{"id":14153,"date":"2018-02-05T23:40:00","date_gmt":"2018-02-05T22:40:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.filef.net\/?p=14153"},"modified":"2018-02-05T23:40:00","modified_gmt":"2018-02-05T22:40:00","slug":"iniziativa-popolare-per-la-modifica-della-legge-elettorale-della-legge-sulla-scuola-e-per-la-cancellazione-del-pareggio-di-bilancio-in-costituzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=14153","title":{"rendered":"INIZIATIVA POPOLARE PER LA MODIFICA DELLA LEGGE ELETTORALE, SULLA SCUOLA E PER LA CANCELLAZIONE DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN COSTITUZIONE."},"content":{"rendered":"<p>\t\t\t\t<strong>IL COOORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE LANCIA LA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA MODIFICA DELLA LEGGE ELETTORALE, DELLA LEGGE SULLA SCUOLA E PER LA CANCELLAZIONE DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN COSTITUZIONE.<\/strong><\/p>\n<p><em>Di seguito la lettera di Alfiero Grandi ai Comitati Territoriali del CDC per il lancio della campagna.<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>Ai Comitati territoriali<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Trasmettiamo il testo della proposta di legge che punta a modificare la legge elettorale in vigore (Rosatellum) approvata con ben 8 voti di fiducia tra Camera e Senato. La legge elettorale in vigore \u00e8 il contrario di quanto avevamo chiesto con la nostra petizione che aveva raccolto 230.000 firme che aveva la parola d&#8217;ordine: \u201cFateci scegliere i nostri parlamentari\u201d. La nostra proposta di legge di iniziativa popolare \u00e8 accompagnata da una chiara e sintetica nota esplicativa.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Questa \u00e8 la terza proposta di legge di iniziativa popolare su cui avvieremo la raccolta delle firme a partire dalla settimana successiva all&#8217;assemblea nazionale di lancio convocata per il 4 febbraio a Roma (Sala Fredda della Cgil Lazio in via Buonarroti 12, con inizio alle ore 10).<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Le altre 2 proposte di legge di iniziativa popolare, come ricorderete, sono quella sulla scuola, presentata dall&#8217;interno di quel mondo e da noi sostenuta, e l&#8217;altra per togliere il pareggio di bilancio dall&#8217;articolo 81 della Costituzione, ritornando cos\u00ec a garantire pienamente i diritti fondamentali delle persone.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Nei prossimi giorni prepareremo il Pdf con i moduli per raccogliere le firme, che andranno vidimati a partire dall&#8217;8 febbraio. Questi moduli si affiancheranno agli altri.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Le firme debbono raggiungere almeno il numero di 50.000 (con un 10% in pi\u00f9 per essere certi di avere il numero valido) per ciascuna proposta di legge di iniziativa popolare. <\/span><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">La raccolta delle firme dovr\u00e0 dare anche spazio alla raccolta delle firme a sostegno dell&#8217;appello dell&#8217;Anpi contro i fenomeni di risorgente neofascismo, che siamo pienamente impegnati a sostenere, in coerenza con il nostro fondamento che \u00e8 la Costituzione.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">La raccolta delle firme inizier\u00e0 durante la campagna elettorale con l&#8217;obiettivo di porre all&#8217;attenzione dei singoli candidati e dei partiti le nostre proposte, la cui presentazione al Senato della Repubblica potr\u00e0 avvenire prevedibilmente a fine giugno quando avremo raggiunto il numero necessario di sottoscrizioni. <\/span><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">E&#8217; una novit\u00e0 rilevante che il Senato, sulla base del nuovo regolamento approvato prima dello scioglimento delle camere, debba esaminare con una corsia preferenziale entro tre mesi le proposte di legge di iniziativa popolare. Questo pu\u00f2 consentire di condurre la campagna a sostegno delle nostre proposte con una concretezza di obiettivi che in passato era pi\u00f9 difficile.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">La raccolta delle firme si deve accompagnare alla convocazione di iniziative di varia natura, per informare, discutere, confrontare le nostre proposte con le posizioni di altri.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Ringrazio in particolare Massimo Villone che con un lavoro serrato e sulla base dei vari contributi ci ha consentito di arrivare a definire il testo della proposta di legge per modificare la legge elettorale in tempo utile per fare partire la raccolta delle firme delle tre proposte di legge insieme.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Per quanto riguarda le modalit\u00e0 di raccolta rinvio alla nota inviata da Mauro Beschi.<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Alfiero Grandi<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: .0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">31\/1\/2018<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>SCARICA I MODULI PER LE FIRME E IL VADEMECUM<\/strong><\/h2>\n<h2><a href=\"https:\/\/cambiailmondo.files.wordpress.com\/2018\/02\/vademecum-per-la-raccolta-di-firme.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">VADEMECUM<\/a><\/h2>\n<h2><a href=\"https:\/\/cambiailmondo.files.wordpress.com\/2018\/02\/modulo-legge-elettorale.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LEGGE ELETTORALE<\/a><\/h2>\n<h2><a href=\"https:\/\/cambiailmondo.files.wordpress.com\/2018\/02\/modulo-lip-scuola.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LEGGE SCUOLA<\/a><\/h2>\n<h2><a href=\"https:\/\/cambiailmondo.files.wordpress.com\/2018\/02\/modulo-art-81.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ABOLIZIONE ARTICOLO 81 della Costituzione<\/a><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-32557\" src=\"https:\/\/cambiailmondo.files.wordpress.com\/2018\/02\/cdc1.png?w=450\" alt=\"\" width=\"450\" height=\"108\" \/><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em><u>Perch\u00e9 una legge elettorale di iniziativa popolare<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p>Il Parlamento che uscir\u00e0 dal voto del 4 marzo rifletter\u00e0 gli equilibri politici determinati dalla legge elettorale vigente (Rosatellum \u2013 l. 165\/2017). Per questo, il percorso verso una legge migliore nell\u2019interesse del paese non sar\u00e0 agevole. L\u2019iniziativa popolare pu\u00f2 efficacemente contribuire a sollecitare il confronto nella sede parlamentare, anche in vista di recenti modifiche portate al regolamento del Senato.<\/p>\n<p><strong><em><u>Perch\u00e9 un sistema elettorale proporzionale<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p>In presenza di tre o pi\u00f9 poli, come accade oggi in Italia, solo un sistema elettorale di impianto proporzionale offre soluzioni istituzionalmente solide e non lesive della rappresentativit\u00e0 delle assemblee. Le leggi elettorali note come Porcellum e Italicum erano invece tese a garantire la cd governabilit\u00e0 dando nei seggi parlamentari un premio di maggioranza alla forza politica vincente, con una distorsione potenzialmente fortissima della rappresentativit\u00e0 (cfr. Corte cost. 1\/2014, 35\/2017). Lo stesso perverso effetto si verifica con la legge vigente per la quota del 36% di collegi uninominali maggioritari. Per questa ragione la proposta trasforma il collegio uninominale da maggioritario in proporzionale. In tal modo si rivitalizza il parlamento come espressione del paese reale e sede delle condizioni di una effettiva governabilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong><em><u>Perch\u00e9 un voto disgiunto e l\u2019introduzione della preferenza<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p>Per la legge vigente, che impone un voto unico congiunto per un collegio uninominale e un collegio plurinominale proporzionale, le elettrici e gli elettori si troveranno a votare in blocco da tre a cinque candidati, tutti indicati dalle segreterie di partito. \u00c8 palese la violazione del principio costituzionale della libert\u00e0 di voto. La proposta invece disgiunge il voto tra il collegio uninominale e quello plurinominale, in cui si introduce altres\u00ec il voto di preferenza. Si consente in tal modo di votare individualmente tutti i propri rappresentanti, e di creare cos\u00ec anche le condizioni per una migliore qualit\u00e0 del ceto politico.<\/p>\n<p><strong><em><u>Perch\u00e9 le garanzie giurisdizionali<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019esperienza ampiamente dimostra che i diritti degli iscritti e la trasparenza e correttezza dei processi decisionali non sono pi\u00f9 adeguatamente presidiati da organi e procedure interni ai partiti e gruppi politici, vecchi e nuovi. Si moltiplicano altres\u00ec i ricorsi nella sede giurisdizionale, spesso in condizioni di incertezza e confusione. \u00c8 dunque opportuno introdurre principi normativi che abbiano la funzione di tutelare gli iscritti e insieme di orientare i giudici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-32557\" src=\"https:\/\/cambiailmondo.files.wordpress.com\/2018\/02\/cdc1.png?w=450\" alt=\"\" width=\"450\" height=\"108\" \/><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0\u201cModifiche alla legge elettorale (165\/2017) per consentire agli elettori di scegliere direttamente i deputati e i senatori da eleggere in proporzione ai voti ottenuti; previsione del voto disgiunto e doppia preferenza donna e uomo; garanzie di correttezza, trasparenza, democraticit\u00e0 nella selezione delle candidature in attuazione dell&#8217;art 49 della Costituzione\u201d<\/em><\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Titolo I<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 1<\/p>\n<p><strong><em>Assegnazione dei seggi con metodo proporzionale<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il comma 4 dell\u2019articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato \u00abdecreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957\u00bb, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u201c4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero , i seggi sono ripartiti con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 77, 83 e 83-bis\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 2<\/p>\n<p><strong><em>Abrogazione della figura di \u201ccapo della forza politica\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nel comma 3 dell\u2019articolo 14-bis del decreto del Presidente della Re- pubblica n. 361 del 1957 sono soppresse le seguenti parole:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u201cnel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell\u2019articolo 92, secondo comma, della Costituzione\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 3<\/p>\n<p><strong><em>Lunghezza delle liste e divieto di candidature multiple<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nel comma 3 dell\u2019articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: \u201cn\u00e9 superiore a quattro\u201d sono sostituite dalle parole:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u201cfino a concorrenza del numero di seggi attribuiti al collegio plurinominale\u201d.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Il comma 4 dell\u2019articolo 19 del decreto del Presidente della Re- pubblica n. 361 del 1957 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u201c4. Nessuno pu\u00f2 essere candidato in pi\u00f9 di un collegio plurinominale, a pena di nullit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 4<\/p>\n<p><strong><em>Abrogazione delle liste \u201ccivetta\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Nell\u2019articolo 83, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono soppresse le parole<\/p>\n<p>\u201cnon concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all\u20191 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e)\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 5<\/p>\n<p><strong><em>Voto disgiunto, preferenze, rappresentanza di sesso<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nell\u2019articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo comma \u00e8 sostituito dal seguente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00ab2. L\u2019elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, secondo una delle seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<ol>\n<li>a) solo sul nominativo del candidato nel collegio uninominale In tal caso, il voto \u00e8 valido ai fini dell\u2019elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista cui il candidato \u00e8 collegato.<\/li>\n<li>b) solo sul nominativo di un candidato nel collegio plurinominale. In tal caso, il voto \u00e8 valido ai fini dell\u2019elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista cui il candidato \u00e8 collegato.<\/li>\n<li>c) sul nominativo del candidato nel collegio uninominale e sul nominativo di un candidato nel collegio plurinominale collegati a una medesima lista o coalizione. In tale caso i voti sono validi ai fini dell\u2019elezione del candidato nel collegio uninominale e del candidato nel collegio plurinominale, e a favore della lista o coalizione cui i candidati sono collegati.<\/li>\n<li>d) sul nominativo del candidato nel collegio uninominale e sul nominativo di un candidato nel collegio plurinominale collegati a liste o coalizioni diverse. In tale caso i voti sono validi ai fini dell\u2019elezione del candidato nel collegio uninominale e del candidato nel collegio plurinominale, e a favore della lista o coalizione cui ciascuno dei candidati \u00e8 collegato.<\/li>\n<li>e) nella lista di candidati di collegio plurinominale di cui alle precedenti lettere b), c), d), pu\u00f2 essere tracciato un secondo segno sul nome di un altro candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nel caso siano votati due candidati del medesimo sesso, il voto \u00e8 valido ai fini dell\u2019elezione del solo candidato che precede nell\u2019ordine di presentazione della lista.<\/li>\n<li>All\u2019articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u201c1. Il voto pu\u00f2 essere espresso anche tracciando un segno, comunque apposto, sul solo contrassegno della lista o coalizione cui il candidato di collegio uninominale \u00e8 collegato. In tal caso il voto \u00e8 valido ai fini dell\u2019elezione del candidato e a favore della lista o coalizione cui il candidato \u00e8 collegato.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Il voto pu\u00f2 essere espresso anche tracciando un segno, comunque apposto, sul solo contrassegno della lista o coalizione presentata nel collegio plurinominale. In tal caso il voto \u00e8 valido a favore della lista o coalizione.<\/li>\n<li>Nel caso di pi\u00f9 liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 6<\/p>\n<p><strong><em>Assegnazione dei collegi uninominali con metodo proporzionale<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nell\u2019articolo 77, comma 1, lett. b, del decreto del Presidente della Re- pubblica n. 361 del 1957 sono soppresse le parole:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u201cproclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parit\u00e0, \u00e8 eletto il candidato pi\u00f9 giovane di et\u00e0;\u201d.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>1. Nell\u2019articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Re- pubblica n. 361 del 1957, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u201cc-bis)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 determina il numero di seggi di collegio uninominale da assegnare a ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista per 1, 3, 5, 7 e divisori dispari successivi e assegna i seggi alle liste che ottengono i maggiori quozienti, fino a concorrenza del numero di seggi uninominali attribuiti alla circoscrizione.<\/p>\n<p>c-ter) proclama eletti per ciascuna lista i candidati nei collegi uninominali che hanno conseguito nel proprio collegio la pi\u00f9 alta percentuale di voti sul totale dei voti validamente espressi nel collegio, fino a concorrenza del numero di seggi uninominali attribuiti alla lista; in caso di parit\u00e0, \u00e8 eletto il candidato pi\u00f9 giovane di et\u00e0\u201d.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Nell\u2019articolo 77, comma 1, lett. h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono soppresse le parole: \u201cnon proclamati eletti\u201d.<\/li>\n<li>Nell\u2019articolo 83, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole \u201cproclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell\u2019articolo 77, comma 1, lettera b)\u201d, sono sostituite dalle parole \u201cproclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell\u2019articolo 77, comma 1, lettera c-ter)\u201d<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 7<\/p>\n<p><strong><em>Abrogazione della lista bloccata nel collegio plurinominale<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nell\u2019articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole \u201csecondo l\u2019ordine di presentazione\u201d sono sostituite dalle parole \u201csecondo l\u2019ordine della cifra elettorale individuale\u201d.<\/li>\n<li>Nell\u2019articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole \u201csecondo l\u2019ordine di presentazione\u201d sono sostituite dalle parole \u201csecondo l\u2019ordine della cifra elettorale individuale\u201d.<\/li>\n<li>Nell\u2019articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 1 \u00e8 soppresso.<\/li>\n<li>Nell\u2019articolo 85, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole \u201cin uno o pi\u00f9 collegi plurinominali\u201d sono sostituite con le parole \u201cin un collegio plurinominale\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Titolo II<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 8<\/p>\n<p><strong><em>Assegnazione dei seggi con metodo proporzionale<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nel comma 2 dell\u2019articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l\u2019elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato \u00abdecreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533\u00bb, le parole \u201cIn tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi\u201d sono sostituite le parole \u201cIn tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio uninominale fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista o coalizione ai sensi dell\u2019art. 16\u201c.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 9<\/p>\n<p><strong><em>Lunghezza delle liste nei collegi plurinominali<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nell\u2019articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel comma 4 sono soppresse le parole \u201cn\u00e9 superiore a quattro\u201c.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art.10<\/p>\n<p><strong><em>Voto disgiunto, preferenze, rappresentanza di sesso <\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>L\u2019articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00abArt. 14<\/p>\n<p>\u00ab1. L\u2019elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, secondo una delle seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<ol>\n<li>a) solo sul nominativo del candidato nel collegio uninominale In tal caso, il voto \u00e8 valido ai fini dell\u2019elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista cui il candidato \u00e8 collegato.<\/li>\n<li>b) solo sul nominativo si un candidato nel collegio plurinominale. In tal caso, il voto \u00e8 valido ai fini dell\u2019elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista cui il candidato \u00e8 collegato.<\/li>\n<li>c) sul nominativo del candidato nel collegio uninominale e sul nominativo di un candidato nel collegio plurinominale collegati a una medesima lista o coalizione. In tale caso i voti sono validi ai fini dell\u2019elezione del candidato nel collegio uninominale e del candidato nel collegio plurinominale, e a favore della lista o coalizione cui i candidati sono collegati.<\/li>\n<li>d) sul nominativo del candidato nel collegio uninominale e sul nominativo di un candidato nel collegio plurinominale collegati a liste o coalizioni diverse. In tale caso i voti sono validi ai fini dell\u2019elezione del candidato nel collegio uninominale e del candidato nel collegio plurinominale, e a favore della lista o coalizione cui ciascuno dei candidati \u00e8 collegato.<\/li>\n<li>e) nella lista di candidati di collegio plurinominale di cui alle precedenti lettere b), c), d), pu\u00f2 essere tracciato un secondo segno sul nome di un altro candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nel caso siano votati due candidati del medesimo sesso, il voto \u00e8 valido ai fini dell\u2019elezione del solo candidato che precede nell\u2019ordine di presentazione della lista.<\/li>\n<li>Il voto pu\u00f2 essere espresso anche tracciando un segno, comunque apposto, sul solo contrassegno della lista o coalizione cui il candidato di collegio uninominale \u00e8 collegato. In tal caso il voto \u00e8 valido ai fini dell\u2019elezione del candidato e a favore della lista o coalizione cui il candidato \u00e8 collegato.<\/li>\n<li>Il voto pu\u00f2 essere espresso anche tracciando un segno, comunque apposto, sul solo contrassegno della lista o coalizione presentata nel collegio plurinominale. In tal caso il voto \u00e8 valido a favore della lista o coalizione.<\/li>\n<li>Nel caso di pi\u00f9 liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 11<\/p>\n<p><strong><em>Abrogazione delle liste civetta<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nell\u2019articolo 16-bis, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono soppresse le parole: \u201dNon concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano na- zionale un numero di voti validi inferiore all\u20191 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conse- guito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella re- gione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell\u2019articolo 16\u201d.<\/li>\n<li>Nell\u2019articolo 16-bis, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono soppresse le parole: \u201dindividuate ai sensi dell\u2019ultimo periodo della lettera <em>c)<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art.12<\/p>\n<p><strong><em>Assegnazione dei collegi uninominali con metodo proporzionale <\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nell\u2019articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) \u00e8 sostituita dalla seguente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u201cb) determina la cifra elettorale percentuale di collegio uninominale di ciascun candidato. Tale cifra \u00e8 data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio uninominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;\u201d<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>dopo la lettera c) sono inserite le lettere seguenti:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u201cc-bis) determina il numero di seggi di collegio uninominale da assegnare a ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista per 1, 3, 5, 7 e divisori dispari successivi e assegna i seggi alle liste che ottengono i maggiori quozienti, fino a concorrenza del numero di seggi uninominali attribuiti alla circoscrizione regionale.<\/p>\n<p>c-ter) proclama eletti per ciascuna lista i candidati nei collegi uninominali che hanno conseguito nel proprio collegio la pi\u00f9 alta cifra elettorale percentuale, fino a concorrenza del numero di seggi uninominali attribuiti alla lista nella circoscrizione regionale; in caso di parit\u00e0, \u00e8 eletto il candidato pi\u00f9 giovane di et\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 13<\/p>\n<p><strong><em>Abrogazione delle liste bloccate nei collegi plurinominali<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nell\u2019articolo 17-bis, comma 1, le parole \u201csecondo l\u2019ordine di presentazione\u201d sono sostituite dalle parole \u201csecondo l\u2019ordine della cifra elettorale individuale\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Titolo III<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Sul \u201cmetodo democratico\u201d in attuazione dell\u2019art. 49 della Costituzione<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 14<\/p>\n<p><strong><em>Definizione di metodo democratico<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Ai fini della presente legge, sono elementi costitutivi del metodo democratico che ai sensi dell\u2019articolo 49 della Costituzione il partito o gruppo politico deve osservare nello statuto e in ogni atto degli organi collegiali o monocratici per la selezione di candidature a cariche pubbliche:<\/li>\n<li>a) la partecipazione di ciascun iscritto alla determinazione della linea politica ed all\u2019attuazione della medesima, e il diritto di ciascun iscritto ad una piena e completa informazione ai fini di una partecipazione consapevole;<\/li>\n<li>b) il diritto di parola, di proposta e di voto di ciascun iscritto negli organi collegiali di cui fa parte.<\/li>\n<li>c) la garanzia per ogni iscritto di un voto segreto, libero ed eguale. La garanzia comprende la previsione, e corrispondente disciplina, dei casi in cui \u00e8 ammesso, o pu\u00f2 essere richiesto, il voto segreto;<\/li>\n<li>d) garanzie di pluralismo interno, tra le quali il riconoscimento per gli iscritti della facolt\u00e0 di dar vita a minoranze e la possibilit\u00e0 per queste ultime di presentare proposte, mozioni o ordini del giorno, con l\u2019eventuale previsione di un numero minimo di presentatori;<\/li>\n<li>e) l\u2019attribuzione alle minoranze formalmente costituite di quote delle risorse in qualsiasi modo destinate dal partito o gruppo politico alla competizione elettorale, in misura corrispondente alla consistenza delle minoranze medesime;<\/li>\n<li>f) la presenza delle minoranze formalmente costituite nelle candidature del partito o gruppo politico nelle competizioni elettorali;<\/li>\n<li>g) la incompatibilit\u00e0 tra la partecipazione ad organi esecutivi del partito o gruppo politico e la titolarit\u00e0 di cariche istituzionali e di funzioni amministrative;<\/li>\n<li>h) la previsione di un riequilibrio della rappresentanza di sesso in attuazione dell\u2019articolo 51 della Costituzione;<\/li>\n<li>i) La trasparenza nel reperimento e selezione delle candidature per le cariche interne al partito e ai fini delle consultazioni elettorali, ottenuta in particolare mediante la condivisione con gli iscritti, anche tramite il sito internet del partito, dei criteri adottati per l\u2019individuazione e la scelta delle candidature, e dei risultati cui tali criteri hanno condotto, in particolare in termini di apertura a nuove candidature e sotto il profilo delle pari opportunit\u00e0 tra donne e uomini;<\/li>\n<li>l) il numero limitato dei mandati nella medesima carica;<\/li>\n<li>m) la disciplina delle sanzioni secondo criteri di adeguatezza e proporzionalit\u00e0, assicurando in ogni caso un efficace contraddittorio. La manifestazione di voti o opinioni dissenzienti non pu\u00f2 mai essere assunta a fondamento di sanzioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 15<\/p>\n<p><strong><em>Tutela giurisdizionale degli iscritti<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>E` diritto irrinunciabile dell\u2019iscritto ricorrere al giudice per ottenere rimedio alla violazione della presente legge, dello statuto, di delibere degli organi collegiali del partito o gruppo politico, da cui derivino compressione, limitazione, violazione del metodo democratico come definito dal precedente art. 13.<\/li>\n<li>Il diritto alla tutela giurisdizionale non pu\u00f2 essere vietato o limitato dallo statuto n\u00e9 l\u2019esercizio pu\u00f2 costituire in alcun modo elemento a carico dell\u2019iscritto.<\/li>\n<li>Costituiscono danno grave e irreparabile ai fini del ricorso di cui all\u2019articolo 700 del codice di procedura civile la mancata convocazione alle riunioni di organi collegiali di cui l\u2019iscritto faccia parte e ogni altro comportamento che ostacoli o impedisca l\u2019effettiva partecipazione alle discussioni e votazioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-32557\" src=\"https:\/\/cambiailmondo.files.wordpress.com\/2018\/02\/cdc1.png?w=450\" alt=\"\" width=\"450\" height=\"108\" \/><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE<\/strong><\/p>\n<p><strong>d&#8217;iniziativa popolare<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Modifiche agli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti <em>l\u2019equilibrio di bilancio<\/em> (il principio del \u201cpareggio di bilancio\u201d), al fine di salvaguardare i diritti fondamentali della persona<\/strong><\/p>\n<p><strong>RELAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>La legge costituzionale n. 1 del 2012 ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio (\u201cequilibrio tra le entrate e le spese\u201d). Si tratta di una modifica costituzionale infausta, frutto del peggior revisionismo costituzionale. Negativi gli effetti prodotti, anzitutto sul nostro sistema economico, gi\u00e0 fortemente danneggiato. Secondo i dati resi noti dall\u2019Istat nel gennaio 2018 la disoccupazione in Italia \u00e8 pari all\u201911% e quella giovanile al 32,7%. Tali cifre non ci dicono per\u00f2 tutto della realt\u00e0, poich\u00e9 i criteri di rilevazione in uso permettono di conferire la qualifica di \u201coccupato\u201d \u2013 come sta scritto nel Glossario accluso alla Rilevazione sulle Forze di Lavoro dell\u2019Istat &#8211; a tutti coloro che nella settimana di riferimento \u201channo svolto almeno un\u2019ora di lavoro in una qualsiasi attivit\u00e0 che preveda un corrispettivo monetario o in natura\u201d, ovvero anche se non sia stata retribuita. Se consideriamo il periodo 2007-2016 constatiamo una diminuzione della produzione industriale del 22% (secondo i dati forniti dall\u2019Unctad, la Conferenza dell\u2019Onu su commercio e sviluppo). Significativo \u00e8 l\u2019andamento del debito pubblico nel nostro paese, specialmente se ne consideriamo l\u2019evoluzione in un arco di tempo pi\u00f9 ampio. Negli ultimi ventuno anni in Italia il rapporto fra debito pubblico e Pil \u00e8 cresciuto di 15,7 punti, da 116,9 a fine 1995 a 132,6\u00b0 fine 2016. E\u2019 il risultato di una diminuzione di 17,1 punti nel periodo precedente alla Grande recessione, quindi dal 1996 al 2007, e di un aumento di 32,8 punti negli anni successivi. (fonte: Ufficio parlamentare di bilancio)<\/p>\n<p>Contemporaneamente in Italia sono cresciute le diseguaglianze. Il Rapporto dell\u2019Oxfam, presentato al World Economic Forum di Davos nel gennaio 2018, evidenzia che l\u2019Italia si colloca al ventesimo posto per diseguaglianza dei redditi nella classifica mondiale. Se si fa il confronto tra i paesi della Unione europea, relativamente al 2016, si vede che il nostro paese \u00e8 agli ultimi posti nella riduzione delle diseguaglianze (rielaborazione Oxfam su dati Eu-Silc, Eurostat), avendo fatto peggio della media dei paesi Ue e della stessa Grecia contro cui si \u00e8 particolarmente accanita la politica di austerit\u00e0 imposta da Bruxelles. La povert\u00e0 in Italia non solo cresce, ma aggredisce anche chi il lavoro ce l\u2019ha, a causa delle troppo basse retribuzioni e la crescente precarizzazione dei rapporti di lavoro.<\/p>\n<p>Dinnanzi a questa <em>rotta<\/em> dell\u2019economia, che pure ha evidenti ed importanti ragioni sovranazionali, la modifica del testo della nostra costituzione volta ad assicurare un astratto equilibrio e a limitare in concreto il ricorso all\u2019indebitamento \u00e8 apparsa una soluzione di natura puramente ideologica, facendo apparire le particolari politiche di stampo neoliberista e di rigore come le uniche costituzionalmente compatibili. Ma, ci\u00f2 che pi\u00f9 appare grave \u00e8 che i vincoli costituzionalmente imposti all\u2019azione di pubblici poteri e i limiti alle finanze pubbliche non hanno tenuto in nessun debito conto la necessit\u00e0 di assicurare i <em>diritti fondamentali delle persone<\/em>. Sono questi valori costituzionalmente incomprimibili, declinati nel testo della nostra costituzioni come diritti \u201cinviolabili\u201d, che la Repubblica deve in ogni caso riconoscere e garantire (ex articolo 2 della nostra Costituzione).<\/p>\n<p>D\u2019altronde, neppure vincoli europei possono legittimare la scelta compiuta nel 2012 dal revisore costituzionale italiano. Vero \u00e8, infatti, che in sede europea si sono prodotti una serie di documenti (Trattati, regolamenti, raccomandazioni, lettere) tutti indirizzati a perseguire la politica del \u201crigore\u201d che si \u00e8 dimostrata fallimentare. Molte sono state inoltre le sollecitazioni rivolte ai singoli Stati affinch\u00e9 adottino normative restrittive delle spese e limitative dei diritti (di quelli sociali in specie). Alcuni vincoli sono stati introdotti direttamente nella normativa europea o in quella collaterale (<em>Patto Euro plus <\/em>e <em>Six Pack<\/em> entrambi del 2011, <em>Fiscal compact<\/em> &#8211; \u201cTrattato di stabilit\u00e0 &#8211; del 2012, <em>Two Pack<\/em> del 2013), per\u00f2 <em>nessuno di questi atti ha \u201cimposto\u201d una modifica costituzionale ai Paesi soggetti alla normativa europea<\/em>.<\/p>\n<p>Lo stesso <em>Fiscal compact<\/em> &#8211; al quale, in base alla retorica dominante, si imputa la scelta di modificare la Costituzione introducendo il principio di pareggio \u2013 ha obbligato s\u00ec a introdurre principi di equilibrio dei conti \u201ctramite disposizioni vincolanti e di natura permanente\u201d, ma con una semplice indicazione di \u201cpreferenza\u201d per il livello costituzionale (art. 3, comma 2 del <em>Fiscal compact<\/em>). La scelta dunque di \u201ccostituzionalizzare\u201d il principio del pareggio di bilancio ricade pienamente nella responsabilit\u00e0 politica del Parlamento italiano. Ci\u00f2 comporta il gravissimo effetto di rendere immodificabili le politiche del rigore anche nell\u2019ipotesi \u2013 auspicabile e da perseguire politicamente \u2013 di un ravvedimento a livello europeo.<\/p>\n<p>D&#8217;altra parte, la riforma costituzionale del 2012 rischia di rendere pi\u00f9 complesso il dialogo con l\u2019Europa, irrigidendo i margini di flessibilit\u00e0, nel momento in cui la discussione sulle modalit\u00e0 di recepimento delle normative europee di rigore dovr\u00e0 trovare una sua pi\u00f9 stabile definizione. Il 6 dicembre 2017 la Commissione europea ha definito una <em>road map<\/em> per realizzare \u201culteriori tappe verso il completamento dell\u2019Unione economica e monetaria dell\u2019Europa\u201d (COM 2017; 821 final). Tra le misure individuate si prevede di fare approvare una direttiva (COM 2017; 824 final) sul <em>fiscal compact, <\/em>che quindi non verrebbe introdotto direttamente nei Trattati, come pure si era ipotizzato, ma nella legislazione che compone il diritto comunitario, lasciando margini di recepimento ai singoli Paesi membri. Il che dovrebbe avvenire, secondo la Commissione, entro la met\u00e0 del 2019.<\/p>\n<p><em><span style=\"text-decoration: line-through;\">\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n<p>Sarebbe necessario che il Governo sostenesse in sede europea la radicale modifica della normativa sulla convergenza dei bilanci, una delle cause della recessione, concordando con i partner europei misure sostanziali a favore dello sviluppo sostenibile, a partire da una europeizzazione parziale del debito sovrano almeno per la quota che supera il 60 per cento del PIL, secondo le proposte avanzate da diversi economisti anche italiani; chiedere nell&#8217;immediato lo slittamento della scadenza per il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali e per l&#8217;avvio della riduzione dello stock del debito o per l&#8217;esclusione di alcune spese per investimenti dai saldi del patto di stabilit\u00e0. Sarebbe auspicabile, inoltre, un\u2019ampia mobilitazione politica e una seria riflessione culturale in grado di proporre politiche sociali di tutela dei diritti fondamentali. Recuperando una progettualit\u00e0 che ponga i diritti al centro della costruzione del sistema politico e istituzionale in ambito sia europeo sia nazionale.<\/p>\n<p>Il primo indispensabile passo in questa direzione deve compierlo il Parlamento, attraverso l&#8217;eliminazione del principio del pareggio di bilancio dalla Carta costituzionale. Non avrebbe, infatti, alcun senso cambiare le regole a livello europeo e poi rimanere vincolati da quanto stabilito dalla Costituzione italiana. Ma vi \u00e8 di pi\u00f9.<\/p>\n<p>Quel che con la presente proposta di legge si vuole conseguire \u00e8 la riaffermazione di un corretto equilibrio tra principi costituzionali. L\u2019intero costituzionalismo moderno ha, infatti, preteso una tutela privilegiata dei diritti fondamentali delle persone. Questi diritti \u2013 nella nostra costituzione dichiarati \u201cinviolabili\u201d (art. 2) \u2013 sono collegati allo sviluppo della personalit\u00e0 e richiedono, in ogni caso, l\u2019adempimento di doveri di solidariet\u00e0 politica, sociale e \u2013 significativamente specifica la nostra costituzione sempre all\u2019articolo 2 \u2013 <em>economica<\/em>. Una pretesa di tutela, dunque, che non pu\u00f2 essere abbandonata in nessuna contingenza economica, neppure nelle fasi avverse del ciclo. Il rispetto dei diritti fondamentali delle persone (locuzione preferita a quella di diritti inviolabili nella giurisprudenza internazionalistica e nella normativa europea) deve essere perseguito sempre, anche nei casi in cui si pongano in essere le pi\u00f9 rigorose manovre di contenimento dei disavanzi pubblici.<\/p>\n<p>D\u2019altronde la proposta di legge costituzionale opererebbe nel pieno rispetto dei (reali) vincoli contratti dall\u2019Italia a livello europeo: si ritiene, infatti, che il principio costituzionale della necessaria salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone sia assicurato nel rispetto dei vincoli di bilancio fissati nella legge generale sulla contabilit\u00e0 e la finanza pubblica. Una normativa nazionale \u201cdi natura permanente\u201d, cos\u00ec come richiesto dal Trattato di stabilit\u00e0.<\/p>\n<p>La seguente proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare si propone, dunque, di cancellare il principio del pareggio di bilancio e di vincolare comunque le politiche di bilancio dello Stato alla salvaguardia dei \u201cdiritti fondamentali delle persone\u201d come stabilito dal nostro ordinamento costituzionale. In particolare si propone di eliminare le parti dell\u2019articolo 81 che impongono regole di equilibrio puramente economico-finanziario senza alcuna garanzia per i diritti, e l\u2019aggiunta di un comma al medesimo articolo che affermi invece la garanzia di tutela dei diritti che deve essere assicurato in sede di definizione della legge generale sulla contabilit\u00e0 e la finanza pubblica.<\/p>\n<p>Il principio costituzionale di salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone deve evidentemente impegnare l\u2019intero Stato apparato ed essere garantito sull\u2019intero territorio nazionale, ponendosi altres\u00ec come \u201ccontrolimite\u201d rispetto alla normativa europea. Deve dunque coinvolgere &#8211; oltre lo Stato centrale &#8211; tanto l\u2019insieme delle pubbliche amministrazioni, quanto ogni altro livello di governo.<\/p>\n<p>Per questo diventa necessario modificare l\u2019articolo 97 abrogando il primo comma che \u2013 nella formulazione introdotta nel 2012 \u2013 impone di assicurare l\u2019equilibrio di bilancio e la sostenibilit\u00e0 del debito pubblico, in coerenza con l\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea, senza tenere in alcun conto la primaria esigenza di tutela dei diritti fondamentali. L\u2019abrogazione di tale comma non si porrebbe in contrasto con i vincoli europei, ma si limiterebbe ad impedire \u2013 in coerenza con il nuovo ultimo comma dell\u2019articolo 81 &#8211; che questi si possano spingere sino a compromettere le garanzie dei diritti ritenuti fondamentali da parte delle pubbliche amministrazioni.<\/p>\n<p>Al contempo diventa necessario modificare il primo comma dell\u2019articolo 117, con riferimento ai vincoli derivanti dall\u2019ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, specificando che questi devono operare, ma pur sempre \u201cassicurando la tutela dei diritti fondamentali delle persone\u201d.<\/p>\n<p>Anche per quanto riguarda le autonomie territoriali (Comuni, Province, Citt\u00e0 metropolitane e Regioni) si propone una modifica all\u2019articolo 119 affinch\u00e9 ad esse siano attribuite risorse pubbliche adeguate a garantire i diritti fondamentali delle persone. Ci\u00f2 non comporta l\u2019attribuzione di una piena autonomia contabile e finanziaria delle regioni o degli altri enti territoriali &#8211; avendo conservato la competenza esclusiva alla legislazione dello Stato in materia di \u201carmonizzazione dei bilanci pubblici\u201d, opportunamente stabilita nel 2012 \u2013 ma solo l\u2019imporsi di un vincolo di destinazione di risorse pubbliche finalizzate alla salvaguardia dei diritti fondamentali, che dovr\u00e0 operare su tutto in territorio dello Stato.<\/p>\n<p>Oltre all\u2019aggiunta del primo comma, \u00e8 stata anche modificata la \u201csistematica\u201d dell\u2019articolo 119: secondo la proposta formulata i primi tre commi devono riguardare la finanza pubblica degli enti territoriali (e gli obblighi statali nei confronti delle autonomie), i restanti tre commi l\u2019autonomia finanziaria degli enti territoriali. Pertanto, gli attuali terzo e quarto comma, sono diventati, rispettivamente, il secondo e il terzo comma dell\u2019articolo proposto. \u00c8 stato inoltre abrogato l\u2019attuale 4\u00b0 comma, che viene assorbito nella previsione del nuovo primo comma. Si segnala, inoltre, che le risorse \u201caggiuntive\u201d del secondo comma (nella versione proposta) non riguardano le risorse a tutela dei diritti fondamentali, garantite invece in via ordinaria e per tutte le autonomie territoriali dal (nuovo) primo comma.<\/p>\n<p>Si richiede infine l\u2019abrogazione dell\u2019art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che attualmente specifica i criteri che devono essere contenuti dalla legge di attuazione del principio di pareggio di bilancio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare<\/strong><\/p>\n<p><strong>Modifiche agli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti <em>l\u2019equilibrio di bilancio<\/em> (il principio del \u201cpareggio di bilancio\u201d), al fine di salvaguardare i diritti fondamentali della persona<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019articolo 81 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cart. 81 &#8211; Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.<\/p>\n<p>L\u2019esercizio provvisorio del bilancio non pu\u00f2 essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.<\/p>\n<p>Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.<\/p>\n<p>Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.<\/p>\n<p>La legge generale sulla contabilit\u00e0 e sulla finanza pubblica definisce i vincoli di bilancio nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone.\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 2<\/p>\n<p>All\u2019articolo 97 della Costituzione, il primo comma \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Art. 3<\/p>\n<p>All\u2019articolo 117, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le parole: \u201cassicurando la tutela dei diritti fondamentali delle persone\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 4<\/p>\n<p>L\u2019articolo 119 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201cart. 119 &#8211; Ai Comuni, alle Province, alle Citt\u00e0 metropolitane e alle Regioni sono attribuiti con legge dello Stato risorse pubbliche adeguate a garantire i diritti fondamentali delle persone.<\/p>\n<p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidariet\u00e0 sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l&#8217;effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citt\u00e0 metropolitane e Regioni.<\/p>\n<p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante.<\/p>\n<p>Comuni, le Province, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.<\/p>\n<p>I Comuni, le Province, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.<\/p>\n<p>I Comuni, le Province, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.<\/p>\n<p>Possono ricorrere all&#8217;indebitamento solo per finanziare spese di investimento. \u00c8 esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 5<\/p>\n<p>L\u2019articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, \u00e8 abrogato.<\/p>\n<hr \/>\n<h2><strong>SCARICA I MODULI PER LE FIRME E IL VADEMECUM<\/strong><\/h2>\n<h2><a href=\"https:\/\/cambiailmondo.files.wordpress.com\/2018\/02\/vademecum-per-la-raccolta-di-firme.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">VADEMECUM<\/a><\/h2>\n<h2><a href=\"https:\/\/cambiailmondo.files.wordpress.com\/2018\/02\/modulo-legge-elettorale.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LEGGE ELETTORALE<\/a><\/h2>\n<h2><a href=\"https:\/\/cambiailmondo.files.wordpress.com\/2018\/02\/modulo-lip-scuola.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LEGGE SCUOLA<\/a><\/h2>\n<h2><a href=\"https:\/\/cambiailmondo.files.wordpress.com\/2018\/02\/modulo-art-81.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ABOLIZIONE ARTICOLO 81 della Costituzione<\/a><\/h2>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>P.S. comunicazione dopo l&#8217;assemblea del 4 febbraio u.s.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Domenica 4 febbraio scorso si \u00e8 tenuta la Assemblea dei Comitati cui hanno partecipato rappresentanze della LIP scuola.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019audio-video della Assemblea \u00e8 disponibile al link:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><a href=\"https:\/\/www.radioradicale.it\/scheda\/532568\/assemblea-nazionale-dei-comitati-per-lanciare-la-campagna-di-raccolta-firme-su-3-leggi\">https:\/\/www.radioradicale.it\/scheda\/532568\/assemblea-nazionale-dei-comitati-per-lanciare-la-campagna-di-raccolta-firme-su-3-leggi<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si \u00e8 deciso di lanciare la Campagna unitaria per\u00a0<strong>TRE LEGGI PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In allegato trovate i PDF dei Moduli che possono essere scaricati, stampati (in formato A3) e successivamente vidimati, a partire dall\u20198 febbraio prossimo, presso la Corte d\u2019Appello (in tal caso i moduli sono validi per la relativa Circoscrizione, in genere la Regione), presso il Tribunale (con moduli che hanno validit\u00e0 in generale per la Provincia) e presso il Comune (validit\u00e0 dei moduli solo nell\u2019area Comunale).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Tutte le procedure da seguire sono pi\u00f9 compiutamente esplicitate nel Vademecum anch\u2019esso allegato.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>A partire dall\u20198 febbraio decorrono i sei mesi di tempo utili per la raccolta di almeno 50.000 firme (55.000 per sicurezza).<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">E\u2019 certamente un obbiettivo impegnativo ma assolutamente alla nostra portata se sapremo ricostruire un lavoro di riconnessione con i nostri compagni di viaggio nel Referendum del 4 dicembre 2016.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Il principale aspetto su cui dovremo impegnarci \u00e8 quello di recuperare, in tutti i territori, le relazioni con Forze politiche, sociali, Associazioni al fine di condividere ed organizzare, come facemmo nell\u2019esperienza precedente, momenti comuni di impegno ed iniziative<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">A questo proposito pu\u00f2 esserci utile il fatto che, su proposta dell\u2019Anpi, si sia formato un Comitato nazionale di sostegno, di cui noi facciamo parte, per lanciare la sottoscrizione dell\u2019appello MAI PIU\u2019 FASCISMI. I partecipanti al Comitato hanno deciso di costituire coordinamenti locali, dei quali faranno parte tutti i promotori, nelle riunioni dei quali potremmo cogliere la occasione anche per proporre, naturalmente a coloro che riterranno di condividerle, le nostre Campagne.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La nostra iniziativa sulle tre Leggi incrocia, all\u2019inizio, la campagna elettorale. Sarebbe utile sfruttare le innumerevoli iniziative che si svolgeranno per raccogliere le firme e verificare la disponibilit\u00e0 e l\u2019impegno concreto di Forze politiche e candidati a sostenere i nostri principi costituzionali.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019impegno dei Comitati sar\u00e0 supportato dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, unitamente a quello della LIP scuola.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il problema principale che abbiamo riguarda le risorse economiche, che diventano, di conseguenza, fragilit\u00e0 organizzativa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si \u00e8 lanciata una Campagna di sottoscrizione che, al momento, non sembra fornire risposte significative.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Riproporremo una richiesta di sottoscrizione interna e cercheremo il contributo di quei soggetti che condividono con noi il progetto sulle tre Leggi.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Per il momento faremo ci\u00f2 che ci \u00e8 possibile, disponibili qualora si aprisse qualche iniezione di liquidit\u00e0 a metterla a disposizione delle iniziative, anche dei territori.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Sul Sito, alla voce CAMPAGNE, inseriremo:<\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400;\">\n<li>I Moduli;<\/li>\n<li>il Vademecum (che \u00e8 unico ma vale per tutte e tre le Leggi);<\/li>\n<li>una Scheda illustrativa che renda il pi\u00f9 chiaro ed accessibile il contenuto di ogni singola Proposta di Legge in modo da aiutarne la comprensione e la divulgazione;<\/li>\n<li>una Scheda sintetica, da fornire ai Cittadini durante iniziative o raccolte di firme;<\/li>\n<li>Volantini, Manifesti, slogan o parole d\u2019ordine.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Se per le iniziative locali, di qualsiasi tipo, fosse richiesta una delega del Comitato basta che ne facciate richiesta all\u2019indirizzo:\u00a0<a href=\"mailto:organizzazione.com.referendum@gmail.com\">organizzazione.com.referendum@gmail.com<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Tre ultime questioni da sottolineare, fatto salvo che continueremo a produrre commenti ed indicazioni sulla base dello sviluppo del nostro lavoro:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Particolare attenzione va posta alla autenticazione delle firme poich\u00e9 questa \u00e8 stata una delle questioni problematiche delle precedenti raccolte. Possono autenticare gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i Funzionari comunali autorizzati; gli Assessori, i Consiglieri provinciali e i funzionari provinciali autorizzati; i Cancellieri di Tribunale e i Giudici di pace. (<strong>nello specifico vedere bene il Vademecum<\/strong>)<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Abbiamo bisogno di una RENDICONTAZIONE CREDIBILE dei dati della raccolta. La esperienza delle precedenti raccolte per i Referendum abrogativi su Legge elettorale e Costituzione non ha dato risultati accettabili. Vi chiediamo di inviare periodicamente (una volta alla settimana o ogni 15 giorni) i dati della raccolta in modo da poterne monitorare l\u2019andamento;<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Dovremo cercare, una volta che i moduli sono stati firmati e certificati da ciascun Comune, di inviarli il pi\u00f9 presto possibile al Centro nazionale (vi daremo l\u2019indirizzo a breve) in modo da consentirci di porre rimedio ad eventuali errori e, soprattutto, vista la precedente esperienza di evitare un affollamento attorno alla data di scadenza che pu\u00f2 produrre serie difficolt\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>FONTE<\/strong>: CDC &#8211; Coordinamento per la Democrazia Costituzion\t\t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>IL COOORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE LANCIA LA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA MODIFICA DELLA LEGGE ELETTORALE, DELLA LEGGE SULLA SCUOLA E <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=14153\" title=\"INIZIATIVA POPOLARE PER LA MODIFICA DELLA LEGGE ELETTORALE, SULLA SCUOLA E PER LA CANCELLAZIONE DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN COSTITUZIONE.\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":14155,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24,21,20,17,25],"tags":[26],"class_list":["post-14153","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-lavoro","category-cultura","category-politica","category-economia","category-leggi-e-normative","tag-politica"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - 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