{"id":21399,"date":"2007-06-07T00:00:00","date_gmt":"2007-06-07T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=21399"},"modified":"2007-06-07T00:00:00","modified_gmt":"2007-06-07T00:00:00","slug":"3639-spi-cgil-la-14-mensilita-di-pensione-per-i-residenti-allestero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=21399","title":{"rendered":"3639 SPI-CGIL: La 14\u00b0 mensilit\u00e0 di pensione per i residenti all\u2019estero"},"content":{"rendered":"<p>20070923 10:16:00 redazione-IT<\/p>\n<p>NOTA ILLUSTRATIVA DELLO SPI-CGIL<\/p>\n<p>Dei 3.066.000 pensionati che il prossimo primo di ottobre riceveranno dall\u2019Inps la somma aggiuntiva prevista dall\u2019accordo sindacati \u2013 Governo, nell\u2019importo fissato per il 2007, quasi 131.000 risiedono all\u2019estero. Si tratta di pensionati per i quali l\u2019Inps \u00e8 in grado di liquidare subito la \u201cquattordicesima\u201d (addirittura in anticipo rispetto alle scadenza previste dalla legge) perch\u00e9 conosce la loro situazione reddituale, determinante per il diritto alla somma aggiuntiva, grazie a dichiarazioni RED rilasciate in precedenza ad esempio per l\u2019integrazione al minimo, i trattamenti di famiglia o altre prestazioni integrative o accessorie dirette alle fasce pi\u00f9 basse di pensione.[b][\/b]<\/p>\n<p>Questi pensionati ricevono in questi giorni da parte dell\u2019Inps l\u2019avviso della prossima liquidazione della somma. Altri 13.851 pensionati, che non hanno avuto ragione di compilare modelli RED in passato, non essendo titolari finora di alcuna prestazione legata al reddito, o, pur essendolo, non sono in regola coni RED, potrebbero ricevere la stessa somma a febbraio-marzo, quando avranno effettuato la dichiarazione reddituale necessaria. A questi pensionati l\u2019Inps ha inviato una lettera che contiene in allegato un modulo con la traccia per la dichiarazione dei redditi influenti.<br \/>\nIn allegato alcune tabelle, con i dati relativi alla distribuzione di questi pensionati per Stato di residenza. Pi\u00f9 di un quarto dei potenziali beneficiari della somma aggiuntiva risiedono in Argentina, seguiti a distanza dai residenti in Australia e Canada. Dei residenti in Argentina, la quasi totalit\u00e0 ricever\u00e0 la somma aggiuntiva d\u2019ufficio, gi\u00e0 dal prossimo 1\u00b0 ottobre, mentre in Canada il numero di coloro che dovranno sottoporsi a verifica reddituale \u00e8 quasi il 20% del totale (il 7% in Australia): \u00e8 da ritenere che Argentina l\u2019importo medio delle pensioni sia tale che quasi tutti i pensionati percepiscono altre prestazioni di tipo assistenziale soggette a verifica RED, mentre in Canada e Australia, in presenza di un importo medio relativamente pi\u00f9 alto, il numero di coloro che non hanno mai avuto accesso prima d\u2019ora a prestazioni condizionate al reddito \u00e8 pi\u00f9 alto. E\u2019 lo stesso fenomeno che si verifica in maniera pi\u00f9 vistosa per i residenti nei Paesi dell\u2019Europa occidentale, dove la percentuale di liquidazioni d\u2019ufficio scende anche al di sotto del 50%.<br \/>\nI dati in tabella riguardano soltanto titolari di pensioni Inps, ma riteniamo che riguardino la quasi totalit\u00e0 dei pensionati residenti all\u2019estero che rientrano nelle condizioni per il diritto alla somma aggiuntiva.<br \/>\nRiportiamo di seguito una sintesi delle disposizioni previste dal decreto legge 81\/2007, convertito nella legge 127\/2007, sotto l\u2019aspetto delle ricadute per i pensionati residenti all\u2019estero. Le indicazioni che seguono sono desunte dal testo di legge, dall\u2019orientamento dei due principali Enti previdenziali italiani, l\u2019Inps e l\u2019Inpdap, emerse nel corso di incontri con le Organizzazioni sindacali dei pensionati, gli Istituti di patronato e i CAAF e dalle indicazioni che i Ministeri del lavoro e dell\u2019economia hanno fornito per le vie brevi su richiesta degli stessi Istituti.<br \/>\nUlteriori specificazioni sono contenute nella prossima circolare complessiva del patronato INCA CGIL che invieremo alle nostre strutture non appena disponibile, cio\u00e8 dopo che saranno state pubblicate le circolari applicative dei principali Istituti previdenziali interessati, attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti; attualmente \u00e8 disponibile sull\u2019argomento solo il  messaggio Inps n. 22.211 dell\u201911 settembre 2007.<br \/>\nVi informiamo infine che il decreto ministeriale previsto, \u201cove necessario\u201d, nell\u2019art. 5, comma 7, del testo di legge, non verr\u00e0 emanato (si \u00e8 ritenuto sufficiente il testo di legge integrato dalle circolari degli Istituti) mentre rimane valido il termine del 31 dicembre 2008 per \u201cla verifica dell\u2019attuazione delle predette disposizioni\u201d, prescritta al Governo, d\u2019intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, nello stesso articolo  di legge.<br \/>\nLe condizioni per il diritto<br \/>\nLa prima condizione \u00e8 quella di essere titolari di almeno una pensione, o quota di pensione, a carico di Ente pubblico di previdenza obbligatoria italiano. Pu\u00f2 trattarsi di pensioni da lavoro di qualsiasi tipo: vecchiaia, anzianit\u00e0, superstiti, pensione d\u2019inabilit\u00e0, assegno d\u2019invalidit\u00e0, pensione supplementare. Non sono contemplati invece trattamenti assistenziali puri, come la pensione sociale, l\u2019assegno sociale, i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti &#8211; che, del resto, sono vincolati alla condizione della residenza in Italia.<br \/>\nPer quanto riguarda l\u2019aspetto \u201cpubblico\u201d e \u201cobbligatorio\u201d, con questa espressione vengono esclusi coloro che sono titolari esclusivamente di pensioni a carico dell\u2019Istituto giornalisti o di casse professionali (ingegneri, architetti, medici, ragionieri ecc.) che sono di diritto privato, o a carico della gestione lavori di cura (ex casalinghe) che sono ed erano ad iscrizione facoltativa.<br \/>\nPer quanto riguarda l\u2019aspetto nazionale, \u00e8 da tener presente che la legge non fa questione di cittadinanza n\u00e9 residenza, ma soltanto di titolarit\u00e0 di almeno una pensione o quota di pensione a carico del sistema previdenziale italiano. In questo senso hanno diritto alla somma aggiuntiva, ad esempio, cittadini sloveni o croati che, trovandosi in Istria o Dalmazia negli anni della seconda guerra mondiale, hanno avuto il riconoscimento del servizio militare svolto sotto la giurisdizione italiana ai fini della liquidazione di un pro-rata italiano; mentre, al contrario, non \u00e8 nell\u2019ambito di applicazione della legge un cittadino italiano, residente in Italia, che per qualsiasi ragione sia titolare esclusivamente di una o pi\u00f9 pensioni erogate da Istituti previdenziali esteri.<br \/>\nLa seconda condizione \u00e8 quella di avere compiuto il 64\u00b0 anno di et\u00e0, uomini e donne: poich\u00e9 la somma aggiuntiva \u00e8 rivolta a contrastare la perdita di valore che le pensioni subiscono a causa della normativa previdenziale italiana, \u00e8 evidente che essa va destinata alle persone pi\u00f9 anziane, per le quali \u00e8 presumibile che il pagamento della pensione sia in corso da diversi anni. Inoltre, l\u2019attribuzione della somma aggiuntiva ad et\u00e0 inferiori a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia avrebbe potuto costituire un elemento di turbativa del confronto in atto sulle pensioni di anzianit\u00e0, teso a disincentivare il ricorso al pensionamento anticipato. La fissazione dell\u2019et\u00e0 a 64 anni anzich\u00e9 a 65, come proponeva il Governo, \u00e8 stata determinata dalla necessit\u00e0 di non creare precedenti circa il possibile innalzamento dell\u2019et\u00e0 pensionabile a 65 anni anche per le donne, ipotesi questa che era stata affacciata da pi\u00f9 parti durante il confronto di luglio.<br \/>\nLa terza condizione \u00e8 di non possedere un reddito di importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo di pensione vigente nello stesso anno. Per il 2007, 436,14 X 1,5 X 13 = 8.504,73 euro. Si tratta di un limite ancora troppo basso: pensionati che si trovano fra i 700 e i 1.200 euro al mese, ad esempio, non sono potuti essere considerati fra i destinatari di questo primo miglioramento, pur trovandosi nelle fasce a basso reddito che pi\u00f9 hanno subito perdita di potere d\u2019acquisto. La ragione sta nello stanziamento limitato che \u00e8 stato messo a disposizione dal Governo per il 2007: 900 milioni di euro, destinati a diventare 1.300 dall\u2019anno prossimo (infatti la somma aggiuntiva aumenter\u00e0).<br \/>\nLa misura della somma aggiuntiva<br \/>\nFinch\u00e9 il limite di reddito non viene superato, la somma aggiuntiva spetta sempre in misura intera: questa misura, per\u00f2, \u00e8 variabile in funzione del numero di anni e del tipo di contribuzione versata, se per lavoro autonomo o lavoro dipendente. Se il limite di reddito viene superato, la somma aggiuntiva spetta in misura parziale, fino a concorrenza di un secondo limite, costituito dallo stesso limite incrementato dell\u2019importo teorico massimo della somma spettante in base all\u2019anzianit\u00e0 contributiva, come si ricava dalle tabelle seguenti:<\/p>\n<p>[b]VEDI ALLEGATO[\/b]<br \/>\n[url]http:\/\/www.emigrazione-notizie.org\/public\/upload\/downloads\/pensioni_estero_09_2007.xls[\/url]<\/p>\n<p>L\u2019anzianit\u00e0 contributiva utile<br \/>\nPer la verifica del requisito di anzianit\u00e0 contributiva si prendono in considerazione i contributi di qualsiasi genere: obbligatori, volontari, figurativi, ricongiunti, da riscatto, derivanti da maggiorazioni convenzionali dell\u2019anzianit\u00e0 contributiva, relativi a periodi di lavoro successivi alla decorrenza (purch\u00e9 siano stati gi\u00e0 utilizzati per la liquidazione di supplementi). Ad esempio, la contribuzione figurativa per servizio militare \u2013 che in alcuni casi costituisce l\u2019unica base contributiva del pro-rata italiano in pensioni liquidate in regime internazionale \u2013 \u00e8 sufficiente a far conseguire il diritto alla somma aggiuntiva.<br \/>\nInoltre, dove vi sia differenza tra l\u2019anzianit\u00e0 contributiva valida per il diritto a pensione e quella utilizzata per il calcolo di essa (pu\u00f2 accadere per contrazione di periodi di versamenti volontari in classi inferiori a quella assegnata, di giornate di donne e fanciulli nella gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di lavoro a svolto a tempo parziale o, al contrario, in presenza di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione nel caso di pensioni d\u2019anzianit\u00e0), l\u2019orientamento degli Enti previdenziali \u00e8 di considerare quella di maggior favore per il pensionato.<br \/>\nE\u2019 utile tutta l\u2019anzianit\u00e0 contributiva che ha concorso alla liquidazione della pensione italiana diretta o della quota italiana di pensione diretta: in caso di pi\u00f9 pensioni, si fa la somma dell\u2019anzianit\u00e0 contributiva di tutte le pensioni e quote di pensioni dirette.<br \/>\nL\u2019anzianit\u00e0 contributiva dei trattamenti ai superstiti viene presa in considerazione soltanto se il titolare non ha altre pensioni dirette. In questo caso, l\u2019anzianit\u00e0 contributiva che ha concorso alla liquidazione della pensione o delle pensioni originarie viene considerata solo in parte, corrispondente all\u2019aliquota di reversibilit\u00e0 vigente al momento dell\u2019applicazione del beneficio. Ad esempio: una vedova con una pensione di reversibilit\u00e0 integrata al minimo, derivante da 20 anni di contribuzione da lavoro dipendente del marito, ha diritto a 262 euro nel 2007 perch\u00e9 pu\u00f2 far valere 20 X 60% = 12 anni di contributi, cosa che la colloca nella fascia pi\u00f9 bassa.<br \/>\nL\u2019anzianit\u00e0 contributiva della pensione estera o della quota di pensione a carico di Ente estero non viene presa in considerazione. La somma aggiuntiva \u00e8 stata istituita come misura per contrastare la perdita di potere d\u2019acquisto che le pensioni hanno subito a causa della normativa previdenziale italiana e quindi non interviene su pensioni a carico di Enti di Paesi esteri, la cui normativa previdenziale pu\u00f2 non aver comportato lo stesso genere di problemi. In quest\u2019ottica, l\u2019esclusione dell\u2019anzianit\u00e0 contributiva maturata all\u2019estero non lede alcun diritto previdenziale n\u00e9 i criteri ricavabili da numerose sentenze della Corte di giustizia delle Comunit\u00e0 europee circa la parit\u00e0 di trattamento dei membri della UE con riguardo al rapporto contribuzione-pensione, dal momento che il beneficio in questione non si configura come una prestazione di sicurezza sociale. Essa \u00e8 meglio inquadrabile, invece, tra quelle prestazioni miste, a carattere non contributivo, di cui il Regolamento UE n. 1.408 del 1971 condizione l\u2019esportabilit\u00e0 in ambito comunitario all\u2019inclusione o meno nell\u2019elenco di cui all\u2019allegato 2 bis allo stesso regolamento.<br \/>\nE\u2019 vero che si tratta di lavoro prestato comunque dal pensionato: ma la sua valutazione, ai fini di questo particolare genere di beneficio, pu\u00f2 rientrare nella piena discrezionalit\u00e0 del legislatore, che del resto ha escluso anche prestazioni a carico di Enti o gestioni previdenziali di diritto privato, ancorch\u00e9 di carattere obbligatorio, quali l\u2019Inpgi o le casse previdenziali dei professionisti: l\u2019anzianit\u00e0 contributiva pertinente a pro rata a carico di tali gestioni viene espunta anche in caso di liquidazione in regime di totalizzazione nazionale.<br \/>\nPer determinare la misura della somma aggiuntiva, l\u2019anzianit\u00e0 contributiva personale deve essere confrontata con le fasce riportate in tabella: quelle per i lavoratori autonomi se la pensione \u00e8 a carico di una delle forme pensionistiche italiane da lavoro autonomo gestite dall\u2019Inps (cio\u00e8 quando la pensione riporti una delle sigle seguenti: VR, IR, SR, VOART, IOART, SOART, VOCOM, IOCOM, SOCOM, eventualmente seguite da una S se si tratta di pensione in regime internazionale, o VOAUT, IOAUT e SOAUT) e quelle per i lavoratori dipendenti in tutti gli altri casi. Nel caso in cui le pensioni italiane, o quote, siano pi\u00f9 di una, per decidere quali fasce utilizzare si fa riferimento alla sigla della pensione principale: in questo senso per principale si intende quella con maggiore anzianit\u00e0 contributiva e non quella di maggior importo.<br \/>\nGli adempimenti e il modello per la dichiarazione reddituale<br \/>\nIl diritto alla somma aggiuntiva insorge semplicemente quando tutte le condizioni prescritte dalla legge siano verificate: non \u00e8 richiesta alcuna domanda, per perfezionarlo. Se manca qualche informazione sulla sussistenza delle condizioni (di fatto solo quella relativa al reddito diverso dalle pensioni, che sono conosciute dal Casellario centrale pensionati), l\u2019Ente previdenziale competente la richieder\u00e0 e, al momento in cui avr\u00e0 ricevuto le necessarie dichiarazioni, liquider\u00e0 la somma aggiuntiva con tutti gli arretrati fino alla data di entrata in vigore della legge o del compimento del 64\u00b0 anno di et\u00e0 (e comunque entro il limite di prescrizione).<br \/>\nLe modalit\u00e0 per la dichiarazione reddituale dei residenti all\u2019estero sono le stesse seguite per la dichiarazione RED: gli interessati potranno rivolgersi ai Consolati italiani o agli Istituti di patronato presenti nel loro territorio, utilizzando la traccia per la dichiarazione dei redditi che riceveranno assieme alla comunicazione dell\u2019Inps.<br \/>\nPer il diritto alla somma aggiuntiva sono influenti i redditi di qualsiasi genere, compresi i redditi conseguiti all\u2019estero e quelli non soggetti a Irpef perch\u00e9 esenti da imposta o soggetti a imposte diverse dall\u2019Irpef.<br \/>\nNon sono influenti, invece:<br \/>\n&#8211;\til reddito della casa di abitazione e sue pertinenze;<br \/>\n&#8211;\ttutti i redditi a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, buonuscita e simili, arretrati di qualsiasi genere riferiti ad anni precedenti);<br \/>\n&#8211;\ttrattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare, assegni familiari, quote di maggiorazione della pensione per carichi di famiglia);<br \/>\n&#8211;\tl\u2019importo aggiuntivo di 154, 94 euro per le pensioni al minimo (art. 70, comma 10, L 388\/2000);<br \/>\n&#8211;\tle pensioni  di guerra (art. 77, L 915\/78);<br \/>\n&#8211;\tgli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla  L 210\/1992 (nota del Ministero del tesoro n. 55.963 del 10\/7\/2000);<br \/>\n&#8211;\taltri trattamenti di tipo assistenziale riservati ai residenti in Italia.<br \/>\nLa dichiarazione reddituale dell\u2019Inps<br \/>\nPer l\u2019utilizzo della modulistica dell\u2019Inps \u00e8 necessario prestare attenzione a tre aspetti:<br \/>\n1.\til testo della lettera diretta ai pensionati residenti all\u2019estero, come di quella diretta ai residenti in Italia, non contenevano alcun cenno alla possibilit\u00e0 di rivolgersi per assistenza agli Istituti di patronato o ai Consolati, ma soltanto ai CAF e agli \u201caltri soggetti abilitati\u201d. Poich\u00e9 patronati e Consolati sono gli unici a poter gestire all\u2019estero la dichiarazione dei redditi a fini previdenziali, in seguito a segnalazione dell\u2019Inca e degli altri patronati sindacali, l\u2019Inps ha interrotto la spedizione delle lettere all\u2019estero, quando ne erano partite gi\u00e0 30.000, e ha corretto il testo delle rimanenti. Non siamo in grado di sapere quali riceveranno la lettera corretta e quali no, quindi \u00e8 necessario invitare tutti a recarsi presso le sedi di patronato all\u2019estero per un controllo, anche perch\u00e9 il numero verde telefonico segnalato nella lettera Inps \u00e8 raggiungibile solo da chiamate provenienti dal territorio italiano;<br \/>\n2.\til modulo di dichiarazione predisposto dall\u2019Inps e spedito a 13.851 pensionati all\u2019estero contiene l\u2019avvertenza: \u201cQualora i redditi del 2007 siano superiori a euro 8.504,73 Lei non \u00e8 tenuto a fornire alcuna dichiarazione\u201d. Si tratta di un errore, perch\u00e9 il diritto alla somma aggiuntiva spetta, sia pure in misura parziale, anche a chi supera il limite, con o senza il concorso di reddito extra-pensione. Un esempio per maggior chiarezza: chi ha 5 anni di contributi e 8.600 euro di pensione ha diritto alla somma aggiuntiva nella misura di 166,73 euro nel ,73 + 262 = 8.766,73 \u2013 8.600 = 166,73), cos\u00ec come chi ha una pensione di importo pari a 6.500 euro annui e reddito di diversa natura per un importo pari a 2.100 euro annui (8.504,73 + 262 = 8.766,73 \u2013 6.500 \u2013 2.100 = 166,73). Il testo \u00e8 stato scritto, e la lettera \u00e8 stata inviata, prima che una riunione di coordinamento Inps, Inpdap e Ministeri vigilanti chiarisse l\u2019interpretazione della legge. Di conseguenza, i pensionati il cui reddito \u00e8 compreso fra il limite di legge e lo stesso limite incrementato dell\u2019importo teorico massimo della somma spettante in base all\u2019anzianit\u00e0 contributiva compileranno e consegneranno il modello, senza tener conto dell\u2019avvertenza dell\u2019Inps. Per la stessa ragione, correggeranno il testo della dichiarazione \u201cDichiaro che nell\u2019anno 2007 ho redditi inferiori a 8.504,73&#8230;\u201d con il seguente: \u201cDichiaro che nell\u2019anno 2007 presumibilmente non conseguir\u00f2 redditi superiori alla somma di 8.504,73 euro e della somma aggiuntiva che mi spetta in base alla mia anzianit\u00e0 contributiva&#8230;\u201d. Questa \u00e8 un\u2019altra importante ragione per pubblicizzare il ruolo del Patronato all\u2019estero e invitare a recarvisi non solo tutti i pensionati che riceveranno le lettere dell\u2019Inps, ma anche quelli che non l\u2019hanno ricevuta e ritengano di essere nelle condizioni per il diritto alla somma aggiuntiva. Infatti, \u00e8 molto probabile che anche le procedure di estrazione delle posizioni pensionistiche dal database Inps abbiano seguito l\u2019interpretazione erronea e che quindi pensionati che si trovano al di sopra del limite di reddito ma che potrebbero avere diritto alla somma aggiuntiva in misura parziale non abbiano ricevuto n\u00e9 riceveranno alcuna comunicazione da parte dell\u2019Inps e perci\u00f2 dovranno attivarsi in proprio;<br \/>\n3.\tNella forma in cui l\u2019ha predisposto l\u2019Inps, il modulo risponde a due esigenze diverse: la dichiarazione di responsabilit\u00e0 di rientrare nei limiti di reddito fissati nel 2007 e la dichiarazione analitica dei redditi conseguiti nel corso del 2006. Bisogna porre attenzione al fatto che, per la dichiarazione di responsabilit\u00e0, \u00e8 necessario tenere conto del reddito complessivo, compreso quindi l\u2019importo della o delle pensioni o quote (siano quelle italiane siano quelle estere) mentre, nel dichiarare analiticamente i redditi conseguiti nel 2006, vanno omesse le pensioni o le quote di pensione italiane perch\u00e9 di esse l\u2019Inps tiene conto automaticamente, attingendone i dati necessari dal Casellario centrale pensionati.<br \/>\nLa dichiarazione reddituale dell\u2019Inpdap<br \/>\nPer i titolari di pensione Inpdap residenti all\u2019estero, la procedura prevede solo la compilazione della dichiarazione analitica dei redditi per il solo 2007, in via presuntiva. La dichiarazione va restituita alla sede competente dell\u2019Inpdap, eventualmente tramite Patronato. Se la dichiarazione viene restituita entro il 30 settembre 2007, l\u2019Inpdap sar\u00e0 in grado di liquidare la somma aggiuntiva con la rata di novembre. In caso contrario, la liquidazione avverr\u00e0 con la prima rata utile di pensione. Possono presentare la dichiarazione reddituale anche i pensionati che ritengano di avere diritto alla somma aggiuntiva ma che non hanno ricevuto la comunicazione dell\u2019Ente.<\/p>\n<p>http:\/\/www.emigrazione-notizie.org\/public\/upload\/downloads\/pensioni_estero_09_2007.xls<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>3639-spi-cgil-la-14-mensilita-di-pensione-per-i-residenti-allestero<\/p>\n<p>4396<\/p>\n<p>EmiNews 2007<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>20070923 10:16:00 redazione-IT NOTA ILLUSTRATIVA DELLO SPI-CGIL Dei 3.066.000 pensionati che il prossimo primo di ottobre riceveranno dall\u2019Inps la somma aggiuntiva prevista dall\u2019accordo sindacati \u2013 <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=21399\" title=\"3639 SPI-CGIL: La 14\u00b0 mensilit\u00e0 di pensione per i residenti all\u2019estero\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-21399","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-eminews-2007"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - 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