{"id":21070,"date":"2007-06-07T00:00:00","date_gmt":"2007-06-07T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=21070"},"modified":"2007-06-07T00:00:00","modified_gmt":"2007-06-07T00:00:00","slug":"3991-le-faq-sul-decreto-flussi-2007-dal-sito-del-ministero-dellinterno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=21070","title":{"rendered":"3991 Le FAQ sul decreto flussi 2007 dal sito del Ministero dell&#039;Interno"},"content":{"rendered":"<p>20071128 18:10:00 redazione-IT<\/p>\n<p>Le FAQ sul decreto flussi 2007<\/p>\n<p>Le domande pi\u00f9 frequenti in materia immigrazione &#8211; Frequently Asked Questions (FAQ) Aggiornate al 28-11-2007<\/p>\n<p>da [url]http:\/\/www.interno.it[\/url]<\/p>\n<p>(1) SE NON SI HA UN COMPUTER A CASA, SI PUO\u2019 COMPILARE LA DOMANDA DA UN INTERNET POINT E SCARICARE IL PROGRAMMA SUL PC CONDIVISO?<br \/>\nTeoricamente si! Ma la domanda dovr\u00e0 essere spedita con intervento dell\u2019utente il giorno e dall\u2019ora stabilita per la categoria richiesta, dal computer da dove \u00e8 stata compilata e sul quale risiede il programma.<br \/>\nDa un internet point quindi, ammesso che un datore di lavoro abbia scelto di utilizzare questo servizio, si dovr\u00e0 avere accesso allo stesso computer sul quale \u00e8 stata compilata e sul quale \u00e8 stato scaricato il programma di compilazione ed invio. Da tale computer si dovr\u00e0 cliccare per l\u2019invio ed attendere il messaggio di ricevuta. Il tempo d\u2019attesa dipender\u00e0 da una serie di fattori quali: la velocit\u00e0 della rete, il provider utilizzato ed il \u201ctraffico\u201d sul sistema.<br \/>\n(2) SI PUO\u2019 CONTINUARE E COMPLETARE LA PROCEDURA SOLO ONLINE, SENZA SCARICARE IL PROGRAMMA E LAVORARE OFFLINE?<br \/>\nNo! \u00c8 indispensabile scaricare il programma e compilare sul proprio computer la domanda. Essere collegato o meno in rete \u00e8 ininfluente durante la compilazione del modulo.<br \/>\n(3) CON LA NUOVA PROCEDURA VALE COMUNQUE IL CRITERIO CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. NEL CASO LE DOMANDE VENGANO COMPILATE DA UN PATRONATO COME VERRA\u2019 CERTIFICATO L&#8217;ORDINE?<br \/>\nIl sistema di compilazione della graduatoria sar\u00e0 completamente automatico. Far\u00e0 riferimento il momento in cui il sistema acquisisce la domanda, che potrebbe non coincidere con quello in cui si invia per i tempi di trasmissione legati alla rete internet ed ai singoli provider utilizzati dall\u2019utente. La conferma della corretta ricezione (con ricevuta inviata all\u2019e-mail del datore di lavoro richiedente) indicher\u00e0, in chiaro, un numero progressivo di ricezione della domanda e l\u2019orario in cui la domanda \u00e8 stata ricevuta. In base a questi parametri il sistema ha gi\u00e0 generato la graduatoria. Tutte le spedizioni (domande), comprese quelle generate con l\u2019assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestite automaticamente dal programma, singolarmente e non \u201ca pacchetto\u201d; l\u2019eventuale spedizione di pi\u00f9 domande con un unico invio verr\u00e0 gestita come serie di singole spedizioni, secondo l\u2019ordine fatto dal datore di lavoro, con la generazione di ricevute per ogni singola domanda.<br \/>\n(4) A PARTIRE DA CHE ORA SI POTRA&#8217; INVIARE LA DOMANDA?<br \/>\nPER ESEMPIO, IPOTIZZANDO CHE IL 1 DICEMBRE SIA LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO, LE DOMANDE DEL PRIMO SCAGLIONE SI POTRANNO INVIARE DOPO LA MEZZANOTTE DEL 15 DICEMBRE E DALLE PRIME ORE DEL 16 DICEMBRE? O ESISTE UN ORARIO PRECISO A PARTIRE DAL QUALE SI PUO\u2019 INVIARE LA DOMANDA?<br \/>\nL\u2019articolo 7 del decreto in pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, indica chiaramente gli \u201cscaglioni\u201d di spedizione per le singole categorie previste. Ad esempio, se venisse pubblicato in gazzetta il decreto alla data 30 novembre, sar\u00e0 possibile inviare le domande del primo \u201cgruppo\u201d dalle ore 8.00 del 15 dicembre. Tentativi di spedizioni anticipate non saranno possibili perch\u00e9 solo da quel momento il sistema accetter\u00e0 la domanda. Il sistema parte nel giorno ed all\u2019orario previsto dal decreto e rimarr\u00e0 in funzione, ininterrottamente, per sei mesi, a partire dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.<br \/>\n(5) CHI HA UN DECRETO DI ESPULSIONE PUO\u2019 ESSERE RICHIESTO DA UN DATORE DI LAVORO NELL&#8217;AMBITO DEL DECRETO FLUSSI 2007?<br \/>\nLo straniero extracomunitario richiesto deve essere in regola con le leggi italiane. Il destinatario di un decreto di espulsione non pu\u00f2 fare rientro in Italia per i successivi 10 anni, salvo che l\u2019interessato non abbia ottenuto la speciale autorizzazione all\u2019ingresso da parte del Ministero dell\u2019interno ai sensi dell\u2019art. 13 comma 13 del testo unico immigrazione.<br \/>\n(6) L\u2019ASSISTENZA DEI PATRONATI E DELLE ASSOCIAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E\u2019 A TITOLO GRATUITO? QUALI SONO- SE CI SONO- I SERVIZI A PAGAMENTO?<br \/>\nLe procedure sono completamente gratuite. Le eventuali richieste di natura economica connesse al servizio prestato non dipendono dal Ministero dell\u2019interno.<br \/>\n(7) PUO\u2019 UNO STRANIERO CHE HA IL PERMESSO DI SOGGIORNO E IL REDDITO RICHIESTO ASSUMERE UN LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO? E SE HA CHIESTO IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E HA SOLO LA RICEVUTA PUO\u2019 FARE LA RICHIESTA?<br \/>\nLo straniero regolarmente soggiornante in Italia, pu\u00f2 assumere un cittadino extracomunitario alla pari di un cittadino italiano. In caso di rinnovo del permesso di soggiorno in corso, \u00e8 possibile presentare la domanda.<br \/>\n(8) UN LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO CHE HA IN ATTIVO UNA PRATICA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PUO&#8217; ESSERE RICHIESTO ANCHE DA UN DATORE DI LAVORO NELL&#8217;AMBITO DEL DECRETO FLUSSI 2007?<br \/>\nLa procedura di ricongiungimento non \u00e8 soggetta a limiti di quote e una volta giunto in Italia lo straniero pu\u00f2 essere assunto. Nel caso del decreto flussi l\u2019accoglimento della domanda dipende dalla disponibilit\u00e0 di quote.<br \/>\n(9) Il limite di 5 domande di assunzione per datore di lavoro si riferisce a ogni tipologia di contratto (ad esempio 5 Badanti e non domestici) oppure \u00e8 un tetto massimo complessivo?<br \/>\nIl numero di 5 assunzioni per ogni datore di lavoro, costituisce il tetto massimo, ma prescinde dalla tipologia di lavoro (esempio una badante, un domestico, un giardiniere etc.)<br \/>\n(10) Abito in un paese di provincia dove non c\u2019\u00e8 nessun patronato: siamo diverse famiglie e vorremmo sapere se ci possiamo rivolgere allo studio di un consulente del lavoro o dobbiamo per forza rivolgerci ad un\u2019associazione?<br \/>\nUn consulente del lavoro potr\u00e0 assistere i propri clienti anche se non accreditato, utilizzando per la registrazione e la conseguente acquisizione dei moduli, l\u2019e-mail del datore di lavoro.<br \/>\n(11) Quali tempi sono ipotizzati per la conclusione delle pratiche di assunzione del decreto flussi 2007?<br \/>\nLa nuova procedura cos\u00ec come \u00e8 strutturata, consentir\u00e0 la definizione delle istanze nei tempi previsti dalla norma.<br \/>\n(12) Se non ho capito male, anche con la nuova procedura vale il criterio cronologico di invio per l\u2019assegnazione dei 170mila posti del decreto flussi 2007. Come verr\u00e0 certificato l\u2019orario di trasmissione telematica dal server del ministero? Ci sar\u00e0 una graduatoria unica nazionale o per provincia?<br \/>\nLa certificazione dell\u2019orario di accettazione al server del Ministero avverr\u00e0 attraverso una ricevuta inviata all\u2019e-mail del richiedente .Sulla base dei tempi variabili di trasmissione, dipendenti dalla rete internet, il sistema memorizzer\u00e0 le domande comunque nell\u2019ordine in cui sono state ricevute.<br \/>\nCi sar\u00e0, come di consuetudine, una graduatoria provinciale.<br \/>\n(13) Nella procedura prevista quest\u2019anno non ci sono documenti da allegare. Ma la documentazione reddituale e alloggiativa quando e come dovr\u00e0 essere dimostrata? Nella domanda bisogna inserire il codice a barre della marca ammistrativa (da 14,62 euro). In caso di smarrimento della stessa, che cosa succede?<br \/>\nLa procedura attuale non si differenzia da quella del decreto flussi 2006 per la quale sia la certificazione riguardante l\u2019alloggio che il reddito veniva autocertificata. Qualora nel corso dell\u2019iter procedurale si rendesse necessaria una verifica del reddito, potr\u00e0 essere richiesta un\u2019integrazione all\u2019istanza. Per quel che riguarda il certificato di conformit\u00e0 alloggiativi dovr\u00e0 essere presentata &#8211; al momento della convocazione per la firma del contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro &#8211; la ricevuta attestante l\u2019avvenuta richiesta dello stesso certificato presentata al Comune o alla ASL competente.<br \/>\nPer quanto riguarda la marca da bollo, in caso di smarrimento, baster\u00e0 presentarne un\u2019altra.<br \/>\n(14) Il decreto flussi prevede 65mila posti per il lavoro domestico. Nel mio caso devo fare richiesta per un lavoratore domestico proveniente da Paese con quota riservata. La domanda di assunzione deve essere inviata rispettando la prima o la seconda scadenza dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto flussi? Conviene presentarle due volte? Ma cos\u00ec si rischia di ingolfare il sistema\u2026<br \/>\nLe istanze di assunzione relative a cittadini appartenenti a Paesi a cui sono state assegnate quote riservate dovranno essere presentate per qualunque tipologia di lavoro nel primo giorno utile per l\u2019invio previsto dal decreto flussi. Non si dovr\u00e0, pertanto, presentare nuovamente l\u2019istanza per lo stesso lavoratore nei giorni successivi.<br \/>\n(15) In caso di cessazione dell\u2019attivit\u00e0 del datore (o di decesso dell\u2019anziano per cui si chiede una badante) \u00e8 possibile un subentro di altro datore di lavoro? Se s\u00ec, la domanda di subentro va presentata sempre per via telematica o con richiesta cartacea inviata allo Sportello presso la Prefettura?<br \/>\nL\u2019istanza di subentro non dovr\u00e0 essere presentata telematicamente ma inoltrata secondo le modalit\u00e0 previste dal decreto flussi 2006, direttamente allo Sportello Unico di appartenenza.<br \/>\n(16) Qual \u00e8 il reddito familiare minimo richiesto per l\u2019assunzione di una badante? E per un lavoratore domestico?<br \/>\nLa capacit\u00e0 economica \u00e8 sussistente ogniqualvolta il richiedente possegga un reddito annuo, al netto dell\u2019imposta, di importo almeno doppio rispetto all\u2019ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Il reddito minimo richiesto come necessario potr\u00e0 risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado anche non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all\u2019assistenza sulla base di un\u2019autocertificazione dei medesimi. Le norme relative alla verifica della congruit\u00e0 della capacit\u00e0 economica del datore di lavoro non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l\u2019autosufficienza, il quale intende assumere uno straniero addetto alla sua assistenza.<br \/>\n(17) Si richiede di conoscere quando sar\u00e0 disponibile il sito web relativo alle domande on line di richiesta di nulla osta al lavoro subordinato previste dal decreto flussi 2007.<br \/>\nIl sito web dedicato alla compilazione e seguente invio delle domande di assunzione per lavoro subordinato previste dal decreto flussi 2007 sar\u00e0 disponibile per gli utenti dopo la pubblicazione del decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale. Solo da quel momento sar\u00e0 possibile procedere alla registrazione sul sito per poter richiedere il modulo da compilare per poter presentare la richiesta di nulla osta al lavoro.<br \/>\n(18) Sono un Avvocato vorrei chiedere conferma sulla possibilit\u00e0 d\u2019iscrivermi io stessa sul sito web del servizio di inoltro telematico delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato per assistere i miei clienti. E\u2019 possibile?<br \/>\nNo, la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro, pertanto l\u2019iscrizione deve avvenire a nome di quest\u2019ultimo che potr\u00e0 richiedere fino a 5 lavoratori con un\u2019unica registrazione. La possibilit\u00e0 di presentare domande per terzi viene riservata alle Associazioni di Categoria, Sindacati e Patronati che hanno siglato Protocolli di intesa con il Ministero dell\u2019Interno e il Ministero della Solidariet\u00e0 Sociale riguardanti i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l\u2019Immigrazione, per l\u2019attivit\u00e0 di informazione e assistenza riguardanti le istanze in materia di rilascio del nulla osta al lavoro.<br \/>\n(19) E\u2019 possibile registrarsi nella pagina web del ministero dell&#8217;Interno in un internet point e poi una volta che uno ha la password scaricare il programma su un altro computer?<br \/>\nNon \u00e8 possibile registrarsi su un computer e poi spedire da un altro, pertanto, se verr\u00e0 utilizzato un PC di un Internet Point,  il datore di lavoro dovr\u00e0 inviare la domanda dallo stesso computer accertandosi di poter avere accesso all\u2019internet point nel giorno e nell\u2019ora stabiliti per l\u2019invio.<br \/>\n(20) Dove posso verificare dall\u2019estero l\u2019ora ufficiale dell\u2019Italia per inviare la mia domanda esattamente alle otto del mattino?<br \/>\nNon \u00e8 possibile inviare le domande di nulla osta al lavoro dall\u2019estero poich\u00e9 la domanda pu\u00f2 essere presentata da un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e con sede sociale in Italia.<br \/>\n(21)Per cortesia  potete dirmi cosa succede se la richiesta di assunzione dello stesso lavoratore straniero (badante) viene inviata erroneamente due  volte?<br \/>\nSe viene inviata una stessa domanda per due volte il sistema rifiuta il secondo invio<br \/>\n(22)E\u2019 mio padre che ha bisogno di assumere una badante, per\u00f2 abita in una citt\u00e0 diversa dalla mia e non ha n\u00e9 computer n\u00e9 internet. Posso farlo io al suo posto? E come devo registrare la domanda?<br \/>\nPu\u00f2 fare domanda per suo padre da qualunque citt\u00e0 registrandosi con il nome del datore di lavoro, il sistema invier\u00e0 la domanda allo Sportello Unico competente per il luogo dove avr\u00e0 luogo la prestazione lavorativa.<br \/>\n(23) Sono stato incaricato da due anziane zie di richiedere per via telematica il nulla osta per l&#8217;assunzione delle rispettive badanti. E&#8217; possibile farlo dal mio pc con un\u2019unica operazione? Se no come posso fare per inserire due datori di lavoro?<br \/>\nE\u2019 possibile presentare pi\u00f9 domande dallo stesso personal computer, per\u00f2 bisogna effettuare una registrazione per ogni datore di lavoro utilizzando una e-mail per ognuno e scaricare i rispettivi moduli che potranno poi essere inviati dallo stesso PC.<br \/>\n(24) Una persona che ha gi\u00e0 una badante pu\u00f2 assumere una seconda badante oppure colf, alloggiandola sempre in casa propria?<br \/>\nUna persona pu\u00f2 assumere pi\u00f9 di un lavoratore domestico ed alloggiarlo in casa propria purch\u00e9  in possesso di un reddito adeguato per effettuare tali assunzioni. Per quel che concerne l\u2019alloggio lo stesso deve essere conforme ai parametri previsti dalla legge regionale per il numero degli abitanti.<br \/>\n(25) Mia madre \u00e8 attualmente invalida al 100%, pu\u00f2 fungere come datore di lavoro o devo incaricarmi io dell\u2019assunzione della sua badante?<br \/>\nSua madre pu\u00f2 assumere personalmente la badante e poich\u00e9 invalida al 100% non ha l\u2019obbligo di dimostrare il reddito.<br \/>\n(26) Ho alle mie dipendenze una colf che svolge la stessa attivit\u00e0 anche per una mia vicina. In totale la colf raggiunge il minimo stipendiale richiesto dal decreto (circa 400 euro), ma come posso regolarizzarla, se i datori di lavoro sono due?<br \/>\nLa procedura in atto non \u00e8 una regolarizzazione. La domanda di nulla osta all\u2019assunzione nell\u2019ambito del decreto flussi pu\u00f2 essere presentata da un solo datore di lavoro. Una volta che la lavoratrice avr\u00e0 fatto ingresso in Italia ed avr\u00e0 presentato domanda di permesso di soggiorno potr\u00e0 essere assunta anche da pi\u00f9 datori di lavoro.<br \/>\n(27) Una stessa persona quanti domestici pu\u00f2 assumere?<br \/>\nNon c\u2019\u00e8 un limite numerico, il datore deve per\u00f2 possedere un reddito adeguato all\u2019assunzione di pi\u00f9 domestici.<br \/>\n(28) Da fine settembre ospito a casa mia con regolare visto turistico di 3 mesi un cittadino brasiliano. Avrei intenzione di assumerlo alle mie dipendenza come assistente-colf, \u00e8 possibile farlo?<br \/>\nUno straniero che ha fatto ingresso in Italia per turismo non pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 lavorativa e alla scadenza dei tre mesi deve lasciare il territorio nazionale, di conseguenza l\u2019assunzione deve avvenire seguendo la procedura prevista dal decreto flussi 2007 e lo straniero dovr\u00e0 rientrare in Italia con uno specifico visto per lavoro subordinato.<br \/>\n(29) cosa succede se per sbaglio una domanda di nullaosta -nell&#8217;ambito del decreto flussi 2007- viene inviata qualche secondo prima delle ore 8.00 del giorno prefissato<br \/>\nLa domanda non viene accettata dal server. L&#8217;utente riceve un messaggio nella finestra di invio che gli comunica che la domanda \u00e8 stata respinta perch\u00e8 i termini non sono ancora aperti.<br \/>\nLa domanda non viene cancellata e pu\u00f2 essere reinviata dall&#8217;utente selezionando di nuovo il bottone invia all&#8217;orario corretto e stabilito dal decreto..<br \/>\n(30) Qual&#8217;\u00e8 l&#8217;ora di riferimento? Quella fornita dal televideo RAI, dall&#8217;Istituto Galileo, dal CNR, ENEA, isituti di Fisica, ect?<br \/>\nIl sistema \u00e8 sincronizzato con il time server dell&#8217; I.E.N. Galileo Ferraris di Torino<br \/>\n(31) Il decreto flussi 2007 prevede uno stipendio minimo e una durata del contratto di lavoro obbligatorio per una badante?<br \/>\nPer assumere dall\u2019estero un collaboratore domestico (come per l\u2019assunzione di qualsiasi lavoratore subordinato) \u00e8 necessario garantire un orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali. L\u2019assunzione pu\u00f2 avvenire sia a tempo determinato che indeterminato.<br \/>\n(32) Sto cercando di prepararmi alla domanda di nulla osta per la badante peruviana di mia madre. Vorrei sapere se posso fare domanda anche se il monte ore mensili presso di noi \u00e8 inferiore alle 20 ore settimanali. La retribuzione \u00e8 invece superiore al minimo che avevo visto indicato per il 2006.<br \/>\nNon \u00e8 possibile un\u2019assunzione cumulativa da parte di pi\u00f9 datori di lavoro. Qualora pi\u00f9 datori di lavoro intendano assumere dall\u2019estero lo stesso lavoratore, ognuno sar\u00e0 tenuto ad assicurare un orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.<br \/>\nE\u2019 necessario, inoltre, assicurargli una retribuzione mensile lorda non inferiore all\u2019importo dell\u2019assegno sociale ai sensi dell\u2019art. 3, comma 6, della legge n. 335\/95, che per il 2007 \u00e8 di \u20ac 389,36. Devono, in ogni caso, essere rispettati i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo per il lavoro domestico, i quali variano a seconda che il lavoratore sia convivente o meno con il datore di lavoro e sulla base dei livelli nei quali lo stesso viene inquadrato.<br \/>\n(33) E\u2019 possibile assumere un proprio familiare?<br \/>\nPer quanto riguarda la possibilit\u00e0 che si instauri un rapporto di lavoro domestico tra parenti, ai sensi dell\u2019art. 1, comma 3 del DPR 31.12.1971, n. 1403 (disciplina dell\u2019obbligo assicurativo nel lavoro domestico) e le conseguenti circolari INPS (v. da ultimo il messaggio del 12.07.2007) l&#8217;esistenza di vincoli di coniugio, parentela o affinit\u00e0 entro il terzo grado tra le parti di un contratto di lavoro domestico non esclude il rapporto di lavoro ed il conseguente obbligo assicurativo, purch\u00e8 il rapporto di lavoro sia provato. Non \u00e8 invece ammesso, salvo alcune eccezioni, il rapporto di lavoro domestico tra coniugi. L\u2019accertamento della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro \u00e8 a carico dell\u2019INPS<\/p>\n<p>Tutte le FAQ sull&#8217;immigrazione<br \/>\n(1) A chi bisogna rivolgersi per trasferirsi in Italia per intraprendere un\u2019attivit\u00e0 di tipo imprenditoriale?<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 26 d.lgs. 286\/98 T.U. immigrazione, lo straniero che voglia trasferirsi in Italia per intraprendere un\u2019attivit\u00e0 di tipo imprenditoriale (lavoro autonomo), deve richiedere il visto d\u2019ingresso per lavoro autonomo presso la Rappresentanza Diplomatica nel proprio Paese, che fornir\u00e0 ogni altra informazione utile in ordine alla documentazione da produrre.<br \/>\n(2) E\u2019 possibile far subentrare un datore di lavoro ad un altro nel caso in cui questi, dopo aver fatto richiesta di assunzione, nelle more del rilascio del nulla osta, non sia pi\u00f9 interessato ad assumere?<br \/>\nNon \u00e8 consentito il subentro di un datore di lavoro ad un altro nelle more del rilascio del nulla osta e comunque prima dell\u2019ingresso dello straniero in Italia, pertanto, ove il datore di lavoro non sia pi\u00f9 interessato all\u2019assunzione, la procedura si arresta ed il nulla osta al lavoro eventualmente gi\u00e0 rilasciato, e non ancora utilizzato, viene revocato. Tuttavia, la circolare del 07.07.2006 precisa che, nei soli casi di decesso del datore di lavoro o cessazione dell\u2019azienda, \u00e8 consentito il subentro nell\u2019assunzione da parte di un familiare del defunto o da parte della nuova  azienda che abbia rilevato quella cessata.<br \/>\n(3) Si pu\u00f2 convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo?<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 6 d.lgs. 286\/98, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione pu\u00f2 essere convertito, comunque prima della sua scadenza, previa presentazione della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento del lavoro autonomo, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nell\u2019ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per l\u2019anno corrente.<br \/>\n(4) Si pu\u00f2 convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato?<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 6 d.lgs. 286\/98, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione pu\u00f2 essere convertito, comunque prima della sua scadenza, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato,  nell\u2019ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per l\u2019anno corrente.<br \/>\n(5) Qual \u00e8 il termine ultimo per la presentazione delle domande relative al decreto flussi per i lavoratori stagionali, anno 2007?<br \/>\nIl termine ultimo per la presentazione delle domande relative al decreto flussi per i lavoratori stagionali, anno 2007, \u00e8 il 31.12.2007.<br \/>\n(6) Cosa s\u2019intende per \u2018lavoratore stagionale\u2019, vi \u00e8 compresa l\u2019attivit\u00e0 di colf-badante?<br \/>\nIl decreto di programmazione transitoria dei flussi d\u2019ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all\u2019estero nel territorio dello Stato per l\u2019anno 2007, chiarisce che per \u2018lavoratori extracomunitari stagionali\u2019 s\u2019intendono i soli lavoratori extracomunitari del settore turistico-alberghiero e del settore agricolo, restano, pertanto, escluse colf e badanti che non possono essere assunte attraverso il detto decreto flussi.<br \/>\n(7) Cosa accade ai cittadini rumeni che, anteriormente al 01.01.2007, siano stati raggiunti da un provvedimento di espulsione?<br \/>\nPer effetto dell\u2019entrata della Romania nell\u2019Unione Europea dallo scorso 01.01.2007, si intendono cessati gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei rumeni, eccetto i provvedimenti che dipendano da ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanit\u00e0 pubblica. Pertanto, il cittadino espulso, perch\u00e9 colto senza permesso di soggiorno prima del 2007, potr\u00e0 liberamente tornare in Italia, purch\u00e9 munito di un documento di riconoscimento in corso di validit\u00e0.<br \/>\n(8) Ci sono uffici che possano assistere lo straniero nella corretta compilazione delle istanze per il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno?<br \/>\nI comuni e i patronati assicurano a titolo gratuito, e nell&#8217;ambito dei loro fini istituzionali un\u2019attivit\u00e0 di informazione, consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta predisposizione delle istanze per il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; inoltre, sul portale dell\u2019Immigrazione, www.portaleimmigrazione.it, attraverso l&#8217; area riservata ai Comuni e ai Patronati \u00e8 possibile compilare telematicamente la richiesta, che successivamente, il cittadino straniero presenter\u00e0 presso gli sportelli degli uffici postali abilitati all&#8217;accettazione di tali istanze.<br \/>\n(9) Lo straniero in possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno pu\u00f2 far ritorno al proprio Paese?<br \/>\nLa direttiva n\u00b011050 del 05.08.2006 del Ministro dell\u2019Interno, stabilisce che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorch\u00e9 scaduto, e della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ha facolt\u00e0 di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro. Permangono, comunque, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell\u2019ambito dell\u2019area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.<br \/>\n(10) La direttiva del Ministro dell\u2019Interno n\u00b0 749 del 20 febbraio 2007, in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato \u00e8 applicabile anche ai lavoratori autonomi oppure occorre attendere una normativa specifica?<br \/>\nLa direttiva s\u2019ispira a principi che non riguardano specificamente il lavoro subordinato, pertanto non vi \u00e8 motivo di escludere lo straniero, in attesa del rilascio del permesso per lavoro autonomo, dagli stessi diritti di cui gode lo straniero nelle more del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato.<br \/>\n(11) Chi bisogna contattare per avere indicazioni sullo stato di una pratica?<br \/>\nPer avere informazioni sullo stato di una pratica \u00e8 possibile rivolgersi allo Sportello Unico per l\u2019Immigrazione della Prefettura dove \u00e8 stata presentata l\u2019istanza.<br \/>\n(12) Con riferimento al d.lgs. n\u00b05 del 08.01.2007, concernente il ricongiungimento familiare, lo Sportello Unico per l\u2019Immigrazione deve ancora richiedere i certificati di nascita, matrimonio, stato di famiglia dello straniero da ricongiungere con traduzione, legalizzazione e visto valido per ricongiungimento familiare?<br \/>\nPer quanto concerne i requisiti soggettivi, riguardanti i presupposti di parentela, coniugio, minore et\u00e0, stato di salute, la nuova formulazione dell\u2019art. 29 del T.U. 286\/98, cos\u00ec come modificato dall\u2019art. 2, co. 7, d.lgs. 5\/2007, stabilisce che l\u2019autorit\u00e0 consolare italiana con sede nel Paese dove il familiare dal ricongiungere richiede il visto, provveda all\u2019accertamento dell\u2019autenticit\u00e0 della documentazione comprovante i requisiti soggettivi, per cui lo Sportello Unico per l\u2019Immigrazione non dovr\u00e0 pi\u00f9 richiedere i relativi certificati. Il d.lgs. suindicato, inoltre, abolisce la procedura di validazione, con la conseguenza che dal 15.02.2007 la rappresentanze diplomatiche si limiteranno a verificare, all\u2019atto della richiesta del visto, l\u2019autenticit\u00e0 degli atti di stato civile e dei documenti che attestino il rapporto di parentela degli stranieri da ricongiungere.<br \/>\n(13) Considerato che la circolare del Ministro dell\u2019Interno del 14.02.2007 n\u00b0544 chiarisce che la nuova disciplina sul ricongiungimento familiare, introdotta dal d. lgs. n\u00b05\/2007, andr\u00e0 applicata anche alle istanze gi\u00e0 acquisite e per le quali non sia stato ancora avviato l\u2019iter istruttorio, in che momento si considera avviato il predetto iter?<br \/>\nLa procedura concernente le istanze gi\u00e0 acquisite si considera avviata allorch\u00e9 lo Sportello Unico per l\u2019Immigrazione abbia visionato la documentazione prodotta dal richiedente. Si precisa, inoltre, che per le istanze presentate anteriormente al 12.02.2007 e per le quali non sia stato presentato il certificato validato, il nullaosta verr\u00e0 rilasciato con riserva, essendo stata eliminata la procedura di validazione presso le rappresentanze diplomatiche. Sar\u00e0  cura delle medesime procedere o meno al rilascio del visto dopo aver effettuato le necessarie verifiche sugli atti di stato civile presentati.<br \/>\n(14) A chi spetta l\u2019accertamento della condizione del genitore a carico che non disponga di un adeguato sostegno familiare nel paese d\u2019origine o di provenienza per la richiesta di ricongiungimento familiare?<br \/>\nL\u2019accertamento della condizione \u2018a carico\u2019, prevista per l\u2019attuazione del ricongiungimento familiare nei confronti del genitore del richiedente, spetta alla rappresentanza diplomatica con sede nel paese dove il familiare da ricongiungere richiede il visto. Al riguardo si evidenzia che il Ministero degli Affari Esteri sta provvedendo all\u2019individuazione di parametri obiettivi a cui potersi riferire nel valutare tali condizioni.<br \/>\n(15) Con riferimento al requisito dell\u2019alloggio, necessario per ottenere il nulla osta per il ricongiungimento familiare, devono sussistere entrambe le condizioni della rispondenza dello stesso ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei requisiti di idoneit\u00e0 igienico-sanitaria accertati dall\u2019Ausl competente?<br \/>\nNo. L\u2019art.2 , co 3 lett. b, d.lgs. 5\/2007, concernente la disciplina del ricongiungimento familiare,  prevede che il requisito dell\u2019alloggio sia sussistente qualora lo stesso soddisfi una delle due condizioni contemplate dalla norma. Pertanto, risulta sufficiente l\u2019accertamento dell\u2019idoneit\u00e0 igienico-sanitaria dell\u2019alloggio compiuto dall\u2019Ausl competente.<br \/>\n(16) Nell\u2019ipotesi di ricongiungimento familiare con due o pi\u00f9 figli infraquattordicenni qual \u00e8 la disponibilit\u00e0 di reddito da dimostrare nell\u2019eventualit\u00e0 che il ricongiungimento venga richiesto contestualmente anche con il coniuge?<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 29, comma 3, lett. b) del T.U. n. 286\/1998, cos\u00ec come modificato dall\u2019art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 5\/2007, il richiedente dovr\u00e0 dimostrare la disponibilit\u00e0 di un reddito pari al doppio dell\u2019importo annuo dell\u2019assegno sociale.<br \/>\n(17) Il titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari pu\u00f2 presentare istanza di ricongiungimento familiare ai sensi dell\u2019art. 29 del T.U. n. 286\/1998, come modificato dall\u2019art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 5\/2007?<br \/>\nNo. Ai sensi dell\u2019art. 29 bis T.U. immigrazione, introdotto dall\u2019art. 2, comma 10, D. Lgs. n. 5\/2007, l\u2019istanza di ricongiungimento familiare pu\u00f2 essere presentata esclusivamente dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento di cui all\u2019art. 29, salvo l\u2019accertamento dei requisiti oggettivi.<br \/>\n(18) Lo straniero, coniugato o convivente con cittadino italiano e titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari per chiedere il ricongiungimento deve essere necessariamente in possesso di un reddito proprio, seppur integrabile con quello di altro componente del proprio nucleo familiare?<br \/>\nSi , ai sensi del novellato art. 29, comma 3, lett. b),T.U. 286\/98, lo straniero richiedente il ricongiungimento deve essere necessariamente provvisto di un reddito proprio, ancorch\u00e9 integrabile con quello del coniuge convivente.<br \/>\nNell\u2019ipotesi di convivenza in assenza del rapporto di coniugio, il requisito del reddito deve essere soddisfatto integralmente dallo straniero richiedente il ricongiungimento.<br \/>\n(19) Chi \u00e8 competente a rilasciare la certificazione dell\u2019idoneit\u00e0 alloggiativa per attuare il ricongiungimento familiare?<br \/>\nIl novellato art. 29, comma 3, del T.U. n. 286\/1998, come introdotto dal D. Lgs. n. 5\/2007, prevede che \u201clo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilit\u00e0 di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero sia fornito dei requisiti di idoneit\u00e0 igienico sanitaria accertati dall\u2019Azienda unit\u00e0 sanitaria locale competente per territorio\u201d.<br \/>\nPertanto, l\u2019idoneit\u00e0 dell\u2019alloggio \u00e8 certificata dall\u2019Ufficio comunale che attesta la sua conformit\u00e0 ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l\u2019edilizia residenziale pubblica oppure, in alternativa, dall\u2019Azienda sanitaria locale competente per territorio che attesta l\u2019idoneit\u00e0 igienico sanitaria del medesimo alloggio.<br \/>\n(20) Quale procedura occorre seguire per ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana ?<br \/>\nL\u2019art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, di modifica dell\u2019art. 4, comma 4 e dell\u2019art. 5, comma 3 del T.U. sull\u2019immigrazione,  prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non \u00e8 richiesto il permesso di soggiorno, ma \u00e8 invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell\u2019area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all\u2019Autorit\u00e0 di frontiera, al momento dell\u2019ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall\u2019area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall\u2019ingresso.<br \/>\nPertanto, a seguito dell\u2019abolizione del permesso di soggiorno per turismo, gli stranieri che intendano richiedere il riacquisto della cittadinanza italiana non potranno pi\u00f9 richiedere l\u2019iscrizione anagrafica in base a tale titolo.<br \/>\nTuttavia, secondo quanto previsto dalla circolare n\u00b032 del 13.06.2007 del Ministero dell\u2019Interno-Direzione Centrale dei Servizi Demografici, la ricevuta della dichiarazione di presenza si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell\u2019iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza \u201cjure sanguinis\u201d.<br \/>\nLa dichiarazione, infatti, \u00e8 l\u2019adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d\u2019ingresso.<br \/>\nUgualmente si ritiene, per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici Postali, che la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall\u2019Ufficio Postale possa costituire idoneo documento al fine di ottenere l\u2019iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza.<br \/>\n(21) Al raggiungimento della maggiore et\u00e0 il figlio ricongiunto pu\u00f2 continuare a permanere nel nostro Paese?<br \/>\nIl figlio ricongiunto, che abbia raggiunto la maggiore et\u00e0, pu\u00f2 continuare a permanere nel nostro Paese convertendo, ove ne ricorrano i presupposti, il permesso di soggiorno per motivi familiari, in permesso di soggiorno per motivi di studio, ovvero di lavoro, ovvero \u2018di attesa occupazione \u2019. Si precisa, altres\u00ec, che per la detta conversione non occorre che lo straniero faccia ritorno nel Paese d\u2019origine.<br \/>\n(22) E\u2019 possibile utilizzare un unico kit  per presentare pi\u00f9 domande di permesso di soggiorno?<br \/>\nNo, ogni busta pu\u00f2 contenere una sola domanda completa del modulo di richiesta e di tutti gli allegati necessari in fotocopia; non sono ammessi i documenti in originale.<br \/>\nInoltre, la busta deve essere presentata all\u2019Ufficio postale aperta,  per permettere il riconoscimento dell\u2019istante, potendo la domanda essere presentata esclusivamente dall\u2019interessato.<br \/>\n(23) Quali sono le qualificazioni necessarie in Italia per svolgere le mansioni d\u2019infermiere?<br \/>\nL\u2019esercizio della professione d\u2019infermiere in Italia \u00e8 subordinato al possesso di una laurea in scienze infermieristiche e all\u2019iscrizione all\u2019ordine professionale degli infermieri, assistenti sanitari e vigilatrici d\u2019infanzia (Ipasvi). Gl\u2019interessati di origine straniera devono innanzitutto provvedere, dall\u2019estero, ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di studio equivalente presso il Ministero della Salute; successivamente, anche se la categoria degli infermieri non rientra nelle quote annuali, devono essere richiesti da una struttura sanitaria italiana. A seguito di tale richiesta viene loro concesso un visto di entrata temporanea, necessario per prepararsi e per superare un esame che verte sull\u2019accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche della professione, superando il quale \u00e8 possibile iscriversi all\u2019ordine professionale. L\u2019iscrizione all\u2019albo permetter\u00e0 di svolgere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa con decorrenza immediata ed assunzione in via definitiva sulla base di un permesso di soggiorno con durata indeterminata.<br \/>\n(24) I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, assunti da meno di un anno e pertanto privi di una certificazione di redditi gi\u00e0 percepiti, possono presentare richiesta di ricongiungimento familiare?<br \/>\nS\u00ec, cos\u00ec come chiarito dalla circolare del Ministero dell\u2019Interno n\u00b0 1368 del 22.03.2007, la sussistenza dell\u2019importo reddituale minimo pu\u00f2 essere accertata anche in via preventiva, tenendo conto delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso dell\u2019anno, previa autocertificazione dallo stesso resa ai sensi della normativa vigente.<br \/>\n(25) Per l\u2019ingresso in Italia per motivi di turismo, affari, visita e studio \u00e8 necessario richiedere il permesso di soggiorno?<br \/>\nNo, ai sensi dell\u2019art. 4, comma 4 e art. 5, comma 3 del T.U. sull\u2019immigrazione, come modificati dalla legge del 28 maggio 2007 n. 68, per l\u2019ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non \u00e8 richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi.<br \/>\nLo straniero, pertanto, entrer\u00e0 in Italia munito del solo visto d\u2019ingresso di cui all\u2019art. 4, comma 2 del T.U. sull\u2019immigrazione e entro otto giorni sar\u00e0 tenuto a dichiarare la sua presenza all\u2019autorit\u00e0 di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova.<br \/>\n(26) E\u2019possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di cure mediche e gravidanza in permesso di soggiorno per motivi familiari?<br \/>\nNo, il T.U. sull\u2019immigrazione non contempla la convertibilit\u00e0 del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di cure mediche e gravidanza in permesso di soggiorno per motivi familiari. Tuttavia, tale convertibilit\u00e0 \u00e8 ammessa limitatamente al caso in cui la straniera sia coniugata con un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, purch\u00e9 il permesso di soggiorno per gravidanza non sia scaduto da pi\u00f9 di un anno e il coniuge sia in possesso dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare.<br \/>\n(27) Per l\u2019anno 2007 \u00e8 possibile  assumere un lavoratore extracomunitario in Italia per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato?<br \/>\nL\u2019assunzione di lavoratori stranieri \u00e8 consentita esclusivamente nell\u2019ambito delle quote previste nel decreto flussi annuale. Al momento non \u00e8 ancora possibile prevedere quale sar\u00e0 la data di emanazione del decreto flussi per il 2007. Si precisa, pertanto, che occorre attendere l\u2019emanazione di detto decreto per poter presentare la domanda di assunzione.<br \/>\n(28) Occorre ancora che i cittadini bulgari e rumeni siano muniti del permesso o della carta di soggiorno ai fini dell\u2019assunzione in Italia?<br \/>\nSi fa presente che, per effetto dell\u2019ingresso dei cittadini di Romania e Bulgaria nell\u2019UE, a questi non si applicano pi\u00f9 le disposizioni del T.U. sull\u2019immigrazione, ma trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54.<br \/>\nPertanto, per i cittadini bulgari e rumeni, in quanto cittadini comunitari, non occorre pi\u00f9 il permesso o la carta di soggiorno ai fini dell\u2019assunzione al lavoro in Italia, essendo sufficiente il possesso di un documento di identit\u00e0, del codice fiscale e dell\u2019iscrizione anagrafica. Non occorre, invece, il certificato di idoneit\u00e0 alloggiativa, non dovendosi stipulare alcun contratto di soggiorno.<br \/>\nSi precisa, infine, che resta necessaria la richiesta di nulla osta per le categorie non ricomprese nel regime transitorio previsto dalla circolare congiunta del Ministero dell\u2019Interno e del Ministero della Solidariet\u00e0 Sociale del 28 dicembre 2006, n\u00b02.<br \/>\n(29) I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza possono espletare attivit\u00e0 lavorativa in Italia?<br \/>\nNo. I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non possono espletare attivit\u00e0 lavorativa in Italia.<br \/>\n(30) Lo straniero che procedura deve seguire per ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche?<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 36 del T.U. sull\u2019immigrazione, lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia pu\u00f2 ottenere uno specifico visto presso la Rappresentanza consolare italiana del Paese di provenienza. A tal fine, l\u2019interessato deve presentare una dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta. Si precisa che il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche ha una durata pari a quella presunta per il trattamento terapeutico ed \u00e8 rinnovabile finch\u00e9 durano le necessit\u00e0 terapeutiche documentate.<br \/>\n(31) Il titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi pu\u00f2 chiederne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato?<br \/>\nNon \u00e8 possibile richiedere la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Pertanto, venendo a mancare i presupposti che hanno giustificato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi, lo straniero che voglia continuare a permanere in Italia dovr\u00e0 necessariamente rientrare nel Paese di provenienza e richiedere il visto d\u2019ingresso per motivi di lavoro, qualora ne ricorrano i presupposti.<br \/>\n(32) Come procedere nel caso in cui, conclusa la procedura di rilascio di nulla osta e di rilascio del permesso di soggiorno, emerge un errore nell\u2019anagrafica del codice fiscale?<br \/>\nOccorre che la sede provinciale dell\u2019Agenzia delle Entrate, ai sensi della circolare del 12 luglio 2006 diramata dalla Direzione Centrale Amministrazione, Ufficio Archivio Anagrafico, interessi quest\u2019ultimo affinch\u00e9 venga disposta la correzione.<br \/>\n(33) I parenti di un minore straniero, iscritto sul permesso di soggiorno di uno dei genitori, possono assumerne la tutela qualora il genitore affidatario sia impossibilitato ad esercitarla?<br \/>\nS\u00ec. I parenti del minore straniero, regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere l\u2019affidamento del minore al Tribunale per i minorenni competente a cui presenteranno la relativa istanza; solo dopo il provvedimento di affidamento, al minore sar\u00e0 rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al raggiungimento della maggiore et\u00e0, ex art. 31, co II, T.U. sull\u2019Immigrazione.<br \/>\n(34) Nel caso di straniero coniugato con cittadino italiano, come si pu\u00f2 richiedere il ricongiungimento familiare dei figli minori dello stesso straniero nati da un precedente matrimonio?<br \/>\nL\u2019istanza di ricongiungimento familiare dei minori, figli del coniuge  straniero, va presentata dal coniuge italiano presso la rappresentanza diplomatica italiana del paese di residenza dei minori, secondo quanto disposto dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, che rilascer\u00e0 un visto d\u2019ingresso per familiari al seguito.<br \/>\nOttenuto il visto, il minore straniero sar\u00e0 iscritto nel permesso di soggiorno del genitore se infraquattordicenne, mentre sar\u00e0 rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore et\u00e0, se il minore ha un\u2019et\u00e0 compresa tra i quattordici e i diciotto anni.<br \/>\n(35) Pu\u00f2 un cittadino extracomunitario che ha contratto matrimonio in Italia con un cittadino italiano, ma entrato clandestinamente nel territorio nazionale, chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari?<br \/>\nUna volta coniugato con un cittadino italiano, lo straniero pu\u00f2 richiedere una carta di soggiorno per familiari cittadini della UE  presentando la documentazione attestante il matrimonio o tramite Ufficio postale o direttamente in Questura.<br \/>\n(36) Dopo quanto tempo dall\u2019ottenimento del permesso di soggiorno \u00e8 possibile presentare richiesta di ricongiungimento familiare?<br \/>\nLa normativa non prevede il decorso di un determinato periodo di tempo prima dell\u2019inoltre della domanda, ma la disponibilit\u00e0 di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo.<br \/>\n(37) E\u2019 necessario essere titolari di un contratto di locazione di un alloggio per poter presentare richiesta di ricongiungimento familiare?<br \/>\nL\u2019art. 16, comma 4, lettera b del Regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina dell\u2019immigrazione richiede la disponibilit\u00e0 di un alloggio, non la titolarit\u00e0 di un contratto di affitto. E\u2019 necessario, per\u00f2, che l\u2019abitazione abbia i requisiti di idoneit\u00e0 previsti dall\u2019art. 29 del T.U. sull\u2019immigrazione.<br \/>\n(38) Nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, \u00e8 possibile iniziare l\u2019attivit\u00e0 lavorativa?<br \/>\nS\u00ec, \u00e8 possibile iniziare l\u2019attivit\u00e0 lavorativa per la quale \u00e8 stato autorizzato l\u2019ingresso nel territorio nazionale, in conformit\u00e0 con quanto disposto con circolare n. 769 del 23\/02\/2007 del Ministero dell\u2019Interno, purch\u00e8 lo straniero abbia presentato domanda di permesso di soggiorno e sia in possesso della ricevuta rilasciata dall\u2019ufficio postale. Lo straniero in possesso della ricevuta attestante la richiesta di permesso di soggiorno, pu\u00f2 anche cambiare attivit\u00e0 lavorativa stipulando un altro contratto di lavoro.<br \/>\n(39) E\u2019 possibile ottenere l\u2019iscrizione anagrafica per il familiare di cittadino straniero giunto in Italia a seguito di ricongiungimento e in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari?<br \/>\nS\u00ec. Nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, \u00e8 possibile ottenere l\u2019iscrizione anagrafica se il cittadino straniero esibisce all\u2019Ufficio Anagrafe del Comune il visto di ingresso, fotocopia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico e la ricevuta delle Poste per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.<br \/>\n(40) E\u2019 necessario richiedere il nulla osta allo svolgimento di lavoro subordinato allo Sportello Unico per l\u2019immigrazione per assumere cittadini neocomunitari (rumeni e bulgari) se tali lavoratori, alla data del gennaio 2007, erano gi\u00e0 regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale?<br \/>\nNo. Non c\u2019\u00e8 bisogno del nulla osta dello Sportello Unico,  in questo caso \u00e8 possibile assumere direttamente il lavoratore.<br \/>\n(41) Il cittadino straniero minorenne, regolarmente soggiornante in Italia in quanto titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari deve pagare il contributo al servizio sanitario nazionale al raggiungimento della maggiore et\u00e0?<br \/>\nNo. Gli stranieri gi\u00e0 regolarmente soggiornanti in Italia e iscritti a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, al compimento della maggiore et\u00e0 conservano l\u2019iscrizione, senza il pagamento del contributo.<br \/>\n(42) I cittadini stranieri provenienti da paesi che aderiscono all\u2019Accordo di Schengen, che soggiornano in hotels o alberghi per motivi turistici per periodi non superiori a tre mesi, devono rendere la dichiarazione di presenza in Questura?<br \/>\nNo. La compilazione della scheda di dichiarazione di generalit\u00e0 presso le strutture ricettive \u00e8 sostitutiva della dichiarazione di presenza da rendere in Questura.<br \/>\n(43) Sono stata chiamata in Italia con un contratto di lavoro come badante: nel periodo di attesa del permesso di soggiorno la signora che dovevo accudire \u00e8 deceduta. Ora sua figlia mi vuole assumere come colf; sono necessari per questo passaggio altri documenti oltre a quelli di cui sono in possesso? Quale \u00e8 il periodo minimo di assunzione se esiste? Posso essere assunta sia a tempo determinato che indeterminato?<br \/>\nPer essere assunta come colf non sono necessari altri documenti oltre al permesso di soggiorno e al codice fiscale. Pu\u00f2 essere assunta sia a tempo determinato che indeterminato.<br \/>\n(44) Sono venuto in Italia con un visto per lavoro subordinato (badante), ma dopo pochissimi giorni il mio datore di lavoro e morto. Gi\u00e0 la domanda per il primo permesso di soggiorno \u00e8 stata avviata dichiarando &quot;il datore di lavoro \u00e9 assente&quot;. Adesso ho trovato un altro lavoro come badante. Che devo fare?<br \/>\nCon la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno e il codice fiscale, oltre al documento di identit\u00e0, Lei pu\u00f2 essere assunto come badante da un altro datore di lavoro.In questi casi, comunque, non occorre attivare la nuova procedura prevista per il decreto flussi 2007.<br \/>\n(45) Sono un datore di lavoro che ha appena assunto un dipendente arrivato in Italia con la procedura dei flussi. Il datore di lavoro che aveva fatto domanda non lo ha voluto pi\u00f9 e io non ho avuto problemi ad assumerlo. Adesso dei parenti mi hanno detto che il dipendente non riuscir\u00e0 ad ottenere il permesso di soggiorno per questo motivo, volevo sapere se \u00e8 vero.<br \/>\nSe il precedente datore di lavoro ha rinunciato al rapporto di lavoro dopo che lo straniero ha fatto ingresso in Italia ed ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno non ci sono problemi, lo straniero otterr\u00e0 un soggiorno per attesa occupazione ed alla scadenza dello stesso potr\u00e0 presentare istanza di rinnovo per lavoro subordinato.<\/p>\n<p>www.interno.it<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>3991-le-faq-sul-decreto-flussi-2007-dal-sito-del-ministero-dellinterno<\/p>\n<p>4747<\/p>\n<p>EmiNews 2007<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>20071128 18:10:00 redazione-IT Le FAQ sul decreto flussi 2007 Le domande pi\u00f9 frequenti in materia immigrazione &#8211; Frequently Asked Questions (FAQ) Aggiornate al 28-11-2007 da <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=21070\" title=\"3991 Le FAQ sul decreto flussi 2007 dal sito del Ministero dell&#039;Interno\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-21070","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-eminews-2007"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - 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