliata\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">7.10.\u2013 Il decimo motivo di ricorso (cessazione di efficacia delle leggi statali) sarebbe non fondato perch\u00e9, se una legge <em>ex<\/em> art. 116, terzo comma, Cost. determinasse l\u2019abrogazione di norme costituzionalmente necessarie o indispensabili per rispettare i vincoli europei, essa sarebbe incostituzionale. La Regione rileva che il nostro ordinamento conosce la figura dell\u2019abrogazione espressa \u00abche nessuno ha mai ritenuto di considerare contrastante con la funzione costituzionale propria del giudice\u00bb. Inoltre, \u00abl\u2019effetto di vincolo nei confronti delle successive norme legislative future [sarebbe] chiaramente insito nel meccanismo dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost.\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">7.11.\u2013 L\u2019undicesimo motivo di ricorso (atti di iniziativa gi\u00e0 presentati) sarebbe non fondato, perch\u00e9 l\u2019art. 11 prescriverebbe espressamente \u00abl\u2019applicazione integrale\u00bb della legge impugnata alle iniziative pregresse. In altri termini, afferma la difesa piemontese che di quelle iniziative regionali dovr\u00e0 essere valutata la piena rispondenza ai precetti sostanziali e procedurali posti dalla legge n. 86 del 2024.<\/p>\n<p class=\"FT\">7.12.\u2013 Infine, anche il dodicesimo motivo di ricorso sarebbe non fondato per erroneit\u00e0 del presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente. L\u2019art. 2, comma 6, si limiterebbe a individuare nel Governo, tra tutti i titolari del potere di iniziativa legislativa, quello onerato del compito di dare seguito all\u2019intesa stipulata ai sensi dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. Ci\u00f2 non varrebbe, per\u00f2, a precludere la presentazione di una proposta di \u201clegge di differenziazione\u201d da parte degli altri titolari dell\u2019iniziativa legislativa e, in particolare, del Consiglio regionale, ai sensi dell\u2019art. 121 Cost. Inoltre, l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., menzionando l\u2019iniziativa regionale, non intenderebbe l\u2019iniziativa legislativa, ma quella politico-amministrativa; altrimenti, quest\u2019ultima potrebbe essere presa anche dal Governo, il che sarebbe implausibile.<\/p>\n<p class=\"FT\">8.\u2013 Con atto depositato il 1\u00b0 ottobre 2024, la Regione Piemonte \u00e8 intervenuta anche nel giudizio promosso dalla Regione Toscana.<\/p>\n<p class=\"FT\">In primo luogo, la Regione eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso in quanto non notificato ad essa, ai sensi dell\u2019art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Tutte le regioni sarebbero controinteressate o, almeno, quelle che avevano avviato le trattative con il Governo, dato il contenuto dell\u2019art. 11 della legge impugnata.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione argomenta, poi, la propria legittimazione all\u2019intervento, ribadendo gli argomenti sopra esposti (punto 7).<\/p>\n<p class=\"FT\">8.1.\u2013 Quanto al primo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali), la Regione ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 7.2.). In relazione alla censura riferita al principio di leale collaborazione (approvazione della legge n. 86 del 2024 senza consultazione delle regioni), la Regione Piemonte ne afferma la non fondatezza, sostenendo che quel principio non si applicherebbe al procedimento legislativo. Inoltre, nell\u2019<em>iter <\/em>di approvazione della legge impugnata, non sarebbe mancato l\u2019apporto collaborativo delle regioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">8.2.\u2013 Quanto al secondo motivo di ricorso (ruolo marginale delle Camere), la Regione Piemonte ne eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 per difetto di motivazione sulla ridondanza del vizio denunciato (che attiene alle prerogative delle Camere) sulle competenze della ricorrente. Nel merito, si osserva che l\u2019art. 116 Cost. richiede l\u2019intervento parlamentare dopo la stipula dell\u2019intesa: dunque, tale norma costituzionale non potrebbe essere violata dalla previsione (nell\u2019art. 2, comma 5, dell\u2019impugnata legge) di un coinvolgimento ritenuto insufficiente nella fase precedente l\u2019intesa. Anche la censura dell\u2019art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024 sarebbe non fondata, perch\u00e9 tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione finale dell\u2019intesa: essa, invece, rinvierebbe all\u2019ordinario procedimento legislativo.<\/p>\n<p class=\"FT\">8.3.\u2013 Quanto al terzo motivo di ricorso (mancato coinvolgimento della regione richiedente nella fase parlamentare), esso sarebbe non fondato per tre ragioni: <em>in primis<\/em>, perch\u00e9 il principio di leale collaborazione non si applicherebbe al procedimento legislativo; in secondo luogo, perch\u00e9 l\u2019art. 116 Cost. avrebbe espressamente limitato il coinvolgimento della regione interessata alla stipula dell\u2019intesa; infine, perch\u00e9 la legge ordinaria sarebbe inadeguata a disciplinare il procedimento legislativo; dunque, toccherebbe ai regolamenti parlamentari \u00abprocedere nel senso indicato [\u2026] dalla odierna ricorrente\u00bb (la Regione Piemonte ricorda l\u2019art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001).<\/p>\n<p class=\"FT\">8.4.\u2013 Quanto alla non fondatezza del quarto motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo), la Regione ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 7.12.).<\/p>\n<p class=\"FT\">8.5.\u2013 Anche il quinto motivo di ricorso (delega in bianco) sarebbe non fondato, per le ragioni gi\u00e0 esposte nel punto 7.4.<\/p>\n<p class=\"FT\">8.6.\u2013 Quanto al sesto motivo di ricorso (determinazione dei LEP e mero parere della Conferenza), la Regione ribadisce gli argomenti gi\u00e0 esposti nel punto 7.3.<\/p>\n<p class=\"FT\">8.7.\u2013 Quanto al settimo motivo di ricorso (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.), esso sarebbe non fondato perch\u00e9 l\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost. non contemplerebbe una riserva di legge in materia. Inoltre, si rileva che i d.P.C.m. dovranno attenersi ai criteri direttivi fissati per la prima determinazione dei LEP. Sulla non pertinenza dell\u2019art. 23 Cost., la Regione ribadisce gli argomenti gi\u00e0 esposti nel punto 7.4.<\/p>\n<p class=\"FT\">8.8.\u2013 L\u2019ottavo motivo di ricorso (garanzia dei LEP) sarebbe non fondato perch\u00e9 la riforma del Titolo V avrebbe predisposto dei congegni per assicurare effettivit\u00e0 ai LEP ma tali congegni non avrebbero a che fare con l\u2019art. 116 Cost. quanto, piuttosto, con l\u2019art. 119, terzo e quarto comma, Cost. e con il potere sostitutivo di cui all\u2019art. 120, secondo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">8.9.\u2013 Quanto al nono motivo di ricorso (compartecipazioni), la Regione osserva che, nel caso la regione richiedente abbia una ridotta capacit\u00e0 fiscale, la legge di differenziazione dovr\u00e0 prevedere una compartecipazione pi\u00f9 favorevole, in attuazione dell\u2019art. 119, quarto comma, Cost. La Regione riprende poi gli argomenti esposti nel punto 7.5.<\/p>\n<p class=\"FT\">8.10.\u2013 Il decimo motivo di ricorso sarebbe non fondato perch\u00e9 l\u2019art. 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024, stabilendo che, in caso di attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., \u00abtrova comunque applicazione\u00bb l\u2019art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011, avrebbe lo scopo di far venir meno la sospensione del fondo perequativo nel caso di approvazione di una legge di differenziazione.<\/p>\n<p class=\"FT\">8.11.\u2013 L\u2019undicesimo motivo di ricorso sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte nel punto 7.11.<\/p>\n<p class=\"FT\">8.12.\u2013 Il dodicesimo motivo di ricorso (PNRR) sarebbe privo di autonomia, perch\u00e9 la ricorrente afferma che la legge impugnata metterebbe a rischio la coesione territoriale del Paese rinviando ai precedenti motivi. Inoltre, l\u2019eventuale inattuazione del federalismo fiscale oltre il primo trimestre del 2026 non dipenderebbe dalla legge impugnata. Infine, il contrasto con la decisione di esecuzione del Consiglio dell\u2019Unione europea n. 2021\/168 sarebbe una mera petizione di principio. Il motivo, dunque, sarebbe inammissibile, prima che non fondato.<\/p>\n<p class=\"FT\">9.\u2013 Con atto depositato il 7 ottobre 2024, la Regione Piemonte \u00e8 intervenuta anche nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Sardegna.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione si sofferma, innanzi tutto, sulla propria posizione processuale, ribadendo argomenti gi\u00e0 esposti (punto 7).<\/p>\n<p class=\"FT\">9.1.\u2013 Venendo ai singoli motivi di ricorso, il primo (preclusione di una legge quadro) sarebbe non fondato \u00abper una evidente erroneit\u00e0 del presupposto interpretativo\u00bb. L\u2019intento della legge impugnata sarebbe solo quello di regolare le attivit\u00e0 rivolte alla definizione dell\u2019intesa, \u00absenza pregiudizio alcuno per le scelte che successivamente la legge rinforzata vorr\u00e0 compiere\u00bb. Non si potrebbe negare la \u00absussistenza di una piena competenza delle Camere, con legge ordinaria, a disciplinare la formazione della volont\u00e0 dello Stato \u2013 con particolare riguardo alla posizione del Governo \u2013 in riferimento alla stipula di intese di cui lo Stato stesso e\u0300 parte necessaria\u00bb. Inoltre, sarebbe contraddittorio qualificare la legge di differenziazione come legge superiore e affermare che i rapporti di tale fonte con la legge ordinaria sarebbero regolati dal principio di competenza.<\/p>\n<p class=\"FT\">9.2.\u2013 Quanto alla non fondatezza del secondo motivo (iniziativa legislativa del Governo), la Regione ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 7.12.).<\/p>\n<p class=\"FT\">9.3.\u2013 Il terzo motivo di ricorso (legge statutaria regionale) sarebbe non fondato perch\u00e9 gli oggetti che l\u2019art. 2, commi 1 e 5, della legge impugnata, rinvia alla disciplina della legge statutaria, riguarderebbero \u00abil ruolo che ciascuno degli organi regionali dovr\u00e0\/potr\u00e0 assumere con riguardo alla deliberazione dell\u2019atto di iniziativa e della successiva ed eventuale adesione all\u2019intesa\u00bb, cio\u00e8 riguarderebbero la forma di governo della Regione: dunque, il rinvio all\u2019autonomia statutaria regionale non sarebbe illegittimo.<\/p>\n<p class=\"FT\">9.4.\u2013 Il quarto motivo di ricorso (iniziativa dell\u2019esecutivo regionale) sarebbe inammissibile perch\u00e9 basato su \u00abuna prospettazione meramente eventuale e ipotetica\u00bb; se del caso, il vizio riguarderebbe la futura fonte statutaria, non la norma statale impugnata. Comunque, la questione sarebbe non fondata: al Presidente della regione, quale suo rappresentante, spetta manifestare all\u2019esterno la volont\u00e0 della regione relativa all\u2019intesa; quanto alla formazione di tale volont\u00e0, l\u2019art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024 si limiterebbe \u00aba riconoscere un dato normativo gi\u00e0 presente nella realt\u00e0 costituzionale vigente\u00bb, cio\u00e8 che \u00able deliberazioni interne alla Regione circa gli atti di iniziativa e l\u2019adesione agli schemi di intesa ai sensi dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., attengono ai rapporti tra gli organi regionali, e quindi alla forma di governo, non potendo dunque che essere disciplinate da atti regionali di espressione ed esercizio dell\u2019autonomia statutaria\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">9.5.\u2013 In relazione ai motivi concernenti il ruolo della Conferenza unificata (o della Conferenza Stato-regioni), la Regione Piemonte rileva che l\u2019assunto alla loro base sarebbe contraddittorio rispetto alla tesi secondo cui l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. sarebbe autosufficiente ed esaustivo; inoltre, i motivi si tradurrebbero in una contestazione della stessa norma costituzionale e sarebbero non fondati, perch\u00e9 la leale collaborazione non si applica al procedimento legislativo. Infine, il procedimento di revisione degli statuti speciali confermerebbe che non e\u0300 in alcun modo necessaria la collaborazione \u2013 debole o forte che sia \u2013 di altri enti territoriali, oltre a quelli direttamente interessati nei procedimenti speciali volti a riconoscere, alle Regioni, forme e condizioni particolari di autonomia. Con particolare riguardo alla decisione del Presidente del Consiglio dei ministri di circoscrivere il negoziato, si tratterebbe di una fase preliminare e, dunque, non si vedrebbe \u00absu quale oggetto \u201cdefinito\u201d potrebbe mai esprimersi l\u2019eventuale apporto partecipativo\/deliberativo auspicato dalla ricorrente\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">9.6.\u2013 Il decimo motivo (approvazione parlamentare unilaterale) sarebbe non fondato perch\u00e9, \u00abse sono le norme costituzionali [\u2026] a richiedere implicitamente l\u2019utilizzazione degli strumenti collaborativi <em>de quibus<\/em>, in tal senso sar\u00e0 necessario operare ove si verifichino le condizioni prefigurate dalla ricorrente, senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale della presunta \u201clacuna\u201d asseritamente rinvenibile nella legge n. 86\/2024, poich\u00e9 tale esito non e\u0300 per nulla impedito dalle disposizioni legislative qui contestate\u00bb; se, invece, quegli strumenti non sono costituzionalmente necessari (come ritiene la Regione Piemonte), allora la loro mancata previsione non \u00e8 illegittima.<\/p>\n<p class=\"FT\">9.7.\u2013 L\u2019undicesimo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 7.2.). Inoltre, si osserva che la legge n. 86 del 2024 non sarebbe la sede adatta per predisporre \u00abstrumenti in grado di contrastare gli effetti negativi dell\u2019insularit\u00e0\u00bb; quanto alla possibilit\u00e0, per le regioni differenziate, di avere pi\u00f9 competenze delle regioni speciali, la Regione Piemonte obietta che la legge impugnata \u00e8 applicabile anche alle seconde.<\/p>\n<p class=\"FT\">9.8.\u2013 Il dodicesimo motivo di ricorso (delega \u201cin bianco\u201d) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 7.4.). Inoltre, la tesi secondo cui il vero oggetto dell\u2019art. 3 non sarebbe costituito dalla definizione dei LEP, dal momento che questi ultimi, in realt\u00e0, sarebbero comunque destinati a essere fissati \u2013 a tutt\u2019oggi \u2013 tramite d.P.C.m., sarebbe non fondata: l\u2019art. 3 disporrebbe in contrasto con i commi 795 e 796 dell\u2019art. 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo che i LEP siano adottati non con d.P.C.m., ma con \u00abuno o pi\u00f9 decreti legislativi\u00bb, \u00abproducendosi cos\u00ec un chiaro effetto di abrogazione tacita per incompatibilit\u00e0 in danno dei menzionati commi\u00bb. La tesi secondo cui l\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost. porrebbe una riserva di legge sarebbe non fondata, perch\u00e9 il successivo sesto comma della medesima disposizione costituzionale espliciterebbe \u00abcon chiarezza la possibilit\u00e0 (anche) per le fonti regolamentari di intervenire sul punto, ossia nella determinazione\u00bb dei LEP. Infine, quanto all\u2019aggiornamento dei LEP effettuato con d.P.C.m., sulla base dell\u2019art. 3, comma 7, della legge impugnata sarebbe \u00abevidente che tale operazione dovr\u00e0 avvenire conformemente ai principi e criteri direttivi individuati per l\u2019esercizio della delega legislativa rivolta alla loro \u201cprima\u201d determinazione\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">9.9.\u2013 Quanto al tredicesimo motivo di ricorso (ruolo della Commissione paritetica), la Regione Piemonte osserva che, \u00above si ritenga che in base alla c.d. \u201cclausola di maggior favore\u201d anche le autonomie speciali debbano [\u2026] poter accedere all\u2019istituto del regionalismo differenziato, le stesse non potranno pretendere di \u201cibridare\u201d tale istituto con la disciplina statutaria\u00bb. Ove lo si applichi a una regione speciale, quest\u2019ultima non potrebbe invocare l\u2019applicazione di alcun istituto statutario. Peraltro, la regione speciale resterebbe libera di scegliere fra due differenti strade, per ottenere funzioni ulteriori: o l\u2019utilizzo delle norme di attuazione ovvero la strada della \u201clegge di differenziazione\u201d; ma, ovviamente, \u00abin questo secondo caso le modalit\u00e0 di trasferimento delle funzioni non potranno che essere definite da tale legge\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">9.10.\u2013 Il quattordicesimo motivo di ricorso (monitoraggio e Conferenza unificata) sarebbe, in primo luogo, inammissibile per \u00abcontraddittoriet\u00e0 tra la parte del <em>petitum <\/em>e quella della motivazione\u00bb, perch\u00e9 la ricorrente chiederebbe un accoglimento secco. Nel merito, la censura sarebbe non fondata perch\u00e9 il monitoraggio \u00abnon potr\u00e0 che essere affidato a istituzioni che incorporano il medesimo approccio collaborativo gi\u00e0 realizzatosi nella fase genetica della predetta differenziazione\u00bb. Sarebbe poi \u00absorprendente che sia proprio una Regione speciale come la Sardegna a lamentare l\u2019incostituzionalit\u00e0 di un \u201crapporto singolo con lo Stato\u201d da parte di altre Regioni\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">9.11.\u2013 Il quindicesimo motivo di ricorso sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 7.3.).<\/p>\n<p class=\"FT\">9.12.\u2013 Quanto al sedicesimo motivo di ricorso (criterio della spesa storica nelle materie \u201cno-LEP\u201d), la Regione Piemonte ritiene non chiaro perch\u00e9 la ricorrente ritiene che il trasferimento delle risorse nelle materie \u201cno-LEP\u201d potrebbe avvenire sulla base del criterio della spesa storica. Se la ragione sta nell\u2019inciso \u00abnei limiti delle risorse previste a legislazione vigente\u00bb (art. 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024), l\u2019equivoco sarebbe evidente, perch\u00e9 la \u00ablegislazione vigente\u00bb cui si rinvia non sarebbe \u00abquella che e\u0300 adesso vigente, ma quella che lo sar\u00e0 al momento del trasferimento, la quale ben potrebbe contemplare l\u2019abbandono del criterio della spesa storica\u00bb. Inoltre, si osserva che l\u2019art. 8, comma 2, della legge impugnata evita il rischio che le regioni differenziate trattengano le eventuali eccedenze di gettito finanziario, perch\u00e9 le variazioni di aliquota ivi previste \u00abnon solo possono, ma devono essere disposte anche verso il basso, nel caso in cui la ricognizione dell\u2019allineamento abbia evidenziato l\u2019eccedenza del gettito dei tributi compartecipati rispetto ai fabbisogni di spesa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">9.13.\u2013 Il diciassettesimo motivo di ricorso (compartecipazioni e invarianza finanziaria) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 7.5.).<\/p>\n<p class=\"FT\">9.14.\u2013 Il diciottesimo motivo di ricorso (finanziamento e ruolo della Commissione paritetica) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 9.9.).<\/p>\n<p class=\"FT\">9.15.\u2013 Il diciannovesimo motivo di ricorso (compartecipazioni) sarebbe non fondato perch\u00e9 l\u2019art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024 richiederebbe che \u00abal finanziamento si provveda tramite lo strumento della compartecipazione: ma tale strumento dovr\u00e0 essere calibrato di volta in volta in modo adeguato da garantire, in valore assoluto, una quantit\u00e0 sufficiente di risorse a ciascuna Regione per lo svolgimento delle funzioni attribuite, anche diversificando le aliquote di compartecipazione ovvero i tributi coinvolti\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">9.16.\u2013 Il ventesimo motivo di ricorso (concorso agli obiettivi finanziari) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 7.7.).<\/p>\n<p class=\"FT\">9.17.\u2013 Il ventunesimo motivo di ricorso (fondo perequativo) sarebbe, <em>in primis<\/em>, inammissibile perch\u00e9 la ricorrente contesterebbe non tanto l\u2019art. 10, comma 2, della legge impugnata \u00abquanto lo stesso art. 15 del d.lgs. n. 68\/2011 cui ess[o] fa esplicito rinvio\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Nel merito, non sarebbe esatto che il fondo \u00e8 destinato a tutte le regioni. Scopo ultimo del fondo perequativo sarebbe quello di garantire a ciascuna regione la possibilit\u00e0 di finanziare le spese individuate dall\u2019art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011. In concreto, \u00abpotranno e dovranno beneficiare del fondo solo le Regioni che con le ordinarie fonti di finanziamento non riescono a raggiungere tale obiettivo\u00bb. Un equivoco interpretativo riguarderebbe anche il supposto vincolo di destinazione, \u00abdal momento che la disposizione non fa altro che richiamare la <em>milestone <\/em>del PNRR consistente proprio nel completamento dell\u2019attuazione dell\u2019autonomia finanziaria di cui all\u2019art. 119 Cost. e alla legge n. 42\/2009, della quale alcune delle previsioni pi\u00f9 qualificanti (tra cui [\u2026] proprio quella concernente il fondo perequativo) vedono la propria efficacia sospesa fino all\u2019anno 2027\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">9.18.\u2013 Infine, quanto al ventiduesimo motivo di ricorso (applicazione della legge n. 86 del 2024 alle regioni speciali), la Regione Piemonte ribadisce gli argomenti gi\u00e0 esposti nel punto 9.9.<\/p>\n<p class=\"FT\">10.\u2013 Con atto depositato l\u20198 ottobre 2024, la Regione Piemonte \u00e8 intervenuta anche nel giudizio promosso dalla Regione Campania.<\/p>\n<p class=\"FT\">In primo luogo, quest\u2019ultima eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso in quanto non notificato ad essa, ai sensi dell\u2019art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Tutte le regioni sarebbero controinteressate, o almeno quelle che avevano avviato le trattative con il Governo, dato il contenuto dell\u2019art. 11 della legge impugnata.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione Campania argomenta, poi, la propria legittimazione all\u2019intervento, ribadendo gli argomenti sopra esposti (punto 7).<\/p>\n<p class=\"FT\">10.1.\u2013 Quanto al primo e secondo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali ed eliminazione della potest\u00e0 concorrente), la Regione Campania eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 sia del motivo relativo all\u2019intera legge, per assenza di motivazione, sia di quello relativo alle singole disposizioni, per assenza di motivazione sulla ridondanza.<\/p>\n<p class=\"FT\">Nel merito, ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 7.2.).<\/p>\n<p class=\"FT\">10.2.\u2013 Quanto al terzo motivo di ricorso (materie \u201cno-LEP\u201d), la Regione Piemonte ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 7.3.).<\/p>\n<p class=\"FT\">10.3.\u2013 Quanto al quarto motivo di ricorso (garanzia dei LEP), la Regione Piemonte ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 8.8.).<\/p>\n<p class=\"FT\">10.4.\u2013 In relazione al quinto e sesto motivo di ricorso (compartecipazioni), la Regione eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 sia del motivo relativo all\u2019intera legge, per assenza di motivazione, sia di quello relativo alle singole disposizioni, per assenza di motivazione sulla ridondanza.<\/p>\n<p class=\"FT\">Nel merito, ribadisce argomenti gi\u00e0 esposti (punti 7.5., 9.15. e 9.12.). Inoltre, osserva che il potere sostitutivo straordinario dello Stato potrebbe essere esercitato in caso di \u201cstallo\u201d del meccanismo di cui all\u2019art. 8, comma 2, della legge impugnata (ove ne ricorrano in concreto i presupposti).<\/p>\n<p class=\"FT\">10.5.\u2013 In relazione al settimo motivo di ricorso (fondo perequativo), la Regione Piemonte ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 8.10.).<\/p>\n<p class=\"FT\">10.6.\u2013 In relazione all\u2019ottavo motivo di ricorso (delega \u201cin bianco\u201d), la Regione Piemonte ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 7.4.). Inoltre, eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 delle questioni relative agli artt. 116, terzo comma, e 119 Cost. per insufficienza di motivazione. Ancora, la tesi secondo cui l\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost. porrebbe una riserva di legge sarebbe non fondata, perch\u00e9 il successivo sesto comma della medesima disposizione costituzionale espliciterebbe \u00abcon chiarezza la possibilit\u00e0 (anche) per le fonti regolamentari di intervenire sul punto, ossia nella determinazione\u00bb dei LEP.<\/p>\n<p class=\"FT\">10.7.\u2013 In relazione al nono motivo di ricorso (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.), la Regione Piemonte ribadisce gli argomenti sopra esposti (punti 7.4. e 8.7.). Inoltre, osserva che l\u2019art. 113 Cost. richiede una previa norma, non necessariamente di rango legislativo, e che \u00abil meccanismo di una disciplina affidata in prima determinazione alla fonte legislativa e poi alla fonte regolamentare per i successivi aggiornamenti\u00bb corrisponderebbe \u00aba un istituto assolutamente consolidato e praticato, [\u2026] notoriamente qualificato come \u201cdelegificazione\u201d\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">10.8.\u2013 In relazione al decimo motivo di ricorso (PNRR), la Regione Piemonte ribadisce gli argomenti sopra esposti (punto 8.12.).<\/p>\n<p class=\"FT\">10.9.\u2013 L\u2019undicesimo motivo di ricorso (legge di mera approvazione) sarebbe inammissibile e non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 8.2.).<\/p>\n<p class=\"FT\">10.10.\u2013 Il dodicesimo motivo di ricorso (mancato coinvolgimento della regione richiedente nella fase parlamentare) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 8.3.).<\/p>\n<p class=\"FT\">10.11.\u2013 Il tredicesimo motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 7.12.).<\/p>\n<p class=\"FT\">10.12.\u2013 Il quattordicesimo motivo di ricorso (ruolo marginale della Conferenza unificata) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punti 7.3. e 9.5.).<\/p>\n<p class=\"FT\">10.13.\u2013 Il quindicesimo motivo di ricorso (iniziative pregresse) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 7.11.).<\/p>\n<p class=\"FT\">11.\u2013 La Regione Veneto ha depositato in termini \u00abmemoria di costituzione e\/o atto di intervento\u00bb nel giudizio promosso dalla Regione Puglia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto all\u2019ammissibilit\u00e0, si osserva che la Regione Veneto \u00abavrebbe, in ogni caso, titolo per intervenire nell\u2019odierno giudizio, se non altro a motivo di ci\u00f2 che dispone l\u2019art. 11, 1\u00b0 co., della legge impugnata n. 86\/2024\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione Veneto rileva che \u00abquel che viene richiesto non ha nulla di concreto e di operativo: quindi, di azionabile dinanzi al Giudice delle leggi\u00bb, e ci\u00f2 sarebbe confermato dal fatto che la Regione Puglia \u00abprospetta soluzioni alternative\u00bb, impugnando o l\u2019intera legge n. 86 del 2024 o alcune disposizioni o lo stesso art. 116, terzo comma, Cost. Ci\u00f2 accadrebbe perch\u00e9 \u00abmanca una qualunque legge statale di approvazione di un\u2019intesa\u00bb: secondo la Regione Veneto, \u00ab\u00e8 in quell\u2019occasione che emerger\u00e0 un\u2019eventuale lesione concreta di una attribuzione regionale\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Inoltre, \u00able contestazioni prospettate a proposito delle sperequazioni finanziarie esistenti, proprio perch\u00e9 esistenti, [andrebbero] addebitate alla normativa vigente\u00bb, che in diverse disposizioni (citate dalla Regione Veneto) accoglierebbe il principio di territorialit\u00e0 delle entrate regionali.<\/p>\n<p class=\"FT\">Ancora, secondo la Regione Veneto la legge n. 86 del 2024 sarebbe \u00abstata concepita per risolvere problemi specifici, riguardanti talune determinate Regioni, le quali, nel formulare le rispettive richieste, avranno cura di rendere palesi le ragioni giustificative delle proprie istanze\u00bb. Infine, si osserva che \u00abla legge impugnata ha dato un concreto avvio al procedimento di attuazione dell\u2019art. 117, 2\u00b0 co., lett. m), invertendo la prassi di un\u2019inerzia invincibile\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">11.1.\u2013 La Regione Veneto \u00e8 intervenuta, con atto depositato il 26 settembre 2024, nel giudizio promosso dalla Regione Toscana. Essa rileva, in primo luogo, che le censure sarebbero ipotetiche o alternative, mentre dovrebbero essere formulate in termini precisi.<\/p>\n<p class=\"FT\">Inoltre, l\u2019attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. dovrebbe essere circoscritta a casi particolari, giustificati da specifiche ragioni oggettive.<\/p>\n<p class=\"FT\">Il ricorso sarebbe contraddittorio perch\u00e9, da un lato, si auspica l\u2019introduzione dei LEP ma, dall\u2019altro, \u00abse ne invoca la rimozione\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">La censura relativa all\u2019emarginazione delle Camere dovrebbe tener conto degli sviluppi della forma di governo parlamentare e della necessit\u00e0 di agire. Comunque, le Camere avrebbero il potere di interdizione finale, senza essere vincolate dalla legge impugnata. Per avere il loro consenso, il Governo dovrebbe trattare anche con le opposizioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto alla delega per la determinazione dei LEP, il concetto sarebbe molto complesso e, dunque, la legge non avrebbe potuto fissare criteri direttivi \u201ctradizionali\u201d. La garanzia risiederebbe nel coinvolgimento degli organismi tecnici. Il CLEP avrebbe proposto di distinguere \u201cmaterie LEP\u201d da quelle \u201cno-LEP\u201d. La procedura delineata non riguarderebbe, in realt\u00e0, la creazione di nuovi LEP, ma la ricognizione dei LEP gi\u00e0 previsti.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto ai profili finanziari, la Regione Veneto rileva che il criterio di territorialit\u00e0 \u00e8 insito nella Costituzione, che il ricorso al criterio della spesa storica sarebbe inevitabile e che le lesioni delle finanze delle altre regioni sarebbero evitate dalla clausola di invarianza finanziaria.<\/p>\n<p class=\"FT\">11.2.\u2013 La Regione Veneto \u00e8 intervenuta, con atto depositato il 1\u00b0 ottobre 2024, nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Sardegna.<\/p>\n<p class=\"FT\">Essa osserva che le censure sarebbero, allo stato, ipotetiche, dovendosi attendere le future intese, e che la legge impugnata non sarebbe idonea ad incidere sul contenuto della futura legge rinforzata. Il ricorso sarebbe dunque inammissibile perch\u00e9 \u00abaggredisce un atto privo di effetti e privo di causa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">La tesi secondo cui l\u2019iniziativa della legge rinforzata spetterebbe alle regioni sarebbe non fondata, sia in astratto che in concreto.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione Veneto afferma, poi, \u00abl\u2019obiettiva estraneit\u00e0\u00bb della Sardegna \u00abrispetto al procedimento di attuazione dell\u2019art. 116, 3\u00b0 co., Cost.\u00bb. Il primo e il terzo comma dell\u2019art. 116 Cost. non dovrebbero intrecciarsi, \u00abpena lo stravolgimento del sistema\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto alla censura secondo la quale il <em>dominus <\/em>del procedimento sarebbe il Governo, la Regione Veneto rileva che si farebbe valere un \u00abinconcludente assemblearismo\u00bb e che ci si preoccuperebbe di dare voce alle altre regioni, cio\u00e8 a quelle \u00abinteressate al puro e semplice fallimento della procedura\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">In relazione ai temuti rischi per l\u2019unit\u00e0 giuridica ed economica, la Regione Veneto osserva che il potere sostitutivo di cui all\u2019art. 120 Cost. metterebbe al riparo da ogni contestazione la legge impugnata. Immaginare trasferimenti indiscriminati di funzioni sarebbe irrealistico: il confronto \u00abavverr\u00e0 materia per materia\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto ai LEP, solo ora si starebbe facendo qualcosa di concreto. Ogni materia avrebbe propri tratti distintivi, per cui i criteri direttivi potrebbero essere solo organizzativi e procedurali e l\u2019apporto tecnico assicurerebbe imparzialit\u00e0 nella loro determinazione. La distinzione fra \u201cmaterie-LEP\u201d e materie \u201cno-LEP\u201d sarebbe stata effettuata dal CLEP utilizzando apporti tecnici.<\/p>\n<p class=\"FT\">La clausola di invarianza finanziaria sarebbe cogente e le osservazioni delle istituzioni economiche non sarebbero attendibili.<\/p>\n<p class=\"FT\">11.3.\u2013 La Regione Veneto \u00e8 intervenuta, con atto depositato il 3 ottobre 2024, nel giudizio promosso dalla Regione Campania.<\/p>\n<p class=\"FT\">In primo luogo, la Regione Veneto solleva dubbi sui danni temuti dalla ricorrente, vista la clausola di invarianza finanziaria. Inoltre, si ritiene \u00abescluso che possano essere devolute \u201cmaterie o ambiti di materie\u201d, oltretutto senza \u201calcuna motivazione\u201d\u00bb, e si osserva che \u00abla legge n. 86\/2024 non e\u0300 in grado di porre alcun vincolo a carico del legislatore futuro\u00bb. Il ricorso si fonderebbe su \u00absupposizioni, come tali inidonee a incardinare un giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale in via principale ammissibile\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto ai LEP, si osserva che possono essere di vario tipo e non riguardano tutte le materie. La ricorrente chiederebbe di eliminare le prime norme che hanno dato avvio al procedimento di determinazione dei LEP, al fine di attuare il principio di eguaglianza. Inoltre, i LEP non avrebbero \u00abalcun nesso con l\u2019autonomia differenziata\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto al finanziamento, la Regione Veneto rileva che \u00abil riferimento al territorio e\u0300 nel testo della Costituzione, a sua volta ripreso dalle norme statali, che danno ad esso attuazione\u00bb. Inoltre, le compartecipazioni potrebbero avere un ruolo importante nel realizzare la perequazione finanziaria tra diversi livelli di governo, attraverso la modulazione delle aliquote di compartecipazione, cui provveder\u00e0 il legislatore futuro.<\/p>\n<p class=\"FT\">12.\u2013 La Regione Lombardia ha depositato in termini \u00abmemoria di costituzione e in via subordinata atto di intervento <em>ad opponendum<\/em>\u00bb nel giudizio promosso dalla Regione Puglia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione Lombardia precisa di costituirsi in giudizio \u00abquale parte in causa\u00bb, in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale il giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale in via principale si svolgerebbe \u00abesclusivamente tra soggetti titolari di potest\u00e0 legislativa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Rileva, poi, che la legge impugnata sarebbe \u00abil punto di partenza e non quello di arrivo\u00bb, poich\u00e9 \u00absaranno necessari ulteriori interventi legislativi [\u2026] nonch\u00e9 apposite intese\u00bb e all\u2019interno \u00abdi questi ulteriori passaggi vi sar\u00e0 spazio per molteplici considerazioni anche di carattere socio economico\u00bb. Dunque, le censure formulate sarebbero pretestuose e apodittiche perch\u00e9 la ricorrente non spiegherebbe le ragioni del preteso <em>vulnus<\/em>.<\/p>\n<p class=\"FT\">12.1.\u2013 Nel merito, il primo motivo di ricorso (preclusione di una legge quadro) sarebbe non fondato perch\u00e9, \u00above lo ritenga necessario o comunque utile, il Legislatore [potrebbe] intervenire [\u2026] anche in assenza di una specifica ed espressa previsione costituzionale in tal senso\u00bb. Ci\u00f2 deriverebbe dal \u00abcarattere generale della funzione legislativa, che abilita il Legislatore a intervenire con legge su qualsiasi ambito materiale, fatta eccezione per quelli che disposizioni costituzionali riservano in modo tassativo ad altre fonti\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">12.2.\u2013 Il secondo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali) sarebbe non fondato, perch\u00e9 la devoluzione di ulteriori competenze avverrebbe \u00abin modo selettivo, con l\u2019individuazione di specifiche aree e settori, attraverso negoziazioni dettagliate con lo Stato\u00bb; il trasferimento non sarebbe \u00ab\u00abautomatico\u00bb, ma richiederebbe \u00abuna valutazione condivisa che tenga conto della capacit\u00e0 amministrativa e della situazione socioeconomica della Regione richiedente\u00bb. Siffatto processo garantirebbe che \u00abl\u2019autonomia non sia concessa in modo indiscriminato, ma in modo ponderato\u00bb. L\u2019art. 116, terzo comma, Cost. si baserebbe sul principio di sussidiariet\u00e0, cio\u00e8 mirerebbe a trasferire \u00abcompetenze solo quando e dove la Regione sia in grado di gestirle adeguatamente\u00bb. Esso si riferirebbe \u00aba situazioni particolari, che giustificano dunque particolari condizioni di autonomia\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">12.3.\u2013 Quanto al terzo motivo di ricorso (materie \u201cno-LEP\u201d), le materie escluse dall\u2019art. 3, comma 3, della legge impugnata riguarderebbero per lo pi\u00f9 \u00abfunzioni regolatorie e di controllo\u00bb, non implicherebbero \u00abprestazioni in favore dei cittadini\u00bb e non sarebbero \u00abassociabili alla tutela dei diritti civili e sociali\u00bb; dunque, non contemplerebbero \u00abspazi di autonomia legislativa e funzioni amministrative tali da esigere la determinazione di LEP\u00bb. L\u2019art. 116, terzo comma, Cost. non imporrebbe \u00abalcun obbligo esplicito di definire i LEP per tutte le materie\u00bb; inoltre, il ruolo centrale dei LEP nelle relazioni finanziarie non risulterebbe dall\u2019art. 119 Cost., ma dalla legge n. 42 del 2009 e dai successivi decreti attuativi, e non potrebbe \u00abammettersi che il processo di attuazione della norma costituzionale dipenda da condizioni di fattibilit\u00e0 rimesse all\u2019esclusiva e discrezionale volont\u00e0 del legislatore statale\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">12.4.\u2013 Il quarto motivo di ricorso (delega \u201cin bianco\u201d) sarebbe inammissibile per difetto di motivazione sulla ridondanza. Sarebbe anche non fondato perch\u00e9 l\u2019art. 3 della legge impugnata rinvia ai commi da 791 a 801-<em>bis <\/em>dell\u2019art. 1 della legge n. 197 del 2022. Secondo la Regione Lombardia, non si comprenderebbero \u00abi criteri sulla base dei quali la delega in parola venga ritenuta carente\u00bb e, inoltre, \u00abl\u2019eventuale e denegata scarsit\u00e0 delle indicazioni nella legge in parola si potr\u00e0 tradurre, al pi\u00f9, in una ridotta capacit\u00e0 dei decreti delegati di innovare alla legislazione vigente\u00bb, non nella sua illegittimit\u00e0. Nella prassi legislativa sarebbe \u00abfrequente che l\u2019eventuale carenza nella legge di delega di norme sostanziali che valgono come principi e criteri direttivi [sia] spesso equilibrata dall\u2019introduzione di norme procedurali\u00bb. Nel caso di specie, i pareri delle Commissioni parlamentari concorrerebbero \u00aba circoscrivere l\u2019estensione del potere delegato\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto all\u2019art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024 (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.), la Regione Lombardia osserva che l\u2019aggiornamento non sarebbe rimesso \u00aballa discrezionalit\u00e0 del Governo\u00bb, perch\u00e9 quest\u2019ultimo sarebbe \u00abvincolato ai decreti legislativi in precedenza emanati, oltre che al parere delle Commissioni parlamentari\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">12.5.\u2013 In relazione al quinto motivo di ricorso (compartecipazioni), la Regione Lombardia nega che \u00abdalla legge in esame, a fronte del conseguimento di maggiore autonomia in capo ad alcune regioni, deriverebbe una riduzione dell\u2019autonomia delle altre\u00bb, e anche che \u00abla concessione di maggiori spazi di autonomia possa determinare l\u2019erosione delle risorse che lo Stato impiega per le finalit\u00e0 indicate dall\u2019art. 119, commi 3, 5, 6 Cost.\u00bb (si cita, a sostegno, l\u2019art. 9, comma 3, della legge impugnata).<\/p>\n<p class=\"FT\">La censura relativa ai maggiori oneri che deriverebbero dalla legge sarebbe <em>in primis <\/em>inammissibile, perch\u00e9 la Regione Puglia dedurrebbe \u00abcontributi [\u2026] meramente economico-finanziari\u00bb e non \u00abprofili di illegittimit\u00e0 costituzionale\u00bb, sindacabili da questa Corte; inoltre, la ricorrente si sarebbe limitata ad asserire la violazione dell\u2019art. 81 Cost., senza specificare i parametri e argomentare le ragioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">Comunque, la Regione Lombardia osserva che il rischio che dall\u2019attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. possano derivare maggiori oneri per il bilancio pubblico non sarebbe stato trascurato: in base all\u2019art. 4, comma 1, della legge impugnata, qualora si verificasse detta ipotesi, il trasferimento delle funzioni potr\u00e0 avvenire solo dopo l\u2019entrata in vigore dei decreti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie necessarie.<\/p>\n<p class=\"FT\">12.6.\u2013 Anche il sesto motivo di ricorso (finanziamento LEP) sarebbe non fondato. Si rileva che la stessa legge impugnata prevede l\u2019aggiornamento dei LEP (art. 3, comma 7) e che, in base all\u2019art. 10, comma 1, lo Stato \u00abpromuove l\u2019esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell\u2019esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni\u00bb. Dunque, sarebbero rispettati sia l\u2019art. 2 (principi personalista e solidarista) sia l\u2019art. 3 (principio di eguaglianza) Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione osserva che la clausola di invarianza finanziaria \u00abpotr\u00e0 essere riscontrata nel procedimento di attuazione delle singole intese ed e\u0300 volta ad orientare le future attivit\u00e0 negoziali nonch\u00e9 il futuro legislatore\u00bb. Il risultato si potrebbe ottenere con l\u2019operare congiunto delle disposizioni di spesa \u00abcon contestuali disposizioni di risparmio\u00bb. In caso di maggiori oneri derivanti dalla determinazione dei LEP, sarebbero \u00abpienamente applicabili all\u2019esigenza di finanziamento di tali nuovi o maggiori oneri i meccanismi contemplati in via generale dall\u2019art. 17 della legge n. 196\/2009\u00bb, in conformit\u00e0 all\u2019art. 81 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Neanche l\u2019art. 119 Cost. sarebbe violato, dato il contenuto dell\u2019art. 9, comma 3, e dell\u2019art. 10 della legge impugnata.<\/p>\n<p class=\"FT\">12.7.\u2013 Il settimo motivo di ricorso (concorso agli obiettivi finanziari) sarebbe in parte inammissibile, perch\u00e9 non sarebbe argomentata l\u2019asserita violazione degli artt. 2 e 119 Cost. Esso sarebbe, comunque, non fondato, essendo \u00abevidente che l\u2019intento legislativo non sia quello di sottrarre le Regioni che hanno sottoscritto le intese con lo Stato dall\u2019onere di contribuire alla finanza pubblica\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">12.8.\u2013 Anche l\u2019ottavo motivo di ricorso (ruolo della Conferenza unificata) sarebbe non fondato. Non vi sarebbe alcun obbligo costituzionale di trovare un\u2019intesa in sede di Conferenza unificata, n\u00e9 di coinvolgerla durante il dibattito parlamentare. La Regione osserva che nella sede legislativa \u00abnon operano gli ordinari meccanismi procedimentali della leale collaborazione\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">12.9.\u2013 Quanto al nono motivo di ricorso (poteri del Presidente del Consiglio dei ministri), secondo la Regione Lombardia non potrebbe \u00abritenersi contrario all\u2019art. 3 Cost. ogni enunciato normativo che presenti margini, pi\u00f9 o meno ampi, di incertezza, essendo, invece, a tal fine, necessario l\u2019utilizzo di espressioni il cui significato, nonostante ogni sforzo interpretativo, rimanga del tutto oscuro\u00bb. Inoltre, gli artt. 1 e 2 della legge impugnata detterebbero i \u00abcriteri necessari per indirizzare l\u2019attivit\u00e0 del Presidente del Consiglio dei Ministri\u00bb. Infine, l\u2019art. 120 Cost. menziona anche la tutela dei LEP e a ci\u00f2 farebbe riferimento l\u2019art. 2, comma 2, della legge n. 86 del 2024, l\u00e0 dove si riferisce all\u2019unit\u00e0 \u00abdi indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">12.10.\u2013 Anche il decimo motivo di ricorso (cessazione di efficacia di leggi statali) sarebbe non fondato: la predisposizione di un elenco delle disposizioni statali che cessano di avere efficacia con l\u2019entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell\u2019intesa assicurerebbe \u00abchiarezza e certezza nell\u2019applicazione del diritto, cercando di ovviare a quell\u2019inevitabile conseguente abrogazione implicita [\u2026] che, all\u2019indomani dell\u2019entrata in vigore delle intese in parola, si sarebbe inevitabilmente venuta a creare, destando dubbi sulla normativa applicabile\u00bb. Sarebbe inoltre evidente \u00abche le intese non potranno giungere fino al punto di agire sull\u2019efficacia di norme statali attuative di obblighi sovranazionali o a contenuto costituzionalmente vincolato\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">12.11.\u2013 L\u2019undicesimo motivo di ricorso (iniziative pregresse) sarebbe ugualmente non fondato: l\u2019art. 11 della legge impugnata intenderebbe \u00abuniformare, per tutte le Regioni, il procedimento volto all\u2019attribuzione\u00bb della maggiore autonomia, \u00abproprio al fine di evitare disparit\u00e0 di trattamento\u00bb. Le iniziative pregresse, \u00abper giungere ad una positiva conclusione, dovranno [\u2026] adeguarsi ai criteri e ai presupposti stabiliti dalla norma, anche con riferimento [ai] profili finanziari\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">12.12.\u2013 Infine, anche il dodicesimo motivo di ricorso (iniziativa legislativa) sarebbe non fondato: la legge impugnata prevederebbe \u2013 in ossequio a quanto disposto dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost. \u2013 \u00abun <em>iter <\/em>procedimentale fondato su un atto di iniziativa regionale, adottato nel pieno rispetto della relativa normativa, anche costituzionale\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">13.\u2013 Con atto depositato il 29 settembre 2024, la Regione Lombardia \u00e8 intervenuta <em>ad opponendum <\/em>nel giudizio promosso dalla Regione Toscana.<\/p>\n<p class=\"FT\">13.1.\u2013 Quanto al primo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali), si osserva che, poich\u00e9 e\u0300 la regione interessata all\u2019autonomia che avvia la procedura, \u00ab[l]\u2019interesse di ogni singola Regione punter\u00e0 <em>ex se <\/em>a valorizzare ci\u00f2 [che] la medesima sente peculiare per il proprio territorio\u00bb; dunque, \u00abpredeterminare con legge nazionale gli ambiti e le materie a cui ciascuna Regione potrebbe accedere per la richiesta di autonomia differenziata, significherebbe privare la Regione stessa di quelle sue peculiarit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">13.2.\u2013 Quanto al secondo motivo di ricorso (ruolo marginale delle Camere), il procedimento regolato dalla legge rivelerebbe l\u2019assenza di una limitazione dei poteri del Parlamento. La Regione osserva che \u00abe\u0300 stato proprio il Parlamento ad approvare la legge 86\/2024 evidentemente ritenendo garantite e tutelate le proprie prerogative costituzionali\u00bb, e che \u00abla legge in questa sede impugnata si muove nel solco del criterio delle scelte insindacabili del Parlamento\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">13.3.\u2013 Quanto al terzo motivo di ricorso (mancato coinvolgimento della Regione richiedente nella fase parlamentare), esso \u2013 oltre a smentire il precedente motivo sul ruolo marginale delle Camere \u2013 sarebbe inammissibile per genericit\u00e0 e non fondato, perch\u00e9 l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. prevede un\u2019intesa a monte e nessun coinvolgimento della regione interessata nella fase parlamentare.<\/p>\n<p class=\"FT\">13.4.\u2013 Il quarto motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo) sarebbe inammissibile per genericit\u00e0 e non fondato, perch\u00e9 l\u2019intento legislativo sarebbe \u00abquello di decidere sull\u2019autonomia regionale sulla base di una richiesta (e non di una legge) della Regione interessata nel pieno rispetto di quella equa ponderazione della distribuzione dei livelli essenziali\u00bb; non si potrebbe concedere \u00aballa Regione di legiferare autonomamente sulla propria autonomia\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">13.5.\u2013 Il quinto motivo di ricorso (delega \u201cin bianco\u201d) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte nel punto 12.4. Inoltre, la Regione Lombardia rileva che, rispetto alla legge n. 197 del 2022, la legge impugnata muta l\u2019\u00abequilibrio nel rapporto tra individuazione delle prestazioni e vincoli di bilancio, che non vede pi\u00f9 le prime appiattirsi sui secondi, ma contempla l\u2019ipotesi che siano, viceversa, i secondi a doversi conformare alle prime\u00bb; si aggiunge che \u00absi potr\u00e0 procedere al trasferimento delle funzioni solo nel caso in cui la copertura finanziaria dei LEP, generanti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, sia assicurata anche alle Regioni non interessate dal trasferimento\u00bb. La determinazione dei LEP avrebbe carattere tecnico.<\/p>\n<p class=\"FT\">13.6.\u2013 Quanto al sesto motivo di ricorso (mero parere della Conferenza per la determinazione dei LEP), la Regione Lombardia rileva che l\u2019impianto normativo odierno si fonderebbe \u00absu una stretta cooperazione tra Stato e Regioni, talmente ampia e presente in ogni fase essenziale da superare la criticit\u00e0 evidenziata\u00bb. L\u2019intesa con la Conferenza non sarebbe l\u2019unico raccordo possibile.<\/p>\n<p class=\"FT\">13.7.\u2013 Anche il settimo motivo di ricorso (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.) sarebbe non fondato. La legittimit\u00e0 di una procedura in cui i LEP siano determinati dallo Stato mediante un regolamento risulterebbe dalla giurisprudenza costituzionale. La riserva di legge di cui all\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost. sarebbe relativa. La fonte sub-legislativa sarebbe da preferire perch\u00e9 la definizione dei LEP sarebbe \u00abun processo in continua evoluzione volto ad adattare i livelli al divenire storico e sociale\u00bb e perch\u00e9 sarebbe pi\u00f9 agevole il coinvolgimento degli enti territoriali e di quelli del terzo settore.<\/p>\n<p class=\"FT\">Sulle materie \u201cno-LEP\u201d la Regione Lombardia ribadisce gli argomenti esposti nel punto 10.3.<\/p>\n<p class=\"FT\">13.8.\u2013 L\u2019ottavo motivo di ricorso (mancata garanzia dei LEP) sarebbe inammissibile in quanto apodittico e, comunque, non fondato. La Regione Lombardia richiama la legge n. 197 del 2022, che delinea un procedimento per l\u2019approvazione in tempi ravvicinati dei LEP, e osserva che la tesi della necessit\u00e0 del preventivo completamento del c.d. federalismo fiscale rispetto alla realizzazione dell\u2019autonomia differenziata mostrerebbe \u00abtutti i suoi limiti proprio perch\u00e9 non vi sono gli spazi per il superamento del modello disegnato nella legge delega di attuazione dell\u2019art. 119 Cost.\u00bb. Correttamente l\u2019art. 3 della legge impugnata evidenzierebbe \u00abil carattere necessariamente dinamico della determinazione dei LEP e del relativo finanziamento\u00bb, \u00abanche perch\u00e9 la determinazione dei LEP e\u0300 una scelta di carattere politico\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">13.9.\u2013 Il nono motivo di ricorso (compartecipazioni) sarebbe non fondato perch\u00e9 le Regioni con minore capacit\u00e0 fiscale non sarebbero discriminate, \u00abin quanto proprio l\u2019art. 9 della legge impugnata, al comma 4, prevede che e\u0300 comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante\u00bb. La Regione Lombardia, poi, ribadisce gli argomenti gi\u00e0 esposti nel punto 12.5. Si aggiunge che \u00able risorse necessarie debbono necessariamente essere ricavate all\u2019interno del bilancio dello Stato, non potendo nemmeno ipotizzarsi che esse derivino da tributi ed entrate propri delle Regioni\u00bb, altrimenti \u00abi residenti delle Regioni ad autonomia rafforzata si troverebbero ulteriormente assoggettati al prelievo per l\u2019erogazione di servizi pubblici che gi\u00e0 ricevono dallo Stato e per cui gi\u00e0 pagano e hanno pagato imposte\u00bb; \u00abnon restano quindi, non potendosi evidentemente finanziare la differenziazione attraverso il fondo perequativo, che le compartecipazioni\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">13.10.\u2013 Quanto al decimo motivo di ricorso (fondo perequativo), la Regione Lombardia ricorda che il PNRR prevede un\u2019unica <em>milestone<\/em> per l\u2019attuazione del federalismo fiscale regionale, da realizzare entro il primo quadrimestre dell\u2019anno 2026, e osserva che il richiamo all\u2019art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011 (contenuto nell\u2019art. 10 della legge impugnata) non introdurrebbe affatto un\u2019illegittima discriminazione in danno alle regioni con capacit\u00e0 fiscale ridotta, come risulterebbe dall\u2019art. 9, comma 3, della legge n. 86 del 2024.<\/p>\n<p class=\"FT\">13.11.\u2013 Quanto all\u2019undicesimo motivo di ricorso (iniziative pregresse), la Regione Lombardia ribadisce gli argomenti gi\u00e0 esposti nel punto 12.11.<\/p>\n<p class=\"FT\">13.12.\u2013 Infine, il dodicesimo motivo di ricorso (PNRR) sarebbe in parte inammissibile per genericit\u00e0 e comunque non fondato. La Regione Lombardia rileva che la legge impugnata garantisce, con diverse norme, che le autonomie differenziate siano concesse nel rispetto della coesione territoriale. Inoltre, non sarebbe vero che la legge n. 86 del 2024 precluda il completamento del federalismo fiscale perch\u00e9 uno degli ostacoli all\u2019attuazione della legge n. 42 del 2009 \u00e8 stato ravvisato nella mancata determinazione dei LEP. Dunque, la legge impugnata sarebbe conforme agli obiettivi del PNRR.<\/p>\n<p class=\"FT\">14.\u2013 Con atto depositato il 3 ottobre 2024, la Regione Lombardia \u00e8 intervenuta <em>ad opponendum <\/em>nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Sardegna.<\/p>\n<p class=\"FT\">In generale, la Regione Lombardia osserva che, data la clausola di maggior favore, \u00abla legge impugnata non pu\u00f2, in alcun modo, pregiudicare l\u2019autonomia della regione ricorrente\u00bb. Nelle materie non statutarie, le disposizioni della legge impugnata, \u00ablungi dal limitare l\u2019autonomia regionale, intendono, al contrario, dare la possibilit\u00e0 anche alle regioni a statuto speciale di incrementarla\u00bb, ferma restando la possibilit\u00e0 per esse di raggiungere ulteriori forme di autonomia tramite i procedimenti statutari.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto alle iniziative di altre regioni, la legge impugnata non potrebbe essere considerata lesiva, rappresentando \u201cil punto di partenza\u201d e non quello di arrivo. Ci sarebbe, dunque, un palese difetto di interesse a ricorrere, con conseguente inammissibilit\u00e0 del ricorso.<\/p>\n<p class=\"FT\">14.1.\u2013 Il primo motivo di ricorso (preclusione di una legge quadro) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 12.1.). Inoltre, la Regione Lombardia osserva che la legge impugnata \u00abe\u0300 specificamente volt[a] a costruire percorsi costanti e organici attorno ai processi di accesso all\u2019autonomia differenziata\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">14.2.\u2013 Quanto al secondo motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo), la Regione Lombardia ribadisce quanto gi\u00e0 esposto (punto 12.12.) e rileva che la legge impugnata \u00abnon preclude a nessun titolare dell\u2019iniziativa legislativa \u2013 e, in particolare, il Consiglio regionale ai sensi dell\u2019art. 121 Cost. \u2013 la possibilit\u00e0 di formulare una proposta di \u201clegge di differenziazione\u201d sulla base della medesima intesa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">14.3.\u2013 Il terzo motivo di ricorso (legge statutaria regionale) sarebbe non fondato perch\u00e9 l\u2019art. 2 della legge impugnata conterrebbe una \u00abprevisione volta non ad imporre (come erroneamente sostiene parte ricorrente) un <em>iter <\/em>procedimentale lesivo delle previsioni costituzionali e statutaria, ma, al contrario, proprio a salvaguardarle, tutelando la gi\u00e0 esistente autonomia regionale\u00bb. Viene citata la sentenza di questa Corte n. 39 del 2014.<\/p>\n<p class=\"FT\">14.4.\u2013 Il quarto motivo di ricorso (iniziativa dell\u2019esecutivo regionale) sarebbe non fondato \u00abatteso che, da un lato, la norma impugnata espressamente dispone che l\u2019atto di iniziativa regionale venga assunto nel rispetto dell\u2019autonomia statutaria e, dall\u2019altro, in ogni caso e\u0300 un mero atto di impulso di un procedimento legislativo <em>sui<\/em> <em>generis <\/em>che, tuttavia, dovr\u00e0 ancora svolgersi\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">14.5.\u2013 Il quinto motivo di ricorso (mera informativa alla Conferenza Stato-regioni) sarebbe non fondato perch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 di informazione da parte del Governo rispetto alla Conferenza permanente sarebbe \u00abda leggersi come un coinvolgimento di quest\u2019ultima\u00bb (viene citata la sentenza di questa Corte n. 88 del 2014). Inoltre, l\u2019intero testo normativo impugnato sarebbe \u00abpermeato da un costante coinvolgimento dello Stato e della Regione\/delle Regioni\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">14.6.\u2013 Il sesto e settimo motivo di ricorso (ruolo della Conferenza e limitazione del negoziato) sarebbero, <em>in primis<\/em>, inammissibili per insufficienza della motivazione. Sarebbero anche non fondati, perch\u00e9 la norma impugnata non \u00ablascerebbe allo Stato la possibilit\u00e0 di decidere se limitare o meno le materie su cui le Regioni ad \u201cautonomia particolare\u201d potranno presentare proposte di autonomia\u00bb, ma consentirebbe di \u00abverificare, in casi particolari, [\u2026] se alcune materie debbano essere eliminate dal perimetro della richiedenda autonomia\u00bb, e non vi sarebbe \u00abalcun obbligo costituzionale del Governo di raggiungere un\u2019intesa con altri soggetti per [l]imitare l\u2019oggetto del negoziato\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">14.7.\u2013 L\u2019ottavo e nono motivo di ricorso (schema preliminare ruolo della Conferenza e limitazione del negoziato) sarebbero non fondati perch\u00e9 l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. non richiede l\u2019intesa con la Conferenza unificata o con la Conferenza Stato-regioni.<\/p>\n<p class=\"FT\">14.8.\u2013 Il decimo motivo di ricorso (approvazione parlamentare unilaterale) sarebbe non fondato perch\u00e9 questa Corte non avrebbe \u00abmai ritenuto necessario un coinvolgimento delle regioni nel procedimento di formazione delle leggi\u00bb. Inoltre, la legge non potrebbe regolare il procedimento di formazione di un\u2019altra legge. L\u2019autonomia differenziata si baserebbe sui principi di sussidiariet\u00e0 e leale collaborazione: l\u2019attribuzione di nuove competenze alle regioni risponderebbe \u00abproprio all\u2019esigenza di trasferire funzioni amministrative e legislative al livello di governo pi\u00f9 vicino ai cittadini, ove si possano esercitare con maggiore efficienza e capacit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">14.9.\u2013 Quanto all\u2019undicesimo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali), la Regione Lombardia ne eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 perch\u00e9 la ricorrente farebbe valere prerogative statali e, nel merito, ribadisce argomenti gi\u00e0 svolti (punto 12.1.).<\/p>\n<p class=\"FT\">14.10.\u2013 Il dodicesimo motivo di ricorso (delega \u201cin bianco\u201d) sarebbe inammissibile e non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punti 12.4. e 13.5.).<\/p>\n<p class=\"FT\">14.11.\u2013 Quanto al tredicesimo motivo di ricorso (ruolo della Commissione paritetica), l\u2019art. 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024 rispetterebbe \u00abpienamente l\u2019art. 56 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna, attribuendo proprio ad una Commissione paritetica i compiti relativi all\u2019attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento\u00bb. La censura sarebbe anche \u00abpretestuosa, dovendo l\u2019intesa \u2013 nella stipula della quale la Regione avr\u00e0 un ruolo non indifferente \u2013 ancora disciplinare la Commissione in parola\u00bb: di qui l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione, oltre che la non fondatezza.<\/p>\n<p class=\"FT\">14.12.\u2013 Il quattordicesimo motivo di ricorso (monitoraggio e ruolo della Conferenza unificata) sarebbe inammissibile perch\u00e9 inciderebbe sulla discrezionalit\u00e0 del Parlamento. Inoltre, non sarebbe \u00abcomprensibile in che termini e secondo quali modalit\u00e0 lo Stato avrebbe dovuto assicurare il coinvolgimento delle autonomie locali rispetto ad una scelta che e\u0300 stata effettuata tra la Regione interessata all\u2019autonomia e il Parlamento che, nell\u2019esercizio delle proprie funzioni, quale e\u0300 quella legislativa, non e\u0300 vincolato agli ordinari meccanismi procedimentali della leale collaborazione\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">14.13.\u2013 Il quindicesimo motivo di ricorso (materie \u201cno-LEP\u201d) sarebbe non fondato perch\u00e9 non si comprenderebbe da dove la ricorrente dedurrebbe la mancanza di copertura finanziaria per le materie \u201cno-LEP\u201d, \u00abatteso che dalla legge nulla si evince in tal senso\u00bb; dunque, non vi sarebbero \u00abostacoli alla pianificazione finanziaria delle materie definite da controparte come non LEP\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">14.14.\u2013 Il sedicesimo motivo di ricorso (materie \u201cno-LEP\u201d e criterio della spesa storica) sarebbe inammissibile e non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punti 12.5. e 13.9.).<\/p>\n<p class=\"FT\">14.15.\u2013 Il diciassettesimo motivo di ricorso (compartecipazioni e invarianza finanziaria) sarebbe inammissibile e non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punti 12.5. e 12.6.).<\/p>\n<p class=\"FT\">14.16.\u2013 Il diciottesimo motivo di ricorso (finanziamento e ruolo della Commissione paritetica) sarebbe inammissibile e non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 14.11.).<\/p>\n<p class=\"FT\">14.17.\u2013 Il diciannovesimo motivo di ricorso (compartecipazioni) sarebbe \u00absconfessato\u00bb dall\u2019art. 5, comma 2, della legge impugnata, secondo cui il finanziamento delle funzioni oggetto di trasferimento deve avvenire attraverso compartecipazioni al gettito di uno o pi\u00f9 tributi erariali ma, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall\u2019art. 119 Cost. (viene citato il dossier parlamentare del 16 gennaio 2024).<\/p>\n<p class=\"FT\">14.18.\u2013 Il ventesimo motivo di ricorso (concorso agli obiettivi finanziari) sarebbe inammissibile e non fondato perch\u00e9 l\u2019intento legislativo non sarebbe \u00abquello di sottrarre le Regioni che hanno sottoscritto le intese con lo Stato in termini di autonomia differenziata dall\u2019onere di contribuire alla finanza pubblica\u00bb (si cita la relazione di verifica delle quantificazioni n. 203 del 2 maggio 2024, stilata dalla Camera dei deputati).<\/p>\n<p class=\"FT\">14.19.\u2013 Il ventunesimo motivo di ricorso (fondo perequativo) sarebbe non fondato in quanto, dato il contenuto dell\u2019art. 10 della legge impugnata, sarebbe \u00abpacifico che non si produca alcuna illegittima disparit\u00e0 di trattamento tra Regioni in forza delle condizioni economiche dei rispettivi territori, nonch\u00e9 che sia esclusa qualsivoglia forma di discriminazione nei confronti degli enti regionali con minore capacit\u00e0 fiscale\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">14.20.\u2013 Infine, il ventiduesimo motivo di ricorso (applicazione della legge impugnata alle regioni speciali) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 sopra esposte (punto 14.).<\/p>\n<p class=\"FT\">15.\u2013 Con atto depositato il 5 ottobre 2024, la Regione Lombardia \u00e8 intervenuta <em>ad opponendum <\/em>nel giudizio promosso dalla Regione Campania.<\/p>\n<p class=\"FT\">15.1.\u2013 Quanto al primo motivo di ricorso (trasferimenti puntuali), la Regione Lombardia ribadisce argomenti gi\u00e0 svolti (punto 12.2.) e aggiunge che il <em>proprium <\/em>della legge di differenziazione sarebbe dato \u00abdal creare una relazione di specie che si innesta in quella di genere\u00bb, e sarebbe \u00abproprio questa singolarit\u00e0 della normativa specifica per ciascuna Regione (pi\u00f9 che la deroga a regole in s\u00e9 largamente disponibili per il legislatore ordinario, e spesso di sua produzione, e pi\u00f9 che la stessa destinazione a resistere a leggi successive, gi\u00e0 ottenibile in forza del principio di specialit\u00e0) \u2013 che rende ragione del requisito della maggioranza assoluta per l\u2019approvazione parlamentare\u00bb. L\u2019art. 116, terzo comma, Cost. si riferirebbe a situazioni particolari. Si rileva anche che, quanto alle funzioni amministrative, \u00able esigenze della differenziazione possono essere soddisfatte da una seria attuazione dell\u2019art. 118 Cost., riferita a tutte le Regioni, allocando con provvedimenti legislativi ordinari le funzioni sulla base di criteri fluidi\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">15.2.\u2013 Il secondo motivo di ricorso (eliminazione della potest\u00e0 concorrente) sarebbe non fondato perch\u00e9 la legge conterrebbe \u00abdisposizioni a carattere procedimentale, le quali nulla dicono sui contenuti dell\u2019intesa, sulle materie in relazione alle quali la stessa pu\u00f2 intervenire e sulle \u201cnuove\u201d funzioni che possono essere affidate alla Regione\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">15.3.\u2013 Il terzo motivo di ricorso (materie \u201cno-LEP\u201d) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 12.3.).<\/p>\n<p class=\"FT\">15.4.\u2013 Il quarto motivo di ricorso (garanzia dei LEP) sarebbe non fondato perch\u00e9, dato il contenuto dell\u2019art. 10, la legge impugnata garantirebbe che, \u00abnel momento in cui sar\u00e0 data concreta attuazione all\u2019art. 116, comma 3, Cost., le Regioni dispongano di tutte le risorse necessarie per garantire l\u2019effettivo soddisfacimento dei LEP\u00bb. In mancanza, \u00abil Governo potr\u00e0 ben esercitare i poteri sostitutivi straordinari di cui all\u2019art. 120, comma 2, Cost.\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">Inoltre, la legge contempla la possibilit\u00e0 che dalla determinazione dei LEP possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: ci\u00f2 implicherebbe \u00abil superamento dell\u2019approccio adottato dalla legge di bilancio n. 197\/2022, la quale, all\u2019art. 1, comma 793, stabiliva che i LEP potessero essere determinati solo \u201cnell\u2019ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente\u201d\u00bb. Dunque, si potr\u00e0 procedere al trasferimento delle funzioni \u00absolo nel caso in cui la copertura finanziaria dei LEP, generanti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, sia assicurata anche alle Regioni non interessate dal trasferimento\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">15.5.\u2013 Il quinto motivo di ricorso (compartecipazioni) sarebbe in parte inammissibile e in parte non fondato. Lo strumento della compartecipazione \u00abdovr\u00e0 essere calibrato di volta in volta in concreto e in modo adeguato al fine di garantire una quantit\u00e0 sufficiente di risorse a ciascuna Regione per lo svolgimento delle funzioni attribuite, anche diversificando le aliquote di compartecipazione ovvero i tipi di tributi erariali coinvolti\u00bb. Quanto ai maggiori oneri derivanti dal conferimento di nuove funzioni, la censura sarebbe inammissibile per insufficienza della motivazione. Nel merito, la Regione Lombardia ribadisce gli argomenti gi\u00e0 svolti nei punti 12.5. e 12.6. Qualora l\u2019intesa non garantisca l\u2019invarianza finanziaria per le regioni terze (art. 9, comma 3, della legge impugnata), \u00abci si trover\u00e0 dinanzi, al pi\u00f9, ad un contrasto tra l\u2019intesa e la legge 86\/2024 con tutto quanto ne consegue in merito alla non approvabilit\u00e0 della prima\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">15.6.\u2013 Il sesto motivo di ricorso (compartecipazioni e monitoraggio) sarebbe non fondato. Le regioni con minore capacit\u00e0 fiscale non sarebbero discriminate: la Regione Lombardia ricorda l\u2019art. 9, comma 3, e l\u2019art. 10, comma 2, della legge impugnata che avrebbero lo scopo di superare la situazione di sospensione del fondo perequativo, \u00abrendendolo operativo\u00bb. Inoltre, si rileva che la legge tiene fermo il potere sostitutivo statale (art. 3, comma 5, e art. 11, comma 3, della legge n. 86 del 2024).<\/p>\n<p class=\"FT\">15.7.\u2013 Il settimo motivo di ricorso (fondo perequativo) sarebbe non fondato: l\u2019art. 10, comma 2, dispone che l\u2019articolo 15 del d.lgs. n. 68 del 2011 trovi \u00abcomunque applicazione\u00bb e, quindi, se e\u0300 vero \u00abche l\u2019effettiva operativit\u00e0 del fondo perequativo e\u0300 attualmente sospesa, e\u0300 altrettanto vero che detto disposto normativo [\u2026] intende proprio superare detta situazione, rendendolo operativo e, cos\u00ec, assicurando che, nel momento in cui sar\u00e0 data concreta attuazione all\u2019art. 116, terzo comma, Cost., le Regioni dispongano di tutte le risorse necessarie per garantire l\u2019effettivo soddisfacimento dei LEP\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">15.8.\u2013 L\u2019ottavo motivo di ricorso (delega \u201cin bianco\u201d) sarebbe inammissibile e non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punti 12.4. e 13.5.).<\/p>\n<p class=\"FT\">15.9.\u2013 Il nono motivo di ricorso (aggiornamento dei LEP con d.P.C.m.) sarebbe <em>in primis <\/em>inammissibile per difetto di motivazione sulla ridondanza. Sarebbe poi non fondato perch\u00e9 l\u2019art. 3, comma 7, della legge impugnata, indicherebbe \u00abalcuni criteri temporali e contenutistici\u00bb. Inoltre, i d.P.C.m. sarebbero guidati anche dai criteri di cui ai commi 791 e 793 della legge n. 197 del 2022.<\/p>\n<p class=\"FT\">15.10.\u2013 Il decimo motivo di ricorso (PNRR) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 13.12.).<\/p>\n<p class=\"FT\">15.11.\u2013 L\u2019undicesimo motivo di ricorso (legge di mera approvazione) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 13.2.).<\/p>\n<p class=\"FT\">15.12.\u2013 Il tredicesimo motivo di ricorso (iniziativa legislativa del Governo) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punti 12.12. e 14.2.).<\/p>\n<p class=\"FT\">15.13.\u2013 Il quattordicesimo motivo di ricorso (ruolo della Conferenza) sarebbe non fondato perch\u00e9 non ci sarebbe un \u00abautomatico obbligo di coinvolgimento vincolante della Conferenza unificata e, in generale, delle altre Regioni in tutte le fasi\u00bb. Comunque, la Conferenza sarebbe coinvolta nel procedimento di determinazione dei LEP.<\/p>\n<p class=\"FT\">15.14.\u2013 Il quindicesimo motivo di ricorso (iniziative pregresse) sarebbe non fondato per le ragioni gi\u00e0 esposte (punto 12.11.).<\/p>\n<p class=\"FT\">16.\u2013 La Regione Veneto ha depositato in tutti i giudizi analoga memoria, il 21 ottobre 2024. Ha illustrato le tappe storico-costituzionali del regionalismo italiano, soffermandosi \u2013 in particolare \u2013 sul procedimento di approvazione del vigente art. 116, terzo comma, Cost., sulla propria posizione in relazione alle richieste di maggiore autonomia, sulla definizione dei LEP come esitata nel Rapporto finale del CLEP.<\/p>\n<p class=\"FT\">Passando ai contenuti della legge n. 86 del 2024, secondo la Regione Veneto essa sarebbe, anzitutto, <em>inutiliter data<\/em> poich\u00e9, in quanto legge ordinaria, non sarebbe in grado di condizionare \u00abn\u00e9 una legge successiva, n\u00e9 un atto avente forza di legge, n\u00e9 la legge rinforzata di approvazione delle intese\u00bb. In altri termini, sarebbe costretta \u00abtra l\u2019incudine del disposto costituzionale e il martello della legge rinforzata\u00bb. Al contempo, sotto altro profilo, essa avrebbe \u00abuna sua utilit\u00e0 pratica, in quanto detta regole, soprattutto procedurali, che individuano un percorso\u00bb.<\/p>\n<p class=\"FT\">La legge impugnata, pi\u00f9 precisamente, nell\u2019individuare una \u00abstretta dipendenza\u00bb fra LEP e autonomia differenziata \u2013 cos\u00ec assumendosi il compito di traino per la realizzazione di un dovere cui si sarebbe dovuto adempiere dal 2001 \u2013 indicherebbe la strada da seguire per giungere alla predisposizione di una o pi\u00f9 bozze di intesa e al testo finale, da sottoporre all\u2019approvazione delle Camere.<\/p>\n<p class=\"FT\">Passando pi\u00f9 propriamente ai profili dei singoli ricorsi, la difesa regionale ribadisce, innanzi tutto, le argomentazioni gi\u00e0 esposte in merito alla sussistenza di un proprio interesse e alla propria posizione alternativamente come parte o come interveniente nel giudizio in via principale.<\/p>\n<p class=\"FT\">Sempre in via preliminare, la Regione Veneto ribadisce l\u2019inammissibilit\u00e0 di tutti i ricorsi perch\u00e9 tutte le questioni sarebbero premature, con conseguente assenza di un interesse attuale e concreto al ricorso.<\/p>\n<p class=\"FT\">Tutti i ricorsi sarebbero, altres\u00ec, inammissibili per assenza di qualsiasi prova di ridondanza sulle attribuzioni delle regioni ricorrenti.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto al merito, la Regione Veneto deduce la non fondatezza della questione che lamenta l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019intera legge per violazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost.: essa sarebbe piuttosto volta a \u00abconcorrere all\u2019attuazione\u00bb della citata previsione costituzionale, nonch\u00e9 dell\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto, poi, alla questione che lamenta l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019intera legge impugnata (e, in particolare, degli artt. 1, 2 e 4) perch\u00e9 consentirebbe il trasferimento integrale di blocchi di materie, essa sarebbe priva di alcun fondamento logico, giuridico e fattuale, poich\u00e9 l\u2019art. 2, comma 2, della stessa legge non farebbe altro che richiamare l\u2019ambito materiale individuato dal terzo comma dell\u2019art. 116 Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Aggiunge la difesa regionale che una pronuncia della Corte costituzionale sulla legge n. 86 del 2024 sarebbe \u00abdestinata ad essere l\u2019equivalente di un <em>merus flatus vocis<\/em>: priva di scopo\u00bb, poich\u00e9 la legge sarebbe destinata ad essere travolta nel momento in cui il Parlamento approvasse le leggi di intesa, ai sensi dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"FT\">Ancora, tutte le censure formulate sui LEP dovrebbero ritenersi non fondate perch\u00e9 attinenti a profili politici dell\u2019attuazione dei LEP e perch\u00e9 non terrebbero in debita considerazione la lettura congiunta di tutti i parametri costituzionali.<\/p>\n<p class=\"FT\">Quanto alle singole questioni di carattere finanziario, la difesa veneta deduce la non fondatezza anzitutto di quella relativa alle compartecipazioni, poich\u00e9 esse sarebbero gi\u00e0 previste dall\u2019art. 119, secondo comma, Cost. Inoltre, una quota di compartecipazione al gettito di uno o pi\u00f9 tributi erariali potrebbe essere anche l\u2019unica forma di finanziamento delle funzioni aggiuntive, posto che, in caso di impiego di tributi regionali propri-propri (ossia istituiti con legge regionale), \u00abperderebbe di significato l\u2019art. 14 della legge n. 42\/2009, attuativa dell\u2019art. 119 Cost., secondo cui all\u2019assegnazione delle risorse si provvede con la stessa legge statale con cui si attribuiscono forme e condizioni particolari di autonomia\u00bb. La Regione Veneto sottolinea anche la svalutazione della capacit\u00e0 impositiva propria delle regioni ordinarie.<\/p>\n<p class=\"FT\">Priva di fondamento sarebbe anche la questione sull\u2019esclusione della riserva di aliquota in favore della compartecipazione, posto che la prima sarebbe una <em>species<\/em> della seconda. Parimenti non fondata dovrebbe ritenersi la censura sulla discriminazione dei territori con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante, posto che il criterio per la scelta dell\u2019aliquota di compartecipazione sarebbe rapportato al <em>quantum<\/em> di funzioni da finanziare.<\/p>\n<p class=\"FT\">Apodittiche e perci\u00f2 non fondate sarebbero anche le questioni che lamentano l\u2019assenza di invarianza finanziaria della legge impugnata, che sarebbe comunque puntellata di garanzie onde evitare che si generino sperequazioni fra i territori (art. 10) o variazioni nel fabbisogno o nel gettito (art. 8).<\/p>\n<p class=\"FT\">Infine, priva di fondamento sarebbe anche la questione sull\u2019asserito trattenimento in capo alla regione dell\u2019eventuale extra-gettito, poich\u00e9 dalla lettera dell\u2019art. 8, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 86 del 2024, si evincerebbe giusto il contrario, ossia che l\u2019eventuale <em>surplus<\/em> di gettito non possa rimanere alla regione (ci\u00f2 che sarebbe in contrasto con la stessa <em>ratio<\/em> del regionalismo differenziato, volto all\u2019efficientamento delle funzioni <em>in loco<\/em>), ma debba essere acquisito alle casse erariali.<\/p>\n<p class=\"FT\">Conclude la Regione Veneto sostenendo che un giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale potrebbe eventualmente investire la legge rinforzata che approva l\u2019intesa, ma non la legge n. 86 del 2024, recessiva sul piano delle fonti.<\/p>\n<p class=\"FT\">17.\u2013 La Regione Piemonte ha depositato una memoria unica in tutti i giudizi, il 22 ottobre 2024.<\/p>\n<p class=\"FT\">Con essa fornisce ulteriori ragioni a sostegno della propria legittimazione a partecipare ai sopra indicati giudizi, nella veste di parte controinteressata o, comunque, in quella di interveniente, e svolge alcune considerazioni ulteriori sul merito delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale promosse nei quattro ricorsi, individuando \u00abi nodi principali attorno ai quali ruotano i motivi di impugnazione\u00bb. Tali nodi sono i seguenti: la posizione della legge di attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. nel sistema delle fonti, anche con riferimento alle relazioni con la \u201clegge di differenziazione\u201d da adottarsi sulla base di tale disposizione costituzionale; l\u2019assenza nella legge n. 86 del 2024 di alcune specifiche prescrizioni sostanziali circa l\u2019attuazione della differenziazione regionale (il tema \u00e8 quello dei trasferimenti \u201cpuntuali\u201d e motivati); la fissazione dei LEP da parte del Governo tramite decreto legislativo e il loro successivo aggiornamento con d.P.C.m.; il procedimento da seguire per il riconoscimento alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, sia con riguardo all\u2019interpretazione delle prescrizioni procedurali contenute nell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., sia in riferimento a eventuali ulteriori passaggi procedimentali non previsti esplicitamente da tale disposizione; i profili finanziari; infine, le prescrizioni dell\u2019art. 11 della legge n. 86 del 2024.<\/p>\n<p class=\"FT\">18.\u2013 Le ricorrenti hanno depositato memoria integrativa, in vista dell\u2019udienza, il 22 ottobre 2024.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione Puglia argomenta sulla posizione delle Regioni terze e replica alle eccezioni di inammissibilit\u00e0 della difesa erariale e alle obiezioni di merito della stessa Avvocatura generale e delle Regioni intervenienti.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione Toscana argomenta sull\u2019inammissibilit\u00e0 degli interventi delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia e sulla non fondatezza delle eccezioni sollevate dall\u2019Avvocatura dello Stato (difetto di legittimazione e di interesse) e dalla Regione Piemonte (per omessa notifica del ricorso alle altre regioni). Nel merito, ribadisce i vizi delle disposizioni impugnate, denunciati con il ricorso, replicando alle obiezioni della difesa erariale e delle regioni intervenienti.<\/p>\n<p class=\"FT\">La Regione autonoma Sardegna argomenta sull\u2019inammissibilit\u00e0 degli interventi delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia e replica alle eccezioni di inammissibilit\u00e0 della difesa erariale e delle regioni terze. Nel merito, confuta le considerazioni dell\u2019Avvocatura e delle regioni intervenienti.<\/p>\n<p class=\"FT\">Infine, la Regione Campania argomenta sull\u2019inammissibilit\u00e0 degli interventi delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia e sulla non fondatezza delle eccezioni sollevate dall\u2019Avvocatura dello Stato (difetto di legittimazione e di interesse) e dalla Regione Piemonte (per omessa notifica del ricorso alle altre regioni). Nel merito, ribadisce i vizi delle disposizioni impugnate, denunciati con il ricorso, replicando alle obiezioni della difesa erariale e delle regioni intervenienti.<\/p>\n<p class=\"FT\">19.\u2013 Diverse associazioni senza scopo di lucro hanno depositato opinioni come <em>amici curiae<\/em>, ai sensi dell\u2019art. 6 delle Norme integrative: si tratta delle associazioni ASSO-CONSUM-Puglia (reg. ric. n. 28 del 2024), UPI Toscana (reg. ric. n. 29 del 2024), ACLI e ANIEF (reg. ric. numeri 30 e 31 del 2024) e ANCI Campania (reg. ric. n. 31 del 2024). Tali opinioni sono state ammesse dal Presidente della Corte con quattro decreti, del 7 e del 10 ottobre 2024.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"col-md-12\">\n<p><a name=\"diritto\"><\/a><\/p>\n<p class=\"DD\"><em>Considerato in diritto<\/em><\/p>\n<p class=\"DT\">1.\u2013 Le Regioni Puglia, Toscana, Campania e la Regione autonoma Sardegna hanno impugnato, con ricorsi iscritti, rispettivamente, ai numeri 28, 29, 31 e 30 reg. ricorsi del 2024, la legge n. 86 del 2024, nella sua totalit\u00e0 e anche con riferimento a specifiche disposizioni, distintamente indicate in prosieguo. Tale legge reca disposizioni per l\u2019attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost,, in base al quale \u00ab[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell\u2019articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere <em>l<\/em>), limitatamente all\u2019organizzazione della giustizia di pace, <em>n<\/em>) e <em>s<\/em>), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi\u0302 di cui all\u2019articolo 119. La legge e\u0300 approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">I quattro giudizi hanno in larga parte un oggetto comune, con riferimento sia alle disposizioni impugnate sia ai parametri costituzionali evocati. Essi possono essere, dunque, riuniti per essere definiti con un\u2019unica pronuncia.<\/p>\n<p class=\"DT\">2.\u2013 Con ordinanza dibattimentale letta all\u2019udienza pubblica del 12 novembre 2024, questa Corte ha dichiarato ammissibili gli interventi <em>ad opponendum<\/em> delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, \u00abessendo oggetto delle presenti questioni di legittimit\u00e0 costituzionale una legge che, definendo i principi, le procedure e i limiti per l\u2019attribuzione ad ogni regione che ne faccia richiesta di ulteriori e pi\u00f9 ampie competenze legislative e amministrative nelle materie indicate dalla stessa Costituzione, riguarda l\u2019assetto complessivo dell\u2019ordinamento regionale\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">3.\u2013 I ricorsi sollevano numerose questioni di legittimit\u00e0 costituzionale, che in parte si sovrappongono e possono essere raggruppate nelle seguenti aree tematiche: a) questioni generali sull\u2019interpretazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. (punti 7 e 8 del <em>Considerato in diritto<\/em>) ; b) questioni in materia di fonti del diritto (punti da 9 a 13 del <em>Considerato in diritto<\/em>); c) questioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) (punti da 14 a 16 del <em>Considerato in diritto<\/em>); d) questioni in tema di leale collaborazione (punti da 17 a 21 del <em>Considerato in diritto<\/em>); e) questioni in materia finanziaria (punti da 22 a 29 del <em>Considerato in diritto<\/em>); f) altre questioni (punti 30 e 31 del <em>Considerato in diritto<\/em>).<\/p>\n<p class=\"DT\">Di seguito saranno, dunque, sintetizzate ed esaminate le questioni (promosse nei diversi ricorsi) rientranti in ognuna di queste aree tematiche, comprese le relative eccezioni di inammissibilit\u00e0 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalle tre Regioni intervenienti.<\/p>\n<p class=\"DT\">4.\u2013 L\u2019esame delle questioni richiede di procedere all\u2019interpretazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., introdotto con la riforma costituzionale del 2001. Tale disposizione, che consente di superare l\u2019uniformit\u00e0 nell\u2019allocazione delle competenze al fine di valorizzare appieno le potenzialit\u00e0 insite nel regionalismo italiano, non pu\u00f2 essere considerata come una monade isolata, ma deve essere collocata nel quadro complessivo della forma di Stato italiana, con cui va armonizzata.<\/p>\n<p class=\"DT\">Una componente fondamentale della forma di Stato delineata dalla Costituzione \u00e8 il regionalismo, connotato dall\u2019attribuzione alle regioni di autonomia politica, che si specifica in autonomia legislativa (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.), amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.), a cui si aggiunge la garanzia dell\u2019autonomia degli enti locali. Fin dai principi fondamentali, la Costituzione afferma che la Repubblica \u00abriconosce e promuove le autonomie locali\u00bb e che essa \u00abadegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell\u2019autonomia e del decentramento\u00bb (art. 5). Nel disegno costituzionale gi\u00e0 sono riconosciute ad alcune regioni \u00abforme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale\u00bb (art. 116, primo comma, Cost.). Il terzo comma della stessa disposizione sviluppa questa logica di differenziazione prevedendo che le regioni ordinarie, seguendo una particolare procedura che termina con una legge rinforzata, possono ottenere \u00abulteriori forme e condizioni particolari di autonomia\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Al tempo stesso, la Costituzione definisce la Repubblica come \u00abuna e indivisibile\u00bb (cos\u00ec il medesimo art. 5 Cost.). L\u2019unit\u00e0 e indivisibilit\u00e0 della Repubblica si fondano sul riconoscimento dell\u2019unit\u00e0 del popolo, a cui l\u2019art. 1, secondo comma, Cost. attribuisce la titolarit\u00e0 della sovranit\u00e0. La Costituzione riconosce e garantisce pienamente il pluralismo politico (artt. 48 e 49 Cost.), sociale (artt. 2, 17, 18, 39, 118, quarto comma, Cost.), culturale (artt. 9, primo comma, 21, 33, primo comma, Cost.), religioso (artt. 8 e 19 Cost.), scolastico (art. 33, terzo comma, Cost.), della sfera economica (art. 41 Cost.). Tuttavia, tale accentuato pluralismo, che si riflette anche sul piano istituzionale (artt. 5 e 114 Cost.), non porta alla evaporazione della nozione unitaria di popolo. La nostra democrazia costituzionale si basa sulla compresenza e sulla dialettica di pluralismo e unit\u00e0, che pu\u00f2 essere mantenuta solamente se le molteplici formazioni politiche e sociali e le singole persone, in cui si articola il \u201cpopolo come molteplicit\u00e0\u201d, convergono su un nucleo di valori condivisi che fanno dell\u2019Italia una comunit\u00e0 politica con una sua identit\u00e0 collettiva. In essa confluiscono la storia e l\u2019appartenenza a una comune civilt\u00e0, che si rispecchiano nei principi fondamentali della Costituzione. A tutto ci\u00f2 si riferisce la stessa Costituzione quando richiama il concetto di \u201cNazione\u201d (artt. 9, 67 e 98 Cost.).<\/p>\n<p class=\"DT\">Il popolo e la nazione sono unit\u00e0 non frammentabili. Esiste una sola nazione cos\u00ec come vi \u00e8 solamente un popolo italiano, senza che siano in alcun modo configurabili dei \u201cpopoli regionali\u201d che siano titolari di una porzione di sovranit\u00e0 (sentenza n. 365 del 2007). L\u2019unit\u00e0 del popolo e della nazione postula l\u2019unicit\u00e0 della rappresentanza politica nazionale. Sul piano istituzionale, questa stessa rappresentanza e la conseguenziale cura delle esigenze unitarie sono affidate esclusivamente al Parlamento e in nessun caso possono essere riferite ai consigli regionali (sentenza n. 106 del 2002).<\/p>\n<p class=\"DT\">Le pur rilevanti modifiche introdotte nel 2001 con la riforma costituzionale del Titolo V non permettono di individuare \u00abuna innovazione tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti istituzionali che pure tutti compongono l\u2019ordinamento repubblicano, cos\u00ec da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali\u00bb (sentenza n. 365 del 2007).<\/p>\n<p class=\"DT\">La ricchezza di interessi e di idee di una societ\u00e0 altamente pluralistica come quella italiana non pu\u00f2 trovare espressione in una unica sede istituzionale, ma richiede una molteplicit\u00e0 di canali e di sedi in cui trovi voce e dalle quali possa ottenere delle politiche pubbliche, anche differenziate, in risposta alle domande emergenti. Perci\u00f2 il regionalismo corrisponde ad un\u2019esigenza insopprimibile della nostra societ\u00e0, come si \u00e8 gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione.<\/p>\n<p class=\"DT\">Spetta, per\u00f2, solo al Parlamento il compito di comporre la complessit\u00e0 del pluralismo istituzionale. La tutela delle esigenze unitarie, in una forma di governo che funziona secondo la logica maggioritaria, \u00e8 espressione dell\u2019indirizzo politico della maggioranza e del Governo, nel rispetto del quadro costituzionale. Tuttavia, la sede parlamentare consente un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica, soprattutto quando si discutono questioni che riguardano la vita di tutti i cittadini. Il Parlamento deve, inoltre, tutelare le esigenze unitarie tendenzialmente stabili, che trascendono la dialettica maggioranza-opposizione.<\/p>\n<p class=\"DT\">Di conseguenza, la vigente disciplina costituzionale riserva al Parlamento la competenza legislativa esclusiva in alcune materie affinch\u00e9 siano curate le esigenze unitarie (art. 117, secondo comma, Cost.), e gli affida altres\u00ec dei compiti unificanti nei confronti del pluralismo regionale, che si esplicano principalmente attraverso la determinazione dei principi fondamentali nelle materie affidate alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), attraverso la competenza statale nelle cosiddette \u201cmaterie trasversali\u201d e mediante la perequazione finanziaria a favore dei territori con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante (art. 119, terzo comma, Cost.).<\/p>\n<p class=\"DT\">Certamente qualsiasi sistema regionale ha in s\u00e9 degli elementi di competizione tra le regioni, perch\u00e9 d\u00e0 modo a ciascuna di esse, nell\u2019ambito delle attribuzioni costituzionali, di seguire politiche differenti nella ricerca dei migliori risultati. Tuttavia, l\u2019ineliminabile concorrenza e differenza tra regioni e territori, che pu\u00f2 anche giovare a innalzare la qualit\u00e0 delle prestazioni pubbliche, non potr\u00e0 spingersi fino a minare la solidariet\u00e0 tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l\u2019unit\u00e0 giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l\u2019eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l\u2019effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>, Cost.) e quindi la coesione sociale e l\u2019unit\u00e0 nazionale \u2013 che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato \u2013, il cui indebolimento pu\u00f2 sfociare nella stessa crisi della democrazia.<\/p>\n<p class=\"DT\">Coerentemente con la suddetta esigenza, il regionalismo italiano, nel cui ambito deve inserirsi la differenziazione di cui all\u2019art. 116, terzo comma, Cost., non \u00e8 un \u201cregionalismo duale\u201d in cui tra una regione e l\u2019altra esistono delle paratie stagne a dividerle. Piuttosto, \u00e8 un regionalismo cooperativo (sentenza n. 121 del 2010, punto 18.2. del <em>Considerato in diritto<\/em>), che d\u00e0 ampio risalto al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni (<em>ex multis<\/em>, sentenze n. 87 del 2024 e n. 40 del 2022) e che deve concorrere alla attuazione dei principi costituzionali e dei diritti che su di essi si radicano.<\/p>\n<p class=\"DT\">A tale logica costituzionale va ricondotta la differenziazione contemplata dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost., che pu\u00f2 essere non gi\u00e0 un fattore di disgregazione dell\u2019unit\u00e0 nazionale e della coesione sociale, ma uno strumento al servizio del bene comune della societ\u00e0 e della tutela dei diritti degli individui e delle formazioni sociali.<\/p>\n<p class=\"DT\">4.1.\u2013 Il sistema costituzionale garantisce sia l\u2019unit\u00e0 e l\u2019indivisibilit\u00e0 della Repubblica, sia l\u2019autonomia politica regionale e la possibilit\u00e0 della differenziazione tra le stesse regioni. Per quanto riguarda la ripartizione dei compiti, il collegamento tra l\u2019unit\u00e0 e indivisibilit\u00e0 della Repubblica, da una parte, e l\u2019autonomia delle regioni accresciuta grazie alla differenziazione di cui all\u2019art. 116, terzo comma, Cost., dall\u2019altra, \u00e8 assicurato dal principio di sussidiariet\u00e0.<\/p>\n<p class=\"DT\">Il principio di sussidiariet\u00e0 \u00e8, del resto, un principio fondamentale dello spazio costituzionale europeo. Esso orienta la ripartizione delle competenze legislative tra l\u2019Unione e gli Stati membri (art. 5 TUE, nonch\u00e9 il Protocollo n. 2 annesso al Trattato) ed \u00e8 altres\u00ec riconosciuto dal diritto costituzionale di alcuni Stati membri (art. 72 della Costituzione francese e art. 6 della Costituzione portoghese).<\/p>\n<p class=\"DT\">Nell\u2019ordinamento italiano, il principio di sussidiariet\u00e0 verticale ha un riconoscimento testuale negli artt. 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost. (con riferimento, rispettivamente, alle funzioni amministrative ed al potere sostitutivo), ed \u00e8 stato oggetto di elaborazione da parte della giurisprudenza costituzionale, che l\u2019ha esteso alla funzione legislativa tramite l\u2019istituto della \u201cchiamata in sussidiariet\u00e0\u201d (sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004). Anche la legge impugnata, peraltro, richiama il principio di sussidiariet\u00e0 negli artt. 1, comma 1, e 6, comma 1.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tale principio esclude un modello astratto di attribuzione delle funzioni, ma richiede invece che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale pi\u00f9 adeguato, in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e anche a quello pi\u00f9 generale in cui avviene la sua allocazione. La preferenza va al livello pi\u00f9 prossimo ai cittadini e alle loro formazioni sociali, ma il principio pu\u00f2 spingere anche verso il livello pi\u00f9 alto di governo. Ai fini dell\u2019attribuzione della funzione, contano le sue caratteristiche e il contesto in cui la stessa si svolge. La sussidiariet\u00e0 funziona, per cos\u00ec dire, come un ascensore, perch\u00e9 pu\u00f2 portare ad allocare la funzione, a seconda delle specifiche circostanze, ora verso il basso ora verso l\u2019alto.<\/p>\n<p class=\"DT\">Poich\u00e9 il principio di sussidiariet\u00e0 opera attraverso un giudizio di adeguatezza, esso non pu\u00f2 che riferirsi a specifiche e ben determinate funzioni e non pu\u00f2 riguardare intere materie. La funzione \u00e8 un insieme circoscritto di compiti omogenei affidati dalla norma giuridica ad un potere pubblico e definiti in relazione all\u2019oggetto e\/o alla finalit\u00e0. A ciascuna materia afferisce, invece, una gran quantit\u00e0 di funzioni eterogenee, per alcune delle quali l\u2019attuazione del principio di sussidiariet\u00e0 potr\u00e0 portare all\u2019allocazione verso il livello pi\u00f9 alto, mentre per altre sar\u00e0 giustificabile lo spostamento ad un livello pi\u00f9 vicino ai cittadini.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 116, terzo comma, Cost. va interpretato coerentemente con il significato del principio di sussidiariet\u00e0, e pertanto la devoluzione non pu\u00f2 riferirsi a materie o ad ambiti di materie, ma a specifiche funzioni. Il tenore letterale della disposizione conferma tale conclusione. Essa, infatti, fa riferimento alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia \u00abconcernenti le materie\u00bb, lasciando intendere che il trasferimento non riguarda le materie ma le singole funzioni concernenti le materie. Poich\u00e9 tale disposizione prevede l\u2019attribuzione di ulteriori forme di autonomia, senza distinguere la natura legislativa o amministrativa della devoluzione, quest\u2019ultima potr\u00e0 riguardare solamente funzioni amministrative o legislative, oppure tanto le funzioni legislative che quelle amministrative concernenti il medesimo oggetto.<\/p>\n<p class=\"DT\">In definitiva, secondo la prospettiva costituzionale, incentrata sul principio di sussidiariet\u00e0, la scelta sulla ripartizione delle funzioni legislative e amministrative tra lo Stato e le regioni o la singola regione, nel caso della differenziazione <em>ex<\/em> art. 116, terzo comma, Cost., non pu\u00f2 essere ricondotta ad una logica di potere con cui risolvere i conflitti tra diversi soggetti politici, n\u00e9 dipendere da valutazioni meramente politiche. Il principio di sussidiariet\u00e0 richiede che la ripartizione delle funzioni, e quindi la differenziazione, non sia considerata <em>ex parte principis<\/em>, bens\u00ec <em>ex parte populi<\/em>.<\/p>\n<p class=\"DT\">La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali. Tale necessit\u00e0 \u00e8 affermata dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui, nel contesto della riforma del Titolo V della Costituzione, \u00abla maggiore autonomia \u00e8 stata riconosciuta nell\u2019ambito di una prospettiva generativa, per cui promuovendo processi di integrazione fra i vari livelli istituzionali e civili, gli enti territoriali avrebbero consentito una migliore attuazione, rispetto all\u2019assetto precedente, dei valori costituzionali\u00bb (sentenza n. 168 del 2021).<\/p>\n<p class=\"DT\">4.2.\u2013 In questa prospettiva, l\u2019adeguatezza dell\u2019attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo a tre criteri: l\u2019efficacia e l\u2019efficienza nell\u2019allocazione delle funzioni e delle relative risorse, l\u2019equit\u00e0 che la loro distribuzione deve assicurare e la responsabilit\u00e0 dell\u2019autorit\u00e0 pubblica nei confronti delle popolazioni interessate all\u2019esercizio della funzione. Tali criteri trovano fondamento nella Costituzione.<\/p>\n<p class=\"DT\">4.2.1.\u2013 Quanto al primo, \u00e8 sufficiente richiamare il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.).<\/p>\n<p class=\"DT\">Vi sono funzioni pubbliche che, per i loro caratteri, possono essere svolte efficacemente ed efficientemente solamente al livello territoriale di governo pi\u00f9 alto (statale o addirittura europeo). Questo \u00e8 il caso, ad esempio, in cui la centralizzazione determina evidenti economie di scala, oppure \u00e8 richiesta per realizzare il coordinamento efficace di molteplici attori distribuiti sul territorio, ovvero qualora gli shock (crisi economiche, emergenze ambientali, sanitarie, geoeconomiche ed altro) che investono una comunit\u00e0 locale possono essere superati attraverso l\u2019intervento solidaristico del centro, oppure quando l\u2019esercizio locale della funzione determinerebbe effetti di <em>spill-over<\/em> negativi sul territorio di un\u2019altra regione, o quando l\u2019esistenza di regolamentazioni locali si traduce in barriere territoriali alla concorrenza pregiudicando l\u2019unit\u00e0 del mercato, o ancora quando la funzione attiene agli interessi dell\u2019intera comunit\u00e0 nazionale, la cui cura non pu\u00f2 essere frammentata territorialmente senza compromettere la stessa esistenza di tale comunit\u00e0, o comunque l\u2019efficienza della funzione.<\/p>\n<p class=\"DT\">Di contro, con riguardo ad altre funzioni pubbliche, la loro allocazione a un livello territoriale di governo pi\u00f9 basso permette all\u2019autorit\u00e0 pubblica di conoscere pi\u00f9 attentamente le peculiarit\u00e0 dell\u2019ambiente in cui la funzione \u00e8 svolta, di potersi meglio adeguare alle preferenze dei cittadini e alle condizioni locali, di monitorare gli effetti concreti dell\u2019attivit\u00e0 pubblica e procedere rapidamente a eventuali autocorrezioni, di realizzare pi\u00f9 efficacemente sperimentazioni e innovazioni che permettono di migliorare la qualit\u00e0 o l\u2019efficienza delle prestazioni pubbliche, di rendere pi\u00f9 facile la promozione della sussidiariet\u00e0 cosiddetta orizzontale (art. 118, quarto comma, Cost.), ossia l\u2019attribuzione ai cittadini e soprattutto alle loro formazioni sociali di compiti di interesse generale che, in relazione alla loro natura, possono essere svolti in modo pi\u00f9 adeguato coinvolgendo le articolazioni della societ\u00e0 piuttosto che riservandoli agli apparati pubblici.<\/p>\n<p class=\"DT\">Il principio di sussidiariet\u00e0 richiede che la distribuzione delle funzioni tra i diversi livelli territoriali realizzi la soluzione pi\u00f9 \u201cefficiente\u201d. Questo parametro si riferisce non solamente alle modalit\u00e0 di svolgimento della specifica funzione, ma altres\u00ec alle conseguenze che derivano dall\u2019allocazione della funzione sulla dimensione e sulla dinamica dei costi sopportati dai bilanci pubblici.<\/p>\n<p class=\"DT\">A questo riguardo vanno richiamati: l\u2019obbligo per le pubbliche amministrazioni, \u00abin coerenza con l\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea\u00bb, di assicurare \u00abl\u2019equilibrio dei bilanci e la sostenibilit\u00e0 del debito pubblico\u00bb (art. 97, primo comma, Cost.), il principio dell\u2019equilibrio di bilancio riguardante sia lo Stato (art. 81, primo comma, Cost.) che le regioni e le autonomie locali (art. 119, primo comma, Cost.), i limiti posti al ricorso all\u2019indebitamento (artt. 81, secondo comma, e 119, settimo comma, Cost.).<\/p>\n<p class=\"DT\">Lo spostamento di una funzione verso il basso, soprattutto se la stessa funzione viene mantenuta al centro con riguardo ad altre regioni, pu\u00f2, in alcuni casi, comportare la duplicazione degli apparati burocratici oppure la perdita di economie di scala. Di contro, con riguardo ad altre funzioni, dal loro trasferimento dallo Stato alla regione pu\u00f2 derivare un risparmio dei costi, anche grazie all\u2019adozione di modalit\u00e0 di esercizio pi\u00f9 adeguate alla realt\u00e0 locale o al ricorso alla sperimentazione, oppure in conseguenza di una migliore capacit\u00e0 amministrativa, specie se esistono meccanismi che, in qualche modo, premino i comportamenti fiscalmente virtuosi.<\/p>\n<p class=\"DT\">4.2.2.\u2013 L\u2019attribuzione alle diverse regioni di funzioni pubbliche che implicano prestazioni a favore dei cittadini, con cui si garantiscono i loro diritti civili e sociali, pu\u00f2 avere conseguenze diverse sul piano dell\u2019equit\u00e0 e risente del modo diverso di intendere quest\u2019ultima. Da una parte, permettendo un maggiore aderenza alle esigenze delle popolazioni interessate e quindi una differenziazione territoriale delle regole e dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa in relazione a tali esigenze, pu\u00f2 essere vista dai cittadini direttamente interessati come la soluzione pi\u00f9 equa, perch\u00e9 garantisce i loro diritti nel modo da essi ritenuto migliore.<\/p>\n<p class=\"DT\">Dall\u2019altra parte, essa pu\u00f2 comportare la crescita, anche accentuata, delle diseguaglianze. Ci\u00f2 potrebbe avvenire a causa della diversa distribuzione territoriale del reddito, con conseguenti differenze nella capacit\u00e0 fiscale per abitante e quindi delle entrate regionali, nonch\u00e9 per effetto delle diverse capacit\u00e0 amministrative nelle regioni, che possono determinare una differenziazione territoriale nel livello di tutela dei diritti.<\/p>\n<p class=\"DT\">Pertanto, esiste un <em>trade-off<\/em> tra autonomia regionale e eguaglianza nel godimento dei diritti, rispetto al quale deve essere trovato un ragionevole punto di equilibrio, attraverso un\u2019adeguata allocazione delle funzioni e idonei meccanismi correttivi delle disparit\u00e0, evitando conseguenze negative in termini di diseguaglianze.<\/p>\n<p class=\"DT\">La necessit\u00e0 di ricercare tale punto di equilibrio \u00e8 alla base di diverse disposizioni costituzionali che: tutelano i \u00abdiritti inviolabili dell\u2019uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0\u00bb e parimenti prevedono i \u00abdoveri inderogabili di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale\u00bb (art. 2 Cost.); attribuiscono alla Repubblica nel suo complesso il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza dei cittadini (art. 3, secondo comma, Cost.); prevedono il potere statale di regolare la perequazione delle risorse finanziarie, di determinare i \u00ablivelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali\u00bb e di compiere interventi perequativi, anche per rimediare agli svantaggi dell\u2019insularit\u00e0 (artt. 117, secondo comma, lettere <em>e <\/em>e <em>m<\/em>, e 119, terzo, quinto e sesto comma, Cost.); garantiscono la \u00abtutela dell\u2019unit\u00e0 giuridica\u00bb e \u00abdell\u2019unit\u00e0 economica\u00bb della Repubblica (art. 120, secondo comma, Cost.).<\/p>\n<p class=\"DT\">Alla luce di tali previsioni costituzionali, ogni processo di attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., dovr\u00e0 tendere a realizzare un punto di equilibrio tra eguaglianza e differenze.<\/p>\n<p class=\"DT\">4.2.3.\u2013 La responsabilit\u00e0 politica e la partecipazione democratica sono principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. L\u2019attribuzione delle funzioni ai livelli territoriali pi\u00f9 vicini alla popolazione interessata pu\u00f2 migliorare l\u2019effettivit\u00e0 della responsabilit\u00e0 politica, perch\u00e9 la vicinanza favorisce il controllo e la partecipazione democratica, mentre stimola l\u2019autorit\u00e0 pubblica ad essere pi\u00f9 \u201cresponsiva\u201d nei confronti delle preferenze prevalenti nella comunit\u00e0 governata. Tale aspetto si ricollega ad una delle iniziali ispirazioni della scelta costituzionale a favore del regionalismo, e cio\u00e8 quella di educare i cittadini all\u2019autogoverno rafforzando, cos\u00ec, la democrazia. Di contro, possono esistere funzioni pubbliche strettamente interdipendenti, di modo che la valutazione in termini di responsabilit\u00e0 politica dei risultati conseguiti mediante il loro esercizio richiede che tali funzioni non siano separate e restino in capo alla medesima autorit\u00e0 pubblica, impedendo, in linea di massima, il trasferimento di alcune di esse verso livelli territoriali pi\u00f9 bassi. Inoltre, se esistono forti asimmetrie tra il \u201cpotere di spesa\u201d decentrato e il \u201cpotere fiscale\u201d accentrato c\u2019\u00e8 il pericolo dell\u2019irresponsabilit\u00e0 finanziaria.<\/p>\n<p class=\"DT\">Infine, l\u2019allocazione delle funzioni tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione del principio di sussidiariet\u00e0, richiede sempre che essa si realizzi in modo tale da assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali e di quelli nei confronti dell\u2019Unione europea, che vincolano parimenti lo Stato e le regioni (art. 117, primo comma, Cost.).<\/p>\n<p class=\"DT\">4.3.\u2013 Il legislatore costituzionale ha fatto una scelta, consolidata nel Titolo V della parte seconda della Costituzione, sull\u2019assetto ritenuto in via generale ottimale nella ripartizione delle funzioni, sia legislative che amministrative, tra Stato, regioni ed enti locali.<\/p>\n<p class=\"DT\">Il principio di sussidiariet\u00e0, tuttavia, \u00e8 dotato di una intrinseca flessibilit\u00e0. Poich\u00e9 si tratta di attribuire la funzione al livello territoriale di governo dove pu\u00f2 essere esercitata nella maniera pi\u00f9 adeguata, in presenza di nuove circostanze il giudizio di adeguatezza pu\u00f2 cambiare, portando a giustificare una nuova allocazione della funzione in gioco. Tale flessibilit\u00e0 \u00e8 riconosciuta dalla Costituzione quando prevede, in via straordinaria, l\u2019esercizio del potere sostitutivo statale (art. 120, secondo comma, Cost.) ed \u00e8 stata particolarmente valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale con l\u2019istituto della \u201cchiamata in sussidiariet\u00e0\u201d, che permette di attrarre verso l\u2019alto insieme alla funzione amministrativa anche quella legislativa, nel rispetto del principio di leale collaborazione. In entrambi i casi, la premessa dello spostamento della funzione, rispetto al suo livello iniziale ricavabile dal testo costituzionale, \u00e8 un motivato giudizio di miglior adeguatezza in relazione alla specificit\u00e0 della situazione (sentenza n. 168 del 2021). Parimenti, la giurisprudenza costituzionale in taluni casi ha ritenuto che una specifica disciplina fosse stata validamente adottata dalla regione anche in considerazione di una maggiore adeguatezza a realizzare i principi costituzionali nella situazione specificamente considerata (sentenza n. 16 del 2024: \u00abnon contrastano con la competenza legislativa statale esclusiva dello Stato le disposizioni regionali impugnate che, nell\u2019esercizio della competenza legislativa regionale residuale in materia di pesca, producono l\u2019effetto di elevare, in relazione a specifiche esigenze del territorio, il livello di tutela ambientale\u00bb; pi\u00f9 recentemente si veda anche la sentenza n. 185 del 2024, punto 5.3.2 del <em>Considerato in diritto<\/em>).<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 116, terzo comma, Cost., \u00e8 un\u2019altra espressione della flessibilit\u00e0 propria del principio di sussidiariet\u00e0. Esso contiene una clausola generale di flessibilit\u00e0 che consente a ciascuna regione di chiedere di derogare all\u2019ordine di ripartizione delle funzioni ritenuto in via generale ottimale dalla Costituzione.<\/p>\n<p class=\"DT\">Poich\u00e9 si tratta di una deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni, essa va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi \u2013 in termini di efficacia e di efficienza, di equit\u00e0 e di responsabilit\u00e0 \u2013 della soluzione prescelta.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019iniziativa della regione e l\u2019intesa previste dalla suddetta disposizione costituzionale devono, pertanto, essere precedute da un\u2019istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico (come, peraltro, suggerito dalla Banca d\u2019Italia nella memoria depositata il 27 marzo 2024 nel corso dell\u2019audizione davanti alla I Commissione, Affari costituzionali, della Camera dei deputati).<\/p>\n<p class=\"DT\">In ogni caso, anche qualora alcune funzioni concernenti una determinata materia vengano spostate alla competenza legislativa piena della regione, resteranno fermi i limiti generali di cui all\u2019art. 117, primo comma, Cost. e le competenze legislative trasversali dello Stato come la tutela della concorrenza, l\u2019ordinamento civile e i LEP, cos\u00ec come resta operativo il potere sostitutivo di cui all\u2019art. 120, secondo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">Spetta alla discrezionalit\u00e0 del legislatore trovare le soluzioni che attuino la devoluzione ritenuta pi\u00f9 adeguata, ma nella ricerca \u2013 invero non semplice \u2013 di tali soluzioni non potr\u00e0 spingersi oltre le \u201ccolonne d\u2019Ercole\u201d rappresentate dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost., come precedentemente interpretato, a garanzia della permanenza dei caratteri indefettibili della nostra forma di Stato.<\/p>\n<p class=\"DT\">Resta, comunque, riservato a questa Corte il sindacato sulla legittimit\u00e0 costituzionale delle singole leggi attributive di maggiore autonomia a determinate regioni, alla stregua dei principi sin qui enunciati. Il suddetto sindacato costituzionale \u00e8 attivabile, oltre che in via incidentale, in via principale dalle regioni terze. Infatti, i limiti posti dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost. alle leggi speciali di differenziazione incidono direttamente sullo <em>status<\/em> costituzionale delle regioni terze, nel senso che la violazione di quei limiti \u2013 che si traduce in un regime privilegiato per una determinata regione \u2013 viola di per s\u00e9 la <em>par condicio<\/em> tra le regioni, ossia la loro posizione di eguaglianza davanti alla Costituzione, ricavabile dagli artt. 5 e 114 Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">In conclusione, l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e\/o amministrativa, definite in relazione all\u2019oggetto e\/o alle finalit\u00e0, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un\u2019idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiariet\u00e0.<\/p>\n<p class=\"DT\">4.4.\u2013 Questa Corte non pu\u00f2 esimersi dal rilevare che vi sono delle materie, cui pure si riferisce l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento \u00e8, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiariet\u00e0. Vi sono, infatti, motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento. Con riguardo a tali funzioni, l\u2019onere di giustificare la devoluzione alla luce del principio di sussidiariet\u00e0 diventa, perci\u00f2, particolarmente gravoso e complesso. Pertanto, le leggi di differenziazione che contemplassero funzioni concernenti le suddette materie potranno essere sottoposte ad uno scrutinio stretto di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n<p class=\"DT\">Inoltre, il fatto che l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. contempli, tra l\u2019altro, le funzioni concernenti dette materie non implica che in esse vengano meno gli stringenti vincoli derivanti dalle altre materie trasversali o dall\u2019ordinamento unionale o dai vincoli internazionali, che si sono rafforzati a seguito dei cambiamenti che hanno investito settori rilevantissimi della vita politica, economica e sociale: dalle due rivoluzioni tecnologiche \u201cgemelle\u201d, la digitale e l\u2019energetica, che hanno determinato trasformazioni dirompenti nell\u2019economia, nella societ\u00e0 e di conseguenza anche nel sistema giuridico, alle tensioni che hanno investito l\u2019ordine mondiale innescando la sua modificazione, con conseguenze imponenti di ordine strutturale che coinvolgono direttamente alcune delle materie considerate (dal commercio estero all\u2019energia).<\/p>\n<p class=\"DT\">Quanto detto non preclude, a priori, anche in queste materie la possibilit\u00e0 del trasferimento di alcune funzioni, ma questo deve trovare una pi\u00f9 stringente giustificazione in relazione al contesto, alle esigenze di differenziazione, alla possibilit\u00e0 da parte delle regioni di dare attuazione al diritto unionale.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tra le funzioni in questione vi sono quelle che riguardano il \u00abcommercio con l\u2019estero\u00bb. L\u2019art. 3, paragrafo 1, lettera <em>e<\/em>) del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea (TFUE) riserva alla competenza esclusiva dell\u2019Unione europea la \u00abpolitica commerciale comune\u00bb, che \u00e8 poi regolata dall\u2019art. 207 TFUE. In attuazione di tale politica commerciale, l\u2019Unione adotta regolamenti e conclude accordi con Paesi terzi e organizzazioni internazionali. Pertanto, con riguardo al commercio con Paesi terzi, gli spazi lasciati agli Stati membri sono residuali.<\/p>\n<p class=\"DT\">Deve aggiungersi che le trasformazioni intervenute sul piano geopolitico e geoeconomico hanno avuto forti ripercussioni sulle politiche commerciali, che sempre pi\u00f9 si intrecciano ora con le esigenze di sicurezza delle catene globali del valore, ora con gli aspetti riguardanti le relazioni di potere tra gli Stati, attraendole pertanto nella sfera della politica estera, che spetta alla competenza esclusiva dello Stato.<\/p>\n<p class=\"DT\">Per quanto riguarda, invece, il commercio con gli altri Stati membri dell\u2019Unione, le relative regole sono quelle del mercato interno, fondato sulle quattro libert\u00e0 di circolazione (delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone), in cui abbonda la normativa eurounitaria, con la conseguenza di rendere esigui gli ambiti di intervento legislativo degli Stati membri e delle loro istituzioni territoriali.<\/p>\n<p class=\"DT\">Analogamente, per quanto riguarda la \u00abtutela dell\u2019ambiente\u00bb, si tratta di una materia in cui predominano le regolamentazioni dell\u2019Unione europea e le previsioni dei trattati internazionali, dalle quali scaturiscono obblighi per lo Stato membro che, in linea di principio, mal si prestano ad adempimenti frammentati sul territorio, anche perch\u00e9 le politiche e gli interventi legislativi in questa materia hanno normalmente effetti di <em>spill-over<\/em> sui territori contigui, rendendo, in linea di massima, inadeguata la ripartizione su base territoriale delle relative funzioni.<\/p>\n<p class=\"DT\">La pervasivit\u00e0 della disciplina eurounitaria nella suddetta materia trova il suo fondamento nell\u2019art. 11 TFUE, secondo cui le esigenze connesse con la tutela dell\u2019ambiente devono essere integrate nella definizione e nell\u2019attuazione delle politiche e azioni dell\u2019Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Inoltre, l\u2019ambiente \u00e8 attribuito alla competenza concorrente dell\u2019Unione (art. 4, comma 2, TFUE), e pertanto lo Stato pu\u00f2 intervenire solamente fino a quando l\u2019Unione non abbia esercitato la sua competenza normativa. Competenza che, in questo ambito, \u00e8 stata esercitata in modo assai ampio.<\/p>\n<p class=\"DT\">Ancora pi\u00f9 marcati sono gli ostacoli al trasferimento di funzioni, in particolare di quelle legislative, concernenti la materia \u00abproduzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u2019energia\u00bb. Si tratta, infatti, di una materia disciplinata dal diritto eurounionale in funzione della realizzazione del mercato interno dell\u2019energia, della tutela del consumatore e della sicurezza energetica. A tal fine la disciplina eurounitaria si occupa dettagliatamente della generazione di energia, delle reti di trasmissione, delle reti di distribuzione e della vendita al consumatore, in modo da realizzare un mercato effettivamente aperto, in cui deve impedirsi che un operatore verticalmente integrato possa discriminare l\u2019accesso alla rete da parte di operatori concorrenti o sfruttare informazioni commercialmente sensibili.<\/p>\n<p class=\"DT\">Inoltre, il diritto dell\u2019Unione ha previsto in ogni Stato membro l\u2019istituzione di un\u2019Autorit\u00e0 indipendente, titolare di rilevanti competenze, tra cui quella di determinare o di approvare, secondo criteri trasparenti, le tariffe di trasmissione e di distribuzione. A tale Autorit\u00e0 deve essere garantita la piena indipendenza dal potere politico (Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, quarta sezione, sentenza 2 settembre 2021, Commissione europea, in causa C-718\/18, punti da 103 al 114).<\/p>\n<p class=\"DT\">Il sistema elettrico deve assicurare l\u2019interoperabilit\u00e0 delle reti a livello europeo, assicurando gli scambi transfrontalieri, col duplice obiettivo di realizzare il mercato europeo dell\u2019energia e di assicurare, in ciascuno Stato membro, la sicurezza energetica, soprattutto in caso di \u201csbilanciamento\u201d del sistema nazionale. Pertanto, esiste un principio di solidariet\u00e0 tra gli Stati membri in campo energetico (CGUE, grande camera, sentenza 15 luglio 2020, Repubblica federale di Germania, in causa C-848\/19, punti da 37 a 53), cui devono uniformarsi le regole nazionali e la conformazione delle reti, senza ostacoli su base territoriale.<\/p>\n<p class=\"DT\">A conclusioni simili si perviene per le funzioni concernenti le materie \u00abporti e aeroporti civili\u00bb e \u00abgrandi reti di trasporto e di navigazione\u00bb. Anche in questo caso, le reti di trasporto e le infrastrutture che ne sono i nodi fondamentali \u2013 come i porti e gli aeroporti \u2013 sono parti di un sistema euronazionale. Vi \u00e8, infatti, una disciplina eurounionale delle reti e dei trasporti, dei piani europei di sviluppo di alcuni grandi direttrici di trasporto (sia ferroviario che su strada), dei progetti di investimento cofinanziati dall\u2019Unione. Ma anche a livello nazionale le grandi reti di trasporto e i loro nodi infrastrutturali sono parti di un sistema nazionale, costituente una piattaforma essenziale dell\u2019economia e del mercato nazionale, che richiede, nel rispetto della normativa eurounionale, il mantenimento di fondamentali funzioni, in primo luogo, di normazione, a livello statale.<\/p>\n<p class=\"DT\">Sussistono consistenti ostacoli anche al trasferimento delle funzioni relative alla materia \u00abprofessioni\u00bb. Infatti, secondo il diritto dell\u2019Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, un soggetto che esercita una libera professione che implica, in quanto attivit\u00e0 principale, la prestazione di pi\u00f9 servizi distinti dietro corrispettivo, esercita un\u2019attivit\u00e0 economica (sentenze 18 gennaio 2024, Lietuvos notaru r\u016bmai e altri, in causa C-128\/21, punti 56 e 57, e 19 febbraio 2002, Wouters e altri, in causa C-309\/99, punto 47). Peraltro, la natura complessa e tecnica dei servizi forniti e la circostanza che l\u2019esercizio della professione sia regolamentato non possono mettere in discussione tale conclusione (sentenze del 28 febbraio 2013, Ordem dos T\u00e9cnicos Oficiais de Contas, in causa C-1\/12, punto 38, e ancora Lietuvos notaru r\u016bmai e altri, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p class=\"DT\">Trattandosi di attivit\u00e0 economica, anche le attivit\u00e0 professionali, da un lato, sono sottoposte alle regole della concorrenza poste dallo Stato nell\u2019esercizio della relativa competenza diretta a tutelarla e, dall\u2019altro, rientrano nell\u2019ambito della tutela del consumatore, che forma oggetto di regolamentazione analitica da parte del diritto eurounionale.<\/p>\n<p class=\"DT\">Ci\u00f2 vale soprattutto per le professioni ordinistiche, che \u2013 quanto alle regole di accesso e quindi al relativo mercato \u2013 cadono nella materia \u00abtutela della concorrenza\u00bb; anche se non si pu\u00f2 escludere la possibilit\u00e0 di una differenziazione in riferimento a quelle professioni non ordinistiche che presentano nessi con la realt\u00e0 locale.<\/p>\n<p class=\"DT\">Anche il trasferimento delle ulteriori funzioni, in particolare di quelle legislative, concernenti la materia \u00abordinamento della comunicazione\u00bb incontra ostacoli di ordine giuridico e tecnico, che rendono eccezionali e residuali le funzioni che possono essere devolute. In tale materia confluiscono il diritto delle comunicazioni elettroniche e il diritto di internet, che trovano la loro disciplina in un complesso assai esteso di atti normativi dell\u2019Unione europea, che hanno il precipuo scopo di realizzare un mercato unico digitale che sia inclusivo, competitivo e rispettoso dei diritti fondamentali. Proprio perch\u00e9 si tratta di creare e garantire il mercato unico europeo, in cui le comunicazioni elettroniche e internet svolgono un ruolo fondamentale, gli atti legislativi europei sono, di regola, di massima armonizzazione, lasciando poco spazio agli Stati membri e precludendo, in linea di massima, regolamentazioni territorialmente frammentate che potrebbero fungere da ostacolo al funzionamento di tale mercato. Gran parte delle funzioni riguardanti la materia hanno finalit\u00e0 pro-concorrenziali e di tutela del consumatore e, perci\u00f2, afferiscono alla materia \u00abtutela della concorrenza\u00bb di competenza esclusiva dello Stato, potendo difficilmente essere separate da altre funzioni limitate esclusivamente alla comunicazione.<\/p>\n<p class=\"DT\">Sulla infrastruttura di rete, nei sistemi di comunicazione e su internet circolano, poi, ingenti masse di dati personali, rispetto ai quali si pone l\u2019esigenza di garanzia del diritto fondamentale alla tutela dei dati personali, che, in talune circostanze, va contemperato con l\u2019interesse pubblico alla tutela dell\u2019ordine e della sicurezza pubblica e con quello all\u2019accertamento e alla repressione dei reati. Queste esigenze hanno portato ad una vasta regolazione di matrice eurounitaria, che, in linea di massima, lascia spazi assai esigui all\u2019intervento regolatorio degli Stati membri e mal si concilia con differenziazioni regionali.<\/p>\n<p class=\"DT\">Con riferimento alle \u00abnorme generali sull\u2019istruzione\u00bb, questa Corte ha da tempo individuato l\u2019elemento caratterizzante di tale materia nella \u00abvalenza necessariamente generale ed unitaria\u00bb (sentenza n. 200 del 2009; pi\u00f9 di recente, sentenze n. 168 del 2024 e n. 223 del 2023) dei contenuti che le sono propri; tali norme generali, stabilite dal legislatore statale, \u00abdelineano le basi del sistema nazionale di istruzione\u00bb, essendo funzionali ad assicurare \u00abla previsione di una offerta formativa sostanzialmente uniforme sull\u2019intero territorio nazionale, l\u2019identit\u00e0 culturale del Paese, nel rispetto della libert\u00e0 di insegnamento di cui all\u2019art. 33, primo comma, Cost.\u00bb (sentenza n. 200 del 2009). Non sarebbe quindi giustificabile una differenziazione che riguardi la configurazione generale dei cicli di istruzione e i programmi di base, stante l\u2019intima connessione di questi aspetti con il mantenimento dell\u2019identit\u00e0 nazionale.<\/p>\n<p class=\"DT\">5.\u2013 In via preliminare, occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilit\u00e0 relative agli interi ricorsi proposti.<\/p>\n<p class=\"DT\">5.1.\u2013 In tutti i giudizi l\u2019Avvocatura dello Stato e la Regione Veneto eccepiscono l\u2019inammissibilit\u00e0 radicale dei ricorsi per difetto di motivazione sulla ridondanza, cio\u00e8 perch\u00e9 le ricorrenti denuncerebbero l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della legge, ma non la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali.<\/p>\n<p class=\"DT\">In effetti, l\u2019art. 127 Cost. individua la lesione della sfera di competenza costituzionale della regione come unico motivo legittimante il ricorso regionale. Le regioni possono denunciare, per\u00f2, anche le lesioni indirette della propria competenza, che si verificano quando la legge statale non v\u00ecola, di per s\u00e9<em>, <\/em>la norma costituzionale di competenza ma incide sull\u2019autonomia costituzionale regionale violando un parametro ad essa estraneo. In tali casi, questa Corte richiede, \u00abin primo luogo, la chiara individuazione degli ambiti di competenza regionale indirettamente incisi dalla disciplina statale e, in secondo luogo, una illustrazione adeguata del vizio di ridondanza\u00bb (sentenza n. 40 del 2022; si vedano anche, <em>ex multis<\/em>, le sentenze n. 133 del 2024, n. 187 del 2021 e n. 75 del 2017).<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019eccezione in esame non \u00e8 fondata. In presenza di numerosi motivi, che invocano parametri di diverso tenore (alcuni attinenti alle competenze regionali, altri non attinenti), \u00e8 necessario che l\u2019inammissibilit\u00e0 per difetto di motivazione sulla ridondanza vada argomentata con riferimento ai singoli motivi. Sul tema si torner\u00e0, dunque, in seguito.<\/p>\n<p class=\"DT\">5.2.\u2013 In tutti i giudizi l\u2019Avvocatura dello Stato e la Regione Veneto eccepiscono l\u2019inammissibilit\u00e0 radicale dei ricorsi anche per difetto di interesse ad agire, in quanto la lesione non sarebbe immediata ma dipenderebbe dalle future leggi rinforzate. Analoga eccezione \u00e8 formulata dalla Regione Lombardia nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Sardegna.<\/p>\n<p class=\"DT\">Secondo la giurisprudenza di questa Corte, \u00abil giudizio promosso in via principale si configura come successivo e astratto e presuppone la mera pubblicazione di una legge regionale che possa ledere il riparto delle competenze, \u201ca prescindere dagli effetti che questa abbia o non abbia prodotto\u201d (tra le tante, sentenza n. 262 del 2016, punto 4.2. del <em>Considerato in diritto<\/em>). Tale sindacato, in quanto mira a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del giudizio in via principale, non risulta inutilmente svolto anche allorquando l\u2019ambito temporale di applicazione delle norme impugnate sia assai ristretto o azzerato\u00bb (sentenza n. 24 del 2022). Ci\u00f2 perch\u00e9 il ricorrente ricava un vantaggio dalla pronuncia della Corte per il solo ripristino \u201cnormativo\u201d della propria competenza, cio\u00e8 per l\u2019eliminazione dell\u2019incertezza sull\u2019assetto dei rapporti tra Stato e regioni (sentenza n. 257 del 2021).<\/p>\n<p class=\"DT\">Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie l\u2019eccezione \u00e8 <em>a fortiori <\/em>da respingere, perch\u00e9 la legge impugnata potrebbe essere in futuro applicata, sia in procedure attivate dalle ricorrenti sia in procedure attivate da altre regioni. Nel momento in cui la ricorrente denuncia una lesione di competenza (diretta o indiretta), sussiste gi\u00e0 l\u2019interesse al ripristino della propria competenza, a prescindere dagli effetti concreti.<\/p>\n<p class=\"DT\">5.3.\u2013 La Regione Piemonte eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 dei ricorsi, ai sensi dell\u2019art. 41, comma 2, cod. proc. amm. (considerato applicabile in ragione del rinvio operato dall\u2019art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953), in quanto non notificati alle regioni controinteressate: nel caso delle Regioni Toscana e Campania, perch\u00e9 esse hanno notificato il ricorso al solo Presidente del Consiglio dei ministri; nel caso della Regione Puglia e della Regione autonoma Sardegna, qualora la notificazione effettuata alle altre regioni venga considerata meramente \u201cnotiziale\u201d.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019eccezione non \u00e8 fondata. Nel giudizio in via principale, parti necessarie sono solo lo Stato ricorrente e la regione resistente (in caso di impugnazione statale di una legge regionale), la regione ricorrente e lo Stato resistente (in caso di impugnazione regionale di una legge statale), nonch\u00e9 la regione ricorrente, da un lato, e la regione resistente e lo Stato, dall\u2019altro (in caso di impugnazione di una legge regionale da parte di un\u2019altra regione che la ritenga invasiva della sua competenza). Tanto si ricava, in particolare, dagli artt. 31, comma 3, 32, comma 2, e 33, comma 3, della legge n. 87 del 1953, che individuano i soggetti cui deve essere notificato il ricorso promosso, rispettivamente, dallo Stato avverso una legge regionale, dalla regione avverso una legge statale e dalla regione avverso una legge di un\u2019altra regione.<\/p>\n<p class=\"DT\">Questa Corte, sia con riferimento a soggetti privati e pubblici sia con riferimento a regioni \u201cterze\u201d, ha pi\u00f9 volte espressamente escluso l\u2019operativit\u00e0, sul punto, del rinvio alle disposizioni regolanti il processo amministrativo, e quindi l\u2019esistenza di un controinteressato nel giudizio in via di azione, e ci\u00f2 sin dall\u2019ordinanza del 30 maggio 1956, con riferimento ad un soggetto privato; nello stesso senso, ordinanza n. 27 del 1975, con riferimento ad una regione \u201cterza\u201d; ordinanza n. 130 del 1977, con riferimento al Comune di Bolzano; ordinanza n. 182 del 1987, con riferimento ad un soggetto privato; sentenza n. 517 del 1987, con riferimento al CONI; ordinanza n. 47 del 1991, con riferimento ad alcune province.<\/p>\n<p class=\"DT\">5.4.\u2013 Nel solo giudizio promosso dalla Regione autonoma Sardegna, la difesa erariale eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso sotto tre ulteriori profili.<\/p>\n<p class=\"DT\">In primo luogo, esso sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse ad agire, in quanto l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. si rivolgerebbe alle sole regioni ordinarie.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019eccezione non \u00e8 fondata. Anzitutto, essa varrebbe per i soli motivi che la Regione autonoma Sardegna propone come potenziale richiedente l\u2019autonomia differenziata, non per quelli che propone come Regione \u201cterza\u201d. Inoltre, la Regione autonoma Sardegna argomenta specificamente sull\u2019applicabilit\u00e0 alle regioni speciali dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., in base alla clausola \u201cdi maggior favore\u201d di cui all\u2019art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Dunque, poich\u00e9 \u00abla valutazione della questione in punto di ammissibilit\u00e0 attiene alla prospettazione della ricorrente e deve essere tenuta distinta da quella in punto di fondatezza\u00bb (sentenza n. 298 del 2009; si vedano anche le sentenze n. 75 del 2017 e n. 64 del 2012), il ricorso della Regione autonoma Sardegna risulta, per questo profilo, ammissibile.<\/p>\n<p class=\"DT\">In secondo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile perch\u00e9 ha ad oggetto (anche) l\u2019intera legge n. 86 del 2024, che avrebbe contenuto non omogeneo. L\u2019eccezione non \u00e8 fondata perch\u00e9, in realt\u00e0, il ricorso della Regione autonoma Sardegna censura l\u2019intera legge solo nel primo dei ventidue motivi proposti (sul primo motivo, <em>infra<\/em>, punto 6).<\/p>\n<p class=\"DT\">In terzo luogo, mancherebbe l\u2019interesse al ricorso perch\u00e9 non ci sarebbero dubbi sul riparto di competenze, in quanto le questioni promosse riguarderebbero la competenza esclusiva statale ad attuare l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. Neppure tale eccezione \u00e8 fondata, perch\u00e9 si tratta di una competenza che pu\u00f2 interferire con le prerogative regionali, sia nella prospettiva della regione richiedente il conferimento di ulteriori forme di autonomia sia nella prospettiva della regione \u201cterza\u201d. Inoltre, la legge impugnata non si occupa esclusivamente dell\u2019attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. ma anche della determinazione dei LEP, che esprimono una competenza statale trasversale, idonea ad intersecare plurime materie di competenza regionale.<\/p>\n<p class=\"DT\">5.5.\u2013 Nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Sardegna, la Regione Veneto rileva che la legge impugnata non sarebbe idonea ad incidere sul contenuto della futura legge rinforzata: il ricorso sarebbe dunque inammissibile perch\u00e9 \u00abaggredisce un atto privo di effetti e privo di causa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019eccezione non \u00e8 fondata. La legge impugnata non \u00e8 priva di effetti, perch\u00e9 regola la fase del negoziato e condiziona gli organi statali e regionali che operano in tale fase. Come ha rilevato questa Corte con riferimento ad un altro caso di legge rinforzata, che si basa su un\u2019intesa (quella con le confessioni religiose diverse dalla cattolica di cui all\u2019art. 8, terzo comma, Cost.), la legge regolatrice del procedimento di stipulazione dell\u2019intesa pu\u00f2 dettare criteri \u00abidonei a guidare il Governo\u00bb (sentenza n. 52 del 2016; fermo restando che le due disposizioni, pur essendo formulate in modo simile, si occupano di fattispecie eterogenee).<\/p>\n<p class=\"DT\">5.6.\u2013 La Regione Lombardia eccepisce che i ricorsi sono apodittici e privi di adeguata motivazione nei giudizi promossi dalla Regione Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tale eccezione \u00e8 da respingere in quanto la sufficienza della motivazione va verificata con riferimento ai singoli motivi di ricorso.<\/p>\n<p class=\"DT\">6.\u2013 Prima di esaminare i diversi gruppi di questioni, \u00e8 necessario risolvere quella relativa all\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni ad autonomia speciale perch\u00e9, in caso di risposta negativa, sarebbero non fondate (per le ragioni che si esporranno) tutte le censure che la Regione autonoma Sardegna avanza come potenziale richiedente l\u2019autonomia differenziata: si tratta dei motivi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 10 (nella parte in cui si censura la mancata previsione di una nuova intesa con la regione interessata, in caso di emendamenti), n. 13, n. 18, n. 19 (nella parte in cui si censura la discriminazione delle regioni con minore capacit\u00e0 fiscale), illustrati nel punto 5 del <em>Ritenuto in fatto<\/em>.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni speciali \u00e8 il presupposto dell\u2019art. 11, comma 2, della legge impugnata, in base al quale, \u00ab[a]i sensi dell\u2019articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tale disposizione \u00e8 stata impugnata dalla Regione autonoma Sardegna con il ventiduesimo motivo, per diretta violazione dell\u2019art. 54 dello statuto speciale e dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. e, indirettamente, per violazione di ulteriori disposizioni dello statuto e di diverse disposizioni costituzionali (punto 5.22. del <em>Ritenuto in fatto<\/em>).<\/p>\n<p class=\"DT\">La questione \u00e8 fondata in riferimento all\u2019art. 116, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tale disposizione costituzionale \u00e8 chiara nel riferirsi alle sole regioni ordinarie, nel momento in cui consente l\u2019attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia \u00abad altre Regioni\u00bb, vale a dire alle regioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti dello stesso art. 116 Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">Invero, il dato letterale non \u00e8 decisivo per la soluzione della questione. L\u2019eventuale estensione alle regioni speciali dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., infatti, dipende non solo da una interpretazione della disposizione costituzionale in esame, bens\u00ec anche da quella dell\u2019art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, cio\u00e8 dalla possibilit\u00e0 di considerare la norma costituzionale sulla differenziazione una delle \u00abforme di autonomia pi\u00f9 ampie rispetto a quelle gi\u00e0 attribuite\u00bb dagli statuti speciali. In altri termini, il fatto che l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., riguardi \u2013 per inequivoco dato testuale \u2013 le sole regioni ordinarie non esclude di per s\u00e9 che esso possa essere esteso anche alle regioni speciali in forza della clausola di maggior favore, analogamente alle altre disposizioni del Titolo V (riformato nel 2001) che parimenti si riferiscono alle sole regioni ordinarie.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019applicazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., in combinazione con l\u2019art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, non \u00e8 di per s\u00e9 preclusa nemmeno dal carattere procedimentale e non materiale della norma. Infatti, anche norme di carattere procedimentale del titolo V, se garantiscono forme maggiori di autonomia, vanno estese alle regioni a statuto speciale, come \u00e8 accaduto per l\u2019impugnazione successiva della legge regionale ai sensi dell\u2019art. 127 Cost. (sentenza n. 255 del 2014; ordinanze n. 377 e n. 65 del 2002).<\/p>\n<p class=\"DT\">Ciononostante, sussistono ragioni di carattere logico-sistematico che conducono ad escludere che l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. possa essere applicato alle regioni speciali, in virt\u00f9 dell\u2019art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.<\/p>\n<p class=\"DT\">In primo luogo, occorre chiarire che le \u00abforme di autonomia pi\u00f9 ampie rispetto a quelle gi\u00e0 attribuite\u00bb (cos\u00ec si esprime il citato art. 10) sono quelle previste dalla stessa legge cost. n. 3 del 2001 e, dunque, non possono essere quelle conferite dalle leggi di differenziazione.<\/p>\n<p class=\"DT\">In secondo luogo, la procedura di specializzazione e di rafforzamento dell\u2019autonomia di cui all\u2019art. 116, terzo comma, Cost. non pu\u00f2 essere considerata un caso di \u201cmaggior autonomia\u201d ai sensi dell\u2019art. 10. Le \u00abforme di autonomia pi\u00f9 ampie\u00bb di cui alla clausola di maggior favore sono quelle direttamente attribuite dalla riforma del Titolo V alla generalit\u00e0 delle regioni ordinarie, che vengono estese automaticamente a tutte le autonomie speciali in attesa dell\u2019adeguamento degli statuti speciali (\u00abSino all\u2019adeguamento dei rispettivi statuti [\u2026]\u00bb \u00e8 l\u2019<em>incipit<\/em> dell\u2019art. 10). La clausola di maggior favore \u00abha una finalit\u00e0 essenzialmente transitoria\u00bb (sentenza n. 370 del 2006).<\/p>\n<p class=\"DT\">Ora, non \u00e8 concepibile che negli statuti speciali sia inserita una norma come l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., sia perch\u00e9 la procedura da esso prevista si affiancherebbe in modo incongruo alla procedura di revisione degli statuti speciali, sia perch\u00e9 una procedura volta a \u201cspecializzare\u201d sarebbe inutile nel contesto di uno statuto che gi\u00e0 conferisce un regime speciale ad una singola regione.<\/p>\n<p class=\"DT\">In sostanza, la <em>ratio <\/em>dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. esclude che esso rientri nell\u2019orbita della clausola di maggior favore. Esso consente di \u201crompere\u201d l\u2019uniformit\u00e0 delle regioni ordinarie, in relazione a casi specifici; nel contesto delle regioni speciali, l\u2019ulteriore specializzazione e il rafforzamento dell\u2019autonomia devono scorrere sui binari della revisione statutaria e, entro certi limiti, delle norme di attuazione degli statuti speciali.<\/p>\n<p class=\"DT\">Pertanto, l\u2019art. 11, comma 2, della legge impugnata \u00e8 costituzionalmente illegittimo per violazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019inapplicabilit\u00e0 di tale norma costituzionale alle regioni speciali comporta la non fondatezza di tutte le censure (sopra indicate) che la Regione autonoma Sardegna avanza come potenziale richiedente l\u2019autonomia differenziata: essa, infatti, risulta priva di una prerogativa costituzionale da far valere (a differenza delle regioni ordinarie, per le quali l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. configura una procedura attivabile, che compone il loro <em>status <\/em>costituzionale). Dunque, qualunque vizio avesse la legge impugnata, non si potrebbe tradurre nella lesione di una competenza costituzionale della Regione autonoma Sardegna.<\/p>\n<p class=\"DT\">7.\u2013 \u00c8 ora il momento di esaminare il primo gruppo di questioni, relative all\u2019interpretazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">Con il primo motivo, la Regione Puglia contesta l\u2019intera legge n. 86 del 2024 per violazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. perch\u00e9 lo Stato non sarebbe legittimato ad approvare una legge quadro attuativa di questa norma costituzionale.<\/p>\n<p class=\"DT\">7.1.\u2013 Sotto il profilo processuale, la ricorrente non motiva sulla ridondanza del vizio sulle sue competenze costituzionali. Tuttavia, come gi\u00e0 accennato, l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., pur non attribuendo competenze costituzionali, concorre a delineare il regime costituzionale delle regioni, garantendo loro una possibilit\u00e0 che si traduce in una procedura pattizia. Dunque, se una legge ordinaria viola la suddetta norma, interferendo sulla procedura pattizia, incide sulla posizione costituzionale delle regioni.<\/p>\n<p class=\"DT\">In relazione al motivo in esame, la Regione Piemonte eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019intero ricorso per contraddittoriet\u00e0, in quanto esso, da un lato, afferma l\u2019impossibilit\u00e0 di adottare una legge quadro perch\u00e9 l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. dovrebbe ritenersi \u00abdel tutto autosufficiente\u00bb, dall\u2019altro contesta diversi \u00abprofili di incostituzionalit\u00e0 \u201cper assenza\u201d o \u201clacuna\u201d, ossia imperniati sulla mancanza di una determinata previsione che invece risulterebbe (in tesi) costituzionalmente necessaria, con la conseguenza, per\u00f2, che la disposizione costituzionale <em>de qua<\/em> non potrebbe dirsi certamente autoapplicativa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tale eccezione non \u00e8 fondata perch\u00e9 tutti i motivi di ricorso successivi al primo sono proposti dalla Regione Puglia in via subordinata ad esso. Poich\u00e9 essi devono essere esaminati solo in caso di rigetto del primo motivo, non pu\u00f2 ravvisarsi una contraddittoriet\u00e0 logica interna al ricorso.<\/p>\n<p class=\"DT\">7.2.\u2013 La questione in esame non \u00e8 fondata.<\/p>\n<p class=\"DT\">Il fatto che una norma costituzionale non rinvii a una legge non impedisce al legislatore statale di dettare norme attuative, naturalmente nel rispetto dei limiti costituzionali di competenza, posti a tutela sia dell\u2019autonomia regionale sia dell\u2019autonomia delle singole Camere. La stessa legge n. 131 del 2003 (cosiddetta La Loggia) attua diverse norme del Titolo V che non richiedono espressamente norme attuative, ma ci\u00f2 si verifica anche in altri settori dell\u2019ordinamento: si veda, ad esempio, la legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u2019attuazione dell\u2019articolo 68 della Costituzione nonch\u00e9 in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), in relazione all\u2019art. 68 Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">N\u00e9 l\u2019adozione di una legge attuativa pu\u00f2 dirsi preclusa dal fatto che l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. prevede una fonte rinforzata. La gi\u00e0 citata sentenza n. 52 del 2016, relativa all\u2019art. 8, terzo comma, Cost., d\u00e0 atto della possibilit\u00e0 che il legislatore decida, \u00abnella sua discrezionalit\u00e0, di introdurre una compiuta regolazione del procedimento di stipulazione delle intese, recante anche parametri oggettivi, idonei a guidare il Governo nella scelta dell\u2019interlocutore\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Legittimamente, dunque, lo Stato ha scelto di approvare una legge generale in materia di autonomia differenziata, allo scopo di guidare gli organi competenti a svolgere il negoziato e di garantire \u00abun pi\u00f9 ordinato e coordinato processo di attuazione\u00bb dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. (cos\u00ec la relazione illustrativa del disegno di legge A.S. n. 615).<\/p>\n<p class=\"DT\">8.\u2013 Nel primo gruppo di questioni rientrano anche quelle con cui le ricorrenti censurano diverse disposizioni della legge impugnata in quanto consentirebbero trasferimenti \u201cindiscriminati\u201d, che potrebbero riguardare \u00abtutte le funzioni di tutte le materie\u00bb menzionate dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost., senza prescrivere alcun collegamento con le caratteristiche specifiche della regione richiedente e, dunque, senza richiedere alcuna motivazione in merito.<\/p>\n<p class=\"DT\">Si tratta dei seguenti motivi di ricorso: secondo motivo della Regione Puglia, primo motivo della Regione Toscana, undicesimo motivo della Regione autonoma Sardegna, primo e secondo motivo della Regione Campania. Le disposizioni impugnate sono complessivamente: art. 1, commi 1 e 2; art. 2; art. 3, commi 3 e 4; art. 4. Le ricorrenti evocano numerosi parametri costituzionali: artt. 2, 3, 5, 114, 116, primo e terzo comma, 117, terzo comma, 118, 119, 138 e 139 Cost.; art. 54 dello statuto speciale Sardegna.<\/p>\n<p class=\"DT\">8.1.\u2013 Le Regioni Piemonte e Lombardia eccepiscono l\u2019inammissibilit\u00e0 dei motivi basati su parametri non di competenza, per difetto di motivazione sulla ridondanza.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019eccezione non \u00e8 fondata.<\/p>\n<p class=\"DT\">I limiti posti dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost. alle leggi di differenziazione concorrono a configurare lo <em>status <\/em>costituzionale delle regioni \u201cterze\u201d, nel senso che la violazione di quei limiti, traducendosi in uno speciale regime favorevole per una determinata regione, viola di per s\u00e9 la <em>par condicio <\/em>fra regioni, ed \u00e8 innegabile che il principio di pari trattamento fra regioni compone la loro posizione costituzionale, rivendicabile contro le leggi statali che lo violino. Dunque, da un lato, le regioni \u201cterze\u201d potranno reagire contro leggi statali che rafforzino l\u2019autonomia di una determinata regione oltre quanto consentito dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost. (<em>supra<\/em>, punto 4.3.), dall\u2019altro le regioni sono legittimate a contestare anche la legge generale in esame, se ritengono che essa indirizzi l\u2019attuazione del regionalismo differenziato in modo da superare i confini posti dalla suddetta norma costituzionale. Tale legittimazione risulta dal combinato disposto degli artt. 5, 114, secondo comma, e 116, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">8.2.\u2013 Vanno invece dichiarate inammissibili le seguenti questioni.<\/p>\n<p class=\"DT\">In relazione al ricorso della Regione Puglia, la questione promossa in riferimento all\u2019art. 3 Cost. \u00e8 inammissibile per difetto di motivazione (<em>ex multis<\/em>, sentenze n. 133 e n. 95 del 2024), perch\u00e9 il ricorso si limita a menzionare il principio di ragionevolezza, senza argomentare. Quella riferita all\u2019art. 117, terzo comma, Cost. \u00e8 inammissibile perch\u00e9 sostanzialmente assente nella delibera della Giunta (da ultimo, sentenze n. 126 del 2024, n. 223, n. 163, n. 134, n. 124 e n. 75 del 2023), che richiama l\u2019art. 117 Cost. in modo generico, senza precisare il comma evocato e senza argomentare. La questione riferita all\u2019art. 119 Cost. \u00e8 inammissibile per assenza di motivazione.<\/p>\n<p class=\"DT\">Quanto alle questioni promosse dalla Regione Toscana, quella relativa all\u2019intera legge \u00e8 inammissibile per incongruenza tra motivazione e oggetto dell\u2019impugnazione, nel senso che la Regione censura l\u2019intera legge, ma i motivi attengono solo alle norme relative al trasferimento delle funzioni, che rappresentano una parte minore della legge. Le questioni promosse in riferimento al principio di unit\u00e0 e all\u2019art. 138 Cost. sono inammissibili in quanto assenti nella delibera della Giunta. Questa menziona l\u2019art. 5 Cost., ma in collegamento con l\u2019art. 120 Cost. e censura il mancato coinvolgimento delle regioni nel procedimento legislativo: pertanto, \u00e8 da ritenere che l\u2019art. 5 Cost. sia stato richiamato nella delibera solo quale fondamento del principio di leale collaborazione.<\/p>\n<p class=\"DT\">Quanto alle questioni promosse dalla Regione Campania, quella relativa all\u2019intera legge \u00e8 inammissibile per le ragioni appena esposte in relazione alla Regione Toscana. Le questioni promosse nel secondo motivo per violazione dei principi di leale collaborazione e solidaristico risultano assenti nella delibera della Giunta, con conseguente inammissibilit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"DT\">8.3.\u2013 Le altre questioni possono essere esaminate nel merito.<\/p>\n<p class=\"DT\">In primo luogo, il presupposto interpretativo da cui muovono le ricorrenti risulta corretto, nel senso che gli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, e 4 della legge impugnata, distinguendo pi\u00f9 volte \u00abmaterie o ambiti di materie\u00bb, alludono a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e\/o legislative) rientranti in una materia, e tale trasferimento potrebbe essere chiesto da una regione in molte materie, dato il contenuto dell\u2019art. 2, comma 1 (in base al quale \u00abil negoziato [\u2026], con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all\u2019articolo 3, \u00e8 svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia\u00bb), dal quale risulta che nelle materie \u201cno-LEP\u201d il negoziato pu\u00f2 riguardare pi\u00f9 materie contemporaneamente, e dell\u2019art. 2, comma 2, secondo il quale \u00ab[l]\u2019atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o pi\u00f9 materie o ambiti di materie e le relative funzioni\u00bb. Inoltre, la legge non prescrive che le richieste di intesa siano giustificate in relazione alla situazione della regione richiedente. Tale interpretazione \u00e8 avvalorata dai lavori della 1\u00aa Commissione del Senato, Affari costituzionali, nel corso dei quali sono stati respinti numerosi emendamenti che miravano a consentire solo richieste di differenziazioni che fossero puntuali, cio\u00e8 riferite a singole funzioni e non ad intere materie, e motivate.<\/p>\n<p class=\"DT\">8.4.\u2013 Le questioni sollevate in riferimento all\u2019art. 116, terzo comma, Cost. sono fondate.<\/p>\n<p class=\"DT\">Come illustrato nel punto 4, l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e\/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un\u2019idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiariet\u00e0. La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali. L\u2019adeguatezza dell\u2019attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza, di equit\u00e0 e di responsabilit\u00e0 dell\u2019autorit\u00e0 pubblica.<\/p>\n<p class=\"DT\">Per le ragioni sopra esposte, dunque, le disposizioni impugnate vanno dichiarate costituzionalmente illegittime l\u00e0 dove alludono a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e\/o legislative) rientranti in una materia, senza prescrivere che le richieste di intesa siano giustificate in relazione alla situazione della regione richiedente.<\/p>\n<p class=\"DT\">In particolare, va dichiarata: a) l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 2 della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede \u00ab[l]attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [\u2026]\u00bb anzich\u00e9 \u00ab[l]attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [\u2026]\u00bb; b) l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, terzo periodo, nella parte in cui stabilisce che il negoziato, \u00abcon riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all\u2019articolo 3, \u00e8 svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia\u00bb, anzich\u00e9 stabilire che il negoziato, \u00abcon riguardo a specifiche funzioni riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all\u2019articolo 3, \u00e8 svolto con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni\u00bb; c) l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 2; d) l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 3, comma 3, nella parte in cui prevede che \u00abi LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti\u00bb, anzich\u00e9 \u00abi LEP sono determinati per le specifiche funzioni concernenti le materie seguenti\u00bb; e) l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 4, comma 1, primo periodo, nella parte in cui menziona \u00abmaterie o ambiti di materie riferibili ai LEP\u00bb anzich\u00e9 \u00abspecifiche funzioni riferibili ai LEP\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Inoltre, va dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, primo periodo nella parte in cui non prescrive che l\u2019iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiariet\u00e0.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le altre questioni restano assorbite, comprese quelle proposte contro l\u2019art. 2, comma 2, dalla Regione autonoma Sardegna, per violazione del principio di leale collaborazione, e dalla Regione Puglia nel motivo n. 9.<\/p>\n<p class=\"DT\">9.\u2013 Il secondo gruppo di questioni concerne il tema delle fonti del diritto.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tutte le regioni impugnano l\u2019art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che reca una delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell\u2019attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., rinviando ai \u00abprinc\u00ecpi e criteri direttivi di cui all\u2019articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197\u00bb. Le norme richiamate sarebbero insufficienti a guidare il Governo nell\u2019esercizio del potere legislativo delegato; si tratterebbe, cio\u00e8, di una delega \u201cin bianco\u201d. Si tratta dei seguenti motivi di ricorso: quarto motivo della Regione Puglia, quinto motivo della Regione Toscana, ottavo motivo della Regione Campania, dodicesimo motivo della Regione autonoma Sardegna, (punti 2.4., 3.5., 4.8. e 5.12. del <em>Ritenuto in fatto<\/em>).<\/p>\n<p class=\"DT\">La Regione Puglia impugna anche l\u2019art. 3, comma 4, in quanto recherebbe una delega \u201cin bianco\u201d per la definizione delle procedure e delle modalit\u00e0 operative per monitorare l\u2019effettiva garanzia in ciascuna regione dell\u2019erogazione dei LEP.<\/p>\n<p class=\"DT\">9.1.\u2013 Sotto il profilo processuale, la Regione Piemonte eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 delle questioni promosse dalla Regione Campania ai sensi degli artt. 116, terzo comma, e 119 Cost., per insufficienza della motivazione.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019eccezione \u00e8 fondata. La Regione Campania sottolinea la \u00abcentralit\u00e0 che l\u2019individuazione dei LEP assume nel procedimento per l\u2019attribuzione delle ulteriori condizioni e forme di autonomia\u00bb, ma restano oscure le ragioni per le quali una determinazione governativa priva di un\u2019idonea guida parlamentare si tradurrebbe in violazione degli artt. 116, terzo comma, e 119 Cost. Per le stesse ragioni, sono inammissibili le analoghe questioni promosse dalla Regione Toscana.<\/p>\n<p class=\"DT\">La Regione Lombardia eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione promossa in riferimento all\u2019art. 76 Cost., per difetto di motivazione sulla ridondanza.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019eccezione non \u00e8 fondata. La motivazione dei ricorsi sul punto risulta sufficiente: essi evidenziano che, dato il carattere trasversale della materia di cui all\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost., l\u2019illegittimo conferimento di potere al Governo inciderebbe sulle competenze regionali.<\/p>\n<p class=\"DT\">9.2.\u2013 Nel merito, la questione promossa con riferimento all\u2019art. 76 Cost. \u00e8 fondata.<\/p>\n<p class=\"DT\">La determinazione dei principi e criteri direttivi \u00abben pu\u00f2 avvenire per <em>relationem<\/em>, con riferimento ad altri atti normativi, purch\u00e9 sufficientemente specifici\u00bb (sentenza n. 156 del 1987): occorre, pertanto, verificare l\u2019idoneit\u00e0, sotto questo profilo, delle norme richiamate dall\u2019impugnato art. 3, comma 1, cio\u00e8 dei commi da 791 a 801-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 1 della legge n. 197 del 2022.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tali disposizioni regolano una procedura di determinazione dei LEP (ai fini dell\u2019attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost.) che culmina in uno o pi\u00f9 d.P.C.m., previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sulla base di un\u2019intesa con la Conferenza unificata (comma 796). Nella procedura intervengono anche la Cabina di regia per la determinazione dei LEP, che \u00e8 un organo politico (comma 792), e la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (comma 793).<\/p>\n<p class=\"DT\">Il comma 791 fornisce una definizione di LEP e indica alcune finalit\u00e0 da perseguire con la determinazione degli stessi LEP (\u00abpieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni\u00bb, \u00abassicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali\u00bb, \u00abfavorire un\u2019equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza\u00bb). Tali finalit\u00e0 si rivelano alquanto generiche e inidonee a guidare il potere legislativo delegato, tanto che risulta difficile immaginare che possano fungere da parametro in un eventuale sindacato sui futuri decreti legislativi per eccesso di delega. D\u2019altro canto, le norme procedurali dettate dai commi 792 e seguenti non sono sufficienti per soddisfare lo standard dell\u2019art. 76 Cost., dato che questa norma costituzionale esige che il potere governativo sia guidato dalle Camere.<\/p>\n<p class=\"DT\">\u00c8 da sottolineare, a tal proposito, che i LEP implicano una delicata scelta politica, perch\u00e9 si tratta \u2013 fondamentalmente \u2013 di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti e esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro. Si tratta, in definitiva, di decidere i livelli delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<p class=\"DT\">Il vizio alla base dell\u2019art. 3, comma 1, sta nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi \u2013 <em>per relationem<\/em> \u2013 con riferimento a numerose e variegate materie. Poich\u00e9 ogni materia ha le sue peculiarit\u00e0 e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei LEP, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericit\u00e0. Del resto, fino alla legge n. 197 del 2022 la determinazione dei LEP \u00e8 stata compiuta in modo distinto per ciascuna materia: si vedano i LEA in materia sanitaria (da ultimo, d.P.C.m. 12 gennaio 2017, recante \u00abDefinizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502\u00bb), i LEP in materia di servizi sociali (art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante \u00abLegge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali\u00bb e art. 1, commi 159 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante \u00abBilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024\u00bb), i LEP in materia di istruzione e formazione professionale (artt. 15 e seguenti del decreto legislativo 7 ottobre2005, n. 226, recante \u00abNorme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell&#8217;articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53\u00bb).<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024, dunque, \u00e8 costituzionalmente illegittimo per violazione dell\u2019art. 76 Cost. (sentenze n. 280 del 2004 e n. 47 del 1959). Tale vizio si riflette in lesione delle competenze costituzionali delle ricorrenti, perch\u00e9 il conferimento di un potere legislativo delegato illegittimo per insufficienza di criteri direttivi delinea un quadro illegittimo dell\u2019azione regionale, dato che i LEP intersecano numerose materie regionali.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le altre questioni relative all\u2019art. 3, comma 1, restano assorbite.<\/p>\n<p class=\"DT\">La determinazione dei LEP dovr\u00e0 dunque avvenire (anche con l\u2019ausilio del lavoro svolto dal Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l\u2019individuazione dei LEP, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2023) nel rispetto dei principi costituzionali, quali richiamati dalla presente sentenza.<\/p>\n<p class=\"DT\">9.3.\u2013 La dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 3, comma 1, determina l\u2019inapplicabilit\u00e0 dell\u2019art. 3, commi 2 (che regola il procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1), 4 (che affida ai decreti di cui al comma 1 la disciplina del monitoraggio sulla garanzia dell\u2019erogazione dei LEP), 5 e 6 (riguardanti adempimenti successivi allo stesso monitoraggio). Occorre quindi dichiararne l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale in via consequenziale, <em>ex<\/em> art. 27 della legge n. 87 del 1953, poich\u00e9, essendo essi strettamente connessi a quello caducato, sono divenuti inapplicabili (sentenze n. 113 del 2023 e n. 193 del 2022).<\/p>\n<p class=\"DT\">Ci\u00f2 determina l\u2019assorbimento delle questioni proposte dalle ricorrenti in relazione all\u2019art. 3, commi 2, 4 e 5 (per violazione del principio di leale collaborazione), e di quella avente ad oggetto l\u2019art. 3, comma 4, proposta dalla Regione Puglia per violazione dell\u2019art. 76 Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">10.\u2013 Tutte le Regioni impugnano l\u2019art. 2, comma 6, della legge n. 86 del 2024, in base al quale, \u00ab[c]on lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell\u2019intesa, che vi \u00e8 allegata\u00bb. Le ricorrenti ritengono che tale norma intenda riservare l\u2019iniziativa legislativa (relativa alla legge \u201cdi differenziazione\u201d) al Governo, mentre l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., menzionando l\u2019iniziativa regionale, farebbe riferimento ad un\u2019iniziativa legislativa in senso proprio. Sono evocati anche gli artt. 71 e 121, secondo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le questioni non sono fondate, per erroneit\u00e0 di entrambi i presupposti interpretativi, nei termini di seguito illustrati.<\/p>\n<p class=\"DT\">In base all\u2019art. 71, primo comma, Cost., \u00ab[l]\u2019iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale\u00bb. Fra questi organi rientrano i consigli regionali (art. 121, secondo comma, Cost.), la cui iniziativa legislativa pu\u00f2 riguardare anche leggi statali rinforzate e leggi costituzionali (sentenze n. 496 del 2000 e n. 470 del 1992). Talora la Costituzione riserva espressamente l\u2019iniziativa legislativa al Governo (artt. 81, quarto comma, e 77, secondo comma, Cost.).<\/p>\n<p class=\"DT\">Alla legge ordinaria \u00e8 precluso sia prevedere ulteriori organi o soggetti titolari di iniziativa legislativa sia istituire nuovi casi di riserva di iniziativa legislativa in capo al Governo. Pertanto, se l\u2019art. 2, comma 6, della legge n. 86 del 2024 intendesse riservare al Governo l\u2019iniziativa delle leggi di differenziazione, esso sarebbe costituzionalmente illegittimo.<\/p>\n<p class=\"DT\">Come noto, per\u00f2, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perch\u00e9 \u00e8 possibile darne interpretazioni incostituzionali ma perch\u00e9 \u00e8 impossibile darne interpretazioni costituzionali. Occorre dunque verificare se sia possibile interpretare l\u2019art. 2, comma 6, in senso conforme a Costituzione, in base alla sua lettera e alla sua <em>ratio<\/em>.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tale interpretazione \u00e8 possibile (e, dunque, doverosa). L\u2019art. 2, comma 6, deve essere letto in collegamento con l\u2019art. 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u00abDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u00e0 2014)\u00bb, in base al quale \u00abil Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell\u2019intesa ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento\u00bb. Alla disposizione impugnata va attribuito lo scopo di garantire la prosecuzione della procedura ad opera del Governo, senza per\u00f2 precludere che, in caso di inerzia governativa, l\u2019iniziativa legislativa sia assunta dal Consiglio regionale ai sensi dell\u2019art. 121, secondo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">Quanto al secondo presupposto interpretativo, l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. non va inteso nel senso di prevedere una riserva di iniziativa legislativa in capo alla regione interessata. Esso si riferisce ad un\u2019iniziativa politico-amministrativa, non all\u2019iniziativa legislativa in senso tecnico. Lo scopo della norma costituzionale \u00e8 quello di stabilire che la procedura di conferimento delle ulteriori forme di autonomia dev\u2019essere avviata dallo stesso soggetto interessato. Sotto questo profilo, l\u2019\u00abiniziativa\u00bb di cui all\u2019art. 116, terzo comma, Cost. risulta assimilabile a quella dei comuni di cui all\u2019art. 133, primo comma, Cost. (su entrambi i profili qui esaminati si veda anche il Documento conclusivo dell\u2019indagine conoscitiva sull\u2019attuazione del regionalismo differenziato, del 12 luglio 2022, svolta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali).<\/p>\n<p class=\"DT\">11.\u2013 Le Regioni Toscana e Campania impugnano anche l\u2019art. 2, comma 8, in base al quale \u00ab[i]l disegno di legge di cui al comma 6, cui \u00e8 allegata l\u2019intesa, \u00e8 immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione\u00bb. Tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima perch\u00e9 fa riferimento a una \u00abdeliberazione\u00bb delle Camere, che corrisponderebbe alla semplice approvazione finale dell\u2019intesa (\u201cprendere o lasciare\u201d), mentre l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. presupporrebbe un ordinario iter legislativo, comprendente il potere di emendamento. Oltre a tale norma costituzionale, sono invocati gli artt. 5, 70 e 72 Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">11.1.\u2013 La Regione Piemonte eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione per difetto di motivazione sulla ridondanza, in quanto le ricorrenti agirebbero, in sostanza, a difesa del ruolo delle Camere.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019eccezione non \u00e8 fondata. Come gi\u00e0 detto, i limiti posti dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost. alle leggi speciali di differenziazione concorrono a configurare lo <em>status <\/em>costituzionale delle regioni \u201cterze\u201d. La necessaria approvazione delle Camere, luogo del pluralismo politico, a maggioranza assoluta, rappresenta indubbiamente una garanzia non solo per le esigenze unitarie ma anche per le regioni terze, contro possibili scelte arbitrarie volte a creare uno speciale regime favorevole per una determinata regione, in violazione del principio di pari trattamento fra regioni. Dunque, le regioni sono legittimate a contestare la legge generale in esame, se ritengono che essa indirizzi l\u2019attuazione del regionalismo differenziato in modo da superare i confini posti dalla suddetta norma costituzionale.<\/p>\n<p class=\"DT\">11.2.\u2013 Nel merito, la questione non \u00e8 fondata, nei termini di seguito illustrati.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 2, comma 8, prevede che il disegno di legge sia \u00abtrasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Occorre, quindi, in primo luogo chiarire il significato dell\u2019ultimo periodo di tale disposizione costituzionale (\u00abLa legge e\u0300 approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata\u00bb), che non \u00e8 stata finora integrata dai regolamenti parlamentari (i quali non disciplinano neppure la procedura di approvazione della legge prevista dall\u2019art. 8, terzo comma, Cost.).<\/p>\n<p class=\"DT\">Se la lettera dell\u2019ultimo periodo dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. non \u00e8 univoca, la <em>ratio <\/em>di tale disposizione, inserita nel sistema costituzionale, conduce ad escludere che essa intenda attribuire alle Camere un potere di mera approvazione o rifiuto dell\u2019intesa (\u201cprendere o lasciare\u201d), precludendo la possibilit\u00e0 di introdurre emendamenti. La legge di differenziazione \u00e8 abilitata a derogare al riparto costituzionale di competenza, privando le Camere del loro ordinario potere legislativo, con riferimento ad una determinata regione e a determinate funzioni. Inoltre, la stessa legge \u00e8 deputata a disciplinare il finanziamento delle funzioni trasferite, incidendo quindi sul cuore delle competenze parlamentari, cio\u00e8 sulla gestione delle risorse pubbliche. Dunque, in assenza di chiari elementi testuali in senso contrario, l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. va inteso nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione dell\u2019intesa. L\u2019interpretazione alternativa, da un lato, svuoterebbe il ruolo delle Camere (non garantito a sufficienza dall\u2019informativa e dagli atti di indirizzo previsti dall\u2019art. 2, commi 1 e 4, della legge impugnata), dall\u2019altro irrigidirebbe il procedimento di differenziazione, che potrebbe chiudersi solo con l\u2019approvazione o la bocciatura dell\u2019intesa.<\/p>\n<p class=\"DT\">Naturalmente, essendo la legge di differenziazione caratterizzata da una \u201ccondizionalit\u00e0\u201d derivante dall\u2019intesa, qualora le Camere intendano apportare modifiche sostanziali all\u2019accordo concluso, esso dovr\u00e0 essere rinegoziato tra il Governo e la regione richiedente, il cui consenso \u00e8 elemento essenziale della procedura.<\/p>\n<p class=\"DT\">Cos\u00ec precisato il contenuto dell\u2019art. 116, terzo comma, ultimo periodo, Cost., occorre prendere atto che l\u2019impugnato art. 2, comma 8, pu\u00f2 essere inteso in senso conforme a Costituzione, cio\u00e8 nel senso di rinviare alla deliberazione delle Camere come regolata dalle fonti competenti (cio\u00e8, dalla suddetta norma costituzionale e dai regolamenti parlamentari, qualora integrino in futuro l\u2019art. 116, terzo comma, Cost.). L\u2019interpretazione delle Regioni Toscana e Campania non \u00e8 da accogliere perch\u00e9 renderebbe la disposizione in questione costituzionalmente illegittima sotto un duplice profilo: per contrasto con l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., inteso nei termini sopra esposti, e per disciplina di un oggetto (il procedimento legislativo) spettante alla Costituzione e ai regolamenti parlamentari.<\/p>\n<p class=\"DT\">11.3.\u2013 La Regione Toscana impugna anche l\u2019art. 2, comma 5, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri pu\u00f2 non conformarsi, fornendo adeguata motivazione, agli atti di indirizzo adottati dagli organi parlamentari sullo schema di intesa preliminare. Tale norma violerebbe l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., prevedendo un \u00abruolo marginale\u00bb delle Camere, \u00aba tutto vantaggio del Governo\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">La questione non \u00e8 fondata. L\u2019art. 116, terzo comma, Cost. \u00e8 chiaro nell\u2019affidare alle Camere un ruolo centrale nella fase finale del procedimento e, per le ragioni appena esposte, questo ruolo si traduce in un potere legislativo pieno, non di mera approvazione. Dalla norma costituzionale non si ricava affatto che le Camere debbano avere un ruolo centrale, da esercitare tramite pareri vincolanti, anche nella fase precedente l\u2019intesa definitiva. La disciplina di questo segmento della procedura rientra nella discrezionalit\u00e0 del legislatore. Peraltro, la stessa norma impugnata prevede che il Presidente del Consiglio, \u00above ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">12.\u2013 La Regione Puglia impugna, con il decimo motivo, l\u2019art. 7, commi 3 e 5. In base alla prima disposizione, \u00ab[c]iascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l\u2019entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell\u2019intesa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tale norma violerebbe: a) l\u2019art. 117, primo comma, Cost., perch\u00e9 lascerebbe \u00aballa mera contrattazione tra Governo e Regione interessata l\u2019individuazione delle leggi da indicare nell\u2019elenco\u00bb, sicch\u00e9 si consentirebbe alla singola intesa, \u00abad esempio, di determinare la cessazione dell\u2019efficacia di norme statali attuative di obblighi eurounitari o internazionali\u00bb; b) il principio di ragionevolezza, perch\u00e9 la norma impugnata non chiarirebbe \u00abse siamo di fronte a un fenomeno di abrogazione della legge statale (limitata, peraltro, a una porzione di territorio), oppure a una sua deroga o sospensione\u00bb; c) il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e il principio della soggezione del giudice alla sola legge (art. 101 Cost.), perch\u00e9 dichiarare l\u2019abrogazione spetterebbe solo all\u2019interprete, in particolare al giudice; d) gli artt. 5, 116, 117 e 120 Cost., perch\u00e9 il fatto che l\u2019intesa regoli \u00abla forza prescrittiva della legislazione statale\u00bb equivarrebbe a stabilire che \u00abl\u2019intesa possa interferire anche col rapporto tra legge statale e leggi delle altre Regioni che non hanno chiesto (o avuto accesso a) l\u2019autonomia particolare\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">12.1.\u2013 Tali questioni non sono fondate.<\/p>\n<p class=\"DT\">Quanto all\u2019asserita violazione dell\u2019art. 117, primo comma, Cost., la norma impugnata non si occupa per nulla dell\u2019attuazione degli obblighi europei e internazionali. Le future leggi di differenziazione, che diano seguito all\u2019impugnato art. 7, comma 3, potranno essere sindacate sotto questo profilo. Peraltro, occorre ricordare che le regioni non sono escluse dall\u2019attuazione delle direttive europee e degli accordi internazionali, ai sensi dell\u2019art. 117, quinto comma, Cost. (\u00abLe Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all\u2019attuazione e all\u2019esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell\u2019Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalit\u00e0 di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza\u00bb), come integrato dagli artt. 40 e 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell\u2019Italia alla formazione e all\u2019attuazione della normativa e delle politiche dell\u2019Unione europea), e dall\u2019art. 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003.<\/p>\n<p class=\"DT\">Quanto alla censura <em>sub <\/em>b), non pu\u00f2 certo essere considerata irragionevole una legge per non aver inquadrato dal punto di vista dogmatico la cessazione di efficacia parziale (nel territorio di una regione) di una legge statale per effetto dell\u2019entrata in vigore di una legge regionale successiva. La qualificazione di tale rapporto, in assenza di indicazioni legislative, resta affidata alla dottrina e alla giurisprudenza.<\/p>\n<p class=\"DT\">Quanto alla censura <em>sub <\/em>c), formulata per il caso in cui la norma impugnata preveda un\u2019abrogazione parziale, occorre rilevare che l\u2019abrogazione espressa, disposta dalla legge di differenziazione (che segue l\u2019intesa), lungi dal violare l\u2019art. 3 Cost., favorisce la certezza del diritto e di certo non si pone in contrasto con l\u2019art. 101 Cost. che, sancendo la soggezione del giudice alla legge, non pu\u00f2 ritenersi violato da un\u2019abrogazione stabilita dal legislatore.<\/p>\n<p class=\"DT\">La censura <em>sub <\/em>d) non \u00e8 fondata perch\u00e9 l\u2019art. 7, comma 3, si riferisce chiaramente ad una cessazione di efficacia nel solo territorio della regione \u201cdifferenziata\u201d, non nelle altre regioni.<\/p>\n<p class=\"DT\">12.2.\u2013 L\u2019altra disposizione impugnata (art. 7, comma 5) stabilisce che \u00ab[l]e disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l\u2019assegnazione delle funzioni amministrative nonch\u00e9 le ulteriori disposizioni contenute nelle intese\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Secondo la ricorrente, il comma 5, presupponendo che le intese \u00abpossano addirittura incidere nell\u2019applicabilit\u00e0 delle norme statali <em>pro futuro<\/em>, anche in pregiudizio delle altre Regioni\u00bb, violerebbe gli artt. 116, terzo comma, e 117, terzo e quarto comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">La questione non \u00e8 fondata. La norma impugnata non interferisce affatto sull\u2019applicabilit\u00e0 delle leggi statali nelle altre regioni. Essa si limita a ribadire quanto risulta gi\u00e0 dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost., cio\u00e8 che leggi statali ordinarie successive alla legge di differenziazione devono rispettare tale legge, che \u00e8 dotata di forza passiva peculiare, nel senso che il conferimento della maggiore autonomia non \u00e8 \u201critrattabile\u201d unilateralmente dallo Stato con una successiva legge ordinaria (salva la disciplina contenuta nella stessa intesa in ordine alla sua efficacia e salva la possibilit\u00e0 di approvare una legge costituzionale). L\u2019art. 7, comma 5, dunque, non riguarda l\u2019\u00abapplicabilit\u00e0\u00bb delle leggi statali (ma la loro validit\u00e0) e si riferisce solo alle regioni \u201cdifferenziate\u201d.<\/p>\n<p class=\"DT\">13.\u2013 Tutte e quattro le ricorrenti impugnano l\u2019art. 3, comma 7, in quanto affida l\u2019aggiornamento dei LEP ad un d.P.C.m., su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell\u2019economia e delle finanze. Il comma 7 dispone che i decreti siano adottati previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. L\u2019aggiornamento dei LEP \u00e8 previsto \u00abanche al fine di tenere conto della necessit\u00e0 di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall\u2019evoluzione della tecnologia\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le ricorrenti invocano: a) il principio di legalit\u00e0 sostanziale (artt. 23, 97 e 113 Cost.), in quanto la norma impugnata conferirebbe \u00aball\u2019Esecutivo un potere discrezionale privo di qualsivoglia delimitazione per legge\u00bb, e l\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost., che affida alla legge statale la determinazione dei LEP; b) l\u2019art. 3 Cost., per contraddittoriet\u00e0 rispetto all\u2019art. 3, comma 1, che reca una delega legislativa; c) gli artt. 74, 75, 87, quinto comma, e 127 Cost., dal momento che la determinazione dei LEP a mezzo di d.P.C.m. eluderebbe le garanzie e i controlli costituzionalmente previsti in relazione agli atti con forza di legge.<\/p>\n<p class=\"DT\">La Regione Campania e la Regione autonoma Sardegna impugnano anche l\u2019art. 3, comma 9, della legge, in base al quale, \u00ab[n]elle more dell\u2019entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l\u2019articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">13.1.\u2013 La Regione Lombardia eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 del motivo proposto dalla Regione Campania, per difetto di motivazione sulla ridondanza.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019eccezione non \u00e8 fondata. La Regione Campania motiva specificamente sul punto, rilevando, da un lato, che la legge statale \u00e8 sintesi degli interessi della comunit\u00e0 nazionale, e dunque anche delle autonomie territoriali; dall\u2019altro, che la competenza ad aggiornare i LEP incide sulle competenze regionali, dato il carattere trasversale della materia.<\/p>\n<p class=\"DT\">\u00c8 invece inammissibile la questione promossa dalla Regione Puglia in riferimento all\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost., non comparendo tale norma costituzionale fra i parametri evocati nella delibera di Giunta.<\/p>\n<p class=\"DT\">13.2.\u2013 Nel merito, questa Corte, avvalendosi della facolt\u00e0 di decidere l\u2019ordine delle questioni da affrontare (sentenze n. 190 del 2023 e n. 120 del 2022), ritiene di dover esaminare <em>in primis <\/em>la questione relativa all\u2019art. 3 Cost. (irragionevolezza dell\u2019art. 3, comma 7, per contraddittoriet\u00e0 rispetto all\u2019art. 3, comma 1).<\/p>\n<p class=\"DT\">Essa \u00e8 fondata.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 3, comma 1 (scrutinato nel punto 9.2.), conferisce una delega legislativa per la determinazione dei LEP. L\u2019art. 3, comma 7, prevede che questi futuri decreti legislativi possano essere successivamente modificati con un atto sub-legislativo, cio\u00e8 con un d.P.C.m. Tale meccanismo risulta intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti. Esso si distingue da quello della delegificazione (come notato nel parere del Comitato per la legislazione, che ha chiesto alla Commissione di merito della Camera di valutare l\u2019opportunit\u00e0 di una riformulazione della disposizione) per un profilo essenziale: mentre l\u2019art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell\u2019attivit\u00e0 di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), prevede che la legge di delegificazione disponga l\u2019abrogazione di norme legislative previgenti, a decorrere dall\u2019entrata in vigore del regolamento di delegificazione, la norma in esame prevede la modifica di un atto legislativo futuro ad opera di un atto sostanzialmente regolamentare (il d.P.C.m.). L\u2019art. 3, comma 7, non pu\u00f2 disporre della forza dei decreti legislativi di determinazione dei LEP, perch\u00e9 essi ancora non esistono. Dunque, la norma impugnata configura il d.P.C.m. come una fonte primaria, essendo esso abilitato a modificare un decreto legislativo per forza propria. L\u2019art. 3, comma 7, prevedendo contraddittoriamente che un futuro atto avente forza di legge possa essere modificato con un atto sub-legislativo, viola l\u2019art. 3 Cost. Tale vizio si riflette in lesione delle competenze costituzionali delle ricorrenti, perch\u00e9 (analogamente a quanto rilevato per l\u2019art. 3, comma 1) l\u2019art. 3, comma 7, delinea un quadro illegittimo dell\u2019azione regionale, dato che i LEP intersecano numerose materie regionali.<\/p>\n<p class=\"DT\"><em>Ad abundantiam<\/em>, si pu\u00f2 rilevare che la norma impugnata finisce anche per porsi in contrasto, da un lato, con il principio secondo il quale una fonte primaria non pu\u00f2 creare una fonte con s\u00e9 concorrenziale (sentenze n. 198 del 2021 e n. 361 del 2010), dall\u2019altro con l\u2019art. 76 Cost., perch\u00e9, attribuendo al Presidente del Consiglio il potere di aggiornare i LEP fissati con decreto legislativo, in sostanza conferisce un\u2019altra delega ad un organo diverso dall\u2019unico cui la delega legislativa pu\u00f2 essere data (il Governo nella sua interezza), in base all\u2019art. 76 Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le altre questioni relative all\u2019art. 3, comma 7 (comprese quelle proposte per violazione del principio di leale collaborazione), restano assorbite.<\/p>\n<p class=\"DT\">13.3.\u2013 Anche la questione relativa all\u2019art. 3, comma 9, promossa dalla Regione Campania per violazione dell\u2019art. 3 Cost. (contraddittoriet\u00e0 dell\u2019art. 3, comma 9, rispetto all\u2019art. 3, comma 1), \u00e8 fondata.<\/p>\n<p class=\"DT\">La norma impugnata tiene ferma la procedura di determinazione dei LEP con d.P.C.m. prevista dalla legge n. 197 del 2022, determinando una anomala convivenza tra il percorso di cui all\u2019art. 3, comma 1, e quello previsto nel 2022. La scelta \u201ca regime\u201d, compiuta dall\u2019art. 3, comma 1, \u00e8 nel senso della determinazione dei LEP con decreto legislativo, ma lo stesso art. 3 dispone che continua ad applicarsi la procedura introdotta nel 2022, che prevede la loro determinazione con d.P.C.m. ed \u00e8 soggetta, fra l\u2019altro, a un termine finale pi\u00f9 ravvicinato (art. 1, comma 795, della legge n. 197 del 2022) rispetto a quello fissato alla delega legislativa (luglio 2026).<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019accoglimento della questione relativa all\u2019art. 3, comma 9, determina l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale in via consequenziale, sopravvenuta a partire dall\u2019entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, delle norme la cui applicazione \u00e8 tenuta ferma, cio\u00e8 dei commi da 791 a 801-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 1 della legge n. 197 del 2022. Resta fermo il lavoro istruttorio e ricognitivo compiuto sulla base di tali norme.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019accoglimento della questione relativa all\u2019art. 3, comma 9, determina l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale in via consequenziale,<em> ex<\/em> art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche dell\u2019art. 3, comma 10 (strettamente connesso al comma 9), che fa \u00absalva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell\u2019articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Infine, va dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale consequenziale anche dell\u2019art. 3, comma 8, in relazione all\u2019inciso \u00absecondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,\u00bb. Una volta venuta meno l\u2019applicabilit\u00e0 dei commi da 791 a 801-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 1 della legge n. 197 del 2022, risulta incongrua la previsione che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (istituita dall\u2019art. 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015) debba rispettare la procedura delineata da quelle norme legislative.<\/p>\n<p class=\"DT\">14.\u2013 Vanno ora esaminate le questioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP).<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost. attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la \u00abdeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale\u00bb. Come gi\u00e0 detto (punto 9.2.), si tratta di un potere attribuito dalla Costituzione allo Stato al fine di conciliare l\u2019uguaglianza delle persone con l\u2019autonomia degli enti territoriali, che nel 2001 risultava accresciuta (sentenze n. 282 del 2002 e n. 88 del 2003). Il legislatore statale ha il compito di garantire uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia, tenendo conto delle risorse disponibili.<\/p>\n<p class=\"DT\">Dai lavori preparatori della legge cost. n. 3 del 2001 risulta che l\u2019inciso \u00ablivelli minimi di garanzia\u00bb (contenuto nel testo unificato della I Commissione della Camera) fu sostituito dall\u2019Aula con la formula attuale (\u00ablivelli essenziali delle prestazioni\u00bb), proprio per assicurare \u00abuniformit\u00e0 dei diritti fondamentali in tutto il paese\u00bb (seduta n. 774 del 20 settembre 2000). Lo scopo era assicurare, se possibile, uno standard di tutela superiore al nucleo minimo del diritto, in collegamento (per quel che riguarda i diritti sociali) con l\u2019art. 3, secondo comma, Cost., che affida alla Repubblica il compito \u2013 di pi\u00f9 ampio respiro rispetto all\u2019erogazione delle prestazioni minime \u2013 di \u00abrimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana\u00bb. Che l\u2019orizzonte concettuale dei LEP sia l\u2019eguaglianza e non il nucleo minimo del diritto risulta anche dall\u2019art. 120, secondo comma, Cost., nell\u2019ambito del quale la garanzia dei LEP rientra nella \u00abtutela dell\u2019unit\u00e0 giuridica o dell\u2019unit\u00e0 economica\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Occorre, per\u00f2, precisare che, una volta che siano determinati dal legislatore statale, i LEP rappresentano una soglia vincolante che dev\u2019essere rispettata dalle autonomie territoriali. Coerentemente, la determinazione dei LEP implica che gli enti territoriali dispongano delle necessarie risorse, attraverso i canali previsti dall\u2019art. 119 Cost.: dunque, anche attraverso il fondo perequativo (artt. 8, comma 1, lettera <em>g<\/em>, e 9 della legge n. 42 del 2009; art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011).<\/p>\n<p class=\"DT\">In sintesi, il nucleo minimo del diritto \u00e8 un limite derivante dalla Costituzione e va garantito da questa Corte, anche nei confronti della legge statale, a prescindere da considerazioni di ordine finanziario: \u00ab[e\u0300] la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l\u2019equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione\u00bb (sentenza n. 275 del 2016; si vedano anche, ad esempio, le sentenze n. 152 del 2020, in materia di pensione di inabilit\u00e0, e n. 309 del 1999, in materia di assistenza sanitaria all\u2019estero). Invece, i LEP sono un vincolo posto dal legislatore statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto essenzialmente al legislatore regionale e alla pubblica amministrazione; la loro determinazione origina, poi, il dovere dello stesso Stato di garantirne il finanziamento.<\/p>\n<p class=\"DT\">La distinzione tra LEP e nucleo minimo del diritto consente di non svuotare di senso la competenza di cui all\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost.: infatti, se i due concetti coincidessero, tale norma attribuirebbe al legislatore statale il mero compito di esplicitare un vincolo gi\u00e0 derivante dalle norme costituzionali sui diritti.<\/p>\n<p class=\"DT\">14.1.\u2013 In linea generale, i LEP rappresentano \u2013 come detto \u2013 il frutto di un bilanciamento, da operare tenendo conto delle risorse disponibili. Perci\u00f2, questa Corte ha sottolineato \u00abla discrezionalit\u00e0 politica del legislatore nella determinazione \u2013 secondo canoni di ragionevolezza \u2013 dei livelli essenziali\u00bb (sentenza n. 169 del 2017).<\/p>\n<p class=\"DT\">La legge impugnata ha subordinato il conferimento delle forme particolari di autonomia, ai sensi dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., alla determinazione dei relativi LEP e costi standard (art. 1, comma 2, e art. 4, comma 1); essa ha cos\u00ec ribadito la scelta gi\u00e0 compiuta dall\u2019art. 1, comma 791, della legge n. 197 del 2022 (salva l\u2019esclusione delle cosiddette materie \u201cno-LEP\u201d, non menzionate dall\u2019art. 3, comma 3, della legge impugnata: punto 15.2.).<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019interpretazione sistematica delle disposizioni costituzionali pertinenti (artt. 116, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>, Cost.), lette alla luce dei principi di solidariet\u00e0, di eguaglianza sostanziale e di unit\u00e0 (artt. 2, 3, secondo comma, e 5 Cost.), fa s\u00ec che, nel momento in cui il legislatore statale conferisce una maggiore autonomia a una determinata regione, con riferimento a una specifica funzione, che implica prestazioni concernenti diritti civili o sociali, debba previamente determinare uno standard uniforme di godimento del relativo diritto in tutto il territorio nazionale, in nome di un principio di solidariet\u00e0 che questa Corte ha declinato anche nel rapporto fra enti (sentenza n. 355 del 1994). La determinazione dei LEP (e dei relativi costi standard) rappresenta il necessario contrappeso della differenziazione, una \u201crete di protezione\u201d che salvaguarda condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale.<\/p>\n<p class=\"DT\">15.\u2013 Alla luce di tali considerazioni, si possono esaminare le questioni promosse dalle ricorrenti.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le Regioni Puglia, Campania e la Regione autonoma Sardegna impugnano le norme che impongono la determinazione dei LEP solo in alcune materie, cio\u00e8 che introducono la distinzione fra \u201cmaterie-LEP\u201d e materie \u201cno-LEP\u201d. Le disposizioni impugnate sono gli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3, comma 3; 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024. I parametri invocati sono gli artt. 2 (principio solidaristico), 3 (per l\u2019asserita arbitrariet\u00e0 nell\u2019individuazione delle materie \u201cno-LEP\u201d), 5 (principio di unit\u00e0), 81, 97, 116, terzo comma (al quale sarebbe estranea la distinzione di cui sopra), 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>) (che imporrebbe alla legge statale di determinare i LEP in tutte le materie), 119, 120, secondo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">La Regione Puglia impugna poi l\u2019art. 2, comma 1, in quanto presuppone che le nove materie escluse dalla determinazione dei LEP \u00abpossono essere devolute alle Regioni richiedenti non solo immediatamente [\u2026] ma persino \u201cin blocco\u201d\u00bb. La censura \u00e8 motivata rinviando ai \u00abparagrafi precedenti\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">15.1.\u2013 L\u2019Avvocatura e la Regione Piemonte eccepiscono l\u2019inammissibilit\u00e0 dei motivi per difetto di legittimazione delle ricorrenti a far valere competenze esclusive statali.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019eccezione non \u00e8 fondata perch\u00e9 le tre regioni ricorrenti motivano specificamente sulla ridondanza dei vizi denunciati sulle loro attribuzioni.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019Avvocatura eccepisce anche, con riferimento alla censura relativa alla mancata individuazione delle risorse da trasferire nelle materie \u201cno-LEP\u201d (contenuta nel ricorso proposto dalla Regione autonoma Sardegna), un difetto di interesse attuale della censura, dato che essa andrebbe rivolta nei confronti delle singole leggi rinforzate. L\u2019obiezione ricalca in sostanza quella gi\u00e0 esaminata (nel punto 5.2.) e va dunque respinta per le ragioni ivi esposte.<\/p>\n<p class=\"DT\">La questione promossa dalla Regione Puglia in relazione all\u2019art. 2, comma 1, \u00e8 inammissibile per insufficienza della motivazione, in quanto vengono evocati contemporaneamente numerosi parametri e l\u2019argomentazione consiste in un rinvio \u00abai paragrafi precedenti\u00bb, la cui attinenza con la questione del trasferimento \u201cin blocco\u201d risulta oscura.<\/p>\n<p class=\"DT\">15.2.\u2013 Nel merito, le questioni non sono fondate, nei termini di seguito illustrati.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 3, comma 3, della legge impugnata stabilisce che la determinazione dei LEP non avvenga in tutte le materie di cui all\u2019art. 116, terzo comma, Cost. ma solo in quelle ivi elencate. Risultano escluse le seguenti materie: \u00abprevidenza complementare e integrativa\u00bb, \u00abprofessioni\u00bb, \u00aborganizzazione della giustizia di pace\u00bb, \u00abrapporti internazionali e con l\u2019Unione europea delle regioni\u00bb, \u00abcommercio con l\u2019estero\u00bb, \u00abprotezione civile\u00bb, \u00abcoordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario\u00bb, \u00abcasse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale\u00bb, \u00abenti di credito fondiario e agrario a carattere regionale\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Questa, dunque, \u00e8 la norma che individua le materie \u201cno-LEP\u201d, cio\u00e8 che consente di attribuire forme particolari di autonomia, in tali materie, a prescindere dalla previa determinazione dei LEP.<\/p>\n<p class=\"DT\">Alla luce delle considerazioni sopra esposte, cio\u00e8 della necessit\u00e0 di determinare il relativo LEP (e costo standard) qualora si trasferisca una funzione attinente ad un diritto civile o sociale, l\u2019art. 3, comma 3, va interpretato in senso conforme a Costituzione: nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come \u201cno-LEP\u201d, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia \u201cno-LEP\u201d e incidente su un diritto civile o sociale, occorrer\u00e0 la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard).<\/p>\n<p class=\"DT\">Una volta che l\u2019art. 3, comma 3, \u00e8 fatto oggetto di tale interpretazione costituzionalmente orientata, anche le altre disposizioni vanno esenti da censura.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 1, comma 2, richiede in via generale la previa determinazione dei LEP nelle materie \u00abriferibili ai diritti civili e sociali\u00bb: con il che si ribadisce che, l\u00e0 dove siano individuabili diritti, i LEP vanno determinati prima del trasferimento delle funzioni ai sensi dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. Anche l\u2019art. 2, comma 1 (che pure non riguarda la previa determinazione dei LEP), si limita a menzionare \u00abambiti di materie riferibili\u00bb ai LEP, potendo essere inteso in senso conforme a Costituzione. Analogamente pu\u00f2 dirsi per l\u2019art. 4, comma 2, che regola il trasferimento delle funzioni nelle materie \u201cno-LEP\u201d.<\/p>\n<p class=\"DT\">Dunque, tutte le questioni promosse dalle ricorrenti risultano non fondate, perch\u00e9 le disposizioni impugnate, interpretate nei termini sopra esposti, non rendono possibile il conferimento di funzioni ai sensi dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., senza previa determinazione del LEP relativo alla funzione trasferita (e del costo standard), se questa attiene a un diritto civile o sociale.<\/p>\n<p class=\"DT\">16.\u2013 Le Regioni Toscana e Campania impugnano diverse disposizioni della legge n. 86 del 2024 l\u00e0 dove subordinano il conferimento della maggiore autonomia alla mera determinazione dei LEP, senza richiedere la loro concreta garanzia.<\/p>\n<p class=\"DT\">Sono censurati gli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2; 9, comma 2. I parametri invocati sono gli artt. 2, 3, 5, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), e 119 Cost. In sostanza, secondo le ricorrenti gli elementi competitivi fra le regioni potrebbero essere introdotti \u00absoltanto in un contesto di diritto e, soprattutto, di fatto nel quale i livelli essenziali di fruizione dei diritti civili e sociali siano gi\u00e0 garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale\u00bb (cos\u00ec il ricorso della Regione Campania). Le Regioni rimarcano che l\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost. d\u00e0 allo Stato il potere di determinare i LEP \u00abche devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le questioni non sono fondate.<\/p>\n<p class=\"DT\">Come visto, la legge impugnata subordina il conferimento delle forme particolari di autonomia alla determinazione dei LEP (salvo quanto disposto dall\u2019art. 3, comma 3, come sopra interpretato). Tale determinazione fa sorgere un vincolo per il legislatore regionale e per la pubblica amministrazione e il corrispondente diritto di ricevere le necessarie risorse, ai sensi dell\u2019art. 119, quarto comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 4, comma 1, precisa che, se l\u2019individuazione dei LEP fa sorgere maggiori oneri, si possono trasferire le funzioni \u00absolo successivamente all\u2019entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull\u2019intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 9, comma 3, garantisce alle regioni terze \u00abil finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all\u2019articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione\u00bb; statuisce che \u00ab[l]e intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l\u2019entit\u00e0 e la proporzionalit\u00e0 delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all\u2019attuazione dei LEP di cui all\u2019articolo 3\u00bb; precisa che \u00e8 \u00abcomunque garantita la perequazione per i territori con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Dunque, anche prescindendo dalle norme dedicate al monitoraggio sulla garanzia dei LEP (art. 3, commi 4 e 5, dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale da questa Corte), la legge impugnata non si limita a richiedere la determinazione dei LEP, ma detta norme ulteriori, volte a far s\u00ec che essi non restino \u201csulla carta\u201d, anche con specifico riferimento alle regioni terze. Resta ferma la possibilit\u00e0 di contestare le future leggi di differenziazione e i futuri atti determinativi dei LEP e del loro finanziamento, in relazione al principio di corrispondenza tra funzioni e risorse di cui all\u2019art. 119, quarto comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">Resta, poi, ovviamente ferma la possibilit\u00e0, per lo Stato, di esercitare il potere sostitutivo di cui all\u2019art. 120, secondo comma, Cost., previsto anche per la tutela dei LEP e fatto specificamente salvo dall\u2019art. 11, comma 3, della legge impugnata.<\/p>\n<p class=\"DT\">17.\u2013 Il quarto gruppo di questioni riguarda il tema della leale collaborazione.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le ricorrenti prospettano la violazione del principio di leale collaborazione lamentando la mancata previsione del coinvolgimento della Conferenza unificata (o della Conferenza Stato-regioni), e in taluni casi della regione interessata o di altre regioni, a partire dalla stessa approvazione della legge n. 86 del 2024 e poi nel corso del procedimento di differenziazione, fino agli svolgimenti successivi che riguardano la proroga, la modifica o la revoca dell\u2019intesa (art. 7) ed il monitoraggio sugli oneri finanziari (art. 8, comma 1).<\/p>\n<p class=\"DT\">17.1.\u2013 Una prima questione, promossa sull\u2019intera legge n. 86 del 2024 dalla Regione Toscana nel primo motivo di ricorso (punto 1.7.), lamenta che la legge n. 86 del 2024 \u00abnasce [\u2026] su iniziativa governativa, senza alcuna consultazione con le Regioni, neppure in sede di Conferenza\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Essa non \u00e8 fondata. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (per tutte, sentenza n. 237 del 2017), ribadita anche recentemente (sentenze n. 139, n. 130 e n. 63 del 2024), il principio di leale collaborazione non governa il procedimento di approvazione delle leggi statali.<\/p>\n<p class=\"DT\">Peraltro, si pu\u00f2 rilevare che la Conferenza unificata ha rilasciato, il 2 marzo 2023, un parere sullo schema del disegno di legge in questione.<\/p>\n<p class=\"DT\">17.2.\u2013 Nell\u2019ottavo motivo di ricorso, la Regione Puglia impugna un gruppo di disposizioni della legge n. 86 del 2024 che non darebbero alcun ruolo alla Conferenza unificata o, al massimo, le riconoscerebbero un ruolo meramente consultivo. Le disposizioni effettivamente impugnate (al di l\u00e0 di quelle indicate nell\u2019epigrafe) sono l\u2019art. 2, commi 4 e 8; l\u2019art. 5; l\u2019art. 7, commi 1, 2 e 4, e l\u2019art. 8, comma 1. La ricorrente reclama un coinvolgimento della Conferenza unificata (o un coinvolgimento pi\u00f9 intenso, nella forma dell\u2019intesa), sul presupposto che l\u2019autonomia differenziata, redistribuendo risorse e competenze, avrebbe effetti di carattere generale.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le questioni relative agli artt. 2, commi 4 e 8; 5; e 7, commi 1 e 2, non sono fondate.<\/p>\n<p class=\"DT\">La ricorrente ritiene che la necessit\u00e0 di un raccordo con gli enti locali delle regioni terze derivi direttamente dall\u2019art. 116, terzo comma, Cost. Tale norma condiziona, tuttavia, l\u2019iniziativa della regione interessata alla consultazione degli enti locali, riferendosi chiaramente solo agli enti locali della stessa regione, e non anche a quelli delle altre regioni.<\/p>\n<p class=\"DT\">Inoltre, la necessit\u00e0 di un pi\u00f9 ampio o pi\u00f9 intenso coinvolgimento della Conferenza unificata non pu\u00f2 ricondursi neppure al principio di leale collaborazione. L\u2019art. 116, terzo comma, Cost. costruisce il procedimento di differenziazione come un procedimento bilaterale, in cui le istanze d\u2019insieme sono affidate alle Camere con la speciale maggioranza. Esso si limita a richiedere, inoltre, il parere degli enti locali della regione interessata. Dunque, la lettera e la <em>ratio <\/em>della disposizione costituzionale escludono la necessit\u00e0 di imporre ulteriori aggravamenti procedurali per l\u2019approvazione della legge rinforzata. Il procedimento di differenziazione \u00e8 un oggetto gi\u00e0 \u201ccoperto\u201d dalla disciplina costituzionale, che ha fissato un preciso punto di equilibrio.<\/p>\n<p class=\"DT\">Peraltro, si pu\u00f2 osservare che il legislatore ha scelto di prevedere comunque una partecipazione delle altre autonomie territoriali: la Conferenza Stato-regioni \u00e8 informata fin dal principio della iniziativa di differenziazione (art. 2, comma 1) e la Conferenza unificata \u00e8 chiamata ad esprimere un parere sullo schema di intesa preliminare (art. 2, comma 4).<\/p>\n<p class=\"DT\">Tali considerazioni implicano la non fondatezza delle censure relative all\u2019art. 2, commi 4 e 8, e all\u2019art. 5.<\/p>\n<p class=\"DT\">Con riferimento specifico all\u2019art. 2, comma 8 (impugnato perch\u00e9 non richiede il coinvolgimento della Conferenza unificata in caso di emendamenti parlamentari al disegno di legge di approvazione della intesa), si pu\u00f2 aggiungere che la censura investe il procedimento legislativo in senso stretto, per cui vale quanto ricordato nel punto 17.1. sull\u2019inapplicabilit\u00e0 ad esso del canone della leale collaborazione. Inoltre, la richiesta della ricorrente si scontra con la regola secondo cui la legge ordinaria non pu\u00f2 regolare il procedimento legislativo, che rientra nella competenza della Costituzione e dei regolamenti parlamentari. Dunque, la legge n. 86 del 2024 non solo non doveva, ma non poteva contemplare il raccordo auspicato dalla ricorrente.<\/p>\n<p class=\"DT\">17.3.\u2013 Alcune censure della Regione Puglia riguardano la fase successiva alla legge di differenziazione.<\/p>\n<p class=\"DT\">La ricorrente contesta l\u2019art. 7, comma 1, per la mancata previsione della iniziativa delle regioni o della Conferenza unificata \u2013 o, in subordine, della Conferenza Stato-regioni \u2013 per la deliberazione della cessazione integrale o parziale della intesa, e l\u2019art. 7, comma 2 (concernente il rinnovo dell\u2019intesa), per il mancato coinvolgimento della Conferenza unificata.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tali questioni non sono fondate.<\/p>\n<p class=\"DT\">Con riferimento alla cessazione totale o parziale, l\u2019art. 7, comma 1, attribuisce tale decisione allo Stato e precisa che essa \u00e8 deliberata con legge approvata a maggioranza assoluta. Se la ricorrente intende l\u2019iniziativa delle regioni o della Conferenza nel senso di sollecitazione rivolta al Governo, si tratta di una possibilit\u00e0 che la legge non preclude. Se invece la Regione fa riferimento all\u2019iniziativa legislativa, occorre rilevare che questa \u00e8 materia coperta dalla riserva di legge costituzionale stabilita dall\u2019art. 71 Cost., ragion per cui la norma impugnata non avrebbe potuto istituire un\u2019iniziativa della Conferenza. Nella misura in cui l\u2019art. 121, secondo comma, Cost. consente la presentazione di un simile progetto di legge ai consigli regionali \u2013 ove, in altri termini, singoli consigli regionali possano avere interesse \u2013 la disposizione impugnata non rappresenta un ostacolo, non contemplando una riserva di iniziativa governativa.<\/p>\n<p class=\"DT\">Quanto al rinnovo dell\u2019intesa alla scadenza decennale, la legge lo costruisce come tacito, sicch\u00e9 il principio di leale collaborazione non pu\u00f2 entrare in gioco.<\/p>\n<p class=\"DT\">La questione relativa all\u2019art. 7, comma 4, sar\u00e0 esaminata nel punto 21.<\/p>\n<p class=\"DT\">Infine, la questione relativa all\u2019art. 8, comma 1, va dichiarata inammissibile per oscurit\u00e0 della motivazione. La norma regola il monitoraggio sugli oneri finanziari e stabilisce che la Commissione paritetica \u00abfornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari\u00bb. Secondo la Regione Puglia, non \u00e8 chiaro cosa debba intendersi per \u00abadeguata\u00bb e quali iniziative possa intraprendere la Conferenza a seguito dell\u2019informativa.<\/p>\n<p class=\"DT\">In base a tale motivazione, resta oscuro il parametro invocato e anche quale intervento manipolativo sia chiesto a questa Corte.<\/p>\n<p class=\"DT\">17.4.\u2013 Nell\u2019ultimo punto dell\u2019ottavo motivo, la Regione Puglia censura l\u2019intera legge n. 86 del 2024 perch\u00e9 per diverse materie vi sarebbe \u00abun\u2019inevitabile interconnessione tra singole Regioni, la cui regolazione in termini costituzionalmente corretti\u00bb sarebbe impedita dalla legge stessa l\u00e0 dove \u00abnon ha previsto la necessit\u00e0 di intese bilaterali (o plurilaterali) tra Regioni\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">La questione \u00e8 inammissibile perch\u00e9 non \u00e8 chiaro quale sia la norma impugnata e neanche quale sia il parametro. La Regione menziona l\u2019art. 117, ottavo comma, Cost. (\u00abLa legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni\u00bb), ma non ne afferma la violazione. Non \u00e8 neppure chiaro se la ricorrente richieda un\u2019intesa con le regioni confinanti prima della legge di differenziazione o prima delle leggi con cui la regione differenziata eserciter\u00e0 la propria (pi\u00f9 ampia) autonomia.<\/p>\n<p class=\"DT\">18.\u2013 Le Regioni Toscana (motivo n. 3) e Campania (motivo n. 12) impugnano l\u2019art. 2, comma 8, per violazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., e del principio di leale collaborazione, in quanto non prevede alcun coinvolgimento della regione interessata nella fase di approvazione parlamentare dell\u2019intesa. La regione potrebbe assistere alla mancata approvazione della legge alla cui base c\u2019\u00e8 l\u2019intesa, senza poter interloquire.<\/p>\n<p class=\"DT\">La questione non \u00e8 fondata.<\/p>\n<p class=\"DT\">In primo luogo, come gi\u00e0 detto (punto 11.2.), qualora le Camere intendano apportare modifiche sostanziali all\u2019accordo concluso, esso dovr\u00e0 essere rinegoziato tra il Governo e la regione richiedente, il cui consenso \u00e8 elemento essenziale della procedura. Tale necessit\u00e0 non \u00e8 smentita dall\u2019art. 2, comma 8.<\/p>\n<p class=\"DT\">Inoltre, l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. garantisce l\u2019autonomia regionale con lo strumento dell\u2019intesa e la leale collaborazione non condiziona il procedimento legislativo se non nei casi specificamente previsti.<\/p>\n<p class=\"DT\">Infine, la legge ordinaria non pu\u00f2 regolare il procedimento legislativo, che \u00e8 oggetto riservato alla autonomia regolamentare delle Camere dagli artt. 64, primo comma, e 72, primo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">19.\u2013 La Regione autonoma Sardegna, nei motivi da 5 a 10, impugna diverse disposizioni contenute nell\u2019art. 2. Tali censure vanno esaminate nel merito, tranne quella proposta come potenziale richiedente (punto 10.2.1. del ricorso), gi\u00e0 dichiarata non fondata per le ragioni esposte nel punto 6, e quelle relative all\u2019art. 2, comma 2, gi\u00e0 dichiarato costituzionalmente illegittimo.<\/p>\n<p class=\"DT\">La ricorrente censura: a) l\u2019art. 2, comma 1, nella parte in cui prevede l\u2019informativa alla Conferenza Stato-regioni prima dell\u2019avvio del negoziato, anzich\u00e9 il parere della Conferenza unificata o, in subordine, il parere della stessa Conferenza Stato-regioni; b) l\u2019art. 2, comma 3, nella parte in cui non prevede, prima dell\u2019approvazione da parte del Consiglio dei ministri dello schema preliminare di intesa, l\u2019acquisizione dell\u2019intesa con la Conferenza unificata (in subordine con la Conferenza permanente) ovvero, in subordine, il parere della Conferenza unificata (in subordine della Conferenza permanente); c) l\u2019art. 2, comma 8, nella parte in cui non prevede l\u2019intesa della Conferenza unificata (in subordine, della Conferenza permanente) sugli emendamenti parlamentari diretti a modificare il contenuto delle intese.<\/p>\n<p class=\"DT\">Nessuna di tali questioni \u00e8 fondata, per le ragioni gi\u00e0 esposte nel punto 17.2.<\/p>\n<p class=\"DT\">20.\u2013 Tutte le ricorrenti impugnano l\u2019art. 3, commi 1, 2 e 7, per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto prevedono il mero parere della Conferenza unificata, anzich\u00e9 l\u2019intesa, in relazione ai decreti legislativi e al d.P.C.m. previsti, rispettivamente, per la determinazione e l\u2019aggiornamento dei LEP.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tali questioni sono state dichiarate assorbite dal momento che l\u2019art. 3, commi 1 e 7, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da questa Corte (punti 9.2. e 13.2.) e l\u2019art. 3, comma 2, \u00e8 stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale (punto 9.3.).<\/p>\n<p class=\"DT\">Nello stesso motivo n. 14, la Regione Campania impugna anche l\u2019art. 2, in quanto non richiede \u00abun adeguato ed effettivo coinvolgimento\u00bb delle altre regioni, nel procedimento di stipula dell\u2019intesa, per violazione del principio di solidariet\u00e0 (art. 2 Cost.), del principio di leale collaborazione e dell\u2019art. 114 Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tali questioni sono inammissibili in quanto assenti nella delibera della Giunta autorizzativa al ricorso.<\/p>\n<p class=\"DT\">21.\u2013 Infine, il principio di leale collaborazione \u00e8 chiamato in causa in alcune questioni riguardanti il tema del monitoraggio.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le censure riguardano l\u2019art. 3, commi 4 e 5 (riguardante il monitoraggio della effettiva garanzia dei LEP da parte della regione differenziata), l\u2019art. 7, comma 4 (che prevede la possibilit\u00e0 di disporre verifiche su specifiche attivit\u00e0 oggetto dell\u2019intesa, con riferimento alla garanzia dei LEP), e l\u2019art. 8, comma 1, riguardante il monitoraggio sugli oneri finanziari derivanti dalle funzioni differenziate.<\/p>\n<p class=\"DT\">21.1.\u2013 Le questioni promosse dalla Regione Puglia (motivo n. 3) e dalla Regione autonoma Sardegna (motivo n. 14) con riferimento all\u2019art. 3, commi 4 e 5, sono state dichiarate assorbite, dal momento che tali disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime in via consequenziale (punto 9.3.).<\/p>\n<p class=\"DT\">La Regione Piemonte eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 della censura della Regione autonoma Sardegna relativa all\u2019art. 8, comma 1, per \u00abcontraddittoriet\u00e0 tra la parte del <em>petitum <\/em>e quella della motivazione\u00bb, perch\u00e9 la ricorrente chiederebbe un accoglimento secco. L\u2019eccezione non \u00e8 fondata: dallo svolgimento del motivo si comprende che la ricorrente chiede l\u2019affidamento del monitoraggio (previsto dall\u2019art. 8, comma 1) alla Conferenza unificata, cio\u00e8 chiede una pronuncia manipolativa.<\/p>\n<p class=\"DT\">La Regione Lombardia eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 della stessa questione perch\u00e9 inciderebbe sulla discrezionalit\u00e0 del Parlamento. L\u2019eccezione non \u00e8 fondata: questa Corte ha in numerosi casi gi\u00e0 scrutinato nel merito censure volte ad introdurre, nelle disposizioni impugnate, meccanismi di raccordo con la Conferenza unificata o Stato-regioni.<\/p>\n<p class=\"DT\">21.2.\u2013 La Regione Puglia impugna anche (nel motivo n. 8) l\u2019art. 7, comma 4, sostenendo che la mancata partecipazione della Conferenza unificata o, in subordine, della Conferenza Stato-regioni, alle \u00abverifiche su specifici profili o settori di attivit\u00e0 oggetto dell\u2019intesa con riferimento alla garanzia\u00bb dei LEP sia lesiva del principio di leale collaborazione.<\/p>\n<p class=\"DT\">La questione non \u00e8 fondata.<\/p>\n<p class=\"DT\">La funzione di monitoraggio regolata dalla norma impugnata riguarda una singola regione \u201cdifferenziata\u201d e ha carattere puntuale e concreto, trattandosi di verifiche relative a \u00abspecifici profili o settori di attivit\u00e0\u00bb, disposte caso per caso su iniziativa del Dipartimento affari regionali o del MEF o della stessa regione interessata. Non si scorge, dunque, un particolare impatto sulle altre autonomie territoriali, tale da rendere costituzionalmente necessario il coinvolgimento della Conferenza unificata (o Stato-regioni).<\/p>\n<p class=\"DT\">Si pu\u00f2 ricordare che l\u2019art. 120, secondo comma, Cost. prevede il potere sostitutivo statale anche per tutelare i LEP e richiede espressamente il rispetto del principio di leale collaborazione. L\u2019art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003 ha dato attuazione a tale norma costituzionale, prescrivendo la preventiva interlocuzione con l\u2019ente sostituito e la partecipazione del Presidente della regione interessata al Consiglio dei ministri. L\u2019art. 7, comma 4, dunque, risulta anche coerente con la declinazione bilaterale del principio di leale collaborazione, sia nell\u2019ambito del potere sostitutivo, sia nell\u2019ambito della disciplina della cessazione integrale o parziale dell\u2019intesa (art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge impugnata).<\/p>\n<p class=\"DT\">21.3.\u2013 La Regione autonoma Sardegna impugna l\u2019art. 8, comma 1, in base al quale \u00ab[l]a Commissione paritetica di cui all\u2019articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall\u2019esercizio delle funzioni e dall\u2019erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall\u2019intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l\u2019equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari\u00bb. L\u2019art. 5, comma 1, prevede la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, \u00abdisciplinata dall\u2019intesa medesima\u00bb, stabilendo che \u00ab[f]anno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell\u2019economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali, oltre a un rappresentante dell\u2019Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante dell\u2019Unione delle province d\u2019Italia (UPI)\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 8, comma 1, affidando i compiti di monitoraggio finanziario alla Commissione paritetica, anzich\u00e9 alla Conferenza unificata, violerebbe gli artt. 5, 119, primo comma e 120, secondo comma, Cost., per lesione della autonomia finanziaria delle regioni \u201cnon differenziate\u201d e del principio di leale collaborazione, considerando il rilievo di tali compiti e l\u2019incidenza sull\u2019intero sistema delle autonomie.<\/p>\n<p class=\"DT\">La questione non \u00e8 fondata, per ragioni analoghe a quelle esposte nel punto 21.2.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 8, comma 1, regola una funzione di monitoraggio riguardante una singola regione \u201cdifferenziata\u201d. La legge impugnata detta diverse norme volte a evitare un impatto finanziario negativo delle leggi di differenziazione sulle altre regioni (art. 9, commi 1 e 3, e art. 10). Non pu\u00f2 dirsi, dunque, costituzionalmente necessario affidare il monitoraggio finanziario alla Conferenza unificata. La norma impugnata risulta coerente con il sistema normativo: oltre a quanto detto sull\u2019art. 8 della legge n. 131 del 2003, si tenga presente che il d.lgs. n. 281 del 1997 non attribuisce particolari prerogative alla Conferenza unificata (o alla Conferenza Stato-regioni) in relazione al monitoraggio sugli oneri finanziari sostenuti dalle singole regioni.<\/p>\n<p class=\"DT\">\u00c8 poi da rilevare che la norma impugnata non adotta in via esclusiva il \u201cmetodo bilaterale\u201d, perch\u00e9, da un lato, la Commissione paritetica comprende anche un rappresentante dell\u2019ANCI e un rappresentante dell\u2019UPI, dall\u2019altro l\u2019art. 8, comma 1, prevede che essa fornisca alla Conferenza unificata \u00abadeguata informativa\u00bb sugli esiti del monitoraggio annuale relativo ai costi delle funzioni differenziate.<\/p>\n<p class=\"DT\">22.\u2013 \u00c8 ora il momento di affrontare le questioni concernenti i profili finanziari del regionalismo differenziato.<\/p>\n<p class=\"DT\">22.1.\u2013 La legge impugnata si occupa, da un lato, del finanziamento dei LEP (la cui determinazione, in relazione al diritto oggetto della funzione da trasferire, \u00e8 \u2013 come visto \u2013 presupposto del trasferimento), dall\u2019altro del finanziamento delle specifiche funzioni trasferite con la legge di differenziazione.<\/p>\n<p class=\"DT\">Per il primo, la legge prevede espressamente un possibile aumento dei costi, trattandosi di fissare uno standard omogeneo delle prestazioni in tutta Italia: ci\u00f2 risulta dall\u2019art. 4, comma 1 (\u00abQualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si pu\u00f2 procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all\u2019entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull\u2019intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese [\u2026]\u00bb) e dall\u2019art. 9, comma 3, secondo periodo (\u00abLe intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l\u2019entit\u00e0 e la proporzionalit\u00e0 delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all\u2019attuazione dei LEP di cui all\u2019articolo 3\u00bb). Il legislatore statale dovr\u00e0 reperire, se del caso, le necessarie maggiori risorse \u00abcoerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio\u00bb (sempre art. 4, comma 1), basandosi sui costi e fabbisogni standard e nel rispetto dell\u2019art. 17 della legge n. 196 del 2009 (art. 9, comma 2, della legge impugnata).<\/p>\n<p class=\"DT\">Invece, il finanziamento delle funzioni trasferite con la legge di differenziazione segue una logica diversa. In tal caso, si tratta di finanziare non uno standard uniforme di una prestazione in tutta Italia, ma una specifica funzione legislativa e\/o amministrativa, richiesta da una determinata regione. Per tale finanziamento la legge si muove nella prospettiva dell\u2019invarianza finanziaria: \u00abDall\u2019applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica\u00bb (art. 9, comma 1).<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. pu\u00f2 manifestarsi in vari modi: il trasferimento potr\u00e0 riguardare una funzione meramente regolatoria o una funzione amministrativa \u201cminuta\u201d (che la regione richiedente intende svolgere con un proprio ufficio gi\u00e0 esistente) o una funzione amministrativa rilevante e \u201ccostosa\u201d.<\/p>\n<p class=\"DT\">Anche in quest\u2019ultimo caso, la legge impugnata richiede che il trasferimento sia \u201ca costo zero\u201d. Si tratta di una prospettiva del tutto coerente con la <em>ratio <\/em>dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. (esposta nel punto 4): l\u2019autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l\u2019efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilit\u00e0 politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini, in attuazione del principio di sussidiariet\u00e0. Questo implica due corollari: da un lato, il trasferimento della funzione non dovrebbe aumentare la spesa pubblica ma dovrebbe o ridurla o mantenerla inalterata, nel quale ultimo caso la gestione pi\u00f9 efficiente si tradurr\u00e0 in un miglioramento del servizio; dall\u2019altro lato, il criterio da seguire per finanziare le funzioni trasferite dovrebbe considerare il costo depurato dalle inefficienze (come pu\u00f2 essere il costo e fabbisogno standard, da applicare se la funzione attiene ad un LEP). Se l\u2019intesa ha ad oggetto pi\u00f9 funzioni, l\u2019invarianza finanziaria andr\u00e0 valutata rispetto al complesso delle funzioni trasferite.<\/p>\n<p class=\"DT\">Nel caso in cui il costo delle funzioni devolute sia inferiore a quello che lo Stato sosteneva per la stessa funzione nella regione richiedente, si potranno liberare risorse che lo Stato potr\u00e0 utilizzare per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a suo carico. \u00c8 infatti verosimile che lo Stato mantenga un proprio apparato nel settore oggetto di conferimento e che sostenga costi per il monitoraggio delle funzioni trasferite e, eventualmente, per l\u2019esercizio del potere sostitutivo. Inoltre, lo Stato manterr\u00e0 le funzioni che attengono a esigenze unitarie e che, come detto, non possono essere scalfite dal regionalismo differenziato.<\/p>\n<p class=\"DT\">Dunque, poich\u00e9 l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. presuppone che la regione richiedente possa esercitare in modo pi\u00f9 efficiente rispetto allo Stato le funzioni trasferite, \u00e8 necessario che le risorse occorrenti per il loro esercizio siano individuate con un criterio che assuma come parametro la gestione efficiente. Questo criterio, in linea di principio, esclude il riferimento alla spesa storica per il finanziamento delle funzioni trasferite, richiedendo la rimozione delle eventuali inefficienze che si annidano nella stessa, e costituisce il parametro per valutare oggettivamente se la devoluzione realizzi la migliore allocazione delle funzioni interessate, assicurando i vantaggi in termini di efficienza, che costituiscono un aspetto significativo del principio di sussidiariet\u00e0.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le future leggi di differenziazione potranno essere sindacate da questa Corte, quanto al rispetto dei criteri sopra enunciati. Per garantire l\u2019armonico inserimento del regionalismo asimmetrico nel sistema costituzionale, le intese dovranno anche tener conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi eurounitari, anche alla luce del nuovo sistema di governance europea.<\/p>\n<p class=\"DT\">22.2.\u2013 Ci\u00f2 premesso, si possono esaminare le questioni promosse dalle ricorrenti in relazione ai profili finanziari.<\/p>\n<p class=\"DT\">Questa Corte ritiene di affrontare, in primo luogo, le questioni concernenti l\u2019art. 8, comma 2, che stabilisce quanto segue: \u00abLa Commissione paritetica provvede altres\u00ec annualmente alla ricognizione dell\u2019allineamento tra i fabbisogni di spesa gi\u00e0 definiti e l\u2019andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all\u2019andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 2, garantendo comunque l\u2019equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualit\u00e0 decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tale disposizione \u00e8 impugnata dalle Regioni Puglia (motivo n. 5, punto 5.12.), Toscana (motivo n. 9) e Campania (motivo n. 6).<\/p>\n<p class=\"DT\">Secondo la Regione Puglia, l\u2019art. 8, comma 2, consentendo alla regione di \u00abspendere a piacimento [\u2026] sicura della successiva copertura\u00bb, violerebbe il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); il principio della \u00abfinanza sana e responsabile\u00bb (art. 81 Cost.); il principio della solidariet\u00e0 inter-regionale di cui all\u2019art. 119 Cost.; il principio di ragionevolezza di cui all\u2019art. 3 Cost.; il principio (desumibile dagli artt. 1 e 28 Cost.) secondo cui il decisore pubblico e\u0300 sempre responsabile delle proprie scelte.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le Regioni Toscana e Campania contestano l\u2019art. 8, comma 2, perch\u00e9 prevederebbe \u00able necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione\u00bb, ma solo \u00abgarantendo comunque l\u2019equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili\u00bb. Sarebbero violati il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse (art. 119, quarto comma, Cost.) e gli artt. 2, 3 e 118 Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">Infine, l\u2019art. 8, comma 2, \u00e8 censurato dalla Regione Campania perch\u00e9 consentirebbe alla regione differenziata di trattenere le risorse che risultino eccedenti, ad esempio in caso di andamento favorevole del gettito dei tributi compartecipati. Sarebbero violati gli artt. 3, 81 e 120 Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">22.3.\u2013 Le questioni promosse dalla Regione Puglia sono fondate.<\/p>\n<p class=\"DT\">Innanzitutto, va considerato che l\u2019art. 8, comma 2, fa riferimento alla variazione dei \u00abfabbisogni di spesa\u00bb come fondamento di una possibile modifica delle aliquote di compartecipazione gi\u00e0 definite nelle intese, ai sensi dell\u2019art. 5, comma 2, della legge impugnata.<\/p>\n<p class=\"DT\">La norma si riferisce quindi ai fabbisogni di spesa <em>tout court <\/em>e non ai fabbisogni standard, con ci\u00f2 potendo comportare, di conseguenza, che la misura iniziale della compartecipazione destinata a finanziare le funzioni oggetto del trasferimento sia definita <em>ab origine<\/em> sulla scorta della spesa storica sostenuta dallo Stato nella regione e non in base al criterio del costo standard o ad altro analogo criterio basato sulla gestione efficiente.<\/p>\n<p class=\"DT\">La previsione di una compartecipazione calibrata solo sul criterio della spesa storica si dimostra irragionevole e viola l\u2019art. 97, secondo comma, Cost., dal momento che esso pu\u00f2 cristallizzare anche la spesa derivante dall\u2019eventuale inefficienza insita nella funzione come esercitata al momento dell\u2019intesa.<\/p>\n<p class=\"DT\">Essa viola, altres\u00ec, il principio di responsabilit\u00e0 del decisore pubblico. La disposizione impugnata stabilisce, facendo riferimento, peraltro, ad un mero decreto interministeriale, che \u00abannualmente\u00bb si provveda all\u2019\u00aballineamento\u00bb delle \u00abaliquote di compartecipazione definite nelle intese\u00bb, le quali non possono che essere previste anche dalle leggi rinforzate che le approvano. Tale meccanismo determina un effetto di deresponsabilizzazione in ordine all\u2019esercizio regionale delle funzioni trasferite: anche una gestione inefficiente delle stesse potrebbe, infatti, finire per essere sostanzialmente ripianata &#8220;a pi\u00e8 di lista&#8221; dallo Stato.<\/p>\n<p class=\"DT\">N\u00e9 tale epilogo \u00e8 escluso dalla previsione, nella disposizione censurata, che l\u2019allineamento avvenga nel limite delle risorse disponibili, perch\u00e9, quando queste lo siano, il suddetto effetto troverebbe appunto legittimazione.<\/p>\n<p class=\"DT\">\u00c8 di tutta evidenza quanto tale effetto contraddica la premessa (illustrata nei punti 4 e 22.1.), secondo la quale il regionalismo differenziato si legittima solo nella misura in cui consente una maggiore efficienza dell\u2019intero sistema.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 119 Cost. (ai cui principi l\u2019art. 116, terzo comma, Cost. rimanda) prevede s\u00ec, del resto, il finanziamento delle funzioni delle autonomie territoriali anche tramite compartecipazioni, ma non contempla quello dell\u2019allineamento, che di fatto finisce per snaturarne l\u2019essenza, rendendole, in sostanza, del tutto analoghe ai trasferimenti statali a destinazione vincolata, che il medesimo articolo, nell\u2019ottica del superamento della finanza derivata, legittima solo nelle puntuali ipotesi del quinto comma.<\/p>\n<p class=\"DT\">Appare quindi congruo che, se una regione chiede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia rispetto alle altre regioni ordinarie, diventi responsabile, anche sotto il profilo finanziario, delle risorse che l\u2019intesa e la legge rinforzata individuano come modalit\u00e0 di finanziamento delle funzioni attribuite.<\/p>\n<p class=\"DT\">Un meccanismo che consenta di disporre di una sorta di \u201cparacadute\u201d finanziario annuale, invece, non si giustifica per tali funzioni aggiuntive, che la regione dovrebbe proporsi di gestire al posto dello Stato proprio confidando sulla maggiore efficacia ed efficienza del livello di governo pi\u00f9 prossimo al territorio.<\/p>\n<p class=\"DT\">Ci\u00f2, peraltro, non esclude la possibilit\u00e0, in via straordinaria, di forme di aggiustamento delle compartecipazioni, ma queste dovranno essere regolate dalla legge rinforzata e non potranno che avvenire all\u2019interno di un trasparente processo che coinvolga anche il Parlamento.<\/p>\n<p class=\"DT\">Per quanto detto, le censure proposte dalla Regione Puglia sono fondate e l\u2019art. 8, comma 2, va dichiarato costituzionalmente illegittimo. Come gi\u00e0 detto, la violazione dei limiti costituzionali che devono guidare l\u2019attuazione del regionalismo differenziato si traduce nella lesione di una prerogativa costituzionale delle regioni terze, risultante dagli artt. 5 e 114 Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le altre questioni restano assorbite.<\/p>\n<p class=\"DT\">23.\u2013 Tutte le ricorrenti sollevano questioni che riguardano l\u2019art. 5, comma 2, secondo il quale \u00ab[l]\u2019intesa di cui all\u2019articolo 2 individua le modalit\u00e0 di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o pi\u00f9 tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell\u2019articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonch\u00e9 nel rispetto di quanto previsto dall\u2019articolo 119, quarto comma, della Costituzione\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Mentre le Regioni Puglia, Toscana e la Regione autonoma Sardegna impugnano solo questa disposizione, la Regione Campania impugna anche l\u2019intera legge.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le ricorrenti invocano numerosi parametri: artt. 1, 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 117, terzo comma, 118, 119, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 120 Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le principali questioni promosse sono le seguenti. La previsione dell\u2019utilizzo delle compartecipazioni sarebbe contraddittoria con la norma sull\u2019invarianza finanziaria; essa implicherebbe nuovi oneri privi di copertura e determinerebbe una minore disponibilit\u00e0 finanziaria per le altre regioni (con lesione della loro competenza legislativa in materia di coordinamento finanziario) e per lo Stato, che avrebbe meno risorse per i fini di cui all\u2019art. 119, terzo, quinto e sesto comma; essa discriminerebbe le regioni con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante. Inoltre, l\u2019art. 5, comma 2, violerebbe l\u2019art. 119 Cost. e il principio di responsabilit\u00e0 perch\u00e9 esclude l\u2019utilizzo dei tributi propri e del fondo perequativo \u2013 per finanziare le funzioni da trasferire \u2013 e anche il meccanismo della \u201criserva di aliquota\u201d.<\/p>\n<p class=\"DT\">23.1.\u2013 Le questioni promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 119, quarto comma, e 116 Cost. (che non contemplerebbe alcuna distinzione tra regioni con maggiore o minore capacit\u00e0 fiscale) sono inammissibili in quanto assenti nella delibera autorizzatoria della Giunta. Analoga lacuna si riscontra per le questioni promosse dalla Regione Campania in relazione all\u2019art. 1 Cost. e al principio di ragionevolezza.<\/p>\n<p class=\"DT\">La questione promossa dalla Regione Puglia in riferimento all\u2019art. 117, terzo comma, Cost. \u00e8 inammissibile per genericit\u00e0, non comprendendosi perch\u00e9 la riduzione delle risorse delle altre regioni possa tradursi in una lesione del potere di dettare norme di coordinamento finanziario.<\/p>\n<p class=\"DT\">La Regione Piemonte eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 delle questioni promosse dalla Regione Campania con riferimento all\u2019intera legge per mancanza di motivazione. L\u2019eccezione \u00e8 fondata perch\u00e9, in effetti, le censure sono argomentate solo con riferimento a singole disposizioni.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019Avvocatura eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 dei motivi quinto e sesto della Campania per difetto di un interesse attuale: l\u2019eccezione non \u00e8 fondata perch\u00e9 la norma impugnata, condizionando i futuri negoziati, fa gi\u00e0 sorgere l\u2019interesse a ricorrere (punto 5.2.).<\/p>\n<p class=\"DT\">23.2.\u2013 Nessuna delle altre questioni \u00e8 fondata.<\/p>\n<p class=\"DT\">In primo luogo, il meccanismo della compartecipazione non contraddice la clausola di invarianza finanziaria: esso, anzi, presuppone che la regione differenziata usi risorse (derivanti dalla compartecipazione) che lo Stato non deve pi\u00f9 impiegare, avendo ceduto la funzione. Si \u00e8 poi visto (punto 22.1.) che l\u2019invarianza finanziaria \u00e8 coerente con la <em>ratio <\/em>dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., con conseguente necessit\u00e0 di stimare il costo delle funzioni trasferite con il criterio del costo standard (o altro criterio basato sulla gestione efficiente). Dunque, la misura della compartecipazione ceduta dallo Stato potr\u00e0 essere inferiore al costo gi\u00e0 sostenuto dallo Stato e, comunque, dovr\u00e0 tener conto dei costi che restano in capo ad esso.<\/p>\n<p class=\"DT\">Anche la censura relativa al supposto impoverimento delle altre regioni non \u00e8 fondata. L\u2019art. 9, comma 3, della legge impugnata garantisce \u00abl\u2019invarianza finanziaria\u00bb per le regioni terze e vieta alle intese di \u00abpregiudicare l\u2019entit\u00e0 e la proporzionalit\u00e0 delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all\u2019attuazione dei LEP\u00bb. Anche in tal caso, si potr\u00e0 sindacare la concreta disciplina finanziaria delle future leggi di differenziazione, essendo chiaro che l\u2019eventuale costo dei conferimenti <em>ex <\/em>art. 116, terzo comma, Cost. non pu\u00f2 essere sostenuto dalle regioni terze.<\/p>\n<p class=\"DT\">La censura relativa alla supposta sottrazione di risorse statali da destinare ai LEP e agli interventi perequativi non \u00e8 fondata. Diverse disposizioni della legge impugnata sono volte ad evitare questo pericolo: gli artt. 4, comma 1; 9, comma 3; e 10, interamente dedicato alle \u00abMisure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidariet\u00e0 sociale\u00bb, \u00abanche nei territori delle Regioni che non concludono le intese\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">La censura relativa alla discriminazione delle regioni con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante (che non potrebbero accedere alla differenziazione) non \u00e8 fondata (oltre a essere contraddittoria con l\u2019evocazione dell\u2019utilizzo dei tributi propri, che pure sfavorirebbero le regioni con minore capacit\u00e0 fiscale). In primo luogo, l\u2019aggancio con la ricchezza del territorio non \u00e8 una scelta \u201cdiscriminatoria\u201d dell\u2019art. 5, comma 2, in quanto il principio di territorialit\u00e0 risulta dall\u2019art. 119, secondo comma, Cost. (in relazione ai tributi propri e alle compartecipazioni) e da molte norme legislative: ad esempio, art. 2, comma 2, lettere <em>e<\/em>) e <em>hh<\/em>), e art. 7, comma 1, lettera <em>d<\/em>), della legge n. 42 del 2009; art. 4, comma 3, e art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011; art. 13, comma 1, lettera <em>a<\/em>), numero 2), della legge n. 111 del 2023. Inoltre, in presenza dei presupposti generali della differenziazione (punto 4), anche le regioni svantaggiate possono chiedere un\u2019intesa: il meccanismo della compartecipazione dovr\u00e0 essere calibrato di volta in volta in modo da garantire una quantit\u00e0 sufficiente di risorse a ciascuna regione per lo svolgimento delle funzioni attribuite.<\/p>\n<p class=\"DT\">La censura della Regione Toscana, relativa all\u2019esclusione della \u201criserva di aliquota\u201d, non \u00e8 fondata. La norma impugnata fa esplicito riferimento alle \u00abcompartecipazioni al gettito\u00bb, sicch\u00e9 la riserva di aliquota (che corrisponde ad una quota della base imponibile del tributo statale, mentre la compartecipazione \u00e8 costituita da una quota del gettito del tributo statale) risulta in effetti esclusa dalla legge. Tuttavia, la scelta del meccanismo della compartecipazione (invece della riserva di aliquota) rientra nella discrezionalit\u00e0 del legislatore e, come visto, \u00e8 coerente con il sistema normativo: si pensi, oltre all\u2019art. 119, secondo comma, Cost., alle norme finanziarie degli statuti speciali.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le censure relative all\u2019esclusione degli altri due \u201ccanali\u201d di finanziamento ordinario, previsti dall\u2019art. 119 Cost. (tributi propri e fondo perequativo) non sono fondate. La norma impugnata ha fatto riferimento a una delle fonti di finanziamento \u201cordinarie\u201d delle regioni: rientra nella discrezionalit\u00e0 del legislatore \u201cmuoversi\u201d all\u2019interno dell\u2019art. 119 Cost. Inoltre, il riferimento alle compartecipazioni risulta coerente con la logica della legge in esame, che \u00e8 quella del trasferimento \u201ca costo zero\u201d. L\u2019ipotetico utilizzo, ad esempio, della tassa automobilistica o dell\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive (IRAP) o dell\u2019addizionale sull\u2019imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), per finanziare la funzione trasferita, implicherebbe un inasprimento degli oneri tributari e, dunque, un maggior costo (non venendo diminuito il carico derivante dai tributi erariali). Il meccanismo delle compartecipazioni pu\u00f2 considerarsi attuativo del principio di neutralit\u00e0 (che \u2013 come visto \u2013 ispira il regionalismo differenziato), nel senso di un parallelismo fra il trasferimento delle funzioni statali e delle relative risorse.<\/p>\n<p class=\"DT\">23.3.\u2013 Questa Corte, peraltro, non pu\u00f2 esimersi dal rilevare che \u00e8 improcrastinabile l\u2019attuazione del fondo perequativo previsto dall\u2019art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011: un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non pu\u00f2 permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo fiscale \u00abcooperativo\u00bb (sentenza n. 71 del 2023), disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente un\u2019equilibrata gestione.<\/p>\n<p class=\"DT\">Del resto, la medesima legge n. 86 del 2024, all\u2019art. 10, comma 2, dispone che, \u00ab[i]n attuazione dell\u2019articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l\u2019articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformit\u00e0 con le disposizioni di cui all\u2019articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell\u2019attuazione della milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14)\u00bb. Essa, pertanto, gi\u00e0 si colloca nella prospettiva qui sollecitata, prevedendo, come stabilito anche dalla richiamata <em>milestone<\/em> del PNRR, il completamento del disegno del federalismo fiscale, attraverso, da un lato, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali che ancora residuano nelle materie regionali; dall\u2019altro, l\u2019istituzione del fondo perequativo.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tuttavia, va anche evidenziato che le norme relative a tali processi (artt. 7, comma 1, e 15, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011) sono state sistematicamente rinviate, di anno in anno, dal tempo della loro emanazione, con ci\u00f2 impedendo il completamento del modello: la finanza regionale \u00e8 quindi rimasta in buona parte a carattere derivato e priva di meccanismi perequativi (salvo che per la sanit\u00e0, in forza della specifica modalit\u00e0 di finanziamento, risalente al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante \u00abDisposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell\u2019articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133\u00bb).<\/p>\n<p class=\"DT\">Questa Corte sottolinea dunque con forza la necessit\u00e0 di dare compiuta attuazione al descritto disegno nei termini previsti dalla richiamata <em>milestone<\/em>, interrompendo quindi una volta per tutte la prassi dei sistematici rinvii seguita sino ad oggi.<\/p>\n<p class=\"DT\">24.\u2013 Tutte le ricorrenti impugnano la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell\u2019art. 9, comma 1, della legge n. 86 del 2024. Sarebbe violato l\u2019art. 81 Cost. perch\u00e9 il trasferimento delle nuove funzioni alle regioni richiedenti non potrebbe essere \u201ca costo zero\u201d e la legge impugnata non individuerebbe alcuna copertura finanziaria. In sostanza, la clausola di invarianza finanziaria sarebbe meramente formale.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le questioni non sono fondate.<\/p>\n<p class=\"DT\">In via preliminare, occorre ribadire (punto 22.1.) che la legge impugnata prevede l\u2019invarianza finanziaria per il conferimento delle forme particolari di autonomia, non per la determinazione dei LEP.<\/p>\n<p class=\"DT\">Occorre anche ribadire (sempre punto 22.1.) che la regola dell\u2019invarianza \u00e8 del tutto coerente con la <em>ratio <\/em>dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost., esposta nel punto 4.<\/p>\n<p class=\"DT\">Ci\u00f2 detto, la norma impugnata fa riferimento sia alla stessa legge n. 86 del 2024 sia all\u2019applicazione delle future intese. Quanto alla legge, \u00e8 evidente che essa, di per s\u00e9, non produce maggiori oneri, trattandosi di una legge che regola la futura attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. Quanto alle future intese, l\u2019art. 9, comma 1, non stabilisce che da esse \u00abnon derivano\u00bb maggiori oneri ma che da esse \u00abnon devono derivare\u00bb maggiori oneri. L\u2019art. 9, comma 1, dunque, esplicita la logica costituzionale del regionalismo differenziato, dettando \u00abuna disposizione volta ad orientare le future attivit\u00e0 negoziali nonch\u00e9 il futuro legislatore\u00bb (cos\u00ec la relazione tecnica al d.d.l., verificata dal Ragioniere generale dello Stato).<\/p>\n<p class=\"DT\">Le ricorrenti ritengono che la norma impugnata sia affetta da una scarsa istruttoria e dalla mancata programmazione delle risorse, ma queste censure potranno essere rivolte, se del caso, contro le future leggi di differenziazione, non contro una legge quadro che non dispone alcun conferimento. \u00c8 opportuno ricordare che, in base all\u2019art. 2 della legge impugnata, prima lo schema di intesa preliminare (comma 3) e poi lo schema di intesa definitivo dev\u2019essere \u00abcorredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell\u2019articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell\u2019articolo 9, comma 1\u00bb (comma 5).<\/p>\n<p class=\"DT\">25.\u2013 Le Regioni Puglia e Campania impugnano alcune norme concernenti il finanziamento dei LEP.<\/p>\n<p class=\"DT\">La Regione Puglia censura gli artt. 4, comma 1, 9, comma 2, e 10, comma 1, in quanto, da un lato, riconoscerebbero che la determinazione dei LEP comporta nuovi oneri, dall\u2019altro imporrebbero il rispetto dell\u2019equilibrio di bilancio e, dunque, dello <em>status quo <\/em>relativo alle risorse. I parametri evocati sono gli artt. 2, 3, 81, 117, terzo comma, e 119 Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">La Regione Campania impugna gli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2; 9, comma 2, \u00abnella parte in cui subordinano il finanziamento dei LEP al rispetto degli equilibri di bilancio\u00bb, per violazione degli artt. 81 e 119 Cost., perch\u00e9 le garanzie minime non potrebbero essere finanziariamente condizionate.<\/p>\n<p class=\"DT\">25.1.\u2013 Le questioni promosse dalla Regione Campania sono inammissibili per insufficienza della motivazione. Il ricorso non spiega perch\u00e9 il riferimento all\u2019equilibrio di bilancio violerebbe l\u2019art. 81 Cost. n\u00e9 quale norma ricavabile dall\u2019art. 119 Cost. sarebbe violata.<\/p>\n<p class=\"DT\">25.2.\u2013 Le questioni promosse dalla Regione Puglia non sono fondate.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 9, comma 2, stabilendo che, \u00ab[f]ermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard \u00e8 attuato nel rispetto dell\u2019articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio\u00bb, non implica affatto il mantenimento dello <em>status quo <\/em>relativo alle risorse, cio\u00e8 l\u2019impossibilit\u00e0 di stanziare risorse aggiuntive per i LEP. L\u2019art. 4, comma 1 (gi\u00e0 citato), \u00e8 chiaro sul punto e l\u2019art. 9, comma 2, lo tiene \u00abfermo\u00bb. Lo stesso art. 9 menziona, al comma 3, le \u00abeventuali maggiori risorse destinate all\u2019attuazione dei LEP\u00bb. Anche l\u2019art. 3, comma 7 (dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte, per altre ragioni: punto 13.2.), fa riferimento a \u00abprovvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie\u00bb per l\u2019aggiornamento dei LEP.<\/p>\n<p class=\"DT\">Il riferimento all\u2019equilibrio di bilancio contenuto nell\u2019art. 9, comma 2, non contraddice tali norme perch\u00e9 tale equilibrio non implica divieto di reperire nuove risorse, ma necessit\u00e0 di indicare i mezzi di copertura finanziaria.<\/p>\n<p class=\"DT\">26.\u2013 Le Regioni Toscana, Campania e la Regione autonoma Sardegna impugnano l\u2019art. 10, comma 2, in base al quale, \u00ab[i]n attuazione dell\u2019articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l\u2019articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformit\u00e0 con le disposizioni di cui all\u2019articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell\u2019attuazione della milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14)\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Il richiamato art. 15 stabilisce, al comma 5, che \u00ab[\u00e8] istituito, dall\u2019anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell\u2019IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all\u2019articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 2, comma 1, della legge n. 111 del 2023 prescrive la \u00abgaranzia della previsione di meccanismi perequativi in conformit\u00e0 ai princ\u00ecpi di cui all\u2019articolo 9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare all\u2019attuazione delle previsioni di cui all\u2019articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">La misura del PNRR richiamata dalla norma impugnata prevede l\u2019\u00ab[e]ntrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l\u2019attuazione del federalismo fiscale regionale\u00bb nel 2026.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le ricorrenti ritengono che l\u2019art. 10, comma 2, rinviando all\u2019art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, impedisca l\u2019operativit\u00e0 della perequazione e lamentano la violazione degli artt. 3, 116, terzo comma, e 119, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">26.1.\u2013 Le questioni sono inammissibili per tardivit\u00e0 (come eccepito dalla Regione Piemonte in relazione al ricorso della Regione autonoma Sardegna).<\/p>\n<p class=\"DT\">Le ricorrenti in sostanza contestano l\u2019art. 1, comma 788, lettera <em>e<\/em>), della legge n. 197 del 2022, che \u2013 modificando l\u2019art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011 \u2013 ha spostato al 2027 l\u2019attuazione dell\u2019art. 119, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019impugnato art. 10, comma 2, infatti, ha il semplice scopo di chiarire che, anche nell\u2019ambito del regionalismo differenziato e della disciplina sulle misure perequative di cui all\u2019art. 10, comma 1, resta ferma l\u2019applicazione dell\u2019art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011. La norma impugnata, dunque, non ha la funzione di \u201cripetere\u201d o \u201cnovare\u201d l\u2019art. 15, ma semplicemente di dare un chiarimento sulla sua permanente applicabilit\u00e0. Si tratta di un rinvio \u201cimproprio\u201d, meramente dichiarativo (sentenze n. 154 del 1995, n. 997 del 1988 e n. 304 del 1986). Se anche l\u2019art. 10, comma 2, non esistesse, comunque l\u2019art. 15, comma 5, sarebbe applicabile. Per contestare il rinvio nell\u2019attuazione del fondo perequativo, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la citata disposizione del 2022.<\/p>\n<p class=\"DT\">Resta fermo quanto sopra osservato da questa Corte (punto 23.3.) sulla necessit\u00e0 di dare compiuta attuazione all\u2019art. 119 Cost., interrompendo quindi la prassi dei sistematici rinvii seguita sino ad oggi.<\/p>\n<p class=\"DT\">27.\u2013 La sola Regione autonoma Sardegna impugna, per violazione degli artt. 81, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), e 119 Cost., l\u2019art. 4, comma 2, in base al quale \u00ab[i]l trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, pu\u00f2 essere effettuato, secondo le modalit\u00e0, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tale norma si occupa del conferimento della maggiore autonomia nelle materie \u201cno-LEP\u201d e, secondo la ricorrente, implica l\u2019utilizzo del criterio della spesa storica, con conseguente possibilit\u00e0 che la regione differenziata riceva pi\u00f9 risorse di quelle necessarie in base al costo standard; inoltre, la ricorrente teme che il finanziamento delle funzioni trasferite nelle materie \u201cno-LEP\u201d comprometta quello dei LEP.<\/p>\n<p class=\"DT\">La questione non \u00e8 fondata.<\/p>\n<p class=\"DT\">La norma impugnata rinvia, per il finanziamento delle funzioni trasferite nelle materie \u201cno-LEP\u201d, alle future intese e precisa che queste dovranno rispettare i \u00ablimiti delle risorse previste a legislazione vigente\u00bb. Essa non prescrive che, nelle materie \u201cno-LEP\u201d, le intese adottino il criterio della spesa storica ai fini del finanziamento delle funzioni da trasferire. Dunque, anche nelle materie \u201cno-LEP\u201d si dovr\u00e0 applicare il criterio basato sulla gestione efficiente (punto 22.1.).<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 4, comma 2, non detta alcuna norma idonea a pregiudicare il finanziamento delle funzioni trasferite nelle materie \u201cLEP-condizionate\u201d, anzi vincola il Governo a rispettare i \u00ablimiti delle risorse previste a legislazione vigente\u00bb, nel negoziato riguardante la materia \u201cno-LEP\u201d.<\/p>\n<p class=\"DT\">Inoltre, anche per le materie \u201cno-LEP\u201d resta salva la possibilit\u00e0 di meccanismi di adeguamento (eventualmente, riduttivo) delle aliquote di compartecipazione, regolati dalle leggi di differenziazione (punto 22.3.).<\/p>\n<p class=\"DT\">28.\u2013 La Regione Puglia e la Regione autonoma Sardegna impugnano l\u2019art. 9, comma 4, in base al quale, \u00ab[a]l fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilit\u00e0 di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell\u2019articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonch\u00e9 di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell\u2019Unione europea\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Tale norma, rendendo \u00abmeramente facoltativa, per lo Stato, l\u2019imposizione di oneri di finanza pubblica alle Regioni ad autonomia particolare\u00bb, violerebbe l\u2019art. 3 Cost., per l\u2019\u00abevidente discriminazione tra le Regioni non richiedenti e quelle ad autonomia particolare\u00bb, oltre agli artt. 2 (principio solidaristico), 11, 81, primo e sesto comma, 97, primo e secondo comma, 116, primo e terzo comma, 117, primo e terzo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost. La Regione autonoma Sardegna invoca anche l\u2019art. 9 della legge n. 243 del 2012 e chiede una pronuncia sostitutiva, censurando l\u2019art. 9, comma 4, nella parte in cui stabilisce che \u00abresta ferma la possibilit\u00e0 di prevedere, anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese di cui all\u2019art. 2, forme di concorso agli obiettivi di finanza pubblica\u00bb, anzich\u00e9 disporre che tale concorso \u00abresta fermo\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">28.1.\u2013 L\u2019Avvocatura eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 di tutte le questioni per genericit\u00e0 della motivazione. Tale eccezione non \u00e8 fondata. Entrambi i ricorsi contengono una motivazione senz\u2019altro sufficiente in relazione a diversi parametri, illustrando diversi vizi imputabili alla norma in questione.<\/p>\n<p class=\"DT\">La Regione Lombardia eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 delle questioni promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 2, 3, 117 e 119 Cost, per mancanza di motivazione.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019eccezione \u00e8 fondata in relazione agli artt. 2, 117 e 119 Cost. Il primo parametro \u00e8 semplicemente menzionato nell\u2019epigrafe del motivo e poi non \u00e8 pi\u00f9 ripreso. Quanto agli artt. 117 e 119, la ricorrente lamenta la compressione della propria autonomia finanziaria in quanto dovrebbe farsi carico degli obiettivi di finanza pubblica in luogo delle regioni differenziate, con lesione della sua competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica. La motivazione \u00e8 particolarmente succinta e risulta dunque inidonea a soddisfare i requisiti argomentativi del giudizio in via principale (<em>ex multis<\/em>, sentenze n. 174, n. 130 e n. 95 del 2024).<\/p>\n<p class=\"DT\">28.2.\u2013 Nel merito, sono fondate le questioni relative agli artt. 3, primo comma, al principio di equilibrio di bilancio (art. 97, primo comma, Cost.) e all\u2019art. 119, primo comma, Cost., in base al quale le regioni \u00abconcorrono ad assicurare l\u2019osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea\u00bb, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.<\/p>\n<p class=\"DT\">La norma impugnata comporta la facoltativit\u00e0 del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica. Ci\u00f2 implica la possibilit\u00e0 di un regime pi\u00f9 favorevole per queste regioni rispetto a quelle non destinatarie di forme particolari di autonomia: regime che non pu\u00f2 trovare ragionevole giustificazione nell\u2019assunzione delle funzioni richieste e trasferite. Di qui la violazione dell\u2019art. 3 Cost.<\/p>\n<p class=\"DT\">Inoltre, la norma impugnata, oltre a indebolire i vincoli di solidariet\u00e0 e unit\u00e0 della Repubblica, si pone in contrasto con i principi dell\u2019equilibrio di bilancio e di sostenibilit\u00e0 del debito pubblico, assicurati dal concorso di tutte le pubbliche amministrazioni a garantire gli obiettivi di finanza pubblica (art. 97, primo comma, Cost.), e con l\u2019art. 119, primo comma, Cost., che chiama tutte le regioni a contribuire \u00abad assicurare l\u2019osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">L\u2019art. 9, comma 4, va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede la facoltativit\u00e0 del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anzich\u00e9 la doverosit\u00e0 su un piano di parit\u00e0 rispetto alle altre regioni.<\/p>\n<p class=\"DT\">29.\u2013 L\u2019ultima questione relativa ai profili finanziari riguarda il PNRR.<\/p>\n<p class=\"DT\">La Regione Toscana impugna l\u2019intera legge n. 86 del 2024 e, in subordine gli artt. 4, 5, comma 2, 8, 9 e 10, in quanto, mettendo a rischio l\u2019uniformit\u00e0 delle condizioni di vita nel Paese e la coesione territoriale, violerebbero l\u2019art. 117, primo comma, Cost., in relazione al regolamento (UE) n. 241\/2021\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e alla decisione di esecuzione del Consiglio n. 168\/2021, relativa all\u2019approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell\u2019Italia.<\/p>\n<p class=\"DT\">Per le stesse ragioni, la Regione Campania impugna l\u2019intera legge e, in particolare, gli artt. 1, comma 2, 3, comma 7, e 4.<\/p>\n<p class=\"DT\">29.1.\u2013 Le censure relative all\u2019intera legge vanno dichiarate inammissibili in quanto si appuntano su un determinato contenuto normativo e perci\u00f2 non sono sostenibili riguardo a una legge contenente molte norme eterogenee (sentenze n. 20 del 2023 e n. 37 del 2021).<\/p>\n<p class=\"DT\">Le censure relative alle singole norme vanno dichiarate inammissibili per motivazione insufficiente sulla ridondanza. Le ricorrenti invocano un parametro estraneo alle competenze regionali (art. 117, primo comma, Cost.). In casi del genere, questa Corte richiede, \u00abin primo luogo, la chiara individuazione degli ambiti di competenza regionale indirettamente incisi dalla disciplina statale e, in secondo luogo, una illustrazione adeguata del vizio di ridondanza\u00bb (sentenza n. 40 del 2022; si vedano anche, <em>ex multis<\/em>, le sentenze n. 133 del 2024, n. 187 del 2021 e n. 75 del 2017).<\/p>\n<p class=\"DT\">Le ricorrenti si limitano ad ipotizzare che le norme impugnate pregiudichino l\u2019accesso ai fondi del PNRR, con conseguente calo di risorse per le regioni, che rientrano fra i soggetti attuatori del Piano. Tale argomentazione presenta un alto tasso di ipoteticit\u00e0 e, comunque, non indica alcuna competenza regionale lesa n\u00e9, tantomeno, illustra il condizionamento che la violazione dell\u2019art. 117, primo comma, Cost. produrrebbe sulle prerogative costituzionali regionali.<\/p>\n<p class=\"DT\">Mentre l\u2019asserita violazione dei limiti posti dalla Costituzione al conferimento di forme particolari di autonomia implica una lesione della posizione costituzionale delle regioni terze, come pi\u00f9 volte rilevato, l\u2019invocazione dell\u2019art. 117, primo comma, Cost. dev\u2019essere accompagnata da una motivazione sufficiente sulla ridondanza del vizio denunciato sulle competenze costituzionali regionali: il che, nella specie, non si verifica.<\/p>\n<p class=\"DT\">Restano assorbite le eccezioni sollevate dalle Regioni Piemonte e Lombardia per l\u2019asserito carattere generico e ipotetico delle questioni.<\/p>\n<p class=\"DT\">30.\u2013 Infine, restano da esaminare alcune questioni non rientranti nelle aree tematiche individuate nel punto 3.<\/p>\n<p class=\"DT\">La Regione Puglia impugna l\u2019art. 2, commi 1 e 2, l\u00e0 dove dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie \u00abavvia comunque il negoziato\u00bb con la regione richiedente; che, ai fini dell\u2019avvio del negoziato, \u00abil Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione\u00bb; che, \u00ab[a]l fine di tutelare l\u2019unit\u00e0 giuridica o economica, nonch\u00e9 di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri [\u2026] pu\u00f2 limitare l\u2019oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell\u2019atto di iniziativa\u00bb. Tali norme violerebbero l\u2019art. 116, terzo comma, Cost., perch\u00e9 quest\u2019ultimo non farebbe \u00abalcun riferimento ad attribuzioni di questo tipo\u00bb; l\u2019art. 120 Cost., che farebbe \u00abesclusivo riferimento all\u2019unit\u00e0 giuridica ed economica quali interessi perseguibili dal Governo\u00bb, non all\u2019\u00abindirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie\u00bb; il principio di ragionevolezza di cui all\u2019art. 3 Cost., in quanto il \u00abquadro finanziario\u00bb sarebbe \u00abnozione troppo ampia e imprecisa\u00bb e, dunque, la norma impugnata sarebbe \u00abindeterminata e [\u2026] non comprensibile\u00bb; gli artt. 23 e 97 Cost. (insieme all\u2019art. 3 Cost.), poich\u00e9, non essendo chiare le conseguenze di una valutazione negativa del \u00abquadro finanziario\u00bb, la legge conferirebbe irragionevolmente \u00abun\u2019attribuzione a un organo esecutivo senza delimitarne normativamente il perimetro in violazione del principio di legalit\u00e0\u00bb e incidendo negativamente sul buon andamento dell\u2019amministrazione; gli artt. 3, 23 e 97 Cost., perch\u00e9 l\u2019art. 2, comma 2, l\u00e0 dove si riferisce all\u2019unit\u00e0 di \u00abindirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie\u00bb, inventerebbe un concetto \u00abgravemente [\u2026] indeterminato\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">30.1.\u2013 Le questioni aventi ad oggetto l\u2019art. 2, comma 2, sono state dichiarate assorbite, a seguito della dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale di tale disposizione (punto 8.4.).<\/p>\n<p class=\"DT\">30.2.\u2013 Nessuna delle questioni riferite all\u2019art. 2, comma 1, \u00e8 fondata.<\/p>\n<p class=\"DT\">La questione relativa all\u2019art. 116, terzo comma, Cost. non \u00e8 fondata perch\u00e9 rientra nella discrezionalit\u00e0 del legislatore regolare la gestione del negoziato con riferimento agli organi statali. Riconosciuta la possibilit\u00e0 di adottare una legge quadro (punto 7.2.), ne discende <em>naturaliter <\/em>che tale legge individui l\u2019organo competente a gestire il negoziato e ne indirizzi le scelte. Del resto, l\u2019art. 2, nell\u2019attribuire al Presidente del Consiglio (in alternativa al Ministro per gli affari regionali) la gestione del negoziato, risulta coerente con l\u2019art. 95, primo comma, Cost. e con l\u2019art. 5, comma 3, lettera <em>b<\/em>), della legge n. 400 del 1988, in base al quale il Presidente del Consiglio \u00abpromuove e coordina l\u2019azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u00bb.<\/p>\n<p class=\"DT\">Non \u00e8 fondata neppure la censura relativa all\u2019insufficiente delimitazione dei poteri del Presidente del Consiglio e all\u2019indeterminatezza del concetto di \u00abquadro finanziario\u00bb della regione. In primo luogo, l\u2019attivit\u00e0 regolata \u00e8 di tipo politico, ragion per cui non pu\u00f2 dirsi costituzionalmente necessario che la legge precisi le conseguenze della valutazione negativa del quadro finanziario. Inoltre, la ricorrente cita la sentenza n. 110 del 2023 di questa Corte, ma quella decisione ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di una disposizione regionale \u00abradicalmente inintelligibile\u00bb e \u00abirrimediabilmente oscur[a]\u00bb, riconoscendo che \u00ab[o]gni enunciato normativo, beninteso, presenta margini pi\u00f9 o meno ampi di incertezza circa il suo ambito di applicazione, senza che ci\u00f2 comporti la sua illegittimit\u00e0 costituzionale\u00bb, e che non \u00abpotrebbe ritenersi contrario all\u2019art. 3 Cost. il ricorso da parte della legge a clausole generali, programmaticamente aperte a \u201cprocessi di specificazione e di concretizzazione giurisprudenziale\u201d\u00bb (punto 4.3.4. del <em>Considerato in diritto<\/em>). L\u2019art. 2, comma 1, nel riferirsi al \u00abquadro finanziario\u00bb della regione, presenta qualche margine di incertezza ma non utilizza un concetto inintelligibile e oscuro.<\/p>\n<p class=\"DT\">Resta ferma, ovviamente, l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, nei termini precedentemente indicati.<\/p>\n<p class=\"DT\">31.\u2013 Le Regioni Puglia, Toscana e Campania impugnano, infine, l\u2019art. 11, comma 1, in base al quale \u00ab[g]li atti di iniziativa delle Regioni gi\u00e0 presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge\u00bb. I parametri invocati sono gli artt. 3, 81, e 116, terzo comma, Cost. La norma impugnata determinerebbe una disparit\u00e0 di trattamento fra le regioni che avevano gi\u00e0 stipulato degli accordi preliminari e le altre regioni ordinarie, dando alle prime una \u201ccorsia preferenziale\u201d e la possibilit\u00e0 di ottenere condizioni migliori, anche finanziarie.<\/p>\n<p class=\"DT\">Le questioni non sono fondate. La norma impugnata produce un effetto opposto rispetto a quanto lamentato dalle ricorrenti: essa mira ad assoggettare al regime della legge n. 86 del 2024 anche le richieste regionali gi\u00e0 presentate e sulle quali si \u00e8 avviato il confronto con il Governo. Si tratta di una norma transitoria, volta a creare un regime omogeneo fra le iniziative precedenti la legge e quelle future. L\u2019art. 11, comma 1, dunque, non crea una \u201ccorsia preferenziale\u201d per le regioni che gi\u00e0 hanno presentato richieste, ma anzi assoggetta tali richieste alle norme della legge impugnata, anche con riferimento ai profili finanziari (compresa la clausola di invarianza di cui all\u2019art. 9, comma 1).<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"col-md-12\">\n<p><a name=\"dispositivo\"><\/a><\/p>\n<p class=\"MOA1\">per questi motivi<\/p>\n<p class=\"MOA2\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p class=\"MOT\">riuniti i giudizi;<\/p>\n<p class=\"MOT\">1)<em> dichiara <\/em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 2, della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l\u2019attuazione dell\u2019autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione), nella parte in cui prevede \u00ab[l]\u2019attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [\u2026]\u00bb, anzich\u00e9 \u00ab[l]\u2019attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [\u2026]\u00bb;<\/p>\n<p class=\"MOT\">2)<em> dichiara <\/em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui stabilisce che il negoziato, \u00abcon riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all\u2019articolo 3, \u00e8 svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia\u00bb, anzich\u00e9 stabilire che il negoziato, \u00abcon riguardo a specifiche funzioni riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all\u2019articolo 3, \u00e8 svolto con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni\u00bb;<\/p>\n<p class=\"MOT\">3)<em> dichiara <\/em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 2, della legge n. 86 del 2024;<\/p>\n<p class=\"MOT\">4)<em> dichiara <\/em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede che \u00abi LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti\u00bb, anzich\u00e9 \u00abi LEP sono determinati per le specifiche funzioni concernenti le materie seguenti\u00bb;<\/p>\n<p class=\"MOT\">5)<em> dichiara<\/em> l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui menziona \u00abmaterie o ambiti di materie riferibili ai LEP\u00bb, anzich\u00e9 \u00abspecifiche funzioni riferibili ai LEP\u00bb;<\/p>\n<p class=\"MOT\">6)<em> dichiara <\/em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui non prescrive che l\u2019iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiariet\u00e0;<\/p>\n<p class=\"MOT\">7)<em> dichiara <\/em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024;<\/p>\n<p class=\"MOT\">8)<em> dichiara <\/em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024;<\/p>\n<p class=\"MOT\">9)<em> dichiara <\/em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 3, comma 9, della legge n. 86 del 2024;<\/p>\n<p class=\"MOT\">10)<em> dichiara <\/em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024;<\/p>\n<p class=\"MOT\">11)<em> dichiara <\/em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede la facoltativit\u00e0 del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anzich\u00e9 la doverosit\u00e0 su un piano di parit\u00e0 rispetto alle altre regioni;<\/p>\n<p class=\"MOT\">12)<em> dichiara <\/em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024;<\/p>\n<p class=\"MOT\">13)<em> dichiara <\/em>in via consequenziale, ai sensi dell\u2019art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10 della legge n. 86 del 2024;<\/p>\n<p class=\"MOT\">14)<em> dichiara <\/em>in via consequenziale, ai sensi dell\u2019art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, sopravvenuta a partire dall\u2019entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, dell\u2019art. 1, commi da 791 a 801-<em>bis<\/em>, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);<\/p>\n<p class=\"MOT\">15)<em> dichiara <\/em>inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">16)<em> dichiara <\/em>inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, e 4, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 138 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">17)<em> dichiara <\/em>inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, commi 1, 2 e 4, e 4, promosse, in riferimento ai principi di leale collaborazione e di solidariet\u00e0, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">18)<em> dichiara <\/em>inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 116, terzo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">19)<em> dichiara <\/em>inammissibile la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">20)<em> dichiara <\/em>inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), 119, terzo, quarto e quinto comma, e 120 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">21)<em> dichiara<\/em> inammissibile la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">22)<em> dichiara<\/em> inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2 della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2 e 114 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">23)<em> dichiara<\/em> inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, dell\u2019art. 5, comma 2, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 116, terzo comma, 117, terzo comma, e 119, quarto comma, Cost., dalle Regioni Puglia e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">24)<em> dichiara<\/em> inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2; 9, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">25)<em> dichiara<\/em> inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 116, terzo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">26)<em> dichiara<\/em> inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 117 e 119 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">27)<em> dichiara<\/em> inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 1, comma 2; 3, comma 7; 4; 5, comma 2; 8; 9 e 10, promosse complessivamente, in riferimento all\u2019art. 117, primo comma, Cost. e in relazione al regolamento (UE) n. 241\/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e alla decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2021, n. 168\/2021, relativa all\u2019approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell\u2019Italia, dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">28)<em> dichiara <\/em>non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019intera legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all\u2019art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">29)<em> dichiara<\/em> non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, degli artt. 1; 2; 4; 5, commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2, promosse, in riferimento all\u2019art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">30)<em> dichiara<\/em> non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, commi 1 e 6, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento agli artt. 116, terzo comma, e 121, secondo comma, Cost., e all\u2019art. 51 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">31)<em> dichiara<\/em> non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all\u2019art. 15 dello statuto speciale e all\u2019art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">32)<em> dichiara<\/em> non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all\u2019art. 27 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">33)<em> dichiara<\/em> non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all\u2019art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">34)<em> dichiara<\/em> non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all\u2019art. 56 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">35)<em> dichiara<\/em> non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all\u2019art. 3, primo comma, Cost. e all\u2019art. 56 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">36)<em> dichiara<\/em> non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 6, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 71, 121, secondo comma, e 116, terzo comma, Cost., dalle Regioni Puglia, Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">37)<em> dichiara<\/em> non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 5, 70, 72 e 116, terzo comma, Cost., dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">38)<em> dichiara<\/em> non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all\u2019art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">39)<em> dichiara<\/em> non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 7, commi 3 e 5, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 101, 116, terzo comma, 117, primo, terzo e quarto comma, e 120 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">40)<em> dichiara<\/em> non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3, comma 3; 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), 119, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 120, secondo comma, Cost., dalle Regioni Puglia, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">41)<em> dichiara<\/em> non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2, e 9, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), e 119 Cost., dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">42)<em> dichiara<\/em> non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019intera legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">43)<em> dichiara<\/em> non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 2, commi 4 e 8; 5; 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">44)<em> dichiara<\/em> non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento all\u2019art. 116, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">45)<em> dichiara<\/em> non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, commi 1, 3 e 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento ai principi di unit\u00e0 e leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">46)<em> dichiara<\/em> non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 5, 119, primo comma e 120, secondo comma, Cost. e al principio leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">47)<em> dichiara<\/em> non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 118, 119 e 120, secondo comma, Cost. e al principio leale collaborazione, dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">48)<em> dichiara<\/em> non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 9, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento all\u2019art. 81 Cost., dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">49)<em> dichiara<\/em> non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 4, comma 1; 9, comma 2; 10, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">50)<em> dichiara<\/em> non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 81, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">51)<em> dichiara<\/em> non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 23, 97 e 116, terzo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p class=\"MOT\">52)<em> dichiara<\/em> non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 11, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81 e 116, terzo comma, Cost., dalle Regioni Puglia, Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe.<\/p>\n<p class=\"MOT\">Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 2024.<\/p>\n<p class=\"MOFTO\">F.to:<\/p>\n<p class=\"MOFTO\">Augusto Antonio BARBERA, Presidente<\/p>\n<p class=\"MOFTO\">Giovanni PITRUZZELLA, Redattore<\/p>\n<p class=\"MOFTO\">Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria<\/p>\n<p class=\"MOFTO\">Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2024<\/p>\n<p class=\"MOFTO\">Il Direttore della Cancelleria<\/p>\n<p class=\"MOFTO\">F.to: Roberto MILANA<\/p>\n<p class=\"MOA1\">Allegato:<\/p>\n<p class=\"MOA1\">Ordinanza letta all&#8217;udienza del 12 novembre 2024<\/p>\n<p class=\"MOA2\">ORDINANZA<\/p>\n<p class=\"MOT\">Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimit\u00e0 costituzionale della intera legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l&#8217;attuazione dell&#8217;autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell&#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione) e di sue specifiche disposizioni, promossi dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorsi iscritti, rispettivamente, ai numeri 28, 29, 31 e 30 del registro ricorsi del 2024.<\/p>\n<p class=\"MOT\"><em>Rilevato <\/em>che, nei giudizi promossi con ricorsi iscritti ai numeri 28 e 30 reg. ric. del 2024, rispettivamente notificati dalla Regione Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna non solo al Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche a tutte le altre regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, hanno presentato memoria di costituzione e\/o atto di intervento <em>ad <\/em><em>opponendum<\/em> le Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia;<\/p>\n<p class=\"MOT\">che nei giudizi promossi con ricorsi iscritti ai numeri 29 e 31 reg. ric. del 2024, rispettivamente notificati dalle Regioni Toscana e Campania al solo Presidente del Consiglio dei ministri, hanno presentato atto di intervento <em>ad <\/em><em>opponendum<\/em> le medesime Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia.<\/p>\n<p class=\"MOT\"><em>Considerato<\/em> che, secondo il costante orientamento di questa Corte, nei giudizi di legittimit\u00e0 costituzionale in via principale non \u00e8 ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potest\u00e0 legislativa il cui esercizio \u00e8 oggetto di contestazione (tra le tante, sentenza n. 117 del 2022);<\/p>\n<p class=\"MOT\">che tale orientamento \u00e8 stato mantenuto fermo anche a seguito delle recenti modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, \u00abnon incidendo esse sui requisiti di ammissibilit\u00e0 degli interventi nei giudizi in via principale\u00bb (ordinanza letta all&#8217;udienza del 25 febbraio 2020 e allegata alla sentenza n. 56 del 2020);<\/p>\n<p class=\"MOT\">che ad analoga conclusione questa Corte \u00e8 pervenuta in numerose occasioni successive (tra le pi\u00f9 recenti, ordinanza letta all&#8217;udienza del 6 giugno 2023 e allegata alla sentenza n. 136 del 2023; sentenze n. 76 del 2023, punto 2 del <em>Considerato in diritto<\/em>, n. 259 del 2022, punto 2 del <em>Considerato in diritto<\/em>, n. 221 del 2022, punto 3 del <em>Considerato in diritto<\/em>, e n. 121 del 2022, punto 3 del <em>Considerato in diritto<\/em>; ordinanza n. 134 del 2022);<\/p>\n<p class=\"MOT\">che, pur tuttavia, questa Corte, con la sentenza n. 353 del 2001, ha ritenuto legittimati a intervenire nel giudizio in via principale soggetti titolari di potest\u00e0 legislativa (ossia, le Province autonome di Trento e di Bolzano) diversi dalla parte ricorrente e da quella il cui esercizio del potere era oggetto di contestazione, osservando come la questione di legittimit\u00e0 costituzionale avesse \u00abper oggetto una norma di attuazione dello statuto speciale riguardante specificatamente attribuzioni costituzionalmente garantite alle stesse Province autonome\u00bb (analogamente, sentenza n. 251 del 2015);<\/p>\n<p class=\"MOT\">che, anche alla luce dei precedenti citati, deve ritenersi ammissibile l&#8217;intervento <em>ad <\/em><em>opponendum<\/em> delle suddette regioni, essendo oggetto delle presenti questioni di legittimit\u00e0 costituzionale una legge che, definendo i principi, le procedure e i limiti per l&#8217;attribuzione ad ogni regione che ne faccia richiesta di ulteriori e pi\u00f9 ampie competenze legislative e amministrative nelle materie indicate dalla stessa Costituzione, riguarda l&#8217;assetto complessivo dell&#8217;ordinamento regionale.<\/p>\n<p class=\"MOA1\">per questi motivi<\/p>\n<p class=\"MOA2\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p class=\"MOT\"><em>dichiara<\/em> ammissibili gli interventi spiegati dalle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia nei giudizi promossi dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 28, 29, 31 e 30 del registro ricorsi 2024.<\/p>\n<p class=\"MOFTO\">F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/form>\n<form action=\"\/actionPronuncia.do\" method=\"post\" name=\"formPronuncia\"><\/form>\n<\/div>\n<div 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