
Audizione commissione 8° Senato su ddl 1924 per il ritorno al nucleare 1/7/2026, Alfiero Grandi presidenza nazionale “Si alle rinnovabili No al nucleare”
(seguono 2 allegati e 2 note)
L’associazione Si alle rinnovabili No al nucleare è nata nel 2009 (1) per contrastare il tentativo del governo Berlusconi di introdurre in Italia il nucleare civile da fissione, malgrado il referendum del 1987 avesse detto NO a maggioranza degli aventi diritto al voto. Nel 2011 il voto degli elettori ha ribadito il no al nucleare, ma ora il governo Meloni vuole diabolicamente riprovarci.
Non basta affermare che questo nucleare sarebbe nuovo, il principio base resta la fissione, la stessa delle centrali dismesse. Le novità tecniche escogitate non bastano per affermare che questo sarebbe un nucleare del tutto nuovo, o peggio che sia già disponibile il nucleare da fusione, ancora in sperimentazione.
Il nucleare da fusione sarebbe certamente nuovo, ma quello di cui si parla è da fissione, quello ben conosciuto.
Democrazia e Costituzione ci dicono che non si possono contraddire 2 referendum senza aprire un serio problema di qualità della democrazia. Il risultato sarebbe più rabbia e più astensione. Ricordando la sentenza 199/2012 della Corte costituzionale sulla possibilità di reintrodurre con legge norme abrogate con referendum(2) va chiesto alla Consulta se è conforme alla Costituzione insistere contro il voto dei cittadini.
Quella contro questo ddl 1924 è anzitutto una grande battaglia per la democrazia e per la Costituzione, non meno importante di altre recenti. Altrimenti resterà solo la possibilità di promuovere un nuovo referendum abrogativo.
Il nucleare sarebbe utile per risolvere l’attuale crisi energetica ? No, perché finora non c’è una centrale SMR verificabile e avrà bisogno di almeno 10 anni per entrare in funzione, mentre la crisi energetica è adesso. Causata dalla folle guerra scatenata da Trump contro l’orribile regime iraniano, che però esce più forte di prima dalla follia trumpiana.
L’unico modo per garantirci sovranità nazionale è puntare decisamente sulle energie rinnovabili.
Il fotovoltaico, l’eolico (soprattutto off shore, lontano dalle coste), il geotermico, l’idroelettrico avrebbero bisogno di un piano di sviluppo, invece è stata persa l’occasione del PNRR. Ora l’Unione Europea ci concede 14 miliardi di prestiti in 3 anni a condizione che siano investiti nelle rinnovabili e che potrebbero inoltre essere usati per rendere green l’ex Ilva, la più grande acciaieria europea, che rischia di chiudere. Più eolico off shore porterebbe anche più richiesta di acciaio all’ex Ilva.
Il governo con i dati attuali non arriverà all’obiettivo concordato con l’Europa di incremento delle rinnovabili al 2030. Il governo ha frenato con modalità diverse su scorie e rinnovabili e rinvia ad un mitico nucleare del futuro, affermando che sarebbe coerente con le rinnovabili, che hanno il loro tallone d’Achille nella non continuità di erogazione.
La soluzione del problema sta negli accumuli, su cui Terna ha preparato un piano importante di investimenti per assicurare continuità nell’erogazione dell’energia elettrica, con interventi rapidissimi per assicurare l’equilibrio nella rete.
La Spagna, che ha il nucleare, non ha garantito l’equilibrio nella rete per insufficienza negli accumuli. Anche l’idroelettrico può essere usato per accumulare il surplus delle rinnovabili per usarlo quando serve. Servono infine reti intelligenti e intreccio con l’Europa.
Il nucleare non serve, è il più costoso, come dimostra lo studio di Banca d’Italia, è rigido nell’erogazione e nel rientro in funzione (tralascio i problemi della Francia per il caldo) e inserirebbe un ulteriore vincolo estero in particolare nei materiali fissili. Questo governo ha affermato di voler difendere la sovranità energetica nazionale ma questa può essere assicurata solo dalle fonti rinnovabili (4), che solo un pregiudizio ideologico può portare a trascurare.
La delega al governo lo autorizza a fare tutto e il suo contrario, tra l’altro inserisce nel ddl 1924 un appiglio che prepara l’intervento di denaro pubblico per il nucleare, ovviamente a discapito delle fonti rinnovabili, che anzi rischierebbero di andare in sovra produzione e quindi di vedersi limitata forzosamente l’erogazione.
Questo ddl 1924 va respinto anzitutto per una forte ragione democratica che dovrebbe stare a cuore a tutti. Il 22/23 marzo un referendum costituzionale ha detto no alla modifica della Costituzione, che è stata efficacemente difesa. Ora viene proposta una legge che contraddice ben due tornate referendarie che hanno detto no al nucleare civile con la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Risulta che autorevoli valutazioni hanno consigliato di non riproporre le centrali di prima ma di affermare, senza prove visto che non ci sono prototipi in occidente, che questo nucleare sarebbe nuovo e sicuro.
In realtà come hanno affermato autorevoli scienziati (3) la sostanza è quella. Centrali piccole ? mica tanto visto che la centrale sul Garigliano era la metà dei 300 MW di cui si parla.
Il governo si illude se pensa con una norma di imporre un’autorizzazione unica a Comuni, Provincie e Regioni (qui la rivendicazione di autonomia stranamente non c’è) e di tacitare i cittadini. Si immagina forse di militarizzare una ventina di siti scelti in giro per l’Italia imponendoli alle popolazioni ? Ricordo Scanzano, Trino, il No alle scorie della Tuscia, e i tanti altri siti in cui il movimento contro il nucleare tornerà.
I bombardamenti sull’Iran hanno molto preoccupato quando hanno colpito materiali nucleari, perché mai l’Italia dovrebbe aprire ora questo capitolo pericoloso?
Allegati e Note
1)- L’associazione “Si alle rinnovabili No al nucleare” è stata costituita nel 2009 tra gli altri: da Umberto Guidoni, che ne ha suggerito il nome, Massimo Scalia, Gianni Mattioli, Giorgio Parisi, Vincenzo Balzani, Paolo Bartolomei, Mauro Bulgarelli, Massimo Serafini, Alfiero Grandi (primo presidente), Vittorio Bardi (attuale presidente), Enrico Panini, Antonio Filippi, Mario Agostinelli, Gianni Ferrara, ecc.
2) – Memoria consegnata alla Camera della prof.ssa Maria Agostina Cabiddu, costituzionalista del Politecnico di Milano Maria Agostina Cabiddu – Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico Scuola AUIC (Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni) Politecnico di Milano
CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione riunite VIII – Ambiente, Territorio e Lavori pubblici e X – Attività produttive
3 febbraio 2026 – h. 10:30
Audizione informale su d.d.l. C. 2669 – Governo, recante delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile e p.d.l. C. 1742-Lupi, recante Disposizioni per l’adozione di una strategia nazionale di sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione
Grazie dell’invito, particolarmente gradito perché riguardante materie – energia, ambiente, cambiamenti climatici, innovazioni tecnologiche – nelle quali il mio gruppo di ricerca e didattica del Politecnico di Milano è particolarmente impegnato.
Premessa – Entrambe le proposte in epigrafe muovono dalla posizione dell’Italia in materia energetica e dalle iniziative volte alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nel quadro del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti e di neutralità ambientale.
Lavoro da tempo con il mio gruppo di ricerca del Politecnico di Milano sui temi del diritto dell’ambiente e delle energie rinnovabili, con particolare attenzione alle comunità energetiche e, in relazione a questi temi, stiamo, proprio in questo mese, chiudendo un progetto PRIN, intitolato “Smart COmmunities for Resilient Energy Transition – SCORET”, che ha coinvolto diverse Università, con P.I. il prof. Massimo La Scala. Non ho quindi nessuna riserva nell’affermare che questi temi sono fondamentali, sensibili e strategici, tanto più per chi lavora in Università, la cui missione – sia per quanto riguarda la ricerca non meno che la didattica – è quella non di frenare ma di favorire il progresso scientifico e l’innovazione. Il che è quanto dire che, nelle parti in cui le proposte in esame intendono promuovere la ricerca nel campo delle energie rinnovabili e di una transizione energetica sostenibile, anche con specifica attenzione al nucleare, la formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri e altre figure professionali per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare e/o sostenere, a tal fine, collaborazioni e iniziative congiunte con partner europei non vedo problemi di sorta e, anzi, ritengo che la strada della ricerca e sviluppo sia, più che necessaria, ineludibile.
Lo stesso vale, naturalmente, per le richiamate (dai testi in questione) previsioni del PNIEC e, in particolare, per l’auspicio che, entro un breve orizzonte temporale (il 2050 è dietro la porta ma nessuno può escludere che, anche in questo ambito, ci possa essere un’accelerazione), si possa —arrivare alla produzione di una certa quota di generazione elettrica programmabile esente da emissioni di gas climalteranti, che potrebbe includere il nucleare, in grado di affiancare le fonti rinnovabili non programmabili per garantire una loro migliore integrazione nel sistema.
Altro e diverso è però far prendere l’ascensore agli auspici, ovvero passare dal piano della ricerca a quello della produzione da fonti nucleari quali che siano, per ricomprendere, come esplicitamente consente l’art. 2 del ddl. C./2669:
1) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell’esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare “sostenibile” (?) nel territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;
2) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell’esercizio di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare nel territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;
3) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell’esercizio di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nonché di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non ri-processabile, riciclabile o riutilizzabile, e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione;
4) le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare (…), anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti;
5) La disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, coerentemente con il programma nazionale di cui alla lettera a);
6) il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato energetico.
Tutto questo per dire che occorre sgomberare il campo da ogni possibilità di equivoco: la categoria di genere “nucleare”, ricomprende specie diverse e non basta aggiungere l’attributo “sostenibile” per mutare specie: occorre, certamente, accelerare e incentivare la ricerca sul nucleare da fusione ma sul nucleare da fissione, di cui ben si conoscono rischi e costi, il popolo si è già pronunciato e sulle conseguenze giuridiche di queste decisioni – non certo sugli aspetti scientifici e tecnologici, per i quali non ho alcuna specifica competenza, specie se si considera lo standing di altri chiamati in audizione e, in particolare, del Premio Nobel, prof. Giorgio Parisi – si appuntano le considerazioni che seguono.
1. Rischi e costi della produzione di energia nucleare da fissione
Sembra utile ricordare, innanzitutto, che – allo stato – risulta pendente una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea (p.i. n. 2020/2266) in materia di decommissioning: alcuni aspetti del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi non sarebbero pienamente conformi agli obblighi di cui alla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio.
Certamente, il solo fatto che sul decomissioning di impianti spenti da decenni – ovvero sullo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nonché di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non ri-processabile, riciclabile o riutilizzabile, e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione – non si riesca a mettere un punto basta, se ancora ce ne fosse bisogno, a comprovare i costi (normativi, economici e ambientali) e, in una parola, la pericolosità del nucleare da fissione, sì da ritenere nient’affatto superati (perché non superabili) le condizioni poste dal giudice costituzionale sugli effetti preclusivi del referendum abrogativo.
Depone nel senso di un diffusa preoccupazione circa la pericolosità del nucleare da fissione – quello, come spiegherò, per la parte che qui interessa, nel prosieguo, di vecchia generazione – anche quanto riportato nel Dossier A.C. 2699, circa la risposta all‘interrogazione 5/01858, resa nella seduta della Commissione VIII (Ambiente) del 7 maggio 2024, dove viene evidenziato che “ad oggi, e a distanza di oltre un mese dalla scadenza dei termini indicati nella legge di conversione (del D.L. n. 181/2023, n.d.r.), non risultano pervenute a questo Ministero e alla Sogin
s.p.a. ulteriori autocandidature ad eccezione di quella del Comune di Trino vercellese. Tuttavia […] tale proposta è stata successivamente revocata con la Delibera di Giunta Comunale del 12 marzo 2023”, per non dire del percorso, variamente accidentato, riguardante l’individuazione delle aree idonee alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità” (proposta di legge Molinari C. 492).
Anche per questo, verosimilmente, le proposte in oggetto e, in particolare, quella di iniziativa del Governo, prevedono l’adozione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati, nonché la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all’intero ciclo di vita degli impianti, ma – e questo è il punto – le sindromi (NIMBY o BANANA che siano) non sarebbero, in questo caso, solo la reazione, più o meno particolaristica, di chi si oppone a una localizzazione sgradita ma anche, come vedremo, il concreto manifestarsi del principio che impone il rispetto della volontà popolare espressa attraverso lo strumento del referendum abrogativo.
In tal senso, nelle audizioni sono state portate le ragioni più antiche e quelle più attuali di rappresentanze dei territori interessati alla complessa e delicata questione della localizzazione dei depositi delle scorie radioattive che avrebbe dovuto realizzare la Sogin ma di cui in realtà nemmeno è definita la localizzazione.
Quanto ai costi, lo stesso Dossier riporta che con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 20 a 23, L. n. 197/2022) è stata disposta la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti allo smantellamento delle centrali nucleari, alla chiusura del ciclo combustibile e alle connesse misure di compensazione territoriale. Tali oneri non sono dunque più assoggettati all’obbligo di riscossione da parte dei fornitori (attraverso la componente tariffaria A2RIM e AmctRIM della bolletta elettrica), ma sono compensati dallo Stato. A decorrere dall’anno 2023, infatti, le misure afferenti al nucleare e alla compensazione territoriale sono adottate nel limite di spesa di 400 milioni di euro annui, di cui 15 milioni destinati alle misure di compensazione territoriale, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA (ex Cassa conguaglio per il settore elettrico – CCSE) entro il 28 febbraio di ogni anno. Per l’anno 2024, la predetta autorizzazione di spesa è stata ridotta di 105,6 milioni di euro dall’articolo 1, comma 451 della legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023) e di ulteriori 45 milioni di euro dall’articolo 12-novies del D.L. n. 215/2023. Tutto questo solo per il decomissioning ed è ovvio che ai costi della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge di delega si sommano i costi della localizzazione, della costruzione o installazione e dell’esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, degli impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare nel territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione, degli impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nonché di impianti di smaltimento definitivo e relative garanzie finanziarie a carico dei proponenti.
Il che, per il giuspubblicista, vale non per sostituirsi indebitamente a esperti di altri SSD, quanto piuttosto per segnalare la questione dell’opportunità, della ragionevolezza e della proporzionalità nell’allocazione di risorse pubbliche, al fine di perseguire, in modo efficace, efficiente e tempestivo gli urgenti obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica che le proposte in oggetto dichiarano di voler perseguire. Sotto questo profilo, occorre sottolineare insieme all’assoluta carenza della proposta C/1742, il sostanziale rinvio, operato dall’art. 4 del ddl governativo, ai “decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge (…) corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura”, disposizione del tutto insufficiente – sembra – a garantire il rispetto dei vincoli di cui all’art. 81 Costituzione.
2. Il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare
Come è noto, in questa materia si sono tenuti già diversi referendum abrogativi e, in particolare, ben tre quesiti furono sottoposti al voto popolare nella “tornata” referendaria del 1987, subito dopo il disastro di Chernobyl: il quesito n. 3 riguardava l’abrogazione della facoltà del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) di deliberare sulla localizzazione delle centrali qualora gli enti locali interessati non avessero raggiunto un accordo a riguardo. Il sì vinse con l’80,57%; il quesito n. 4 chiedeva l’abrogazione dei contributi agli enti locali che ospitassero sul proprio territorio centrali nucleari o a carbone. Il sì vinse con il 79,71%; il quesito n. 5 riguardava l’esclusione dell’Enel, all’epoca ancora ente pubblico, dalla partecipazione alla costruzione di centrali nucleari all’estero. Anche in questo caso il sì vinse, con il 71,86%. Votarono complessivamente circa 29,9 milioni di italiani. Il quorum fu raggiunto con un’affluenza alle urne del 65,1% sui circa 45,8 milioni di aventi diritto al voto: dati riguardanti profili puntuali e tuttavia indicativi di una chiara e diffusa contrarietà alla (costruzione di impianti per la) produzione di energia nucleare.
D’altra parte, che questa fosse la volontà degli italiani emerse con tutta evidenza nel 2011, (dopo l’incidente, classificato al livello 7 della scala INES, il grado massimo di gravità previsto, che aveva colpito la centrale nucleare di Fukushima), quando ai cittadini fu sottoposto il quesito per l’abrogazione delle nuove norme che consentivano la produzione nel territorio di energia elettrica nucleare. L’affluenza raggiunse il 57,01 e l’esito del voto vide il ‘Sì’, con 25.643.652 voti a favore, attestarsi al 94,05 % e il ‘No’, con 1.622.090, di voti, al 5,95 %, segnando un caposaldo nella trattazione della materia, dal quale non si può prescindere se non a prezzo di violare il significato del referendum abrogativo nel sistema e, con esso, il principio supremo della sovranità popolare.
Il mio intervento, si incentra, appunto, sugli effetti di sistema di quei pronunciamenti, a partire, naturalmente, da quanto sul punto affermato dal giudice delle leggi. Testata d’angolo è, al riguardo, la sentenza n. 199/2012, con la quale la Corte ha, per la prima volta, dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma di legge per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata mediante il referendum previsto dall’art. 75 Cost., ovvero dell’intento perseguito mediante lo strumento di democrazia diretta. Non era nuova, invece, l’affermazione del principio che l’ha ispirata, il quale era già stato sancito — e ribadito più volte — dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’effetto di vincolo al legislatore si traduce in un divieto di riproporre una nuova disciplina della materia, «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (sentenza n. 68 del 1978), con l’ulteriore chiarimento che «la normativa successivamente emanata dal legislatore è pur sempre soggetta all’ordinario sindacato di legittimità costituzionale, e quindi permane comunque la possibilità di un controllo di questa Corte in ordine all’osservanza – da parte del legislatore stesso – dei limiti relativi al dedotto divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare» (sentenza n. 9 del 1997).
Peraltro, la stessa Corte, aveva anche precisato che l’intervenuta abrogazione di una disposizione «non potrebbe consentire al legislatore la scelta politica di far rivivere la normativa ivi contenuta (neanche: ndr) a titolo transitorio», in ragione della «peculiare natura del referendum, quale atto-fonte dell’ordinamento» (sentenza n. 468 del 1990).
Non solo. Degna di nota, per quanto qui specialmente interessa, è la puntualizzazione per cui «un simile vincolo derivante dall’abrogazione referendaria [il divieto di ripristino della normativa abrogata] si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto ». (così, Corte cost. sentenza n. 199/2012 ma anche n. 468 del 1990 e n. 9/1997).
Tale vincolo è, tuttavia, necessariamente delimitato, in ragione del suo carattere puramente negativo, posto che il legislatore ordinario, «pur dopo l’accoglimento della proposta referendaria, conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata» (v. le sentenze gemelle nn. 32 e 33 del 1993), potere di controllo da parte della medesima Corte che si svolge «in ordine all’osservanza — da parte del legislatore […] — dei limiti relativi al dedotto divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare».
Quasi superfluo osservare che mancano tuttavia nella giurisprudenza costituzionale precise indicazioni in merito alla durata del vincolo e al suo perimetro sostanziale, sicché spetta all’interprete e dunque alla stessa Corte, che si è tenuta, sotto questo profilo, le mani libere, nel valutare il mutamento del “quadro politico” o della “situazione di fatto”, individuare i parametri della propria valutazione.
3. La vicenda riguardante la disciplina del nucleare: la reintroduzione della normativa abrogata dal referendum del 2011
Come accennato in premessa, il legislatore coglie ora l’occasione della transizione energetica e della crisi geopolitica – determinata anche dalla crescente richiesta, a livello globale, di energia – per tornare a inserire, nel mix energetico nazionale, quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia, il nucleare c.d. “sostenibile” (NS). L’attributo non è, all’evidenza, innocente e anzi, costituisce il primo tassello di una strategia bifronte, volta, da un lato, come si legge nella Relazione al ddl C/2669, alla “previsione di campagne di informazione generale ai cittadini sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità” (art. 3, lett. m) e, dall’altro, al superamento del vincolo preclusivo a carico del legislatore successivamente all’abrogazione referendaria, lavorando, anche lessicalmente, sulle condizioni poste dal giudice delle leggi circa il mutamento del quadro politico e delle circostanze di fatto, che sarebbero in ipotesi tali da non vanificare l’effetto utile dell’esito referendario.
Attenzione però perché già sul mutamento del quadro “politico” occorre intendersi. Tale condizione non sembra, in effetti, soddisfatta solo perché cambia la legislatura o la compagine di governo (ovvero il rappresentante), dovendosi guardare anche all’orientamento dei rappresentati circa quel determinato problema e rispetto al quale, sondaggi e sentiment analysis potrebbero rivelare, come, al di là di ogni strategia comunicativa di greenwashing, l’atteggiamento non sia affatto mutato rispetto a quello manifestato in sede referendaria.
Quanto alle “circostanze di fatto”, il cui mutamento è richiesto – si badi – insieme a quello del quadro politico, secondo i proponenti e stando ad alcune delle memorie depositate nel corso dell’indagine conoscitiva, le nuove tecnologie, oggi a disposizione e, in particolare, i c.d. Small Modular Reactor (SMR) di III generazione avanzata e gli Advanced Modular Reactor (AMR) di IV generazione, nonché i microreattori (potenze < 30 MWe per singolo modulo), rappresenterebbero un cambio di paradigma rispetto ai grandi reattori tradizionali: più piccoli, più sicuri, più flessibili e potenzialmente più sostenibili sul piano ambientale ed economico e tuttavia, non appena si guardi, ancora ferme alla tecnologia (nucleare da fissione) in uso all’epoca dei ricordati referendum.
Non casualmente entrambe le relazioni di accompagnamento al testo si diffondono nel tentativo di dimostrare l’indimostrabile, ovvero che “l’evoluzione tecnologica nel campo della ricerca nucleare, che ha condotto alla realizzazione di un «nucleare di terza generazione avanzata» e, si confida, entro breve tempo, di «quarta generazione», ha assicurato un salto di qualità sotto gli aspetti della sicurezza e dell’efficienza”.
In realtà, tanto i piccoli reattori (SMR) quanto i reattori c.d. advanced (AMR), peraltro ancora essi stessi in fase di sperimentazione, produrrebbero energia – questo è ciò che interessa – con la fissione nucleare e se è così siamo ancora a ciò che gli italiani, con il loro voto, hanno già inequivocabilmente rigettato. Inoltre, questi impianti produrrebbero scorie radioattive, seppure in misura proporzionale alla minore dimensione. Senza contare che una miriade di piccoli impianti renderebbe ancora più complicato il problema del rapporto con il territorio. Non basta certo affermare che questi impianti sarebbero di interesse nazionale. Quanti potrebbero essere: 20, 50, 100? Sul punto, le proposte – pour cause – non dicono, ma è del tutto evidente che un numero (verosimilmente alto) di siti finirebbe per impattare pesantemente sull’ambiente, la gestione dei rischi, il governo del territorio e, più in generale, sulla vita della comunità che in quei territori è insediata. Diverso sarebbe il caso del nucleare da fusione che purtroppo è ancora in fase di sperimentazione, puro wishful thinking che non vale a sostituire la realtà. Come diceva il grande fisico e ambientalista Massimo Scalia: “quando ero all’università il nucleare da fusione avrebbe dovuto essere utilizzabile entro 20/30 anni, quando insegnavo all’Università la distanza dell’utilizzo era la stessa, ora che sono emerito quella distanza temporale non cambia”, che è quanto dire che la previsione di centrali di produzione di energia elettrica mediante fusione nucleare è ancora lontana: meglio occuparsi, allora, della realtà che è oggi fatta di ricerca e sviluppo mentre la produzione rimane sospesa tra un “non più” nucleare da fissione e un non ancora “nucleare da fusione”.
Altri auditi – a cominciare dal Nobel prof. Giorgio Parisi – potranno meglio illustrare le differenze fra le due tecnologie e così provare come le sbandierate “novità” altro non siano, al più, che il “ridimensionamento” di una tecnologia che rimane tuttavia, essenzialmente, la stessa e, come tale, non in grado di incidere sulle “circostanze di fatto”, il cui mutamento è posto dal giudice delle leggi come condizione per il superamento del vincolo al legislatore posto dall’esito del referendum abrogativo. La normativa in esame, nella parte in cui si prevede la costruzione di impianti e la conseguente produzione di energia nucleare «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (Corte cost. n. 68 del 1978), costituisce dunque ripristino della normativa abrogata, ponendosi perciò in palese contrasto con l’intento perseguito mediante il referendum abrogativo.
A tal proposito, giova peraltro ribadire quanto ulteriormente affermato dal giudice delle leggi, ovvero che “a differenza del legislatore che può correggere o addirittura disvolere quanto ha in precedenza statuito, il referendum manifesta una volontà definitiva e irripetibile” (così, Corte cost. n. 468/1990) … definitiva, naturalmente, come possono essere le cose del mondo: sic stantibus rebus!
4. L’effetto di vincolo
Come accennato, il carattere puramente negativo del vincolo, non esclude che il legislatore ordinario, «pur dopo l’accoglimento della proposta referendaria, conservi il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata» (v. sentenze gemelle nn. 32 2 33 del 1993) ma è logico che il vincolo, specie dopo le precisazioni della giurisprudenza costituzionale, non sia, per così dire, a data certa: esso permane fino a quando non avvengano quei cambiamenti del «quadro politico» o delle «circostanze di fatto», in gradi di rescindere il vincolo stesso.
Al fondo, l’esigenza di non sminuire il significato delle scelte adottate dal Costituente in materia referendaria, segnalata chiaramente da diversi studiosi. Pur in un’accezione meramente abrogativa, il referendum è infatti comunque idoneo a rompere “il tradizionale monopolio delle Camere sulla legge” e dunque a incidere immediatamente sull’ordinamento legislativo, che concorre a modificare, fermo restando che entrambi i procedimenti (quello legislativo e quello referendario) altro non sono se non l’espressione di una medesima legittimazione, che è poi quella garantita dall’art. 48 Cost., ovvero dal concreto esercizio del diritto di voto, sia in sede elettorale che in sede referendaria. Questo è in effetti l’approdo cui giunge la sentenza n. 199/2012, con cui la Corte, superando la classica impostazione in termini di forza giuridica delle fonti coinvolte, è stata capace di andare alla sostanza dei problemi, riconoscendo appunto la necessità di integrare nell’ordito costituzionale, gli strumenti di democrazia diretta e di democrazia rappresentativa, entro l’unitaria forma democratica disegnata dalla Costituzione.
A partire da quel momento, infatti, non si tratta più di considerare il referendum fonte gerarchicamente sovraordinata rispetto all’esercizio del potere legislativo (tesi che finisce per assegnare un plusvalore democratico, un’eccedenza di legittimazione allo strumento di democrazia diretta, di per sé poco coerente con il fondamentale carattere rappresentativo del sistema) ma neanche – tantomeno – di impostare il problema del rapporto tra esito referendario e legge di ripristino come un normale problema di successione di leggi nel tempo, pretermettendo la strutturale debolezza del potere referendario (destinato a risolversi nel momento stesso del suo esercizio) a fronte di un potere legislativo tendenzialmente inesauribile e per ciò solo prevalente su quello referendario, i cui esiti rimarrebbero in tal modo consegnati alla sensibilità (politica) del legislatore pro tempore.
Con quella sentenza, la Corte ha, in effetti, chiaramente stabilito che l’intervenuta abrogazione di una disposizione sottrae al legislatore la scelta politica di far rivivere la normativa ivi contenuta, dato che il titolare ultimo del potere si è espresso in modo definitivo e puntuale su quanto voluto dal rappresentante, a meno che la determinazione popolare, manifestatasi nel referendum, non venga superata dall’emergere di elementi fattuali che siano indice del mutamento rispetto alla ‘situazione’ in cui il corpo referendario ha espresso il suo puntuale dissenso rispetto alla legge.
Com’è noto, nella scorsa legislatura era stato presentato un disegno di legge (A.S. n. 852, primo firmatario Perilli, con Calderoli, Patuanelli e Romeo) recante “Modifica dell’articolo 75 della Costituzione concernente l’introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo“, che si proponeva, da un lato, di «presidiare il risultato referendario», «recependo le istanze di democraticità diffuse tra gli elettori», dall’altro, di «sciogliere il nodo ermeneutico venutosi a creare per effetto della giurisprudenza costituzionale».
Quel tentativo non ha avuto fortuna, sicché i paletti posti dalla giurisprudenza costituzionale rimangono saldi, permanendo, come sottolineato dal giudice delle leggi, la possibilità di un controllo da parte della stessa Corte «in ordine all’osservanza — da parte del legislatore […] — dei limiti relativi al dedotto divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare» (tra gli altri, Corte cost., ord. n. 9/1997).
3) Testo dell’audizione alla Camera del premio Nobel prof Giorgio Parisi.
Sulla reintroduzione del nucleare in Italia
Giorgio Parisi
Il contesto: un’energia che cambia sotto i nostri occhi
Bisogna analizzare la convenienza dell’uso dell’energia nucleare nel contesto generale della produzione energetica. Dico subito che non si tratta di un esercizio accademico: la questione è concreta, urgente e riguarda le scelte che il nostro Paese dovrà compiere nei prossimi anni. Il governo ha presentato un disegno di legge delega per riportare il nucleare in Italia, puntando sui cosiddetti Small Modular Reactors, i piccoli reattori modulari, noti come SMR, e su tecnologie di quarta generazione. Vale dunque la pena ragionare con calma, guardando ai numeri e alla fisica delle cose, prima di farsi trascinare dall’entusiasmo o dalla paura.
Il punto di partenza è semplice e incontrovertibile: non c’è dubbio che il solare sia oggi la soluzione di gran lunga più conveniente per produrre energia elettrica. Non lo dico per partito preso, lo dicono i dati. Il costo livellato dell’energia (il cosiddetto LCOE, che tiene conto dell’intero ciclo di vita di un impianto) per il fotovoltaico su scala industriale si aggira oggi tra 35 e 50 dollari per megawattora, a seconda della regione. Per il nucleare di nuova costruzione in Europa, le stime più recenti indicano 150–180 dollari per megawattora. Secondo il rapporto Lazard del 2025, probabilmente l’analisi più autorevole in materia, il nucleare si colloca tra 141 e 220 dollari per megawattora, il che ne fa la fonte più costosa tra tutte quelle su scala industriale.. Parliamo di un fattore tre o quattro di differenza rispetto al solare: non è una sfumatura, è un abisso economico.
Quanto ai costi di impianto degli SMR, le stime variano enormemente a seconda delle fonti: gli studi accademici più ottimistici indicano 4.000–6.000 dollari per kilowatt, l’Agenzia Internazionale dell’Energia stima circa 10.000 dollari per kilowatt per i primi impianti in Europa. In nessuno di questi scenari i conti tornano.
La capacità produttiva del solare è in crescita costante e impressionante. Nell’Unione Europea, nel 2025, solare ed eolico insieme hanno superato il nucleare, generando il 30 per cento dell’elettricità contro il 23 per cento dell’atomo, ma il dato più significativo e storico è un altro, eolico e solare hanno superato per la prima volta tutti i combustibili fossili (30% vs 29%) in Europa nella generazione dell’elettricità.
A livello mondiale, ogni anno si installano centinaia di gigawatt di nuova capacità fotovoltaica, e le previsioni indicano che entro il 2030 la potenza solare installata dovrebbe almeno raddoppiare rispetto ai livelli attuali. Non solo: i costi continuano a scendere. Secondo BloombergNEF, il costo del solare potrebbe diminuire ulteriormente del 30 per cento entro il 2035. Si tratta di una tecnologia che percorre una curva di apprendimento virtuosa, più se ne installa, meno costa. Dal 2009 a oggi, il costo del fotovoltaico è diminuito di cinque volte. Il nucleare, al contrario, segue una curva di apprendimento invertita: il costo del kilowattora nucleare è aumentato del 49 per cento nello stesso periodo, in particolare dopo l’incidente di Fukushima del 2011 e i conseguenti requisiti di sicurezza aggiuntivi. Quando una tecnologia costa di più man mano che la si realizza, anziché di meno, è un segnale che non può essere ignorato.
Il problema dell’intermittenza e il mercato dell’energia
Naturalmente, il solare ha un limite ben noto: produce energia di giorno. Di notte il sole non c’è, e questo è un fatto che nessun ottimismo può cancellare. Per questo motivo, quando si discute di energia, occorre sempre ragionare in termini di sistema e non di singola fonte.
Qui interviene un aspetto del mercato elettrico che molti non conoscono, ma che è cruciale per capire l’economia dell’energia: il prezzo dell’energia elettrica non è fisso, ma varia nel corso della giornata. In Italia, come nel resto d’Europa, il prezzo viene aggiornato ogni quindici minuti. Questo significa che il valore di un kilowattora prodotto a mezzogiorno è diverso da quello prodotto alle tre di notte. Ed è qui che le cose si fanno interessanti.
Man mano che la quota di solare nel sistema elettrico aumenta, i prezzi dell’energia nelle ore diurne calano, perché c’è grande abbondanza di offerta. Già adesso si registrano con frequenza crescente situazioni in cui il prezzo dell’energia diventa negativo: i produttori, cioè, devono pagare qualcuno perché assorba la loro elettricità in eccesso. Questa situazione, apparentemente paradossale, diventerà sempre più frequente con l’aumento della produzione fotovoltaica.
.Ora, pensiamo a cosa significa tutto questo per una centrale nucleare. Le centrali nucleari sono tecnicamente capaci di modulare parzialmente la propria potenza, tuttavia una centrale completamente spenta richiede circa un giorno per ripartire a freddo. Il problema reale, tuttavia, non è tecnico: è economico. Un reattore nucleare ha costi fissi elevatissimi, mentre i costi variabili del combustibile sono molto bassi. Questo significa che ogni ora in cui la centrale opera a potenza ridotta, o resta ferma per lasciare spazio al solare, è un’ora in cui quei costi fissi pesano senza essere compensati da ricavi adeguati. In un mercato sempre più dominato dal solare, con prezzi diurni in caduta libera o addirittura negativi, il nucleare si troverebbe sistematicamente a dover scegliere tra produrre energia quando nessuno la vuole, pagandone il prezzo, oppure ridurre la potenza, peggiorando un’economia già sfavorevole. In entrambi i casi, i conti non tornano.
La risposta razionale a questo problema è investire in sistemi di accumulo, le batterie, e nel potenziamento della rete elettrica, in modo da immagazzinare l’energia solare prodotta di giorno e redistribuirla nelle ore serali e notturne. L’Italia ha la fortuna di poter fare questo da tantissimo tempo, utilizzando gli invasi idroelettrici: servono investimenti per aumentarne la capacità e le efficienze di accumulo. Il costo delle batterie industriali è già sceso a circa 70 dollari per kilowattora ed è destinato a calare ulteriormente: è calato del 29% nell’ultimo anno. Questa è la strada, e investire nelle infrastrutture di rete e di accumulo è molto più sensato che costruire centrali nucleari destinate a operare in un contesto di mercato che le penalizza e che le penalizzerà sempre di più in futuro.
Gli SMR: piccoli, ma non così diversi
Veniamo ora ai famosi SMR, i piccoli reattori modulari di cui si parla tanto. Bisogna essere chiari: le mini-centrali nucleari da 100–300 megawatt di cui si discute oggi non sono significativamente diverse dalle centrali nucleari tradizionali dal punto di vista della fisica del reattore. Sono sempre centrali di terza generazione, basate sulla stessa reazione di fissione dell’uranio con neutroni lenti (i cosiddetti neutroni termici). Cambia la scala, cambia in parte l’ingegneria, ma il principio è lo stesso.
Questo significa, tra le altre cose, che gli SMR producono lo stesso tipo di scorie radioattive dei reattori convenzionali. La reazione è sempre la stessa, uranio e neutroni lenti, e i prodotti di fissione che ne derivano sono gli stessi isotopi a lunga vita che rendono le scorie nucleari un problema per migliaia di anni. È anche possiblie gli SMR producano più rifiuti radioattivi per unità di energia rispetto ai reattori convenzionali, a causa di un rapporto combustibile-strutture da irradiare meno favorevole.
E qui si apre la questione forse più imbarazzante per chi propone il ritorno al nucleare in Italia: dove mettiamo le scorie? Il nostro Paese non è riuscito, in decenni di tentativi, a costruire un deposito nazionale per le scorie già esistenti, quelle prodotte dalle vecchie centrali chiuse dopo il referendum del 1987 e dai rifiuti radioattivi di origine medica e industriale. Sono oltre 32.000 metri cubi di rifiuti radioattivi disseminati in depositi temporanei sparsi per il territorio, mentre quelli ad altra attività sono stoccati all’estero, in Francia e in Gran Bretagna, a nostre spese. Il governo attuale punta a individuare un sito entro il 2029 e a rendere operativo il deposito non prima del 2039. Aggiungere a questo quadro la produzione di nuove scorie ad alta attività mi sembra, prematuro.
Localizzare le nuove centrali è certamente molto più faticoso e delicato rispetto a localizzare un deposito passivo di scorie radioattive. Il CNAI ha identificato 51 aree adatte alla costruzione del deposito, sparse tra Piemonte, Toscana, Lazio, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia. Mi pare che i criteri di esclusione (sismicità, rischio idrogeologico, vulcanismo, vicinanza a centri abitati, aree protette, presenza di falde acquifere, altitudine, pendenze) adottati per il deposito siano come minimo da usare per le future centrali. Gli spazi disponibili per le centrali sono scarsi
Le centrali di quarta generazione: promettenti, ma lontane
Diverso è il discorso per le centrali di quarta generazione, che rappresentano un approccio genuinamente nuovo alla fissione nucleare. Mi riferisco in particolare a due filoni tecnologici.
Il primo è quello dei reattori a neutroni veloci. A differenza dei reattori attuali, che usano neutroni rallentati (termici) per sostenere la reazione a catena, questi reattori impiegano neutroni ad alta energia. Il vantaggio principale è che possono “bruciare” una parte dei rifiuti ad alta attività, riducendo il volume e il tempo di vita delle scorie più pericolose. Sulla carta, è un’idea affascinante. Ma sulla carta la fisica è sempre affascinante; il problema è la realizzazione pratica.
La tecnologia a neutroni veloci è molto delicata, perché richiede l’uso di refrigeranti speciali, tipicamente sodio liquido o piombo fuso, e materiali capaci di resistere a condizioni di corrosione e irraggiamento estremamente severe. Questa tecnologia è già stata tentata su scala industriale, e l’esito non è stato incoraggiante. Il caso più noto è quello di Superphénix, il grande reattore autofertilizzante franco-italo-tedesco costruito a Creys-Malville, in Francia. Superphénix avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello della tecnologia nucleare europea. In pratica, è stato un fallimento clamoroso.
La costruzione, iniziata nel 1976, fu completata nel 1985. In undici anni di vita operativa, il reattore funzionò effettivamente per soli 53 mesi, ne passò 25 in riparazione e 54 fermo per ragioni amministrative. La Corte dei Conti francese ha stimato il costo complessivo dell’avventura in circa 12 miliardi di euro (del 2010), comprensivi di costruzione, esercizio e arresto, più quasi un miliardo per lo smantellamento. L’Enel, che partecipava al progetto con un terzo della quota, perse una cifra stimata in non meno di 4.300 miliardi di vecchie lire, qualcosa come 4–5 miliardi di euro attuali. E quei soldi li hanno pagati per decenni i cittadini italiani come sovrapprezzo sull’elettricità.
Il secondo filone tecnologico, forse più promettente, è quello dei reattori a Torio. Il Torio è un elemento più abbondante dell’uranio in natura e ha il vantaggio che il suo ciclo del combustibile produce pochissime scorie a lunga vita. I reattori a Torio, in combinazione con i sali fusi come refrigerante, rappresentano una prospettiva estremamente interessante dal punto di vista scientifico. Ma qui siamo ancora più lontani dalla maturità commerciale: esiste un mini-prototipo cinese da 2 megawatt, e un prototipo da 300 megawatt è in costruzione. Siamo all’alba della sperimentazione, non alla vigilia dell’industrializzazione.
Insomma, le centrali di quarta generazione sono interessanti, e vale la pena investire nella ricerca. Ma presentarle come una soluzione disponibile per i prossimi dieci o quindici anni è semplicemente fuorviante. I reattori a neutroni veloci di nuova concezione, come il BREST-300 russo al piombo o il progetto ASTRID francese al sodio (peraltro già accantonato), sono ancora in fase di prototipo o di studio. I reattori al Torio sono ancora più indietro. Dire che saranno “sul mercato” entro il 2040 è ottimistico; dire che potranno contribuire al mix energetico italiano è, allo stato attuale, un atto di fede.
I costi reali: la lezione dei progetti concreti
C’è un aspetto della storia del nucleare che non dovremmo mai dimenticare, perché si ripete con una regolarità quasi comica, se non fosse tragica: i costi previsti non corrispondono mai a quelli effettivi. Il progetto NuScale negli Stati Uniti, che era il più avanzato tra gli SMR occidentali, ha visto il costo stimato passare da 3.6 a 9,3 miliardi di dollari, con una quasi triplicazione dei costi, prima di essere definitivamente abbandonato nel 2023 perché nessuno voleva più comprare l’energia che avrebbe prodotto.
In Cina, il reattore Shidao Bay 1, un SMR ad alta temperatura, è costato il 200 per cento in più del previsto ed è entrato in funzione con sedici anni di ritardo. I reattori galleggianti russi hanno superato le stime iniziali del 300 per cento. In Europa, il reattore EPR di Flamanville, che non è un SMR ma un grande reattore di terza generazione, doveva costare 3,3 miliardi di euro e ne è costati quasi 20, con quindici anni di lavori invece dei sei previsti.
Questi non sono incidenti di percorso: sono una caratteristica strutturale dell’industria nucleare. I reattori sono sistemi estremamente complessi, in cui i requisiti di sicurezza impongono standard costruttivi e autorizzativi che inevitabilmente fanno lievitare I costi e i tempi. Gli SMR, in teoria, dovrebbero superare questo problema grazie alla produzione in serie in fabbrica. Ma è una teoria che finora non ha trovato riscontro in nessun progetto reale. Abbiamo visto che l’Agenzia Internazionale dell’Energia stima che i costi overnight degli SMR nell’Unione Europea siano attualmente intorno ai 10.000 dollari per kilowatt, contro i 6.600 dei reattori convenzionali, che già di per sé producono energia a costi tre o quattro volte superiori al fotovoltaico. E la parità di costo tra SMR e nucleare tradizionale, secondo lo scenario più ottimistico, non si raggiungerebbe prima della metà del secolo. Per dare un’idea concreta: uno studio sul caso italiano ha individuato come soglia di competitività per il nucleare un costo di impianto di 2.200 euro per kilowatt. Gli SMR ne costano almeno cinque volte tanto.
Il momento sbagliato per la scelta sbagliata
Ritengo che questo sia il momento sbagliato per avviare un programma nucleare in Italia. Non perché il nucleare sia intrinsecamente malvagio o perché non possa avere un ruolo in futuro, ma perché oggi le priorità sono altre, i costi non tornano e le alternative sono mature e disponibili.
Ogni euro investito nel nucleare è un euro sottratto alla costruzione delle infrastrutture che ci servono adesso: impianti fotovoltaici, parchi eolici, sistemi di accumulo su batteria, potenziamento e digitalizzazione della rete elettrica. Queste sono tecnologie che esistono, che funzionano, che costano meno ogni anno e che possono essere realizzate in tempi brevi. Un grande impianto fotovoltaico si costruisce in uno o due anni; una centrale nucleare, nella migliore delle ipotesi, richiede un decennio tra progettazione, autorizzazioni e costruzione, e la storia insegna che i tempi reali sono quasi sempre molto più lunghi.
C’è poi una considerazione che riguarda specificamente l’Italia. Il nostro Paese gode di un irraggiamento solare tra i più elevati d’Europa. Abbiamo un vantaggio naturale che altri Paesi ci invidiano, e sarebbe irragionevole non sfruttarlo fino in fondo. Investire massicciamente nel solare, nell’eolico, nelle reti intelligenti e negli accumuli non è solo la scelta economicamente più sensata: è anche quella più rapida, più sicura e più compatibile con la struttura del nostro territorio e della nostra società.
Il nucleare di quarta generazione merita attenzione e finanziamenti per la ricerca di base. Se un giorno i reattori al Torio o a neutroni veloci diventeranno davvero sicuri, economici e capaci di risolvere il problema delle scorie, sarà giusto riconsiderare la questione. Ma quel giorno non è oggi, e prendere decisioni irreversibili, e costosissime, sulla base di tecnologie che esistono solo sulla carta, o al più come prototipi sperimentali, non è lungimiranza: è azzardo, tenendo conto che un reattore potrebbe durare una cinquantina d’anni.
Adesso è il momento di costruire le infrastrutture necessarie per sfruttare al massimo il solare. Dobbiamo semplificare le procedure, costruire agenzie (comunali, regionali, statali, non importa) in grado di fornire ai cittadini impianti fotovoltaici funzionanti chiavi in mano, scegliendo le ditte che dovranno realizzare gli impianti tramite appalti centralizzati. Bisogna contemporaneamente adeguare la rete, gli accumulatori di energia, le interconnessioni. È qui che dovremmo concentrare le nostre energie, questa è la vera sfida per il futuro.
4) Lo studio di Aero, associazione delle energie rinnovabili off shore, ha presentato uno studio che valuta che una rapida attivazione delle aste previste dal decreto Fer2 potrebbe attivare 56 miliardi di valore aggiunto, pari al 2,8 % del Pil italiano, 25 miliardi di gettito fiscale, 800.000 occupati, inoltre lo studio mette in rilievo il costo molto elevato dei ritardi nell’attuazione.
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