{"id":11950,"date":"2017-04-15T19:06:50","date_gmt":"2017-04-15T17:06:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.filef.net\/2017\/04\/15\/11293-norme-relative-alla-disciplina-dei-comitati-degli-italiani-allestero\/"},"modified":"2017-04-15T19:06:50","modified_gmt":"2017-04-15T17:06:50","slug":"11293-norme-relative-alla-disciplina-dei-comitati-degli-italiani-allestero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=11950","title":{"rendered":"11293 Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all\u2019estero"},"content":{"rendered":"<p>\t\t\t\t20140905 00:19:00 redazione-IT<\/p>\n<p>Legge 23 ottobre 2003, n. 286<\/p>\n<p>&quot;Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all\u2019estero&quot;<\/p>\n<p>pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2003<\/p>\n<p>Art. 1.<\/p>\n<p>(Istituzione dei Comitati degli italiani all\u2019estero)<\/p>\n<p>    1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell\u2019elenco aggiornato di cui all\u2019articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, \u00e8 istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all\u2019estero (COMITES), di seguito denominato \u00abComitato\u00bb.<\/p>\n<p>2. Il Comitato \u00e8 organo di rappresentanza degli italiani all\u2019estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.<br \/>\n    3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, pi\u00f9 Comitati all\u2019interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di pi\u00f9 Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.<br \/>\n    4. La rappresentanza diplomatico \u2013 consolare italiana informa le autorit\u00e0 locali dell\u2019istituzione del Comitato e del tipo di attivit\u00e0 svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorit\u00e0 consolari, pu\u00f2 rappresentare istanze della collettivit\u00e0 italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorit\u00e0 e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.<br \/>\n    5. La rappresentanza diplomatico \u2013 consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorit\u00e0 locali sulle questioni di interesse della comunit\u00e0 rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.<\/p>\n<p>Art. 2.<\/p>\n<p>(Compiti e funzioni del Comitato)<\/p>\n<p>    1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunit\u00e0 di riferimento e pu\u00f2 presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l\u2019autorit\u00e0 consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonch\u00e8 con enti, associazioni e comitati operanti nell\u2019ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunit\u00e0, all\u2019assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunit\u00e0 italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.<\/p>\n<p>    2. Nell\u2019ambito delle materie di cui al comma 1, l\u2019autorit\u00e0 consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attivit\u00e0 promosse nell\u2019ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonch\u00e8 da altre istituzioni e organismi.<br \/>\n    3. L\u2019autorit\u00e0 consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l\u2019esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunit\u00e0 italiana.<br \/>\n    4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l\u2019integrazione dei cittadini italiani nella societ\u00e0 locale e di mantenere i loro legami con la realt\u00e0 politica e culturale italiana, nonch\u00e8 per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:<\/p>\n<p>        a) coopera con l\u2019autorit\u00e0 consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;<\/p>\n<p>        b) collabora con l\u2019autorit\u00e0 consolare ai fini dell\u2019osservanza dei contratti di lavoro e dell\u2019erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;<br \/>\n        c) segnala all\u2019autorit\u00e0 consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell\u2019ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L\u2019autorit\u00e0 consolare riferisce al Comitato la natura e l\u2019esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;<br \/>\n        d) redige una relazione annuale sulle attivit\u00e0 svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all\u2019articolo 3;<br \/>\n        e) esprime pareri sulle iniziative che l\u2019autorit\u00e0 consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;<br \/>\n        f) formula proposte all\u2019autorit\u00e0 consolare nell\u2019ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;<br \/>\n        g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attivit\u00e0 sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettivit\u00e0 italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;<br \/>\n        h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.<\/p>\n<p>    5. L\u2019autorit\u00e0 consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell\u2019attivit\u00e0 svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.<\/p>\n<p>    6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalit\u00e0 di funzionamento.<\/p>\n<p>Art. 3.<\/p>\n<p>(Bilancio del Comitato)<\/p>\n<p>    1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all\u2019adempimento dei propri compiti con:<\/p>\n<p>        a) le rendite dell\u2019eventuale patrimonio;<\/p>\n<p>        b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;<br \/>\n        c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;<br \/>\n        d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;<br \/>\n        e) il ricavato di attivit\u00e0 e di manifestazioni varie.<\/p>\n<p>    2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unit\u00e0 previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.<\/p>\n<p>    3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l\u2019autorit\u00e0 consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell\u2019anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.<br \/>\n    4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall\u2019autorit\u00e0 consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.<br \/>\n    5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell\u2019autorit\u00e0 consolare competente.<br \/>\n    6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell\u2019anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalit\u00e0 dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunit\u00e0 italiane, dell\u2019estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonch\u00e8 della realt\u00e0 socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.<br \/>\n    7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l\u2019impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorit\u00e0 consolare, per eventuali verifiche.<br \/>\n    8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa \u00e8 consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.<br \/>\n    9. I bilanci del Comitato sono pubblici.<br \/>\n    10. Per l\u2019attuazione del presente articolo \u00e8 autorizzata la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere dal 2003.<\/p>\n<p>Art. 4.<\/p>\n<p>(Sede e segreteria)<\/p>\n<p>    1. L\u2019autorit\u00e0 consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede.<\/p>\n<p>    2. La segreteria del Comitato \u00e8 affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.<br \/>\n    3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato pu\u00f2 avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non pu\u00f2 superare le due unit\u00e0 e che \u00e8 assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.<\/p>\n<p>Art. 5.<\/p>\n<p>(Eleggibilit\u00e0 e composizione del Comitato)<\/p>\n<p>    1. Il Comitato \u00e8 composto da dodici membri per le comunit\u00e0 fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da pi\u00f9 di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunit\u00e0 \u00e8 quella risultante alla data del 31 dicembre dell\u2019anno precedente le elezioni, sulla base dell\u2019elenco aggiornato di cui all\u2019articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.<\/p>\n<p>    2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purch\u00e8 iscritti nell\u2019elenco aggiornato di cui all\u2019articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura \u00e8 ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in pi\u00f9 circoscrizioni o in pi\u00f9 liste, il candidato non \u00e8 eleggibile.<br \/>\n    3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunit\u00e0 e una efficace rappresentazione della comunit\u00e0 di riferimento.<br \/>\n    4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all\u2019estero, ivi compresi il personale a contratto, nonch\u00e8 coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altres\u00ec, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attivit\u00e0 scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l\u2019assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.<br \/>\n    5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicit\u00e0 \u00e8 assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull\u2019albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.<br \/>\n    6. Il capo dell\u2019ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altres\u00ec, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.<br \/>\n    7. I membri del Consiglio generale degli italiani all\u2019estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.<\/p>\n<p>Art. 6.<\/p>\n<p>(Comitato dei presidenti)<\/p>\n<p>    1. In ogni Paese in cui esiste pi\u00f9 di un Comitato \u00e8 istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l\u2019anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.<\/p>\n<p>    2. Almeno una volta l\u2019anno in ogni Paese \u00e8 tenuta una riunione, indetta e presieduta dall\u2019ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunit\u00e0 italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.<br \/>\n    3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.<br \/>\n    4. Per l\u2019attuazione del presente articolo \u00e8 autorizzata la spesa di 226.000 euro annui a decorrere dal 2004.<\/p>\n<p>Art. 7.<\/p>\n<p>(Membri stranieri di origine italiana)<\/p>\n<p>    1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all\u2019articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.<\/p>\n<p>    2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunit\u00e0 italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell\u2019albo dell\u2019autorit\u00e0 consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformit\u00e0 ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.<br \/>\n    3. Ciascun componente del Comitato eletto pu\u00f2 esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.<br \/>\n    4. Sono eletti coloro che riportano almeno la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all\u2019articolo 11, comma 1.<\/p>\n<p>Art. 8.<\/p>\n<p>(Durata in carica e decadenza dei componenti)<\/p>\n<p>    1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.<\/p>\n<p>    2. Qualora l\u2019elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalit\u00e0 dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non pu\u00f2 protrarsi oltre il limite previsto per la generalit\u00e0 dei Comitati.<br \/>\n    3. Con decreto dell\u2019autorit\u00e0 consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. \u00c8, altres\u00ec, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.<br \/>\n    4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della met\u00e0, esso \u00e8 sciolto dall\u2019autorit\u00e0 consolare, che ind\u00ecce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L\u2019autorit\u00e0 consolare propone, altres\u00ec, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non \u00e8 in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell\u2019autorit\u00e0 consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.<\/p>\n<p>Art. 9.<\/p>\n<p>(Validit\u00e0 delle deliberazioni)<\/p>\n<p>    1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parit\u00e0 prevale il voto del presidente. Per la validit\u00e0 delle deliberazioni \u00e8 necessaria la presenza della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei componenti in carica.<\/p>\n<p>Art. 10.<\/p>\n<p>(Poteri e funzioni del presidente)<\/p>\n<p>    1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva \u00e8 eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parit\u00e0, \u00e8 eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell\u2019elezione del Comitato. Tale numero \u00e8 determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.<\/p>\n<p>    2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all\u2019articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione \u00e8 posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se \u00e8 approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.<br \/>\n    3. Fatto salvo quanto previsto dall\u2019ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l\u2019autorit\u00e0 consolare.<br \/>\n    4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la carica di presidente del Comitato, eletto ai sensi della legge stessa, \u00e8 incompatibile con quella di componente del CGIE.<\/p>\n<p>Art. 11.<\/p>\n<p>(Poteri e funzioni dell\u2019esecutivo)<\/p>\n<p>    1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell\u2019esecutivo da eleggere.<\/p>\n<p>    2. Il presidente del Comitato fa parte dell\u2019esecutivo e lo presiede. Egli \u00e8 coadiuvato dal pi\u00f9 votato dei membri dell\u2019esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parit\u00e0 di voti, dal membro pi\u00f9 anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianit\u00e0, dal pi\u00f9 anziano di et\u00e0.<br \/>\n    3. L\u2019esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.<\/p>\n<p>Art. 12.<\/p>\n<p>(Commissioni di lavoro)<\/p>\n<p>    1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.<\/p>\n<p>    2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni pu\u00f2 partecipare il capo dell\u2019ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.<\/p>\n<p>Art. 13.<\/p>\n<p>(Elettorato attivo)<\/p>\n<p>    1. Hanno diritto di voto per l\u2019elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nell\u2019elenco aggiornato di cui all\u2019articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell\u2019elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.<\/p>\n<p>    2. L\u2019elenco di cui al comma 1 \u00e8 reso pubblico con modalit\u00e0 definite dal regolamento di attuazione di cui all\u2019articolo 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l\u2019iscrizione nel predetto elenco.<\/p>\n<p>Art. 14.<\/p>\n<p>(Sistema elettorale)<\/p>\n<p>    1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalit\u00e0 del voto \u00e8 per corrispondenza.<\/p>\n<p>    2. L\u2019assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti \u00e8 effettuata in ragione proporzionale, con le modalit\u00e0 previste dagli articoli 21 e 22.<\/p>\n<p>Art. 15.<\/p>\n<p>(Indizione delle elezioni e liste elettorali)<\/p>\n<p>    1. Salvo quanto previsto dall\u2019articolo 23, le elezioni sono indette dal capo dell\u2019ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l\u2019indizione \u00e8 effettuata entro trenta giorni dall\u2019emanazione del decreto di scioglimento.<\/p>\n<p>    2. L\u2019indizione delle elezioni \u00e8 portata a conoscenza della collettivit\u00e0 italiana mediante affissione all\u2019albo consolare, circolari informative e l\u2019uso di ogni altro mezzo di informazione.<br \/>\n    3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettivit\u00e0 composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.<br \/>\n    4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell\u2019elenco aggiornato di cui all\u2019articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.<br \/>\n    5. Le firme di elettori che compaiono in pi\u00f9 di una lista sono considerate nulle.<br \/>\n    6. Per l\u2019attuazione del comma 2 \u00e8 autorizzata la spesa di 1.675.371 euro per l\u2019anno 2003.<\/p>\n<p>Art. 16.<\/p>\n<p>(Comitato elettorale circoscrizionale)<\/p>\n<p>    1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell\u2019ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalit\u00e0 prescritti dal regolamento di cui all\u2019articolo 26.<\/p>\n<p>    2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, \u00e8 costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell\u2019ufficio o da un suo rappresentante.<br \/>\n    3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.<br \/>\n    4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell\u2019ambito della circoscrizione, dal capo dell\u2019ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalit\u00e0 stabilite nel regolamento di cui all\u2019articolo 26.<br \/>\n    5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validit\u00e0 delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l\u2019attivit\u00e0 dei seggi elettorali.<br \/>\n    6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parit\u00e0, prevale il voto del presidente.<\/p>\n<p>Art. 17.<\/p>\n<p>(Stampa e invio del materiale elettorale)<\/p>\n<p>    1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l\u2019ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altres\u00ec, per i casi di cui al comma 5.<\/p>\n<p>    2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.<br \/>\n    3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l\u2019ufficio consolare invia agli elettori di cui all\u2019articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l\u2019indirizzo dell\u2019ufficio consolare competente; il plico contiene, altres\u00ec, un foglio con le indicazioni delle modalit\u00e0 per l\u2019espressione del voto e il testo della presente legge.<br \/>\n    4. Un plico non pu\u00f2 contenere i documenti elettorali di pi\u00f9 di un elettore.<br \/>\n    5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell\u2019ufficio consolare; questi, all\u2019elettore che si presenta personalmente, pu\u00f2 rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalit\u00e0 di cui ai commi 4 e 6.<br \/>\n    6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l\u2019elettore introduce nell\u2019apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l\u2019esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.<br \/>\n    7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.<br \/>\n    8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all\u2019incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni \u00e8 redatto apposito verbale, che \u00e8 trasmesso al Ministero degli affari esteri.<br \/>\n    9. Per l\u2019attuazione del presente articolo \u00e8 autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per l\u2019anno 2003.<\/p>\n<p>Art. 18.<\/p>\n<p>(Espressione del voto)<\/p>\n<p>    1. L\u2019elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell\u2019ambito dei candidati della lista da lui votata, pu\u00f2 esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.<\/p>\n<p>    2. Il voto \u00e8 nullo se non \u00e8 espresso sull\u2019apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell\u2019identit\u00e0 dell\u2019elettore.<br \/>\n    3. Il voto di preferenza \u00e8 espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l\u2019indicazione del nome stesso.<br \/>\n    4. L\u2019indicazione di una o pi\u00f9 preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.<br \/>\n    5. Se il voto \u00e8 espresso a favore di pi\u00f9 di una lista con l\u2019indicazione di pi\u00f9 preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo \u00e8 nullo.<\/p>\n<p>Art. 19.<\/p>\n<p>(Costituzione dei seggi elettorali)<\/p>\n<p>    1. Presso ciascun ufficio consolare \u00e8 costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.<\/p>\n<p>    2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio \u00e8 scelto, prima dell\u2019insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il pi\u00f9 anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio \u00e8 composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.<br \/>\n    3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell\u2019ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d\u2019ufficio.<br \/>\n    4. Quando uno scrutatore \u00e8 assente all\u2019atto dell\u2019insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.<br \/>\n    5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un\u2019indennit\u00e0 stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze.<br \/>\n    6. Per l\u2019attuazione dei commi 1 e 5 \u00e8 autorizzata, per l\u2019anno 2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.<\/p>\n<p>Art. 20.<\/p>\n<p>(Operazioni di scrutinio)<\/p>\n<p>    1. L\u2019assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi \u00e8 effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.<\/p>\n<p>    2. Per le modalit\u00e0 delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall\u2019articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.<br \/>\n    3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.<br \/>\n    4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonch\u00e8 le contestazioni e i reclami presentati, decide sull\u2019assegnazione dei voti stessi.<br \/>\n    5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non pu\u00f2 riesaminare le schede gi\u00e0 scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.<\/p>\n<p>Art. 21.<\/p>\n<p>(Ripartizione dei seggi)<\/p>\n<p>    1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.<\/p>\n<p>    2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.<br \/>\n    3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.<\/p>\n<p>Art. 22.<\/p>\n<p>(Proclamazione degli eletti)<\/p>\n<p>    1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che \u00e8 sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.<\/p>\n<p>    2. La comunicazione dell\u2019avvenuta conclusione delle operazioni di voto \u00e8 data con le stesse modalit\u00e0 previste dall\u2019articolo 15, comma 2.<\/p>\n<p>Art. 23.<\/p>\n<p>(Comitati non elettivi. Contributi)<\/p>\n<p>    1. Nei Paesi in cui non \u00e8 possibile procedere all\u2019elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all\u2019articolo 1.<\/p>\n<p>    2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall\u2019autorit\u00e0 consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.<br \/>\n    3. L\u2019autorit\u00e0 consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani pu\u00f2 istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui all\u2019articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non pi\u00f9 di dodici esponenti della comunit\u00e0 italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformit\u00e0 alla normativa relativa ai Comitati eletti.<br \/>\n    4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 5, comma 6.<br \/>\n    5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalit\u00e0 e nei limiti previsti dall\u2019articolo 3 per i Comitati eletti.<\/p>\n<p>Art. 24.<\/p>\n<p>(Soluzione delle controversie)<\/p>\n<p>    1. Per la soluzione delle controversie relative all\u2019applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l\u2019autorit\u00e0 consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.<\/p>\n<p>Art. 25.<\/p>\n<p>(Disposizione transitoria)<\/p>\n<p>    1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all\u2019indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.<\/p>\n<p>Art. 26.<\/p>\n<p>(Regolamento di attuazione)<\/p>\n<p>    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.<\/p>\n<p>Art. 27.<\/p>\n<p>(Copertura finanziaria)<\/p>\n<p>    1. All\u2019onere derivante dall\u2019attuazione della presente legge, pari a 15.498.923 euro per l\u2019anno 2003 e a 2.500.995 euro annui a decorrere dall\u2019anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l\u2019anno 2003 e a 2.274.995 euro annui a decorrere dall\u2019anno 2004, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a 8.223.928 euro per l\u2019anno 2003 e a 226.000 euro annui a decorrere dall\u2019anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell\u2019ambito dell\u2019unit\u00e0 previsionale di base di parte corrente \u00abFondo speciale\u00bb dello stato di previsione del Ministero dell\u2019economia e delle finanze per l\u2019anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l\u2019accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.<\/p>\n<p>    2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.<br \/>\n    3. Il Ministro dell\u2019economia e delle finanze \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<\/p>\n<p>Art. 28.<\/p>\n<p>(Disposizioni abrogative)<\/p>\n<p>    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.<\/p>\n<p>&nbsp;\t\t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>20140905 00:19:00 redazione-IT Legge 23 ottobre 2003, n. 286 &quot;Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all\u2019estero&quot; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/emigrazione-notizie.org\/?p=11950\" title=\"11293 Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all\u2019estero\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[83],"tags":[],"class_list":["post-11950","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-eminews-2014"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.5 - 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