{"id":23103,"date":"2008-06-07T00:00:00","date_gmt":"2008-06-07T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=23103"},"modified":"2008-06-07T00:00:00","modified_gmt":"2008-06-07T00:00:00","slug":"5666-ratifica-accordo-di-promozione-e-protezione-degli-investimenti-tra-italia-e-rep-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=23103","title":{"rendered":"5666 Ratifica accordo di promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Rep.Dominicana"},"content":{"rendered":"<p>20080924 18:02:00 redazione-IT<\/p>\n<p>\u201cL\u2019approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge di ratifica dell\u2019accordo per la promozione e la protezione degli investimenti tra Repubblica italiana e Repubblica dominicana \u00e8 un atto importante per incentivare le iniziative di collaborazione economica tra i due Paesi\u201d \u2013 ha sottolineato l\u2019On. Fedi intervenuto in discussione generale ed in dichiarazione di voto sul provvedimento.<br \/>\n\u201cNon bastano i trattati internazionali per proteggere l\u2019Italia che investe all\u2019estero, occorre una vera azione di sistema che parta anche dal sistema economico italiano. In questo momento le scelte economiche sbagliate del Governo Berlusconi, invece, indeboliscono l\u2019economia italiana, non sostengono lo sviluppo, impoveriscono il Paese, disincentivano gli investimenti. Non solo. Anche la cooperazione internazionale \u00e8 sottoposta a tagli. Nonostante l\u2019importante lavoro svolto, l\u2019Istituto per il commercio con l\u2019estero \u00e8 sottoposto a riduzioni di bilancio.<\/p>\n<p>Credo si debba riflettere su questi elementi, sulla sostanziale incapacit\u00e0 dell\u2019Italia di oggi di rispondere alle nuove sfide globali. Occorre in definitiva una seria azione di sistema a livello nazionale ed internazionale per poter parlare di promozione e protezione degli investimenti italiani all\u2019estero\u201d \u2013 ha ricordato Fedi.<\/p>\n<p>\u201cPoi \u00e8 vero che accordi internazionali di questo tipo debbano sempre pi\u00f9 rispondere a nuovi modelli etici.  Nel predisporre trattati internazionali di questa natura dovremmo preoccuparci di riequilibrare lo sbilanciamento tra i diritti degli investitori e quelli delle comunit\u00e0 dei Paesi contraenti, in termini di rispetto dell\u2019ambiente, di diritti umani, di diritti del lavoro. Tuttavia questo \u00e8 un aspetto che va trattato separatamente dalla natura bilaterale di questo accordo che tiene conto dei notevoli passi avanti fatti dalla Repubblica dominicana nella legislazione nazionale sui temi della protezione degli investimenti, delle norme antiriciclaggio e della trasparenza degli investimenti. In una realt\u00e0 \u2013 ha concluso l\u2019On. Marco Fedi \u2013 che \u00e8 davvero interessante per le opportunit\u00e0 di investimento e per il posizionamento geo-politico\u201d.<\/p>\n<p>Segue il testo dell\u2019intervento svolto in sede di discussione generale.<\/p>\n<p>Il disegno di legge di ratifica dell\u2019accordo per la promozione e la protezione degli investimenti tra Repubblica italiana e Repubblica dominicana, siglato nel 2006, sottoposto alla nostra attenzione, \u00e8 composto da tre articoli e rispecchia i modelli tradizionali di autorizzazione, esecuzione ed entrata in vigore dei trattati internazionali di reciprocit\u00e0. Non si discosta molto da altri accordi bilaterali che l\u2019Italia ha sottoscritto nel quadro delle azioni di sistema a sostegno degli investimenti italiani nel mondo e dell\u2019interscambio con altri Paesi predisponendo l\u2019eventuale ricorso a sistemi di arbitrato nazionali, a Tribunali appositamente costituiti o al Centro internazionale per la soluzione delle controversie previsto dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.<\/p>\n<p>L&#8217;Accordo non comporta oneri organizzativi n\u00e9 finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati e si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Repubblica dominicana.<\/p>\n<p>La ratifica dell&#8217;Accordo riveste per entrambi i Paesi un&#8217;importanza rilevante. Costituisce uno stimolo per nuovi investimenti nella Repubblica dominicana. Tale Accordo potr\u00e0 cos\u00ec incentivare iniziative di collaborazione economica. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce infatti la premessa per facilitazioni sul piano finanziario e assicurativo.<\/p>\n<p>L\u2019Istituto nazionale per il Commercio Estero, nel quadro periodico di aggiornamento sulla situazione dell\u2019interscambio e delle relazioni commerciali tra la Repubblica Dominicana e l\u2019Italia, esprime una positiva valutazione sull\u2019impatto di questo accordo per far crescere le opportunit\u00e0 per una maggiore cooperazione economica tra i due paesi. Tali relazioni, caratterizzate da un saldo attivo per il nostro Paese, sono di entit\u00e0 modesta e rappresentano solo una piccola percentuale del commercio italiano con l\u2019estero.<\/p>\n<p>Nonostante l\u2019entit\u00e0 modesta dell\u2019interscambio, un rapporto della Commissione Europea per l\u2019America Latina e i Caraibi (CEPAL), pone la Repubblica Dominicana ai primi posti tra i principali paesi dell\u2019intera regione in termini di investimenti esteri diretti.<\/p>\n<p>E le scelte interne di politica economica del governo dominicano autorizzano ad un relativo ottimismo rispetto alle possibilit\u00e0 di incremento sia dell\u2019interscambio che degli investimenti diretti dall\u2019estero. Investimenti dall\u2019estero che \u2013 ci ricorda il nostro Istituto per il commercio estero \u2013 sono disciplinati da una nuova normativa che d\u00e0 agli investitori stranieri e alle societ\u00e0 nelle quali essi partecipano, o delle quali sono proprietari, gli stessi diritti e obblighi che le leggi attribuiscono agli investitori nazionali. La normativa prevede anche la possibilit\u00e0 del completo rimpatrio dei capitali e delle rimesse dei dividendi.<\/p>\n<p>La legge 16-95 ha eliminato quindi svantaggi significativi per gli investitori stranieri e inoltre, grazie alle tutele offerte da essa, l\u2019investitore straniero dispone di importanti garanzie contro rischi politici, rischi di inconvertibilit\u00e0 e di espropriazione, concesse da istituzioni riconosciute, quali la Overseas Private Investment Corporation e la Multilateral Investment Guarantee Agency, una agenzia della Banca Mondiale.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la trasparenza degli investimenti esteri, \u00e8 stata emanata la Legge 72\/02 che punisce il riciclaggio di denaro proveniente da attivit\u00e0 illecite.<\/p>\n<p>Sul livello internazionale, invece, le convenzioni bilaterali ancora non rispondono sufficientemente a criteri etici. Sarebbe necessaria anche qui un\u2019azione multilaterale per ridisegnare i criteri che guidano questi rapporti internazionali, affinch\u00e9 vi sia una duplice valutazione della natura e degli effetti degli investimenti diretti esteri, con particolare attenzione a quelli di carattere speculativo. Inoltre, \u00e8 fondamentale un riequilibrio dello sbilanciamento esistente tra i diritti degli investitori e quelli degli stati ospitanti, soprattutto delle loro comunit\u00e0, vincolando i primi al rispetto di norme chiare in materia di ambiente e diritti umani. \u00c8 necessario, in altre parole, adottare un modello diverso di regole globali, che internazionalizzino i diritti delle popolazioni, primo fra tutti quello al proprio sviluppo.<\/p>\n<p>Sul piano nazionale dobbiamo rilevare che le condizioni oggettivamente pi\u00f9 favorevoli per sostenere gli investimenti italiani all\u2019estero sono rappresentate da un\u2019economia forte, da scelte coerenti sotto il profilo degli interventi, da manovre economiche e di bilancio che vadano in direzione del risanamento dei conti pubblici, del rispetto dei parametri dell\u2019Unione europea, continuando ad agire sul fronte della lotta all\u2019evasione ed elusione fiscali. Non \u00e8 questa la direzione assunta dal Governo Berlusconi.<\/p>\n<p>L&#8217;Accordo in esame mira a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel territorio della Repubblica Dominicana e viceversa.<\/p>\n<p>L\u2019Accordo, composto da 15 articoli, fornisce le definizioni di quei termini, quali &quot;investimento&quot;, &quot;investitore&quot;, &quot;persona fisica&quot;, &quot;persona giuridica&quot;, &quot;utili&quot; e &quot;territorio&quot;, necessari ad individuarne in modo certo l&#8217;ambito di applicazione.<\/p>\n<p>La definizione di &quot;investimento&quot; ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:<\/p>\n<p>\u00a7         diritti reali su beni mobili e immobili, nonch\u00e9 ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;<\/p>\n<p>\u00a7         azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;<\/p>\n<p>\u00a7         crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonch\u00e9 redditi reinvestiti;<\/p>\n<p>\u00a7         diritti di propriet\u00e0 intellettuale o industriale;<\/p>\n<p>\u00a7         ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.<\/p>\n<p>L\u2019Accordo si applicher\u00e0 anche agli investimenti effettuati anteriormente all\u2019entrata in vigore di esso, ma non alle controversie antecedenti.<\/p>\n<p>Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell&#8217;altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell&#8217;altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi. Fanno per\u00f2 eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virt\u00f9 di specifici accordi, come ad esempio gli accordi in materia di scambi transfrontalieri, nonch\u00e9 i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche, zone di libero scambio o accordi economici multilaterali.<\/p>\n<p>La clausola della nazione pi\u00f9 favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari.<\/p>\n<p>La protezione degli investimenti \u00e8 assicurata dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformit\u00e0 alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovr\u00e0 essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovr\u00e0 comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.<\/p>\n<p>Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l&#8217;investitore dell&#8217;altra Parte a trasferire all&#8217;estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento pi\u00f9 favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati. Vi sono tuttavia delle eccezioni al libero trasferimento dei fondi, qualora i beneficiari abbiano infranto norme del diritto civile, penale, ovvero gli stessi fondi costituiscano garanzia a fronte di procedure di contenzioso, o, infine, il trasferimento dei fondi possa ledere la legislazione del lavoro della Parte ove \u00e8 stato effettuato l\u2019investimento.<\/p>\n<p>L&#8217;applicazione dell&#8217;Accordo esula dall&#8217;esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti. Viene inoltre applicata ogni norma \u2013 contenuta nella legislazione di una delle due Parti o nel diritto internazionale \u2013 che preveda migliori condizioni.<\/p>\n<p>La durata dell&#8217;Accordo \u00e8 prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per ulteriori cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza.<\/p>\n<p>Quanto all\u2019incidenza delle norme proposte sull\u2019ordinamento interno, l&#8217;esecuzione dell\u2019Accordo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L&#8217;Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessit\u00e0 di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana.<\/p>\n<p>Concludo annunciando il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico alla ratifica dell\u2019accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana per la promozione e protezione degli investimenti.<\/p>\n<p>__________________<\/p>\n<p>Accordo tra Italia e Nuova Zelanda per il lavoro dei familiari del personale diplomatico<\/p>\n<p> \u201cI trattati internazionali sono sempre atti importanti, indipendentemente dal numero di persone che se ne avvantaggiano\u201d \u2013 ha dichiarato l\u2019On. Marco Fedi.<\/p>\n<p>\u201cNel caso della ratifica, appena avvenuta alla Camera, dell\u2019accordo tra Italia e Nuova Zelanda si risponde a un\u2019esigenza primaria quale \u00e8 quella del diritto al lavoro dei familiari del personale diplomatico e consolare e del personale presso le organizzazioni internazionali\u201d. \u201cCon questo accordo non solo la questione viene regolamentata ma anche semplificata nelle procedure e questo \u00e8 sempre positivo in una fase in cui si parla tanto di semplificazione amministrativa\u201d. \u201cNell\u2019accordo tra l\u2019altro \u00e8 previsto il pieno rispetto di tutte le normative locali, sul lavoro, in materia tributaria e di sicurezza sociale\u201d.<\/p>\n<p>\u201cIl ricorso ai trattati internazionali \u00e8 un atto dovuto in assenza di regolamentazioni internazionali in materia. Su alcune questioni ritengo possa esserci uno sforzo degli organismi internazionali teso a prevedere risposte multilaterali anzich\u00e9 lasciare tutto alla reciprocit\u00e0 bilaterale ma fino a quando non avremo questa visione autenticamente \u201cglobale\u201d anche delle relazioni tra singoli Paesi non potremo che utilizzare gli strumenti che abbiamo\u201d \u2013 ha ricordato l\u2019On. Marco Fedi.<\/p>\n<p>\u201cSoprattutto quando questi accordi sono l\u2019unico strumento che abbiamo per arricchire il quadro normativo per le reti diplomatico-consolari nel mondo facilitando in questo modo la scelta delle destinazioni estere. Dovremmo proseguire in questa direzione. Ad esempio uno dei Paesi che richiederebbe interventi in questo senso \u00e8 l\u2019Australia, non solo per quanto attiene al lavoro ma anche ai visti che al momento non possono eccedere complessivamente 10 anni. Anche se ritengo che su questa materia si renda necessaria una riflessione pi\u00f9 ampia che la semplice introduzione di incentivi\u201d \u2013 ha concluso l\u2019On. Marco Fedi.<\/p>\n<p>Segue il testo dell\u2019intervento svolto in aula in qualit\u00e0 di relatore.<\/p>\n<p>Il provvedimento al nostro esame \u00e8 il disegno di legge (C. 1627) di ratifica ed esecuzione dell\u2019Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda, riguardante lo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma il 4 dicembre 2003, con scambio di note integrativo fatto a Roma il 2 e 7 novembre 2006.<\/p>\n<p>L\u2019accordo di reciprocit\u00e0 si prefigge di rendere possibile l\u2019accesso al lavoro sul territorio della Repubblica italiana ai familiari e congiunti del personale delle Rappresentanze diplomatiche neozelandesi, sia del personale diplomatico e consolare che del personale tecnico che del personale dislocato presso le organizzazioni internazionali. L\u2019accordo prevede analoghe condizioni e quindi la possibilit\u00e0 di svolgere attivit\u00e0 lavorativa per i familiari e congiunti del personale della rappresentanza diplomatica e consolare italiana in Nuova Zelanda, incluso il personale tecnico ed il personale dislocato presso organizzazioni internazionali.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente la ragion d\u2019essere dell\u2019accordo per quanto concerne la possibilit\u00e0 di accedere al mondo del lavoro per una categoria di persone che \u00e8 chiamata a vivere in uno dei paesi contraenti per periodi lunghi e che, nel pieno rispetto di tutte le normative sul lavoro, in materia tributaria e sicurezza sociale, possa vedersi riconosciuto il diritto al lavoro. Altres\u00ec evidente il carattere di piena reciprocit\u00e0 sia per gli elementi appena citati che per le procedure semplificate che rappresentano elemento di novit\u00e0 in questo accordo.<\/p>\n<p>I cittadini neozelandesi, in deroga a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, potranno avvalersi di un procedimento semplificato che consente di avviare un rapporto di lavoro ottenendo un\u2019autorizzazione tramite i centri per l\u2019impiego. Procedura che consente di evitare le norme restrittive in materia di lavoro per cittadini extra-comunitari e che, di fatto, li assimila ai cittadini comunitari. Avendo l&#8217;Accordo carattere di reciprocit\u00e0, le stesse condizioni valgono per i concittadini italiani in Nuova Zelanda, per i quali \u00e8 previsto un simile canale privilegiato e semplificato.<\/p>\n<p>L&#8217;Accordo risulta pienamente compatibile con l&#8217;impianto normativo vigente, italiano o comunitario; non si ravvisano elementi di incompatibilit\u00e0 o di contrasto, n\u00e9 emergono profili di impatto normativo sull&#8217;assetto delle autonomie territoriali.<\/p>\n<p>L\u2019intervento si rende necessario per facilitare l&#8217;accesso al lavoro per tutti i cittadini neozelandesi che vivono in Italia in qualit\u00e0 di familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo e per i cittadini italiani della stessa categoria che vivono in Nuova Zelanda. L\u2019esigenza di avere un quadro giuridico di riferimento per disciplinarne tutti i vari casi, ha indotto i Governi dei rispettivi Paesi ad assumere l&#8217;iniziativa di concludere un Accordo bilaterale in materia. Per i cittadini neozelandesi in Italia, l&#8217;Accordo summenzionato prevede infatti l&#8217;avvio di un procedimento amministrativo per ottenere l&#8217;autorizzazione al lavoro tramite i centri per l&#8217;impiego, esentandoli in tal modo dalle norme pi\u00f9 restrittive applicate invece agli altri lavoratori extracomunitari. Anche per i cittadini italiani in Nuova Zelanda, avendo l&#8217;Accordo carattere di reciprocit\u00e0, \u00e8 prevista un&#8217;analoga procedura.<\/p>\n<p>Quanto all&#8217;impatto dell&#8217;Accordo sull&#8217;organizzazione delle pubbliche amministrazioni, si ritiene che esso sia scarsamente rilevante poich\u00e9, non modificandone le strutture e i modelli organizzativi, ben si inserisce in percorsi procedurali gi\u00e0 esistenti senza creare carichi aggiuntivi di lavoro, se non di assai modesta entit\u00e0, n\u00e9 ulteriori costi.<\/p>\n<p>Il disegno di legge di ratifica \u00e8 composto da tre articoli. L\u2019art. 1 autorizza alla ratifica, l\u2019art. 2 alla piena esecuzione dell\u2019accordo richiamando le modalit\u00e0 di entrata in vigore previste dall\u2019art. 8 dell\u2019accordo e l\u2019art. 3 sull\u2019entrata in vigore della legge di ratifica. Non vi sono oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non vi sono norme di copertura finanziaria.<\/p>\n<p>L\u2019accordo \u00e8 costituito da otto articoli.<\/p>\n<p>L\u2019art. 1. definisce l\u2019oggetto dell\u2019intesa, cio\u00e8 i familiari conviventi di personale diplomatico e consolare. Per familiari si intendono i coniugi non separati ed i figli non coniugati di et\u00e0 compresa tra i 18 ed i 21 anni, ovvero effetti da disabilit\u00e0 fisica o mentale da cui consegua la mancata autosufficienza.<\/p>\n<p>Gli artt. 2 e 3 fissano le procedure, in Italia e Nuova Zelanda, rispettivamente. In deroga alle norme generali sull\u2019immigrazione, l\u2019accordo prevede la segnalazione da parte delle Ambasciate al cerimoniale dei rispettivi Ministeri degli esteri della richiesta da parte di un soggetto avente diritto di poter esercitare attivit\u00e0 lavorativa subordinata o autonoma.<\/p>\n<p>L\u2019art. 4 \u00e8 relativo alla piena applicabilit\u00e0 della normativa locale in materia fiscale, del lavoro e della sicurezza sociale. Si esclude in maniera specifica il riconoscimento dei titoli di studio.<\/p>\n<p>L\u2019art. 5 concerne l\u2019immunit\u00e0 che viene meno per quanto attiene alle giurisdizioni civile ed amministrativa per i soggetti interessati dall\u2019accordo ove si verificassero fatti rilevanti sotto il profilo penale. I contraenti potranno richiedere la rinuncia alla autorizzazione in assenza della quale pu\u00f2 esservi un provvedimento di revoca del permesso. L\u2019esame della richiesta dovr\u00e0 avvenire nel pi\u00f9 breve tempo possibile. A questo proposito lo scambio di note del novembre 2006 precisa questo aspetto di celerit\u00e0 temporale.<\/p>\n<p>L\u2019art. 6 fissa i limiti il periodo relativo alla validit\u00e0 della autorizzazione, che \u00e8 limitata al periodo della missione del dipendente cui il soggetto fa capo. L\u2019autorizzazione non sar\u00e0 concessa a coloro i quali hanno lavorato illegalmente nello Stato ricevente o che ne abbiano violate le leggi in materia fiscale o di sicurezza sociale o che destino allarme sotto il profilo della sicurezza nazionale.<\/p>\n<p>L\u2019art. 7 regola la durata ed i termini dell\u2019accordo. La durata \u00e8 illimitata fatta salva la possibilit\u00e0 di ciascuna delle parti di recedere dall\u2019accordo con un preavviso scritto con tre mesi di anticipo.<\/p>\n<p>L\u2019art. 8 fissa l\u2019entrata in vigore dell\u2019accordo che \u00e8 il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l\u2019avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti.<\/p>\n<p>Questa tipologia di accordi contribuisce ad arricchire il quadro normativo per le reti diplomatico-consolari nel mondo e a garantire l\u2019accesso al diritto al lavoro dei familiari conviventi del personale, facilitando in questo modo la scelta delle destinazioni estere. Dovremmo proseguire in questa direzione, ad esempio uno dei Paesi che richiederebbe interventi in questo senso \u00e8 l\u2019Australia, non solo per quanto attiene al lavoro ma anche ai visti che al momento non possono eccedere complessivamente 10 anni. Credo comunque che su questa materia si renda necessaria una riflessione pi\u00f9 ampia che la semplice introduzione di incentivi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>5666-ratifica-accordo-di-promozione-e-protezione-degli-investimenti-tra-italia-e-rep-dominicana<\/p>\n<p>6404<\/p>\n<p>EmiNews 2008<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>20080924 18:02:00 redazione-IT \u201cL\u2019approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge di ratifica dell\u2019accordo per la promozione e la protezione degli investimenti <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=23103\" title=\"5666 Ratifica accordo di promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Rep.Dominicana\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[108],"tags":[],"class_list":["post-23103","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-eminews-2008"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - 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