{"id":25662,"date":"2006-12-30T00:00:00","date_gmt":"2006-12-30T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=25662"},"modified":"2019-06-20T13:18:30","modified_gmt":"2019-06-20T13:18:30","slug":"1543-no-alla-controriforma-costituzionale-della-destra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=25662","title":{"rendered":"1543 NO ALLA CONTRORIFORMA COSTITUZIONALE DELLA DESTRA"},"content":{"rendered":"<p>20060609 13:48:00 webmaster<\/p>\n<p>Uno studio di Pietro Ciarlo, Ordinario di Diritto Costituzionale e Componente del Consiglio direttivo dell\u2019Associazione Italiana dei Costituzionalisti<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/p>\n<p>\u00ab Dietro ogni articolo di questa<br \/>\nCostituzione, o giovani, voi dovete<br \/>\nvedere giovani come voi, che<br \/>\nhanno dato la vita perch\u00e9 la<br \/>\nlibert\u00e0 e la giustizia potessero<br \/>\nessere scritte su questa Carta\u00bb.<br \/>\nPiero Calamandrei,<br \/>\nagli studenti milanesi, 1955<\/p>\n<p>SOMMARIO<\/p>\n<p>1 . La Costituzione sotto attacco.<br \/>\n2 . Le origini della Costituzione e della modifica del centro-destra:<br \/>\ndue storie diverse.<br \/>\n3 . La demolizione della forma di governo parlamentare:<br \/>\nParlamento supersolubilee dispotismo del Primo ministro.<br \/>\n4 . La riduzione di ruolo degli organi di garanzia.<br \/>\n5 . Il falso Senato federale, la devolution e l\u2019 impossibile esercizio<br \/>\ndella funzione legislativa.<br \/>\n6 . Una controriforma eversiva che getta le istituzioni nel caos.<br \/>\nAppendice<\/p>\n<p>1. LA COSTITUZIONE SOTTO ATTACCO.<br \/>\nLa nostra Costituzione \u00e8 in pericolo. Infatti il centro-destra ha<br \/>\napprovato nell\u2019autunno del 2005 una sua modifica che, se non sar\u00e0 respinta<br \/>\ndall\u2019ormai prossimo referendum, entrer\u00e0 in vigore producendo danni<br \/>\ngravi e irreversibili. Con il referendum possiamo dire NO all\u2019entrata in<br \/>\nvigore di tale modifica. Le parti pi\u00f9 pericolose di essa prevedono una forte<br \/>\nriduzione del ruolo del Parlamento, subordinandolo a un Primo ministro<br \/>\ndotato di poteri enormi; una tanto confusa quanto deleteria trasformazione<br \/>\ndel Senato della Repubblica in un finto Senato federale e, infine, la<br \/>\nfamigerata devolutionvoluta dalla Lega Nord. I cittadini italiani non possono<br \/>\npermettere che una simile revisione entri in vigore. Sfigurare la<br \/>\nnostra Costituzione significherebbe minare le fondamenta della nostra<br \/>\nconvivenza. In questo scritto abbiamo voluto approfondire i motivi per i<br \/>\nquali le modifiche alla Costituzione deliberate dal centro-destra devono<br \/>\nessere respinte, cosicch\u00e9 chi legge queste pagine possa a sua volta spiegare<br \/>\nal maggior numero di cittadini possibile perch\u00e9 al prossimo referendum<br \/>\ncostituzionale \u00e8 di vitale importanza che vincano i NO.<\/p>\n<p>2. LE ORIGINI DELLA COSTITUZIONE E DELLA MODIFICA DEL<br \/>\nCENTRO-DESTRA: DUE STORIE DIVERSE.<br \/>\nLa Costituzione del 1948 simboleggia la vittoria della democrazia<br \/>\ncontro la dittatura, la sconfitta della monarchia e l\u2019avvento della<br \/>\nRepubblica, la fine della guerra e la stipulazione di un grande patto condiviso<br \/>\ntra le forze politiche della resistenza e della liberazione. \u00c8 proprio<br \/>\nla sua essenza di patto condiviso che ha consentito alla Carta fondamentale<br \/>\ndi porre le basi per l\u2019uscita dell\u2019Italia dalle macerie della guerra e di<br \/>\navviare la ricostruzione non solo economica, ma anche morale e culturale<br \/>\ndel Paese. I democristiani, i comunisti, i socialisti, i liberali riuscirono a<br \/>\ntrovare, nel corso della redazione del testo costituzionale, un vero e proprio<br \/>\nspirito costituente, che consent\u00ec loro di elaborare una Costituzione<br \/>\ncon alla base principi e valori comuni: l\u2019eguaglianza sostanziale e i diritti<br \/>\nsociali, la tutela dei diritti di libert\u00e0, la laicit\u00e0 dello Stato, l\u2019equilibrio e il<br \/>\nbilanciamento tra i poteri. \u00c8 per questo che quando si leggono gli articoli<br \/>\ndella Costituzione italiana si prova un sentimento di identificazione, di<br \/>\nriconoscimento, la percezione che si \u00e8 di fronte non al testo di una parte<br \/>\npolitica contro le altre, ma alla Costituzione di tutti.<br \/>\nLa revisione costituzionale del centro-destra non ha nulla dello<br \/>\nspirito costituente descritto. La sua origine non \u00e8 il frutto di un accordo<br \/>\ntra la maggioranza e l\u2019opposizione, ma l\u2019esito di un baratto tra i partiti<br \/>\ndella maggioranza nell\u2019ambito del quale la Costituzione \u00e8 stata letteralmente<br \/>\nvenduta a pezzi.<\/p>\n<p>Per potersi garantire la Presidenza del Consiglio fino alla fine della<br \/>\nlegislatura e l\u2019approvazione delle ben note leggi ad personam, Berlusconi<br \/>\nnon ha esitato a concedere, sotto forma di modifiche al testo costituzionale,<br \/>\nuna sorta di dittatura del premierad Alleanza nazionale e la devolution<br \/>\nalla Lega Nord.<br \/>\nIl testo della riforma, scritto nel chiuso di una baita alpina dai<br \/>\ncosiddetti saggi di Lorenzago (alcuni pretesi esperti di diritto costituzionale<br \/>\ndel centro-destra), \u00e8 stato presentato in Parlamento sotto forma di<br \/>\ndisegno di legge del Governo e approvato coi soli voti della maggioranza.<br \/>\nEsattamente il contrario di un patto condiviso, anzi un modo per trasformare<br \/>\nla Costituzione di tutti nella Costituzione di pochi, un modo per<br \/>\ndistruggere l\u2019idea stessa di Costituzione.<br \/>\n\u00c8 nata cos\u00ec questa riforma confusa, pasticciata, di difficile lettura<br \/>\ne incredibile complessit\u00e0. Intendiamo metterne in evidenza gli aspetti pi\u00f9<br \/>\ncontraddittori e pericolosi, destinati a creare indesiderabili concentrazioni<br \/>\ndi potere, ma soprattutto una devastante paralisi istituzionale.<br \/>\nIl progetto del testo di revisione nasce, dunque, fuori dal<br \/>\nParlamento, senza un reale confronto tra la maggioranza e l\u2019opposizione,<br \/>\nperseguendo una logica di emarginazione delle assemblee parlamentari e<br \/>\ncon esse, inevitabilmente, dell\u2019opposizione e delle autonomie territoriali.<br \/>\nCertamente, vi \u00e8 sempre il momento dell\u2019iniziativa: nell\u2019Assemblea<br \/>\nCostituente ad Egidio Tosato fu affidato il compito di redigere lo schema<br \/>\ngenerale della Costituzione, ma in quanto mandatario sia della maggioranza<br \/>\nche dell\u2019opposizione. Sia dalla sua genesi politica, che dal metodo,<br \/>\ndunque, l\u2019attuale revisione si caratterizza per una sua vocazione extraparlamentare, per la sua nascita fuori dal Parlamento. La riforma del Titolo<br \/>\nV della Costituzione, approvata nel 2001, sul finire della XIII legislatura,<br \/>\nviene richiamata da alcuni quale precedente che giustifica il modo di procedere<br \/>\ndella destra, ma le due situazioni sono radicalmente diverse. Anche<br \/>\nnel 2001, infatti, vi fu una votazione finale da parte della sola maggioranza<br \/>\ndi centrosinistra, ma tale votazione aveva ad oggetto un testo che rappresentava<br \/>\nil risultato di un lungo lavoro di colloquio tra la maggioranza<br \/>\nstessa e l\u2019opposizione, gi\u00e0 a partire dalla Commissione bicamerale<br \/>\nD\u2019Alema. Solo al momento dell\u2019approvazione finale, in vista delle imminenti<br \/>\nelezioni politiche, il centro-destra, allora opposizione, si chiam\u00f2<br \/>\nstrumentalmente fuori. Peraltro, non si possono dimenticare i rapporti<br \/>\nintessuti con le Regioni e gli enti locali che si espressero unanimemente a<br \/>\nfavore della riforma, mentre a questa di oggi sono nettamente contrari:<br \/>\nquasi tutti i Consigli regionali hanno richiesto l\u2019indizione del referendum<br \/>\nperch\u00e9 si possa dire NO.<\/p>\n<p>3. LA DEMOLIZIONE DELLA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE:<br \/>\nASSEMBLEA SUPERSOLUBILE E DISPOTISMO DEL PRIMO MINISTRO.<br \/>\nIl costituzionalismo democratico esprime l\u2019idea di Costituzione<br \/>\ncome un patto condiviso, patto che tutela le minoranze contro gli eventuali<br \/>\nabusi della maggioranza e garantisce il bilanciamento dei poteri.<br \/>\nViceversa la controriforma del centro-destra si riallaccia a ideologie del<br \/>\ntutto opposte.<br \/>\nIl suo intento generale \u00e8 quello di potenziare a dismisura il dominio<br \/>\ndella maggioranza e in particolare del premier che ne sarebbe il<br \/>\npadrone assoluto: per esserne consapevoli basta guardare alla disciplina<br \/>\ndello scioglimento anticipato della Camera, crocevia qualificante per qualsiasi<br \/>\nforma di governo.<br \/>\nLo scioglimento anticipato delle Camere \u00e8 oggi un potere che la<br \/>\nCostituzione assegna al Presidente della Repubblica in funzione di garanzia.<br \/>\n\u00c8 il Capo dello Stato che, tenuto conto delle istanze provenienti dal<br \/>\nParlamento, valuta la possibilit\u00e0 di uno scioglimento anticipato. Detto in<br \/>\naltri termini, il delicato potere di sciogliere le Camere normalmente viene<br \/>\nutilizzato dal Presidente della Repubblica perch\u00e9 i partiti e il Parlamento<br \/>\nnon riescono ad esprimere una maggioranza che sostenga il Governo.<br \/>\nL\u2019articolo 88 \u00e8 stato riscritto dal centro-destra stravolgendo questo<br \/>\nistituto: il Presidente della Repubblica dovrebbe necessariamente sciogliere<br \/>\nla Camera quando richiesto dal Primo ministro. Il Presidente della<br \/>\nRepubblica non emana il decreto di scioglimento solo ove venga presentata e approvata dalla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai<br \/>\ndeputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero<br \/>\nnon inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale<br \/>\nsi dichiari di voler continuare nell\u2019attuazione del programma e si indichi<br \/>\nil nome di un nuovo Primo ministro. L\u2019articolo 94 dal canto suo prevede<br \/>\nche, votando a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia al Primo<br \/>\nministro, lo scioglimento della Camera sia automatico, a meno che tale<br \/>\nmozione non contenga altres\u00ec la designazione di un nuovo Primo ministro<br \/>\ne sempre per\u00f2 a condizione che venga approvata dalla maggioranza espressa<br \/>\ndalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti<br \/>\ndella Camera.<br \/>\nSi tratta di previsioni per alcuni aspetti bizzarre ed astruse, per<br \/>\naltri preoccupanti. A norma dell\u2019articolo 88 il Primo ministro che richiede<br \/>\nlo scioglimento non avrebbe neanche l\u2019onere di andare a riferire in<br \/>\nParlamento. Dunque, nell\u2019ipotesi in discorso, un procedimento delicato<br \/>\ncome quello dello scioglimento anticipato, che per sua natura segna una<br \/>\nfase di sofferenza istituzionale, viene di fatto reso extraparlamentare e<br \/>\ntalmente complesso da apparire incerto nei suoi tratti di fondo.<br \/>\nOggi, con uno scioglimento che da un punto di vista sostanziale trae<br \/>\norigine dal Parlamento, il Presidente del consiglio \u00e8 solo uno dei protagonisti<br \/>\ndella vicenda. Inoltre, a seconda delle circostanze di fatto, un ruolo<br \/>\npi\u00f9 o meno rilevante pu\u00f2 essere svolto dai poteri di influenza del<br \/>\nPresidente della Repubblica. La proposta in discorso prefigura invece un<br \/>\nruolo meramente notarile per il Capo dello Stato e, soprattutto, una posizione<br \/>\nassolutamente preponderante del Primo ministro che ha la possibilit\u00e0 di determinare lo scioglimento sulla base di valutazioni o interessi del<br \/>\ntutto personali, anche prescindendo dagli orientamenti della stessa maggioranza<br \/>\nche lo sostiene.<br \/>\nAltro indizio della inaccettabile cultura politica che sostiene questo<br \/>\ntesto \u00e8 ravvisabile nel secondo comma dell\u2019articolo 88, dove si ipotizza<br \/>\nche la mozione con la quale viene indicato il nome del nuovo Primo ministro<br \/>\ndeve essere accompagnata dalla dichiarazione di voler continuare nell\u2019attuazione<br \/>\ndel programma: si tratta di una previsione tra l\u2019ingenuo e il<br \/>\nminaccioso. E\u2019 sicuramente ingenuo ritenere che un programma di governo<br \/>\npossa rimanere sempre uguale a se stesso nonostante tutto quello che<br \/>\npu\u00f2 accadere nel mondo e in casa nostra; d\u2019altra parte, una simile visione<br \/>\nevidenzia ulteriormente quella concezione ipernormativa dell\u2019indirizzo<br \/>\npolitico che pervade tutto il testo e non pu\u00f2 non suscitare apprensione.<br \/>\nIl Primo ministro \u00e8 eletto, in pratica, direttamente: la nomina da<br \/>\nparte del Presidente della Repubblica \u00e8 un atto dovuto in base ai risultati<br \/>\nelettorali e il Primo ministro stesso deve presentarsi alle Camere semplicemente<br \/>\nad esporre il suo programma. Il secondo comma dell\u2019articolo<br \/>\n92, per\u00f2, non solo dispone un collegamento necessario tra il candidato<br \/>\nPrimo ministro e i candidati alla Camera, ma prefigura altres\u00ec un premio<br \/>\ndi maggioranza quando afferma che la \u201clegge disciplina l\u2019elezione dei<br \/>\ndeputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata<br \/>\nal candidato alla carica di Primo ministro\u201d. Il Primo ministro \u00e8 in sostanza<br \/>\ninamovibile per la legislatura e il sistema viene chiuso da uno scioglimento<br \/>\ndella Camera in pratica disposto dal Primo ministro stesso. Infatti,<br \/>\nanche la previsione della sfiducia costruttiva non pare sufficiente per evitare uno scioglimento dell\u2019Assemblea, in quanto essa presuppone per la<br \/>\nsua validit\u00e0 l\u2019approvazione da parte della stessa maggioranza uscita dalle<br \/>\nelezioni. Non \u00e8 difficile immaginare come si possa neutralizzare una simile<br \/>\nprevisione: \u00e8 sufficiente che il Primo ministro \u201ccontrolli\u201d anche un piccolo<br \/>\ngruppo di deputati per evitare il raggiungimento della maggioranza<br \/>\ndei voti necessari alla approvazione della sfiducia costruttiva e per determinare<br \/>\nquindi, comunque, lo scioglimento della Camera. Siamo di fronte<br \/>\nad una revisione che costruisce un Premier in pratica inamovibile, con un<br \/>\nGoverno ai suoi ordini e un Parlamento del tutto succube delle sue volont\u00e0.<br \/>\nUn\u2019ulteriore dimostrazione di ci\u00f2 che si afferma risiede nel quinto<br \/>\ncomma dell\u2019art. 72, che rimette nelle mani del Governo la decisione sull\u2019ordine<br \/>\ndel giorno della Camera e del Senato. Nessuna assemblea legislativa<br \/>\npu\u00f2 accettare che la propria agenda sia decisa dall\u2019esecutivo: l\u2019autonomia<br \/>\ndella fissazione dell\u2019ordine del giorno fu tra le prime rivendicazioni<br \/>\ndei Parlamenti moderni contro l\u2019assolutismo regio. Dunque, \u00e8 il<br \/>\nParlamento nel suo complesso che viene posto in una condizione di minorit\u00e0<br \/>\nrispetto al Governo e per esso al Primo ministro, facendo cos\u00ec seriamente<br \/>\ndubitare che la forma di governo inventata dal centro-destra possa<br \/>\ndefinirsi democratica. E\u2019 chiaro come n\u00e9 il presidenzialismo americano, n\u00e9<br \/>\nla forma di governo britannica contemplino una simile concentrazione di<br \/>\npotere nelle mani dell\u2019esecutivo o, per dir meglio, di una carica monocratica,<br \/>\ndi un uomo solo. Sia chiaro: non nutriamo nessuna diffidenza nei confronti<br \/>\ndi una forma di governo presidenziale nella quale l\u2019esecutivo fosse<br \/>\neletto direttamente per un periodo predeterminato e fosse altres\u00ec dotato<br \/>\ndi forti poteri; in questa ipotesi per\u00f2 il Parlamento dovrebbe essere attentamente salvaguardato nelle sue prerogative legislative. Del resto anche il<br \/>\nPresidente degli Stati Uniti gode soltanto di un potere negativo di veto<br \/>\nsulla legislazione, peraltro superabile a maggioranza qualificata, ma non<br \/>\npu\u00f2 certamente sciogliere le Camere.<br \/>\nTra quelle che si potevano immaginare, le ipotesi formulate dalla<br \/>\nproposta in oggetto sono forse le pi\u00f9 eccentriche rispetto ai principi del<br \/>\ncostituzionalismo. Riprova che l\u2019ispirazione complessiva della proposta<br \/>\nappare volta al conferimento al Primo ministro di un potere privo di qualsiasi<br \/>\nefficace bilanciamento, praticamente illimitato. Viceversa, l\u2019essenza<br \/>\ndel costituzionalismo va individuata proprio nel bilanciamento del potere:<br \/>\nquesta riforma \u00e8 \u201cincostituzionale\u201d nel senso pi\u00f9 profondo del termine.<br \/>\nEssa, infatti, contrasta con lo scopo stesso del costituzionalismo: limitare<br \/>\ne bilanciare il potere. Si vuole instaurare una \u201cdittatura\u201d del Primo ministro.<\/p>\n<p>4. LA RIDUZIONE DI RUOLO DEGLI ORGANI DI GARANZIA.<br \/>\nL\u2019assenza di bilanciamento tra i poteri \u00e8 confermata da un altro<br \/>\ngrave elemento previsto dalla revisione: la compressione del ruolo del<br \/>\nPresidente della Repubblica e della Corte costituzionale, gli organi di<br \/>\ngaranzia della nostra Costituzione.<br \/>\nPer quanto riguarda il Presidente della Repubblica, la proposta del<br \/>\ncentro-destra \u00e8 volta a fare in modo che i suoi poteri siano ridotti a vantaggio<br \/>\ndel Governo e del Primo ministro. Uno dei poteri tradizionali affidato<br \/>\nal Capo dello Stato consiste nella autorizzazione alla presentazione<br \/>\ndei disegni di legge del Governo in Parlamento. Un potere non determinante,<br \/>\nsi potr\u00e0 osservare, ma in realt\u00e0 significativo perch\u00e9 volto a impedire<br \/>\nla presentazione alle Camere di disegni di legge manifestamente incostituzionali.<br \/>\nPer i costituenti era fondamentale rispettare la \u201cdignit\u00e0\u201d del<br \/>\nParlamento e della Costituzione contro atteggiamenti in un certo qual<br \/>\nmodo \u201carroganti\u201d manifestati dal Governo attraverso disegni di legge in<br \/>\npalese conflitto col testo costituzionale stesso. Se le modifiche proposte<br \/>\nentrassero in vigore anche questo potere del Capo dello Stato \u2013 come quello<br \/>\ndi scioglimento delle Camere &#8211; verrebbe meno, nel segno di un ulteriore<br \/>\nrafforzamento del Primo ministro.<br \/>\nCi\u00f2 che per\u00f2, se possibile, lascia ancora pi\u00f9 perplessi, \u00e8 la modifica<br \/>\ndella composizione della Corte costituzionale, che nel nostro ordinamento<br \/>\nha il fondamentale compito di annullare quelle leggi che si pongono<br \/>\nin contrasto con la Costituzione. Attualmente, l\u2019art. 135 Cost. stabilisce che dei 15 giudici che la compongono, 5 sono nominati dal Presidente della<br \/>\nRepubblica, 5 sono eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa,<br \/>\n5 sono eletti dal Parlamento in seduta comune.<br \/>\nNe segue che i giudici pi\u00f9 \u201cvicini\u201d alla politica, ovvero quelli di<br \/>\nnomina parlamentare, sono solo un terzo: questo ha consentito alla Corte<br \/>\ncostituzionale, nel corso degli anni, di non farsi trascinare quasi mai nelle<br \/>\npolemiche politiche contingenti, ma anzi di guadagnarsi una posizione di<br \/>\ngrande autorevolezza e di autonomia dalla politica. Tutto ci\u00f2 \u00e8 seriamente<br \/>\nmesso in pericolo dalla riforma costituzionale, che sembra spingere<br \/>\nverso una sorta di politicizzazione della Corte facendo saltare l\u2019equilibrio<br \/>\ndelle nomine. E\u2019 infatti previsto che i giudici rimangano 15, ma sia il<br \/>\nPresidente della Repubblica che le magistrature ne eleggerebbero non pi\u00f9<br \/>\n5, ma 4 ciascuno. Gli altri sette giudici costituzionali sarebbero tutti eletti<br \/>\ndal Parlamento: 3 dalla Camera e 4 dal Senato. In tal modo i giudici di<br \/>\npi\u00f9 diretta derivazione politica e partitica aumenterebbero di numero:<br \/>\ncome si pu\u00f2 intuire, vi sarebbe il serio pericolo che la Corte costituzionale<br \/>\nsi trasformi in una cassa di risonanza delle polemiche politiche. Sarebbe<br \/>\nla fine della Corte costituzionale, la fine quindi del nostro giudice delle<br \/>\nleggi, ultimo garante del rispetto della Costituzione.<\/p>\n<p>5. IL FALSO SENATO FEDERALE, LA DEVOLUTION E L\u2019IMPOSSIBILE<br \/>\nESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA.<br \/>\nSe le osservazioni sin qui svolte suscitano allarme per il corretto<br \/>\nfunzionamento della forma di governo, non minori perplessit\u00e0 la revisione<br \/>\ndel centro-destra fa nascere per quanto concerne i rapporti tra Stato e<br \/>\nRegioni e l\u2019effettivo esercizio della funzione legislativa.<br \/>\nViene ipotizzato un Senato federale, ma basterebbe ricordare lo<br \/>\nsferzante giudizio del Presidente (di centro-destra!) della Regione<br \/>\nLombardia secondo il quale questo Senato avrebbe di federale solo il<br \/>\nnome, per svelare un altro pasticcio. Infatti esso non \u00e8 in grado, per la sua<br \/>\nstessa struttura, di assolvere una seppur minima funzione di coordinamento<br \/>\npreventivo della legislazione statale e regionale, n\u00e9 di proiettare le<br \/>\nregioni al centro. A norma dell\u2019art. 57 i duecentocinquantadue senatori<br \/>\ndovranno essere eletti a suffragio universale e diretto su base regionale. Il<br \/>\nSenato non sar\u00e0 dunque costituito da rappresentanti delle Regioni, ma da<br \/>\neletti che non si differenziano in modo significativo da quelli odierni.<br \/>\nVeramente poca cosa \u00e8 la previsione dell\u2019elezione dei senatori contestualmente<br \/>\na quella dei Consigli regionali. Addirittura beffardo suona l\u2019ultimo<br \/>\ncomma dell\u2019art. 57, secondo cui partecipano all\u2019attivit\u00e0 del Senato, per<br \/>\nciascuna Regione, un rappresentante eletto dal Consiglio regionale ed uno<br \/>\neletto dai Consigli delle autonomie locali, tutti senza diritto di voto.<br \/>\nProprio cos\u00ec, senza diritto di voto.<br \/>\nIn questo contesto gi\u00e0 ambiguo ed incoerente viene ampliata la potest\u00e0 legislativa esclusiva delle Regioni in materia sanitaria, scolastica e<br \/>\ndi polizia locale \u2013 la cosiddetta devolution\u2013 aggravando ulteriormente i<br \/>\nproblemi di coordinamento con la legislazione statale. Basti pensare alla<br \/>\nancora pi\u00f9 difficile conciliabilit\u00e0 con la previsione della lettera m) del<br \/>\nsecondo comma dell\u2019art. 117, secondo la quale allo Stato spetta la determinazione<br \/>\ndei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili<br \/>\ne sociali.<br \/>\nLa devolutionesprime, inoltre, una cultura politica in palese contrasto<br \/>\ncol principio costituzionale di eguaglianza. Alla base dell\u2019eguaglianza<br \/>\nvi \u00e8 infatti l\u2019idea che i diritti civili e sociali debbano essere goduti in<br \/>\nmodo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza che vi possano essere<br \/>\ndifferenze significative tra una Regione e un\u2019altra. In un Paese come<br \/>\nl\u2019Italia, nel quale il divario economico tra Nord e Sud \u00e8 fortissimo, il principio<br \/>\ndi eguaglianza \u00e8 uno degli elementi che ha tenuto unite le differenti<br \/>\nrealt\u00e0 territoriali. La devolutiondel centro-destra, al contrario, \u00e8 ispirata<br \/>\nad un etno-federalismo fondato su un principio di inimicizia non<br \/>\nprivo di connotazioni razzistiche piuttosto che sul principio della solidariet\u00e0<br \/>\nnazionale. Trasferire alle Regioni tutta la competenza in materia<br \/>\nsanitaria significa, semplicemente, che le Regioni pi\u00f9 ricche potranno<br \/>\ngarantire servizi sanitari di eccellenza; viceversa le Regioni pi\u00f9 povere non<br \/>\npotranno fare altrettanto. Ancora, con la devolution oltre le prestazioni<br \/>\nsanitarie, anche la scuola, tendenzialmente, potr\u00e0 essere gratuita solo<br \/>\nnelle Regioni che potranno finanziarla. \u00c8 questa l\u2019Italia che vogliamo?<br \/>\nVotare NO al referendum significa difendere diritti sociali fondamentali<br \/>\ncome la salute e l\u2019 istruzione.<br \/>\nCome se ci\u00f2 non bastasse, anche altre norme della revisione del<br \/>\ncentrodestra contribuiscono a instaurare un federalismo confuso e contraddittorio,<br \/>\npraticamente ingovernabile. Accanto a quel paradossale<br \/>\nSenato di cui abbaimo gi\u00e0 parlato, l\u2019art. 118 costituzionalizza la<br \/>\nConferenza Stato-Regioni, organo volto a realizzare la collaborazione tra<br \/>\nil Governo e le Regioni. Senza voler negare l\u2019importanza di quest\u2019organo<br \/>\ndi raccordo, \u00e8 veramente inaccettabile che la sua costituzionalizzazione<br \/>\navvenga senza prevederne il ruolo e le funzioni. Ma i guasti non si fermano<br \/>\nqui. Forse il danno pi\u00f9 grave da un punto di vista generale \u00e8 ravvisabile<br \/>\nnel fatto che la proposta rende di fatto impossibile l\u2019esercizio della funzione<br \/>\nlegislativa da parte dello Stato. Il sistema delineato da un lato non \u00e8<br \/>\nefficace nel rappresentare le Regioni al centro, dall\u2019altro spinge all\u2019estremo<br \/>\nla maggiore complessit\u00e0 che i sistemi federali comunque comportano<br \/>\nnell\u2019esercizio della funzione legislativa. L\u2019attuale articolo 70 della<br \/>\nCostituzione stabilisce: \u201cLa funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente<br \/>\ndalle due Camere\u201d. Esso verrebbe sostituito da un articolo lungo un\u2019intera<br \/>\npagina di Gazzetta Ufficiale, che detta una disciplina oscura e tanto<br \/>\ncomplessa da rendere pressoch\u00e9 impossibile l\u2019adozione delle leggi.<br \/>\nProviamo a leggerlo questo nuovo art. 70:<br \/>\n\u00abArt. 70. \u2013 La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di<br \/>\ncui all\u2019articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del<br \/>\npresente articolo. Dopo l\u2019approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il<br \/>\nSenato federale della Repubblica, entro trenta giorni, pu\u00f2 proporre modifiche, sulle<br \/>\nquali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla met\u00e0 per i disegni di<br \/>\nlegge di conversione dei decreti-legge.<br \/>\nIl Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione<br \/>\ndei princ\u00ecpi fondamentali nelle materie di cui all\u2019articolo 117, terzo comma,<br \/>\nfatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l\u2019approvazione<br \/>\nda parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni,<br \/>\npu\u00f2 proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono<br \/>\nridotti alla met\u00e0 per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.<br \/>\nLa funzione legislativa dello Stato \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere per<br \/>\nl\u2019esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all\u2019articolo 117, secondo<br \/>\ncomma, lettere m) e p), e 119, l\u2019esercizio delle funzioni di cui all\u2019articolo 120, secondo<br \/>\ncomma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della<br \/>\nRepubblica, nonch\u00e9 nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello<br \/>\nStato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118,<br \/>\ncommi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo<br \/>\ncomma. Se un disegno di legge non \u00e8 approvato dalle due Camere nel medesimo testo i<br \/>\nPresidenti delle due Camere possono convocare, d\u2019intesa tra di loro, una commissione,<br \/>\ncomposta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalit\u00e0<br \/>\nrispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato<br \/>\nda sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono<br \/>\ni termini per l\u2019elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.<br \/>\nQualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto<br \/>\nall\u2019esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali<br \/>\nper l\u2019attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero<br \/>\nper la tutela delle finalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 120, secondo comma, il Presidente della<br \/>\nRepubblica, verificati i presupposti costituzionali, pu\u00f2 autorizzare il Primo ministro ad<br \/>\nesporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non<br \/>\nsono accolte dal Senato, il disegno di legge \u00e8 trasmesso alla Camera che decide in via<br \/>\ndefinitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.<br \/>\nL\u2019autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma pu\u00f2<br \/>\navere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla<br \/>\nCamera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.<br \/>\nI Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d\u2019intesa<br \/>\ntra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate<br \/>\nsecondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all\u2019esercizio della funzione legislativa.<br \/>\nI Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto<br \/>\nda quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti.<br \/>\nLa decisione dei Presidenti o del comitato non \u00e8 sindacabile in alcuna sede. I Presidenti<br \/>\ndelle Camere, d\u2019intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di<br \/>\nnorme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di<br \/>\nlegge non pu\u00f2 contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare<br \/>\nprocedimenti diversi\u00bb.<br \/>\nAnche se qualcuno fosse riuscito a leggere per intero questo art. 70<br \/>\ndella proposta, dubito che ne abbia compreso il contenuto normativo, di<br \/>\ndifficilissima interpretazione anche per gli esperti di diritto costituzionale.<br \/>\nIl danno che una norma di questo tipo produce \u00e8 duplice. Da un lato<br \/>\nparalizza, o comunque rende lentissima e farraginosa, la procedura legislativa;<br \/>\ndall\u2019altro fa perdere alla Costituzione quella funzione pedagogica<br \/>\nche essa esprime grazie a formulazioni semplici, di immediata comprensione<br \/>\ne leggibilit\u00e0, che devono consentire anche ai non addetti ai lavori di<br \/>\ncapire il significato di una norma costituzionale e di identificarsi con essa.<br \/>\nForse, la stessa maggioranza che l\u2019ha approvato prova un po\u2019 di vergogna<br \/>\nper questo testo. Le norme transitorie della riforma prevedono<br \/>\ninfatti un\u2019entrata in vigore per scaglioni. Le parti relative alla devolution,<br \/>\nsulle quali la Lega ha tanto insistito, entrerebbero in vigore subito.<br \/>\nViceversa, le parti relative alla forma di governo e alla forma di Stato &#8211; e<br \/>\nin particolare quelle che concernono la riduzione del numero dei deputati e dei senatori &#8211; entrerebbero in vigore tra dieci anni, ovvero nel 2016!<br \/>\nIn realt\u00e0, la ragione di questo pasticcio non risiede in un sentimento<br \/>\ndi vergogna, ma nel fatto che il centro-destra ha avuto difficolt\u00e0 nel far<br \/>\ndigerire ai suoi stessi parlamentari la riduzione del loro numero. Il compromesso<br \/>\n\u00e8 stato trovato, perci\u00f2, rinviando ad un lontano futuro l\u2019 entrata<br \/>\nin vigore delle norme costituzionali pi\u00f9 scomode. Altro che spirito costituente!<br \/>\nAncora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, si ha la prova<br \/>\ndella vendita sottobanco della Costituzione: la modifica \u00e8 stata costruita<br \/>\nsu misura per i deputati del centro-destra, non certo per il bene del nostro<br \/>\nPaese.<\/p>\n<p>6. UNA CONTRORIFORMA EVERSIVA CHE GETTA LE ISTITUZIONI NEL<br \/>\nCAOS.<br \/>\nLa domanda sul come sia possibile che in Italia, dopo mezzo secolo<br \/>\ndi Repubblica, Costituzione e democrazia, possano trovare spazio impostazioni<br \/>\nche, al di l\u00e0 delle diverse preferenze politiche, porterebbero ad un<br \/>\nsicuro blocco delle istituzioni \u00e8 angosciante. Su questo aspetto bisogna<br \/>\ninsistere: la proposta del centro-destra porta al caos istituzionale.<br \/>\nE\u2019 chiaro, purtroppo, che in questa fase della nostra storia si sommano<br \/>\nuna serie di fattori che, interagendo tra di loro, formano una miscela<br \/>\ndavvero minacciosa. Emerge, innanzitutto, un iperdecisionismo senza<br \/>\nfreni che, estraneo alla cultura della democrazia, percepisce ogni bilanciamento<br \/>\ncome un impaccio. Ci\u00f2 si \u00e8 saldato con la radicata tendenza a considerare<br \/>\nla sfera pubblica come il campo dell\u2019 opportunismo. Potere arrogante,<br \/>\nservilismo diffuso, pseudo-federalisti, uniti in un patto populistico,<br \/>\nhanno dato l\u2019assalto alla Costituzione.<br \/>\nIn un sistema privo di bilanciamenti, con una Camera dei deputati<br \/>\ndebole e un Senato che di federale ha solo il nome, con le Regioni povere<br \/>\nsempre pi\u00f9 marginali, la legge e la riserva di legge da istituti di garanzia<br \/>\nsi trasformerebbero nel braccio armato del complesso Capo del governo-<br \/>\nmaggioranza per colpire le garanzie dei diritti. Qui forse, al di l\u00e0 di<br \/>\nnotazioni ascrivibili alla psicologia politica, si palesa il vero obiettivo finale<br \/>\ne materiale di questa devastazione del costituzionalismo: l\u2019abbattimento<br \/>\ndei diritti. La riduzione della rappresentanza politica si accompagnerebbe alla compressione della funzione redistributiva dei diritti sociali.<br \/>\nContro il bilanciamento dei poteri vi sarebbe l\u2019affermazione di una sorta<br \/>\ndi integralismo di maggioranza, in palese contrasto con il vivificante spirito<br \/>\ndell\u2019alternanza. In una democrazia ben organizzata intorno alla possibilit\u00e0<br \/>\nche le parti politiche si alternino al governo c\u2019\u00e8 bisogno di una<br \/>\nmaggioranza tollerante, capace di ragionevoli composizioni delle sue<br \/>\nragioni con quelle degli altri, e di un\u2019opposizione paziente, in grado di<br \/>\nattendere scadenze previste dall\u2019ordinamento per rigiocare la partita elettorale.<br \/>\nLa revisione costituzionale che stiamo analizzando \u00e8 l\u2019esatto contrario<br \/>\ndi tutto ci\u00f2. Essa, abbassando i livelli del bilanciamento, costruendo<br \/>\nil comando di un uomo solo, nega i presupposti della democrazia dell\u2019alternanza.<br \/>\nChi la propone sembra pensare che l\u2019eletto sia destinato a<br \/>\ngovernare per sempre e che incarni necessariamente il migliore dei governi<br \/>\npossibili.<br \/>\nNon possiamo permettere che questa modifica entri in vigore.<br \/>\n\u00c8 necessario rispondere compatti votando NO<br \/>\nal prossimo referendum costituzionale:<br \/>\ndire NO a questa modifica<br \/>\nsignifica avere fiducia<br \/>\nnel futuro del nostro Paese.<\/p>\n<p>APPENDICE<br \/>\nI costituenti del 1948<br \/>\nLa Costituzione repubblicana del 1948 \u00e8 stata scritta, tra gli altri,<br \/>\nda: Giorgio Amendola, Benedetto Croce, Pietro Calamandrei,<br \/>\nAlcide de Gasperi, Giuseppe di Vittorio, Luigi Einaudi,<br \/>\nAmintore Fanfani, Ugo La Malfa, Giorgio La Pira, Luigi<br \/>\nLo n g o, Aldo Mo r o, Co s t ant ino Mo r t a t i, Pi e t r o Nenni, Francesco Saverio Nitti, Umberto Nobile, Vittorio Emanuele Orlando, Sandro Pertini, Giuseppe Saragat, Ignazio Silone, Umberto Terracini, Palmiro Togliatti, Paolo Treves, Leo Valiani, Benigno Zaccagnini.<br \/>\nGli artefici della modifica del 2005<br \/>\nLa modifica di ben 53 articoli della Costituzione repubblicana votata dalla maggioranza di centro-destra nel 2005 \u00e8 stata elaborata da Andrea Pastore, Francesco D&#8217;Onofrio, Roberto Calderoli e Domenico Nania, scelti dalle segreterie dei rispettivi partiti (FI, UDC, Lega Nord, AN), riuniti per qualche giorno in una baita di montagna (localit\u00e0 Lorenzago).<\/p>\n<p>La proposta di legge costituzionale al vaglio del prossimo referendum<br \/>\npopolare \u00e8 stata approvata, con lasola maggioranzadel centro-destra,<br \/>\ndalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato<br \/>\ndella Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005. La procedura per la<br \/>\nsottoposizione della proposta di legge a referendum popolare \u00e8 stata attivata<br \/>\ndai parlamentari appartenenti al centrosinistra, dagli elettori attraverso<br \/>\nla raccolta di oltre ottocentomila firme, e da quasi tutti i Consigli<br \/>\ndelle regioni italiane.<br \/>\nIl testo di modifica della Costituzione contiene una complicatissima<br \/>\nnormativa transitoria che avrebbe l\u2019effetto di far entrare in vigore<br \/>\nmolte delle sue disposizioni a partire addirittura dalla XVII legislatura<br \/>\n(2016). Le modifiche agli articoli 55 (trasformazione del Senato della<br \/>\nRepubblica in Senato federale), 56 primo comma, 57 primo e sesto comma<br \/>\n(introduzione dei senatori senza diritto di voto), 58 (eleggibilit\u00e0 a senatore),<br \/>\n59 (deputati a vita), 60 primo comma (durata in carica dei deputati),<br \/>\n61 (rinnovo della Camera) si applicano &quot;nella prima legislatura successiva<br \/>\na quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale&quot;.<br \/>\nIn pratica tali norme entreranno in vigore &#8211; esito del referendum<br \/>\npermettendo &#8211; nella XV legislatura (2006-2011), ma si applicheranno<br \/>\ndalla XVI legislatura (2011-2016). Il resto (riduzione del numero di<br \/>\ndeputati e senatori, elettorato attivo e passivo, durata in carica dei senatori<br \/>\ne dei consigli regionali) si applicherebbe &quot;per la successiva formazione<br \/>\ndella Camera dei deputati, nonch\u00e9 del Senato federale della Repubblica<br \/>\ntrascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo&quot;, (dunque,<br \/>\nper la XVII legislatura del 2016). Inoltre, &quot;fino all&#8217;adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale<br \/>\ntrovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la<br \/>\nCamera dei deputati, vigenti al momento dell&#8217;entrata in vigore della riforma\u201d:<br \/>\nquesta clausola potrebbe &#8211; facendo venir meno l&#8217;attuazione del nuovo<br \/>\nbicameralismo &#8211; ritardare l&#8217;applicazione di numerose altre disposizioni<br \/>\ncontenute nel progetto. Inoltre, il potere presidenziale di scioglimento<br \/>\ndella Camera e il rapporto Governo-Parlamento come ridisegnati dalla<br \/>\nrevisione costituzionale saranno operanti &quot;a decorrere dalla prima legislatura<br \/>\ndella Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di<br \/>\nentrata in vigore della legge costituzionale&quot; (XVI legislatura). La ripartizione<br \/>\ndelle competenze legislative Stato-regioni sar\u00e0 invece operante dall&#8217;entrata<br \/>\nin vigore della riforma.<br \/>\nNel dettaglio, tra le disposizioni transitorie contenute nell\u2019articolo<br \/>\n53 della legge costituzionale in relazione alla prima applicazione della<br \/>\nriforma, si segnala che:<br \/>\na) solo le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114,<br \/>\n116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133<br \/>\ndella Costituzione, come modificati dalla proposta di legge costituzionale<br \/>\nal vaglio del referendum popolare, si applicherebbero a decorrere dalla<br \/>\ndata di entrata in vigore della modifica costituzionale;<br \/>\nb) le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo<br \/>\ne sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73,<br \/>\n74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla<br \/>\nproposta di legge costituzionale sottoposta a referendum popolare si<br \/>\napplicherebbero a partire dalla prima legislatura successiva a quella nel<br \/>\ncorso della quale entra in vigore la modifica della Costituzione (cio\u00e8 dalla<br \/>\nXVI legislatura 2011-2016). Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma,<br \/>\n57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma,<br \/>\ncome modificati dalla proposta di legge costituzionale sottoposta a referendum<br \/>\ncostituzionale, si applicherebbero per la successiva formazione<br \/>\ndella Camera dei deputati, nonch\u00e9 del senato federale della Repubblica<br \/>\ntrascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo (cio\u00e8 a<br \/>\npartire dalla XVII legislatura del 2016);<br \/>\nc) in sede di prima applicazione dell\u2019art. 135 della Costituzione,<br \/>\ncome modificato dalla proposta di legge costituzionale sottoposta a referendum<br \/>\npopolare, alla scadenza del mandato dei giudici della Corte costituzionale<br \/>\ngi\u00e0 eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze<br \/>\ndel mandato di un giudice gi\u00e0 eletto dalla suprema magistratura ordinaria<br \/>\ne di un giudice gi\u00e0 nominato dal Presidente della Repubblica, l\u2019elezione<br \/>\ndei nuovi giudici sarebbe attribuita alternativamente al Senato federale<br \/>\ndella Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni<br \/>\ne delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei<br \/>\nDeputati;<br \/>\nd) nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della<br \/>\nproposta di legge costituzionale sottoposta a referendum popolare si potrebbero, con leggi costituzionali, formare nuove regioni con un minimo<br \/>\ndi un milione di abitanti, a modificazione dell\u2019elenco di cui all\u2019articolo<br \/>\n131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dall\u2019articolo<br \/>\n132 della Costituzione, fermo restando l\u2019obbligo di sentire le<br \/>\npopolazioni interessate.<\/p>\n<p>Dove recuperare il testo della modifica costituzionale:<br \/>\nhttp:\/\/www.governo.it\/governoinforma\/dossier\/devolution\/index.html<\/p>\n<p>Dove seguire il dibattito:<br \/>\nhttp:\/\/www.referendumcostituzionale.org<\/p>\n<p>http:\/\/www.cgil.it\/nuovoportale\/Documenti\/RiformaCostituzionale\/default.htm<\/p>\n<p>http:\/\/www.repubblica.it\/speciale\/2005\/dossier_devolution\/index.html?ref=hppro<\/p>\n<p>http:\/\/www.cgil.it\/nuovoportale\/Documenti\/RiformaCostituzionale\/CiarloNoControriformaCostituzionale.pdf<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1543-no-alla-controriforma-costituzionale-della-destra<\/p>\n<p>2328<\/p>\n<p>2006-2<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>20060609 13:48:00 webmaster Uno studio di Pietro Ciarlo, Ordinario di Diritto Costituzionale e Componente del Consiglio direttivo dell\u2019Associazione Italiana dei Costituzionalisti &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; \u00ab Dietro ogni <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=25662\" title=\"1543 NO ALLA CONTRORIFORMA COSTITUZIONALE DELLA DESTRA\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[109],"tags":[],"class_list":["post-25662","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-eminews-2006"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - 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