{"id":23644,"date":"2008-06-07T00:00:00","date_gmt":"2008-06-07T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=23644"},"modified":"2008-06-07T00:00:00","modified_gmt":"2008-06-07T00:00:00","slug":"5121-la-sicurezza-apparente-lintolleranza-normativa-sugli-immigrati-stranieri-nel-pacchetto-sicurezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=23644","title":{"rendered":"5121 LA SICUREZZA APPARENTE: L&#039;intolleranza normativa sugli immigrati stranieri nel pacchetto sicurezza"},"content":{"rendered":"<p>20080618 14:42:00 redazione-IT<\/p>\n<p>Magistratura Democratica: Associazione per gli studi giuridici sull\u2019immigrazione (ASGI)<\/p>\n<p>LA SICUREZZA APPARENTE: L&#8217;intolleranza normativa sugli immigrati stranieri e sulla circolazione dei cittadini della UE nel pacchetto sicurezza del nuovo Governo italiano<\/p>\n<p>L\u2019Italia ha una storia recente di paese di emigrazione. In 100 anni, tra il 1873 e il 1973, dal nord come dal sud, 26 milioni di italiani sono migrati all\u2019estero. Una cifra pari all\u2019intera popolazione italiana all\u2019epoca dell\u2019unit\u00e0 della nazione. Eravamo noi, allora e fino a non tanto tempo fa, gli altri, quelli di cui diffidare, i DAGO (da dagger, coltello, gli accoltellatori, il popolo dello stiletto) oppure gli WOP (without papers) del momento.<\/p>\n<p>In Italia si continua a parlare di immigrazione come un\u2019emergenza, ma \u00e8 dal 1987 (con il superamento della soglia del mezzo milione di persone) che esiste.<br \/>\nSono pi\u00f9 di 20 anni che c\u2019\u00e9 e che cresce. E non si fermer\u00e0 (da noi, come in Europa e nel mondo) per molteplici ragioni di ordine umano, sociale, economico, demografico (in un paese che tende ad invecchiare come l\u2019Italia, tra il 1995 e il 2005 la met\u00e0 dell\u2019incremento della natalit\u00e0 \u00e8 attribuito statisticamente a donne straniere).<br \/>\nLe attuali politiche legislative italiane dimenticano, invece, la nostra storia recente e nel contempo disattendono sia le esigenze del mercato italiano sia l\u2019esperienza maturata in questo ventennio. Esperienza da cui \u00e8 emersa, incontestabilmente quanto oggettivamente, la necessit\u00e0 di avere un approccio realistico al fenomeno dell\u2019immigrazione, attraverso l\u2019apertura di maggiori e pi\u00f9 efficaci canali di ingresso regolare e la eliminazione di ogni burocratizzazione della gestione dei flussi.<br \/>\nMa l\u2019attuale politica legislativa sull\u2019immigrazione, varata o programmata dall\u2019attuale Governo, dimentica anche l\u2019imprescindibile necessit\u00e0 di rispettare il diritto comunitario e i diritti fondamentali delle persone.<br \/>\nCos\u00ec facendo \u00e8 la politica legislativa stessa a creare insicurezza, sia per gli stranieri che per gli italiani, per il presente e per il futuro, chiudendo, di fatto o di diritto, le possibilit\u00e0 di avere un regolare visto o permesso di soggiorno, costringendo migliaia di lavoratori stranieri, famiglie e aziende a vivere in clandestinit\u00e0 il rapporto di lavoro e gli stranieri ad essere clandestini e non persone.<br \/>\nClandestino significa colui che si nasconde, ma gli stranieri in Italia sono visibilissimi, sono nelle nostre case, curano i nostri familiari e gli ammalati, costruiscono le nostre case, fanno andare avanti le aziende, raccolgono la frutta e la verdura nei nostri campi, pescano per noi il pesce, frequentano le scuole insieme ai nostri figli, ecc. ecc.<br \/>\nCi\u00f2 nonostante, sono considerati clandestini, sono evocati come il male dell\u2019epoca attuale, sono definiti solo in una contrapposizione \u201cnoi\u201d e \u201cloro\u201d, sono deprivati di ogni dignit\u00e0 e di ogni diritto. Sono e devono essere invisibili, clandestini.<br \/>\nInvece di attuare politiche che rendano visibili le minoranze e diano priorit\u00e0 al ricongiungimento familiare come strumento di inclusione (si pensi all\u2019esperienza Canadese) il modello di gestione concreta \u00e8 quella dell&#8217;esclusione, del sommerso, del lavoro nero (nelle imprese, specie piccole, del nord; nell\u2019agricoltura al sud; nell\u2019assistenza agli anziani e nell\u2019edilizia in tutto il paese) ed eventualmente delle sanatorie di massa, chiamate come tali o con altri nomi.<br \/>\nPer diventare regolari con le sanatorie, circa i due terzi di stranieri interessati (circa tre milioni di regolari a fine 2005, pari a circa il 5% della popolazione e ad una Regione media del paese) hanno dovuto essere prima irregolari.<br \/>\nIl meccanismo legale degli ingressi e del soggiorno \u00e8 infatti privo di basi di realt\u00e0 rispetto al governo dei flussi effettivi, alla domanda e all\u2019offerta di immigrati. E\u2019 fondato essenzialmente sul principio dell\u2019incontro a livello planetario di domanda e offerta di lavoro (ti chiamo dal tuo paese senza conoscerti) e su un sistema di fissazione di quote annue, tenute in pratica molto al di sotto delle richieste dello stesso mercato.<br \/>\nNon esiste un titolo legale per fare ingresso in Italia per cercare lavoro.<br \/>\nSe pure si entra in modo regolare per altri motivi (es. turismo) e si resta perch\u00e9 si \u00e8 trovato lavoro non c\u2019\u00e8 possibilit\u00e0 per regolarizzare individualmente la propria posizione, se non sperare di rientrare prima o poi nei decreti flussi (facendo finta di stare all\u2019estero) ovvero in una forma di sanatoria (che non costituisce, peraltro, un\u2019esclusiva italiana).<br \/>\nGli ultimi provvedimenti di regolarizzazione\/sanatoria sono del 2002 e si collocano nel contesto della legge Bossi \u2013 Fini ovvero della stretta data alla normativa dell\u2019immigrazione dall\u2019allora Governo di centro destra.<br \/>\nFu la pi\u00f9 grande sanatoria di sempre: 646.000 persone complessivamente.<br \/>\nSi disse: questa \u00e8 l\u2019ultima e d\u2019ora in poi \u201ctolleranza zero\u201d;  per qualsiasi violazione alla normativa di ingresso e soggiorno, salvo rare eccezioni, espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera ovvero privazione della libert\u00e0 personale; se serve trattenimento in un centro di permanenza temporanea (istituto gi\u00e0 esistente dal 1998), fino a 60 giorni; se non basta, processo penale per direttissima e carcere (fino a 4 anni di reclusione dal 2004) in caso di inottemperanza all\u2019ordine dell\u2019Autorit\u00e0 di Polizia (il Questore) di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni. E all\u2019esito di nuovo l\u2019espulsione amministrativa.<br \/>\nMa non ha funzionato.<br \/>\nRispetto al pur apparentemente ampio decreto flussi del Governo Prodi del dicembre 2007 (170.000 ingressi programmati) le domande in eccedenza (di persone che non vogliono nascondersi) sono state centinaia di migliaia. Ancora oggi sono ufficialmente pendenti oltre 400 mila pratiche.<br \/>\nNon sono aumentati, ma semmai diminuiti in termini assoluti gli allontanamenti tra il 2003 e il 2006.<br \/>\n\u201cE\u2019 stata la casualit\u00e0 a determinare i trattenimenti\u201d (nei CPT) \u201cnonch\u00e9 i conseguenti accompagnamenti alla frontiera\u201d (parole del rapporto presentato nel gennaio 2007 al Ministro dell\u2019Interno Amato, del precedente Governo di centro sinistra, da parte della Commissione diretta dall\u2019ambasciatore Staffan De Mistura).<br \/>\nNon risulta nel periodo un significativo aumento della percentuale complessiva di rimpatri (che si stima pari a circa il 45%) degli stranieri identificati dalla Polizia nel mucchio dei tanti presenti.<br \/>\nNessuna effettiva utilit\u00e0 rispetto alla soluzione delle difficolt\u00e0 all\u2019esecuzione delle espulsioni (spesso legate a problemi di identificazione e alle relazioni internazionali con i paesi di provenienza) hanno portato i processi penali per i reati collegati alle irregolarit\u00e0 nel soggiorno.<br \/>\nNon si \u00e8 riusciti persino a dare esecuzione, in misura almeno prevalente, alle espulsioni di imputati stranieri detenuti in carcere, anche per vari mesi, per aver commesso reati comuni e nemmeno a tutte le espulsioni disposte dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di persone gi\u00e0 in carcere (espulsione come misura alternativa alla detenzione). E ci\u00f2 porta a ritenere che nelle condizioni date l\u2019eventuale aumento del termine di durata della restrizione della libert\u00e0 personale nei CPT non serva di per s\u00e9 al fine dichiarato di assicurare l\u2019esecuzione delle espulsioni, ma abbia un significato sostanzialmente punitivo.<br \/>\nLa tolleranza zero, ciecamente rigida, dall\u2019ingresso all\u2019espulsione non ha risolto alcun problema, nonostante un dispendio di risorse economiche sempre crescente e tale che negli ultimi anni oltre l\u201980% dei fondi disponibili sono stati spesi per politiche di contrasto e meno del 20% per politiche di sostegno all\u2019immigrazione.<br \/>\nAl contrario, l\u2019inizio della riforma a cui stava pensando il precedente Governo, condivisa per gran parte dalle associazioni che da sempre si occupano di immigrazione, aveva aperto spiragli (sia pur timidi) nel senso della effettivit\u00e0 della gestione del fenomeno migratorio, allentando talune rigidit\u00e0 burocratiche o normative, attuando precise direttive comunitarie, cos\u00ec rendendo possibile una realistica emersione dalla invisibilit\u00e0 e dunque un riconoscimento della dignit\u00e0 e dei diritti della persona migrante.<br \/>\nIl processo \u00e8 stato, tuttavia, bruscamente interrotto con il cambio di legislatura, nella quale si \u00e8 immediatamente cercato di esaltare il binomio migrante\/criminale \u2013 frutto di un errato approccio trasversale alle varie forze politiche ed enfatizzato dai mass media \u2013 varando provvedimenti legislativi basati esclusivamente su un approccio repressivo.<br \/>\nQuesta \u00e8 oggi la politica al centro del c.d. pacchetto sicurezza d\u2019iniziativa governativa, formato dal decreto legge n. 92.2008 (gi\u00e0 entrato in vigore, salva conversione in legge da parte del Parlamento) e da alcuni disegni di legge.<\/p>\n<p>1. DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>\u00abGli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le societ\u00e0 pi\u00f9 avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, s\u00ec che &#8211; senza indulgere in atteggiamenti di severo moralismo &#8211; non si pu\u00f2 non cogliere con preoccupata inquietudine l&#8217;affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a &quot;nascondere&quot; la miseria e a considerare le persone in condizioni di povert\u00e0 come pericolose e colpevoli. Quasi in una sorta di recupero della mendicit\u00e0 quale devianza, secondo linee che il movimento codificatorio dei secoli XVIII e XIX stilizz\u00f2 nelle tavole della legge penale, preoccupandosi nel contempo di adottare forme di prevenzione attraverso la istituzione di stabilimenti di ricovero (o ghetti?) per i mendicanti\u00bb.<br \/>\nLe parole con le quali la Corte costituzionale dichiar\u00f2 l\u2019illegittimit\u00e0 del reato di \u201cmendicit\u00e0\u201d di cui all\u2019art. 670, comma 1, cod. pen. (sent. n. 519 del 1995) illuminano bene il senso delle iniziative legislative in tema di immigrazione dell\u2019ultimo pacchetto-sicurezza: il passaggio dalla guerra alla povert\u00e0, che ha rappresentato l\u2019orizzonte del costituzionalismo del secondo dopoguerra, alla guerra ai poveri; la criminalizzazione &#8211; attraverso strumenti penali e amministrativi &#8211; delle cause profonde dell\u2019immigrazione: gli straordinari squilibri tra i pochi nord e i molti sud del mondo, la fame, la guerra, l\u2019oppressione di regimi dittatoriali. Rispetto a quelle cause, ritorna &#8211; e si afferma su scala globale &#8211; la tendenza \u00aba considerare le persone in condizioni di povert\u00e0 come pericolose e colpevoli\u00bb.<br \/>\nLa previsione, nel disegno di legge n. 733\/S, del delitto di ingresso illegale nel territorio dello Stato risponde ad una logica che ne mette in luce la irriducibile incompatibilit\u00e0 con il volto costituzionale dell\u2019illecito penale: viene sanzionato penalmente non un fatto lesivo di beni primari, ma una condizione individuale, la condizione di migrante.<br \/>\nLa stessa logica di fondo caratterizza l\u2019introduzione, ad opera del decreto-legge n. 92 del 2008, di una nuova circostanza aggravante comune per \u00abil soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale\u00bb: destinata ad operare, grazie alla definizione a maglie larghe che la caratterizza, anche nei confronti del cittadino di uno Stato membro dell\u2019Unione, la nuova circostanza aggravante codifica la mistificante equazione irregolarit\u00e0\/criminalit\u00e0 largamente accreditata nella discussione pubblica (grazie soprattutto alle martellanti campagne di imprenditori della paura).<br \/>\nValgono a fortiori per il delitto di immigrazione clandestina e per l\u2019aggravante prevista per lo straniero irregolare (a maggior ragione se usata come fattore di esclusione della sospensione dell\u2019esecuzione della pena e della possibilit\u00e0 di chiedere da liberi l\u2019accesso alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell\u2019art. 656, co. 9 lett. a), c.p.p., secondo un emendamento parlamentare al decreto legge) le valutazioni espresse dalla Corte costituzionale (sentenza n. 22 del 2007) a proposito del reato di ingiustificata inosservanza dell\u2019ordine di allontanamento del questore, definito una \u00abfattispecie che prescinde da una accertata o presunta pericolosit\u00e0 dei soggetti responsabili\u00bb: e proprio perch\u00e9 svincolati da una \u00abaccertata o presunta pericolosit\u00e0 dei soggetti responsabili\u00bb il delitto e l\u2019aggravante risultano, in realt\u00e0, incentrati su una distinzione correlata alle condizioni personali del migrante in contrasto con il nucleo essenziale del principio di eguaglianza e con i divieti di discriminazione sanciti dal molteplici fonti internazionali.<br \/>\nInutili sul piano dell\u2019efficacia, le nuove norme avrebbero conseguenze pesantissime  sull\u2019attivit\u00e0 degli uffici giudiziari e degli organi di polizia, che vedrebbero assorbite nella repressione del nuovo reato una buona parte delle &#8211; scarse &#8211; risorse di cui dispongono: la sicurezza vera delle persone, quella messa a repentaglio dai reati contro l\u2019incolumit\u00e0 e le libert\u00e0 delle persone e contro i loro beni e le loro attivit\u00e0, non ne trarrebbe dunque alcun beneficio, ma ne verrebbe anzi pregiudicata.<br \/>\nIl decreto-legge n. 92 stabilisce poi un drastico allargamento dei casi di espulsione a titolo di misura di sicurezza, prevista quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni (in luogo dei dieci anni originariamente stabiliti dall\u2019art. 235 c.p.).<br \/>\nL\u2019istituto viene esteso alle stesse condizioni di pena all\u2019allontanamento dei cittadini dell\u2019Unione.<br \/>\nAd esso si accompagna l\u2019introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice (punita da 1 a 4 anni di reclusione) della trasgressione dell\u2019ordine di espulsione o di allontanamento impartito dal giudice: la previsione non appare adeguata rispetto alle esigenze di tassativit\u00e0-determinatezza, come testimonia il raffronto con le analoghe disposizioni contenute nel testo unico sull\u2019immigrazione.<br \/>\nL\u2019estensione nelle forme concrete esposte (che per fare un esempio riguardano la condanna al minimo legale della pena per un imprenditore che commetta un delitto di bancarotta fraudolenta non grave) si pone, in specie rispetto ai cittadini dell\u2019Unione, in forte tensione con il principio della loro libera circolazione.<br \/>\nIn un sistema legale come quello italiano che, come spiegato nell\u2019introduzione, condanna una larga parte dei migranti all\u2019irregolarit\u00e0, piuttosto che introdurre quegli strumenti flessibili relativi ad ingresso e soggiorno che sarebbero necessari per indurre gli immigrati (e i loro datori di lavoro) a comportamenti virtuosi e a uscire dall\u2019irregolarit\u00e0, favorendo al contempo quell\u2019universale strumento di stabilizzazione che \u00e8 il ricongiungimento familiare, si punta all\u2019opposto attraverso lo strumento penale.<br \/>\nE\u2019 questo il senso di un altro aspetto dell\u2019intervento governativo, con la previsione (nel decreto-legge n. 92) di una &#8211; ennesima &#8211; fattispecie di reato che punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, la cessione di un immobile ad uno straniero irregolarmente soggiornante.<br \/>\nAlla condanna definitiva segue la confisca obbligatoria dell\u2019immobile (che dunque pu\u00f2 essere soggetto a sequestro preventivo a norma dell\u2019art. 321, co. 2, c.p.p. per tutta la durata del processo). A parte le possibili ripercussioni negative sul mercato immobiliare segnalate dalla stampa specializzata, anche per la manifesta sproporzione della misura di sicurezza patrimoniale che colpisce le persone che cedono gli immobili ove non estranee all\u2019illecito, la nuova figura di reato persegue il chiaro obiettivo di fare terra bruciata intorno allo straniero irregolare e, a tale scopo, allarga, in assenza di reali esigenze di tutela, l\u2019area delle condotte incriminate dalla norma sul favoreggiamento della permanenza illegale (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 298 del 1998).<\/p>\n<p>2. DETENZIONE AMMINISTRATIVA<\/p>\n<p>Il disegno di legge A.733,  recante misure urgenti di pubblica sicurezza, prevede l\u2019innalzamento fino a 18 mesi del periodo di trattenimento in un centro di permanenza dello straniero espellendo o respingendo: dopo i primi 60 giorni (invece degli attuali 30), il trattenimento \u00e8 prorogabile dal giudice, su richiesta del questore, per altri 60 giorni (invece degli attuali 30), ulteriormente prorogabile per successivi periodi di 60 giorni, fino ad un massimo di 18 mesi \u201cqualora il soggetto trattenuto non abbia reso disponibile un suo documento identificativo utile all\u2019espatrio in originale\u201d.<br \/>\nLa detenzione amministrativa (introdotta  gi\u00e0 nel 1998 dal TU immigrazione), ossia la privazione della libert\u00e0 personale in assenza di commissione di reato, costituisce una ferita profonda nel sistema giuridico generale italiano, e una evidente anomalia rispetto all\u2019impianto costituzionale concernente la libert\u00e0 della persona. Nonostante questo, il disegno  di legge prevede una incredibile estensione del periodo di trattenimento, sino alla misura sconcertante dei 18 mesi, con  l\u2019abnorme aumento di ben nove volte della attuale durata.<br \/>\nLa possibile indiscriminata estensione di durata, irrazionalmente uniforme ed identica per ipotesi di allontanamento che in quanto a gravit\u00e0 possono essere profondamente diverse, ribadisce il carattere di vera e propria \u201cpena detentiva\u201d  che assume di fatto questo istituto, previsto formalmente invece solo in funzione dell\u2019esecuzione del provvedimento di espulsione. Tale trasformazione, resa ancor pi\u00f9 evidente dalla bassa percentuale di allontanamenti effettivamente eseguiti, rafforza e codifica in maniera simbolica la specialit\u00e0 della normativa in relazione al cittadino migrante.<br \/>\nNon si ignora, certo, che la pessima direttiva europea sui rimpatri, attualmente in corso di  approvazione in ambito comunitario, contempla analoghe durate massime, ma ci\u00f2 che dimentica il Governo \u00e8 che in essa vengono comunque individuate ipotesi di rimpatrio volontario: situazioni del tutto assenti nel sistema attuale e nelle modifiche in oggetto.<\/p>\n<p>3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI<\/p>\n<p>Il nuovo disegno di legge propone alcune importanti modifiche al d.llgs. n. 30\/2007, relativo al diritto di circolazione dei cittadini dell\u2019Unione, in attuazione della direttiva 2004\/38\/CE. Le modifiche pi\u00f9 incisive riguardano le limitazioni al diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini.<br \/>\nIl provvedimento allarga ulteriormente i contorni di uno dei concetti pi\u00f9 controversi della normativa, quello dei \u201cmotivi imperativi di pubblica sicurezza\u201d, stabilendo che essi ora sussistono \u201cin ogni caso\u201d (ma non si vede quale sia il nesso) se la persona da allontanare non abbia provveduto alla iscrizione nell&#8217;anagrafe; amplia infine l\u2019elenco dei reati di cui tenere conto ai fini dell\u2019adozione del provvedimento di allontanamento, comprendendo anche i delitti contro la moralit\u00e0 pubblica ed il buon costume, e, in via generale, tutti i reati che prevedono l\u2019arresto obbligatorio.<br \/>\nSignificativo \u00e8 l\u2019elevamento delle pene da infliggere al destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale, che sono pressoch\u00e9 raddoppiate; come lo \u00e8 l\u2019attribuzione alla pubblica amministrazione di eseguire comunque il provvedimento di allontanamento se il giudice non decide entro 60 giorni sulla richiesta di sospensione.<br \/>\nLe (ennesime &#8211; cfr. d. lgs. 28.2.2008 n. 32) modifiche hanno motivazioni prettamente politiche: non vi era infatti alcuna necessit\u00e0 tecnica \u2013 soprattutto, non vi era urgenza di farlo \u2013 di intervenire sulla normativa, emanata da pochi mesi, ma solo la \u201cnecessit\u00e0 politica\u201d di modificare la disciplina esistente per dimostrare di reagire ad una serie di episodi di cronaca.<br \/>\nTutte le innovazioni vanno esplicitamente nel senso di equiparare la condizione del cittadino comunitario allontanato a quella del cittadino extracomunitario espulso. Infatti le pene per il cittadino dell\u2019Unione che violi il divieto di reingresso sono rese omogenee a quelle previste per gli extracomunitari dall\u2019art. 13 T.U. D. Lgs. n. 286\/1998. Le limitazioni all\u2019ingresso e al soggiorno del comunitario sono rese pi\u00f9 simili a quelle ostative all\u2019ingresso degli extracomunitari ex art. 4 T.U. D. Lgs. n. 286\/1998. Infine si estende ai cittadini comunitari la possibilit\u00e0 di trattenimento nei CPT, per ora solo per 15 giorni , per non meglio precisati \u201costacoli tecnici all&#8217;esecuzione dell&#8217;allontanamento\u201d: formula quanto mai generica che lascia troppa discrezionalit\u00e0 alla pubblica amministrazione.<br \/>\nLa \u201cextracomunitarizzazione\u201d del comunitario indesiderato \u2013 categoria scoperta solo dopo l\u2019ingresso nella U.E. di Romania e Bulgaria \u2013 \u00e8 dunque il filo conduttore dell\u2019intervento legislativo.<br \/>\nLe nuove previsioni violano il diritto comunitario ed in particolare la direttiva 2004\/38\/CE in quanto quest&#8217;ultima non contempla affatto la violazione dell&#8217;eventuale obbligo di iscrizione (eventualmente prescritto dallo Stato membro, in sede di attuazione) con la sanzione automatica dell&#8217;allontanamento. La direttiva prevede, si, la possibilit\u00e0 delle sanzioni ma afferma che esse devono essere \u201cproporzionate e non discriminatorie\u201d: l&#8217;allontanamento previsto dal nuovo disegno di legge  non \u00e8 certamente proporzionato n\u00e9 privo di discriminazione, incidendo, invece, sul fondamentale diritto alla libera circolazione.<\/p>\n<p>4. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E NUOVE TECNICHE DI IDENTIFICAZIONE<\/p>\n<p>Anche la disciplina del ricongiungimento familiare \u00e8 stata oggetto di modifica: rispetto al contenuto, tuttavia, \u00e8 improprio parlare di novit\u00e0, in quanto la nuova legge in realt\u00e0 ripropone pressoch\u00e9  integralmente la disciplina della Bossi-Fini, eliminando le innovazioni operate con la riforma del d.lgs. 5\/2007, di attuazione della direttiva comunitaria in materia di ricongiungimento familiare.<br \/>\nPi\u00f9 che di una riforma, quindi, si tratta di un ritorno al passato, come conferma l\u2019esame analitico dei soggetti ricongiungibili.<br \/>\nIl giudizio sulla attuale riforma perci\u00f2 non pu\u00f2 che ricalcare quello negativo gi\u00e0 espresso nel 2002. Le restrizioni nuovamente introdotte, in particolare per i figli maggiorenni e per i genitori, sono immotivate e incidono negativamente sul diritto fondamentale all&#8217;unit\u00e0 familiare, oltre a scoraggiare qualsiasi fenomeno di integrazione sociale derivante dal riconoscimento di detto diritto. E nella stessa direzione va anche la limitazione all\u2019acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio, la durata minima del quale viene portata da sei mesi a due anni.<br \/>\nPer quanto riguarda in specifico il ricongiungimento con  i genitori a carico, si reintroducono i pesanti limiti posti dalla legge n.189\/2002 (non avere figli nel paese di origine, o di provenienza, ovvero, se si tratta di genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute), che erano per\u00f2 stati giustamente soppressi dal D.Lgs. n.5 2007, perch\u00e9 restringono illegittimamente il solo limite previsto dall\u2019art.4 paragrafo 2, lett.a) della  direttiva comunitaria, cio\u00e8 quello che i genitori a carico non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese di origine.<br \/>\n     Viene poi stabilito dalla nuova legge in materia di ricongiungimento che qualora gli stati di parentela e coniugio \u201cnon possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorit\u00e0 straniere \u2026 le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni\u2026sulla base dell&#8217;esame del DNA\u201d.<br \/>\nLa violazione del diritto comunitario appare anche in questo caso evidente laddove si consideri l\u2019art.5 paragrafo 2 della direttiva, il quale prevede che \u201cOve opportuno, per ottenere la prova dell\u2019esistenza di vincoli familiari, gli Stati membri possono convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie\u201d. La norma di riforma non prevede n\u00e9 la convocazione per colloquio della persona soggiornante in Italia, n\u00e9  che le autorit\u00e0 italiane debbano svolgere altre indagini, ma si limita a stabilire l\u2019onere per l\u2019interessato di effettuare a sue spese l\u2019esame del DNA.<br \/>\nLa disciplina introdotta, assieme alla prevista adesione al Trattato di Prun che rende possibile a livello comunitario lo scambio di informazioni concernenti dati informatici relativi a impronte digitali e dati genetici, va nel senso di un sempre maggiore utilizzo, nelle procedure relative ai documenti degli stranieri, di metodologie \u201cscientifiche\u201d in senso ampio. Tale tendenza determina le pi\u00f9 gravi preoccupazioni, in quanto l\u2019uso dei test genetici risulta suscettibile di recare una rilevante lesione alla dignit\u00e0 delle persone interessate, nonch\u00e9 di incidere pesantemente sul diritto fondamentale al rispetto della vita privata di cui all\u2019art. 8 della CEDU.<\/p>\n<p>Altrettanto gravi perplessit\u00e0 suscita la clausola che consente di richiedere (\u201ca spese degli interessati\u201d) il test: cio\u00e8 \u201cin ragione della mancanza di una autorit\u00e0 riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticit\u00e0 della predetta documentazione&quot;. E\u2019una disposizione che si pone in contrasto  con il principio, pi\u00f9 volte ribadito dalla giurisprudenza, per il quale l\u2019accertamento degli status familiari, a norma della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 33, va effettuato sulla base della legge nazionale delle persone, con conseguente divieto per il giudice italiano di sovrapporre agli accertamenti eseguiti dallo stato di origine, alla stregua della propria normativa, forme di informazioni nazionali estranee a quell&#8217;ordinamento (C. 2003\/367, C. 2003\/14546);<\/p>\n<p>5. ATTRIBUZIONI DEI SINDACI-ISCRIZIONE ALL\u2019ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE<\/p>\n<p>L\u2019art. 6 del decreto legge n. 92\/2008 sostituisce l\u2019art. 54 del TU Enti locali, d.lgs. 267\/2000, introduce un ampliamento dei poteri del Sindaco quale ufficiale di governo, prevedendo che il potere-dovere di emanare provvedimenti a carattere contingibile ed urgente possa essere esercitato non solo quando vi sia la necessit\u00e0 di prevenire od eliminare gravi pericoli che minacciano l\u2019incolumit\u00e0 pubblica, come previsto dal testo previgente, ma anche al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana. Ma la nozione di \u201csicurezza urbana\u201d non risulta ulteriormente definita e, soprattutto, non risulta concettualmente distinguibile dalla nozione di \u201cincolumit\u00e0 pubblica\u201d, anzi parrebbe sostanzialmente un sinonimo. In pratica, si \u00e8 voluta modificare una norma che consente l\u2019esercizio di poteri a carattere eccezionale con l\u2019evidente scopo &#8211; pure affermato nella relazione illustrativa &#8211; di assecondare l\u2019approccio \u201clocalistico\u201d recentemente adottato da alcuni sindaci; tuttavia non \u00e8 dato comprendere quale dovrebbe essere la portata innovativa della modifica proposta, dal momento che essa non amplia di fatto la casistica in cui \u00e8 consentita l\u2019emanazione di provvedimenti eccezionali n\u00e9, tanto meno, \u201cintegra\u201d a livello locale le vigenti disposizioni in materia di iscrizione all\u2019anagrafe, come pure in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri extracomunitari e comunitari.<br \/>\nE\u2019 legittimo temere che l\u2019esercizio dei poteri eccezionali del sindaco, in base a tale modifica, venga utilizzato in modo direttamente od indirettamente discriminatorio, mediante provvedimenti destinati a produrre effetti solo nei confronti degli stranieri (se non addirittura di determinate etnie, come ad es. i rom e i sinti), configurando in tal caso la violazione dell\u2019art.43 del d.lgs. 286\/98, per la generalit\u00e0 degli stranieri, e dell\u2019art.12 del Trattato UE per i cittadini comunitari (oltre che, pi\u00f9 specificamente, del d.lgs. 215\/2003 di attuazione della direttiva 2000\/43\/CE), nonch\u00e9 provocando possibili procedure di infrazione da parte della Commissione UE.<br \/>\nD\u2019altro canto, \u00e8 fin troppo facile immaginare che la norma in questione dia luogo ai provvedimenti pi\u00f9 disparati sul territorio e ad un contenzioso incalcolabile, pur dovendosi ritenere che, invece, la modifica in questione non consenta comunque alla giurisdizione amministrativa di riconoscere un pi\u00f9 ampio ambito di discrezionalit\u00e0 al legittimo esercizio dei poteri ordinatori sindacali. Secondo la costante giurisprudenza, infatti, il presupposto per l\u2019adozione da parte del Sindaco dell\u2019ordinanza contingibile ed urgente \u00e8 il pericolo di un danno grave ed imminente per l\u2019incolumit\u00e0 pubblica al quale, per il suo carattere di eccezionalit\u00e0, non possa farsi fronte con rimedi ordinari e che richiede interventi immediati ed indilazionabili; detti interventi devono avere comunque efficacia limitata nel tempo e non possono quindi assumere mai il valore di regolamenti di comune applicazione a livello locale.<br \/>\nRisulta dunque di tutta evidenza come la modifica in commento rappresenti un ampliamento (si vedr\u00e0 quanto effettivo) dei poteri sindacali e possa ingenerare determinazioni arbitrarie da parte degli enti locali, basate sulla falsa convinzione di poter emanare provvedimenti di natura generale a carattere para-normativo, nel mentre la normativa sulla condizione giuridica dello straniero \u00e8 e rimane riservata in via esclusiva allo Stato dall\u2019art.117 della Costituzione.<br \/>\nPer quanto riguarda la normativa in materia di iscrizione all\u2019anagrafe, va considerato che la residenza \u00e8  particolarmente importante per gli stranieri, non solo per l\u2019accesso ad una serie di servizi e prestazioni che li accomunano ai cittadini italiani ma anche per altri motivi specifici: per i  comunitari l\u2019iscrizione anagrafica permette l\u2019accertamento del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente dopo i primi cinque anni di iscrizione, come pure per l\u2019iscrizione alle liste per l\u2019elettorato a livello comunale ed europeo; per gli extracomunitari l\u2019iscrizione anagrafica evita di dover sostituire il permesso di soggiorno, con estenuanti attese e disagi, solo a causa del trasferimento della dimora, provvedendo direttamente alle necessaria comunicazione il comune di residenza (art. 6 d.lgs. n.286\/98). Ma l\u2019art. 16 del disegno di legge  introduce una modifica alla legge n. 1228\/54 sull\u2019ordinamento dell\u2019anagrafe della popolazione residente, in base alla quale dovremmo attenderci una massiccia cancellazione dai registri anagrafici di cittadini italiani e stranieri, pur essendo facile immaginare che la norma colpir\u00e0 in modo discriminatorio esclusivamente gli stranieri, comunitari e non, incidendo radicalmente sul loro diritto di circolazione e di soggiorno. Si prevede infatti che l\u2019iscrizione anagrafica sia subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell\u2019immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. La norma cos\u00ec genericamente  formulata sembra riferirsi non solo ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione (D.M. Sanit\u00e0 5 luglio 1975), ma anche agli altri requisiti richiesti ai fini del rilascio della certificazione di abitabilit\u00e0, pur essendo noto che larga parte delle abitazioni e degli alloggi pubblici italiani non \u00e9 dotata di tale certificazione, essendo state realizzate prima dell\u2019entrata in vigore della relativa normativa che la impone, come di quella relativa alla conformit\u00e0 degli impianti  tecnologici. Ci\u00f2 produrrebbe una durata incalcolabile della procedura di iscrizione all\u2019anagrafe, tale da compromettere seriamente l\u2019esercizio di diritti civili e politici fondamentali, senza contare gli enormi oneri economici e burocratici che deriverebbero per le verifiche da parte dei comuni e ancor pi\u00f9 per i cittadini, che dovrebbero risanare le  abitazioni \u2013magari in sostituzione del proprietario- per ottenere un certificato di agibilit\u00e0 dal Comune. Si tratta di uno stravolgimento della stessa funzione dell\u2019anagrafe, il monitoraggio delle persone sul territorio, che risulta di dubbia legittimit\u00e0 costituzionale, con riferimento alla libert\u00e0 di circolazione e soggiorno dei cittadini garantita dall\u2019art. 16 Cost. senza limitazioni che non siano stabilite in via generale per motivi di sicurezza e di sanit\u00e0.<br \/>\nLa lettera a) dell\u2019art. 1 dello schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, mira poi ad introdurre una modifica del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che per\u00f2 risulta superflua, poich\u00e9 l\u2019obbligo che si vorrebbe introdurre, di dimostrazione del carattere lecito e sufficiente delle risorse economiche disponibili, \u00e8 in realt\u00e0 gi\u00e0 oggi in vigore, stante l\u2019espresso richiamo dell\u2019art. 9, comma 3, dello stesso d.lgs. n.30\/2007 all&#8217;articolo 29, comma 3, lettera b), del T.U. 286\/98, che prescrive la dimostrazione di un reddito minimo annuo non inferiore all\u2019importo annuo dell\u2019assegno sociale derivante da fonte lecite. Ma per i cittadini comunitari ed i loro familiari l\u2019art.8 della Direttiva 38\/2004\/CE sancisce che \u201cgli Stati membri si astengono dal fissare l\u2019importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, ma devono  tener conto della situazione personale dell\u2019interessato\u2026in ogni caso tale importo non pu\u00f2 esser superiore\u2026alla pensione minima sociale.\u201d Non a caso la Corte di Giustizia UE ha gi\u00e0 avuto modo di precisare in pi\u00f9 occasioni che l\u2019applicazione di qualsiasi  valutazione basata in modo \u201cautomatico\u201d su parametri prestabiliti, che non tengano conto del caso concreto, risulta illegittima e lesiva del diritto di libert\u00e0 di circolazione.<br \/>\nPure risulta discriminatoria la proposta, espressa nella lettera c) dell\u2019art.1, di escludere i cittadini comunitari ed i loro familiari &#8211; eccezion fatta per gli studenti &#8211; dalla possibilit\u00e0 di avvalersi, al fine di dimostrare le risorse economiche, dell\u2019autocertificazione e\/o delle dichiarazioni sostitutive di cui 46 e 47 del TU in materia di documentazione amministrativa, DPR 445\/2000, dal momento che proprio l\u2019art.3 del TU citato prevede espressamente che i cittadini e le persone giuridiche dell\u2019Unione Europea possono avvalersi di tali facolt\u00e0 per dimostrare qualit\u00e0 personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici di uno Stato membro.<br \/>\nAncora pi\u00f9 grave risulta la prescrizione per i cittadini dell\u2019Unione ed i loro familiari, prevista alle lettere b) ed e) dell\u2019art.1, di richiedere l\u2019iscrizione all\u2019anagrafe entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall\u2019ingresso, sotto pena di allontanamento in caso contrario \u201cper motivi imperativi di pubblica sicurezza\u201d, come previsto dalla successiva lettera h). Che il semplice ritardo possa configurare automaticamente \u201cmotivi imperativi di pubblica sicurezza\u201d appare di gi\u00e0 del tutto illogico. Ma anche a prescindere dal fatto che si pretende di attribuire all\u2019interessato l\u2019incombenza di dimostrare il rispetto di tale termine, ovvero della data di ingresso in Italia, sostanzialmente imponendo un onere probatorio diabolico se non addirittura impossibile da adempiere per il cittadino comunitario, che ha il diritto di circolare liberamente e senza formalit\u00e0 nel territorio dell\u2019Unione, non si pu\u00f2 fare a meno di considerare che l\u2019art.8, comma 2, della Direttiva citata prevede espressamente che \u201cl\u2019inadempimento dell\u2019obbligo di iscrizione rende l\u2019interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie\u201d, laddove \u00e8 per converso evidente l\u2019abnormit\u00e0 di un allontanamento che, per di pi\u00f9, comporterebbe l\u2019automatico divieto di reingresso previsto dall\u2019art.20, comma 10, del d.lgs.30\/07 (come modificato dal d.lgs. 32\/08).<br \/>\nPi\u00f9 in generale, va poi considerato che l\u2019enorme appesantimento generalizzato e la accresciuta aleatoriet\u00e0 delle condizioni di iscrizione all\u2019anagrafe e della durata delle relative procedure non portano un reale incremento agli strumenti di intervento a tutela della sicurezza, anzi, semmai assorbono enormi risorse che di fatto vengono sottratte a pi\u00f9 mirati interventi &#8211; ivi compresi quelli delle polizie municipali &#8211; idonei al controllo della legalit\u00e0 sul territorio. Per l\u2019appunto, un chiaro esempio di \u201csicurezza apparente\u201d \u00e8 rappresentato dalla prassi, avvallata con circolare del Ministero dell\u2019Interno, per cui si distingue artificiosamente per i cittadini comunitari il perfezionamento del procedimento di iscrizione all\u2019anagrafe  dal successivo rilascio dell\u2019attesto di diritto di soggiorno \u201cnon permanente\u201d; attestato che non pu\u00f2 certo essere confuso con l\u2019attestazione dell\u2019avvenuta richiesta di iscrizione di cui all\u2019art. 9 del d.lgs. citato (\u201c\u00e8 rilasciata immediatamente una attestazione contenente l\u2019indicazione del nome e della dimora del richiedente , nonch\u00e9 la data della richiesta\u201d). Invero, n\u00e9 la Direttiva n\u00e9 il d.lgs. 30\/07 (pure a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 32\/08) recano alcuna traccia di un simile attestato di diritto di soggiorno \u201cnon permanente\u201d, che a differenza dell\u2019attestato di \u201cdiritto di soggiorno permanente\u201d nulla conferisce in pi\u00f9 al cittadino (ed alla sicurezza della comunit\u00e0) di quanto gi\u00e0 non risulti in base all\u2019iscrizione, avvenuta ovviamente previa verifica dei requisiti prescritti per l\u2019esercizio del diritto di soggiorno. In altre parole, una volta perfezionata l\u2019iscrizione all\u2019anagrafe, e sia pure previa verifica della documentazione tassativamente prevista, non vi pu\u00f2 pi\u00f9 essere alcuna ulteriore verifica o richiesta di attestazione circa il possesso del diritto di soggiorno, poich\u00e9 esso \u00e8 gi\u00e0 \u201cincorporato\u201d nella stessa iscrizione anagrafica. <\/p>\n<p>7. DIRITTO di ASILO<\/p>\n<p>E&#8217; noto che l&#8217;Italia non si \u00e8 mai dotata di una legge organica sul diritto d&#8217;asilo che dia piena attuazione all&#8217;art. 10 terzo comma della Costituzione che sancisce il diritto d&#8217;asilo quale diritto fondamentale dell&#8217;individuo. Le scarne disposizioni sull&#8217;asilo sono sempre state inserite, quali norme \u201curgenti\u201d, all&#8217;interno delle disposizioni sull&#8217;immigrazione, costituendone una sorta di appendice. Solo a seguito del processo di armonizzazione delle direttive europee in materia di asilo l&#8217;Italia ha dovuto innovare la propria legislazione in materia. Il 2007 \u00e8 stato un anno di svolta in tal senso poich\u00e9 l&#8217;Italia ha recepito la Direttiva 2004\/83\/CE sulla qualifica di rifugiato (con D.Lgs 251\/07) e la Direttiva sulle norme minime in materia di procedure (con D.Lgs 25\/08). Con quest&#8217;ultimo decreto l&#8217;intera procedura di riconoscimento del diritto d&#8217;asilo disciplinato dalla L. 189\/02 \u00e8 stato cassato a favore di una normativa ben pi\u00f9 chiara e rigorosa, orientata a garantire certezza di diritto e a contenere la discrezionalit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nLo schema di decreto legislativo integrativo e correttivo votato dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 08 modifica fortemente alcune delle nuove disposizioni (talune delle quali non hanno avuto neppure il tempo di essere applicate, dal momento che il D.Lgs 25\/08 \u00e8 entrato in vigore solo il 2 marzo 08 e che deve essere ancora emanato il regolamento di attuazione) con il chiaro intento di ripristinare la situazione di mancanza di tutela e di certezza di diritto precedente all&#8217;emanazione del D.Lgs 25\/08.<br \/>\nNella proposte di riforma tre sono gli aspetti che suscitano maggiore preoccupazione:<br \/>\n1. Si prevede che il Prefetto assegni ad ogni richiedente asilo un\u2019area delimitata del territorio nazionale entro la quale circolare durante il periodo di esame della domanda di asilo.<br \/>\nNon si ravvede alcuna utilit\u00e0 di tale previsione, considerato che gi\u00e0 la norma vigente prevede gi\u00e0 prevede un obbligo di rientro serale (art. 20 c. 4) presso i centri governativi nei quali sono inviati i richiedenti asilo; la proposta di modifica normativa potrebbe invece creare disfunzioni e persino una paralisi dello SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) che consiste in una rete nazionale di accoglienza per richiedenti asilo realizzata dagli Enti Locali ideata proprio per coprire buona parte del territorio nazionale reperendo posti di accoglienza per i richiedenti asilo che hanno presentato la loro istanza in un luogo nel quale, per le pi\u00f9 diverse ragioni, non \u00e8 stato possibile trovare accoglienza.<br \/>\nLa proposta appare altres\u00ec inapplicabile nei casi nei quali il richiedente asilo \u00e8 ammesso a svolgere attivit\u00e0 lavorativa (decorsi 6 mesi dalla domanda senza che sia ancora intervenuta una decisione) in quanto determinerebbe una limitazione alla circolazione sul territorio nazionale di uno straniero che dispone di un permesso di soggiorno che gli consente l\u2019accesso al lavoro, in violazione delle disposizioni vigenti e della Convenzione O.I.L. n. 143\/1975 sui lavoratori migranti.<br \/>\n2. Si prevede di ripristinare la misura del trattenimento obbligatorio nei centri di permanenza temporanea e assistenza di tutti i richiedenti asilo che siano destinatari di un provvedimento amministrativo di espulsione o di respingimento.<br \/>\nIl vigente D. Lgs. n. 25\/2008 all&#8217;art. 21 prevede gi\u00e0 talune ipotesi, debitamente circoscritte (persona che rientra nelle previsioni di cui all&#8217;art. 1F della Convenzione di Ginevra o si sia reso responsabile di gravi crimini) nelle quali si procede al trattenimento in un centro di permanenza temporanea del richiedente asilo assicurando cos\u00ec un equilibrio tra i diritti del richiedente ad accedere alla procedura di asilo e l&#8217;interesse dello Stato a tutelare la sicurezza della collettivit\u00e0. Le proposte di modifiche che si vogliono introdurre  all&#8217;attuale art. 20 del D.Lgs 25\/08 determinerebbero un forte ampliamento della discrezionalit\u00e0 di autorit\u00e0 di pubblica sicurezza circa le modalit\u00e0 di accesso alla procedura di asilo, perch\u00e9 in presenza dei medesimi presupposti di fatto rimarrebbe affidata alla scelta dell\u2019amministrazione di adottare o meno provvedimenti di respingimento o di espulsione e il conseguente trattenimento in un centro di permanenza temporanea (CPTA) o, invece,  disporre l\u2019accoglienza in un centro (CARA). La nuova norma che si intende proporre per la sua vaghezza e la mancanza di tassativit\u00e0 desta pertanto dubbi in relazione al rispetto della riserva di legge prevista dall\u2019art. 10, commi 2 e dall&#8217;art. 3 Cost. in materia di condizione giuridica dello straniero.<br \/>\nSuscita particolare preoccupazione il fatto che la previsione normativa rischia di sanzionare lo straniero presente in condizione irregolare sul territorio dello Stato che spontaneamente si presenti alla competente Questura per presentare la domanda di asilo; con ci\u00f2 determinando profili di violazione della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951 (art. 31).  Il rischio di essere fermato pochi istanti prima della presentazione della domanda e di essere perci\u00f2 espulso e poi trattenuto in un centro di permanenza temporanea durante tutto l\u2019esame della sua domanda potrebbe scoraggiare la presentazione delle domande di asilo alimentando un sommerso di cittadini stranieri che, pure fuggiti dal loro Paese in cerca di protezione, rimarrebbero nella clandestinit\u00e0 senza alcuna tutela e supporto per il timore di rivolgersi alle autorit\u00e0.<br \/>\nIl richiedente asilo che fugge con ogni mezzo dal suo Paese a causa di persecuzioni o per sottrarsi a conflitti armati e che arriva in modo forzatamente irregolare nel territorio della Repubblica per lo pi\u00f9 attraverso gli sbarchi a Lampedusa e sulle nostre coste, in ragione dei traumi subiti e per la mancata conoscenza della lingua e della legge italiana vive spesso una condizione di incertezza o di timore nell\u2019approccio con le autorit\u00e0 italiane soprattutto nelle prime fasi di accesso alla procedura d&#8217;asilo. Appare quindi sconcertante prevedere, come fa la proposta di riforma, che posano essere disposti provvedimenti di respingimento o di espulsione quale ordinaria misura generale verso i richiedenti asilo appena giunti nel nostro Paese, con il solo fine di trattenere questi ultimi nei CPT.<br \/>\n3. Si prevedono infine forti restrizioni alle modalit\u00e0 di tutela giurisdizionale contro le decisioni di rigetto della domanda di asilo e la soppressione dell\u2019efficacia sospensiva del ricorso giurisdizionale determinando una gravissima violazione del nucleo essenziale del diritto d\u2019asilo garantito dall\u2019art. 10, comma 3 Cost. e del diritto alla difesa previsto dall\u2019art. 24 Cost. nonch\u00e9 un insanabile contrasto con il principio di effettivit\u00e0 di cui all&#8217;art. 13 della Convenzione Europea per i Diritti dell\u2019Uomo e per le libert\u00e0 fondamentali (CEDU).<br \/>\nSi prevede infatti di dare, in ogni caso, esecuzione immediata all\u2019espulsione del richiedente asilo la cui domanda \u00e8 stata rigettata prima che sia decorso un termine, anche breve, successivo alla notifica del diniego, che consenta al richiedente di concretamente adire all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria.<br \/>\nSi prevede altres\u00ec di portare il termine per la presentazione dei ricorso, pena inammissibilit\u00e0 dell&#8217;azione, a soli 15 giorni, compromettendo in tal modo il diritto alla difesa.<br \/>\nLa nuova norma inoltre intende infine eliminare quanto previsto nell&#8217;art. 35 del D.Lgs 25\/08 che introduce il principio generale dell&#8217;effetto sospensivo in pendenza del ricorso avverso il rigetto della domanda, ovvero affida all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria la valutazione sulla richiesta di sospensiva in talune limitate fattispecie (richiedenti asilo gi\u00e0 trattenuti nei CPT, domande inammissibili, richiedenti gi\u00e0 colpiti da provvedimenti di espulsione o respingimento) al fine di garantire un equilibrio tra le esigenze di garantire l\u2019esercizio del diritto d&#8217;asilo e la tutela della collettivit\u00e0 nazionale da un possibile utilizzo strumentale delle impugnazioni.<br \/>\nVa sottolineato che l&#8217;art. 39, paragrafo 1 della Direttiva 2005\/85\/CE prevede \u201cche il richiedente asilo abbia diritto a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice\u201d e che l&#8217;art. 13 della CEDU esige che \u201c ogni persona i cui diritti e le cui libert\u00e0 riconosciuti nella presente convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un\u2019istanza nazionale\u201d. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull&#8217;applicazione dell&#8217;art. 13 della CEDU in relazione alle possibili violazioni dell&#8217;art. 3 della stessa CEDU \u00e8 chiaramente orientata a ritenere che laddove il ricorrente sia sottoposto al serio rischio di subire, in caso di rientro nel suo Paese, la tortura o un trattamento disumano e degradante, debba esservi garanzia di un effetto sospensivo del ricorso.<br \/>\nL\u2019ambiguo istituto, che si intende introdurre, dell\u2019autorizzazione prefettizia a restare sul territorio per &quot;gravi motivi personali o di salute&quot; non costituisce certo una misura efficace di tutela, poich\u00e9 non si precisano le modalit\u00e0 di presentazione della domanda, n\u00e9 i criteri per ravvisare i gravi motivi, sottraendo all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria la funzione di istanza indipendente per impropriamente affidarla alla autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nL\u2019allontanamento verso paesi di provenienza o di transito ove i richiedenti potrebbero essere sottoposti a persecuzioni, torture e trattamenti inumani e degradanti, comporterebbe la chiara violazione dell\u2019art. 3 della Convenzione europea per i diritti dell\u2019uomo e dell&#8217;art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato che sancisce il divieto di \u201cnon refoulement\u201d, quale principio giuridico fondante del diritto internazionale in materia di asilo. Una decisione errata in prima istanza pu\u00f2 comportare conseguenze gravi ed irreparabili per il richiedente asilo espulso nel suo paese d\u2019origine come ha insistentemente sottolineato l\u2019Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati che ha chiesto al Governo italiano di riconsiderare tutte le ipotesi di restrizioni che si intende introdurre. <\/p>\n<p>CONCLUSIONI<\/p>\n<p>La normativa qui evidenziata, a fronte di un fenomeno cos\u00ec complesso, variegato e ricco come quello migratorio, non si pone di certo come elemento di stabilizzazione e di tutela delle persone,  volto a favorire quella integrazione sul territorio che costituisce effettivo sintomo di sicurezza, ma , al contrario,   non fa che aumentare ed anzi istituzionalizzare le disuguaglianze e la discriminazione tra le persone in base alla loro provenienza. E tali disposizioni, esasperazione dell\u2019uso emblematico della sanzione penale, costituiranno di per se stesse un ulteriore fattore criminogeno.<br \/>\nIl riverbero di questo approccio normativo si \u00e8 fatto immediatamente sentire con incredibile rapidit\u00e0: i drammatici fatti di cronaca riguardanti quotidiani episodi di xenofobia e razzismo, in particolare  nei confronti di cittadini di etnia Rom, ne sono l\u2019esempio pi\u00f9 inequivocabile e doloroso.<br \/>\nSe \u00e8 quanto mai vero che sono proprio le norme in tema di immigrazione a porre in luce i reali valori di riferimento scelti dal legislatore in relazione alla civile convivenza, il quadro delineato si colloca su di un piano di grande lontananza e lacerante contrasto  con i dettami fondamentali  della Costituzione e delle basilari Convenzioni europee, ove il parametro centrale \u00e8 assunto dai diritti di uguaglianza.<br \/>\nIl grande filosofo del diritto Norberto Bobbio soleva dire che, in fondo, la vera differenza tra un regime democratico e un regime non democratico, resta una sola: mentre quest\u2019ultimo \u00e8 infatti un regime di tipo \u201cesclusivo\u201d, tendente cio\u00e8 ad escludere alcuni soggetti dal godimento dei diritti fondamentali, quello democratico al contrario \u00e8 un regime di tipo \u201cinclusivo\u201d, teso invece  alla fruizione piena e paritaria dei diritti fondamentali da parte di tutti i soggetti.. Purtroppo non \u00e8 certo quest\u2019ultimo l\u2019orizzonte cui volgono le nuove norme: sar\u00e0 pertanto compito doveroso di tutte le persone che hanno a cuore la cultura dei diritti umani, unica vera ricchezza europea, porre in essere tutti gli strumenti giuridici e culturali volti alla sua salvaguardia.<\/p>\n<p>giugno 2008<\/p>\n<p>Associazione per gli studi giuridici sull\u2019immigrazione e Magistratura Democratica gruppo immigrazione<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>5121-la-sicurezza-apparente-lintolleranza-normativa-sugli-immigrati-stranieri-nel-pacchetto-sicurezza<\/p>\n<p>5865<\/p>\n<p>EmiNews 2008<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>20080618 14:42:00 redazione-IT Magistratura Democratica: Associazione per gli studi giuridici sull\u2019immigrazione (ASGI) LA SICUREZZA APPARENTE: L&#8217;intolleranza normativa sugli immigrati stranieri e sulla circolazione dei cittadini <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=23644\" title=\"5121 LA SICUREZZA APPARENTE: L&#039;intolleranza normativa sugli immigrati stranieri nel pacchetto sicurezza\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[108],"tags":[],"class_list":["post-23644","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-eminews-2008"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - 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